Tar aprile 2017 rigetto dell’istanza di riesame della posizione di ruolo e di carriera

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TAR aprile 2017 - rigetto dell’istanza di riesame della posizione di ruolo e di carriera

Pubblicato il 20/04/2017

N. 04804/2017 REG.PROV.COLL. N. 05926/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5926 del 2006, proposto da: xxx xxx, rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonio Fiamingo e Gianluca Perdichizzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Giorgio Antonini in Roma, via G. Ferrari n. 2; contro il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per le Risorse umane - Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti – Divisione I – Sezione Progressione Carriera - n. 333-D/xxxdel 2.2.2006,


notificato il 22.3.2006, recante il rigetto dell’istanza di riesame della posizione di ruolo e di carriera, proposta dalla ricorrente; - di ogni altro eventuale atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2017, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO e DIRITTO I - La ricorrente ha proposto il presente ricorso in qualità di Assistente Capo della Polizia di Stato. I.1 - La stessa precedentemente, a decorrere dal 10.4.1995, faceva parte del ruolo tecnico, con la qualifica di operatore tecnico di assistenza sanitaria. I.2 - Ha poi sostenuto il concorso, per titoli ed esami, per allievo agente indetto con D.M. 8.11.1996 e, risultandone vincitrice, ha seguito un nuovo corso, per la cui frequenza in data 17.12.1998 è stata collocata in aspettativa. Il passaggio, senza necessità di concorso, era, infatti, possibile solo dal ruolo ordinario al ruolo tecnico e non anche viceversa. Dopo la frequenza del corso, la Signora xxx è entrata a far parte del ruolo ordinario della Polizia di Stato, essendo stata nominata agente di tale Corpo in data 20.6.1999 e nella stessa data è cessata dal ruolo tecnico.


I.3 - In data 14.3.2000 la stessa ha chiesto il riconoscimento del servizio prestato nel ruolo tecnico, invocando il d.l. n. 554/1996, convertito dalla legge n. 653/1996. Con nota del 16.2.2001, la suddetta istanza è stata rigettata, per assenza di una norma che consentisse di computare l’anzianità maturata nel ruolo tecnico, una volta che il soggetto fosse entrato a far parte del ruolo ordinario della Polizia di Stato. I.4 - In data 31.8.2005 la stessa ha presentato un’ulteriore istanza, chiedendo nuovamente il riconoscimento dell’anzianità de qua, anche in applicazione dell’art. 51 della legge n. 668/1986. Con provvedimento datato 2.2.2006, notificato il 22.3.2006, l’Amministrazione ha rigettato la suddetta istanza. II - Detto provvedimento è stato impugnato col presente ricorso, affidato ai seguenti motivi di doglianza: 1) Violazione di legge. In particolare, la ricorrente si duole della mancata comunicazione di avvio del procedimento, in violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e dell’art. 4 del D.M. n. 284/1993, nonché dell’inosservanza del termine di 90 giorni per l’adozione del provvedimento finale, in violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 6 del D.M. n. 284/1993. Sarebbero stati altresì violati l’art. 55 del R.D. n. 3/1957, nonché gli artt. 24-29 del relativo Regolamento di esecuzione, tutti in materia di stato matricolare. L’Amministrazione

avrebbe

inoltre

illegittimamente

omesso

di

dare

applicazione al combinato disposto dell’art. 51 della legge n. 668/1986 e dell’art. 41 del d.P.R. n. 1077/1970; l’applicazione di tali norme avrebbe consentito alla ricorrente di ottenere il riconoscimento di tutta l’anzianità di servizio maturata nel ruolo tecnico.


2.1) Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti – difetto di istruttoria: nel foglio matricolare della ricorrente sussisterebbero inesattezze ed omissioni rispetto al servizio dalla stessa prestato nel ruolo tecnico. 2.2) Eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti: l’Amministrazione avrebbe tenuto comportamenti di segno opposto nei confronti della ricorrente, ingenerando incolpevole affidamento circa la continuità tra i due ruoli; in ricorso sono rappresentati episodi da cui si desumerebbe tale contraddittorietà. 2.3) Eccesso di potere per insufficiente motivazione – ingiustizia manifesta: il provvedimento gravato non avrebbe sufficientemente esplicitato le ragioni giuridiche poste a fondamento del rigetto dell’istanza di riesame proposta dalla ricorrente ed avrebbe determinato un danno rispetto all’interesse della stessa, pur non sussistendo ragioni di pubblico interesse. III - Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, depositando documentazione. IV - Con ordinanza n. 4123 del 13.7.2006, è stata respinta la domanda cautelare, proposta in via incidentale. Detta ordinanza è stata confermata in appello con ordinanza n. 224 del 29.11.2006 del Consiglio di Stato – sez. VI, che ha respinto il relativo ricorso. V - A seguito di avviso di perenzione ai sensi dell’art. 82, comma 1, c.p.a., in data 22.5.2014 è stata depositata istanza di fissazione d’udienza sottoscritta dalla ricorrente e dai suoi difensori. VI - Il Ministero dell’Interno ha prodotto una memoria defensionale in vista della pubblica udienza del 21.3.2017, nella quale il ricorso è stato introitato per la decisione. VII - Prima di esaminare il ricorso nel merito, occorre vagliare l’eccezione di inammissibilità mossa dall’Amministrazione resistente, sull’assunto che l’atto impugnato sarebbe meramente confermativo di altro precedente già dalla stessa adottato, rispetto al quale la ricorrente avrebbe prestato acquiescenza.


Deve considerarsi al riguardo che l’istanza presentata dalla Signora xxx in data 31.8.2005, avente sempre ad oggetto il riconoscimento dell’anzianità di servizio prestato nel ruolo tecnico, non costituiva una mera riproposizione della stessa domanda già in precedenza proposta, atteso che era molto più articolata, facendo riferimento, oltre che al d.l. n. 554/1996, convertito dalla legge n. 653/1996, altresì all’art. 51 della legge n. 668/1986, di cui si chiedeva l’applicazione in concreto. Per tale ragione il nuovo diniego opposto dall’Amministrazione con provvedimento datato 2.2.2006, qui impugnato, non è un atto meramente confermativo, bensì confermativo, atteso che con l’istanza sono stati sollecitati una nuova istruttoria ed un nuovo esame. Conseguentemente deve disattendersi l’eccezione del Ministero resistente di inammissibilità del ricorso in esame. VIII - Nel merito il ricorso è, tuttavia, infondato. IX - Va detto in proposito che il d.l. n. 554/1996 citato, invocato dalla ricorrente, all’art. 3, comma 3, prevedeva il passaggio, senza necessità di concorso, unicamente dal ruolo ordinario a quello tecnico, con mantenimento dell’anzianità maturata nel ruolo ordinario, ma non l’inverso. Segnatamente esso stabiliva così: “Per il triennio 1997-1999 una aliquota non superiore al 30 per cento dei posti disponibili nei ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici è riservata agli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, adibito da almeno due anni in attività tecniche, il quale faccia domanda, entro il 30 ottobre dell’nno precedente, per essere inquadrato nella corrispondente qualifica del ruolo del personale che espleta compiti tecnicoscientifici e tecnici. L’inquadramento è effettuato conservando l’anzianità di servizio e di qualifica.”. IX.1 - Non sussisteva e non sussiste alcuna previsione che consentisse il passaggio inverso, tanto è vero che, com’è già stato rilevato sopra, la ricorrente,


per poter accedere al ruolo ordinario, ha dovuto partecipare ad un apposito concorso. Coerentemente

e

conseguentemente

il

rapporto

di

lavoro

con

l’Amministrazione dell’Interno di cui la ricorrente era titolare nel ruolo tecnico è cessato in data 20.6.1998 e la stessa ha poi instaurato un nuovo rapporto di lavoro con la medesima Amministrazione, con la diversa qualifica di agente, appartenente, perciò, al ruolo ordinario. IX.2 - Pertanto altrettanto coerentemente non può essere riconosciuta l’anzianità maturata nel ruolo tecnico, essendo sempre necessaria una previsione espressa di un titolo che attribuisca un beneficio, come quello richiesto dalla ricorrente. Si ribadisce, infatti, che solo per il passaggio dal ruolo ordinario al ruolo tecnico per un triennio (1997/1999) la legge stabiliva che non fosse necessario alcun concorso, assicurando una continuità tra i due ruoli - che nel caso inverso che ci riguarda non si ravvisa - e conseguentemente il riconoscimento dell’anzianità pregressa. X - Del tutto inconferente è poi la norma di cui all’art. 51 della legge n. 668/1986, la cui applicazione è pure invocata dalla ricorrente. Essa prevedeva: “Per il computo dell’anzianità prevista nei decreti di attuazione della L. 1° aprile 1981, n. 121, ai fini dell’inquadramento nelle nuove qualifiche e della progressione in carriera, nonché ai fini della partecipazione ai concorsi di passaggio a carriera o a qualifica superiore, si applicano le disposizioni dell'articolo 41 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077”. Come può notarsi, l’anzianità che la ricorrente intende far valere è del tutto differente rispetto a quella alla quale la suddetta disposizione si riferisce. Si è visto che essa richiama la legge n. 121/1981. In particolare, l’art. 47 di quest’ultima legge, concernente la nomina ad allievo agente, all’ultimo comma,


prevedeva: “il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma nella forza armata di provenienza è utile, per la metà e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento nella Polizia di Stato”. Esso è stato abrogato dall’art. 15 del d.lgs. 28.2.2001, n. 53. Inoltre l’art. 41 del d.P.R. n. 1077/1970, a sua volta, stabiliva: “I servizi militari prestati, senza demerito, nella posizione di sottufficiale, di appuntato e di carabiniere, e gradi equiparati, in servizio permanente o continuativo, in ferma volontaria o in rafferma, e nelle corrispondenti posizioni del Corpo forestale dello Stato, sono valutati” per intero, se prestati in carriera corrispondente o superiore; per metà, se prestato nella carriera immediatamente inferiore, con la precisazione che i suddetti servizi “non possono essere valutati per più di quattro anni complessivi” e che “le promozioni alle qualifiche indicate non potranno, comunque, essere conferite se nella nuova carriera non sia stato prestato servizio effettivo per almeno tre anni, ridotti a due per le carriere direttive.”. Va poi considerato che l’invocato art. 51 della legge n. 668/1986 è stato abrogato dall’art. 69 del d.gs. 5.10.2000, n. 334. Riguardo a quest’abrogazione, occorre precisare che, se è vero che il menzionato d.lgs. n. 334/2000, nel quale la disposizione richiamata è inserita, è intitolato “Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato”, tuttavia la sua portata abrogatrice non può ritenersi limitata a tale personale, atteso che essa dispone un’abrogazione tout court. X.1 - Il beneficio previsto e disciplinato dall’art. 51 della legge n. 668/1986 non operava sin dal primo inquadramento in qualità di agente nei ruoli della Polizia di Stato. Al riguardo l’art. 41 del d.P.R. n. 1077/1970, al quale esso rinviava, presupponeva un periodo di servizio prestato nella nuova carriera di almeno tre anni (ridotto a due per le carriere direttive).


È evidente che, al momento dell’abrogazione di tale disposizione, il periodo di tre anni nel ruolo di agente della Polizia di Stato non era stato maturato dalla ricorrente, essendo la stessa stata nominata agente di tale Corpo in data 20.6.1999. Perciò, anche sotto tale profilo, l’art. 51 della legge n. 668/1986 non può applicarsi in suo favore. XI - Non si ravvisa poi alcuna contraddittorietà nei comportamenti tenuti dall’Amministrazione nei confronti della Signora xxx. Al contrario, la mancata trascrizione del servizio prestato nel ruolo tecnico, l’irrilevanza delle patenti di guida conseguite in epoca anteriore al 17.12.1998, la decurtazione per ogni di due giorni di congedo ordinario spettanti (prevista per i nuovi assunti) sono assolutamente coerenti con la netta separazione tra i due ruoli – tecnico e ordinario. Il fatto che al momento in cui la ricorrente si è presentata al corso di formazione per allievo agente non le siano state consegnate placca metallica, arma, manette e uniforme, come la stessa rimarca, è dovuto semplicemente alla considerazione che si trattava di dotazione già in suo possesso e che era, perciò, del tutto inutile consegnarne altra identica; la tessera personale di riconoscimento, essendo invece connessa al nuovo ruolo, le è stata invece coerentemente data. L’indicazione della qualifica di operatore tecnico nella busta paga sino al marzo 2001 evidentemente è dovuta ad un mero refuso, essendo la quantificazione degli emolumenti riferita al ruolo effettivamente rivestito. XII - Per quanto concerne la dedotta mancata comunicazione di avvio del procedimento, se ne deve evidenziare l’irrilevanza, tenuto conto che il procedimento in questione era stato introdotto su istanza della stessa interessata. In ogni caso nella presente disamina si è evidenziato che il contenuto del provvedimento finale non avrebbe potuto essere diverso.


XIII - Anche l’adozione del provvedimento oltre il termine di legge non inficia il provvedimento stesso, ma può incidere su eventuali responsabilità dell’Amministrazione e, per essa, dei dipendenti addetti alle questioni trattate. XIV - In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato. XV - Per quanto concerne le spese di giudizio, in considerazione della peculiarità della questione esaminata, si ravvisano le ragioni che giustificano la loro integrale compensazione tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) definitivamente pronunciando: - respinge il ricorso in epigrafe; - compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2017, con l’intervento dei Magistrati: Germana Panzironi, Presidente Rita Tricarico, Consigliere, Estensore Francesca Romano, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Rita Tricarico

Germana Panzironi

IL SEGRETARIO


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