Lega autonomie interpella il ministro madia

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Roma, 6 luglio 2015 Prot. 5018

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On. Maria Anna Madia Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e p.c. On. Gian Claudio Bressa Sottosegretario agli Affari regionali On. Piero Fassino Presidente Anci Loro indirizzi mail OGGETTO: Richiesta di interpretazione dell'articolo 5, comma 3, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 concernente "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali". Legautonomie è fortemente preoccupata per i gravi effetti che potrebbero derivare dall'applicazione acritica e testuale dell'articolo 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78 "Misure in materia di polizia provinciale" e in particolare del terzo comma che stabilisce quanto segue: "Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale". La norma interviene infatti in una materia particolarmente delicata in quanto la polizia locale, specie nella stagione estiva, è chiamata a svolgere compiti indispensabili di vigilanza e di intervento in materia di sicurezza e di ordine pubblico, di antiterrorismo, di gestione e regolazione del traffico, di assistenza alle persone specie nei grandi comuni e in quelli turistici maggiormente frequentati. Ciò premesso, si condivide pienamente la ratio della norma rivolta a consentire e ad agevolare la mobilità del personale appartenente ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale nell'ambito più ampio dei processi tuttora in atto di riordino delle funzioni delle Province ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Si condivide altresì la finalità di assicurare giuste garanzie al personale interessato e di richiamare i limiti di ordine giuridico, organizzativo e finanziario per lo svolgimento delle relative operazioni di transito in osservanza delle complesse linee attuative fissate dai commi 423 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e delle relative circolari applicative. Legautonomie ritiene tuttavia che il divieto previsto dall'articolo 5, comma 3 richieda, ai fini di un' appropriata applicazione, una interpretazione razionale tale da non determinare effetti negativi in molti comuni. Sotto il profilo strettamente giuridico, la tesi di supporto che si ritiene suggerire in detta interpretazione è sostanzialmente basata sulla natura del rapporto di impiego che lega il personale interessato. In particolare, i processi di mobilità del personale delle Province previsti dai commi 423 e seguenti della legge di stabilità 2015 si muovono nell’ambito dei rapporti di impiego a tempo indeterminato e prevedono riserve di posti e divieti di assunzione allo scopo di consentire il transito del personale suddetto in maniera stabile e duratura negli organici degli enti destinatari.


Dovrebbe pertanto ritenersi esclusa, a giudizio dell’associazione scrivente, l'estensione delle riserve e dei divieti suddetti anche alle assunzioni di personale a tempo determinato che lascia nella disponibilità dei Comuni una importante leva da utilizzare, sempre che sussistano le condizioni di legge, senza nulla sottrarre alle operazioni di transito indicate. Sotto altro aspetto, la possibilità suddetta si manifesta indispensabile per fronteggiare in maniera adeguata l'esigenza di assicurare la continuità e il miglioramento di servizi pubblici essenziali, quali quelli della polizia locale, nell'interesse e in favore dei cittadini. Con una interpretazione diversa e meramente letterale della norma, detta esigenza non potrebbe essere soddisfatta sia perché il processo di "completo assorbimento del personale" appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale previsto dall'articolo 5 con le procedure ivi richiamate è in grave ritardo, sia perché l'attesa dell'esplicarsi di tale processo non consentirebbe di agire nell'immediato e di procedere a scelte qualitative adeguate specie ai livelli apicali di dirigenza che richiedono elevati requisiti di professionalità e di esperienza. Vi è poi la situazione specifica riguardante quelle amministrazioni comunali che hanno avviato la procedura per la nomina del Comandante della Polizia Locale o Municipale (si veda, ad esempio, il caso del Comune di Pisa già segnalato a codesto Ministero con la nota allegata): il decreto sembrerebbe arrestare anche questi iter, se pur giunti all’esito della firma del contratto di lavoro, ciò pur risultando evidente come le competenze e le professionalità di tale figura di dirigente per competenze ed esperienze professionali, oltre che per disponibilità di certo esigue, sarebbero molto difficilmente individuabili tra i soli dirigenti appartenenti alle Polizie Provinciali. La contraddizione è ancora più stridente considerato che tali figure sono ormai quasi ovunque nominate a tempo determinato ex Art.110. Si chiede pertanto, condividendo quanto già espresso dall'ANCI nella lettera del suo Presidente del 24 u.s. diretta alle SS.LL., di voler chiarire con urgenza la portata applicativa dell'articolo 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 e in particolare del comma 3 nel senso indicato. Cordiali saluti. Il Direttore dott. Loreto Del Cimmuto


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