Finlandia legge sui servizi di sicurezza privata

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Traduzione non ufficiale Ministero della Giustizia, Finlandia

Legge sul Diritto di Riunione (530/1999: EMENDAMENTI COMPRESI FINO AL N.824/2002) Capo 1 – Disposizioni Generali Articolo 1 – Obiettivi (1257/1999) La presente legge intende garantire l’esercizio della libertà di riunione, previsto dalla Costituzione della Finlandia, nonché stabilire le disposizioni di legge necessarie relative all’organizzazione di riunioni ed eventi pubblici. Articolo 2 – Ambito d’Applicazione (1) Le presente legge riguarda le riunioni pubbliche e gli eventi pubblici. (2) Ai fini della presente legge, si definisce riunione pubblica una manifestazione o altro tipo di riunione organizzata per l’esercizio della libertà di riunione, aperta alla partecipazione od osservazione anche di persone non espressamente invitate. Tuttavia, non si ritiene rappresentare riunione pubblica una manifestazione organizzata per la sola espressione dell’opinione dei singoli. (3) Ai fini della presente legge si definisce evento pubblico qualsiasi intrattenimento, gara, spettacolo o altro evento ad essi paragonabile, aperto al pubblico, ma non ritenuto riunione pubblica. Se la partecipazione ad un evento richiede un invito o l’appartenenza ad una data organizzazione, si applicano le disposizioni della presente legge a meno che l’evento – dato il numero dei partecipanti, la tipologia o altre circostanze pubbliche – sia ritenuto di natura privata. (4) La presente legge non si applica agli eventi ufficiali organizzati da persone giuridiche, né agli eventi propri delle comunità religiose, organizzati per il culto pubblico nei locali della comunità o in luoghi equivalenti. Articolo 3 – Principi generali correlati all’organizzazione dell’evento (1) Le riunioni pubbliche e gli eventi pubblici sono organizzati pacificamente, senza pregiudizio per la sicurezza dei partecipanti o degli astanti o violazione dei loro diritti. Al momento dell’organizzazione di un evento si garantisce che la riunione non provochi danni gravi all’ambiente. (2) Al momento dell’organizzazione di una riunione pubblica o di un evento pubblico nessuno deve – senza motivazione accettabile – essere trattato in maniera diversa rispetto agli altri, in base a situazioni di carattere personale. Articolo 4 – Dovere di tutela e promozione Le autorità pubbliche promuovono l’esercizio della libertà di riunione, tutelando il diritto di riunirsi senza impedimenti e provvedendo alle necessità connesse all’organizzazione delle riunioni pubbliche. Capo 2 – Riunioni Pubbliche Articolo 5 – Diritto d’organizzazione di riunioni pubbliche Le riunioni pubbliche possono essere organizzate da privati aventi piena capacità giuridica, da persone giuridiche e fondazioni. La persona priva di piena capacità giuridica, ma che abbia 15 anni, può organizzare una riunione pubblica, a meno che non sia evidente che egli/ella non è in grado di


soddisfare le condizioni imposte dalla legge all’organizzatore di una riunione. Altre persone prive di piena capacità giuridica possono organizzare riunioni pubbliche insieme a persone con piena capacità giuridica. Articolo 6 – Diritto di partecipazione ad una riunione pubblica Tutti hanno il diritto di partecipare ad una riunione pubblica. Articolo 7 – Obbligo di notifica (1) Quando una riunione pubblica viene organizzata all’aperto, in uno spazio pubblico, l’organizzatore ne notifica la polizia locale verbalmente o per iscritto, con un preavviso di almeno sei ore rispetto all’inizio della riunione. Può essere considerata valida anche una notifica successiva, se l’organizzazione della riunione non provoca gravi turbative dell’ordine pubblico. (2) La notifica può essere presentata anche per una manifestazione da organizzare all’aperto, in luogo pubblico, intesa tuttavia solo per manifestare l’opinione dei singoli. In tal caso, si applicano alla manifestazione le disposizioni sulle riunioni pubbliche contenute nella presente legge, ad eccezione di quelle previste all’articolo 5. Articolo 8 – Contenuto della notifica (1) Nella notifica relativa a riunione pubblica devono figurare le seguenti informazioni: (1) organizzatore della riunione; (2) scopo della riunione; (3) luogo della riunione o percorso del corteo; (4) orario d’inizio e orario previsto per la fine della riunione; (5) persone designate dall’organizzatore per mantenere l’ordine nella riunione e (6) strutture ed altre attrezzature speciali da utilizzare nella riunione. (2) Nella notifica l’organizzatore designa anche una persona di contatto che può essere raggiunta dalla polizia per le questioni relative all’organizzazione della riunione (persona di contatto). Articolo 9 – Luoghi utilizzati per le riunioni pubbliche Una riunione pubblica può essere organizzata all’esterno in pubblica piazza, spazio, strada o altro luogo pubblico similare adatto a riunioni, senza l’autorizzazione del proprietario o del titolare. Il proprietario o titolare possono limitare l’uso di tale luogo a scopo di riunione qualora si preveda che l’organizzazione della riunione possa provocare disagi notevoli al proprietario o titolare o danni eccessivi all’ambiente. Articolo 10 – Limiti relativi al luogo della riunione (1) Qualora si notifichi che varie riunioni pubbliche devono essere organizzate nello stesso luogo ed alla stessa ora e non sia possibile procedere alla loro organizzazione contestuale, ha precedenza l’organizzatore che per primo ha presentato la notifica, a meno che il luogo prescelto per la riunione non venga utilizzato, per tradizione o per contratto, per un’altra riunione. In tal caso, la polizia può – dopo aver trattato con la persona di contatto – spostare le altre riunioni ad un altro momento o in altro luogo adeguato, considerato lo scopo della riunione. (2) Qualora l’organizzazione di una riunione pubblica nel luogo comunicato comprometta la sicurezza delle persone, causi danni considerevoli all’ambiente o a beni, provochi disagi notevoli ad astanti, traffico o ad evento relativo ad una conferenza internazionale organizzata da una società pubblica o ad altro evento per cui sono necessarie misure di sicurezza similari, la polizia può – dopo aver trattato con la persona di contatto – far spostare la riunione in altro luogo adeguato, considerando la finalità della stessa.


(3) Inoltre, laddove risulti necessario per il flusso del traffico e dopo aver trattato con la persona di contatto, la polizia può imporre la modifica del percorso del corteo in modo che gli scopi di quest’ultimo non vengano compromessi da tale modifica. (4) La polizia può adottare le misure delle quali al presente articolo senza trattare con la persona di contatto, qualora questa non sia raggiungibile. Articolo 11 – Attrezzature per la riunione In una riunione pubblica è possibile usare striscioni, insegne, altoparlanti ed altre attrezzature pertinenti, nonché erigere strutture provvisorie. In tal caso, l’organizzatore si adopera affinché quanto sopra non causi pericoli o danni eccessivi a partecipanti, astanti o all’ambiente. Capo 3 – Eventi Pubblici Articolo 12 – Organizzazione di un evento pubblico Un evento pubblico può essere organizzato da persona con piena capacità giuridica, da persona giuridica o da fondazione. Una persona priva della piena capacità giuridica può organizzare un evento pubblico insieme a una persona con piena capacità giuridica. Articolo 13 – Consenso del proprietario o titolare (1) L’organizzatore di un evento pubblico ottiene il consenso del proprietario o titolare del luogo in cui si svolge l’evento in relazione al suo utilizzo per tale scopo. (2) Disposizioni separate si applicano all’obbligo di ottenere il consenso del titolare del diritto d’autore per la rappresentazione – nell’evento stesso – di un’opera tutelata dal diritto d’autore, secondo quanto previsto dalla legge sui diritti d’autore. (404/1961). Articolo 14 – Notifica (1) L’organizzatore notifica alla polizia lo svolgimento di un evento pubblico per iscritto, con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto all’inizio dell’evento. La polizia può anche accettare una notifica successiva, se l’organizzazione dell’evento non turba l’ordine pubblico e se la notifica successiva non impedisce in modo eccessivo lo svolgimento dei compiti istituzionali della polizia. (2) Tuttavia, non è necessaria alcuna notifica per un pubblico evento che – dato lo scarso numero di partecipanti, la sua natura o il luogo in cui si svolge – non richiede misure per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza, per la prevenzione di disagi agli astanti o di danni all’ambiente, né misure speciali relative al traffico. (3) Le disposizioni dell’articolo 8 sulla notifica di riunione pubblica si applicano al contenuto della notifica relativa a pubblico evento. Laddove necessario, la polizia può anche richiedere informazioni su altre situazioni relative all’organizzazione dell’evento pubblico. Articolo 15 – Divieto di svolgimento di pubblico evento (1) La polizia può vietare l’organizzazione di un evento pubblico qualora altre misure non siano sufficienti e se è evidente che: (1) l’evento è illegale o la sua organizzazione violi in sostanza la presente legge o le disposizioni emanate in virtù di quest’ultima; (2) non è possibile mantenere – all’interno dell’evento - l’ordine pubblico e la sicurezza; (3) l’organizzazione dell’evento metterà in pericolo la salute o provocherà danni a beni o (4) l’organizzazione dell’evento provocherà disagi notevoli agli astanti o danni all’ambiente.


Articolo 16 – Assicurazione contro i rischi di responsabilità civile Qualora l’organizzazione dell’evento possa causare danni a persone o beni, la polizia può imporre all’organizzatore – come condizione essenziale per l’organizzazione stessa – l’adeguata copertura assicurativa contro eventuali rischi di responsabilità civile. Capo 4 – Mantenimento dell’ordine Articolo 17 – Compiti generali dell’organizzatore e del presidente L’organizzatore di una riunione pubblica o di un evento pubblico garantisce il mantenimento dell’ordine e della sicurezza e il rispetto della legge durante l’evento. Se viene eletto un presidente per la riunione pubblica tale persona è soggetta agli stessi doveri. Articolo 18 – Persone responsabili del mantenimento dell’ordine L’organizzatore di una riunione pubblica o di un evento pubblico può nominare persone che mantengano l’ordine; si applicano le disposizioni della legge sul mantenimento dell’Ordine (533/1999) per quanto riguarda i criteri di competenza, i poteri e i doveri delle persone che mantengono l’ordine. Tuttavia, il diritto di interrompere una riunione pubblica o un evento pubblico ed il diritto di ordinare il suo scioglimento sono disciplinati dalle disposizioni della presente legge. Articolo 19 – Doveri della polizia (1) E’ dovere della polizia tutelare l’esercizio della libertà di riunione. Inoltre, la polizia garantisce che l’organizzatore e il presidente adempiano i loro doveri ai sensi della presente legge e, laddove necessario, adottino misure per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza durante una riunione pubblica o evento pubblico. (2) Nell’ambito dello svolgimento dei loro doveri, gli operatori di polizia o della protezione civile hanno libero accesso ad una riunione pubblica o un evento pubblico. Articolo 20 – Ordini ed istruzioni della polizia Laddove necessario, la polizia può, prima o durante l’evento, impartire ordini o istruzioni sull’organizzazione di una riunione pubblica o di un evento pubblico al fine di: 1) mantenere l’ordine e la sicurezza pubblica; 2) prevenire danni alla salute, a beni o all’ambiente o la riduzione dei danni all’ambiente; 3) tutelare i diritti e gli interessi degli astanti; 4) garantire il libero flusso del traffico. Articolo 21 – Interruzione e scioglimento di una riunione pubblica (1) Il presidente o l’organizzatore di una riunione pubblica interrompe la riunione o ordina il suo scioglimento qualora la continuazione della riunione causi immediato pericolo per la sicurezza delle persone, dei beni o dell’ambiente. (2) Qualora altre misure non si siano dimostrate adeguate, un dirigente di polizia ha il diritto di interrompere una riunione pubblica o ordinarne lo scioglimento nelle situazioni indicate nel comma (1) e nelle situazioni in cui la riunione pubblica viene in sostanza organizzata in modo illegale. Articolo 22 – Prevenzione, interruzione e scioglimento di un evento pubblico (1) Nelle circostanze indicate nell’articolo 15, l’organizzatore di un evento pubblico cancella o interrompe l’evento o ne ordina lo scioglimento. Nelle stesse circostanze, la polizia e le persone che mantengono l’ordine hanno il diritto di impedire o interrompere l’evento pubblico o ordinarne lo scioglimento qualora altre misure non si siano dimostrate adeguate. (2) La disposizione nel comma (1) su un evento pubblico si applica in modo simile ad uno spettacolo o ad altra programmazione che formi parte di un evento pubblico.


Articolo 23 – Sostanze ed oggetti proibiti (1) In una riunione pubblica o in un evento pubblico o nelle loro immediate vicinanze, nessuno può detenere armi da fuoco, esplosivi, armi affilate o altri oggetti o sostanze paragonabili, laddove sussista motivo di ritenere che potrebbero essere utilizzati per commettere un reato contro la vita o la salute di un’ altra persona. (2) La disposizione di cui al comma (2) [sic] non si applica ad armi necessarie allo svolgimento di un incarico o compito o che siano parte di un uniforme, né ad oggetti e sostanze necessari per il programma dell’evento o della competizione sportiva. (3) L’organizzatore e la polizia hanno il diritto di vietare il possesso di sostanze inebrianti durante una riunione pubblica o evento pubblico. (4) Al fine di mantenere l’ordine e la sicurezza pubblica , l’organizzatore e la polizia possono anche autorizzare le persone responsabili del mantenimento dell’ordine a controllare i partecipanti all’evento ed i loro effetti personali, se ciò è necessario data la particolare natura dell’evento o se sussiste motivo per ritenere che i partecipanti siano in possesso di sostanze o oggetti proibiti ai sensi del comma (1) o (3). Le disposizioni della Legge sul Mantenimento dell’Ordine si applicano ai controlli svolti dal responsabile del mantenimento dell’ordine. Articolo 24 – Rimozione delle strutture ed attrezzature per la riunione, operazioni di pulizia L’organizzatore di una riunione pubblica o di un evento pubblico garantisce che le strutture ed attrezzature per la riunione vengano rimosse dopo l’evento senza ritardo ingiustificato, tranne che non sia stato concordato diversamente con il proprietario o titolare del luogo. Per quanto riguarda i rifiuti nel luogo della riunione si applicano le norme della Legge sui Rifiuti (1072/1993). Capo 5 – Sanzioni Articolo 25 – Riferimenti al Codice Penale (1) Il Capo 11, articolo 9 del Codice Penale (39/1889) contiene le norme penali previste nel caso di discriminazione nell’organizzazione di una riunione pubblica o di un evento pubblico. (2) Il Capo 14, articolo 5 del Codice Penale contiene le norme penali previste per la violazione dei diritti politici di altri; l’articolo 6 del citato Capo contiene le norme penali previste per l’impedimento di una riunione. Articolo 26 – Violazione del diritto di riunione Chiunque,deliberatamente o per grave negligenza, (1) ometta di presentare la notifica di cui all’articolo 7(1) o 14(1) e comprometta quindi gravemente l’ordine o la sicurezza pubblica, (2) organizzi un evento pubblico in violazione di un divieto emesso dalla polizia in conformità con l’articolo 15, (3) violi in sostanza gli ordini emessi dalla polizia ai sensi degli articoli 10, 16 o 20, (4) ometta sostanzialmente lo svolgimento di un compito spettante all’organizzatore o al presidente, come indicato negli articoli 17, 21(1) o 22, (5) violi un divieto previsto nell’articolo 23 o emesso ai sensi di detto articolo, viene condannato ad una multa per violazione del diritto di riunio, a meno che la legge non abbia altrimenti previsto una più severa sanzione per tali violazioni L’articolo 27 è stato abrogato. Capo 6 – Disposizioni varie Articolo 28 – Ricorsi


(1) Una decisione di polizia adottata ai sensi della presente Legge è soggetta a ricorso come previsto dalla Legge sulla Procedura Amministrativa Giudiziaria (586/1996). (2) Una decisione adottata ai sensi della presente legge è applicata a prescindere dal ricorso, tranne che l’autorità d’appello ordini diversamente. Articolo 29 – Ulteriori disposizioni (1) Disposizioni più dettagliate sull’organizzazione di un evento pubblico possono essere emanate per decreto. (2) Il Ministero responsabile della sicurezza interna può emettere ordini ed istruzioni più dettagliati sulle condizioni minime di una politica relativa all’assicurazione contro i rischi di responsabilità civile, come previsto nell’articolo 16, ed anche in materia di ordini ed istruzioni di polizia sull’organizzazione di eventi pubblici, come previsto all’articolo 20. Capo 7 – Entrata in vigore e norme transitorie Articolo 30 – Entrata in vigore (1) La presente legge entra in vigore il 1 settembre 1999. (2) La presente legge abroga le seguenti leggi, con i loro successivi emendamenti: 1) Legge sulle Riunioni Pubbliche (6/1907) 2) Legge sulle Attività di Intrattenimento Pubblico (492/1968) (3) Misure necessarie per l’attuazione della presente legge possono essere adottate prima della sua entrata in vigore. Articolo 31 – Norme transitorie (1) Le domande di autorizzazione per l’organizzazione di attività di intrattenimento pubblico, presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono considerate come notifiche di evento pubblico ai sensi della presente Legge. (2) Gli eventi pubblici, per i quali sia stata concessa un’autorizzazione in conformità con la Legge sull’Attività di Intrattenimento Pubblico prima dell’entrata in vigore della presente Legge, possono essere organizzati sulla base delle condizioni dell’autorizzazione senza bisogno di una nuova notifica. (3) Si applicano norme separate per quanto riguarda la continuazione della validità dell’autorizzazione ad agire come responsabile dell’ordine, emanata sulla base di un decreto soggetto alla legge abrogata di cui all’articolo 30(2)(2).


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