Corte dei conti luglio 2017 – ricorso avverso il decreto n xxxx del ministero dell’interno in data 9

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Corte dei Conti luglio 2017 – ricorso avverso il decreto n.xxxx del Ministero dell’Interno in data 9 aprile 2013 ad oggetto il diniego di trattamento pensionistico privilegiato. SEZIONE TOSCANA

ESITO SENTENZA

NUMERO 191

ANNO 2017

MATERIA PENSIONI

PUBBLICAZIONE 26/07/2017

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n.59830/PC del registro di Segreteria, proposto dal sig. xxxx xxxx, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Urzi e Francesca Santoro, e presso quest’ultima elettivamente domiciliato in Firenze, via De’ Servi n.12 avverso il decreto n.xxxx del Ministero dell’Interno in data 9 aprile 2013 ad oggetto il diniego di trattamento pensionistico privilegiato. Visto l’atto introduttivo del giudizio; Visti gli atti e documenti di causa; Nella pubblica udienza dell’11 luglio 2017, non comparso il Ministero dell’Interno, è comparso l’avv. Massimo Urzi per la parte ricorrente. FATTO e DIRITTO Con atto introduttivo del giudizio proposto presso questo magistrato contabile il sig. xxxx xxxx censurava l’epigrafato provvedimento e chiedeva il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato.


L’ odierno soggetto ricorrente dopo aver svolto servizio di leva nei vigili del fuoco con successiva rafferma, deduceva di aver manifestato un esordio clinico di psicopatologia reattiva a stress nel 2005, con iniziale trattamento di supporto psicologico e, a seguire, farmacologico. Successivamente la patologia lamentata determinava una compromissione dell’attività lavorativa nel 2011, ed il quadro patologico esitò dapprima, il 30 maggio 2012, in un giudizio di non idoneità permanente al servizio di istituto (seppure idoneo al transito nel ruolo tecnico – informatico o amministrativo contabile) ed in seguito determinò una riforma e dispensa dal servizio. La parte ricorrente avanzava domanda per la dipendenza da causa di servizio delle infermità “1) disturbo depressivo maggiore in scarso compenso trattamentale, 2) ipertensione arteriosa senza impegno d’organo in buon equilibrio emodinamico”, ma l’Amministrazione opponeva diniego alla stessa asserendo che la stessa non sarebbe ricollegabile a fatti servizio. In sede istruttoria amministrativa la C.M.O. di Firenze in data 30 maggio 2012 e la C.M.V. in data 16 gennaio 2013 affermavano la non dipendenza da causa di servizio , e sulla scorta di tali pareri veniva emesso il provvedimento impugnato da parte ricorrente. Vista la natura eminentemente tecnica della questione con ordinanza n.206/2015 in data 2 dicembre 2015 il giudice disponeva ulteriori incombenti istruttori presso il Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa il quale esprimeva parere negativo in data 3 maggio 2016), parere censurato da controperizia di parte. Con ordinanza n.163/2016 in data 24 giugno 2016 l’autorità giudicante esperiva ulteriori incombenti istruttori investendo della questione l’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute che in data 6 giugno 2017 rendeva il parere, mentre in prossimità dell’udienza di


discussione la parte ricorrente depositava atto peritale con cui controdeduceva ulteriormente al parere del c.t.u. e chiedeva l’integrale accoglimento del ricorso. Nell’odierna udienza di discussione, non comparsa l’Amministrazione, la parte ricorrente insisteva sulle conclusioni rassegnate in atti; quindi la causa veniva introitata per la decisione. Il ricorso è fondato e va accolto con tutte le conseguenze di legge come da motivazione del c.t.u.. Osserva il consulente del giudice – Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, nella composizione integrata da un esperto esterno specialista in psichiatria e con la presenza del consulente di parte, che in riferimento al “disturbo dell’adattamento cronico con ansia e diturbi del sonno “, ovvero la patologia psichiatrica indicata dal c.t.u. “disturbo depressivo maggiore in scarso compenso trattamentale”, la psicopatologia rientrava nella categoria dei disturbi post traumatici. Il c.t.u. osservava che la sommatoria delle attività routinarie, comunque sempre correlate alle chiamate di intervento per attività di soccorso in circostanze di emergenza, unitamente alla ripetuta partecipazione ad eventi eccezionali (terremoti ed alluvioni come specificato nel foglio matricolare e nel rapporto informativo) abbiano “generato marcate risposte emotive in grado di turbare, nel tempo, l’equilibrio psichico dell’interessato”. Concludeva il c.t.u. rilevando che l’assetto della personalità risultava alterato con una compromissione significativa delle funzioni affettive, relazionali e lavorative con una non ricollegabilità a condizioni endogeno costituzionali, mentre era altamente probabile che le modalità di espletamento del servizio avessero turbato, nel tempo, l’equilibrio psichico dell’interessato. In ordine alla diagnosi di “ipertensione arteriosa senza impegno d’organo in buon equilibrio emodinamico” il c.t.u., premessa la esistenza di quattro condizioni lavorative


maggiormente associate a malattie dell’apparato cardiovascolare (situazioni di pericolo, attività che richiedono alti livelli di vigilanza e di responsabilità verso gli altri, compiti con elevati livelli di scambio di informazioni e controllo di apparecchiature complesse), riteneva che i contenuti ineliminabili della particolare prestazione lavorativa - avente come contenuto le citate condizioni lavorative – unitamente alla presenza di ulteriori situazioni incidenti sul determinismo della patologia (turnazioni, entità del lavoro straordinario ed eventi critici di servizio), consentiva di affermare che la infermità oggetto del contendere poteva ritenersi concausalmente collegabile al servizio svolto dal ricorrente. L’autorità giudicante non ha motivo di dissentire dall’esaustivo parere reso dal c.t.u., sicché il ricorso appare fondato nei sensi di cui in motivazione. Si rimette all’ autorità amministrativa competente per le determinazioni in merito. Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese giudiziali che sono liquidate in € 700,00, oltre competenze di legge. P.Q.M. La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Regione Toscana – Giudice Unico delle Pensioni - definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. xxxx xxxx avverso il Ministero dell’Interno, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 700,00, oltre competenze di legge. Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio dell’11 luglio 2017 e successiva all’udienza dell’11 luglio 2017. La presente sentenza è stata pronunciata all’udienza odierna ai sensi dell’art. 429 c.p.c. (come modificato dall’art. 53, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112,


convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.133) dando lettura del dispositivo e successivo deposito in segreteria. Il Giudice Unico F.to cons. Angelo Bax

Depositata in Segreteria il 26/07/2017 Il Direttore di Segreteria F.to Paola Altini


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