Concorso 7563 vice sov di ps decreto rettifica graduatoria sentenza

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Consiglio di Stato maggio 2016: Concorso 7563 Vice Sov. di PS. Decreto rettifica graduatoria. Sentenza

N. 01836/2016REG.PROV.COLL. N. 00945/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 945 del 2016, proposto da: ..OMISSIS.. rappresentati e difesi dagli avv. Meinhard Durnwalder, Salvatore Alberto Romano, con domicilio eletto presso Salvatore Alberto Romano in Roma, viale Xxi Aprile, 11; contro Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del Dipartimento Ps Ministero dell'Interno, Direttore Centrale Per Le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno; nei confronti di Provincia Autonoma di Bolzano, rappresentato e difeso dagli avv. Renate Von Guggenberg, Laura Fadanelli, Jutta Segna, Stephan Beikircher, Michele Costa,


con domicilio eletto presso Michele Costa in Roma, Via Bassano del Grappa, 24; Provincia Autonoma di Trento, Fulvio Coslovi, Walter Clauser; per la riforma della sentenza breve del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00360/2015, resa tra le parti, concernente concorso interno per titoli di servizio a 7563 posti per l'accesso a corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovraintendenti della polizia Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Provincia Autonoma di Bolzano; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Romano e Costa.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Ritenuto che sussistono i presupposti per definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata atteso che l’istruttoria è completa, il contraddittorio è integro e le parti sono state sentite sul punto; Ritenuto che l’appello merita accoglimento in quanto: le clausole del bando oggetto di contestazione (anche a prescindere dai margini interpretativi che esse avrebbero consentito) non sono immediatamente lesive (e non vi era, quindi, onere di immediata impugnazione), trattandosi non di clausole “escludenti”, ma di clausole per così dire “includenti”, dirette, cioè a consentire la partecipazione ad una categoria di candidati che, secondo la tesi


dei ricorrenti, avrebbero dovuto essere invece esclusi perché in possesso solamente dell’attestato di bilinguismo “D” e non del superiore patentino “C”; ritenuto, infatti, che alla luce di una giurisprudenza pacifica è consolidata, un tale tipo di clausola non produce effetti immediatamente lesivi, perché prefigura una lesione solo potenziale, destinata ad attualizzarsi solo se e nella misura in cui i candidati illegittimamente ammessi in base ad essa si collochino in posizione utile in graduatoria, sopravanzando i candidati in possesso del patentino C; ritenuto che nel merito il ricorso è manifestamente fondato, atteso che l’art. 4, comma 6, d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego) chiaramente stabilisce una corrispondenza tra il titolo di studio richiesto per accedere al concorso e l’attestato di conoscenza delle due lingue; ritenuto che l’accesso al concorso in oggetto (per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente) è riservato ad assistenti di polizia nel ruolo di assistenti capo oppure di assistenti ed agenti con almeno quattro anni di effettivo servizio; ritenuto che il titolo di studio richiesto per diventare agente o assistente di Polizia è quello del diploma di istruzione di scuola secondaria di primo grado; rilevato che al titolo di studio del diploma di istituto superiore secondaria di primo grado corrisponde il possesso dell’attestato di bilinguismo C; rilevato, pertanto, che l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, devono essere annullate sia le clausole del bando, nella parte in cui consentono la partecipazione anche a soggetti che non sono in possesso dell’attestato di bilinguismo C, sia la graduatoria, approvata con decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane n. 333 – B/12.0.5.13./6066 di data 17 luglio 2015, nella parte in cui include anche i candidati privi del


medesimo attestato di bilinguismo C; le spese del doppio grado, nei rapporti tra appellanti e Amministrazione appellata, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore degli appellanti in complessivi € 3.500, oltre agli accessori di legge; sussistono i presupposti per compensare le spese nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorsi di primo grado. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio a favore degli appellanti, spese che liquida in complessivi € 3.500, oltre agli accessori di legge. Compensa le spese nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati: Sergio Santoro, Presidente Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore Bernhard Lageder, Consigliere Marco Buricelli, Consigliere Francesco Mele, Consigliere L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 06/05/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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