Tribunale Cassino: Opposizione avverso cartella esattoriale

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TRIBUNALE DI CASSINO Sezione Lavoro Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Cassino, Dott.ssa Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l’anno xxxx al n. 148, decisa alla pubblica udienza del 11111.2013, vertente TRA AAAA S.p.A., in pers. del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo, dagli avv.ti A. MMMM, M. GGGG, F. TTTT, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Cassino, via AAAA, n. 6 RICORRENTE CONTRO INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti INPS (..omissis..s.p.a.), ai sensi della L. 448/98, nonché della procura a rogito del notaio G. TTTT di Roma, elettivamente domiciliato presso la sede INPS di Cassino, via PPP n. 45, con gli Avv.ti DDDD e MMMM, che lo rappresentano e difendono giuste procure generali alle liti rispettivamente del 1111 (a rogito notaio L. BBBB) e del 3333 (a rogito notaio F. LLLL di Roma) RESISTENTE NONCHE’ Equitalia Gerit S.p.A., Agente della riscossione per la Provincia di FFFF, in persona del legale rapp.te p.t., RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale


CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle dei rispettivi atti costitutivi e delle note autorizzate, richiamate e reiterate all’udienza di discussione, da intendersi qui integralmente riportate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data XXXX, la AAAA ATO S.p.A., in pers. del legale rapp.te p.t., come sopra rappresentata e difesa, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di Cassino, proponendo opposizione ex art. 24, comma 5, d. lgs. 26.2.99, n. 46 alla cartella esattoriale n. 047 2009 00XXXX, notificata il 19.12.XX dall’Equitalia Gerit S.p.A., con cui si chiedeva il pagamento, in favore dell’INPS, della somma di € 67.142,66, oltre compensi di riscossione e spese di notifica per un totale di € 70.270,67. La cartella opposta deriva da note di rettifica per mancato adeguamento delle aliquote contributive CUAF e maternità, per il periodo 01/2008 – 07/2008. La difesa dell’AAAA S.p.A. chiedeva l’annullamento della cartella opposta per vizi formali e carenza di motivazione della stessa. Nel merito, deduceva l’illegittimità della pretesa contributiva azionata per errata applicazione nei suoi confronti delle aliquote CUAF e “maternità”, nonché l’eccessiva onerosità degli importi richiesti a titolo di somme aggiuntive ed interessi di mora. Per l’effetto, chiedeva che venissero o annullate, o revocate, o comunque dichiarate prive di effetto le iscrizioni a ruolo nei suoi confronti e la predetta cartella di pagamento. Si costituiva in giudizio l’INPS, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Essendo la risoluzione delle questioni sollevate essenzialmente dipendente dall’interpretazione e dall’applicazione di specifiche norme, la causa veniva mandata in decisione sulla base della documentazione in atti. Entrambe le difese provvedevano al deposito di note autorizzate. Il Giudice, udita la discussione delle parti, all’udienza del XXXX.13 decideva la causa come da dispositivo in calce, di cui dava pubblica lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non può essere accolto. 1. Sull’eccezione di nullità della cartella esattoriale per vizi formali e carenza di motivazione:


a prescindere dalle controdeduzioni dell’Istituto opposto (le eccezioni sulla regolarità formale della cartella, riferendosi “alla regolarità formale del titolo esecutivo”, avrebbero dovuto formare oggetto di un procedimento ex art. 617, comma 1, c.p.c., da proporsi entro 20 gg. dalla notifica), l’eccezione di parte opponente non appare fondata, considerato che sulla cartella in questione sono indicate le causali delle singole posizioni debitorie, con specifico riferimento ai periodi in contestazione. Ciò ha consentito a parte opponente di individuare immediatamente e correttamente la questione, peraltro ampiamente trattata (sia nel ricorso introduttivo che nelle note autorizzate) dai suoi difensori con puntuali argomentazioni giuridiche. L’eccezione sollevata avrebbe potuto avere fondamento qualora fosse stata riferita ad un’ordinanza ingiunzione (atto amministrativo soggetto alle prescrizioni della L. 241/90). Nel caso che ci occupa è stata invece impugnata una cartella esattoriale, in cui sono descritti in maniera dettagliata importi e causali delle imposizioni; dal suo contenuto non è derivata alcuna compromissione del diritto di difesa dell’ACEA S.p.A. 2. Sull’aliquota della contribuzione CUAF La Società ricorrente, sul presupposto di operare nella forma di società per azioni con capitale misto a controllo prevalentemente pubblico, di svolgere attività di gestione dei servizi connessi al ciclo integrato delle acque e di essere pertanto iscritta ai fini contributivi nel settore “industria”, sostiene di aver diritto a: -contribuzione CUAF secondo l’aliquota del 2,48% (ridotta all’1,68% dal 1° febbraio 2001); -contribuzione per la maternità con aliquota allo 0,46%. Per l’effetto, chiede di essere assolta da qualsiasi pretesa avanzata nei suoi confronti dall’INPS. L’Istituto previdenziale, di contro, considera l’AAAA S.p.A. tenuta al pagamento della contribuzione CUAF secondo la maggiore aliquota del 6,20%, nonché della contribuzione per la maternità secondo la maggiore aliquota dell’1,03%. Per la risoluzione della problematica è fondamentale definire la “natura” del soggetto tenuto alla contribuzione. L’AAAA, S.p.A. a capitale misto a controllo


prevalentemente pubblico, che effettivamente gestisce servizi aventi ad oggetto il ciclo integrato delle acque, deve essere senz’altro iscritta, ai fini contributivi, nel settore “industria”. Nell’ambito di tale iscrizione, tuttavia, la Società opponente è comunque titolare di tre diverse posizioni contributive: la prima attiene il versamento della contribuzione dovuta per i lavoratori iscritti ai fondi di previdenza non gestiti dall’INPS; la seconda il versamento della contribuzione per i lavoratori iscritti al fondo di previdenza gestito dall’INPS; la terza il versamento della contribuzione degli ex ferrotranvieri (L. 488/99). Le contestazioni sollevate dalla Società opponente nel presente giudizio sono circoscritte alla prima posizione contributiva (dove sono versati i contributi per il personale iscritto ai fondi di previdenza non gestiti dall’INPS). Per quanto riguarda i contributi CUAF (contributi per assegni familiari), il personale delle aziende ex municipalizzate aveva avuto la facoltà di scegliere tra la permanenza nell’INPDAP ed il passaggio all’INPS (ved. art. 5, L. 274/91), mentre i nuovi assunti dovevano essere necessariamente iscritti all’INPS. Per i dipendenti che avevano optato per rimanere iscritti all’INPDAP, andavano versati all’INPS solamente i contributi minori, tra cui i contributi per assegni familiari e per maternità. Punto di riferimento normativo è l’art. 3, comma 23, della L. 335/95, che testualmente recita: ”Con effetto dal 1 gennaio 96, l’aliquota contributiva dovuta a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti è elevata al 32% con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all’art. 24, L. 9.3.89, n. 88, procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell’importo finanziario conseguente alla predetta elevazione. La riduzione delle aliquote contributive di finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare, di cui al decreto legge 13.3.88, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 13.5.88, n. 153, e succ. mod. e integr., ha carattere straordinario fino alla revisione dell’istituto dell’assegno stesso con adeguate misure di equilibrio”.


La norma si riferisce in modo espresso al solo Fondo Lavoratori Dipendenti e non appare in alcun modo estensibile ad altri regimi pensionistici. Appare dunque conforme alla legge, e pertanto non disapplicabile, il DM 21.2.96, che all’art. 2 ha così stabilito: “Le riduzioni di cui all’art. 1, comma 4, non trovano applicazione per le categorie iscritte a regimi pensionistici obbligatori diversi dal fondo pensioni lavoratori dipendenti”. Secondo la difesa dell’AAAA, il termine “categorie” deve essere riferito alla tipologia di datore di lavoro; di conseguenza, quale S.p.a. che iscrive generalmente i dipendenti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti INPS, non avrebbe alcuna rilevanza la circostanza che parte dei lavoratori, per aver optato per il mantenimento della gestione INPDAP, non siano iscritti al suddetto FPLD e che, quindi, la stessa ACEA per gli stessi non versi i contributi generali, pur dovendo effettuare quelli (diversi per tipologia) dovuti alla gestione per prestazioni temporanee. Si tratta di un’interpretazione non condivisibile per due diversi ordini di motivi. Innanzitutto il D.M. citato attua una disposizione (l’art. 3, comma 23, L. 335/95) che disciplina specificamente ed esclusivamente i rapporti di lavoro soggetti a contribuzione INPS, tanto da fare espressa menzione unicamente del fondo lavoratori dipendenti e del fondo di gestione per prestazioni temporanee (strutture presenti esclusivamente nell’INPS), facendo un preciso riferimento alle aliquote vigenti presso lo stesso Istituto previdenziale. In secondo luogo, sussiste un motivo di ordine logico e sistematico dirimente, costituito dal fatto che la riduzione delle aliquote presso la gestione delle prestazioni temporanee ha come contropartita diretta ed immediata l’aumento, in misura esattamente corrispondente, alla contribuzione presso il FPLD. Ciò è ampiamente dimostrato dalle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, a proposito delle riduzioni delle aliquote inerenti la contribuzione di maternità e quella CUAF, riduzioni operate a fronte dell’aumento dell’aliquota di contribuzione al FPLD gestito dall’INPS. Si tratta, in maniera incontrovertibile, di un meccanismo basato su di una sorta di compensazione, realizzata tramite una rimodulazione delle contributive tale da non incidere negativamente sul gettito a favore dell’Istituto.


Laddove detto meccanismo non opera, le aliquote restano quelle ordinarie, come nel caso di specie. L’impostazione “logica” del sistema è desumibile anche dalla L. 23.12.96, n. 662, che significativamente prevede, all’art. 1, comma 238, l’elevazione dell’aliquota pensionistica applicabile agli iscritti INPDAP, senza alcun meccanismo di riduzione. La difesa dell’AAAA S.p.A. ha invece preso spunto da tale norma per criticare di incostituzionalità (contrasto con l’art. 3 Cost.) proprio l’art. 3, comma 23, L. 8.8.95, n. 335. In realtà, detta asserita discrasia non può essere letta come un difetto di coordinamento, anche in considerazione del fatto che altre iniziative legislative parallele hanno esplicitamente esteso ad altre categorie di dipendenti il meccanismo di riduzione di cui al citato D.M. attuativo 21.2.96. Vanno inoltre considerate le indiscutibili peculiarità che caratterizzano la gestione previdenziale INPDAP, peculiarità che portano ad ammettere un differente trattamento normativo. Resta invece inalterata l’organicità del sistema dettato per i soli lavoratori iscritti all’INPS, per cui non si ravvisano profili di illegittimità costituzionale, peraltro non prospettati analiticamente. La difesa dell’AAAA S.p.A., nell’atto di opposizione, ha richiamato il disposto di cui all’art. 120, comma 1, L. 388/2000 (finanziaria 2001), che prevedeva una riduzione degli oneri sociali da realizzarsi attraverso un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegno per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro a decorrere dal febbraio del 2001, pari 0,8 punti percentuali. Detto esonero è dettagliatamente ricostruito in una circolare INPS (n. 52 del 6.3.2001), la quale ha evidenziato quali fossero le aliquote di partenza su cui applicare la riduzione dello 0,8% ed ha specificato come per le aziende speciali costituite in S.p.A. ai sensi della L. 142/90 con capitale misto, per il personale optante INPDAP l’aliquota originaria fosse del 6,20. Contrariamente a quanto asserito dall’opponente, il fatto che nella tabella di cui alla citata circolare INPS sia prevista anche l’ipotesi “aziende industriali in genere, comprese le aziende di pubblici servizi di trasporto, elettriche, telefoniche, marittime e di navigazione”, non assume alcun rilievo, in quanto si tratta di una


previsione generale relativa al settore di attività rispetto a cui l’”azienda speciale costituita in s.p.a. con capitale misto” (e tale è indubbiamente la AAAA) che abbia parte del personale in regime INPDAP, costituisce una previsione speciale, con un regime contributivo differenziato per le esposte ragioni. 3. Sull’aliquota della contribuzione di maternità Al riguardo la Società opponente ribadisce le medesime considerazioni relative al D.M. del 21 febbraio 1996, attuativo dell’art. 3, comma 23, L. 335/95 e dell’art. l, comma 238, L. 662/96, infondate per i già evidenziati motivi. Aggiunge ulteriore considerazione basata sul disposto dell’art. 49, L. 488/99 (finanziaria 2000) e dell’art. 78, d.lgs. n. 151/2001, T.U. sulla tutela della maternità e della paternità, per il quale successivamente al primo luglio 2000 sono ridotti gli oneri contributivi per maternità a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,20%; dello 0,57% per il settore dei pubblici servizi di trasporto e nel settore elettrico. L’art. 79 del citato T.U. ha poi stabilito: “Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico… e in attuazione della riduzione degli oneri di cui all’art. 78, è dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure… Con decreto del Presidente della Repubblica…la misura dei contributi stabiliti dal presente articolo può essere modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni”. Ebbene, anche nel caso di specie si tratta di una disciplina generale rispetto a cui la normativa speciale, anche se antecedente, non può ritenersi derogata: infatti solo con il d.l. n. 112/2008 (convertito nella L. 133/08) il legislatore è intervenuto stabilendo che solo dal primo gennaio 2009 “..le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate ed a capitale misto sono tenute a versare secondo la normativa vigente…la contribuzione per maternità..”, a conferma del diverso regime applicabile in precedenza, quindi al periodo cui si riferisce la cartella impugnata. 4. Sulle contestazioni riguardanti la quantificazione dei contributi e le sanzioni Si tratta di contestazioni assolutamente generiche. Invero, la cartella contiene tutte le indicazioni minime necessarie; i conteggi sono stati effettuati dall’Istituto


previdenziale in base ai “modelli rettificativi” indicati nella cartella stessa; le sanzioni applicate in quanto dovute per legge. P.Q.M. Definitivamente pronunciando, così provvede: 1. rigetta il ricorso; 2. considerata la condotta processuale delle parti, la natura delle stesse, nonché la

complessità della questione, concernente esclusivamente questioni in

diritto, appare conforme a giustizia compensare integralmente tra le parti stesse le spese di lite. Cassino, 16 dicembre XXXX Il Giudice del Lavoro Dott. Giuditta Di Cristinzi


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