Spagna1 vigilanza privata la normativa negli altri paesi europei

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Regio Decreto 2364/1994, del 9 dicembre, con il quale si approva il Regolamento sulla Sicurezza Privata Regolamento sulla Sicurezza Privata TITOLO I IMPRESE DI SICUREZZA CAPO I ISCRIZIONE E AUTORIZZAZIONE Articolo 1. Servizi e attività di sicurezza privata. 1. Le imprese di sicurezza potranno prestare o svolgere unicamente i seguenti servizi ed attività: a. Vigilanza e protezione di beni, immobili, spettacoli, competizioni o convegni. b. Protezione di determinate persone, previa relativa autorizzazione. c. Deposito, custodia, conteggio e classificazione di monete e banconote, titoli-valori ed altri oggetti che per il loro valore economico e le aspettative che generano o per la loro pericolosità, possono richiedere una protezione speciale, senza pregiudizio delle attività proprie degli istituti finanziari. d. Trasporto e distribuzione degli oggetti di cui al precedente comma, attraverso mezzi diversi, se del caso, mediante veicoli le cui caratteristiche saranno determinate dal Ministero dell’Interno in modo tale da non confondersi con quelli delle Forze Armate né con quelli delle Forze e Corpi di Sicurezza. e. Istallazione e manutenzione di apparecchiature, dispositivi e sistemi di sicurezza. f. Utilizzo di centrali per la ricezione, verifica e trasmissione dei segnali di allarme e relativa comunicazione alle Forze e ai Corpi di Sicurezza, e la prestazione di servizi di risposta che non siano di competenza di dette Forze e Corpi. g. Pianificazione e consulenza delle attività di sicurezza (articolo 5.1 della legge sulla Sicurezza Privata). 2. Nell’ambito di quanto disposto nei paragrafi c e d del comma precedente, si include la custodia, il trasporto e la distribuzione di esplosivi, fatte salve le attività proprie delle imprese che fabbricano, vendono e consumano detti prodotti.


3. Le imprese di sicurezza non potranno dedicarsi alla fabbricazione di materiale di sicurezza, se non per proprio utilizzo, installazione e consumo, né alla commercializzazione di detto materiale. Le imprese specializzate in tali attività non potranno usare come denominazione o descrizione della propria attività, la dicitura Imprese di sicurezza.

4. Hanno carattere privato le imprese, il personale e i servizi di sicurezza oggetto del presente Regolamento, le cui attività da un punto di vista giuridico sono considerate complementari e subordinate rispetto alla sicurezza pubblica.

Articolo 2. Obbligatorietà dell’iscrizione e dell’autorizzazione o riconoscimento. 1. Per la prestazione dei servizi e l’esercizio delle attività enumerate nell’articolo precedente, le imprese dovranno possedere i requisiti stabiliti nell’articolo 7 della legge 23/92, del 30 luglio, sulla Sicurezza Privata, essere autorizzate in base alla procedura stabilita dall’art. 4 e successivi del presente Regolamento ed essere iscritte nel Registro delle Imprese di Sicurezza esistente presso il Ministero dell’Interno. 2. Le imprese di sicurezza autorizzate a prestare servizi di sicurezza privata secondo la normativa degli Stati membri dell’Unione Europea o degli Stati parte all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, saranno riconosciute e iscritte nel citato Registro previa dimostrazione della propria condizione di imprese di sicurezza e della conformità ai requisiti stabiliti negli articoli 5, 6 e 7 del presente Regolamento. A tale fine si terrà conto dei requisiti già attestati in uno dei suddetti Stati e di conseguenza non sarà necessario adempiere nuovamente agli stessi.

3. Nel Registro, oltre al numero d’ordine d’iscrizione e autorizzazione dell’impresa, figureranno la denominazione, il numero di identificazione fiscale, la data dell’autorizzazione, la sede legale, il tipo di impresa o status giuridico, le attività per le quali è stata autorizzata, l’ambito territoriale di attuazione e il rappresentante legale, nonché eventuali modifiche o aggiornamenti dei dati specificati. Articolo 3. Ambito territoriale di attuazione. Le imprese di sicurezza limiteranno la loro azione all’ambito geografico, statale o autonomistico per il quale sono iscritte nel Registro.


Articolo 4. Procedura di autorizzazione 1. La procedura di autorizzazione si articola in tre fasi che richiederanno documentazioni specifiche e saranno oggetto di azioni e decisioni successive; le imprese di sicurezza saranno considerate abilitate in modo definitivo una volta ottenuta l’autorizzazione di inizio attività. 2. Fatto salvo quanto disposto nel comma precedente, su richiesta dell’impresa interessata sarà possibile porre in essere congiuntamente, senza soluzione di continuità, la prima e la seconda fase di cui sopra, nonché l’intera procedura di autorizzazione. In questo caso, si dovrà allegare alla domanda la documentazione relativa alle diverse fasi per le quali si richiede l’iter congiunto. Articolo 5. Documentazione. 1. La procedura di autorizzazione verrà avviata su richiesta dell’impresa o persona interessata che dovrà allegare i seguenti documenti: a.

Fase iniziale, presentazione: 1. Se si tratta di imprese, copia autenticata dell’atto notarile di costituzione nel quale dovrà risultare che la sede sociale o ufficio si trova in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato parte all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, la ragione sociale che dovrà essere esclusiva e coincidente con uno o più dei servizi o attività di cui all’articolo 1 del presente Regolamento, la titolarità del capitale sociale e il certificato d’iscrizione o nota d’iscrizione regolamentare dell’impresa nel Registro Commerciale o, se del caso, nel Registro delle Cooperative corrispondente, o documento equivalente in caso di imprese costituite in uno dei suddetti Stati. 2. Dichiarazione del tipo di attività che si intende svolgere e ambito territoriale di attuazione. Non potranno essere iscritte nel Registro le imprese la cui denominazione possa confondersi con quella di imprese già iscritte o di organi o uffici della Pubblica Amministrazione; a tale fine sarà possibile consultare previamente il Registro.

b.

Seconda fase, documentazione dei requisiti preliminari: 1. Inventario dei mezzi materiali di cui l’impresa dispone per l’esercizio delle sue attività. 2. Documento che attesti a che titolo si dispone degli immobili in


c.

cui si trovano la sede sociale e gli altri locali dell’impresa, qualora gli stessi siano ubicati in Spagna. 3. Se si tratta di imprese, composizione degli organi amministrativi e direttivi. Terza fase, documentazione integrativa e risoluzione: 1. Se del caso, certificato di iscrizione dell’atto pubblico di costituzione dell’impresa nel Registro Commerciale o nel Registro delle Cooperative corrispondente o documento equivalente, qualora non sia stato presentato in precedenza. 2. Certificato attestante l’installazione di un sistema di sicurezza, avente le caratteristiche stabilite dal Ministero dell’Interno. 3. Documento attestante l’iscrizione presso l’Ufficio Imposta per le Attività Economiche. 4. Documento esplicativo dei piani operativi ai quali si devono allineare le diverse attività che si intendono realizzare. 5. Relazione sul personale con indicazione della relativa qualifica e del numero del documento nazionale di identità, o nel caso di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o degli Stati parte all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, del numero d’identità straniero. Quando quest’ultimo non è obbligatorio, si dovrà indicare il numero del documento di identità equivalente. 6. Documentazione attestante la sottoscrizione di un contratto di assicurazione di responsabilità civile, avallo o altra garanzia finanziaria stipulata con enti debitamente autorizzati di qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea o di Stati parte all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, al fine di coprire, entro gli importi stabiliti nell’allegato del presente Regolamento, la responsabilità civile per danni a persone o beni che potrebbero derivare dalla gestione dell’attività o delle attività per le quali l’impresa è stata autorizzata. Per quanto riguarda le imprese legalmente autorizzate in un altro Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato parte all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo ad esercitare attività o prestare servizi di sicurezza privata in detti Stati e che intendano svolgere tali attività o servizi in Spagna, si terrà conto del contratto di assicurazione di responsabilità civile, avallo o altra garanzia finanziaria sottoscritta agli stessi fini in uno dei detti Stati, sempre che lo stesso soddisfi i requisiti stabiliti nel presente comma. Se l’assicurazione di responsabilità civile, avallo o altra garanzia finanziaria sottoscritta in uno degli Stati membri dell’Unione


Europea o Stati parte all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo è di un importo inferiore a quello richiesto alle imprese spagnole dalla normativa vigente sulla sicurezza privata, l’impresa obbligata a tale prestazione dovrà costituire una nuova assicurazione, avallo o garanzia integrativa o ampliare quella già sottoscritta fino al raggiungimento di detto importo. 7. Documentazione attestante di aver contratto garanzia nella forma e nelle condizioni previste dall’articolo 7 del presente Regolamento. 2. I documenti previsti nei commi precedenti verranno presentati in modo da attestare il possesso di requisiti specifici richiesti per ciascun tipo di attività alle imprese di sicurezza, secondo quanto disposto nell’allegato al presente Regolamento. 3. Fatte salve le funzioni di ispezione e controllo che competono alla Direzione Generale della Polizia e della Guardia Civil (ambito del Corpo Nazionale di Polizia) in materia di sicurezza privata, il rapporto obbligatorio del Corpo della Guardia Civil sull’idoneità all’istallazione delle armerie che le imprese di sicurezza devono avere, dovrà essere rilasciato su richiesta del Corpo Nazionale di Polizia e inserito opportunamente nella pratica di iscrizione. Articolo 6. Abilitazione multipla. Le imprese che intendono dedicarsi a più di una delle attività o servizi elencati nell’articolo 1 del presente Regolamento, dovranno attestare i requisiti generali, nonché quelli specifici che potrebbero riguardarle, con le seguenti caratteristiche: a. Per quanto riguarda il Capo della Sicurezza, potrà essere unico per le diverse attività. b. Per ciò che concerne l’assicurazione di responsabilità civile, avallo o altra garanzia finanziaria con ente debitamente autorizzato nonché la garanzia di cui all’articolo 7 del presente Regolamento: se intendono realizzare due attività o due servizi dovranno giustificare il maggiore degli importi richiesti per ciascuna delle due attività. Se intendono realizzare più di due attività, la corrispondente assicurazione di responsabilità civile, avallo o altra garanzia finanziaria, nonché la garanzia regolamentata dall’articolo 7, dovrà essere incrementata per un importo pari al 25 per cento di quelli richiesti per ciascuna delle restanti categorie di servizi o attività.


Articolo 7. Costituzione di un fondo di garanzia. 1. Le imprese di sicurezza dovranno costituire un fondo di garanzia presso la Cassa Depositi o un organismo di natura simile di qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato parte all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, a disposizione delle autorità con competenze sanzionatorie in materia, al fine di adempiere alle responsabilità derivanti dal funzionamento delle imprese per violazioni della normativa sulla sicurezza privata. 2. In caso di costituzione del fondo di garanzia presso la Cassa Depositi, dovrà essere seguita una delle modalità previste dalla normativa che regola detto organismo, secondo i requisiti stabiliti dalla stessa. 3. Il fondo di garanzia dovrà essere mantenuto per il suo importo massimo durante tutto il periodo di validità dell’autorizzazione. Gli importi eventualmente detratti secondo quanto previsto nel comma 1 del presente articolo, dovranno essere reintegrati entro un mese a partire dalla data in cui sono stati eseguiti i relativi atti dispositivi. 4. Le imprese legalmente autorizzate in un altro Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato parte all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo ad esercitare attività o a prestare servizi di sicurezza privata in detto Stato e che intendano espletare tali attività o servizi in Spagna, potranno costituire il fondo di garanzia di cui ai commi precedenti presso organismi o enti autorizzati a tale fine in uno di detti Stati, sempre che lo stesso sia a disposizione delle autorità spagnole per adempiere alle responsabilità derivanti dal funzionamento dell’impresa per violazioni della normativa sulla sicurezza privata. Per le imprese di cui al paragrafo precedente, si terrà conto della garanzia sottoscritta, se del caso, in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o Stati parte all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, sempre che la stessa soddisfi i requisiti di cui ai commi precedenti e il suo valore sia equivalente a quello richiesto alle imprese spagnole in virtù di quanto disposto nell’allegato al presente Regolamento. Se la garanzia depositata in uno dei suddetti Stati è di importo inferiore a quello previsto per le imprese spagnole dalla normativa vigente sulla sicurezza privata, l’impresa depositante dovrà costituire un nuovo fondo di garanzia integrativo o ampliare quello già sottoscritto fino a raggiungere detto importo.


Articolo 8. Risoluzione dei difetti. Se l’istanza iniziale o quelle relative alle fasi successive, nel caso in cui la procedura si articoli in due o tre fasi, presentano difetti o sono incomplete, verrà richiesto all’interessato di risanare i difetti o integrare i documenti obbligatori mancanti, avvisandolo che in caso contrario e una volta trascorsi dieci giorni senza aver soddisfatto quanto richiesto, l’istanza decadrà e la pratica sarà archiviata. Articolo 9. Decisioni e ricorsi. 1. L’Amministrazione procedente emetterà una decisione motivata entro due mesi a partire dalla data di presentazione della domanda presso l’organo amministrativo competente, notificandola alla persona o ente interessato e specificando, in merito all’iscrizione e autorizzazione, l’attività o le attività che può svolgere, l’ambito territoriale di attuazione nonché il numero di iscrizione e autorizzazione assegnato. 2. Qualora entro lo stesso termine di due mesi di cui al comma precedente si ritenga, in qualunque fase della procedura, che l’impresa non possiede i requisiti necessari, si procederà al respingimento dell’istanza, specificando i ricorsi che si possono intraprendere contro detto respingimento. 3. Fatto salvo quanto disposto nel comma precedente, qualora scada il termine per la decisione e l’organo competente non l’abbia emessa espressamente, la richiesta potrà essere considerata disattesa e l’interessato potrà opporre i ricorsi previsti. Articolo 10. Coordinamento dei Registri. 1. Il Registro istituito presso il Ministero dell’Interno costituirà il Registro Generale delle Imprese di Sicurezza in cui, oltre alle informazioni relative alle imprese iscritte nello stesso, figureranno quelle relative alle imprese iscritte nei registri delle Comunità Autonome con competenza in materia. 2. Ai fini di quanto disposto nel comma precedente, gli organi competenti delle citate Comunità Autonome dovranno inviare opportunamente al Registro Generale delle Imprese di Sicurezza copia delle iscrizioni e annotazioni relative alle imprese di sicurezza da essi iscritte e autorizzate, nonché di eventuali modifiche e cancellazioni. 3. Tutte le informazioni e documenti inseriti nel Registro Generale delle Imprese di Sicurezza saranno a disposizione degli organi competenti delle Comunità Autonome per l’esercizio delle loro funzioni in materia di sicurezza privata.


4. I sistemi di numerazione delle imprese di sicurezza nei Registri, sia Generale che Autonomistici, verranno determinati in modo coordinato, facendo sì che il numero di iscrizione di una imprese di sicurezza non possa coincidere con quello di nessun altra. CAPO II. MODIFICHE D’ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE. SEZIONE I. MODIFICHE D’ISCRIZIONE. Articolo 11. Ipotesi di modifica. 1. Qualsiasi variazione dei dati inseriti nel Registro delle Imprese di Sicurezza, enumerati nell’articolo 2.3 del presente Regolamento, dovrà essere oggetto della relativa procedura di modifica. 2. Le imprese di sicurezza potranno richiedere le modifiche di detti dati relativi alla propria iscrizione e in particolare l’ampliamento o riduzione delle attività o dell’ambito territoriale di attuazione. 3. In qualsiasi caso di modifica, i requisiti necessari, la documentazione da produrre e la relativa procedura dovranno attenersi a quanto disposto nel Capo precedente e nell’allegato al presente Regolamento. 4. Se al momento della richiesta o durante la relativa pratica l’impresa è sottoposta a procedura amministrativa per perdita dei requisiti, delle risorse umane o dei mezzi materiali o tecnici che avevano consentito l’iscrizione ed autorizzazione della stessa, le due procedure saranno oggetto di una risoluzione congiunta.

SEZIONE II. CANCELLAZIONE Articolo 12. Motivi di cancellazione. 1. I requisiti, le risorse umane e i mezzi materiali e tecnici richiesti per l’iscrizione e l’autorizzazione delle imprese di sicurezza dovranno essere mantenuti per tutta la durata dell’autorizzazione. 2. L’iscrizione delle imprese di sicurezza per l’esercizio delle attività o per la prestazione dei servizi di cui all’articolo 1 del presente Regolamento potrà essere cancellata dal Ministro dell’Interno per i seguenti motivi: a. Su propria richiesta.


b. Perdita dei requisiti, delle risorse umane e dei mezzi materiali o tecnici richiesti nel Capo precedente e nell’allegato al presente Regolamento. c. Esecuzione della sanzione di cancellazione. d. Inattività dell’impresa di sicurezza durante un anno. Articolo 13. Effetti della cancellazione. 1. La cancellazione dell’iscrizione delle imprese di sicurezza determinerà la liberazione della garanzia di cui all’articolo 7 del presente Regolamento, una volta adempiute le responsabilità di cui al comma 1 del presente articolo. 2. La garanzia non potrà essere liberata se l’impresa ha obblighi economici pendenti con l’Amministrazione derivanti dal funzionamento dell’impresa per violazioni alla normativa sulla sicurezza privata o, qualora nei suoi confronti sia stata istruita una pratica sanzionatoria, fintantoché non venga emessa una decisione e, se del caso, non si assolva alla sanzione. 3. Tuttavia la garanzia potrà essere ridotta tenendo conto della portata degli obblighi e delle responsabilità pendenti. 4. In caso di cancellazione per inattività, la ripresa dell’attività richiederà l’istruzione e la risoluzione di un nuovo procedimento di autorizzazione.

CAPO III FUNZIONAMENTO SEZIONE I. DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 14. Obblighi generali. 1. Nell’espletamento delle loro attività, le imprese di sicurezza sono obbligate a fornire assistenza e collaborazione alle Forze e Corpi di Sicurezza. A tal fine dovranno comunicare a dette Forze e Corpi qualsiasi circostanza e informazione rilevante per la prevenzione, il mantenimento o il ristabilimento della sicurezza pubblica, nonché i fatti delittuosi di cui siano a conoscenza durante l’espletamento di dette attività. Le imprese di sicurezza dovranno comunicare alle Forze e Corpi di Sicurezza l’inizio e cessazione attività del proprio personale di sicurezza privata, entro cinque giorni dalla data in cui si verifichi.


2. La prestazione dei servizi di protezione di persone, deposito, custodia e trattamento di oggetti preziosi e specialmente quelli relativi al trasporto e distribuzione di oggetti di valore nonché esplosivi o altri oggetti pericolosi, dovrà essere realizzata sempre con le dovute garanzie di sicurezza e di riservatezza, per quanto riguarda la loro programmazione e l’itinerario. 3. I servizi e le attività di sicurezza dovranno essere realizzati direttamente dal personale dell’impresa appaltatrice, non potendo quest’ultima subappaltare a terzi, a meno che non lo faccia con imprese iscritte nei relativi Registri ed autorizzate alla prestazione di servizi o di attività oggetto di subappalto, e che adempiano agli stessi requisiti e alle procedure previste nel presente Regolamento per l’appalto. Il subappalto non esonera dalle responsabilità l’impresa appaltante. 4. In caso di subappalto ad imprese di vigilanza e di protezione dei beni di cui all’articolo 49.4 non sarà richiesta la relativa iscrizione e autorizzazione. Articolo 15. Inizio delle attività. Le imprese di sicurezza, una volta iscritte e autorizzate e prima di avviare la propria attività, dovranno comunicare la data di inizio dell’attività alla Direzione Generale della Polizia che informerà i Governi Civili e gli uffici periferici della medesima o quelli della Direzione Generale della Guardia Civil del luogo in cui hanno sede. Le imprese che si dedicano alla gestione di centrali di allarme dovranno inoltre rendere note le date di attivazione dei collegamenti agli uffici di polizia che dovranno rispondere agli allarmi. Articolo 16. Pubblicità delle imprese. 1. Il numero di iscrizione che corrisponde a ciascuna impresa nel Registro dovrà comparire nei documenti utilizzati dalla stessa e nella sua pubblicità . 2. Nessuna impresa potrà realizzare pubblicità relativa a una delle attività o servizi di cui all’articolo 1 del presente Regolamento se non è iscritta nel Registro ed autorizzata ad espletare la propria attività. Articolo 17. Apertura di succursali. 1. Le imprese di sicurezza che intendono aprire filiali o succursali dovranno presentare relativa richiesta alla Direzione Generale della Polizia e della Guardia Civil (ambito del Corpo Nazionale di Polizia), allegando i seguenti documenti:


a. Inventario dei beni materiali destinati all’esercizio delle attività nella filiale o succursale. b. Documento attestante il titolo in virtù del quale si dispone dell’immobile o immobili destinati alla filiale o succursale. c. Relazione sul personale della filiale o succursale in cui si specifica il relativo incarico, categoria e numero della carta d’identità o, nel caso di cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato parte all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, il numero di codice fiscale per stranieri. Qualora quest’ultimo non sia obbligatorio, si indicherà il numero del documento d’identità equivalente. 2. Le imprese di sicurezza sono tenute ad aprire filiali o succursali, informandone la Direzione Generale della Polizia e della Guardia Civil (ambito del Corpo Nazionale di Polizia), con l’invio dei documenti citati nel comma precedente, nelle città di Ceuta e Melilla o nelle province in cui non hanno la propria sede principale, qualora realizzino in dette città o province alcune delle seguenti attività: a. Deposito, custodia, conteggio e classificazione di monete e banconote, titoli-valori, nonché la custodia di oggetti preziosi, esplosivi ed oggetti pericolosi. Dette succursali dovranno disporre di vigilanti di sicurezza, armeria o cassaforte, nonché camera blindata e locali annessi, di cui ai commi 3.1.B e 3.1.C, c, d dell’allegato per ciò che riguarda gli oggetti preziosi e oggetti pericolosi, e di vigilanti di sicurezza, armeria o cassaforte, di cui ai commi 3.2.B e 3.2.C.c dell’allegato, per quanto riguarda gli esplosivi. Tuttavia, qualora l’ammontare che deve essere custodito da dette filiali o succursali non superi i 602.012 euro, e sempre che almeno il cinquanta per cento sia in moneta divisionaria, la camera blindata potrà essere sostituita da una cassaforte con le caratteristiche stabilite dal Ministero dell’Interno. b. Vigilanza e protezione di beni e impianti, qualora il numero di vigilanti di sicurezza che prestano servizio nella provincia sia superiore a trenta e la durata del servizio, secondo il contratto o le proroghe dello stesso, sia pari o superiore ad un anno.

3. Le imprese di sicurezza autorizzate alla prestazione di attività o servizi di sicurezza privata in base alla normativa di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o degli Stati parte all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, che sono state riconosciute in Spagna secondo la procedura prevista


nel presente Regio Decreto e che intendono esercitare tali attività o servizi in Spagna a carattere permanente, dovranno aprire filiali, succursali o agenzie in Spagna. Dette succursali, filiali o agenzie dovranno osservare i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo e disporre delle misure di sicurezza previste dal presente Regolamento per ciò che attiene alle imprese di sicurezza.

Articolo 18. Caratteristiche dei veicoli. I veicoli utilizzati dalle imprese di sicurezza dovranno possedere le caratteristiche di cui all’articolo 1.d) del presente Regolamento, non potendo disporre di lampeggianti o sistemi acustici per avere il diritto di precedenza su strada. Articolo19. Libri - registro. 1. Le imprese di sicurezza sono obbligate a tenere i seguenti libri-registro: a. Libro-catalogo delle misure di sicurezza, per le imprese obbligate ad avere un sistema di sicurezza installato. b. Libro-registro per le comunicazioni alle Forze e Corpi di Sicurezza, nel quale si annoteranno tutte le comunicazioni effettuate in materia di sicurezza pubblica, la data di ciascuna comunicazione, l’organo a cui è stata indirizzata e l’indicazione del suo contenuto. 2. Il formato dei suddetti libri-registro dovrà essere conforme alle norme stabilite dal Ministero dell’Interno, in modo da consentirne il trattamento e l’archiviazione meccanizzata ed informatizzata. 3. Sia i libri-registro a carattere generale che quelli a carattere specifico previsti nel presente Regolamento per ciascuna attività dovranno essere tenuti presso la sede principale dell’impresa e presso le sue filiali o succursali e dovranno essere sempre a disposizione dei membri del Corpo Nazionale di Polizia e della Polizia Autonoma corrispondente, responsabili del loro controllo. 4. In assenza del direttore, amministratore o capo della sicurezza, i libriregistro indicati saranno resi disponibili dal personale presente nell’impresa, appositamente designato a tale fine, durante le ispezioni effettuate dai membri delle suddette Forze o Corpi di Polizia.


Articolo 20. Contratti di Servizio. 1. Le imprese di sicurezza comunicheranno con un anticipo minimo di tre giorni, singolarmente per ciascun servizio, l’inizio dello stesso, specificando il luogo della prestazione, il tipo di attività, la persona fisica o giuridica appaltante e suo domicilio, nonché la durata prevista del contratto. La suddetta comunicazione dovrà essere effettuata in modo da poter essere comprovata, presso il commissariato provinciale o ufficio di polizia del luogo in cui viene stipulato il contratto, o laddove questi non esistano, presso le caserme o stazioni della Guardia Civil, che la trasmetteranno o invieranno con carattere di urgenza al commissariato del luogo in cui sarà prestato il servizio. Le modifiche relative ai contratti dovranno essere comunicate ai suddetti uffici di polizia, con le stesse modalità e termini di cui sopra. I contratti e le comunicazioni dovranno essere conformi alle norme e ai modelli stabiliti dal Ministero dell’Interno, fatta salva la possibilità di aggiungere, nei contratti, accordi integrativi riguardanti aspetti non regolamentati dal presente Regolamento. In ogni caso i contratti dovranno rimanere presso le sedi delle imprese di sicurezza a disposizione degli organi delle Forze e Corpi di Sicurezza competenti in materia di ispezione e controllo, per un periodo di cinque anni a partire dalla fine del servizio oggetto del contratto. 2. Qualora i contratti vengano stipulati con Amministrazioni pubbliche o siano in corso di negoziazione presso organi delle stesse, non essendo possibile formalizzarli prima dell’inizio del servizio, le imprese di sicurezza dovranno presentare, se necessario, entro il termine indicato al comma precedente, copia autorizzata o dichiarazione dell’offerta formulata, al fine di notificare le relative clausole agli organi incaricati dell’ispezione e del controllo, fermo restando l’obbligo di comunicare, secondo il modello stabilito, i dati del contratto una volta che questo è stato formalizzato. Detto contratto dovrà rimanere presso la sede dell’impresa a disposizione degli organi competenti delle Forze e Corpi di Sicurezza. 3. Qualora circostanze eccezionali come furto, incendio, danni, catastrofi, conflitti sociali, guasti ai sistemi di sicurezza o altre cause di uguale gravità o straordinaria urgenza, rendano necessaria la prestazione immediata del servizio, senza la possibilità oggettiva di organizzarlo previamente, dovranno essere comunicati, con la procedura più rapida possibile e prima di cominciare la prestazione stessa del servizio, i dati indicati nel paragrafo


primo del comma 1 del presente articolo, all’ufficio di polizia competente, indicando le cause dell’urgenza, fermo restando l’obbligo dell’impresa di formalizzare il contratto entro le settantadue ore successive all’inizio del servizio. Detto contratto dovrà rimanere presso la sede della impresa a disposizione degli organi competenti delle Forze e Corpi di Sicurezza. I servizi di sicurezza di cui al paragrafo precedente potranno essere effettuati con armi, dandone notifica all’ufficio di polizia competente, qualora i casi descritti si verifichino in impianti obbligati ad avere misure di sicurezza che vengono annullate dalle suddette circostanze o da altre circostanze che comportano gravi rischi per l’integrità dei beni protetti, tenendo conto del valore e dell’importanza di questi ultimi. Articolo 21. Contratti viziati. Qualora la comunicazione, il contratto o l’offerta dei servizi delle imprese di sicurezza non siano conformi ai requisiti previsti, la Sottodelegazione del Governo o, per delega, la corrispondente Questura o Commissariato Provinciale di Polizia, notificherà i difetti, con carattere di urgenza, affinché possano essere risanati entro i cinque giorni utili successivi, specificando che, qualora non venga rispettato tale termine, i suddetti documenti verranno archiviati senza altre formalità, non essendo possibile iniziare la prestazione del servizio o continuarla se già iniziata. Articolo 22. Sospensione dei servizi

SEZIONE II. SOCIETA’ ISCRITTE PER ATTIVITA’ DI VIGILANZA, PROTEZIONE DI PERSONE E BENI, DEPOSITO, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DI OGGETTI PREZIOSI, ESPLOSIVI O OGGETTI PERICOLOSI.

Articolo 23. Adeguamento dei servizi ai rischi. Le imprese iscritte e autorizzate ad espletare le attività di cui ai paragrafi a), b), c) e d) dell’articolo 1 del presente Regolamento, prima di formalizzare il contratto di un servizio di sicurezza, dovranno definire, sotto la propria responsabilità, il servizio da prestare tenendo conto della sicurezza delle persone e dei beni protetti, di quella del personale di sicurezza che deve prestare il servizio, nonché dei rischi incorsi, formulando di conseguenza per iscritto le relative indicazioni.


Articolo 24. Comunicazione tra la sede dell’impresa e il personale di sicurezza. Le imprese dovranno assicurare la comunicazione tra la propria sede e il personale che svolge i seguenti servizi: a. b. c. d.

Vigilanza e protezione di poli industriali od urbanizzazioni. Trasporto e distribuzione di oggetti preziosi o pericolosi. Custodia delle chiavi dei veicoli, nei servizi di risposta agli allarmi. Altri servizi che per le proprie caratteristiche vengono stabiliti dalla Delegazione o Sottodelegazione del Governo della Provincia.

Articolo 25. Armerie 1. Nei luoghi in cui si presta servizio di vigilanza con armi o di protezione di determinate persone, salvo nei casi in cui la durata del servizio non superi un mese, dovranno esistere armerie autorizzate dalla Delegazione o Sottodelegazione del Governo della Provincia, previo rapporto della corrispondente Sezione Armi ed Esplosivi della Guardia Civil, una volta accertata la conformità alle misure di sicurezza stabilite dalla Direzione Generale della Guardia Civil. 2. In detti luoghi dovrà esistere un libro-registro di entrata e di uscita delle armi, concepito in modo tale da consentirne il trattamento e l’archiviazione meccanizzata ed informatizzata, nel quale verranno annotati, per ciascun turno di servizio, le armi depositate, le armi che portano i vigilanti e gli altri dati previsti. 3. Presso la sede legale delle imprese di sicurezza o delle sue filiali o succursali, a seconda dei casi, dovrà essere depositata una chiave delle suddette armerie. 4. In caso di servizi speciali di cui all’articolo 82.2 del presente Regolamento, potrà essere utilizzata come armeria la cassaforte del locale, custodendo l’arma in una cassa metallica chiusa a chiave. La chiave di questa cassa metallica dovrà essere in possesso del vigilante e una copia depositata presso la sede dell’impresa di sicurezza o presso la sua filiale o succursale. Articolo 26. Armi di ordinanza. 1. Le armi di ordinanza che devono portare e utilizzare i vigilanti di sicurezza, le scorte private e le guardie particolari campestri, nell’esercizio delle loro funzioni, saranno acquistate dalle imprese e saranno di loro proprietà.


2. Per il possesso legale di dette armi, in numero non superiore a quello consentito dalle licenze ottenute dal personale in conformità con il Regolamento sulle Armi, le imprese di sicurezza dovranno richiedere ed ottenere dagli organi competenti della Direzione Generale della Guardia Civil i libretti personali per il porto di tali armi. 3. Oltre alle armi di cui dispongono per la prestazione dei servizi, le imprese di sicurezza dovranno disporre di un numero di armi pari al 10% del numero di vigilanti di sicurezza, affinché questi ultimi possano effettuare le esercitazioni di tiro obbligatorie. La Direzione Generale della Guardia Civil comunicherà a quella della Polizia e, se del caso, alla Polizia della corrispondente Comunità Autonoma, il numero e i tipi di armi che le imprese hanno in ciascuno dei propri locali. 4. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo effettuerà le esercitazioni di tiro obbligatorie nella data stabilita dalle imprese di sicurezza sotto la supervisione della Guardia Civil, secondo le istruzioni emanate dalla Direzione Generale di detto Corpo. 5. Nei poligoni di tiro in cui si svolgeranno le esercitazioni e che dovranno essere autorizzati conformemente al Regolamento sulle Armi, sia se sono di proprietà dell’impresa di sicurezza o esterni alla stessa, i vigilanti di sicurezza, le scorte private o altro personale di sicurezza privata dovranno effettuare prove pratiche di maneggio e perfezionamento all’uso delle armi, sempre alla presenza e sotto la direzione del capo della sicurezza o di un istruttore di tiro, entrambi accreditati. SEZIONE III. PROTEZIONE DELLE PERSONE. Articolo 27. Persone e imprese autorizzate. L’attività di protezione delle persone potrà essere espletata unicamente per mezzo di scorte private inserite in imprese di sicurezza che sono regolarmente iscritte per svolgere detta attività e che dovranno ottenere previa autorizzazione specifica per ciascun contratto di servizio di protezione, in conformità con quanto disposto negli articoli seguenti. Articolo 28. Richiesta, procedura e risoluzione. 1. I servizi di protezione dovranno essere richiesti, direttamente dalla persona interessata o attraverso l’impresa di sicurezza che si intende incaricare per l’espletamento di tali servizi, sia che si tratti di servizi a favore dello stesso interessato che a favore delle persone della cui protezione o sicurezza si è responsabili.


2. La procedura sarà espletata con carattere di urgenza e si dovrà ottenere il rapporto della Direzione Generale della Guardia Civil, laddove opportuno, tenendo conto dei luoghi in cui si svolgerà principalmente l’attività. Nella richiesta, da indirizzare al Direttore Generale della Polizia, dovranno essere esposti i rischi concreti delle persone da proteggere, valutandone la gravità e le probabilità, allegando tutte le informazioni o relazioni considerate pertinenti per giustificare la necessità del servizio. Qualora l’autorizzazione venga richiesta direttamente dalla persona interessata, nella domanda si dovrà indicare l’impresa di sicurezza che si intende incaricare per la prestazione del servizio. 3. La Direzione Generale della Polizia, una volta valutata la natura del rischio, la sua gravità e probabilità, deciderà se la prestazione del servizio di protezione è necessaria o se, al contrario, è sufficiente l’adozione di misure di autoprotezione. I servizi di protezione personale dovranno avere carattere eccezionale ed essere autorizzati espressamente ed individualmente qualora risultino imprescindibili per le circostanze esposte e non sia possibile svolgerli in altro modo. 4. La decisione con la quale si concede o si respinge l’autorizzazione dovrà essere motivata e dovrà fissare il termine di validità della stessa; potrà inoltre includere condizioni sulle modalità di prestazione, stabilirà concretamente se il servizio dovrà essere svolto da una o più scorte private con le relative armi e verrà comunicata all’interessato e all’impresa di sicurezza. Articolo 29. Autorizzazione provvisoria. Qualora si ritenga necessario, in base alla domanda e alle informazioni presentate ai sensi del comma 1 dell’articolo 28 e tenendo conto delle circostanze e dell’urgenza del caso, si potrà concedere con carattere immediato un’autorizzazione provvisoria per le prestazioni dei servizi di protezione personale, per il tempo indispensabile fino all’adozione di una risoluzione definitiva. Articolo 30. Prestazione e fine del servizio. 1. L’impresa di sicurezza interessata comunicherà alla Direzione Generale della Polizia la composizione della scorta, nonché eventuali variazioni nel momento in cui si verificano, specificando, se del caso, il personale di scorta che viene sostituito, con chi viene sostituito e le cause della sostituzione.


2. Abrogato dal Regio Decreto 1123/2001, del 19 ottobre, con il quale si modifica parzialmente il Regolamento sulla Sicurezza Privata, approvato con Regio Decreto 2364/1994, del 9 dicembre. 3. I servizi di protezione delle persone potranno essere prorogati, su richiesta dell’interessato, qualora le circostanze lo giustifichino. 4. L’impresa di sicurezza dovrà comunicare alla Direzione Generale della Polizia la fine del servizio, nonché le sue cause, entro quarantotto ore dal momento in cui si verifica. 5. Insieme alla notifica delle autorizzazioni concesse, la Direzione Generale della Polizia comunicherà alle relative unità delle Forze e Corpi di Sicurezza dello Stato i dati delle persone protette e delle scorte incaricate dei servizi, nonché la data di inizio e fine degli stessi.

SEZIONE IV. DEPOSITO E CUSTODIA DI OGGETTI PREZIOSI O PERICOLOSI ED ESPLOSIVI.

Articolo 31. Caratteristiche dei servizi. 1. Nei contratti in cui si definisce la prestazione di servizi di deposito e custodia dovrà essere specificata la natura degli oggetti che devono essere depositati o custoditi e, se necessario, classificati nonché una stima del valore degli stessi. 2. Le imprese che si occupano della prestazione di detti servizi dovranno tenere un libro-registro di deposito, il cui formato sia conforme alle norme approvate dal Ministero dell’Interno.

SEZIONE V. TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DI OGGETTI PREZIOSI O PERICOLOSI ED ESPLOSIVI. Articolo 32. Veicoli. 1. La prestazione dei servizi di trasporto e di distribuzione di oggetti preziosi o pericolosi dovrà essere effettuata per mezzo di veicoli blindati aventi le caratteristiche stabilite dal Ministero dell’Interno, qualora la quantità, il valore o la pericolosità degli oggetti trasportati superi i limiti previsti o detti


oggetti abbiano le caratteristiche stabilite dallo stesso Ministero, fatto salvo quanto compete al Ministero dell’Industria e dell’Energia. Qualora le caratteristiche o dimensioni degli oggetti, specificati nella Disposizione del Ministero dell’Interno, impediscano o non rendano necessario il trasporto in veicoli blindati, quest’ultimo potrà essere realizzato con altri veicoli, assicurando la dovuta protezione, secondo quanto stabilito in linea generale dalla suddetta Disposizione o, per ogni caso specifico, dalla relativa Delegazione o Sottodelegazione del Governo. I rappresentanti di gioielli potranno portare con sé solo riproduzioni di gioielli o oggetti preziosi di cui promuovono la vendita, ovvero pezzi originali qualora il valore complessivo degli stessi non superi l’importo stabilito dal Ministero dell’Interno. 2. Le caratteristiche dei veicoli per il trasporto e la distribuzione di esplosivi saranno stabilite tenendo conto quanto disposto in materia dal Regolamento sul Trasporto di Merci Pericolose (TPC). Articolo 33. Personale e funzioni. 1. Ciascun veicolo blindato avrà a bordo come minimo tre vigilanti di sicurezza, uno dei quali realizzerà esclusivamente la funzione di conducente. 2. Durante le operazioni di trasporto, carico e scarico, il conducente si occuperà del controllo dei dispositivi di apertura e comunicazione del veicolo, e non potrà abbandonarlo, tenendo il motore sempre acceso quando si trova in strade urbane o luoghi aperti. Le operazioni di carico e scarico saranno effettuate da un altro vigilante, mentre la protezione delle operazioni spetterà al terzo vigilante che, a tale fine, avrà con sé l’arma stabilita secondo quanto disposto dall’articolo 86 del presente Regolamento. 3. Il numero e le funzioni dei vigilanti per ciascun veicolo addetto al trasporto e alla distribuzione di esplosivi saranno stabiliti in base a quanto disposto dal Regolamento sugli Esplosivi approvato con Regio Decreto 230/1998, del 16 febbraio. Articolo 34. Foglio di viaggio. 1. Le operazioni di prelevamento e consegna effettuate da ciascun veicolo saranno registrate giornalmente in un foglio di viaggio, che potrà essere informatizzato ed archiviato secondo un ordine numerico in formato libro o altro formato con i dati stabiliti dal Ministero dell’Interno.


I funzionari di polizia incaricati dell’ispezione potranno richiedere l’esibizione dei fogli di viaggio in qualsiasi momento, durante lo svolgimento dell’attività; detti fogli di viaggio ovvero il supporto magnetico o digitale contenente le relative informazioni dovranno essere conservati per cinque anni presso la sede dell’impresa o delle sue filiali ovvero presso gli uffici di imprese specializzate nell’archiviazione di documenti che devono essere notificati al servizio di polizia competente. 2. In caso di trasporto e distribuzione di esplosivi, il foglio di viaggio sarà sostituito da un documento analogo in base a quanto stabilito in materia dal Regolamento sugli Esplosivi e norme complementari. Articolo 35. Libro-Registro. Le imprese specializzate nel trasporto e distribuzione di titoli-valori dovranno tenere un libro-registro, il cui formato sarà conforme alle norme approvate dal Ministero dell’Interno. Articolo 36. Comunicazione precedente al trasporto. Qualora la quantità e l’importanza dei fondi, valori od oggetti superi il limite previsto o la pericolosità degli stessi riunisca le caratteristiche stabilite dal Ministero dell’Interno, il trasporto dovrà essere comunicato, ventiquattro ore prima dell’inizio del servizio, all’ufficio competente della Direzione Generale della Polizia, se si tratta di trasporto urbano, e a quello della Direzione Generale della Guardia Civil, in caso di trasporto extraurbano. Articolo 37. Altri mezzi di trasporto. 1. Il trasporto di fondi, valori e altri beni od oggetti preziosi potrà essere realizzato per via aerea, utilizzando i servizi ordinari delle compagnie aeree o velivoli privati. 2. Qualora l’aeroporto disponga di cassaforte e di servizi speciali di sicurezza, le operazioni di carico e scarico di beni od oggetti preziosi potranno essere affidate a detti servizi, con le precauzioni di cui ai commi successivi. 3. Qualora l’aeroporto non disponga di cassaforte o di servizi di sicurezza, i vigilanti dell’impresa di sicurezza, previa registrazione nell’area di sicurezza dei terminal di carico, si recheranno con i veicoli blindati e le armi di ordinanza nel punto in cui si potrà effettuare direttamente il caricamento dei colli e delle valigie sull’aeronave, con l’obbligo di rimanere in questo stesso luogo fino alla chiusura e sigillatura della stiva.


4. Durante le operazioni di scarico dovranno essere adottate misure di sicurezza analoghe e i vigilanti di sicurezza dovranno essere presenti con il veicolo blindato al momento dell’apertura della stiva. 5. Al fine di assolvere a detti obblighi, la direzione dell’aeroporto rilascerà alle imprese di sicurezza responsabili del trasporto i documenti e i permessi necessari. 6. Le stesse regole e precauzioni si applicano in caso di trasporto di denaro, valori e altri beni od oggetti preziosi per via marittima. Articolo 38. Trasporto di esplosivi ed oggetti pericolosi. 1. Le imprese di sicurezza che effettuano il trasporto o la protezione del trasporto di esplosivi o altre sostanze od oggetti pericolosi dovranno osservare quanto previsto dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti sulle Armi ed Esplosivi e dalla normativa vigente in materia di trasporto di merci pericolose, adeguando il servizio di sicurezza ai livelli di rischio. 2. In caso di trasporto di esplosivi, detti servizi verranno effettuati con vigilanti di sicurezza in possesso dell’abilitazione speciale prevista dal presente Regolamento. I veicoli utilizzati a tale fine dovranno essere espressamente autorizzati dall’Amministrazione Pubblica competente.

SEZIONE VI. INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI E SISTEMI DI SICUREZZA. Articolo 39. Apparecchiature. 1. Le operazioni di installazione e manutenzione dei sistemi di sicurezza elettronica contro furti e intrusioni nonché incendi potranno essere realizzate unicamente dalle imprese autorizzate. Queste ultime non dovranno essere registrate come imprese di sicurezza qualora si dedichino unicamente alla: a. installazione di allarmi o altri avvisatori acustici o ottici antifurto o antintrusione in autoveicoli non specificamente contemplati dal presente Regolamento o dalle norme di attuazione dello stesso. b. Prevenzione contro incendi. La prestazione a terzi di servizi di ricezione, verifica e trasmissione dei segnali di allarme, nonché la loro comunicazione alle Forze e Corpi di


Sicurezza dovrà essere tuttavia effettuata dalle imprese di sicurezza che gestiscono le centrali d’allarme. 2. E’ vietata l’installazione di rilevatori automatici programmati per trasmettere i segnali d’allarme direttamente alle Forze e Corpi di Sicurezza. Articolo 40. Conformità dei dispositivi 1. I mezzi materiali e tecnici nonché i sistemi d’allarme e i dispositivi di sicurezza installati e utilizzati da dette imprese dovranno essere conformi alle norme vigenti, al fine di evitare che i sistemi di sicurezza installati causino danni o molestie a terzi. 2. I dispositivi esterni, come le scatole di avvisatori acustici o ottici, dovranno disporre di telefono attraverso cui potere adottare la decisione adeguata, nonché riportare il nome e telefono dell’impresa responsabile della manutenzione. Articolo 41. Personale delle imprese. 1. 1. Le attività delle imprese saranno espletate da personale in possesso dell’abilitazione richiesta. 2. La sostituzione del personale qualificato dovrà essere notificata alla Direzione Generale della Polizia o all’organo corrispondente della Comunità Autonoma competente, allegando copia autenticata del titolo del nuovo impiegato assunto, ovvero il titolo originale con copia affinché, una volta autenticata con l’originale, lo stesso possa essere restituito all’impresa. Articolo 42. Certificato di installazione. 1. Le installazioni di sistemi di sicurezza dovranno essere conformi a quanto disposto dalla normativa che regolamenta l’applicazione delle installazioni elettriche. 2. In caso di installazione di misure di sicurezza obbligatorie, presso imprese o enti privati che non hanno un dipartimento di sicurezza, qualora tali imprese o enti siano collegati a centrali d’allarme: a. l’installazione dovrà essere preceduta dall’elaborazione e consegna all’utente di un progetto di installazione avente livelli di copertura adeguati alle caratteristiche architettoniche dell’area recintata e ai rischi, in conformità con i criteri tecnici della stessa impresa


installatrice e, eventualmente, con quelli dell’ufficio di polizia competente e ciò al fine di raggiungere il massimo livello possibile di efficacia del sistema, di affidabilità nella verifica degli allarmi, di collaborazione con l’utente ed evitare falsi allarmi. b. Una volta ultimata l’installazione, le imprese installatrici dovranno effettuare le verifiche necessarie per assicurarsi che essa soddisfi le finalità di prevenzione e protezione e sia conforme al progetto approvato e alle norme che regolamentano la materia; inoltre, dovranno consegnare all’ente o impresa utenti un certificato che attesti il buon esito delle verifiche. 3. Qualora il sistema di sicurezza venga collegato ad una centrale d’allarme, dovrà soddisfare i requisiti stabiliti dal Ministero dell’Interno e il certificato di cui al comma precedente dovrà essere emesso da entrambe le imprese, congiuntamente o separatamente, in modo da garantire la piena funzionalità. Articolo 43. Revisioni. 1. I contratti di installazione di apparecchiature, dispositivi o sistemi di sicurezza, in caso di installazione obbligatoria o collegamento ad una centrale di allarme, dovranno includere la manutenzione dell’impianto durante il suo funzionamento con revisioni preventive ogni trimestre e in nessun caso potranno trascorrere più di quattro mesi tra una revisione e l’altra. Al momento di sottoscrivere il contratto di installazione, o successivamente, l’ente titolare dell’installazione potrà farsi carico del servizio di manutenzione e dell’elaborazione delle revisioni trimestrali ovvero incaricare un’altra impresa di sicurezza. 2. Nei restanti casi, o qualora le installazioni consentano la verifica del funzionamento dei singoli elementi del sistema direttamente dalla centrale d’allarme, le revisioni preventive verranno effettuate con una periodicità annuale e non potranno trascorrere più di quattordici mesi tra una revisione e l’altra. 3. Le revisioni preventive potranno essere realizzate direttamente dagli enti titolari degli impianti, qualora dispongano di personale con la qualifica richiesta e di mezzi tecnici necessari. 4. Le imprese di sicurezza specializzate in questa attività e quelle titolari degli impianti dovranno tenere libri-registro di revisione il cui formato sia conforme alle norme approvate dal Ministero dell’Interno, in modo da consentire il trattamento e l’archiviazione meccanizzata ed informatizzata degli stessi.


5. Abrogato con Regio Decreto 1123/2001, del 19 ottobre, con il quale si modifica parzialmente il Regolamento sulla Sicurezza Privata, approvato con Regio Decreto 2363/1994, del 9 dicembre. Articolo 44. Guasti. Per una corretta applicazione di quanto disposto nell’articolo precedente, le imprese di installazione e manutenzione dovranno disporre di un servizio tecnico adeguato per far fronte ai guasti ai sistemi di sicurezza, la cui manutenzione è di loro responsabilità, anche nei giorni festivi, entro le ventiquattro ore successive al momento in cui l’intervento è stato richiesto. Dette imprese sono tenute ad informare, in modo opportuno, la Direzione Generale della Polizia sulle caratteristiche del suddetto servizio tecnico ed eventuali modifiche. Articolo 45. Manuali del sistema. 1. Le imprese dovranno fornire all’utente un manuale di installazione che illustra, mediante planimetrie e spiegazioni aggiuntive, la distribuzione delle canaline, il cablaggio, le connessioni delle apparecchiature, le linee elettriche e d’allarme, nonché dettagli relativi agli elementi e alle apparecchiature installate e ai supporti utilizzati. 2. Allo stesso modo dovranno fornire un manuale per l’uso del sistema e della sua manutenzione che includerà informazioni dettagliate sulle funzioni dei singoli dispositivi e sulle modalità di utilizzo degli stessi, separatamente o congiuntamente, nonché sulla manutenzione preventiva e correttiva delle apparecchiature o dei dispositivi meccanici o elettronici installati, con valutazione sulla loro durata, nonché un elenco dei guasti più frequenti e degli accorgimenti necessari per il buon funzionamento del sistema. 3. Qualora un sistema di sicurezza installato subisca una variazione successiva che modifica, in parte o totalmente, il sistema originario, l’impresa installatrice o, se del caso, quella di manutenzione, dovrà elaborare nuovi manuali di installazione, utilizzo e manutenzione. Qualora l’impianto sia collegato ad una centrale d’allarme, l’impresa installatrice dovrà darne comunicazione anche alla centrale e certificare, nelle modalità stabilite dall’articolo 42, il risultato delle verifiche.


SEZIONE VII. CENTRALI D’ALLARME. Articolo 46. Requisiti per la connessione. Per poter collegare apparecchiature, dispositivi o sistemi di sicurezza a centrali d’allarme, è necessario che l’installazione degli stessi sia stata effettuata da una impresa di sicurezza registrata e che sia conforme a quanto disposto negli articoli 40, 42 e 43 del presente Regolamento. Articolo 47. Informazioni all’utente. Prima di effettuare la connessione, le imprese che gestiscono centrali d’allarme sono obbligate ad istruire l’utente sul funzionamento del servizio, informandolo sulle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema e sulle responsabilità derivanti da tale connessione. Articolo 48. Funzionamento. 1. La centrale d’allarme deve essere presidiata permanentemente dagli operatori necessari per la prestazione dei servizi, che non potranno essere, in nessun caso, meno di due, e che si incaricheranno del funzionamento dei ricevitori e della trasmissione degli allarmi ricevuti. 2. Qualora si verifichi un allarme, la centrale dovrà procedere immediatamente alla sua verifica con i mezzi tecnici ed umani a disposizione e comunicare successivamente al relativo servizio di polizia gli allarmi reali che si sono verificati. Articolo 49. Servizio di custodia delle chiavi. 1. Le imprese che gestiscono centrali d’allarme potranno inoltre pattuire con i titolari degli impianti collegati un servizio di custodia di chiavi, di verifica degli allarmi mediante intervento in loco e di risposta agli stessi, in base alle condizioni stabilite dal Ministero dell’Interno. A tale fine dovranno disporre di armeria o cassaforte secondo quanto disposto nell’articolo 25 del presente Regolamento. Le imprese industriali, commerciali o di servizi autorizzate ad avere una centrale d’allarme, esclusivamente per la propria sicurezza, potranno affidare gli stessi servizi ad una impresa di sicurezza autorizzata alla vigilanza e protezione.


2. I servizi di verifica in loco degli allarmi e di risposta agli stessi dovranno essere realizzati in ogni caso da vigilanti di sicurezza e consisteranno, rispettivamente, nell’ispezione del locale o dei locali e nel trasferimento delle chiavi dell’immobile in cui si è verificato l’allarme, al fine di fornire ai membri delle Forze e dei Corpi di Sicurezza informazioni sull’eventuale commissione di fatti delittuosi e consentire il loro accesso al suddetto immobile. L’ispezione all’interno degli immobili da parte dei vigilanti di sicurezza dovrà essere espressamente autorizzata dai titolari degli stessi e dovrà essere specificata nel relativo contratto di prestazione dei servizi. 3. Qualora, dovuto al numero dei servizi di custodia delle chiavi o alla distanza tra gli immobili, risulti conveniente per l’impresa e per i servizi di polizia, l’impresa stessa potrà disporre, previa autorizzazione da parte dei suddetti servizi, che le chiavi siano custodite, da vigilanti di sicurezza senza armi, all’interno di un’automobile collegata via radiotelefono alla centrale d’allarme. In questo caso le chiavi dovranno essere codificate e i codici non dovranno essere conosciuti dal vigilante e dovranno essere cambiati periodicamente. 4. Per i servizi di cui ai commi precedenti, le imprese di sicurezza che gestiscono centrali d’allarme potranno disporre di vigilanti di sicurezza, senza dover essere iscritte e autorizzate all’attività di vigilanza e protezione di beni oppure subappaltare tale servizio ad una impresa specializzata. Articolo 50. Scollegamento per falsi allarmi. 1. In caso di collegamento di apparecchiature, dispositivi o sistemi di sicurezza ad una centrale d’allarme e indipendentemente dalle relative responsabilità e sanzioni, qualora nel sistema si verifichino due o più falsi allarmi nell’arco di un mese, il Delegato del Governo, o per delega il Capo o Commissario Provinciale di Polizia, richiederà al titolare dei beni protetti, attraverso l’ufficio di polizia competente, di procedere nel minor tempo possibile alla riparazione dei difetti che hanno causato i falsi allarmi. 2. Ai fini del presente Regolamento, si considerano falsi tutti gli allarmi che non sono provocati da eventi richiedenti l’intervento della polizia. Non sarà considerato un falso allarme la mera ripetizione di un segnale causata da uno stesso guasto entro le ventiquattro ore dal momento in cui si verifica. 3. In caso di inosservanza della suddetta richiesta, verrà ordinato all’impresa che gestisce la centrale d’allarme di procedere all’immediato scollegamento del sistema dalla propria centrale, per tutto il tempo ritenuto necessario, anche fino ad un anno, a meno che non vengano riparati in un lasso di tempo più breve i guasti che hanno causato tale scollegamento. In caso di terzo


scollegamento, questo avrà carattere definitivo e per poter procedere ad una nuova connessione dovrà essere osservato quanto disposto dall’articolo 42 del presente Regolamento. Durante il periodo di scollegamento, il titolare dell’immobile o bene protetto, dovrà disattivare le sirene interne ed esterne del sistema di sicurezza. 3. Durante il periodo di scollegamento del sistema di sicurezza, il titolare dello stesso non potrà concordare il servizio di centralizzazione allarmi con nessuna impresa di sicurezza. 4. Fatta salva l’apertura della relativa pratica, non si procederà a disconnettere il sistema di sicurezza qualora il titolare dello stesso sia obbligato a disporre di tale misura di sicurezza ai sensi del presente Regolamento. 5. Qualora il titolare dell’immobile o bene protetto dal sistema di sicurezza non abbia appaltato il servizio di centralizzazione allarmi e lo abbia realizzato per proprio conto, si applicherà quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, prevedendo in ogni caso l’obbligo di disattivare le sirene interne ed esterne di detto sistema di sicurezza, fatte salve le eventuali responsabilità incorse. Articolo 51. Libri-registro. 1. Le imprese che gestiscono centrali d’allarme dovranno tenere un libroregistro allarmi, il cui formato sia conforme alle norme approvate dal Ministero dell’Interno, in modo da consentirne il trattamento e l’archiviazione meccanizzata ed informatizzata 2. Le centrali d’allarme che hanno appaltato un servizio di custodia delle chiavi dovranno indicare nel libro-registro i contratti che includono tale servizio.

TITOLO II. PERSONALE DI SICUREZZA. CAPO I. ABILITAZIONE E FORMAZIONE SEZIONE I. REQUISITI. Articolo 52. Disposizioni comuni. 1. Il personale di sicurezza privata sarà costituito da: vigilanti di sicurezza, vigilanti di esplosivi, capi della sicurezza, direttori della sicurezza, scorte


2. Ai fini dell’abilitazione e formazione, si considerano: a. Le scorte private e i vigilanti di esplosivi e di sostanze pericolose come specialità dei vigilanti di sicurezza. b. I guardiacaccia e i guardiapesca marittimi come specialità delle guardie particolari campestri. 3. Per potere espletare le rispettive funzioni, il personale di sicurezza privata dovrà ottenere previamente la relativa abilitazione o riconoscimento da parte del Ministero dell’Interno, sotto forma di autorizzazione amministrativa, attraverso la relativa pratica che sarà istruita su richiesta degli interessati. 4. L’abilitazione o riconoscimento sarà documentata mediante la tessera di riconoscimento professionale, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero dell’Interno. 5. I vigilanti di sicurezza e le guardie particolari campestri nelle loro diverse tipologie dovranno disporre inoltre di libretto professionale e di libretto di tiro conformemente a quanto stabilito dal Ministero dell’Interno per le relative annotazioni. Il libretto professionale e di tiro dei vigilanti di sicurezza e delle guardie particolari campestri appartenenti ad imprese di sicurezza dovranno essere depositati presso la sede dell’impresa in cui prestano servizio. 6. I guardiapesca marittimi che abitualmente prestano servizio senza armi saranno esonerati dall’obbligo di disporre di libretto di tiro. 7. L’abilitazione o riconoscimento per l’esercizio della professione di investigatore privato, richiederà l’iscrizione nel registro specifico previsto dal presente Regolamento. Articolo 53. Requisiti Generali. Per l’abilitazione del personale e in ogni caso per la prestazione dei servizi di sicurezza privata, il personale dovrà possedere i seguenti requisiti generali: 1. Essere maggiorenne. 2. Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di uno Stato parte all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo. 3. Possedere le attitudini psico-fisiche necessarie per l’esercizio delle rispettive funzioni, e non soffrire di alcuna patologia che impedisca l’esercizio delle stesse. 4. Non avere precedenti penali.


5. Non aver subito condanne per intromissione illegittima nell’ambito della tutela del diritto all’onore, alla privacy personale e familiare e alla propria immagine, del diritto alla riservatezza delle comunicazioni o di altri diritti fondamentali, nei cinque anni precedenti la richiesta. 6. Non aver subito sanzioni nei due o quattro anni precedenti per, rispettivamente, violazione grave o molto grave in materia di sicurezza. 7. Non essere stato allontanato dal servizio nelle Forze Armate o nelle Forze e Corpi di Sicurezza. 8. Non aver esercitato funzioni di controllo di enti, servizi o attività di sicurezza, vigilanza o investigazione privata, né del loro personale e dei mezzi, in qualità di membri delle Forze e Corpi di Sicurezza nei due anni precedenti la richiesta. i. Aver superato le prove che attestino le conoscenze e la capacità necessarie per l’esercizio delle rispettive funzioni. Articolo 54. Requisiti specifici. 1. Oltre ai requisiti generali stabiliti nell’articolo precedente, il personale di sicurezza privata dovrà possedere, per la propria abilitazione, i requisiti di cui al presente articolo, in funzione della propria specialità. 2. Vigilanti di sicurezza e guardie particolari campestri nelle diverse specialità: a. non aver compiuto i cinquantacinque anni di età; b. essere in possesso del Diploma Tecnico di Scuola Secondaria obbligatoria, o diploma professionale equipollente, o diploma superiore; c. i requisiti necessari per il porto e l’utilizzo di armi da fuoco, secondo quanto disposto nel vigente Regolamento sulle Armi. 3. Scorte private: oltre ai requisiti specifici previsti per i vigilanti di sicurezza, la statura minima prevista è 1,70 metri per gli uomini e 1,65 per le donne. 4. Capi e direttori della sicurezza: essere in possesso del Diploma di Baccellierato, Tecnico Superiore, o Tecnico professionale, o altro diploma equipollente o diploma superiore.


5. Investigatori privati: a. Essere in possesso del Diploma di Baccellierato, Tecnico Superiore, o Tecnico professionale, o altro diploma equipollente o diploma superiore. b. Essere in possesso del diploma di investigatore privato, riconosciuto dal Ministero dell’Interno e conseguito dopo aver frequentato un corso specifico e aver superato le relative prove di esame. Articolo 55. Data e attestazione Alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, presso la Segreteria di Stato dell’Interno, per partecipare alle prove di cui all’articolo 58 del presente Regolamento gli interessati dovranno soddisfare i requisiti previsti nei due articoli precedenti. Tali requisiti dovranno essere attestati secondo quanto previsto per le prove in questione. Articolo 55 bis. Requisiti e procedura per il riconoscimento. 1. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o degli Stati parte all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, la cui abilitazione o qualificazione professionale per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza privata sia stata ottenuta in uno dei suddetti Stati, potranno svolgere attività o prestare servizi di sicurezza privata in Spagna sempre che, previa approvazione del Ministero dell’Interno, si attesti il possesso dei seguenti requisiti: a. Titolo, abilitazione o certificazione rilasciata dalle autorità competenti di uno dei suddetti Stati, che autorizza ad esercitare le funzioni di sicurezza privata all’interno dello stesso. b. Attestazione delle conoscenze, formazione e attitudini equivalenti a quelle richieste in Spagna per l’esercizio delle professioni relative alla sicurezza privata. c. Conoscenza della lingua spagnola sufficiente per il normale svolgimento delle funzioni di sicurezza privata. d. Requisiti previsti nelle lettere a, d, e, f, g, h, dell’articolo 53. 2. Ai fini del riconoscimento da parte del Ministero dell’Interno, si terrà conto di quanto previsto dalla normativa sul riconoscimento delle qualificazioni professionali. 3. La carenza o insufficienza delle conoscenze o attitudini necessarie per l’esercizio delle attività di sicurezza privata in Spagna da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione Europea o di Stati parte all’Accordo sullo Spazio


Economico Europeo, potrà essere compensata dalle misure specifiche previste dalla normativa di cui al paragrafo precedente. 4. Una volta conseguito il riconoscimento, l’esercizio delle funzioni di sicurezza privata sarà disciplinato dal presente Regolamento e dalle relative norme di attuazione.

SEZIONE II. FORMAZIONE. Articolo 56. Formazione previa. 1. I vigilanti di sicurezza e le guardie particolari campestri devono superare i moduli professionali di formazione teorico-pratica associati all’ambito delle competenze attribuite loro dalla legge. Le conoscenze, capacità, abilità ed attitudini da raggiungere in detti moduli, nonché la loro durata, vengono stabilite dal Ministero dell’Interno, previa relazione favorevole da parte del Ministero per l’Istruzione e la Scienza, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nonché del Ministero dell’Agricoltura, Pesca e Alimentazione, per quanto riguarda le guardie particolari campestri, e del Ministero dell’Industria e dell’Energia, per i vigilanti di sicurezza addetti agli esplosivi e alle sostanze pericolose. 2. Detti moduli formativi verranno impartiti dai centri di formazione autorizzati dalla Segreteria di Stato per la Sicurezza che devono disporre di docenti opportunamente accreditati all’insegnamento di tutte le materie previste dal piano di studi che potranno essere impartite, attraverso la formazione a distanza, ad eccezione di quelle di natura tecnico-professionale, strumentale, di contenuto tecnico-operativo nonché le pratiche di laboratorio e di tiro, che esigono invece la partecipazione ai corsi, la cui durata è stabilita dal Ministero dell’Interno. Articolo 57. Formazione permanente. 1. Al fine di mantenere aggiornati il livello attitudinale e le conoscenze necessarie all’esercizio delle funzioni attribuite al personale di sicurezza privata, le imprese di sicurezza, attraverso i centri di formazione autorizzati, garantiranno l’organizzazione e la partecipazione del proprio personale di sicurezza privata a corsi di aggiornamento, adatti alle diverse esigenze del personale, in quelle materie che abbiano subito modifiche o evoluzioni importanti, ovvero in quelle ove sia necessaria una maggiore specializzazione. 2. Per i vigilanti di sicurezza, i corsi di aggiornamento o specializzazione prevedono, come minimo, 20 ore di lezione; ogni vigilante è tenuto a frequentare almeno un


corso all’anno; detti corsi si svolgeranno secondo quanto stabilito dal Ministero dell’Interno.

SEZIONE III. PROCEDURA DI ABILITAZIONE. Articolo 58. Prove. Contenuto. I candidati che abbiano superato il corso o i corsi di cui all’articolo 56 possono richiedere, direttamente o attraverso un centro di formazione autorizzato, di poter partecipare alle prove ufficiali previste dal Ministero dell’Interno per ciascuna specialità; dette prove verteranno su materie sociali, giuridiche e tecniche, a seconda delle rispettive funzioni che dovranno svolgere i vigilanti di sicurezza e, se del caso, sull’uso delle armi da fuoco. Una volta superate le prove, gli organi di polizia competenti rilasceranno le opportune abilitazioni. Articolo 59. Documentazione. La richiesta dovrà essere accompagnata dai documenti attestanti il possesso dei requisiti generali e specifici di cui agli articoli 53 e 54. Articolo 60. Organo competente. Una volta superate le prove verranno rilasciate dal Direttore Generale della Polizia le tessere di riconoscimento professionale, fatta eccezione per le tessere delle guardie particolari campestri, che verranno rilasciate dal Direttore Generale della Guardia Civil. Articolo 61. Licenze per il porto d’armi. 1. Per prestare servizio armato, i vigilanti di sicurezza e le scorte private, nonché le guardie particolari campestri, dovranno ottenere la licenza C secondo le modalità previste dal Regolamento sulle Armi. 2. Detta licenza è valida esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio di sicurezza, nei casi stabiliti dal presente Regolamento e non avrà validità quando il titolare non è in servizio; la stessa potrà essere sospesa temporaneamente qualora non si realizzino esercitazioni di tiro o qualora dette esercitazioni abbiano esito negativo, secondo quanto previsto dall’articolo 48 del presente Regolamento; inoltre detta licenza non sarà più valida qualora il titolare cessi di svolgere le funzioni in questione, in quanto non sussistono più i motivi per i quali era stata concessa, qualsiasi siano le cause della cessazione del servizio di sicurezza.


Articolo 62. Abilitazione multipla. Fatte salve le incompatibilità previste dalla Legge e dal presente Regolamento, il personale di sicurezza privata potrà ottenere l’abilitazione per più di una funzione o specialità e di conseguenza avere le relative tessere di riconoscimento professionale. Il personale di sicurezza privata già in possesso di un diploma o abilitazione come vigilante di sicurezza o guardia particolare campestre, per ottenere i diplomi o le abilitazioni complementari, dovrà ricevere la formazione e/o eventualmente superare le prove relative ai corsi di formazione professionale specifici per l’ottenimento dei nuovi diplomi o abilitazioni che sostituiranno, pertanto, quelli precedentemente acquisiti. Inoltre, ai fini delle abilitazioni complementari di cui al paragrafo precedente, non si applica al personale già abilitato come vigilante di sicurezza privata o guardia particolare campestre il requisito relativo al compimento dei quarant’anni o, se del caso, dei quarantacinque anni. Articolo 63. Abilitazione per i capi della sicurezza e i direttori della sicurezza. 1. Per essere nominati capi della sicurezza, i richiedenti devono aver ricoperto cariche o svolto funzioni di sicurezza, pubblica o privata, per almeno cinque anni ed essere in possesso della relativa tessera di riconoscimento professionale, dovendo dimostrare, attraverso le prove previste, di conoscere sufficientemente la normativa in materia di sicurezza privata, l’organizzazione dei servizi di sicurezza e le modalità di prestazione degli stessi. Ad essi non si applica quanto disposto nel presente Regolamento sulla formazione del personale. 2. L’abilitazione come direttore della sicurezza prevede che i richiedenti soddisfino uno dei seguenti requisiti: a. Essere in possesso dei titoli in materia di sicurezza riconosciuti dal Ministero dell’Interno. b. Dimostrare di aver ricoperto per almeno cinque anni posti di direzione o gestione della sicurezza pubblica o privata e superare le relative prove nelle materie stabilite dal Ministero dell’Interno.


SEZIONE IV. PERDITA DELL’ABILITAZIONE Articolo 64. Cause. 1. Il personale di sicurezza privata può decadere dalle proprie funzioni per una delle seguenti cause: a. Su richiesta personale. b. Perdita di uno dei requisiti generali o specifici previsti dal presente Regolamento ai fini della concessione dell’abilitazione o riconoscimento. c. Pensionamento. d. Applicazione della sanzione di ritiro definitivo dell’abilitazione o riconoscimento. 2. In caso di inattività del personale di sicurezza privata per un periodo superiore ai due anni sarà necessario dimostrare il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 3 dell’articolo 10 della Legge sulla Sicurezza Privata, nonché il superamento delle prove specifiche stabilite al riguardo dal Ministero dell’Interno. Articolo 65. Restituzione della tessera di riconoscimento. 1. Nei casi di cui al comma 1 dell’articolo precedente, il personale di sicurezza privata dovrà consegnare, entro dieci giorni, la propria tessera di riconoscimento professionale e, se del caso, la licenza e il libretto personale di porto d’armi, al capo della sicurezza o al capo del personale dell’impresa in cui presta servizio, il quale, a sua volta, li depositerà presso gli uffici della Direzione Generale della Polizia o della Guardia Civil, a seconda dei casi. 2. I capi della sicurezza e le guardie particolari campestri non inseriti nelle imprese di sicurezza provvederanno personalmente alla suddetta consegna. 3. Qualora si tratti di un investigatore privato titolare di un’agenzia propria, questi è tenuto a consegnare entro lo stesso termine, fatta eccezione per quei casi in cui l’attività venga continuata da un’altra agenzia di investigazioni private, il libroregistro conformemente a quanto disposto dall’articolo 108 del presente Regolamento e a depositare presso la Direzione Generale della Polizia tutta la documentazione relativa alle investigazioni realizzate. Detta documentazione rimarrà nella nuova agenzia di investigazioni private ovvero presso la Direzione Generale della Polizia per cinque anni e sarà a disposizione delle persone che hanno richiesto tale indagine e aventi diritto ad essa; trascorso tale termine, si procederà alla sua distruzione.


CAPO II FUNZIONI, DOVERI E RESPONSABILITA’. SEZIONE I. DISPOSIZIONI COMUNI.

Articolo 66. Collaborazione con le Forze e i Corpi di Sicurezza. 1. Il personale di sicurezza privata ha l’obbligo specifico di prestare assistenza alle Forze e ai Corpi di Sicurezza nell’esercizio delle proprie funzioni, fornire loro la propria collaborazione e seguire le loro istruzioni relativamente alle persone, beni, edifici o veicoli della cui protezione, vigilanza o custodia sono stati incaricati. (articolo 1.4 della Legge sulla Sicurezza Privata). 2. In osservanza di detto obbligo e di quanto stabilito nella Legge Organica sulla Tutela della Sicurezza Pubblica, il personale di sicurezza privata dovrà comunicare alle Forze e ai Corpi di Sicurezza, nel più breve tempo possibile, ogni fatto o informazione utile ai fini della prevenzione, mantenimento o ristabilimento della sicurezza pubblica, nonché tutti i fatti delittuosi di cui sia venuto a conoscenza durante l’esercizio delle proprie funzioni. 3. Il personale di sicurezza privata che si distingue nell’espletamento delle proprie funzioni e in particolare nella collaborazione con le Forze e i Corpi di Sicurezza, sarà insignito con onorificenze le cui caratteristiche e modalità di consegna saranno stabilite dal Ministero dell’Interno. Articolo 67. Regole di comportamento. Il personale di sicurezza privata dovrà, nella sua attività, attenersi ai principi di integrità e dignità, di tutela e trattamento corretto delle persone, evitando abusi, arbitrarietà e violenze ed agire in modo congruente e pertinente nell’espletamento delle proprie funzioni e nell’utilizzo dei mezzi a disposizione (articolo 1.3 della Legge sulla Sicurezza Privata) Articolo 68. Identificazione. 1. Il personale di sicurezza privata dovrà portare con sé, durante l’orario di servizio, la propria tessera di riconoscimento professionale ed, eventualmente, la licenza di porto d’arma e relativo libretto personale ed essere sempre pronto a mostrarli ai membri del Corpo Nazionale di Polizia, della Guardia Civil e della Polizia delle Comunità Autonome o delle Corporazioni Locali, tutte le volte che questi lo richiedano.


2. Inoltre è tenuto a mostrare la propria tessera di riconoscimento professionale tutte le volte che, per motivi di servizio, ciò venga loro richiesto dai cittadini interessati e non sarà possibile utilizzare, a tal fine, altre tessere o distintivi. Articolo 69. Custodia delle armi e relativa documentazione. Durante l’espletamento del proprio servizio, il personale di sicurezza sarà responsabile della custodia dei propri documenti, delle armi in dotazione e relativa documentazione al fine di evitarne il danneggiamento, lo smarrimento, il furto o la sottrazione. Qualora ciò si dovesse verificare, sarà tenuto ad informare il capo della sicurezza e le unità organiche competenti delle Forze e dei Corpi di Sicurezza, ai fini dell’istruzione delle relative pratiche. Articolo 70. Incompatibilità. 1. I vigilanti, all’interno dell’ente o impresa in cui prestano servizio, si dedicheranno esclusivamente alla funzione di sicurezza tipica del loro incarico, e non potranno espletare contemporaneamente altre attività (Articolo 12.2 della Legge sulla Sicurezza Privata). Non è esclusa dalla funzione di sicurezza, propria dei vigilanti, la realizzazione di attività complementari direttamente connesse ad essa ed imprescindibili ai fini della sua efficacia. 2. Le funzioni di scorta privata, vigilante addetto agli esplosivi ed investigatore privato sono incompatibili tra loro e con le altre funzioni del personale di sicurezza privata, anche in caso di abilitazione multipla. Inoltre, le funzioni del personale di sicurezza privata, fatta eccezione per i capi della sicurezza, non sono compatibili con l’esercizio di tutte le altre attività all’interno dell’impresa in cui lo stesso presta servizio.

SEZIONE II. VIGILANTI DI SICUREZZA Articolo 71. Funzioni ed esercizio delle stesse. 1. I vigilanti di sicurezza potranno svolgere solo le seguenti funzioni: a. Esercitare la vigilanza e la protezione di beni mobili ed immobili, nonché la protezione delle persone che si trovano all’interno degli stessi. b. Effettuare controlli di identità all’entrata o all’interno di determinati immobili, ma non possono in nessun caso trattenere i documenti personali.


c. Evitare la perpetrazione di atti delittuosi o di infrazioni riguardanti l’oggetto sotto la propria protezione. d. Mettere immediatamente a disposizione dei membri delle Forze e dei Corpi di Sicurezza i delinquenti correlati all’oggetto della loro protezione, nonché gli strumenti e tutte le prove dei reati, non potendo procedere loro stessi all’interrogatorio di detti delinquenti. e. Effettuare la protezione relativa all’immagazzinamento, conteggio, classificazione e trasporto di denaro, valori e oggetti preziosi. f. Realizzare, in relazione al funzionamento delle centrali di allarme, i servizi di risposta agli allarmi, qualora questi servizi non siano di competenza delle Forze e dei Corpi di Sicurezza (Articolo 11.1 della Legge sulla Sicurezza Privata). 2. Dovranno seguire le istruzioni impartite, nell’esercizio delle proprie competenze, dai responsabili delle Forze e dei Corpi di Sicurezza, sempre che le stesse riguardino le persone e i beni la cui protezione e vigilanza è stata loro affidata, nonché collaborare con le suddette Forze, in caso di sospensione di spettacoli, sgombero o chiusura provvisoria di locali e, in generale, dentro i locali o gli edifici in cui prestano servizio, in qualsiasi situazione in cui sia necessario ristabilire e mantenere la sicurezza pubblica. 3. Per ciò che riguarda l’organizzazione dei servizi e l’espletamento delle proprie funzioni, i vigilanti dipenderanno dal capo della sicurezza dell’impresa di appartenenza. Tuttavia essi dipenderanno funzionalmente, se del caso, dal capo del dipartimento di sicurezza dell’impresa o ente in cui prestano servizio. 4. In assenza del capo della sicurezza, qualora vi siano due o più vigilanti e non vi sia un ordine di prelazione tra gli stessi, sarà il vigilante che da più tempo espleta le funzioni nella struttura o immobile a farsi carico del servizio da svolgere. Articolo 72. Verifica Iniziale. Nel farsi carico del servizio e nel caso in cui non vi sia un responsabile della sicurezza della struttura, i vigilanti dovranno verificare lo stato di funzionamento dei sistemi di sicurezza e di comunicazione, se presenti. Quindi dovranno comunicare ai responsabili dell’ente o struttura e a quelli dell’impresa di sicurezza le anomalie riscontrate che verranno annotate sul librocatalogo delle misure di sicurezza. Inoltre, dovranno comunicare qualsiasi altra circostanza relativa all’ente o immobile che possa generare problemi di sicurezza.


Articolo 73. Diligenza. I vigilanti dovranno agire con spirito di iniziativa e la risolutezza richiesti dalle circostanze specifiche, evitando atteggiamenti di passività in quanto non possono, senza giustificati motivi, rifiutarsi di svolgere quelle che sono le funzioni proprie del loro incarico, conformemente alle disposizioni che regolano la sicurezza privata. Articolo 74. Sostituzioni. 1. I vigilanti hanno l’obbligo di comunicare quanto prima all’impresa da cui dipendono l’impossibilità di prestare servizio, specificandone la causa, affinché l’impresa possa adottare tutte le misure necessarie per la relativa sostituzione. 2. Quando, per malattia o altra causa giustificata, un vigilante che sta prestando servizio deve essere sostituito da un altro, dovrà comunicarlo ai responsabili della sicurezza dell’ente o immobile e a quelli dell’impresa da cui dipende, affinché questi ultimi possano assicurare la continuità del servizio. Articolo 75. Squadre cinofile. 1. Per espletare le proprie funzioni i vigilanti possono contare sull’aiuto di cani, adeguatamente addestrati, identificati e debitamente controllati, secondo la normativa sanitaria in materia. A tal fine, i vigilanti di sicurezza dovranno essere esperti nel trattamento e conduzione di cani e portare con sé tutta la documentazione relativa a questi ultimi. 2. In questi casi sarà necessario costituire squadre cinofile per evitare che i cani possano rappresentare un rischio per le persone e allo stesso tempo per garantire l’efficacia del servizio. Articolo 76. Prevenzione ed azione in caso di reato. 1. Nell’esercizio della loro funzione di protezione di beni immobili, nonché delle persone che si trovano all’interno degli stessi, i vigilanti sono tenuti a realizzare verifiche, perquisizioni ed controlli preventivi necessari per l’espletamento della propria attività. 2. Tuttavia, nel caso in cui i vigilanti riscontrino la commissione di reati contro la sicurezza delle persone o dei beni oggetto delle loro protezione, ovvero nel caso in cui vi siano indizi concreti di detta perpetrazione, gli stessi dovranno immediatamente mettere a disposizione delle Forze e dei Corpi di Sicurezza i presunti responsabili, nonché gli strumenti e le prove dei reati in questione.


Articolo 77. Controlli all’entrata degli immobili. Per ciò che riguarda i controlli all’entrata o all’interno degli immobili la cui sicurezza è affidata ai vigilanti, questi potranno realizzare i controlli sull’identità delle persone e, se del caso, impedirne l’entrata, senza però trattenere i documenti personali. Se necessario prenderanno nota del nome, cognome e numero del documento d’identità o documento equivalente della persona identificata, motivo della visita e luogo dell’immobile verso cui la persona è diretta; inoltre dovranno consegnare alla stessa, se così lo prevedono le istruzioni di sicurezza dell’immobile, un passi per entrare e circolare all’interno dello stesso, che dovrà essere riconsegnato una volta terminata la visita. Articolo 78. Repressione del traffico di stupefacenti. I vigilanti hanno l’obbligo di impedire il consumo illecito di sostanze tossiche, stupefacenti o psicotrope all’interno dei locali, immobili o strutture oggetto della loro vigilanza e protezione. Articolo 79. Attività all’esterno dell’immobile. 1. I vigilanti potranno svolgere il proprio servizio unicamente all’interno degli edifici o immobili della cui sicurezza e vigilanza sono responsabili, ad eccezione dei seguenti casi: a. Trasporto e distribuzione di monete e banconote, titoli e valori e altri oggetti che, per il loro valore economico e le aspettative che generano ovvero per la loro pericolosità, potrebbero richiedere una protezione speciale. b. Manipolazione o utilizzo di beni, macchinari o attrezzature di valore avente luogo in vie pubbliche o di uso comune, qualora detti beni, macchinari o attrezzature debbano essere protetti da vigilanti di sicurezza nello spazio esterno immediatamente circostante. c. Servizi di verifica degli allarmi e di risposta agli stessi come previsto dall’articolo 49 del presente Regolamento. d. Casi di inseguimento di delinquenti sorpresi in flagranza di reato, come azione conseguente all’espletamento delle proprie funzioni in relazione a persone o beni oggetto della propria vigilanza e protezione. e. Situazioni che lo richiedono per motivi umanitari connessi alle persone o beni oggetto della propria vigilanza e protezione. f. Ritiro e deposito di fondi negli sportelli automatici, nonché servizio di vigilanza e protezione di tali sportelli durante le suddette operazioni, ovvero durante le riparazioni di guasti, fuori dall’orario di apertura al pubblico nei rispettivi uffici. g. Spostamenti eccezionali all’esterno degli immobili oggetto di protezione per la realizzazione di attività direttamente connesse alle funzioni di vigilanza e


sicurezza, tenendo conto, eventualmente, delle istruzioni degli organi competenti delle Forze e Corpi di Sicurezza. 2. Le eccezioni previste nel precedente comma non si applicano ai servizi di vigilanza e protezione di sicurezza privata dei mezzi di trasporto e relative infrastrutture con percorsi specifici ed esclusivi da seguire; detti servizi saranno coordinati, quando necessario, con i servizi delle Forze e Corpi di Sicurezza. Articolo 80. Servizio presso poli industriali o urbanizzazioni. 1. Il servizio di sicurezza nelle vie di uso comune all’interno di poli industriali od urbanizzazioni isolate spetterà ad una sola impresa di sicurezza e dovrà essere realizzato, durante le ore notturne, da almeno due vigilanti, in contatto tra loro e con l’impresa di sicurezza mediante comunicazione radio ed avere a disposizione mezzi di spostamento adeguati all’estensione dell’area industriale od urbanizzazione. 2. La prestazione del servizio presso poli industriali o urbanizzazioni dovrà essere autorizzata dal Governatore civile della provincia, previa verifica, mediante rapporto redatto dalle unità competenti delle Forze e Corpi di Sicurezza, della sussistenza dei seguenti requisiti: a. I poli industriali o le urbanizzazioni devono essere chiaramente delimitati e separati dai centri abitati. b. Non deve esserci soluzione di continuità tra le diverse parti del polo industriale o urbanizzazione con vie di comunicazione estranee ad esse o per altri fattori. Nel caso in cui si verifichi o esista una soluzione di continuità, ogni zona dovrà essere considerata un polo industriale od urbanizzazione autonoma ai fini dell’applicazione del presente articolo. c. Le strade del polo industriale o dell’urbanizzazione non sono destinate ad uso pubblico per la circolazione di veicoli estranei agli stessi. d. L’amministrazione comunale non deve farsi carico della gestione degli elementi comuni e della prestazione dei servizi municipali. e. I poli industriali o urbanizzazioni devono avere un’amministrazione specifica e globale che permetta l’adozione di decisioni comuni. 3. Indipendentemente da quanto disposto dal comma 1, i titolari dei beni che fanno parte del polo industriale o dell’urbanizzazione possono concordare con diverse imprese di sicurezza la protezione dei loro rispettivi locali, edifici o installazioni; ma in tal caso i vigilanti di sicurezza dovranno svolgere le proprie funzioni all’interno dei suddetti locali, edifici o installazioni. 4. Se durante l’espletamento delle loro funzioni presso poli industriali od urbanizzazioni, e a prescindere dall’esercizio della funzione che devono svolgere nel controllo dei varchi d’accesso fosse necessario identificare qualcuno, i vigilanti


devono riportare tale operazione di identificazione in una nota di servizio che verrà consegnata alle Forze e ai Corpi di Sicurezza. Articolo 81. Prestazione di servizio con armi. 1. I vigilanti potranno svolgere servizio con armi solo nei seguenti casi: a. protezione relativa al deposito, conteggio, classificazione, trasporto e distribuzione di denaro, valori e oggetti preziosi o pericolosi. b. vigilanza e protezione di: 1. centri e strutture militari nonché altri centri dipendenti dal Ministero della Difesa, in cui prestano servizio i membri delle Forze Armate o che sono destinati all’utilizzo da parte di detto personale; 2. fabbriche, depositi e trasporto di armi, esplosivi e sostanze pericolose; 3. industrie o impianti considerati pericolosi, conformemente alla legislazione in materia riguardante la manipolazione, l’utilizzo o la produzione di materiale infiammabile o esplosivo che si trova in centri non abitati. c. Nei seguenti stabilimenti, enti, organismi o immobili, qualora venga così disposto dalla Direzione Generale della Polizia per i casi che riguardano più di una provincia, ovvero dai Delegati o Sottodelegati del Governo, in presenza di circostanze particolari come l’ubicazione, il valore degli oggetti da proteggere, la concentrazione dei rischi o pericolosità, ore notturne o altre circostanze significative: 1. banche, casse di risparmio o istituti di credito; 2. centri per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia; 3. centri e sedi di ripetitori di comunicazione; 4. poli industriali e luoghi dove si concentrano attività di stoccaggio di materie prime o merci; 5. urbanizzazioni isolate; 6. gioiellerie, argenterie o luoghi dove si fabbricano, conservano o esibiscono oggetti preziosi; 7. musei, sale espositive o simili; 8. locali dove sono ubicate le casse o si concentrano fondi di grandi superfici commerciali o casinò. 2. Qualora le imprese, organismi o enti titolari degli stabilimenti o immobili ritengano che si debba prestare servizio con armi da fuoco in casi non previsti dal comma precedente, pur tenendo conto delle circostanze dallo stesso menzionate, dovranno richiedere la relativa autorizzazione alla Direzione Generale della Polizia, per ciò che riguarda i casi sovraprovinciali, o alle Delegazioni o Sottodelegazioni del Governo, che decideranno in merito, procedendo ad autorizzare o meno la formalizzazione del relativo contratto.


Articolo 82. Deposito delle armi. 1. I vigilanti non potranno portare armi fuori dall’orario e dai luoghi di servizio; queste dovranno rimanere depositate presso le armerie dei luoghi di lavoro e, in mancanza di detti luoghi, presso le imprese di sicurezza. 2. Eccezionalmente, all’inizio e alla fine del contratto di servizio ovvero in caso di servizi speciali, sostituzioni o esercitazioni obbligatorie di tiro, i vigilanti potranno portare le armi durante gli spostamenti che precedono e seguono le suddette attività, previa autorizzazione del capo della sicurezza o, in sua assenza, del responsabile dell’impresa di sicurezza, il quale è tenuto a rispettare le formalità stabilite dal Ministero dell’Interno e a consegnare dette armi per il deposito nella relativa armeria. Ai fini previsti dal precedente comma, si intende per servizi speciali quei servizi che non superano la durata di un mese. Articolo 83. Responsabilità per la custodia delle armi. 1. Le imprese di sicurezza saranno responsabili della conservazione, manutenzione e buon funzionamento delle armi, mentre i vigilanti saranno responsabili della sicurezza, cura e uso corretto delle armi loro assegnate, durante l’espletamento del proprio servizio. 2. L’obbligo di depositare l’arma presso l’armeria del luogo di lavoro compete al vigilante e al capo della sicurezza, mentre l’obbligo riguardante il deposito presso l’armeria dell’impresa di sicurezza spetta al vigilante e al capo della sicurezza ovvero al direttore dell’impresa di sicurezza. 3. In caso di smarrimento, furto o sottrazione delle armi, e comunque in caso di mancato deposito presso l’armeria in cui le stesse devono essere depositate, si dovranno informare immediatamente le Forze e Corpi di Sicurezza. Articolo 84. Esercitazioni di tiro. 1. I vigilanti di sicurezza che prestano servizio con armi sono tenuti a realizzare una esercitazione di tiro obbligatoria ogni semestre mentre chi è abilitato a svolgere detti servizi in quanto in possesso di licenza di porto d’armi, anche se queste sono depositate presso i relativi locali della Guardia Civil, deve realizzare un’esercitazione di tiro obbligatoria all’anno. In entrambi i casi dovrà essere effettuato il numero di tiri stabilito dal Ministero dell’Interno. Nel primo caso, non potranno trascorrere più di otto mesi tra due esercitazioni successive, mentre nel secondo caso non potranno trascorrere più di quattordici mesi tra due esercitazioni successive.


La mancata esercitazione di tiro o l’esito negativo della stessa potrà comportare la sospensione temporanea della relativa licenza di porto d’arma fino a quando l’esercitazione non venga effettuata con risultato positivo. 2. Se necessario, per le esercitazioni obbligatorie di tiro dei vigilanti che non hanno armi in dotazione, lo spostamento di dette armi sarà effettuato dal capo o responsabile della sicurezza dell’impresa; esso avverrà sotto la protezione di un vigilante armato e durante questo trasferimento le armi dovranno essere scariche e separate dal portacartucce, secondo quanto disposto dal Regolamento sulle Armi. Articolo 85. Prove psico-tecniche periodiche. I vigilanti che prestano o potrebbero prestare servizio con armi dovranno superare, con una periodicità di cinque anni, delle prove psico-tecniche stabilite dal Ministero dell’Interno; a partire dai cinquanta anni di età dette prove saranno biennali e l’esito dovrà essere comunicato all’Ufficio Armi della Guardia Civil. Nel caso in cui non siano state effettuate le prove ovvero l’esito sia stato negativo, gli interessati non potranno svolgere il proprio servizio con armi e dovranno consegnare la relativa licenza per l’annullamento presso il suddetto ufficio della Guardia Civil. Articolo 86. Armi da fuoco e mezzi di difesa. 1. L’arma d’ordinanza dei vigilanti di sicurezza nei servizi che devono essere espletati con armi sarà quella stabilita dal Ministero dell’Interno. 2. I vigilanti di sicurezza avranno in dotazione manganelli del tipo stabilito dal Ministero dell’Interno, nei casi previsti da detto Ministero. 3. Qualora i vigilanti nell’esercizio delle loro funzioni debbano fermare ed immobilizzare una persona per poi consegnarla alle Forze dell’Ordine, il capo della sicurezza potrà disporre dell’uso di manette. Articolo 87. Uniformi e distintivi. 1. Nell’espletamento delle proprie funzioni i vigilanti di sicurezza dovranno indossare sempre la divisa e tenere bene in vista i propri distintivi, che vengono approvati dal Ministero dell’Interno, tenendo conto delle diverse funzioni e specialità dei vigilanti; dette uniformi e distintivi non dovranno confondersi con quelli delle Forze e Corpi di Sicurezza, né con quelli delle Forze Armate (Articolo 12.1 della Legge sulla Sicurezza Privata). 2. I vigilanti non potranno indossare la divisa, né fare uso del distintivo fuori dall’orario e dai luoghi di servizio e dalle esercitazioni di tiro.


SEZIONE III. SCORTE PRIVATE. Articolo 88. Funzioni. 1. Sono funzioni delle scorte private, a carattere esclusivo ed escludente, l’accompagnamento, la difesa e la protezione di determinate persone, che non ricoprono cariche pubbliche, al fine di impedire che siano oggetto di aggressioni o atti delittuosi (articolo17.1 della Legge sulla Sicurezza Privata). 2. La difesa e la protezione di cui sopra si riferiscono esclusivamente alla vita e all’integrità fisica, nonché alla libertà delle persone oggetto di protezione. Articolo 89. Tipo di prestazione del servizio. Nell’espletamento delle loro funzioni, le scorte non potranno realizzare identificazioni o detenzioni, né impedire o limitare la libera circolazione se non nel caso in cui ciò sia imprescindibile a seguito di aggressione o tentativo palese di aggressione nei confronti della persona oggetto di protezione o della scorta stessa; in questo caso si dovrà immediatamente mettere a disposizione delle Forze e dei Corpi di Sicurezza la persona o le persone fermate, senza procedere a nessun tipo di interrogatorio. Articolo 90. Uso di armi ed esercitazioni di tiro. 1. L’arma d’ordinanza delle scorte private sarà quella stabilita dal Ministero dell’Interno. 2. Le scorte private dovranno portare le armi con discrezione e senza ostentazione e potranno usarle solamente in caso di aggressione contro la vita, l’integrità fisica o la libertà, ricorrendo a criteri di proporzionalità rispetto al mezzo utilizzato per l’aggressione. 3. Le scorte private potranno portare armi solo nell’esercizio delle proprie funzioni e dovranno depositarle alla fine di ciascun servizio presso l’armeria dell’impresa da cui dipendono, ovvero nel luogo di lavoro o di residenza della persona protetta. 4. Qualora per motivi di lavoro le scorte private si trovino, alla fine del servizio, in una località diversa da quella in cui ha sede la propria impresa, l’arma dovrà essere depositata presso l’armeria della succursale dell’impresa, se esistente. In caso contrario, l’arma rimarrà sotto la custodia della scorta, previa autorizzazione del capo della sicurezza dell’impresa, conformemente a quanto disposto dall' articolo 82. 5. Le scorte private sono tenute a realizzare esercitazioni obbligatorie di tiro una volta ogni trimestre e sarà loro applicato quanto disposto dal presente Regolamento sui


vigilanti di sicurezza, per quanto riguarda il numero di tiri, la conservazione e la manutenzione delle armi in dotazione, nonché i trasferimenti delle stesse durante le esercitazioni obbligatorie di tiro. Articolo 91. Regime generale. Sarà applicato alle scorte private quanto stabilito per i vigilanti di sicurezza riguardo a: a. b. c. d. e.

Collaborazione con le Forze e Corpi di Sicurezza. Diligenza nella prestazione del servizio. Sostituzioni. Conservazione delle armi. Prove psico-tecniche periodiche.

SEZIONE IV. GUARDIE PARTICOLARI CAMPESTRI. Articolo 92. Funzioni. Le guardie particolari campestri, nelle loro varie tipologie, eserciteranno le funzioni di vigilanza e protezione della proprietà: a. Nei terreni rurali. b. Nei terreni di caccia, conformemente alla normativa sulla caccia. c. Negli stabilimenti di acquacoltura e zone marittime protette di pesca . Articolo 93. Arma d’ordinanza. 1. L’arma d’ordinanza delle guardie campestri per l’espletamento delle funzioni di vigilanza e protezione sarà un’arma da fuoco lunga, secondo quanto disposto dall’articolo 3 del Regolamento sulle Armi. 2. Nel caso in cui la guardia campestre dipenda da un’impresa di sicurezza, una volta finito il proprio servizio, dovrà depositare l’arma presso l’armeria di detta impresa, se quest’ultima ha la propria sede o succursale nello stesso luogo in cui la guardia presta servizio; in caso contrario l’arma rimarrà sotto la custodia della guardia stessa. 3. L’uso di armi sarà possibile solo per svolgere servizi di vigilanza nei terreni di caccia ovvero per quei servizi autorizzati dal Delegato o Vice delegato del Governo tenendo conto delle circostanze e dei casi elencati nell’articolo 81 del presente Regolamento.


Articolo 94. Regime generale. Alle guardie particolari campestri si applicherà quanto disposto per i vigilanti di sicurezza su: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Collaborazione con le Forze e Corpi di Sicurezza. Libretto di tiro. Diligenza nella prestazione del servizio Sostituzioni. Uso di cani. Controlli e interventi in caso di reato. Esercitazioni di tiro con periodicità annuale. Conservazione delle armi. Prove psico-tecniche periodiche. Uso di uniformi e distintivi Verifiche prima dell’inizio del servizio.

SEZIONE V. CAPI E DIRETTORI DELLA SICUREZZA. Articolo 95. Funzioni. 1. Ai capi della sicurezza spetta, sotto la direzione delle imprese da cui dipendono, l’esercizio delle seguenti funzioni: a. L’analisi di situazioni di rischio e la pianificazione e programmazione di interventi necessari per l’organizzazione e realizzazione dei servizi di sicurezza. b. L’organizzazione, direzione ed ispezione del personale e dei servizi di sicurezza privata. c. La proposta di sistemi di sicurezza ritenuti pertinenti, nonché la supervisione relativa al loro uso, funzionamento e manutenzione. d. Il controllo della formazione permanente del personale di sicurezza alle loro dipendenze, formulando proposte alla direzione dell’impresa circa l’adozione di misure o iniziative adeguate per raggiungere tale obiettivo. e. Il coordinamento dei vari servizi di sicurezza che da essi dipendono, con interventi specifici di protezione civile, in situazioni di emergenza, catastrofi o calamità. f. Garantire la collaborazione tra i servizi di sicurezza e quelli corrispondenti delle Forze e dei Corpi di Sicurezza. g. In generale, vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza applicabili.


h. La direzione delle esercitazioni di tiro del personale di sicurezza ad essi subordinati, nel caso in cui posseggano la qualifica necessaria di istruttori di tiro. 2. Ai direttori della sicurezza spetta l’esercizio delle funzioni elencate nei commi a,b, c, e, f ,g dell’articolo precedente. Articolo 96. Casi di servizi obbligatori 1. I servizi di sicurezza saranno realizzati obbligatoriamente sotto la direzione di un capo della sicurezza nelle imprese di sicurezza registrate per tutte o alcune delle attività previste nell’articolo 1.1, paragrafo a, b, c, d del presente Regolamento, ovvero nelle filiali o succursali aperte conformemente a quanto disposto nell’articolo 17, commi 2 e 3 del presente Regolamento. 2. Il comando dei servizi di sicurezza sarà esercitato da un direttore della sicurezza designato dall’ente o impresa: a. nelle imprese o enti che, per disposizione generale o decisione del governo, costituiscono dipartimenti di sicurezza. b. Nei centri, stabilimenti o immobili che dispongono di un servizio di sicurezza formato da ventiquattro o più vigilanti di sicurezza o guardie particolari campestri, la cui durata prevista sia superiore ad un anno. c. Qualora lo disponga la Direzione Generale della Polizia e della Guardia Civil per i casi sovraprovinciali, o il Vice delegato del Governo provinciale, tenendo conto delle risorse umane e mezzi materiali, sia fisici che elettronici, del sistema di sicurezza dell’ente o stabilimento, nonché della complessità del suo funzionamento e il livello di rischio. Articolo 97. Comunicazione con le Forze e i Corpi di Sicurezza. I capi e i direttori della sicurezza trasmetteranno agli uffici delle Forze e dei Corpi di Sicurezza le comunicazioni di cui all’articolo 66 del presente Regolamento, e dovranno essere presenti alle riunioni informative o di coordinamento su invito delle autorità di polizia competenti. Articolo 98. Risoluzione di anomalie o deficienze. I capi e i direttori della sicurezza dovranno proporre o adottare le opportune misure per sanare le eventuali anomalie o deficienze da essi riscontrate o comunicate dai vigilanti o dalle guardie particolari campestri relativamente ai servizi o ai sistemi di sicurezza; in quest’ultimo caso essi dovranno assicurarsi che la data e l’ora dell’avvenuta risoluzione vengano annotate nel corrispondente libro-catalogo e dovranno verificare il funzionamento.


Articolo 99. Delega delle funzioni I capi della sicurezza potranno delegare solamente l’esercizio delle facoltà relative all’autorizzazione del trasferimento di armi ovvero all’obbligo di effettuare personalmente il trasferimento, nonché le facoltà relative alle comunicazioni con le Forze e i Corpi di Sicurezza, alla risoluzione di anomalie o deficienze e le facoltà relative alla direzione ed ispezione del personale e dei servizi di sicurezza privata; ciò richiederà l’approvazione da parte delle imprese e, qualora non vi sia un capo della sicurezza con delega, la responsabilità ricadrà su un membro del personale del Servizio o del Dipartimento di Sicurezza che abbia analoga esperienza e capacità in merito. I capi della sicurezza sono tenuti ad informare le Forze e i Corpi di Sicurezza in merito a detta delega, comunicando i nomi della persona o delle persone che hanno ricevuto la delega e specificando l’incarico che queste ultime ricoprono all’interno dell’impresa. Inoltre, dovranno comunicare alle suddette Forze qualsiasi cambiamento che si verifichi al riguardo e, se del caso, la revoca della delega. Articolo 100. Comunicazione di inizio e cessazione attività. Le imprese di sicurezza e gli enti con dipartimento di sicurezza dovranno comunicare alla Direzione Generale della Polizia l’inizio e la cessazione dell’attività dei capi e direttori della sicurezza entro cinque giorni dalla data in cui si verificano.

SEZIONE VI. INVESTIGATORI PRIVATI. Articolo 101. Funzioni. 1. Gli investigatori privati, su richiesta di persone fisiche o giuridiche, si incaricheranno: a. Di ottenere e fornire informazioni e prove su condotte o fatti privati. b. Di investigare i reati solo su richiesta di parte per incarico di quanti legittimati nel processo penale. c. Della vigilanza in fiere, alberghi, esposizioni o luoghi simili ( articolo 19.1 della Legge sulla Sicurezza Privata). 2. Ai fini del presente articolo, per condotte o fatti privati si intendono quelli riguardanti l’ambito economico, lavorativo, commerciale, finanziario e, in generale, la vita personale, familiare o sociale, ad eccezione di quella che si svolge nei domicili o luoghi riservati. 3. Nell’ambito del comma 1.c) rientrano le grandi superfici commerciali e i locali pubblici con grande affluenza.


Articolo 102. Divieti 1. Gli investigatori privati non potranno realizzare indagini su reati perseguibili d’ufficio ma devono denunciare immediatamente all’autorità competente qualsiasi fatto delittuoso di cui sono a conoscenza e mettere a disposizione di detta autorità tutte le informazioni e gli strumenti in loro possesso che sono connessi a detti reati. 2. In nessun caso potranno utilizzare per le proprie investigazioni mezzi personali o tecnici che vanno contro il diritto all’onore, alla privacy personale o familiare, alla propria immagine o alla riservatezza delle comunicazioni ( articoli 19.3 e 4 della Legge sulla Sicurezza Privata). Articolo 103. Riservatezza delle indagini. Gli investigatori privati hanno l’obbligo di mantenere il segreto assoluto sulle investigazioni che eseguono e non potranno fornire dati sulle stesse, se non ai loro committenti e agli organi giudiziari e di polizia competenti per l’esercizio delle loro funzioni. Articolo 104. Registro speciale. 1. Presso la Direzione Generale di Polizia si terrà un Registro degli investigatori privati con ufficio operativo, in cui, insieme al numero di ordine di iscrizione, figureranno i nomi e i cognomi, la sede legale e, se del caso, gli investigatori associati o dipendenti, abilitati in base a quanto disposto dagli articoli da 52 a 65 del presente Regolamento, nonché le filiali o succursali da cui dipendono e la ragione sociale. La Direzione Generale della Polizia comunicherà detti dati all’organo corrispondente della Comunità Autonoma competente. 2. Per avviare l’attività di investigatore privato e di investigatori associati è necessario che l’agenzia investigativa sia iscritta nel Registro di cui al comma precedente e che il titolare della stessa nonché i suoi associati siano in possesso della relativa tessera di riconoscimento professionale. Non sarà possibile pubblicizzare la propria attività di investigatore privato se non si è iscritti nel Registro. 3. L’iscrizione dell’agenzia in detto Registro avverrà tramite procedura, avviata su richiesta della persona interessata, in cui si dovrà attestare, qualora ciò non sia già stato fatto presso l’organo incaricato del Registro, il soddisfacimento dei requisiti generali di cui all’articolo 53 del presente Regolamento, nonché di quelli specifici di cui all’articolo 54.5 dello stesso, così come l’avvenuta iscrizione presso l’ufficio Imposte sulle Attività Economiche.


4. L’iscrizione degli investigatori dipendenti od associati sarà effettuata previa richiesta dell’investigatore titolare dell’agenzia da cui essi dipendono, allegando, in caso di vincolo lavorativo, un documento che attesti l’iscrizione di questi ultimi alla Previdenza Sociale. 5. Alle procedure di iscrizione delle agenzie di investigatori privati, si applicherà quanto disposto negli articoli 8 e 9 del presente Regolamento, sulla risoluzione dei difetti, sulle notifiche, sui ricorsi e sulle decisioni. 6. Il numero d’ordine di iscrizione e la data in cui è stato assegnato saranno comunicati all’interessato, il quale dovrà riportare detto numero nella sua pubblicità, documenti e rapporti. 7. Qualsiasi cambiamento dei dati di registro, nonché di quelli relativi agli investigatori dipendenti o associati e alle filiali o succursali, dovrà essere comunicato, entro quindici giorni dalla data in cui esso si verifica, ai fini del suo eventuale inserimento nel Registro speciale, alla Direzione Generale di Polizia che lo trasmetterà all’organo corrispondente della Comunità Autonoma competente. Articolo 105. Società di investigatori. 1. Le società commerciali, laborali o cooperative di investigatori dovranno essere formate unicamente da persone fisiche con regolare licenza, le quali dovranno inviare alla Direzione Generale di Polizia, ai fini dell’iscrizione nel Registro, copia autenticata dell’atto di costituzione della società e certificato o nota di iscrizione della stessa nel Registro corrispondente, nonché qualsiasi modifica che si verifichi nella composizione degli organi amministrativi della società o nella titolarità delle azioni o partecipazioni rappresentative del capitale sociale ovvero negli aumenti o riduzioni dello stesso. La comunicazione dovrà essere trasmessa alla Direzione Generale della Polizia entro quindici giorni dalla data di rilascio dell’atto di costituzione o dalla data in cui è avvenuta la modifica in questione; sarà quindi la Direzione Generale della Polizia a trasmettere a sua volta la comunicazione alla Comunità Autonoma Competente. 2. I membri delle suddette società potranno realizzare unicamente l’attività di investigatore privato e non potranno svolgere nessuna delle attività attribuite, a carattere esclusivo, alle imprese di sicurezza. Articolo 106. Creazione di succursali. Gli investigatori privati potranno creare delle filiali o succursali nella stessa località dell’agenzia investigativa principale ovvero in altre località, ma in ogni caso, ognuna delle filiali dovrà essere diretta da un investigatore abilitato o riconosciuto secondo


quanto disposto dal presente Regolamento, diverso dal titolare dell’agenzia principale. Articolo 107. Apertura di succursali. Ai fini di quanto disposto dall’articolo precedente, si dovrà comunicare alla Direzione Generale della Polizia, che a sua volta trasmetterà la comunicazione alla Comunità Autonoma competente, l’apertura della succursale, specificandone l’ubicazione allegando i documenti relativi agli investigatori che ivi andranno a svolgere la loro attività. Articolo 108. Libro- Registro. 1. Gli investigatori dovranno tenere un libro-registro in ogni agenzia e succursale, secondo il modello approvato dal Ministero dell’Interno, concepito in modo da consentirne il trattamento e l’archiviazione meccanizzata ed informatizzata. 2. L’obbligo di cui al comma precedente spetterà anche ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o degli Stati parte all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo abilitati come investigatori privati nei suddetti paesi e che vogliono esercitare la propria professione in Spagna senza disporre di un ufficio o succursale in questo paese. Articolo 109. Comunicazione delle informazioni. Gli investigatori titolari e quelli associati o dipendenti, su richiesta degli organi competenti dell’Amministrazione della Giustizia e dalle Forze e Corpi di Sicurezza, dovranno fornire le informazioni di cui sono a conoscenza in relazione ad indagini che detti organi stanno realizzando. Articolo 110. Responsabilità. Gli investigatori privati e le imprese di investigatori risponderanno civilmente delle azioni od omissioni in cui incorrono gli investigatori dipendenti o associati ad essi vincolati, durante l’espletamento dei propri servizi.


TITOLO III. MISURE DI SICUREZZA CAPO I MISURE DI SICUREZZA GENERALI SEZIONE I. DISPOSIZIONI COMUNI.

Articolo 111. Obbligatorietà. 1. Conformemente a quanto disposto dall’articolo 13 e dalla Disposizione Aggiuntiva della Legge Organica 1/1992, in materia di Tutela della Sicurezza Pubblica e al fine di prevenire la commissione di atti delittuosi, la Segreteria di Stato dell’Interno, per i casi sovraprovinciali, ovvero i Delegati o Vice delegati del Governo, potranno ordinare che le imprese industriali, commerciali o di servizi adottino le misure di sicurezza che, in generale o per casi specifici, vengono stabilite dal presente Regolamento. 2. I lavori che sarà necessario realizzare nelle suddette imprese, ai fini dell’adozione delle misure di sicurezza obbligatorie, verranno comunicati al locatore il quale non potrà opporsi ad essi, a meno che detti lavori non comportino una riduzione della stabilità o della sicurezza dell’immobile. Una volta scaduto il contratto, il locatore potrà scegliere se richiedere all’affittuario di riportare le cose allo stato iniziale, ovvero se mantenere la modifica effettuata, senza che questi possa richiedere alcun indennizzo.

SEZIONE II. SERVIZI E SISTEMI DI SICUREZZA. Articolo 112. Elenco dei servizi o sistemi di sicurezza e circostanze determinanti. Qualora la natura o l’importanza dell’attività economica svolta dalle imprese e dagli enti privati, l’ubicazione delle loro strutture, il grado di concentrazione dei clienti, il volume dei fondi o valori da essi gestiti, il valore dei beni mobili e oggetti preziosi posseduti, ovvero qualsiasi altra circostanza lo richieda, la Segreteria di Stato dell’Interno per i casi sovraprovinciali, ovvero i Delegati o Vicedelegati del Governo, potranno ordinare all’impresa o ente di adottare, congiuntamente o separatamente, i seguenti servizi o sistemi di sicurezza: a. Creazione di un dipartimento di sicurezza. b. Istituzione del servizio di vigilanti di sicurezza, con o senza armi a carico del personale appartenente alle imprese di sicurezza. c. Installazione di dispositivi e sistemi di sicurezza e protezione. d. Collegamento dei sistemi di sicurezza con centrali d’allarme, esterne o proprie, che dovranno essere conformi, nel loro funzionamento, a quanto stabilito dagli


articoli 46, 48 e 49, nonché soddisfare i requisiti stabiliti dal comma 6.2 dell’Allegato al presente Regolamento; non sarà possibile prestare servizi a terzi se le imprese o enti non sono abilitati come imprese di sicurezza. 2. Dovrà comunque esserci un dipartimento di sicurezza qualora concorrano le circostanze di cui ai punti b e c dell' articolo 96.2 del presente Regolamento. Articolo 113. Istituzione di servizi e sistemi di sicurezza presso organismi pubblici. Nel caso in cui si consideri necessaria l’istituzione dei suddetti servizi o sistemi di sicurezza presso imprese, enti od organismi pubblici, il Direttore Generale della Polizia, per i casi sovraprovinciali, ovvero i Delegati o Vicedelegati del Governo, presenteranno al Ministro dell’Interno la relativa proposta affinché, previo accordo con il Ministero o l’Amministrazione da cui dipendono le strutture o i locali che richiedono protezione, decida in proposito. Si procederà in forma analoga per quanto riguarda gli organi corrispondenti delle Comunità Autonome competenti, nel caso si tratti di imprese, enti od organismi pubblici dipendenti dall’Amministrazione Autonoma o dall’Amministrazione Locale. Articolo 114. Servizio sostitutivo di vigilanti di sicurezza. Qualora, a causa di problemi tecnici o per mancanza di attrezzature adeguate fosse impossibile il collegamento del sistema di sicurezza con una centrale privata d’allarme, le imprese e gli enti di cui all’articolo 112, che devono istaurare tale sistema di sicurezza, potranno essere obbligati, per tutta la durata del guasto tecnico, ad istituire il servizio di vigilanti di sicurezza, con personale appartenente ad imprese di sicurezza. Articolo 115. Dipartimento di sicurezza facoltativo. Le imprese industriali, commerciali o di servizi, nonché gli enti pubblici e privati che intendono organizzare, senza averne comunque l’obbligo poiché non rientrano nei casi previsti dall’articolo 96 del presente Regolamento, il proprio dipartimento di sicurezza, avente tutte o alcune delle funzioni di cui all’articolo seguente, dovranno disporre di un direttore della sicurezza a capo del dipartimento stesso e dovranno farne comunicazione all’ufficio del Vicedelegato del Governo, se l’ambito di attuazione è a livello provinciale e, in ogni caso, al Direttore Generale della Polizia. Articolo 116. Compiti del dipartimento di sicurezza. Il dipartimento di sicurezza istituito obbligatoriamente sarà unico per ciascuna impresa o ente ed avrà competenza nell’ambito geografico in cui operano questi ultimi; spetterà a detto dipartimento l’amministrazione ed organizzazione dei servizi


di sicurezza dell’impresa o ente incluso, eventualmente, il trasporto e la custodia di beni e valori, nonché la direzione dei vigilanti di sicurezza o delle guardie particolari campestri, il controllo sul funzionamento dei sistemi fisici ed elettronici, la relativa manutenzione e la gestione di tutte le informazioni generate. Articolo 117. Organizzazione del dipartimento di sicurezza. Qualora il dipartimento di sicurezza istituito presso enti o imprese di sicurezza sia particolarmente esteso e complesso, dovrà avere una struttura, sotto la direzione del direttore della sicurezza, con vari livelli gerarchici e territoriali a capo dei quali figureranno i relativi delegati. Articolo 118. Dispensa dal servizio di vigilanti di sicurezza. 1. Qualora, nell’esercizio delle facoltà conferite dal presente Regolamento, si richieda l’istituzione del servizio di vigilanti di sicurezza, il Direttore Generale della Polizia, nei casi sovraprovinciali, ovvero i Delegati o Vicedelegati del Governo, su richiesta dell’impresa o ente interessato, potranno dispensare dall’istituzione o mantenimento del suddetto servizio di vigilanti di sicurezza o di guardie particolari campestri qualora detta impresa o ente dimostri l’istallazione e un adeguato funzionamento delle misure di sicurezza previste in modo specifico dal presente Regolamento. 2. La richiesta di dispensa dovrà essere presentata alle suddette autorità, le quali verificheranno l’istallazione e l’adeguato funzionamento di tali misure di sicurezza mediante ispezioni condotte dai funzionari competenti del Corpo Nazionale di Polizia o, se del caso, dal Corpo della Guardia Civil, decidendo in merito, previo parere dei rappresentanti dei lavoratori, che dovrà essere espresso entro dieci giorni.

CAPO II MISURE DI SICUREZZA SPECIFICHE SEZIONE I. BANCHE, CASSE DI RISPARMIO ED ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

Articolo 119. Dipartimento di sicurezza e centrale d’allarme. 1. Tutte le Banche, Casse di Risparmio ed altri Istituti di Credito dovranno disporre di un Dipartimento di sicurezza che sarà responsabile dell’organizzazione ed amministrazione della sicurezza della banca o istituto di credito, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 116 del presente Regolamento. 2. Dette banche o istituti di credito dovranno, inoltre, collegare i sistemi di sicurezza istallati presso i propri immobili ed uffici ad una centrale d’allarme propria o esterna,


salvo nei casi in cui detto collegamento sia impossibile per difficoltà tecniche; in tal caso si applicherà quanto disposto nell’articolo 114. 3. Le centrali d’allarme proprie di un istituto di credito che dovranno adeguarsi, per ciò che riguarda il loro funzionamento, a quanto stabilito dagli articoli 46, 48 e 49 e soddisfare i requisiti del comma 6.2 dell’allegato del presente Regolamento, potranno fornire servizi per i diversi locali dello stesso istituto o delle sue filiali. Articolo 120. Misure di sicurezza concrete. 1. Nei locali o uffici degli istituti di credito dove si custodiscono fondi o valori dovranno essere istallati, a seconda dei casi e tenendo in considerazione le circostanze di cui all’articolo 112 del presente Regolamento nonché i criteri fissati dal Ministero dell’Interno, e sentito il parere della Commissione Mista Centrale in materia di Sicurezza Privata, quanto segue: a. Attrezzature o sistemi di ripresa e registrazione capaci di captare le immagini degli autori di reati contro le persone e contro la proprietà commessi all’interno dei locali o uffici, che permettano l’identificazione successiva degli stessi e che dovranno funzionare durante l’orario di apertura al pubblico, senza richiedere l’intervento immediato degli impiegati dell’istituto. I supporti destinati alla registrazione di immagini devono essere protetti contro il furto e la cassa di risparmio o istituto di credito dovrà conservare detti supporti con le immagini registrate almeno per quindici giorni dalla data della registrazione; durante questo periodo saranno a disposizione esclusivamente dell’autorità giudiziaria e delle Forze e dei Corpi di Sicurezza, alle quali saranno consegnate immediatamente le immagini che si riferiscono alla perpetrazione dei reati. Il contenuto dei supporti sarà strettamente riservato e le immagini registrate potranno essere utilizzate unicamente come mezzo per identificare gli autori di reati contro le persone e contro la proprietà; il contenuto dei supporti e le immagini non potranno essere utilizzati una volta trascorsi quindici giorni dalla registrazione, salvo diversamente disposto dalle autorità giudiziarie o dalle Forze e Corpi di Sicurezza competenti. b. Dispositivi elettronici, aventi le caratteristiche stabilite dal Ministero dell’Interno e capaci di rilevare un attacco contro un qualsiasi elemento di sicurezza fisica in cui sono custoditi denaro o valori. c. Pulsanti od altri mezzi di attivazione facile dei segnali di allarme. d. Recinto di cassa di almeno due metri di altezza che deve essere chiuso dall’interno durante l’orario di apertura al pubblico, sempre che il personale si


trovi all’interno, protetto da blindatura antiproiettile adeguata e con dispositivo in grado di impedire un attacco contro le persone che si trovano al suo interno. e. Controllo individuale degli accessi ai locali o uffici che consenta l’individuazione di masse metalliche, il blocco e la chiusura automatica delle porte e che disponga di un comando a distanza per sbloccare il sistema in caso di incendio o emergenza oppure una porta di emergenza aggiuntiva, sensori di presenza e dispositivi sensibili d’uscita qualora si utilizzi il sistema a doppio senso e blindatura adeguata. f. Cartelli segnaletici delle dimensioni stabilite dal Ministero dell’Interno o altri sistemi di informazione di analoga funzione, che segnalano l’esistenza di misure di sicurezza, con riferimento espresso al sistema di apertura automatica ritardata e, se del caso, al sistema permanente di registrazione delle immagini. 2. I locali o gli uffici degli istituti di credito situati in località con meno di dieci mila abitanti, e che inoltre non dispongono di più di dieci impiegati, saranno esonerati dall’obbligo di predisporre le misure di sicurezza di cui ai paragrafi d) ed e) del comma precedente. Negli altri locali o uffici, gli istituti di credito dovranno predisporre, se del caso, una delle due misure di sicurezza di cui ai paragrafi d) ed e) del comma 1, potendo optare liberamente per una delle due. Tuttavia, la Direzione Generale della Polizia nei casi che vanno oltre la competenza provinciale, o il Delegato o Vicedelegato del Governo, su richiesta dell’istituto interessato, sentiti i rappresentanti dei lavoratori che dovranno esprimere il proprio parere entro dieci giorni, e previa valutazione delle circostanze di cui all’articolo 112.1 del presente Regolamento, potrà autorizzare la sostituzione di una qualsiasi di dette misure con l’istituzione del servizio di vigilanti di sicurezza. 3. Ai fini della determinazione delle misure di sicurezza da predisporre nei locali degli istituti di credito presso le Delegazioni ed Amministrazioni dell’Agenzia Statale di Amministrazione Tributaria, e che espletano servizio di sportello nelle stesse, l’autorità governativa competente dovrà sentire preventivamente la Delegazione od Amministrazione interessata. Articolo 121. Requisiti delle camere blindate e delle cassette di sicurezza. Le camere blindate per deposito di contanti e cassette di sicurezza dovranno avere le caratteristiche e i livelli di resistenza fissati dal Ministero dell’Interno e dovranno essere provvisti delle seguenti misure di sicurezza: a. Dispositivo meccanico od elettronico che permetta il blocco della porta dall’orario di chiusura della banca fino all’orario di apertura del giorno successivo.


b. Sistema di apertura automatica ritardata, che dovrà essere attivato durante la giornata lavorativa, fatta eccezione per le camere con scomparti destinati alla locazione che dovranno disporre di un sistema elettronico anti-attacco collegato ventiquattro ore su ventiquattro. Qualora le camere blindate dispongano di serrature con chiave, al fine di consentire l’accesso al loro interno in caso di emergenza, queste dovranno essere libere da qualsiasi dispositivo di bloccaggio o a tempo, e le relative chiavi dovranno essere custodite in un’altra filiale vicina alla banca o istituto di credito. c. Sensori sismici, rilevatori microfonici o altri dispositivi in grado di rilevare intrusioni attraverso tetti, pareti o pavimento delle camere blindate o delle cassette di sicurezza. d. Rilevatori volumetrici. e. Telecamere “ad occhio di pesce” o dispositivi simili, o telecamere a circuito chiuso al loro interno, collegati a rilevatori volumetrici o provvisti di videosensori, con proiezione delle immagini attraverso un monitor visibile dall’esterno. Le immagini dovranno essere trasmesse alla centrale d’allarme o, in caso contrario, la banca o istituto di credito dovrà disporre del servizio di custodia delle chiavi in caso di allarme. Articolo 122. Casseforti, dispensatori di contante e sportelli automatici 1. Le casseforti dovranno avere livelli di resistenza stabiliti dal Ministero dell’Interno e saranno protette da sistemi di bloccaggio ed apertura automatica ritardata, conformemente a quanto stabilito nell’articolo precedente. Se il loro peso è inferiore a 2.000 chilogrammi, le casseforti dovranno essere fissate, mediante strutture di cemento armato, al suolo o al muro. 2. Per il funzionamento dei locali o uffici, gli sportelli ausiliari automatizzati, oltre alla cassa dove si deposita eventualmente il denaro necessario per realizzare le operazioni, dovranno essere provvisti di elementi che consentono di depositare denaro contante al loro interno, il cui prelievo è legato all’apertura ritardata. 3. I dispensatori di contante dovranno essere costruiti con materiali la cui resistenza sarà fissata dal Ministero dell’Interno e dovranno essere collegati alla centrale d’allarme durante l’orario di apertura al pubblico. A tal fine, si considerano dispensatori di contante quelli che, provvisti di sistema di apertura automatica ritardata con possibilità anche di deposito, permettono l’erogazione automatica di denaro a fronte di conto correnti o libretti di risparmio, fino alla quantità stabilita dal Ministero dell’Interno.


Qualora in un locale o ufficio tutti gli sportelli ausiliari automatizzati siano sostituiti da dispensatori di contante non saranno necessarie le istallazioni di cui all’articolo 120.1.d) ed e) del presente Regolamento. Tuttavia, sarà possibile disporre di sportelli ausiliari automatizzati in caso di guasto ai dispensatori di denaro contante. 4. Gli sportelli automatici dovranno essere protetti dalle seguenti misure di sicurezza: 1. Se istallati nell’atrio della banca: a. Porta di accesso blindata con vetri resistenti almeno all’impatto manuale secondo il livello stabilito e dispositivo interno di bloccaggio. b. Dispositivo di apertura automatica ritardata nella porta di accesso al deposito di contante, che potrà essere disattivato, durante le operazioni di caricamento, dai vigilanti di sicurezza responsabili di dette operazioni, previo avviso, se del caso, al responsabile del controllo dei sistemi di sicurezza. c. Rilevatore sismico nella parte posteriore. 2. Se istallati nella facciata o dentro il perimetro interno di un immobile, si adottano le misure stabilite nei suddetti paragrafi b) e c). 3. Se istallati all’interno di edifici, locali od immobili, sempre che questi siano dotati di servizio di vigilanza armata permanente, gli sportelli automatici sono esenti dalle misure di sicurezza di cui sopra e l’unica misura richiesta è che siano fissati al suolo o al muro se di peso inferiore a 2.000 chilogrammi. 5. Se gli sportelli automatici vengono istallati in spazi aperti e non fanno parte del perimetro di un edificio, dovranno disporre di cabina fissata al suolo avente le caratteristiche stabilite e dovranno essere protetti con le misure di sicurezza di cui al comma precedente. Articolo 123. Planimetrie. Le Banche, le Casse di Risparmio ed altri Istituti di credito conserveranno presso gli uffici centrali le planimetrie aggiornate di tutti gli uffici illustranti la distribuzione dei vari locali e delle istallazioni di sicurezza dei diversi servizi nonché i rapporti tecnici sulla natura dei materiali utilizzati per la loro costruzione. Su richiesta delle Forze e Corpi di Sicurezza, detti istituti dovranno fornire una copia di dette planimetrie attraverso la procedura più rapida possibile. Articolo 124. Uffici cambio valuta e moduli trasportabili. 1. I locali od uffici appartenenti ad istituti di credito o altri enti commerciali, destinati esclusivamente al cambio di valuta, temporanei o permanenti, dovranno disporre come minimo delle misure di sicurezza previste dall’articolo 132 del presente Regolamento in materia di Lotterie e Scommesse Mutue.


2. Gli sportelli bancari mobili o moduli trasportabili, utilizzati dagli istituti di credito come locali o uffici dovranno disporre almeno delle seguenti misure di sicurezza: a. Protezione dell’area destinata al recinto di cassa e porte d’accesso blindate con cristalli antiproiettile del tipo e livello stabiliti, per evitare attacchi contro il personale che si trova all’interno di detto recinto. Il recinto di cassa rimarrà chiuso dall’interno, durante le ore di apertura al pubblico, sempre che il personale si trovi all’interno dello stesso. b. Cassaforte con dispositivo automatico di apertura ritardata e bloccaggio, che dovrà essere fissata alla struttura del veicolo del modulo. Lo sportello ausiliare automatizzato dovrà essere provvisto di cassetto di deposito e di un altro cassetto ad apertura ritardata. c. Segnale luminoso esterno con pulsatori all’interno. d. Cartelli segnaletici di cui al paragrafo f) dell’articolo 120 del presente Regolamento. e. Servizio proprio di vigilanti di sicurezza, nel caso in cui non si disponga di un servizio di vigilanza delle Forze e Corpi di Sicurezza o di un servizio di vigilanti di sicurezza dell’immobile o area in cui sono ubicate. 3. L’autorizzazione di cui dovrà disporre ciascuna unità mobile o modulo per il suo funzionamento dovrà essere concessa dal Direttore Generale della Polizia ovvero dal Delegato o Vice delegato provinciale del Governo, a seconda che l’ambito territoriale d’azione sia provinciale o sovraprovinciale, e si dovrà seguire la procedura di cui all’articolo 136 del presente Regolamento. Una copia dell’autorizzazione dovrà essere depositata presso l’unità mobile o modulo in questione. Articolo 125. Esenzioni. La Direzione Generale della Polizia per i casi al di fuori del territorio provinciale ovvero la Delegazione o Vice delegazione provinciale del Governo potranno esimere gli istituti di credito di cui alla presente Sezione da tutte o alcune misure di sicurezza previste dall’ articolo 120 ed eventualmente 121, 122 e 124, commi 1 e 2, su richiesta dell’ente interessato, adducendo le circostanze di cui all’articolo 112.1 del presente Regolamento. A tale fine, l’organo competente richiederà il parere dei rappresentanti dei lavoratori. Articolo 126. Bancoposta. Le norme contenute nella presente Sezione per ciò che attiene agli istituti di credito saranno obbligatorie anche per la sede e gli uffici postali che effettuano servizi di


bancoposta, ma non per quegli uffici la cui attività principale è la prestazione dei servizi pubblici di Poste e Telegrafi.

SEZIONE II. GIOIELLERIE, ARGENTERIE, GALLERIE D’ARTE E NEGOZI D’ANTIQUARIATO.

Articolo 127. Misure di sicurezza applicabili. 1. Presso le gioiellerie e le argenterie, nonché nei locali in cui si fabbricano o si espongono oggetti di tale settore, dovranno essere istallate, a cura di ditte specializzate e, se del caso autorizzate, le seguenti misure di sicurezza: a. Cassaforte o camera blindata, con livello di resistenza stabilito dal Ministero dell’Interno, per la custodia di contanti e di oggetti preziosi, dotata di sistema di apertura ritardata automatica, che dovrà essere attivato durante la giornata lavorativa e di dispositivo meccanico o elettronico che permetta di bloccare la porta, dall’ora di chiusura all’ora di apertura del giorno lavorativo successivo. Se la cassaforte ha un peso inferiore a 2.000 chilogrammi dovrà essere fissata ad una struttura di cemento armato, al suolo o al muro. b. Pulsatori antirapina od altri mezzi di attivazione del sistema di allarme che verranno istallati in luoghi strategici. c. Inferriate nelle aperture che danno negli atri e passaggi interni dell’immobile, nonché chiusure metalliche all’esterno, senza pregiudicare quanto stabilito dalle norme antincendio. d. Porta blindata con resistenza all’impatto manuale del livello stabilito, in tutti gli accessi all’interno del locale, provvista di cornici adeguate e serrature di sicurezza. e. Protezione elettronica di vetrine, finestre, porte e chiusure metalliche. f. Dispositivi elettronici capaci di rilevare intrusioni nei locali in cui sono custoditi denaro ed oggetti preziosi. g. Sensori sismici su pareti, tetto e pavimento della camera blindata o del locale in cui si trova la cassaforte. h. Collegamento del sistema di sicurezza ad una centrale d’allarme. i. Cartelli segnaletici delle dimensioni stabilite dal Ministero dell’Interno, o altri sistemi di informazione di analoga efficacia, perfettamente leggibili dall’esterno dell’immobile, con i quali si informa il pubblico sulle misure di sicurezza di cui l’immobile è dotato.


2. I locali di nuova apertura dovranno istallare cristalli blindati del tipo stabilito nelle vetrine in cui si espongono oggetti preziosi, il cui valore complessivo sia superiore a 15.000.000 di pesetas. Questa protezione sarà obbligatoria anche per le finestre o le aperture verso l’esterno. 3. Le gallerie d’arte, i negozi di antiquariato e i locali che vengono utilizzati abitualmente per mostre o aste di oggetti di gioielleria o argenteria, nonché oggetti di antiquariato o opere d’arte, dovranno adottare, qualora dette opere d’arte o oggetti superino il valore fissato, le misure di sicurezza di cui ai paragrafi b,c, d, e, f, h, i del comma 1 del presente articolo ed inoltre dovranno proteggere con sensori sismici il tetto ed il pavimento, nonché i tramezzi di separazione da altri locali o abitazioni e, con cristalli blindati di cui al comma precedente, le vetrine dei locali di nuova apertura in cui vengono esposti oggetti con valore complessivo di cui allo stesso comma. Articolo 128. Mostre e Aste occasionali. 1. Indipendentemente dall’osservanza delle norme applicabili, le persone o enti che desiderino allestire mostre o aste pubbliche di oggetti di gioielleria o argenteria, nonché oggetti d’antiquariato o opere d’arte presso locali che generalmente non sono adibiti a dette attività, dovranno informare, con almeno quindici giorni di preavviso, il Delegato o Vice delegato del Governo della provincia in cui si intende organizzare la mostra o asta. 2. In base alle circostanze specifiche di ogni caso e alle informazioni ricevute, il Delegato o Vice delegato del Governo potrà ordinare agli organizzatori di adottare, prima dell’allestimento della mostra o asta, le opportune misure di sicurezza e di vigilanza. Articolo 129. Esoneri. 1. Tenendo conto del ridotto volume della mostra o asta o di altre circostanze che dovranno essere debitamente comprovate, i Delegati o Vice delegati del Governo potranno esonerare i locali dall’adottare tutte o alcune delle misure di sicurezza previste dall’articolo 127 del presente Regolamento, su richiesta dei titolari degli stessi. 2. Qualora lo ritengano opportuno, dette autorità potranno richiedere al riguardo il parere delle corrispondenti associazioni imprenditoriali della provincia e dei rappresentanti dei lavoratori.


SEZIONE III. STAZIONI DI SERVIZIO E UNITA’ DI RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILE E CARBURANTE. Articolo 130. Elenco delle misure di sicurezza. 1. Le stazioni di servizio e le unità di rifornimento di combustibile e carburante devono essere dotate di una cassaforte avente il livello di resistenza stabilito dal Ministero dell’Interno, con un sistema o meccanismo atto ad impedire l’estrazione di denaro attraverso la fessura destinata all’introduzione del medesimo e due serrature protette. La cassaforte deve essere incassata in una struttura in cemento armato, preferibilmente a terra. 2. Una delle chiavi della cassaforte deve essere custodita dall’incaricato dell’esercizio o altro impiegato, mentre l’altra chiave deve essere custodita dal proprietario o persona responsabile dei fondi. In nessun caso la custodia di entrambe le chiavi deve essere affidata alla stessa persona, né a persone che lavorano insieme. 3. Al fine di consentire le operazioni di resto o cambio di contanti, ciascun impiegato delle stazioni di servizio e unità di rifornimento combustibile e carburante potrà avere in suo possesso, o, in caso di selfservice, nel registratore di cassa, solo la quantità di denaro stabilita dal Ministero dell’Interno. 4. Le stazioni e unità di rifornimento possono decidere, avvisando gli utenti tramite cartelli collocati in posti visibili, di vendere combustibile solo per importi fissi di denaro, in modo che venga pagato l’importo esatto senza dover effettuare operazioni di cambio. 5. Qualora il volume d’affari o l’ubicazione delle stazioni di servizio o, in generale, la vulnerabilità delle stesse lo richieda, i Delegato o Vice delegati del Governo potranno imporre alle ditte titolari di adottare alcuni dei servizi o sistemi di sicurezza stabiliti dall’articolo 112 del presente Regolamento. 6. Alle stazioni di servizio e unità di rifornimento di combustibile e carburante si applica quanto disposto dall’articolo 129.1 del presente Regolamento.


SEZIONE IV. FARMACIE, RICEVITORIE SCOMMESSE MUTUE E LOCALI DA GIOCO.

LOTTERIE,

PUNTI

Articolo 131. Farmacie 1. Tutte le farmacie devono disporre di un dispositivo tipo tunnel, con vaschetta scorrevole o girevole con sicura, che consenta la consegna ai clienti senza che questi debbano entrare nel locale. 2. La suddetta misura è obbligatoria solo quando le farmacie prestano servizio notturno o di urgenza. Articolo 132. Ricevitorie Lotterie e Punti Scommesse Mutue 1. Le Ricevitorie di Lotterie e i Punti di Scommesse Sportivo-Benefiche Mutue devono avere un locale chiuso al cui interno è ubicata una cassaforte, avente le caratteristiche specificate nell’articolo 127.1 del presente Regolamento, in cui custodire i fondi e il denaro in moneta metallica. 2. La parte del locale destinata al pubblico deve essere totalmente separata, con strutture o materiali di blindaggio del tipo stabilito, dalla zona riservata agli impiegati che effettuano transazioni con il pubblico; quest’ultima deve rimanere sempre chiusa dall’interno e deve essere dotata di dispositivi che impediscono un’eventuale aggressione a detti impiegati. 3. Le transazioni con il pubblico devono essere effettuate attraverso sportelli dotati di uno dei dispositivi di cui al comma 1 dell’ articolo precedente. 4. Indipendentemente dalla misure di sicurezza menzionate, il Delegato o Vice delegato del Governo provinciale può, nei casi di cui all’articolo 130.5 del presente Regolamento, obbligare i titolari di questi locali ad adottare i sistemi di sicurezza di cui ai paragrafi c, d dell’articolo 112 del presente Regolamento. Articolo 133. Locali da gioco d’azzardo. 1. Le misure di sicurezza stabilite ai comma 1 e 2 del precedente articolo si applicano anche ai casinò. 2. Alle sale bingo autorizzate per oltre centocinquanta giocatori, così come alle sale con macchine da gioco autorizzate per oltre settantacinque macchine, si applica la misura di sicurezza di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 130 del presente Regolamento.


Articolo 134. Esoneri A questa Sezione si applica quanto disposto sugli esoneri dall’articolo 129 del presente Regolamento.

SEZIONE V. MANTENIMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA Articolo 135. Revisione. Libro-catalogo 1. Al fine di mantenere il funzionamento delle varie misure di sicurezza previste nel presente titolo e di realizzare la finalità preventiva e di protezione, propria di ciascuna misura, i responsabili di ciascun ente o impresa avente l’obbligo di adottare misure di sicurezza elettroniche devono disporre la revisione e messa a punto di tali misure, con cadenza trimestrale, da parte di personale specializzato di imprese di sicurezza o personale proprio se si dispone di mezzi adeguati, non dovendo trascorrere più di quattro mesi tra due revisioni successive; le revisioni e le messe a punto effettuate devono essere riportate in un libro-catalogo delle misure installate, secondo il modello approvato in base alle norme stabilite dal Ministero dell’Interno e concepito in modo tale da poter essere oggetto di trattamento ed archiviazione meccanizzata ed informatizzata. Questo libro-catalogo è obbligatorio anche per le imprese industriali, commerciali o di servizio, collegate a centrali d’allarme. 2. Qualora le installazioni consentano di verificare lo stato e il funzionamento di ogni elemento del sistema dalla centrale d’allarme, le revisioni preventive avranno una periodicità annuale, non potendo trascorrere più di quattordici mesi tra due revisioni successive.

CAPO III APERTURA DI IMPRESE O UFFICI SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI DISPORRE DI MISURE DI SICUREZZA Articolo 136. Autorizzazione 1. Qualora si voglia aprire o trasferire un’impresa o ufficio, i cui locali o installazioni devono disporre, in tutti o alcuni dei propri servizi, di misure di sicurezza stabilite dal presente Regolamento, il responsabile di tale impresa o ufficio deve chiedere l’autorizzazione al Delegato del Governo, il quale affiderà l’esame e la verifica delle misure di sicurezza installate e il loro corretto funzionamento ai funzionari legalmente preposti a tale verifica. Finché non viene effettuata la verifica in questione, l’autorità di polizia competente potrà autorizzare in via provvisoria


l’apertura dell’impresa o ufficio per un periodo massimo di tre mesi, sempre che venga predisposto temporaneamente il servizio di vigilanti armati. In caso di rinnovamento di un’impresa o ufficio, precedentemente autorizzato, che implichi l’adozione o modifica delle misure di sicurezza, sarà sufficiente notificare gli uffici di polizia competenti per l’approvazione. 2. Se, effettuata l’ispezione, non vengono riscontrate deficienze nelle misure di sicurezza obbligatorie, l’impresa potrà svolgere la propria attività senza la necessità del servizio di vigilanza armata, fino a quando non verrà rilasciata l’autorizzazione definitiva, oppure procedere all’apertura provvisoria, qualora non l’abbia fatto in precedenza, essendo sufficiente a tale fine il resoconto favorevole dell’ispezione. 3. Qualora vengano riscontrate deficienze nelle misure di sicurezza obbligatorie, verrà data copia del documento di ispezione all’impresa o ente interessato affinché questi provveda a sanare tali deficienze entro il termine massimo di un mese, notificando l’avvenuto risanamento agli uffici di polizia competenti ai fini di una nuova verifica. Durante il termine indicato, l’impresa potrà rimanere in funzionamento sempre che disponga del servizio di vigilanza armata. Qualora l’impresa o ente interessato non notifichi l’avvenuto risanamento entro il termine summenzionato, si procederà alla chiusura del locale o ufficio fino a quando non verrà accertato il risanamento delle deficienze con il corrispondente atto di ispezione. 4. Nel caso in cui l’impresa o ente interessato non riceva alcuna indicazione o comunicazione entro tre mesi dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione, o entro un mese dalla data di comunicazione del risanamento delle deficienze, l’apertura o trasferimento dell’ufficio potrà ritenersi autorizzato o il rinnovamento approvato. 5. Le misure di sicurezza non obbligatorie e le modifiche che non riguardano gli elementi essenziali del sistema di sicurezza installati in questo tipo di locali o uffici, dovranno essere notificate agli uffici di polizia competenti, prima di entrare in funzionamento, ma non saranno soggette ad autorizzazione previa. 6. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche agli sportelli automatici, in caso di installazione ed entrata in funzionamento, modifica o trasferimento degli stessi.


TITOLO IV CONTROLLO E ISPEZIONE CAPO I INFORMAZIONE E CONTROLLO

Articolo 137. Competenze e funzioni. 1. La funzione di vigilanza sull’osservanza della Legge 23/1992,del 30 luglio, in materia di Sicurezza Privata, è di competenza del Ministero dell’Interno e dei Delegati e Vicedelegati del Governo. 2. E’ di competenza del Corpo Nazionale di Polizia e, se del caso, della Guardia Civil, l’osservanza degli ordini e delle istruzioni impartite dagli organi succitati, nell’esercizio della funzione di controllo sugli enti, servizi o attività nonché sul personale e sui mezzi in materia di sicurezza privata, vigilanza e investigazione. 3. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, l’esercizio della funzione di controllo sull’attività delle guardie particolari campestri, nelle diverse tipologie, è di competenza della Direzione Generale della Guardia Civil. 4. Al fine di esercitare le funzioni loro attribuite dalla legge sulla sicurezza privata, le Direzioni Generali della Polizia e della Guardia Civil, dovranno disporre di archivi automatizzati per la registrazione delle infrazioni commesse e delle sanzioni imposte nei procedimenti sanzionatori in cui tali Direzioni sono intervenute. Articolo 138. Documentazione annuale 1. Durante il primo semestre di ogni anno, tutte le imprese di sicurezza devono trasmettere alla Segreteria di Stato dell’Interno un rapporto sulle attività espletate nell’anno precedente, contenente: a. Una relazione sulla situazione del personale di sicurezza (inizio o cessazione attività), con l’indicazione dei dati annotati nel corrispondente libro-registro. b. Una relazione sui servizi realizzati, specificando il nome dell’ente o persona cui sono stati forniti tali servizi nonché la natura dei servizi stessi, determinata in base alla classificazione di cui all’articolo 1 del presente Regolamento. c. Il riassunto delle comunicazioni trasmesse alle Forze e Corpi di Sicurezza in relazione alla sicurezza pubblica. d. Una relazione sulle collaborazioni e consegne di detenuti alle Forze e Corpi di Sicurezza.


2. Nel primo semestre di ogni anno, le imprese di sicurezza devono inoltre inviare alla Segreteria di Stato dell’Interno il resoconto annuale, in cui viene riportata la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa. Articolo 139. Comunicazioni relative alla vigenza del contratto di assicurazione, avallo o altra garanzia finanziaria sottoscritta a copertura della responsabilità. 1. Ogni anno, entro lo stesso termine di cui al comma 1 dell’articolo precedente, le imprese di sicurezza devono presentare, presso il Registro in cui sono iscritte, il certificato attestante la vigenza del contratto di assicurazione, avallo o altra garanzia finanziaria sottoscritta a copertura della responsabilità. 2. L’impresa assicurata ha l’obbligo di comunicare alla Direzione Generale della Polizia e della Guardia Civil (nell’ambito del Corpo Nazionale di Polizia), la rescissione o altre circostanze che possano dar luogo alla cessazione del contratto di assicurazione di responsabilità civile, avallo o altra garanzia finanziaria, almeno trenta giorni prima della data in cui tali circostanze avranno effetto. 3. In tutti i casi di cessazione della validità del contratto di assicurazione, avallo o altra garanzia finanziaria, l’impresa deve opportunamente stipulare, in modo che non vi sia una soluzione di continuità nella copertura della responsabilità, una nuova polizza di responsabilità civile, avallo o altra garanzia finanziaria che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 5.1.c.6 e all’allegato del presente Regolamento, provvedendo al relativo accreditamento presso il Registro delle Imprese di Sicurezza. Articolo 140. Comunicazione modifiche statutarie 1. Le imprese di sicurezza che rivestono la forma di persona giuridica sono obbligate a comunicare alla Segreteria di Stato per la Sicurezza ogni cambiamento riguardante la titolarità delle azioni, partecipazioni o contributi nonché il proprio capitale sociale, entro i quindici giorni successivi alla modifica. 2. Entro il medesimo termine devono inoltre comunicare qualsiasi modifica riguardante i propri statuti ed eventuali variazioni sopravvenute nella composizione dei propri organi di amministrazione e direzione. 3. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti devono essere effettuate attraverso copia autorizzata della relativa scrittura pubblica o documento in cui sono registrate le modifiche. 4. Qualora le modifiche implichino la perdita dei requisiti da parte degli amministratori e direttori delle imprese di sicurezza, gli stessi cesseranno di ricoprire le cariche in questione.


Articolo 141. Rapporto annuale degli investigatori privati. Entro il primo trimestre di ogni anno, gli investigatori privati devono presentare alla Segreteria di Stato per la Sicurezza un rapporto sulle attività dell’anno precedente, in cui vengono riportati i servizi effettuati, la natura dei soggetti - persone fisiche o giuridiche - con cui tali servizi sono stati concordati, indicando nel secondo caso il settore specifico e l’attività concreta svolta, la natura dei servizi prestati, i fatti criminali perseguibili d’ufficio notificati come risultato del proprio intervento e gli organi governativi a cui tali fatti sono stati comunicati. Articolo 142. Perfezionamento del settore. 1. Tenendo conto delle informazioni raccolte ogni anno mediante l’osservanza di quanto disposto dagli articoli precedenti e dai rimanenti articoli del presente Regolamento, il Ministero dell’Interno: a. Renderà conto annualmente al Governo e alle Corti Generali del funzionamento del settore della sicurezza privata. b. Adotterà o promuoverà le misure di carattere generale adeguate al fine di perfezionare detto funzionamento ed assicurare il conseguimento delle finalità della legge 23/1992, del 30 luglio, sulla Sicurezza Privata. 2. Spetta al Ministero dell’Interno, attraverso la Direzione Generale della Polizia, pianificare, informare, fornire consulenza e coordinare la sicurezza delle persone, di edifici, installazioni, attività e oggetti di particolare interesse, nell’ambito dell’Amministrazione Generale dello Stato e delle entità di Diritto Pubblico vincolate o dipendenti dalla stessa.

CAPO II ISPEZIONE Articolo 143. Accesso dei funzionari. 1. I libri-registro delle imprese di sicurezza e gli investigatori privati di cui al presente Regolamento saranno a disposizione dei membri del Corpo Nazionale di Polizia, incaricati del loro controllo, per le ispezioni che dovranno effettuare. 2. Le imprese e il personale di sicurezza privata delle stesse faciliteranno l’accesso dei funzionari delle Forze e Corpi di Sicurezza competenti alle armerie, affinché questi possano effettuare le verifiche pertinenti sulle armerie stesse e sulle armi in esse conservate.


3. Le imprese di deposito, custodia, conteggio e classificazione di monete e banconote, titoli-valori e oggetti di valore o pericolosi, faciliteranno l’ispezione della camera blindata al fine di effettuare le verifiche pertinenti dei dati riportati nei libriregistro. 4. Inoltre, le imprese, gli enti ed organismi che devono essere dotati di dispositivi, sistemi o misure di sicurezza, o che hanno servizi di protezione espletati da personale di sicurezza, o sistemi di sicurezza collegati a centrali d’allarme, dovranno facilitare l’accesso dei membri delle Forze e Corpi di Sicurezza responsabili delle ispezioni di cui al presente Regolamento, al fine di consentire in qualsiasi momento la verifica dello stato delle installazioni e del loro funzionamento. Articolo 144. Ispezioni. 1. Oltre a svolgere i piani di ispezione stabiliti, qualora ricevano denunce relative ad irregolarità commesse da imprese o personale di sicurezza o da centri di formazione o loro personale, i servizi di polizia addetti all’ispezione e controllo procederanno ad accertare i fatti denunciati e, se opportuno, all’apertura del relativo procedimento. 2. Qualora il personale suddetto effettui un’ispezione presso imprese di sicurezza, enti pubblici o privati, o uffici di investigatori privati: a. Revisionerà i libri, annotando le deficienze o anomalie riscontrate, b. Effettuerà gli accertamenti necessari per la verifica del contenuto dei libri, dovendo le imprese e il personale di sicurezza collaborare a tale fine. c. Per ogni ispezione, redigerà il relativo verbale, fornendo una copia del medesimo al responsabile dell’ente. 3. Gli atti di ispezione, che riguarderanno le misure, i mezzi e le attività di sicurezza privata, potranno essere realizzati, indistintamente: a. Presso la sede dell’impresa, filiali, uffici, locali, studi o altri luoghi annessi agli stessi, in cui vengono svolte attività di sicurezza privata o connesse alla stessa. b. Presso gli immobili, spazi o luoghi in cui vengono prestati servizi di sicurezza privata.


CAPO III MISURE CAUTELARI

Articolo 145. Occupazione o apposizione di sigilli I funzionari di polizia competenti possono decidere, in via eccezionale ed immediata, la misura cautelare di occupazione o apposizione di sigilli a veicoli, armi, materiale o apparecchiature proibite, non omologate o ritenute pericolose o dannose, nonché di strumenti e mezzi dell’infrazione, in caso di grave rischio o pericolo imminente per le persone o beni, dovendo essere ratificata dalle autorità sanzionatrici competenti. Articolo 146. Ritiro delle armi Indipendentemente dalle relative responsabilità penali o amministrative, i funzionari di polizia competenti, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 148.2 del Regolamento sulle Armi, procederanno al ritiro delle armi portate o utilizzate illegalmente, nei seguenti casi: a. qualora vengano rilevate prestazioni di servizi con armi da parte di personale di sicurezza privata, che dovrebbero essere effettuate senza armi. b. Qualora il personale di sicurezza privata porti le armi fuori dal luogo o dall’orario di servizio, senza l’opportuna autorizzazione per i casi previsti dal presente Regolamento. Articolo 147. Sospensione dei servizi. Qualora i funzionari di polizia competenti rilevino prestazioni di servizi di sicurezza privata o l’utilizzo di mezzi materiali o tecnici che possono arrecare danno o pregiudizio a terzi o mettere in pericolo la sicurezza pubblica, procederanno alla sospensione di dette prestazioni, dovendo tale decisione essere ratificata dal Segretario di Stato dell’Interno o dai Delegati o Vicedelegati del Governo a livello locale entro il termine di settantadue ore.


TITOLO V REGIME SANZIONATORIO CAPO I QUADRO DELLE INFRAZIONI SEZIONE I. IMPRESE DI SICUREZZA

Articolo 148. Infrazioni molto gravi. Le imprese possono incorrere nelle seguenti infrazioni molto gravi: 1. Prestazione di servizi di sicurezza a terzi, senza l’autorizzazione necessaria, compresi: a. La prestazione di servizi di sicurezza senza aver ottenuto l’iscrizione e l’autorizzazione di entrata in funzionamento per il tipo di servizi o attività in questione. b. La continuazione della prestazione di servizi in caso di cancellazione dell’iscrizione o di rescissione del contratto di assicurazione, avallo o altra garanzia equivalente, senza averne stipulato uno nuovo entro il termine previsto. c. Il subappalto dei servizi e delle attività di sicurezza privata ad imprese che non hanno la relativa autorizzazione o riconoscimento necessario per il servizio o attività in questione, ad eccezione dei casi consentiti dal regolamento. 2. La realizzazione di attività vietate dall’articolo 3 della Legge sui conflitti politici o laborali, controllo delle opinioni, raccolta di dati personali avente tale finalità, o informazioni a terzi sui propri clienti o sul proprio personale, qualora non costituiscano reato. 3. L’installazione di mezzi materiali o tecnici non omologati suscettibili di arrecare danno alle persone o agli interessi generali. 4. Il rifiuto di fornire, all’occorrenza, informazioni contenute nei libri-registro regolamentari. 5. L’inosservanza delle disposizioni normative sull’acquisto e uso delle armi, nonché sulla disponibilità di armerie, sulla conservazione, manutenzione e buon funzionamento delle armi e custodia delle stesse e, in particolare, sulla detenzione di armi da parte del personale al proprio servizio al di fuori dei casi consentiti dalla legge, compresi: a. Il possesso di armi diverse da quelle stabilite da regolamento per il servizio in questione. b. La detenzione di armi in mancanza del relativo libretto di porto d’armi. c. Assegnare al personale di sicurezza armi diverse da quelle previste dal regolamento ai fini del servizio.


d. La negligenza nella custodia di armi, che può causare la sottrazione, furto o smarrimento delle stesse. e. Mancata istituzione dell’armeria con relativa omologazione o mancato utilizzo della stessa nei casi previsti dal presente Regolamento. f. La realizzazione di esercitazioni di tiro obbligatorie per il personale di sicurezza in assenza o senza la guida dell’istruttore di tiro o, se del caso, del capo della sicurezza, o nel mancato rispetto di quanto disposto a tale fine dall’articolo 84.2 del presente Regolamento. g. Fornire armi a personale non in possesso della licenza regolamentare. 6. L’espletamento di servizi di sicurezza con armi fuori dai casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento, nonché l’assegnazione di servizi con armi a personale sprovvisto della licenza regolamentare. 7. Il rifiuto di fornire aiuto o collaborazione alle Forze e Corpi di Sicurezza nelle indagini e nel perseguimento di atti criminali, nell’individuazione e detenzione dei criminali o nell’espletamento di funzioni ispettive o di controllo di loro competenza, compresi: a. L’omessa comunicazione alle Forze e Corpi di Sicurezza di informazioni rilevanti ai fini della prevenzione, mantenimento o ristabilimento della sicurezza pubblica. b. L’omessa comunicazione di fatti criminali di cui possano venire a conoscenza nell’espletamento della propria attività. c. Il rifiuto di fornire ai funzionari competenti i contratti, libri-registro o fogli di viaggio regolamentari, contenenti i dati relativi ai servizi di sicurezza privata. d. Il rifiuto di facilitare ai succitati funzionari l’accesso ai luoghi in cui vengono svolte attività di sicurezza privata o si prestano servizi di tale natura, ad eccezione dei domicili privati. e. Impedire o intralciare in qualche modo il controllo sulla prestazione di servizi di sicurezza, nel caso in cui vengono istituiti sistemi informatici di comunicazione. 8. La commissione di una terza violazione grave nell’arco di un anno.

Articolo 149. Infrazioni gravi. Le imprese di sicurezza potranno incorrere nelle seguenti infrazioni gravi: 1. L’installazione di mezzi materiali o tecnici non omologati, qualora l’omologazione sia obbligatoria. 2. La realizzazione di servizi di trasporto con veicoli non aventi le caratteristiche regolamentari, compresi:


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a. L’utilizzo di veicoli con distintivi o caratteristiche simili a quelli delle Forze Armate o delle Forze e Corpi di Sicurezza o con lampeggianti o sistemi acustici ad essi vietati. b. La realizzazione di servizi di trasporto o distribuzione con veicoli non aventi la dotazione regolamentare di vigilanti di sicurezza o, laddove richiesto, senza la protezione necessaria. L’espletamento da parte dell’impresa di sicurezza o del personale al suo servizio di funzioni che vanno oltre l’abilitazione ottenuta o riconosciuta o sono al di fuori dell’ambito territoriale corrispondente, nonché la ritenzione di documentazione personale, la realizzazione di servizi in poli industriali e urbanizzazioni senza aver ottenuto l’espressa autorizzazione da parte del Delegato o Vicedelegato del Governo od organo corrispondente della comunità autonoma competente, il subappalto dei servizi di sicurezza ad imprese registrate ma non abilitate o riconosciute per operare nell’ambito territoriale in cui viene realizzato il servizio o attività subappaltata. La realizzazione di servizi di sicurezza senza formalizzare o comunicare all’autorità competente la stipula dei relativi contratti, compresi: a. La realizzazione di servizi di protezione personale, senza avere l’autorizzazione di cui agli articoli 27 e successivi del presente Regolamento, ovvero fuori dal termine stabilito o al margine delle condizioni previste nell’autorizzazione. b. La mancata comunicazione alle autorità competenti dei contratti ovvero delle offerte riguardanti le proprie prestazioni, o delle modifiche relative agli stessi; la mancata comunicazione di detti contratti entro i termini stabiliti o la comunicazione degli stessi senza adeguarsi ai modelli o formati approvati; la prestazione di servizi in circostanze o condizioni diverse da quelle previste nei contratti comunicati. c. La mancata comunicazione alle autorità competenti, entro il termine stabilito, di prestazioni di servizi urgenti, in circostanze eccezionali. L’utilizzo nell’espletamento di funzioni di sicurezza, di persone non aventi la cittadinanza, qualifica, accreditamento o titolo richiesti, od ogni altro requisito necessario, compreso il superamento dei relativi corsi di aggiornamento e specializzazione secondo la frequenza stabilita; l’utilizzo di personale abilitato senza comunicare l’effettiva incorporazione dello stesso nell’impresa, nelle modalità stabilite. L’abbandono od omissione ingiustificata del servizio, nella giornata lavorativa stabilita, da parte di vigilanti di sicurezza e di tutto il personale di sicurezza privata a cui si applicano le norme relative ai vigilanti. La mancata presentazione all’autorità competente del rapporto annuale sulle attività, nella forma e nei termini convenuti, od omissione delle informazioni richieste in base alla legge e al regolamento. L’omessa trasmissione alle Forze e Corpi di Sicurezza delle segnalazioni di allarme registrate nelle centrali private, la trasmissione con ritardo


ingiustificato o comunicazione di falsi allarmi per negligenza, funzionamento deficiente o senza previa verifica, compresi: a. Il funzionamento deficiente delle centrali d’allarme per carenza di personale adeguato. b. La trasmissione di segnali d’allarme ai servizi di polizia senza previa ed adeguata verifica. c. La trasmissione di falsi allarmi alle Forze e Corpi di Sicurezza per mancata adozione delle precauzioni volte ad evitarli. d. La mancata rimozione delle deficienze che danno luogo a falsi allarmi, qualora ciò sia stato richiesto, e il mancato scollegamento del sistema qualora lo stesso sia stato ordinato secondo regolamento. 9. La commissione di una terza infrazione lieve nell’arco di un anno. Articolo 150. Infrazioni lievi. Le imprese di sicurezza potranno incorrere nelle seguenti infrazioni lievi: 1. L’entrata in funzionamento delle imprese di sicurezza senza darne comunicazione ai servizi di polizia competenti, salvo che ciò costituisca violazione grave o molto grave. 2. L’apertura di filiali o succursali senza aver ottenuto l’autorizzazione necessaria dall’organo competente. 3. L’omissione dell’obbligo di aprire filiali o succursali nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 17. 4. La pubblicità dell’impresa senza che quest’ultima sia iscritta ed autorizzata nonché la pubblicizzazione delle attività e servizi o l’utilizzo di documenti o fogli stampati nelle proprie comunicazioni, senza riportare negli stessi il numero di iscrizione dell’impresa. 5. La mancata presentazione annuale, entro il termine stabilito, del certificato attestante la validità del contratto di assicurazione, avallo o altra garanzia equivalente. 6. La mancata comunicazione all’autorità competente, nella forma e nei termini stabiliti, delle modifiche riguardanti la titolarità delle azioni o partecipazioni al capitale o la composizione degli organi amministrativi e qualsiasi altra variazione intercorsa negli organi direttivi dell’impresa. 7. La mancata comunicazione all’autorità competente dell’informazione prevista durante la prestazione di servizi di protezione personale o di quella relativa alla conclusione del servizio. 8. L’omissione dell’obbligo di riservatezza riguardo alla programmazione, itinerario ed espletamento dei servizi di trasporto e distribuzione di oggetti preziosi o pericolosi.


9. La realizzazione di servizi di trasporto, carico o scarico di oggetti preziosi o pericolosi con modalità diverse da quelle stabilite o senza adottare le precauzioni necessarie ai fini della sicurezza. 10. La realizzazione di servizi senza assicurare la comunicazione tra la sede dell’impresa e il personale che li effettua, qualora la stessa sia obbligatoria. 11. L’omissione delle misure di prevenzione o delle precauzioni previste dal regolamento per quanto riguarda il trasporto di oggetti preziosi via mare o via area. 12. L’omissione dei progetti di installazione, previi all’installazione di misure di sicurezza nonché delle verifiche necessarie o mancato rilascio del relativo certificato che garantisce che le installazioni di sicurezza sono conformi a quanto previsto dal regolamento. 13. La mancata effettuazione delle revisioni obbligatorie delle installazioni di sicurezza, senza rispettare la periodicità prevista o con l’impiego di personale non avente la qualificazione richiesta. 14. La carenza di servizi tecnici necessari per riparare eventuali guasti agli apparecchi, dispositivi o sistemi di sicurezza obbligatori, o disporre di servizi tecnici non efficaci o inadeguati. 15. L’inosservanza dell’obbligo di consegnare il manuale relativo all’installazione o all’uso del sistema di sicurezza o consegnare tali manuali senza soddisfare i requisiti previsti dal regolamento. 16. La prestazione di servizi di custodia di chiavi senza disporre di un’armeria o cassaforte o senza adottare le precauzioni previste a tale fine. 17. L’espletamento di attività da parte del personale di sicurezza senza la dovuta uniformità o i mezzi regolamentari richiesti. 18. L’omissione dell’obbligo di adeguare i libri-registro regolamentari alle norme riguardanti il formato o modello degli stessi nonché di tenerli aggiornati o di rispettare le norme di funzionamento del sistema o dei sistemi di informazione, comunicazione o certificazione. 19. In generale, l’inosservanza delle procedure, condizioni o formalità stabilite dalla Legge sulla Sicurezza Privata o dal presente Regolamento, sempre che non costituisca reato o violazione grave o molto grave.


SEZIONE II. PERSONALE DI SICUREZZA PRIVATA Articolo 151. Infrazioni molto gravi. Il personale che svolge funzioni di sicurezza privata potrà incorrere nelle seguenti infrazioni molto gravi: 1. La prestazione di servizi di sicurezza a terzi da parte di personale non inserito nell’impresa di sicurezza e sprovvisto dell’abilitazione necessaria, compreso quanto segue: a. Prestare servizi di sicurezza senza aver ottenuto la relativa tessera di riconoscimento professionale o senza essere iscritti, laddove richiesto, nel registro corrispondente. b. Esercitare funzioni di sicurezza privata diverse da quelle per le quali si ha l’abilitazione. c. Aprire uffici di investigatore privato o avviare attività senza essere iscritti nell’apposito registro o senza essere in possesso della tessera di riconoscimento professionale. d. Prestare servizi come investigatore associato o dipendente senza essere iscritti nel relativo registro o senza avere la tessera di riconoscimento professionale. e. L’utilizzo da parte di investigatori privati di personale non abilitato ad esercitare funzioni investigative. 2. L’inosservanza di quanto disposto dalla Legge 23/1992 del 30 luglio sulla Sicurezza Privata e dal presente Regolamento sulla detenzione di armi fuori dal servizio e sul loro utilizzo, compresi: a. L’impiego di armi in servizi di sicurezza per i quali l’uso delle armi non è previsto dalla legge o dal regolamento. b. Portare armi senza autorizzazione specifica fuori dall’orario o dal luogo di prestazione dei servizi o non depositarle nelle apposite armerie. c. Trascurare la custodia delle armi o della relativa documentazione, causandone la perdita, distruzione, furto o sottrazione. d. Non comunicare opportunamente alle Forze e Corpi di Sicurezza lo smarrimento, distruzione, furto o sottrazione dell’arma assegnata. e. Prestare servizi con armi diverse da quelle previste dal regolamento per tali servizi. f. Trattenere le armi o relativa documentazione qualora ciò comporti una perdita per l’impresa a cui appartengono. 3. La mancata riservatezza da parte degli investigatori privati sulle indagini condotte o l’utilizzo di mezzi materiali o tecnici che possano attentare all’onore o alla privacy personale o familiare o all’immagine stessa della persona o alla riservatezza delle comunicazioni, compreso il rilascio di dati sulle indagini realizzate a persone diverse da quelle che le hanno incaricate.


4. La condanna mediante sentenza passata in giudicato per un reato doloso commesso nell’esercizio delle proprie funzioni. 5. Il rifiuto di fornire assistenza o collaborazione alle Forze e Corpi di Sicurezza, quando richiesto, nelle indagini e perseguimento di atti criminali, nell’individuazione e detenzione di criminali o nell’espletamento delle funzioni ispettive o di controllo pertinenti, compresi: a. La mancata trasmissione alle Forze e Corpi di Sicurezza di informazioni rilevanti per la sicurezza pubblica nonché di atti criminali di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni. b. Non fornire alle Forze e Corpi di sicurezza la collaborazione richiesta nei casi di sospensione di spettacoli, sgombero o chiusura di locali e in qualsiasi altra situazione in cui tale collaborazione sia necessaria al fine di mantenere o ristabilire la sicurezza pubblica. c. L’omissione dell’obbligo di effettuare le identificazioni pertinenti, qualora venga rilevata la commissione di un reato, o non mettere a disposizione delle Forze e Corpi di Sicurezza gli autori o gli strumenti o le prove di tale reato. d. Non fornire agli Organi della Giustizia o alle Forze e Corpi di Sicurezza le informazioni di cui si dispone o richieste in connessione con le indagini condotte. 6. La commissione di una terza violazione grave nell’arco di un anno. Articolo 152. Infrazioni gravi. Il personale che svolge funzioni di sicurezza privata, potrà incorrere nelle seguenti infrazioni gravi: 1. L’espletamento di funzioni o servizi che vanno oltre i limiti dell’abilitazione ottenuta, compreso quanto segue: a. Aprire filiali o succursali come investigatori privati senza avere i requisiti prescritti, senza darne comunicazione all’autorità competente o senza produrre la documentazione necessaria. b. L’espletamento da parte di investigatori privati di funzioni che esulano dalla propria competenza e, in particolare, di attività investigative riguardanti reati perseguibili d’ufficio. c. L’espletamento di funzioni di scorta privata che vanno al di là delle finalità specifiche di protezione o identificazione o detenzione di persone, sempre che ciò non sia imprescindibile per il conseguimento di dette finalità. d. Svolgere contemporaneamente, durante la prestazione del servizio, funzioni di sicurezza privata ed altre funzioni, o esercitare varie funzioni di sicurezza privata che sono incompatibili tra di loro.


2. L’esercizio abusivo delle proprie funzioni nei riguardi dei cittadini, compresi: a. La commissione di abusi, arbitrarietà o violenze contro le persone. b. La mancanza di proporzionalità nell’utilizzo delle proprie facoltà o dei mezzi disponibili. 3. L’inosservanza, nell’esercizio delle propria attività professionale, del dovere di impedire o evitare pratiche abusive, arbitrarie o discriminatorie, che comportino violenza fisica o morale nel trattamento delle persone. 4. La mancanza di rispetto dell’onore o della dignità delle persone. 5. La realizzazione di attività vietate per quanto concerne i conflitti politici e laborali, il controllo delle opinioni o comunicazione di informazioni a terzi sui propri clienti o su persone ad essi correlate, o su beni ed effetti custoditi, includendo: a. L’interrogatorio di detenuti o l’acquisizione di dati su persone al fine di controllare l’opinione delle stesse. b. Fornire a terzi informazioni di cui si è venuti a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni. 6. L’esercizio dei diritti sindacali o laborali al margine di quanto disposto al riguardo per i servizi pubblici, nei casi di cui all’ articolo 15 della Legge. 7. La mancata presentazione al Ministero dell’Interno del rapporto sulle attività degli investigatori privati nei termini stabiliti o non inclusione nello stesso di tutte le informazioni richieste. 8. La mancata denuncia all’autorità competente dei reati di cui vengono a conoscenza gli investigatori privati nell’esercizio delle proprie funzioni. 9. La commissione di una terza violazione lieve nell’arco di un anno. Articolo 153. Infrazioni lievi. Il personale che svolge funzioni di sicurezza privata potrà incorrere nelle seguenti infrazioni lievi: 1. La realizzazione di attività, senza la dovuta uniformità o i mezzi stabiliti da regolamento, da parte di personale non inserito nelle imprese di sicurezza. 2. Il trattamento scorretto o sconsiderato nei confronti dei cittadini con cui si relaziona nell’esercizio delle proprie funzioni. 3. Non comunicare opportunamente al Registro le variazioni dei dati riguardanti gli investigatori titolari o investigatori associati o dipendenti. 4. Pubblicizzare la propria attività come investigatore privato senza avere la relativa abilitazione nonché pubblicizzare la propria attività o utilizzare documenti o fogli stampati, senza riportare negli stessi il numero di iscrizione nel Registro. 5. L’omessa tenuta del libro-registro prescritto o non rispetto dei modelli o formati previsti o non riportare nello stesso i dati richiesti.


6. Non comunicare opportunamente alle Forze e Corpi di Sicurezza l’eventuale smarrimento, distruzione, furto o sottrazione della documentazione relativa alle armi in dotazione. 7. La mancata comunicazione da parte del personale di sicurezza privata delle proprie assenze dal servizio o della necessità di assentarsi, ai fini della sostituzione o rimpiazzo. 8. L’utilizzo di cani nella prestazione dei servizi, senza soddisfare i requisiti o senza tener conto delle precauzioni prescritte a tale riguardo. 9. Non utilizzare le uniformi e i distintivi, laddove obbligatorio, o utilizzarli fuori dai luoghi o dagli orari di servizio. 10. Delega da parte dei capi della sicurezza di facoltà non delegabili o conferimento di delega a persone che non riuniscono i requisiti prescritti. 11. Disattendere senza giustificato motivo le istruzioni delle Forze e Corpi di Sicurezza riguardanti le persone o i beni oggetto della propria vigilanza e protezione. 12. Non mostrare la propria documentazione professionale ai funzionari di polizia o non identificarsi davanti ai cittadini con cui si rapportano durante il servizio, qualora ciò venga loro richiesto. 13. In generale, l’inosservanza delle procedure, condizioni o formalità stabilite dalla Legge Sulla Sicurezza Privata o dal presente Regolamento, sempre che ciò non costituisca reato o violazione grave o molto grave, includendo la mancata realizzazione dei relativi corsi di aggiornamento e specializzazione o il non realizzarli con la periodicità prescritta.

SEZIONE III. UTENTI DEI SERVIZI DI SICUREZZA. Articolo 154. Infrazioni. Le persone fisiche o giuridiche, gli enti ed organismi che utilizzano mezzi o appaltano la prestazione di servizi di sicurezza potranno incorrere nelle seguenti infrazioni: 1. Infrazioni molto gravi: l’utilizzo di impianti di allarme, dispositivi o sistemi di sicurezza non omologati che possono causare gravi danni alle persone o agli interessi generali. 2. Infrazioni gravi: a. L’utilizzo di impianti di allarme o dispositivi di sicurezza non debitamente omologati. b. La contrattazione od utilizzo dei servizi di imprese sprovviste dell’abilitazione specifica necessaria per espletare i servizi di sicurezza privata, sapendo che le stesse non hanno i requisiti prescritti dalla legge a tale fine. 3. Infrazioni lievi:


a. L’utilizzo di impianti o dispositivi di sicurezza senza adeguarsi alle norme che li regolamentano o funzionamento degli stessi arrecando danni o molestie a terzi. b. L’installazione di avvisatori automatici per trasmettere i segnali d’allarme direttamente alle Forze e Corpi di Sicurezza. c. La contrattazione od utilizzo di personale di sicurezza non avente l’abilitazione specifica necessaria, sapendo che non possiede i requisiti prescritti.

SEZIONE IV. INFRAZIONI INERENTI LE MISURE DI SICUREZZA Articolo 155. Infrazioni. 1. I titolari delle imprese, degli enti ed esercizi che conformemente al presente Regolamento o per decisione dell’autorità competente sono obbligati ad adottare misure di sicurezza al fine di prevenire la commissione di atti criminali, potranno incorrere nelle seguenti infrazioni, in base a quanto disposto dagli articoli 23n), 24 e 26f), h) e j), della Legge Organica 1/1992, del 21 febbraio, sulla Tutela della Sicurezza Pubblica: 1. Infrazioni molto gravi: potranno essere considerate tali le infrazioni gravi, tenendo conto dell’entità del rischio prodotto o del danno arrecato. 2. Infrazioni gravi: a. Procedere all’apertura di un esercizio o ufficio o avviare attività prima che l’organo competente abbia concesso l’autorizzazione necessaria. b. Procedere all’apertura o espletare le attività proprie dell’esercizio o ufficio prima che siano state adottate le misure di sicurezza obbligatorie e che le stesse funzionino in modo adeguato. c. Mantenere aperto l’esercizio o ufficio senza che le misure di sicurezza obbligatorie prescritte funzionino o senza che funzionino in modo corretto ed efficace. 3. Infrazioni lievi: a. Irregolarità negli adempimenti riguardanti i registri prescritti. b. L’omissione dei dati o delle comunicazioni obbligatorie nei termini stabiliti. c. Disattendere agli ordini dell’autorità o degli agenti della stessa, emessi in applicazione diretta di quanto previsto dalla Legge Organica 1/1992 del 21 febbraio e sviluppato con opportuno regolamento sulle misure di sicurezza in stabilimenti ed installazioni, sempre che ciò non costituisca violazione penale. d. Disattendere agli ordini dell’autorità o degli agenti della stessa,emessi in applicazione di quanto previsto dalla Legge Organica 1/1992 del


21 febbraio, sulla Tutela della Sicurezza Pubblica, sempre che ciò non costituisca violazione penale. 2. Inoltre, in base a quanto disposto dagli articoli 23n), 24 e 26h), e j), della Legge Organica 1/1992, del 21 febbraio, sulla Tutela della Sicurezza Pubblica, il personale delle imprese, enti o esercizi obbligati ad adottare misure di sicurezza al fine di prevenire la commissione di atti criminali, potranno incorrere nelle seguenti infrazioni, fatte salve le responsabilità in cui potranno incorrere tali imprese, enti o esercizi per le stesse infrazioni: 1. Infrazioni molto gravi: potranno essere considerate tali le infrazioni gravi, tenendo conto dell’entità del rischio prodotto o del danno arrecato, o del fatto che siano state commesse mediante violenza o minacce collettive. 2. Infrazioni gravi: la realizzazione di atti non consentiti o l’omissione di atti da essi dovuti, facendo sì che le misure di sicurezza obbligatorie non funzionino o funzionino in modo deficiente. 3. Infrazioni lievi: quelle definite al comma 1.3 del presente articolo, lettere c) e d).

CAPO II PROCEDURA Articolo 156. Disposizione generale. Alla procedura sanzionatoria si applica quanto disposto a carattere generale dal Regolamento di Procedura per l’esercizio della potestà sanzionatoria, approvato con Regio Decreto 1398/1993, del 4 agosto, con le particolarità previste nei seguenti articoli: Articolo 157. Avvio. Hanno competenza ad ordinare l’incoazione della procedura sanzionatoria e ad adottare, se del caso, le misure cautelari di cui all’articolo 35 della Legge sulla Sicurezza Privata: a. Il Ministro dell’Interno, il Segretario di Stato dell’Interno, il Direttore Generale della Polizia e i Delegati o Vicedelegati del Governo, in generale, e il Direttore Generale della Guardia Civil, per quanto riguarda le infrazioni commesse dalle guardie particolari campestri, nelle loro diverse tipologie. b. Per le infrazioni lievi: 1. Le Questure o i Commissariati Provinciali di Polizia.


2. I Comandi della Guardia Civil, per quanto riguarda le infrazioni commesse dalle guardie particolari campestri, nelle loro diverse tipologie. c. Tutti gli organi citati, per le questioni relative alle misure di sicurezza, in base all’ambito geografico in cui le infrazioni sono state commesse. Articolo 158. Organi istruttori 1. Le procedure sanzionatorie per infrazioni gravi e molto gravi sono di competenza delle Delegazioni del Governo, salvo i casi in cui la potestà sanzionatoria venga attribuita al Delegato o Vicedelegato del Governo. 2. In tutti gli altri casi non previsti al punto precedente, l’avvio delle procedure sanzionatorie spetta ai Commissariati Provinciali di Polizia e, se del caso, ai Comandi della Guardia Civil. Articolo 159. Rapporto. Nelle procedure per infrazioni gravi o molto gravi, prima di formulare la proposta di risoluzione, l’organo istruttore invierà, se del caso, copia della pratica istruita e chiederà un rapporto all’unità organica centrale della sicurezza privata della Direzione Generale della Polizia che dovrà emetterlo entro quindici giorni. Articolo 160. Frazionamento del pagamento 1. Qualora la sanzione sia di natura pecuniaria, l’autorità che l’ha imposta può concordare, entro il termine previsto di trenta giorni e previa fondata richiesta dell’interessato, il frazionamento del pagamento. 2. Qualora venga accordato il frazionamento, il pagamento verrà effettuato mediante versamento in due rate, ciascuna per un importo pari al 50% della sanzione. Articolo 161. Pubblicazione delle sanzioni. Le autorità competenti possono decidere di rendere pubblica la risoluzione adottata nei procedimenti sanzionatori per infrazioni gravi o molto gravi, qualora ciò venga ritenuto opportuno data la particolare trascendenza o gravità dei fatti, il numero delle persone interessate o l’utilità per i cittadini.


PRIMA DISPOSIZIONE AGGIUNTIVA. Funzioni della Polizia delle Comunità Autonome. Gli organi competenti e, se del caso, le Polizie delle Comunità Autonome responsabili della protezione di persone e beni e del mantenimento dell’ordine pubblico, in base a quanto disposto dai rispettivi Statuti di Autonomia e dalla Legge Organica 2/1986 del 13 marzo, sulle Forze e Corpi di Sicurezza, eserciteranno le facoltà di autorizzazione, ispezione e sanzione delle imprese di sicurezza aventi sede legale nel territorio di ciascuna Comunità Autonoma e il proprio ambito di azione limitato allo stesso. Agli stessi compete anche la denuncia e la comunicazione alle autorità competenti delle infrazioni commesse dalle imprese di sicurezza non aventi sede legale nel territorio della Comunità Autonoma e il proprio ambito di azione limitato allo stesso. Essi eserciteranno inoltre le facoltà in materia di sicurezza privata derivanti dalla disposizione aggiuntiva della Legge Organica 1/1992 del 21 febbraio, sulla Tutela della Sicurezza Pubblica. In particolare, vengono loro attribuite le seguenti funzioni disciplinate dagli articoli del presente Regolamento: 1. Articolo 2.1. L’iscrizione deve essere eseguita sul Registro della Comunità Autonoma competente. 2. Articolo 5.1. Istruzione e risoluzione delle varie fasi della procedura di abilitazione delle imprese di sicurezza. Conoscenza del proposito di terminazione del contratto di assicurazione di responsabilità civile. 3. Articolo 5.3. Ispezione e controllo in materia di sicurezza privata, nonché richiesta di rapporti sulle caratteristiche delle armerie delle imprese di sicurezza. 4. Articolo 7.1. Per Cassa Generale di Deposito si intende quella stabilita dalla Comunità Autonoma corrispondente. 5. Articolo 12.2. Cancellazione delle iscrizioni delle imprese di sicurezza. 6. Articolo 14.1. e 15. Ricezione di informazioni relative alle attività e al personale delle imprese di sicurezza nonché controllo delle attività delle imprese di sicurezza iscritte ed autorizzate dalla Comunità Autonoma. 7. Articolo 17.1. e 2. Richiesta o conoscenza dell’apertura di filiali o succursali di imprese di sicurezza. 8. Articoli 19.1.a), 20 e 21. Controllo sulla prestazione dei servizi e relativi contratti. 9. Articolo 24. Definizione dei servizi per i quali le imprese dovranno garantire la comunicazione tra le proprie sedi e il personale incaricato di espletarli. 10. Articolo 27, commi 3 e 4, e articolo 28; articolo 29, e articolo 30,commi 1, 4 e 5. 11. Autorizzazione di attività di protezione di persone, qualora vengano espletate nell’ambito territoriale della Comunità Autonoma. 12. Autorizzazioni provvisorie a carattere immediato per la prestazione di servizi di protezione personale.


13. Comunicazione della composizione della scorta, delle relative variazioni e della fine del servizio, nonché comunicazione alle Polizie delle Comunità Autonome delle autorizzazioni concesse, dei dati riguardanti le persone protette, le scorte e il momento di inizio e termine del servizio. Gli organi corrispondenti della Comunità Autonoma competente informeranno opportunamente la Direzione Generale della Polizia in merito alle autorizzazioni concesse e alle comunicazioni ricevute, conformemente a quanto stabilito nei summenzionati articoli 27, 28, 29 e 30. 14. Articolo 32.1 Determinazione della protezione di veicoli non blindati. 15. Articolo 36. Supervisione del trasporto di fondi, valori od oggetti. 16. Articolo 44. Conoscenza delle caratteristiche del servizio tecnico guasti. 17. Articolo 50. Richiesta di rimozione delle deficienze e ordine di scollegamento del sistema dalla centrale d’allarme. 18. Articolo 66.3.Regolamentazione ed attribuzione delle distinzioni onorifiche. 19. Articolo 80.2. Autorizzazione di servizi di sicurezza presso poli industriali o urbanizzazioni isolate. 20. Articolo 93.3. Autorizzazione di servizi con armi da parte di guardie particolari campestri da espletarsi nell’ambito territoriale della Comunità Autonoma. 21. Articolo 96.b) e c). Disposizione sulla prestazione di servizi sotto la direzione di un capo della sicurezza. 22. Articolo 100. Comunicazione di inizio o cessazione attività dei capi e direttori della sicurezza. 23. Articoli 104, 105 e 107. L’apertura di uffici di investigatori privati e proprie filiali e succursali, nonché gli atti costitutivi delle imprese di investigatori e loro modifiche, nel territorio della Comunità Autonoma, devono essere comunicati da quest’ultima alla Direzione Generale della Polizia, non appena gli stessi vengono regolarizzati nel Registro corrispondente. 24. Articolo 111. Risoluzione sull’adozione di misure di sicurezza da parte di imprese o enti industriali, commerciali o di servizi. 25. Articolo 112.1. Richiesta alle imprese o enti di adottare servizi o sistemi di sicurezza. 26. Articolo 115. Comunicazioni relative alla creazione di dipartimenti di sicurezza e alla designazione di direttori della sicurezza. Articolo 115. Richieste di creazione di dipartimenti di sicurezza. 27. Articolo 118. Concessione di dispense dall’instaurazione o mantenimento del servizio di vigilanti di sicurezza ed ispezione da parte della Polizia della Comunità Autonoma corrispondente. 28. Articolo 120.2. Terzo paragrafo. Autorizzazione per la sostituzione di misure di sicurezza con l’instaurazione del servizio di vigilanti di sicurezza.


29. Articolo 124.3. Autorizzazione riguardante il funzionamento di uffici di cambio valuta, sportelli mobili e moduli trasportabili. 30. Articolo 125. Concessione di esenzioni dall’installazione di misure di sicurezza. 31. Articolo 128. Conoscenza della realizzazione di mostre o aste di oggetti di gioielleria o argenteria, antiquariato od opere d’arte, nonché imposizione delle misure di sicurezza. 32. Articolo 129. Dispensa dall’adozione di misure di sicurezza. 33. Articolo 130.5 e 6. Imposizione dell’obbligo di adottare servizi o sistemi di sicurezza alle stazioni di servizio ed unità di rifornimento combustibili e carburanti, nonché la dispensa dall’adozione di misure di sicurezza. 34. Articolo 132.4. Adozione di sistemi di sicurezza da parte delle Amministrazioni di Lotterie e degli Uffici Scommesse Mutue. 35. Articolo 136. Verifiche, ispezioni ed autorizzazioni riguardanti l’apertura e il trasferimento di esercizi o uffici obbligati a disporre di misure di sicurezza, nonché l’installazione, modifica e spostamento di sportelli automatici. 36. Articolo 137.1. Competenza di controllo in materia di sicurezza privata. 37. Articolo 137.2. Collaborazione con la Polizia per l’esercizio della funzione di controllo. 38. Articolo 137.3. Controllo sull’attività svolta dalle guardie particolari campestri. 39. Articolo 138. Una volta ricevuto il rapporto annuale sulle attività delle imprese di sicurezza aventi sede legale e ambito di attuazione limitato al territorio di una Comunità Autonoma competente in materia, la Segreteria di Stato dell’Interno invierà una copia dello stesso alla Segreteria dell’organo corrispondente della Comunità Autonoma. 40. Articolo 140. Comunicazione di modifiche riguardanti le imprese di sicurezza iscritte nel Registro della Comunità Autonoma. 41. Articolo 141. Una volta ricevuto il rapporto annuale sulle attività degli investigatori privati aventi uffici, filiali o succursali esclusivamente nel territorio di una Comunità Autonoma competente in materia, la Segreteria di Stato dell’Interno invierà una copia dello stesso alla Segreteria corrispondente della Comunità Autonoma. 42. Articolo 143. Disposizioni riguardanti i libri-registro delle imprese di sicurezza e degli investigatori privati, nonché l’accesso alle armerie, camere blindate e installazioni delle stesse, per finalità di ispezione e controllo. 43. Articolo 145. Adozione della misura cautelare di occupazione o apposizione di sigillo e ratifica della stessa, se del caso. 44. Articolo 147. Sospensione e ratifica della sospensione di servizi di sicurezza privata o dell’utilizzo di mezzi materiali o tecnici. 45. Articolo 157.2. Competenza ad ordinare l’incoazione delle procedure sanzionatorie ed adottare misure cautelari riguardanti le imprese di sicurezza.


46. Articolo 158. Competenza ad istruire procedimenti sanzionatori nei confronti delle imprese di sicurezza. 47. Articolo 160 e 162. Competenza ad emettere rapporto e decidere la pubblicazione della sanzione. SECONDA DISPOSIZIONE AGGIUNTIVA. Riduzione degli importi minimi di garanzia. Gli importi minimi di garanzia specificati al comma I dell’Allegato al presente Regolamento, indipendentemente dal tipo di attività espletate o servizi prestati, saranno ridotti del 50% , qualora si tratti di imprese aventi un organico inferiore alle 50 unità e un fatturato annuale che non superi i 601.012,10 euro (100.000.000 pesetas) per un periodo di due anni consecutivi. DISPOSIZIONE DEROGATORIA UNICA. Sono abrogati il comma 2 dell’Articolo 30 e il comma 5 dell’ Articolo 43 del Regolamento sulla Sicurezza Privata. PRIMA DISPOSIZIONE FINALE. Effetti derivanti dalla mancanza di una decisione espressa. Le richieste di autorizzazione, dispensa ed esenzione, nonché quelle relative all’abilitazione del personale, disciplinate dal presente Regolamento, potranno ritenersi disattese e si potrà presentare ricorso in tal senso, qualora non venga emessa una decisione espressa sulle stesse entro il termine di tre mesi o sull’estensione di tale termine, se del caso, salvo che non vi sia un termine specifico stabilito dal presente Regolamento, a partire dalla data in cui la richiesta è stata trascritta in uno dei registri dell’organo amministrativo competente, fatto salvo l’obbligo delle autorità competenti di emettere una decisione espressa. SECONDA DISPOSIZIONE FINALE. Uso e consumo di prodotti provenienti da Stati membri dell’ Unione Europea. Le norme contenute nel presente Regolamento nonché negli atti e nelle disposizioni attuative dello stesso, riguardanti veicoli e materiale di sicurezza, non precluderanno l’uso o consumo in Spagna di prodotti provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea e rispondenti, dal punto di vista della sicurezza, a norme equivalenti a quelle delle Stato spagnolo, sempre che ciò sia stato stabilito mediante la realizzazione di prove di conformità equivalenti a quelle previste in Spagna.


ALLEGATO Requisiti specifici delle imprese di sicurezza, secondo i vari tipi di attività. I. Requisiti di iscrizione ed autorizzazione iniziale. 1. Vigilanza e protezione di beni, imprese, competizioni o convegni. A. Fase iniziale. Se trattasi di impresa, vanno osservati i requisiti previsti dall’articolo 5.1.a.1. B. Seconda fase. Relazione sul personale disponibile in cui saranno specificati necessariamente il capo della sicurezza e i vigilanti di sicurezza. C. Terza fase. a. Aver installato nei locali dell’impresa, sia in quello principale che in quelli delle filiali o succursali, un’armeria o una cassaforte con le caratteristiche previste dal Ministero dell’Interno. b. Aver stipulato un contratto di assicurazione di responsabilità civile, avallo o altra garanzia finanziaria con un ente debitamente autorizzato per un importo minimo di 300.506,10 euro per sinistro ed anno. c. Aver costituito, nelle modalità stabilite dall’articolo 7 del presente Regolamento, una garanzia di 240.404,84 euro se l’attività viene esercitata nell’ambito statale, e di 48.080,97 euro, più 12.020,24 euro per provincia, se l’attività viene esercitata nell’ambito di una comunità autonoma. 2. Protezione di persone. A. Fase iniziale. Se trattasi di impresa, vanno osservati i requisiti previsti dall’articolo 5.1.a.1. B. Seconda fase. Relazione sul personale disponibile in cui saranno specificati necessariamente il capo della sicurezza e le scorte private.


C. Terza fase. a. Aver installato nei locali dell’impresa, sia in quello principale che in quelli delle filiali o succursali, un’armeria o una cassaforte con le caratteristiche previste dal Ministero dell’Interno. b. Aver stipulato un contratto di assicurazione di responsabilità civile, avallo o altra garanzia finanziaria con un ente debitamente autorizzato per un importo minimo di 601.012,10 euro per sinistro ed anno. c. Aver costituito, nelle modalità stabilite dall’articolo 7 del presente Regolamento, una garanzia di 240.404,84 euro. d. Disporre di mezzi di comunicazione sufficienti per garantire la comunicazione tra le unità periferiche mobili e la stazione base. 3. Deposito, custodia e trattamento di oggetti preziosi o pericolosi e custodia di esplosivi. 3.1 Oggetti preziosi o pericolosi. A. Fase iniziale. Se trattasi di impresa, vanno osservati i requisiti previsti dall’articolo 5.1.a.1. B. Seconda fase. Relazione sul personale disponibile in cui saranno specificati necessariamente il capo della sicurezza e i vigilanti facenti parte del servizio di sicurezza. C. Terza fase. a. Aver stipulato un contratto di assicurazione di responsabilità civile, avallo o altra garanzia finanziaria con un ente debitamente autorizzato per un importo minimo di 601.012,42 euro per sinistro ed anno. b. Aver costituito una garanzia di 240.404,84 euro se l’attività viene esercitata nell’ambito statale, e di 60.101,21 euro, più 12.020,24 euro per provincia, se l’attività viene esercitata nell’ambito di una comunità autonoma. c. Aver installato nei locali dell’impresa, sia in quello principale che in quelli delle filiali o succursali, un’armeria o una cassaforte con le caratteristiche stabilite dal Ministero dell’Interno.


d. Aver installato una camera blindata e locali annessi con le caratteristiche e con il sistema di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’Interno. I requisiti relativi alla camera blindata, ai vigilanti di sicurezza facenti parte del servizio di sicurezza e all’armeria o cassaforte, sono richiesti per ciascun immobile destinato a tale attività dall’impresa. 3.2 Esplosivi. a. Fase iniziale. Se trattasi di impresa, vanno osservati i requisiti previsti dall’articolo 5.1.a.1. b. Seconda fase. Servizio di sicurezza composto da un capo della sicurezza ed almeno cinque vigilanti di esplosivi, per ogni deposito commerciale o di consumo di esplosivi in cui si presti servizio di custodia. c. Terza fase. a. Aver stipulato un contratto di assicurazione di responsabilità civile, avallo o altra garanzia finanziaria con un ente debitamente autorizzato per un importo minimo di 601.012,10 euro per sinistro ed anno. b. Aver costituito una garanzia di 120.202,42 euro se l’attività viene esercitata nell’ambito statale, e di 30.050,61 euro, più 6.010,12 euro per provincia, se l’attività viene esercitata nell’ambito di una comunità autonoma. c. Deposito di immagazzinamento ed armeria o cassaforte aventi le caratteristiche e, se del caso, il sistema di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’Interno. 4. Trasporto e distribuzione di oggetti preziosi o pericolosi e di esplosivi. 4.1. Oggetti preziosi o pericolosi. A. Fase iniziale. Se trattasi di impresa, vanno osservati i requisiti previsti dall’articolo 5.1.a.1.


B. Seconda fase. a. Relazione sul personale disponibile in cui saranno specificati necessariamente il capo della sicurezza e i vigilanti di sicurezza. b. Sei veicoli blindati, se l’impresa è in ambito statale e due, se in ambito autonomo. I veicoli devono avere le caratteristiche previste dal Ministero dell’Interno, essere dotati di permesso di circolazione, tessera di attività industriale e certificato attestante il superamento dell’ispezione tecnica, il tutto intestato all’impresa richiedente. c. Locale destinato esclusivamente alla custodia dei veicoli blindati fuori dall’orario di servizio. C.Terza fase. a. Aver stipulato un contratto di assicurazione di responsabilità civile, avallo o altra garanzia finanziaria con un ente debitamente autorizzato per un importo minimo di 601.012,10 euro per sinistro ed anno. b. Aver costituito una garanzia di 240.404,84 euro se l’attività viene esercitata nell’ambito statale, e di 48.080,97 euro, più 12.020,24 euro per provincia, se l’attività viene esercitata nell’ambito di una comunità autonoma. c. Aver installato nei locali dell’impresa, sia in quello principale che in quelli delle filiali o succursali, un’armeria o una cassaforte avente le caratteristiche stabilite dal Ministero dell’Interno. d. Disporre di un servizio di telecomunicazione vocale tra i locali dell’impresa, sia quello principale che quelli delle filiali o succursali, e i veicoli che effettuano il trasporto. 4.2. Esplosivi. A. Fase iniziale. Se trattasi di impresa, vanno osservati i requisiti previsti dall’articolo 5.1.a.1. B. Seconda fase. a. Un organico composto da almeno due vigilanti di esplosivi per ciascun veicolo per il trasporto di esplosivi di cui disponga l’impresa ed un capo della sicurezza qualora il numero di vigilanti sia superiore a quindici. b. Disporre di almeno due veicoli blindati per il trasporto di esplosivi, con capacità di carico superiore a 1.000 kg. ciascuno, aventi le


caratteristiche previste dal Regolamento Nazionale per il Trasporto di Merci Pericolose su Strada (TPC, tipo 2) e con le misure di sicurezza stabilite, dovendo fornire ai fini della registrazione la documentazione prevista dal Ministero dell’Interno. c. Locale per custodire i veicoli fuori dall’orario di servizio. C. Terza fase. a. Aver stipulato un contratto di assicurazione di responsabilità civile, avallo o altra garanzia finanziaria con un ente debitamente autorizzato per un importo minimo di 601.012,42 euro per sinistro ed anno b. Aver costituito una garanzia di 120.202,42 euro se l’attività viene esercitata nell’ambito statale, e di 30.050,61 euro, più 6.010,12 euro per provincia, se l’attività viene esercitata nell’ambito di una comunità autonoma. c. Aver installato un’armeria o una cassaforte avente le caratteristiche stabilite dal Ministero dell’Interno. d. Disporre di un servizio di telecomunicazione vocale tra i locali dell’impresa, sia quello principale che quelli delle filiali o succursali, e i veicoli che effettuano il trasporto. 5. Installazione e manutenzione di apparecchiature, dispositivi e sistemi di sicurezza. A. Fase iniziale. Se trattasi di impresa, vanno osservati i requisiti previsti dall’articolo 5.1.a.1. B. Seconda fase. a. Relazione sul personale disponibile, in cui saranno specificati necessariamente l’ingegnere tecnico e gli installatori. b. Una zona o area circoscritta che garantisca, con mezzi fisici, elettronici o informatici, la custodia delle informazioni gestite e di cui si è responsabili. C. Terza fase. a. Aver costituito una garanzia di 120.202,42 euro, per l’ambito statale, e di 30.050,61 euro, più 6.010,12 euro per provincia, per l’ambito autonomistico. b. Aver stipulato un contratto di assicurazione di responsabilità civile, avallo o altra garanzia finanziaria con un ente debitamente autorizzato per un importo minimo di 300.506,05 euro per sinistro ed anno.


6. Sfruttamento di centrali d’allarme. A. Fase iniziale. Se trattasi di impresa, vanno osservati i requisiti previsti dall’articolo 5.1.a.1. B. Seconda fase. a. Elementi, apparecchiature o sistemi per la ricezione e verifica dei segnali d’allarme e loro trasmissione alla Forze e Corpi di Sicurezza. b. Locali aventi requisiti e caratteristiche di un sistema di sicurezza secondo quanto stabilito dal Ministero dell’Interno. c. Un sistema di alimentazione continua di energia che garantisca per almeno 24 ore il funzionamento della centrale in caso di interruzione del flusso di energia elettrica. C. Terza fase. a. Aver costituito una garanzia di 120.202,42 euro. b. Aver stipulato un contratto di assicurazione di responsabilità civile, avallo o altra garanzia finanziaria con un ente debitamente autorizzato per un importo minimo di 300.506,05 euro. 7. Pianificazione e consulenza relativa alle attività di sicurezza. A. Seconda fase. a. Relazione sul personale disponibile in cui risulti il personale facoltativo con competenza sufficiente per assumersi la responsabilità dei progetti, qualora l’attività abbia come finalità la progettazione di installazioni o sistemi di sicurezza. b. Se trattasi di impresa, vanno osservati i requisisti previsti dall’articolo 5.1.a.1. c. Una zona o area circoscritta che garantisca, con mezzi fisici, elettronici o informatici, la custodia delle informazioni gestite dall’impresa e di cui essa è responsabile. d. Qualora la consulenza o pianificazione abbia come oggetto una delle attività di cui ai paragrafi a), b), c) e d) dell’articolo 5 della Legge 23/1992 del 30 luglio sulla Sicurezza Privata, si dovrà avere, in organico, personale che abbia almeno cinque anni di esperienza nell’organizzazione e realizzazione di attività di sicurezza, e possa dimostrare di aver ricoperto posti o funzioni di sicurezza pubblica o privata.


B. Terza fase. a. Aver costituito una garanzia per un importo di 60.101,21 euro. b. Aver stipulato un contratto di assicurazione di responsabilità civile, avallo od altra garanzia finanziaria con un ente debitamente autorizzato per un importo minimo di 300.506,05 euro per sinistro ed anno. 8. Requisiti delle imprese aventi la propria sede a Ceuta e Melilla. Le imprese di sicurezza con sede legale a Ceuta e Melilla, che intendono svolgere la propria attività nell’ambito di una di queste città, devono soddisfare i requisiti previsti nel presente allegato. II. Requisiti delle imprese in ambito autonomistico. 1. Gli importi minimi di garanzia ed assicurazione di responsabilità civile, avallo od altra garanzia finanziaria con enti debitamente autorizzati, specificati al comma I del presente allegato come requisiti “Di iscrizione ed autorizzazione iniziale” riguardanti le imprese in ambito autonomistico, indipendentemente dal tipo di attività espletata o servizi prestati, saranno ridotti del 75% o 50%, a seconda che la popolazione di diritto della comunità autonoma interessata sia rispettivamente inferiore a 2.000.000 di abitanti e superiore a 1.250.000, o inferiore a 1.250.000 abitanti. 2. Gli importi minimi di garanzia, specificati al comma I del presente allegato, riguardanti le imprese di sicurezza in ambito autonomistico, indipendentemente dal tipo di attività espletata o servizi prestati e a prescindere dal numero di abitanti della comunità autonoma interessata, saranno ridotti del 50%, qualora si tratti di imprese che al momento dell’iscrizione nel Registro, abbiano un organico inferiore alle 50 unità e un fatturato annuale che non superi i 601.012,10 euro per un periodo di due anni consecutivi. La riduzione di cui al presente punto 2 non è cumulabile con quella relativa al minimo di garanzia di cui al precedente punto 1. 3. Nei casi previsti dai precedenti punti 1 e 2, non verranno calcolati gli importi per provincia specificati nel comma I del presente allegato, per quanto riguarda la garanzia, in caso di province con una popolazione di diritto inferiore ai 250.000 abitanti. 4. Alle imprese di sicurezza in ambito autonomistico, dedite esclusivamente all’installazione e manutenzione di apparecchiature, dispositivi e sistemi di sicurezza, si applicano i requisiti di cui al comma I.5 del presente allegato, con le modifiche qui di seguito specificate:


a. Non sono tenute ad avere nel proprio organico un ingegnere tecnico a tempo pieno, se il numero di installatori inseriti nello stesso é inferiore a cinque; sono comunque tenute ad averlo a tempo parziale o a disporre in modo permanente, attraverso un contratto commerciale, di servizi da parte di un ingegnere tecnico che supervisioni e garantisca da un punto di vista tecnico l’installazione e la manutenzione di apparecchiature, dispositivi e sistemi di sicurezza. In ogni caso, l’ingegnere tecnico dovrà possedere le qualificazioni specifiche per espletare le proprie mansioni. b. La garanzia minima da costituire è pari a 6.101,21 euro. Qualora si tratti di imprese non costituite sotto forma di società, l’importo minimo di garanzia sarà pari a 12.020,24 euro. c. Il contratto di assicurazione di responsabilità civile, avallo o altra garanzia finanziaria con un ente debitamente autorizzato, dovrà coprire una garanzia minima di 60.101,21 euro. 5. Le modifiche riguardanti l’organico delle imprese in ambito autonomistico di cui al presente comma, che comportano l’inclusione o esclusione di queste ultime dal presupposto di cui al punto 1, implicheranno un cambio dei requisiti di iscrizione ed autorizzazione di dette imprese e l’istruzione delle relative pratiche di modifica. 6. Le imprese che intendono operare in comunità autonome limitrofi, senza abbracciare l’intero territorio nazionale, sono tenute ad iscriversi nel Registro Generale delle Imprese di Sicurezza ma possono farlo in base ai criteri quantitativi di cui al presente allegato, accorpando gli ambiti territoriali autonomistici in questione, come se si trattasse di un unico territorio autonomistico.


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