Consiglio di stato maggio 2017 ricorso straordinario al presidente della repubblica proposto da xxxx

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Consiglio di Stato maggio 2017 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da xxxx xxxx, avverso diniego di riconoscimento dei benefici previsti dal d.P.R. n. 243 del 2006. Numero 00970/2017 e data 02/05/2017 Spedizione logo REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 8 febbraio 2017 NUMERO AFFARE 01846/2013 OGGETTO: Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da xxxx xxxx, avverso diniego di riconoscimento dei benefici previsti dal d.P.R. n. 243 del 2006. LA SEZIONE Vista la relazione n. 043102 del 5 settembre 2012 con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto; Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Andrea Pannone; 1. Il ricorrente riferisce quanto segue. Il 13 maggio 2002 veniva ricoverato a causa di un episodio cerebrovascolare ischemico minore in seguito al quale la C.M.O. di Livorno lo riteneva non idoneo in modo permanente al servizio militare incondizionato. Ai fini del d.P.R. 738 del 25 ottobre 1981 l’invalidità determinava una inidoneità permanente parziale. Tale parere veniva confermato dalla C.M.O. di Firenze che lo giudicava non idoneo permanentemente al servizio militare. Tale infermità veniva riconosciuta si dipendente da fatti di servizio dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con posizione n. 22014/2003 resa nell’adunanza n. 171/2003 del 29 ottobre 2003 ratificata dal Decreto n. 222/03 del 18 novembre 2003 del Ministero della difesa. In data 21 marzo 2011 inoltrava richiesta al Ministero della difesa affinché l’infermità venisse riconosciuta dipendente da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali ed operative delle mansioni svolte così come previsto dall’art.1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini della concessione dei benefici previsti dal d.P.R. n. 243/2006 (speciale elargizione, assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio). Con parere n. 28410/2011 del 13 ottobre 2011 il Comitato di verifica per le cause di servizio, ha ritenuto l’infermità: “esiti stabilizzati di pregresso evento vascolare ischemico-encefalico minore con residua modesta ipostenia arti dx e sfumata disartria” non dipendente da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali ed operative di missione, ai sensi del d.P.R. n. 243/2006.


In data 24 gennaio 2012 ha ricevuto il decreto negativo n. 104 del 28 dicembre 2011 di rigetto dell’istanza per insussistenza delle condizioni previste dal d.P.R. n. 243/2006 per l’attribuzione dei relativi benefici. 2. Il ricorrente deduce la violazione del d.P.R. 7 Luglio 2006, n. 243 e dall’art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, che ha esteso ai dipendenti pubblici i benefici previsti per le “vittime del dovere” dall’art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 7 luglio 2006 n. 243, e in particolare l’articolo 1, comma 1, lettere b) e c), precisa che: - per “missioni di qualunque natura” devono intendersi “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente”. Relativamente a quanto sopra il ricorrente ha partecipato alle seguenti missioni internazionali di pace: Missione “Alba” in Albania dal 22/05/1997 al 10/08/1997; Missione “IFOR” nella ex Jugoslavia dal 28/09/1997 al 14/10/1997; Missione “IFOR” nella ex Jugoslavia dal 06/04/1998 al 27/04/1998; Missione “IFOR” nella ex Jugoslavia dal 22/06/1998 al 30/07/1998; Missione “SFOR” in Bosnia dal 09/08/1999 al 27/09/1999; inoltre anche durante tutte le attività svolte in Italia doveva ritenersi in “missione”, perché comandate e perché svolte al di fuori dell’ordinaria sede di servizio. Il ricorrente sottolinea altresì il fatto di aver operato in territori dove c’è stato l’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e pertanto contaminati dalla dispersione di nano particelle nell’ambiente, nonché essere stato esposto alle contaminazioni tossiche provocate dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti causate dall’impatto ed esplosione di materiale bellico, peraltro senza protezioni specifiche (guanti e/o tute protettive e/ o mascherine nasali) che lo hanno esposto a maggiori rischi. 3. Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio espresso nell’adunanza n. 258/2011 del 13 ottobre 2011, che costituisce il nucleo centrale del contenzioso, ha il seguente contenuto: <<Considerato: - che, relativamente all’infermità “Esiti stabilizzati di pregresso evento vascolare ischemico-encefalico con residua modesta ipostenia arti di destra e sfumata disartria (in soggetto con forame ovale pervio, sottoposto a procedura di chiusura percutanea)” si esprime parere negativo ai fini del riconoscimento del diritto ai benefici previsti dal D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 poiché, dall’esame degli atti, non si evidenziano condizioni ambientali ed operative di missione comunque implicanti l’esistenza od il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e che si pongano quale causa ovvero concausa efficiente e determinante dell’infermità in questione. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente risultanti dagli atti>>. 4. L’infermità su cui si controverte è: “Esiti stabilizzati di pregresso evento vascolare ischemicoencefalico con residua modesta ipostenia arti di destra e sfumata disartria (in soggetto con forame ovale pervio, sottoposto a procedura di chiusura percutanea)”. Quindi nessuna relazione può essere riconosciuta tra tale infermità e le patologie di tipo tumorale, sulle quali ha insistito il ricorrente, che possono essere contratte in ambienti, frequentati per un tempo più o meno prolungato, contaminati. Questo Collegio, pertanto, non può che confermare quanto già affermato: “I giudizi medico-legali espressi dagli organi tecnico-consultivi ai fini dell’accertamento della dipendenza di un’infermità del pubblico dipendente da causa di servizio sono giudizi aventi connotati di discrezionalità tecnica, la cui violazione è sottratta al sindacato di legittimità, salvo il potere di valutarne la irragionevolezza, la incongruità e soprattutto l’eventuale carenza di esaustività” (Cons. Stato sez. II, 7 giugno 2011, n. 1531). Nel caso di specie, proprio per la natura della patologia su cui si controverte, alcuna irragionevolezza può riscontrarsi nel censurato parere.


5. In conclusione il ricorso deve essere respinto. P.Q.M. Esprime il parere che il ricorso debba esser respinto.

L'ESTENSORE Andrea Pannone

IL SEGRETARIO Roberto MustafĂ

IL PRESIDENTE Gianpiero Paolo Cirillo


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