Tar maggio 2017 ' congelamento del trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante'

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congelamento del trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante' TAR maggio 2017 - '

Pubblicato il 24/05/2017

N. 06147/2017 REG.PROV.COLL. N. 12311/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12311 del 2005, proposto da: ..omissis.. rappresentati e difesi dall'avvocato Rinaldo Vicari, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via C. Mirabello, 23; contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento del decreto ministeriale n. 6687 del 13.3.1991 (registrato alla Corte dei Conti il 19.6.1991, registro n. 29 - Interno - foglio n. 174); del D.M. datato 14.2.1994 (vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Interno in data 18.3.1994, n. 733);


del D.M. datato 19.4,1994 (registrato alla Ragioneria Centrale il 7.6.1994, n. 2198), con i quali i ricorrenti sono stati collocati in aspettativa per conseguita nomina ad allievo aspirante commissario sino al termine del corso quadriennale; di ogni altro atto presupposto, connesso e coordinato, anteriore o conseguente, ivi comprese - in quanto dovesse occorrere - le note del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale del Personale - Servizio Sovrintendenti Assistenti e Agenti, Divisione 2^, aventi ad oggetto l'anzidetta determinazione, nonché per l'accertamento del diritto alla conservazione dello status giuridico ed economico connesso alle qualifiche di provenienza. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2017 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO I ricorrenti, provenienti dai ruoli della Polizia di Stato con le qualifiche di assistenti ed agenti di P.S., sono stati ammessi a frequentare presso l'Istituto Superiore di Polizia il 7°, 9° e 10° corso quadriennale per la nomina a vice commissari in prova. A seguito dell’ammissione al corso, con i provvedimenti impugnati sono stati collocati in aspettativa fino al termine dello stesso, con conseguente


congelamento del trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante e, in particolare, dell'indennità di contingenza, della progressione delle classi e degli scatti stipendiali, nonché con la mancata fruizione dei miglioramenti economici corrisposti agli appartenenti alla Polizia di Stato in seguito ed in attuazione degli accordi contrattuali di settore. A sostegno del ricorso sono state formulate, in unico motivo, le censure di violazione dell'art. 59, II comma, della legge I aprile 1981, n. 121, e dell'art. 11 del D.P.R. 24 aprile 1982. n. 341, eccesso di potere, e la questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 36 e 76 della Costituzione, essendo il collocamento in aspettativa, operato con i provvedimenti impugnati, illegittimo laddove implicherebbe la perdita (o la sospensione) dello status giuridico dei ricorrenti con particolare riferimento al loro trattamento economico. Infatti, l'art. 59, comma 2, della legge n. 121/1981, avente ad oggetto il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, dispone che "agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato verrà assegnato il trattamento economico più favorevole" tra quello in godimento e quello stabilito ex-novo per gli allievi aspiranti Commissari di Polizia; l'art. 11 del D.P.R. n. 341/1982 - concernente l'istituzione dell'Istituto Superiore di Polizia, prevede che i vincitori del concorso "provenienti dalla Polizia dì Stato sono posti in aspettativa per la durata del corso mantenendo, se più favorevole, il trattamento economico già in godimento". Tali norme implicherebbero che i ricorrenti debbano continuare a percepire il trattamento economico previsto per i pari grado dei ruoli di provenienza, inteso in senso dinamico, cioè comprensivo di tutte le altre competenze che ne formano parte integrante (quale, ad esempio, l'indennità di contingenza), dei miglioramenti progressivamente assicurati dagli accordi contrattuali triennali, etc..


I provvedimenti impugnati comporterebbero quindi una violazione del principio generale del divieto della reformatio in pejus del trattamento economico dei pubblici dipendenti, e una disparità di trattamento rispetto ai frequentatori dell'Istituto non provenienti dai ruoli della Polizia di Stato, che godrebbero dei miglioramenti economici derivanti dagli accordi contrattuali. La "conservazione del trattamento più favorevole" andrebbe invece intesa come conservazione del trattamento di cui l'interessato avrebbe goduto (a parità di condizioni) se avesse continuato a prestare servizio attivo, e non come semplice "congelamento" del quantum dell'ultima retribuzione percepita, anche considerato che il personale di cui si discute gode di un’aspettativa "sui generis", svolgendo un'attività che, pur non essendo qualificabile come servizio di polizia, si può considerare come una forma di servizio d'istituto. Ove poi si ritenesse che la condizione di aspettativa, indicata nell'art. 11 del D.P.R. n. 341/82, comportasse le conseguenze sullo stato giuridico ed economico

di

cui

ai

provvedimenti

impugnati,

la

norma

sarebbe

costituzionalmente illegittima in relazione all'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega, dal momento che tra i principi e criteri direttivi fissati dall'art. 58 della legge n. 121/1981 al Governo per l'istituzione dell'Istituto Superiore di Polizia non figurava alcun potere di determinare lo status giuridico ed economico degli allievi commissari, ed in particolare di limitare così incisivamente quella dei provenienti dalla Polizia stessa. Si è costituita l’Amministrazione intimata eccependo l’irricevibilità del ricorso per tardività, la prescrizione dei diritti azionati e l’inammissibilità per carenza di interesse non avendo i ricorrenti impugnato i bandi per l’ammissione al corso quadriennale, che prevedevano il collocamento in aspettativa degli ammessi; nel merito l’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. Alla pubblica udienza del 4 aprile 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.


Può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari dovendo il ricorso essere respinto in quanto infondato. Come evidenziato dall’Amministrazione resistente, infatti, l’art. 11, II comma, del D.P.R. 341/82, istitutivo dell’Istituto Superiore di Polizia, prevede che “i vincitori provenienti dai ruoli della Polizia di Stato sono posti in aspettativa per la durata del corso mantenendo, se più favorevole, il trattamento economico in godimento”. La norma, che disciplina lo status dei vincitori di concorso già appartenenti ai ruoli della Polizia di Sato, è dettata proprio nel rispetto del divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo, al fine di non disincentivare la partecipazione al concorso dei dipendenti della Polizia di Stato, garantendo agli stessi per la durata del corso il godimento del trattamento economico più favorevole tra quello precedente e quello previsto per gli allievi frequentanti il corso. Ciò sul presupposto del temporaneo acquisto, per effetto dell’ammissione al corso, di un nuovo status, che comporta la sospensione del precedente fino all’esito dello stesso. Come evidenziato dalla giurisprudenza già pronunciatasi sulla medesima questione, tale effetto è reso palese anche dall’art. 48, ultimo comma, della L. 121/81, secondo cui “per la durata del corso quadriennale gli allievi non possono essere impiegati in servizi di polizia”, dall’art. 30 della medesima legge, che dispone che l’arma in dotazione può essere detenuta solo dai dipendenti che effettivamente esplichino le funzioni di polizia, e dall’art. 21 del decreto del Ministro dell’Interno del 21 marzo 1984, secondo cui gli allievi del corso hanno diritto a 20 giorni di congedo ordinario, non applicandosi la normativa concernente le ferie del personale della Polizia di Stato (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 888/1992).


Sulla base di tali considerazioni la giurisprudenza citata, che deve essere qui recepita, ha concluso che l’ammissione al corso comporta una perdita temporanea del precedente status di dipendente della Polizia di Stato, suscettibile di recupero in caso di mancato superamento del corso, e che, sotto il profilo economico, tale condizione comporta che sia garantito, secondo quanto disposto dal citato art. 11 del D.P.R. 341/82, il mantenimento del trattamento più favorevole goduto, senza che lo stesso possa essere inteso in senso dinamico, con riferimento a eventuali successivi aumenti, a fronte della descritta sospensione del precedente rapporto. Di conseguenza i provvedimenti impugnati, che hanno disposto la collocazione in aspettativa dei ricorrenti per la durata del corso assicurando il mantenimento del trattamento economico più favorevole dagli stessi goduto, risultano pienamente legittimi. Il ricorso deve quindi essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna i ricorrenti alla rifusione in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000 oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati: Germana Panzironi, Presidente Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore Francesca Romano, Referendario


L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Francesca Petrucciani

Germana Panzironi

IL SEGRETARIO


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