Governo: M5S, TAR ci da' ragione, su rolex ricevuti Governo esibisca atti

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Governo: M5, TAR ci da' ragione, su rolex ricevuti Governo esibisca atti = GOVERNO: M5S, TAR CI DA' RAGIONE, SU ROLEX RICEVUTI GOVERNO ESIBISCA ATTI = Roma, 29 lug. (AdnKronos) - "Avevo chiesto l'accesso formale agli atti relativi ai doni di rappresentanza ricevuti dal governo negli ultimi dieci anni, compresi i Rolex ottenuti in occasione delle recente visita in Arabia Saudita, ma Palazzo Chigi ha sempre opposto un fermo diniego. La sentenza del Tar del Lazio ha accolto il mio ricorso: adesso la Presidenza del Consiglio non può più accampare scuse". Lo afferma in una nota il Questore del Senato Laura Bottici, del M5S. "Il Tar, dunque, ha dichiarato il nostro diritto ad accedere agli atti - prosegue la senatrice grillina - intimando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'esibizione dei documenti entro 30 giorni dalla comunicazione - notificazione, avvenuta già in data odierna. Sarà nostra cura informare i cittadini non appena ci verranno forniti i documenti su questi regali". (Pol/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 29-LUG-16 16:26 N. 08755/2016 REG.PROV.COLL. N. 04760/2016 REG.RIC. logo REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4760 del 2016, proposto da: Laura Bottici, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Mattace Raso, Luca Pennisi e Nicola Ciconte, con domicilio eletto presso Nicola Ciconte in Roma, Via Cola di Rienzo, 163; contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; nei confronti di Ilva Sapora, non costituita; per l'annullamento - della decisione 15.03.2016, n. 17 della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, comunicata con nota prot. n. DICA 0006011 P-4 del 21.03.2016, notificata a mezzo pec agli avv.ti Luca Mattace Raso e Luca Permisi il giorno 22.03.2016;


-di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e conseguente ed in particolare: -del provvedimento di diniego dell'accesso del 03.02.2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente di accesso e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, c.p.a. e delle informazioni richieste; nonché l'emanazione dell'ordine di far effettuare alla ricorrente un sopralluogo dove sono custoditi i regali di Stato. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la memoria difensiva depositata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1. La Sig.ra Laura Bottici, Senatrice della Repubblica, odierna esponente, con il ricorso in epigrafe ha rappresentato quanto segue. In data 8 e 9 novembre 2015, una delegazione del Governo Italiano si recava in visita in Arabia Saudita, con il Presidente del Consiglio dei Ministri; nell’occasione, secondo quanto riportato da organi di stampa, i delegati italiani “si sono accapigliati" per i doni dei sovrani sauditi. L'increscioso episodio induceva la Senatrice Laura Bottici "in qualità di Senatore Questore in carica membro della Commissione Finanze e Tesoro del Movimento 5 Stelle", "al fine di acquisire una maggiore più completa cognizione dei documenti (...) ritenuti necessari all'esercizio della propria attività istituzionale e delle funzioni di sindacato ispettivo”, in data 14.01.2016, a formulare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito, anche “Presidenza del Consiglio”) una "richiesta di accesso formale agli atti e ai luoghi relativi ai doni di rappresentanza ricevuti dal Governo Italiano e custoditi a Palazzo Chigi negli ultimi dieci anni e nello specifico quelli rivelati da il Fatto Quotidiano venerdì 8 gennaio, riguardanti i regali agli oltre 50 ospiti di Roma: cronografi dal valore di 3-4 mila euro e Rolex da «decine di migliaia di euro». Il fondamento normativo della richiesta veniva così individuato: "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 5, della l. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, confidando nella leale cooperazione istituzionale codificata come principio normativo della predetta legge, visti i Pareri espressi dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 18 marzo 2014 e 24 luglio 2014, nei quali la predetta Commissione ha ritenuto applicabile il principio di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 241/1990, in forza del quale l'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici si informa al principio di leale cooperazione istituzionale”, altresì precisando che “tale principio, naturalmente, va inteso come una accessibilità maggiore rispetto a quella prevista dalla legge 241 del 1990". La Presidenza del Consiglio, sottoposta la questione alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (di seguito, anche “Commissione”) nella seduta del 21 gennaio 2016, esprimeva diniego alla istanza di accesso così formulata, con nota del 3 febbraio 2016 a firma del Segretario Generale. In data 2 febbraio 2016 l’interessata adiva, quindi, la Commissione affinché riesaminasse il diniego dell'accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90; con la decisione del 15 marzo 2016, n. 17, il predetto Organismo dichiarava inammissibile il ricorso. 2. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha dunque chiesto l’annullamento degli atti suddetti oltre che l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto di accesso e l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ai sensi dell’art. 116 d.lgs. n. 104/2010 e delle informazioni richieste.


A sostegno delle sue domande l’odierna esponente ha dedotto i seguenti motivi di diritto: 1. Violazione di legge. Violazione dell'art. 3 e dell'art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli arti 22 ss. della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241/90. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria, illogicità, irrazionalità ed ingiustizia manifesta. La decisione di diniego assunta dalla Presidenza del Consiglio e quella della Commissione sono in violazione della L. 241/1990 nella parte in cui consente l'accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, anche alla luce del nuovo impianto normativo introdotto con L. 15/2005 e con la successiva L. n. 69/200; gli atti impugnati sono altresì in contrasto con gli artt. 41 e 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e l’art. 15 del TFUE. Il regolamento del Senato attribuisce ai Questori il compito di sovrintendere al cerimoniale e quindi l'esponente ha un interesse diretto, concreto e attuale a richiedere l'accesso agli atti per verificare se nel caso in questione ci siano state effettivamente delle violazioni alle prescrizioni protocollari relative al cerimoniale. 2. Violazione di legge sotto differenti profili. Violazione dell'art. 3 e dell'art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241/90. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria, illogicità, irrazionalità ed ingiustizia manifesta. La Commissione ha omesso di motivare il proprio assunto circa la non applicabilità alla richiesta di accesso ai documenti rivolti da un senatore della Repubblica della disposizione di cui all'art. 22, comma 5, della legge 241 del 1990, che regola l'acquisizione di documenti da parte di soggetti pubblici, tra cui debbono ritenersi ricompresi i parlamentari; laddove analoga richiesta, avanzata dalla stessa Senatrice, era stata oggetto di un parere favorevole da parte della medesima Commissione per l’accesso. Viceversa, detto accesso è ammesso e regolamentato dal principio di leale collaborazione introdotto con la l. cost. n. 3 del 2001. 3. Violazione dell'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per contraddittorietà esterna. La decisione impugnata è del tutto opposta ad un precedente parere espresso dalla stessa Commissione, in data 18 marzo 2014, in una fattispecie del tutto analoga riguardante la stessa Senatrice, la cui richiesta era “rivolta ufficialmente all'amministrazione esponente nell'esercizio dell'attività di sindacato ispettivo”. 4. In subordine, illegittimità costituzionale dell'art. 22 L. n. 241/1990 per contrasto con gli artt. 3, 67, 95, 97 e 117 Cost. La ricorrente chiede, in via subordinata, che questo Tribunale sollevi questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 67, 95, 97 e 117 Cost., dell'art. 22 L. n. 241/1990 nella parte in cui non include tra i soggetti pubblici legittimati all'accesso agli atti amministrativi del Governo anche il singolo Parlamentare. 3. Nel presente giudizio si è costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri per resistere al ricorso e ne ha chiesto il rigetto, preliminarmente eccependone l’inammissibilità con riferimento alla domanda di sopralluogo con esso spiegata. 4. Alla Camera di Consiglio del 22 giugno 2016 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO 1.Deve preliminarmente accogliersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso laddove è rivolto a ordinare all’ente convenuto di fare effettuare alla ricorrente un sopralluogo dove sono custoditi i regali di Stato, oggetto della odierna controversia; nella specie si tratta, infatti, di pretesa non ricompresa nell’oggetto del presente giudizio, azionato ai sensi dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e avente ad oggetto documenti amministrativi, cioè atti già formati e detenuti nella loro materialità. Non è invero riconducibile all'area precettiva della norma l'accesso c.d. informativo, che concerne un'attività di cognizione e di giudizio non ancora tradotta nello strumento documentale (C.d.S., VI, 21 settembre 2005, n. 4929). Di tal che la richiesta ostensiva non può trovare corso allorché la


documentazione richiesta neppure esista (nemmeno in proporzioni più ampie e con contenuti aggregati), ma occorrerebbe costruirla ab origine attraverso un'apposita istruttoria, atteso che l'istituto dell'accesso deve pur sempre avere ad oggetto documenti, e non pure informazioni (C.d.S., V, 27 maggio 2011, n. 3190). 2. Venendo all’esame del ricorso per l’accertamento e la declaratoria dell’accesso ai documenti di cui all’istanza del 14 gennaio 2016, si osserva quanto segue. 2.1 Si osserva preliminarmente che l’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) riconosce “a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge (1° comma); ai sensi del successivo art. 25, “il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge” (1° comma), e “la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente” (2° comma). Alla stregua della richiamata disciplina sul procedimento amministrativo, i portatori di un interesse specifico hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, intendendo per tali le situazioni giuridiche soggettive che presentino un collegamento diretto e attuale con il procedimento amministrativo cui la richiesta di accesso si riferisce. D’altra parte, il concetto di interesse giuridicamente rilevante, sebbene sia più ampio di quello di interesse all’impugnazione, non è tale da consentire a chiunque l’accesso agli atti amministrativi: il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si atteggia, infatti, come una sorta di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull’Amministrazione, giacché, da un lato l’interesse che legittima ciascun soggetto all’istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, dall’altro, la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile (Cons. Stato, VI Sez., 17 marzo 2000 n. 1414; 3 novembre 2000 n. 5930). In definitiva, hanno titolo all'accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata la documento al quale è chiesto l'accesso. Sul versante passivo, va pure preliminarmente chiarito che sono tenuti a consentire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti tutti i soggetti di diritto pubblico ed i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, compresi i gestori di pubblici servizi (art. 22, comma 1, lett. e, ed art. 23 L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni). 2.2 Invece, l'acquisizione di documenti amministrativi da parte dei soggetti pubblici - salva l'ipotesi di cui all' art. 43, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (consultazione diretta da parte di una pubblica amministrazione o gestore di servizio pubblico degli archivi dell'amministrazione certificante per l'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero di dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini) - è regolamentata dal principio di leale collaborazione istituzionale (art. 22, comma 1, lett. b) e comma 5, legge n.241/1990), per cui – come affermato dalla giurisprudenza amministrativa - la relativa esigenza deve trovare soluzione in rapporti di tipo interorganico o intersoggetivo, avvalendosi a seconda dei casi di soluzioni di coordinamento, vigilanza, direzione o semplice collaborazione. 2.3 Peraltro, il principio di leale collaborazione istituzionale viene interpretato dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che esso non possa escludere la configurabilità in concreto del ricorso all’istituto dell’accesso da parte di una pubblica amministrazione (intesa ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. e) della legge n. 241/1990 come “tutti i soggetti di diritto pubblico …”) nei confronti di un’altra; e ciò è stato affermato, sia nell’ipotesi in cui la prima si trovi in posizione di soggetto amministrato rispetto alla seconda e in quanto tale abbia titolo all'accesso alla stessa stregua di un soggetto privato (così, Cons. Stato, V, 7 novembre 2008, n. 5573), sia più in generale nell’ipotesi di soggetti pubblici aspiranti a un’acquisizione documentale (id., 27 maggio 2011, n. 3190) .


“Specialmente in presenza di un "sistema" di soggetti pubblici tanto pletorico e disarmonico come quello nazionale”- afferma il giudice di seconde cure –“ non vi sarebbe infatti ragione di ritenere riservato ai privati tale istituto, che offre il non trascurabile vantaggio di uno statuto di precise garanzie e di tutela giuridica anche in sede giudiziale, e di abbandonare invece in toto i soggetti pubblici che siano interessati ad ottenere un'ostensione documentale alle incognite di una collaborazione spontanea -inevitabilmente non sempre sollecita e puntuale- dell'Amministrazione di volta in volta legittimata passiva … a meno di non incorrere in un inopinato quanto illogico ribaltamento di rapporti, in fatto di intensità di tutela, tra interessi privati e pubblici. Atteso allora che l'art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990 annovera pur sempre tra i soggetti "interessati" anche i portatori di interessi pubblici, anche un "soggetto pubblico" può quindi avvalersi, ove ritenga, dell'istituto dell'accesso ai documenti (in tal senso, almeno in parte, cfr. C.d.S., V, 7 novembre 2008, n. 5573).” 2.4 Quando ciò accada, il richiamo legislativo al principio di leale cooperazione istituzionale non è tuttavia privo di valenza, atteso che “Tale canone, pur nella sua elasticità, esige comportamenti coerenti e non contraddittori, un confronto su basi di correttezza e apertura alle altrui posizioni e al contemperamento degli interessi, e, d'altro canto, non tollera atteggiamenti dilatori, pretestuosi, ambigui, incongrui o insufficientemente motivati (cfr., tra le tante, C. Cost. n. 379 del 27/7/1992 e n. 242 del 18/7/1997). Lo stesso principio è allora suscettibile di rilevare non solo come criterio orientativo per l'interpretazione specifica delle norme generali in tema di accesso, ma anche quale regola ulteriore, complementare e di diritto speciale, ossia come canone aggiuntivo per stabilire se la singola richiesta ostensiva del soggetto pubblico debba avere corso. Canone che acquista precisione di contorni specialmente se calato all'interno del particolare modulo relazionale di diritto pubblico che (eventualmente) intercorra tra i soggetti attivo e passivo dell'accesso, e che integra una cornice di particolare ausilio per decifrare la misura della cooperazione istituzionale dovuta” (C.d.S., V, 27 maggio 2011, n. 3190). 3. Tanto premesso in via generale, osserva il Collegio che, alla luce delle richiamate disposizioni come interpretate dalla giurisprudenza amministrativa, i suddetti presupposti sono presenti nel caso di specie. 3.1 E invero, nella nozione di "soggetto pubblico" va ricompreso anche il Parlamentare e, nello specifico, il Senatore Questore. All’atto della richiesta di accesso, l’odierna esponente risultava portatrice di un interesse specifico e giuridicamente rilevante, dirigendosi la sua richiesta nei confronti degli atti e documenti relativi ai doni di rappresentanza ricevuti dal Governo italiano e custoditi a Palazzo Chigi negli ultimi dieci anni e, nello specifico, a quelli rivelati da il Fatto Quotidiano di venerdì 8 gennaio 2016, riguardanti i regali agli oltre 50 ospiti di Roma. 3.2 E l'interesse perseguito dalla ricorrente è certamente meritevole di tutela, in quanto personale e concreto, non emulativo né riconducibile a mera curiosità, né finalizzato ad un generale controllo di legalità sull'azione amministrativa, bensì strettamente legato alle sue funzioni istituzionali e orientato al sindacato ispettivo di cui la stessa è investita. Invero, dalla lettura dei quotidiani è emerso che i delegati italiani "si sono accapigliati" per i doni dei sovrani sauditi, ovvero: i) cronografi dal valore di circa 3.000/4.000 euro; ii) Rolex da decine di migliaia di euro; emergerebbe l’ipotesi di una violazione delle regole di condotta da tenere nel corso di un cerimoniale e in particolare l'ordine delle precedenze da osservare tra le cariche pubbliche. Poiché il regolamento del Senato attribuisce ai Questori il compito di sovrintendere al cerimoniale, l'odierna esponente ha un interesse diretto, concreto e attuale a richiedere l'accesso agli atti per verificare se nel caso in questione ci siano state effettivamente delle violazioni alle prescrizioni protocollari relative al cerimoniale. 3.3 D’altra parte, la possibilità per gli organi parlamentari di ricorrere a strumenti specifici d’indagine, peraltro attribuiti all’organo collegiale, non esclude la legittimazione del singolo al generale istituto dell’accesso, nel ricorso dei presupposti sopra precisati. Sul punto, giova rammentare anche un precedente parere favorevole della Commissione per l’accesso (18 marzo 2014), formulato su un’analoga richiesta avanzata dalla medesima ricorrente


nella sua funzione di Senatore Questore" e "rivolta ufficialmente all'amministrazione …. nell’esercizio dell'attività di sindacato ispettivo". Contrariamente a quanto ritenuto nell’odierno caso, la Commissione affermava l'applicabilità del "principio di cui all'art. 22, comma 5 della legge n. 241 del 1990, in forza del quale l'acquisizione dei documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale” e che “Tale principio, naturalmente, va inteso come un'accessibilità maggiore rispetto a quella prevista dalla l. 241/1990”. 4. Alla luce delle esposte considerazioni, deve concludersi che il diniego di accesso opposto ai documenti in questione è illegittimo e pertanto, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, va annullato, mentre deve essere consentita alla ricorrente la visione dei documenti indicati in motivazione. 5. Si ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede: 1. quanto alla domanda di accesso accoglie il ricorso e, per l’effetto: - annulla gli atti impugnati; - dichiara il diritto della ricorrente di accedere agli atti e documenti richiesti con l’istanza del 14.1.2016, come specificati in parte motiva, nel termine di giorni trenta dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza; - ordina alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’esibizione degli atti e documenti come specificati in parte motiva; 2. quanto alla domanda di sopralluogo, la dichiara inammissibile; 3. compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati: Raffaello Sestini, Presidente FF Rosa Perna, Consigliere, Estensore Roberta Cicchese, Consigliere L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 28/07/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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