Min interno 850 a 2006

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Ministero dell’Interno DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA’

Prot. n. 850/A

Roma, lì 3 novembre 2006

OGGETTO: Certificazioni di malattia e di temporanea inidoneità al servizio. Verifiche e adempimenti da parte dei sanitari della Polizia i Stato. ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO GESTIONALI 3° SETTORE – SANITARIO

SEDE

ALL’UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO UFFICIO DI VIGILANZA

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE – SCUOLA TECNICA DI POLIZIA

ROMA

AL SERVIZIO AFFARI GENERALI DI SANITA’

SEDE

AL SERVIZIO OPERATIVO CENTRALE DI SANITA’

SEDE

ALL’OSSERVATORIO CENTRALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

SEDE

ALLA DIREZIONE DELLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA

ROMA

ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO FORZE DI POLIZIA

ROMA

ALLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO – UFFICIO DI COORDINAMENTO SANITARIO

LORO SEDI

ALLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO – UFFICI DI VIGILANZA

LORO SEDI

ALLE QUESTURE – UFFICI SANITARI PROVINCIALI

LORO SEDI

AI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO

LORO SEDI

AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

LORO SEDI

AL COLLEGIO MEDICO LEGALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

ROMA

Poiché si verificano talora delle imprecisioni sulla redazione delle certificazioni mediche, si ritiene di dare le seguenti delucidazioni e direttive.


Come noto, la certificazione medica rappresenta l’attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la verità. I caratteri essenziali e generali delle certificazioni sono costituiti da: • intestazione costituita da generalità del medico che redige il certificato (cognome, nome, titolo accademico, qualifica, domicilio) o indicazione della struttura sanitaria di appartenenza; • precisa indicazione del soggetto al quale la certificazione si riferisce; • obiettività clinica rilevata; • giudizio del sanitario sugli effetti dello stato di malattia con riferimento agli ambiti (lavorativi ed extralavorativi) richiesti; • data e luogo della compilazione; • sottoscrizione. Tra i caratteri formali dei certificati va ricordata la chiarezza: la certificazione deve risultare pienamente comprensibile, anche a chi non possegga una specifica preparazione tecnica, è quindi importante evitare abbreviazioni e acronimi, occorre adottare una calligrafia chiara, di facile leggibilità, le eventuali correzioni vanno siglate dal medico. Per quanto concerne la diagnosi questa dovrebbe sostanziarsi in una codificata entità nosologica e comunque non essere preceduta da termini di tipo “riferita” o “lamentata”; dizioni come “Per accertamenti”, “Per intervento chirurgico” non costituiscono diagnosi e pertanto non consentono la valutazione della certificazione. Poiché frequentemente insorgono dubbi interpretativi in merito al giudizio prognostico riportato nei certificati, sembra opportuno precisare che, generalmente, la prognosi indicata dal medico curante sulla certificazione ha valenza di prognosi clinica, indica cioè il tempo presumibile in cui l’evento morboso perverrà a risoluzione; quella individuata dal sanitario competente da un punto di vista medico-legale è una prognosi lavorativa, riportata cioè alla specifica attività svolta dal dipendente, non costituisce una forma di interferenza nell’operato del medico curante, ma rappresenta una attività professionale, deontologicamente ineccepibile, che si svolge in un ambito diverso da quello della medicina di base, di cui deve essere considerata complementare. Per quanto concerne le certificazioni di incapacità temporanea all’attività lavorativa, le procedure vigenti per i dipendenti pubblici sono diverse da quelle previste per il lavoratori del settore privato. Il lavoratore dipendente del settore privato risponde infatti a quanto previsto dall’art. 2 delle legge 33 del 29.2.1980 che dispone che “nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante redige in duplice copia e consegna al lavoratore il certificato di diagnosi e l’attestazione sull’inizio e la durata della malattia, secondo gli esemplari definiti nella convenzione nazionale unica per la disciplina normativa ed il trattamento economico dei medici generici e pediatri, stipulato ai sensi dell’art. 9 della legge 29.6.1977, n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni” . Il Decreto Interministeriale dei Ministri della Sanità e del Lavoro ha stabilito che il certificato di incapacità lavorativa temporanea deve essere redatto esclusivamente sugli appositi modelli stabiliti dal Decreto stesso e predisposti dall’INPS (G.U. 15 ottobre 1991, n. 242). Tali modelli si compongono in pratica di due schede, di cui solo la prima contiene la diagnosi della malattia; essa deve essere trasmessa dal lavoratore entro 2 giorni dal relativo rilascio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento , all’INPS. La seconda scheda deve essere invece inviata al datore di lavoro, non contiene la diagnosi e il medico menziona in essa soltanto la prognosi, con la data di inizio della malattia e della conseguente incapacità temporanea al lavoro, specificando inoltre il giorno in cui il certificato stesso viene compilato e rilasciato. Il dipendente pubblico, secondo quanto stabilito dagli articoli 68 del D.P.R. n. 3/57, e 30 del D.P.R. 686/57, deve far conoscere all’Amministrazione di appartenenza la natura dell’infermità da cui è affetto e la presumibile durata di esso, tali norme, tuttavia, benché non abrogate, hanno subito significative integrazioni, almeno per quanto concerne l’obbligo di indicazione della diagnosi di malattia, in relazione a quanto previsto dai contratti collettivi e dalle disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati sensibili di carattere sanitario. Per quanto concerne il personale della Polizia di Stato, in ogni caso, vige quanto previsto dall’art. 61 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782: “Il personale della Polizia di Stato che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizioni di prestare servizio deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell’ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, il certificato medico da cui risulti la diagnosi e la prognosi. L’Amministrazione ha la facoltà di effettuare, tramite i propri sanitari, visite di controllo…..”.


Ne deriva che al personale della Polizia di Stato, così come a tutti i dipendenti pubblici, non dovrebbero essere rilasciate certificazioni di malattia, da parte dei curanti, su modulistica INPS, bensì su ricettario personale del medico. Al fine di contemperare le disposizioni contenute nel succitato articolo 61 del D.P.R. 782/85, che comportano l’obbligo di indicazione della diagnosi nelle certificazioni di malattia riguardanti il personale della Polizia di Stato, con le norme contenute del D. Lgs. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) , la Direzione Centrale per le Risorse Umane con la lettera circolare n. 333-A/9806.B.1.1 del 9.8.04 e, già in precedenza, questa Direzione con la nota n. 850/A-L-S. - 1986 del 22.3.02, hanno formulato le necessarie direttive che possono così sintetizzarsi: provvedere alla individuazione, per iscritto, dei soggetti autorizzati nell’ambito degli uffici sanitari al trattamento dei dati sensibili; assicurare le procedure per la protezione degli atti contenenti dati sensibili sia in forma cartacea che, eventualmente, su supporto informatico; per la documentazione cartacea idonee misure di custodia in arredi e locali chiusi accessibili esclusivamente al personale incaricato; per gli atti trattati con strumenti informatici assicurare limitazioni di accesso mediante “parole chiave” di cui siano in possesso esclusivamente i soggetti incaricati; consentire la trasmissione degli atti contenenti dati sensibili esclusivamente agli uffici ove sia stato individuato personale incaricato alla loro trattazione (es.: ufficio del personale) nel rispetto delle procedure stabilite dal già citato D. Lgs. 196/03. Si richiama, inoltre, in tema di verifica e controllo, la attenzione dei sanitari della Polizia di Stato su alcuni adempimenti di carattere generale, in considerazione degli obblighi di legge e deontologici ad essi connessi nonché della delicatezza della tematica e delle implicazioni sociali che ne derivano, rappresentati da: verifica degli elementi essenziali della certificazione (leggibilità, generalità e liceità di chi la redige, precisa indicazione del soggetto alla quale si riferisce, diagnosi della patologia, giudizio prognostico, sottoscrizione); verifica tecnica di competenza (eventuali misure profilattiche e medico-legali in caso di malattie pericolose per se stessi e/o per terzi in rapporto allo specifico servizio, atte a verificare la permanenza dei requisiti di idoneità psico-fisica ed a garantire la salubrità dei luoghi di lavoro); verifica della congruità tra giudizio diagnostico e prognosi clinica; verifica della congruità tra prognosi clinica e prognosi lavorativa. Peraltro, nella pratica quotidiana, vengono segnalate molteplici problematiche in rapporto alla gestione concreta dell’attività di verifica delle certificazioni di malattia. In particolare, per quanto concerne, l’apposizione di un visto “per presa visione” sulla certificazione, opportunamente integrato da data, timbro e firma del sanitario della Polizia di Stato, qualora il dipendente abbia già fruito del periodo di malattia, si rammenta che tale visto altro non indica che la regolarità e la correttezza di quanto riportato nel precedente punto 1, nonché la non necessità di predisporre misure cautelative e profilattiche, di cui al punto 2, anche posteriormente al periodo di malattia. Non è più possibile incidere, nel caso ipotizzato, sulle verifiche indicate ai punti 3 e 4, avendo il dipendente terminato il periodo di incapacità lavorativa temporanea, anche se si dovesse rilevare una palese incongruità tra giudizio diagnostico e prognosi clinica e lavorativa. Proprio per non far venire meno tali adempimenti obbligatori, i certificati devono essere trasmessi, nel più breve tempo possibile, ali Uffici Sanitari. Eventuali ed immotivati ritardi nella presentazione e nella trasmissione della certificazione medica, imputabili al dipendente o all’Ufficio che ne cura la gestione, possono costituire comportamenti passibili di sanzione disciplinare. Se l’apposizione del visto ricorre durante il periodo di malattia, oltre quanto descritto nei punti 1 e 2, il sanitario della Polizia di Stato, potrà esprimere parere tecnico anche sui punti 3 e 4. Qualora vi siano incongruenze ed elementi di perplessità sarà data opportuna e tempestiva comunicazione al Comandante del Reparto o al Dirigente dell’Ufficio da cui dipende l’interessato, per la necessaria visita di controllo. Se il sanitario della Polizia di Stato è chiamato a formulare un giudizio di idoneità al servizio nei riguardi di un dipendente che si presenta presso l’Ufficio Sanitario in corso di malattia, munito di certificazione rilasciata dal curante, il giudizio sulla prognosi lavorativa dovrà essere necessariamente preceduto da una visita diretta


dell’interessato, al termine della quale sarà redatta una nuova certificazione, o, in alternativa, apposto un visto sulla certificazione presentata recante la seguente dicitura “si convalida il giudizio prognostico, dopo visita diretta”. Nel caso in cui, a suo giudizio, la prognosi clinica non dovesse coincidere con quella lavorativa, il sanitario della Polizia di Stato redigerà apposita certificazione con giudizio decorrente obbligatoriamente dalla data della visita, apponendo il timbro per presa visione alla certificazione presentata dal dipendente con la dicitura “sottoposto a visita diretta” ed indicando la data del giorno in cui ha espletato l’accertamento medicolegale. Stessa procedura deve essere seguita: • nel corso delle visite di controllo presso il domicilio del dipendente in occasione delle quali si richiama la necessità da parte del medico incaricato di rendere nota la propria qualifica; • in caso di copia di referti o di cartelle cliniche di Pronto Soccorso. Si precisa che, in ogni caso, le certificazioni mediche di temporanea inidoneità al servizio redatte dai medici della Polizia devono avere decorrenza dalla data della visita. Pur ribadendo che la modulistica INPS non dovrebbe essere usata per le certificazioni di temporanea inidoneità nei riguardi del personale della Polizia di Stato, si è dell’avviso che la stessa possa essere accettata purché sia presente il modulo completo di diagnosi. Sempre riguardo la certificazione su modulistica INPS, sulla stessa può essere indicata, da parte del curante, la data dalla quale il dipendente riferisce di essere ammalato; va precisato, tuttavia, che tale voce non si riferisce al giorno in cui il dipendente non si è recato al lavoro, ma a quello in cui ha accusato l’esordio della sintomatologia, ovvero l’inizio reale della malattia che ne ha poi provocato l’incapacità lavorativa; la decorrenza del periodo di malattia, quindi, non potrà che essere identificabile con la data di rilascio del certificato medico, salvo casi particolari ed eccezionali, e comunque non antecedenti di 48 ore alla data di rilascio del certificato. Certificazioni di malattia rilasciate da professionisti laureati in odontoiatria, infine, potranno ossee convalidate solo se riportanti diagnosi di patologie dello specifico settore di attività. Si raccomanda pertanto ai Sanitari della Polizia di Stato: • di sensibilizzare i dipendenti a richiedere ai curanti certificazione completa di diagnosi, su ricettario personale, nel rispetto delle norme vigenti sopra menzionate; • di adottare l’iter procedurale illustrato. IL DIRETTORE CENTRALE G.A. MANTINEO


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