Causa di servizio nuovi chiarimenti

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Roma, 18 marzo 2015 Prot. 32/2015/LF/MB/rb Ai Coordinatori Regionali INCA Ai Direttori Comprensoriali INCA Agli Uffici Zona INCA Al Dipartimento Welfare e Nuovi Diritti Al Dipartimento Ambiente e Territorio Salute e Sicurezza CGIL Nazionale Alla Funzione Pubblica CGIL Nazionale Alla FLC CGIL Nazionale Al Silp per la CGIL LORO SEDI Oggetto: Causa di servizio: Articolo 6 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 214/2011 abrogazione dell’accertamento della infermità da causa di servizio, equo indennizzo, pensione privilegiata. Sommario- Regime transitorio e ammissibilità delle domande. A seguito di numerose richieste di chiarimento in ordine alla normativa introdotta dall’articolo 6 del Decreto 201/2011 riguardante l’accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell’equo indennizzo e pensione privilegiata, si ritiene opportuno riassumere la disciplina che regola la specifica materia. Come è noto l’articolo 6 ha disposto l’abrogazione dei suddetti istituti per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del comparto sicurezza, difesa e vigili del fuoco. L ‘articolo 6 contiene peraltro una norma transitoria secondo la quale la disposizione non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Decreto e a tutti quei procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda. La Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento Funzione Pubblica 1 ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità della norma , con particolare riferimento al regime transitorio. La citata circolare prevede che la deroga prevista riguarda :

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Circolare del 6 agosto 2012


le domande di aggravamento riferito ad infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio prima dell’entrata in vigore della modifica legislativa, entro 5 anni dall’ultimo provvedimento ( termine di decadenza per patologie già ascritte a tabella)

le domande di revisione/aggravamento riferito ad infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio prima dell’entrata in vigore della modifica legislativa e che non siano state valutabili ai fini della classificazione (la revisione si può chiedere in ogni tempo)

le domande di revisione/aggravamento del trattamento privilegiato sempre nel rispetto dei termini di decadenza ( Enti locali entro 5 anni per lo Stato senza limiti temporali)

le domande aventi ad oggetto l’accertamento dipendenza da causa di servizio delle infermità o lesioni presentate in corso di rapporto entro il 5 dicembre 2011, anche se successivamente alla scadenza del termine semestrale in cui l’interessato ha avuto conoscenza del fatto, fermo restando che in questo caso è precluso il riconoscimento dell’equo indennizzo e del rimborso spese

le domande aventi ad oggetto l’accertamento della dipendenza della causa di servizio dell’infermità o lesione presentate entro la scadenza del termine semestrale decorrente dalla conoscenza dell’infermità o lesione da parte dell’interessato (termine di decadenza dei benefici economici) e, quindi, anche successivamente al 5 dicembre 2011, per fatti verificatosi comunque entro tale data

le domande aventi ad oggetto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o della lesione presentate entro 5 anni dalla cessazione del rapporto (termine di decadenza per il riconoscimento della pensione privilegiata) intervenuta entro il 4 dicembre 2011.

Ulteriori indicazioni •

A nostro avviso i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni potranno presentare domande successivamente alla data dell’entrata in vigore della legge (6/12/2011) per: patologie interdipendenti dalla infermità già riconosciuta come dipendente da causa di servizio

La previsione normativa di mantenimento del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, concerne anche quanti subiscono oggi le conseguenze di esposizioni o di rischi ( patologie a lenta evoluzione) subiti durante il servizio di leva.

Ricordiamo , inoltre, che la dipendenza da causa di servizio per le figure indicate nel decreto è compatibile e cumulabile con quanto previsto dalle norme sulle vittime del dovere e assimilate.

Stante la indeterminatezza della normativa vi preghiamo di segnalarci eventuali orientamenti difformi delle singole amministrazioni. Da parte nostra vi terremo informati sugli esiti del costante confronto con gli istituti interessati.

p. il settore (Lorenza Festucci – Marco Bottazzi))

Il Collegio di Presidenza (Silvino Candeloro)


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