Tar luglio 2017 chiesto accertamento responsabilità ministero difesa, quale datore di lavoro, per i

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TAR luglio 2017 - chiesto accertamento responsabilità Ministero Difesa, quale datore di lavoro, per i danni asseritamente subiti dal ricorrente a seguito della sottoposizione a cicli vaccinali Pubblicato il 24/07/2017 N. 08908/2017 REG.PROV.COLL. N. 10156/2011 REG.RIC. logo REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 10156 del 2011, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela De Rossi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Stefano Oberto, 69; contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l’accertamento - della responsabilità del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 2087 c.c. e/o del combinato disposto degli artt. 2049 e 1176 c.c., nella causazione della-OMISSIS- e di ogni altro pregiudizio accertato nel ricorrente, nonché per la condanna - al risarcimento dei danni non patrimoniali connessi alla patologia contratta;


Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2017 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che col ricorso in epigrafe, è stato chiesto l’accertamento della responsabilità del Ministero della Difesa, quale datore di lavoro, per i danni asseritamente subiti dal ricorrente a seguito della sottoposizione a cicli vaccinali che avrebbero causato l’insorgenza della -OMISSIS-, dallo stesso sofferta; Premesso altresì che il ricorrente ha dichiarato che “tra l’anno 1956 (anno di arruolamento) e l’anno 1974, il datore di lavoro lo obbligava ripetutamente a sottoporsi a vaccinazioni…eseguite su ordine del datore di lavoro con modalità e tempi dallo stesso imposti: i militari… venivano vaccinati con siringhe di vetro dai medici militari…all’interno della caserma o presso l’infermeria regionale dell’esercito”, affermando altresì che le vaccinazioni “il più delle volte avvenivano su numerosi militari riuniti per la profilassi medica, i dispositivi di vetro non venivano sottoposti ad adeguati procedimenti di sterilizzazione. Era infatti consuetudine, e ciò avveniva sullo stesso ricorrente, sostituire il solo ago delle siringhe e riutilizzare la parte in vetro senza che questa venisse preliminarmente sterilizzata prima di ogni uso”; Considerato che l’Amministrazione della Difesa, richiesta sul punto (cfr. ord. coll. n. 664/2017), ha affermato di non aver rinvenuto atti che attestino la tipologia di materiali e/o le procedure di lavoro utilizzate dal personale sanitario dell’Esercito per le attività di vaccinazione del personale dell’Arma dei Carabinieri (p. 3 della memoria); Ravvisata la necessità di reperire, a riguardo, protocolli, circolari e normative relativi alle misure di prevenzione richieste negli anni in questione (1956 - 1974), per l’effettuazione delle vaccinazioni sul personale delle Forze Armate; Ritenuto pertanto opportuno richiedere all’Istituto Superiore di Sanità e al Policlinico militare del Celio di fornire quanto sopra, unitamente ad ogni altro atto ritenuto utile per il presente giudizio, al fine di chiarire quali fossero le misure precauzionali all’epoca imposte contro possibili fonti di rischio di contagio da sangue infetto, con particolare riferimento all’uso di siringhe in vetro;


Assegnato un termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente decisione, per il deposito di quanto richiesto presso la segreteria della Sezione; Fissata per il prosieguo l’udienza pubblica del 24 gennaio 2018; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), sospesa e riservata ogni decisione in rito, merito e sulle spese, dispone, a cura dell’Istituto Superiore della Sanità e del Policlinico Militare del Celio, l’acquisizione di quanto richiesto nei sensi e termini di cui in motivazione. Fissa per il prosieguo la pubblica udienza del 24 gennaio 2018. Onera parte ricorrente di notificare la presente decisione presso la sede reale dell’Istituto Superiore della Sanità e del Policlinico Militare del Celio, in Roma. Manda alla segreteria per le comunicazioni di competenza. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, D.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati: Concetta Anastasi, Presidente Roberto Vitanza, Primo Referendario Paola Patatini, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Paola Patatini Concetta Anastasi


IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalitĂ e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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