Tar giugno 2017 – ricorso vs esclusione dalla procedura selettiva pubblica per l'assunzione a tempo

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TAR giugno 2017 – ricorso VS esclusione dalla procedura selettiva pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato

Pubblicato il 22/06/2017 N. 00259/2017 REG.PROV.CAU. N. 00504/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 504 del 2017, proposto da: xxxx xxxx, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Lanzo, Paolo Casetta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lorenzo Lanzo in Torino, via Morgari 31; contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, l'annullamento: • della nota prot. xxxx/2017 del 2/3/2017 dell'Agenzia delle Entrate, a firma del Direttore centrale del personale, notificato in data 13/3/2017 avente ad oggetto: “Esclusione dalla procedura selettiva pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 220 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, profilo professionale assistente, destinata ai Centri operativi e ai Centri di Assistenza Multicanale dell'Agenzia delle Entrate (bando prot. n°75871 pubblicato sulla G.U. del 27 maggio 2011)” con la quale il Sig. xxxx xxxx veniva escluso dalla procedura selettiva di cui al bando della Agenzia delle Entrate prot. n°75871 pubblicato sulla G.U. del 27 maggio 2011; • della nota prot. 71964/2017 del 11/4/2017 dell'Agenzia delle Entrate, a firma del Direttore centrale del personale, avente ad oggetto: “Procedura selettiva pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 220 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, profilo professionale assistente, destinata ai Centri operativi e ai Centri di Assistenza Multicanale dell'Agenzia delle Entrate (bando prot. n°75871


pubblicato sulla G.U. del 27 maggio 2011) – Diniego richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione dalla procedura” con la quale l'Agenzia delle Entrate rigettava la richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento nota prot. xxxx/2017 del 2/3/2017 dell'Agenzia delle Entrate con cui l'amministrazione escludeva il Sig. xxxx xxxx dalla procedura selettiva di cui al bando della Agenzia delle Entrate prot. n°75871 pubblicato sulla G.U. del 27 maggio 2011. • nonché degli atti tutti a detti provvedimento antecedenti, preordinati e consequenziali, nonché degli altri atti o provvedimenti citati negli atti medesimi e nel testo del ricorso. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Il Collegio, rilevato che il bando che ha indetto la procedura da cui il ricorrente è stato escluso prevedeva il potere della Amministrazione di escludere i concorrenti per dichiarazioni mendaci, allorché è pacifico che il ricorrente ha invece omesso la dichiarazione relativa ai propri precedenti penali; considerato che, data la natura contravvenzionale del reato commesso, la tipologia del provvedimento di condanna ed il fatto che v’è ragione di presumere che la pena sia stata eseguita, il reato non dichiarato si era verosimilmente estinto, con estinzione di ogni effetto penale, da epoca precedente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso; considerato pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso appare fornito di apprezzabile fumus e che, tenuto conto dell’epoca di estinzione del reato, che consegue di diritto dopo due anni dal pagamento della ammenda indicata nel decreto penale di condanna, l’esclusione del concorrente in ragione della omessa dichiarazione relativa ai precedenti penali, finisce per risolversi in una sanzione sproporzionata e comunque immotivata; rilevato tuttavia che non é possibile aprire gli allegati alla p.e.c. con la quale parte ricorrente ha effettuato la notifica del ricorso introduttivo e che esso è stato iscritto a ruolo mediante una copia digitale di esso che non reca la attestazione di conformità all’originale utilizzato per la notifica e priva inoltre di firma digitale; dato atto che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1541 del 4 aprile 2017, ha ritenuto che la formazione, la notificazione ed il deposito di atti in formato cartaceo, con conseguente mancanza di firma digitale, non dia luogo a inesistenza o abnormità o


nullità degli atti medesimi, ma solo a semplice irregolarità, che peraltro deve essere sanata previo ordine del giudice; ritenuta pertanto la necessità di ordinare al ricorrente di regolarizzare la propria costituzione in giudizio mediante il deposito, entro un termine perentorio: a) di copia del ricorso in formato digitale, id est: in formato PDF, completo della attestazione di conformità dello stesso all’originale cartaceo utilizzato per le notifiche, e completo di firma digitale; b) di copia degli allegati al messaggio di p.e.c. mediante la quale è stata effettuata la notifica del ricorso introduttivo del giudizio alla Avvocatura distrettuale; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) accoglie la suindicata domanda cautelare e per l’effetto riammette il ricorrente con riserva alla procedura selettiva e dispone che l’Amministrazione ricorrente adotti, entro giorni dieci dalla comunicazione della presente ordinanza, i provvedimenti consequenziali; visti gli articoli 44 comma 2 e e 52 comma 1 c.p.a., assegna al ricorrente termine perentorio di cinque giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per regolarizzare la propria costituzione in giudizio mediante il deposito; a) del ricorso introduttivo del giudizio in formato PDF, completo di attestazione di conformità dello stesso all’originale utilizzato per le notifiche, recante firma digitale; b) degli allegati alla p.e.c. mediante la quale è stata effettuata la notifica del ricorso introduttivo del giudizio alla Avvocatura distrettuale, in formato compatibile con il sistema di Giustizia Amministrativa; il tutto sotto pena, in difetto, di incorrere in declaratoria di inammissibilità del ricorso; fissa per la discussione del merito la pubblica udienza del 5 aprile 2018. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati: Silvana Bini, Presidente FF Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore Paola Malanetto, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Roberta Ravasio


Silvana Bini

IL SEGRETARIO


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