Consiglio di stato luglio 2017 ricorso vs respingimento della domanda di rinnovo della licenza di po

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Consiglio di Stato luglio 2017- ricorso VS respingimento della domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo.

Numero 01828/2017 e data 31/07/2017 Spedizione logo REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 5 luglio 2017

NUMERO AFFARE 00470/2017 OGGETTO: Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSISavverso diniego di rinnovo di licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. LA SEZIONE Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto; Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi. Premesso: con ricorso straordinario presentato a mano alla Prefettura di Piacenza il 25 novembre 2016 il signor -OMISSIS-ha impugnato, con gli atti connessi, il provvedimento datato 21 giugno 2016 – e notificato al ricorrente, come riferito nel ricorso, il 28 luglio 2016 – con il quale il Prefetto ha respinto il ricorso gerarchico del 14 aprile 2016 avverso il provvedimento del Questore di Piacenza, notificato il 22 marzo 2016, di diniego della domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. Il provvedimento del Questore si basa su comportamenti tenuti dal ricorrente in occasione dell’invito del ricorrente medesimo e di un suo amico presso gli uffici della


Polizia stradale per essere sottoposti a test alcolimetrici e in occasione del successivo accompagnamento, dopo la redazione degli atti presso gli uffici della Polizia stradale, negli uffici della Questura. Il ricorso, che reca anche domanda di accesso agli atti del presente procedimento, ascrive al provvedimento prefettizio, sotto vari profili, ingiustizia manifesta ed illegittimità. Il Ministero riferente, sulla scorta delle controdeduzioni della Prefettura, ha espresso l’avviso che il presente ricorso sia da respingere. Questa Sezione, con nota presidenziale del 21 marzo 2017, ha invitato il Ministero, al fine della fissazione dell’adunanza per l’esame dell’affare, a trasmettere al ricorrente, ove già non provveduto, tutti gli atti del procedimento e a far pervenire a questo Consiglio di Stato eventuali memorie di replica unitamente alle proprie osservazioni integrative. Il Ministero, con propria nota del 5 aprile 2014, trasmessa per conoscenza anche a questo Consiglio di Stato e al ricorrente, ha demandato alla Prefettura di Piacenza di curare l’immediata consegna all’interessato della relazione ministeriale e di consentirgli l’accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, unitamente alla documentazione istruttoria, assegnandogli un termine di venti giorni dall’avvenuta comunicazione per il deposito di eventuali memorie; invitando altresì l’Ufficio territoriale a rimettere all’Amministrazione centrale copia del verbale di consegna unicamente a tutta la documentazione relativa agli incombenti effettuati ivi comprese le memorie di replica eventualmente prodotte dal ricorrente, unitamente alle controdeduzioni integrative della Prefettura. Nell’adunanza del 17 maggio 2017 è stato disposto un rinvio della trattazione dell’affare per consentire la produzione della documentazione richiesta. Con nota del 9 giugno 2017 il Ministero ha trasmesso a questo Consiglio di Stato copia dei relativi adempimenti. Considerato: Le censure del ricorso non sono fondate. Diversamente da quanto rilevato nel ricorso, il rigetto della domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo non è stato emesso prevalentemente sul presupposto d’una risalente, e non seguita da procedimento penale, segnalazione di reato a carico del ricorrente ma dalla valutazione del comportamento da lui tenuto e delle frasi irate profferite nei confronti degli operatori di polizia in occasione di contestazioni di violazioni al codice della strada e di sottoposizione a test alcolimetrici; comportamento e frasi che, come espressamente affermato nella motivazione dell’impugnato decreto questorile, hanno palesato “un comprovato atteggiamento contrario alle ordinarie regole di convivenza civile tale da non dare sicuro affidamento di non abusare delle armi eventualmente in suo possesso”. Tutto ciò ha fatto ritenere all’autorità di pubblica sicurezza che il ricorrente non dimostrasse “una sufficiente capacità di dominio ed autocontrollo dei propri impulsi, emozioni e stati d’animo”. Su tale presupposto quell’autorità - esercitando senza palesi vizi logici o carenze valutative l’ampio potere discrezionale in materia di armi


conferito dagli articoli 10, 11, e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - ha negato il richiesto rinnovo della licenza di porto di fucile. Sotto altro aspetto, la prospettata risalenza all’anno 2010 dell’episodio considerato non è talmente rilevante da concretare vizi logico-valutativi del vaglio comportamentale dell’autorità di p.s. In conclusione la sezione esprime parere nel senso che il ricorso vada respinto. P.Q.M. esprime il parere che il ricorso debba essere respinto. Manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F Giancarlo Luttazi Vincenzo Neri

IL SEGRETARIO Maria Cristina Manuppelli

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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