C 74 16

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Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 27 giugno 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Nozione di “aiuto di Stato” – Nozioni di “impresa” e di “attività economica” – Altri presupposti di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Articolo 108, paragrafi 1 e 3, TFUE – Nozioni di “aiuti esistenti” e di “aiuti nuovi” – Accordo del 3 gennaio 1979 concluso tra il Regno di Spagna e la Santa Sede – Imposta sulle costruzioni, sugli impianti e sui lavori – Esenzione a beneficio degli immobili della Chiesa cattolica» Nella causa C-74/16, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 4 de Madrid (Tribunale amministrativo n. 4 di Madrid, Spagna), con decisione del 26 gennaio 2016, pervenuta in cancelleria il 10 febbraio 2016, nel procedimento Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania contro Ayuntamiento de Getafe, LA CORTE (Grande Sezione), composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, E. Juhász, M. Berger, A. Prechal, M. Vilaras ed E. Regan, presidenti di sezione, A. Rosas, A. Arabadjiev (relatore), M. Safjan, D. Šváby ed E. Jarašiūnas, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale


vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 gennaio 2017, considerate le osservazioni presentate: –

per la Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, da M. Muñoz Pérez e A. Fanjul Guerricaechevarría, abogados; per l’Ayuntamiento de Getafe, da L. López Díez, abogada;

per il governo spagnolo, da M. A. Sampol Pucurull e A. Rubio González, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da G. Luengo, P. Němečková e F. Tomat, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 febbraio 2017, ha pronunciato la seguente

Sentenza 1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

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Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (Comunidad de Casa de Escuelas Pías de Getafe, PP. Escolapios) [Congregazione delle Scuole Pie della Provincia Betania (Comunità della Casa delle Scuole Pie di Getafe, Frati Scolopi); in prosieguo: la «Congregazione»] all’Ayuntamiento de Getafe (Comune di Getafe, Spagna; in prosieguo: il «Comune»), e vertente sul rigetto, da parte di quest’ultimo, della domanda della Congregazione volta ad ottenere il rimborso di una somma da essa pagata a titolo dell’imposta sulle costruzioni, sugli impianti e sulle opere (in prosieguo: l’«ICIO»).

Contesto normativo Diritto internazionale


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L’articolo IV dell’Accordo sulle questioni economiche, concluso tra lo Stato spagnolo e la Santa Sede il 3 gennaio 1979 (in prosieguo: l’«Accordo del 3 gennaio 1979»), dispone quanto segue: «1. La Santa Sede, la Conferenza episcopale, le diocesi, le parrocchie e altre circoscrizioni territoriali, gli Ordini e le Congregazioni religiose e gli Istituti di vita consacrata, nonché le relative province e case, avranno diritto alle seguenti esenzioni: (...) B)

esenzione totale e permanente dalle imposte reali o di ricchezza prodotta, sul reddito e sul patrimonio. Tale esenzione non riguarda i redditi derivanti dall’esercizio di attività economiche, né quelli scaturenti dalla gestione del patrimonio della Chiesa, quando tale gestione sia stata ceduta a terzi, né i redditi di capitale, e neppure i redditi costituenti l’oggetto di ritenuta alla fonte a titolo di imposte sul reddito.

(...)». 4

L’articolo VI di detto accordo così dispone: «La Santa Sede e il governo spagnolo si sforzeranno di risolvere di comune accordo i dubbi e le ambiguità che potranno sorgere nell’interpretazione o nell’applicazione degli articoli del presente Accordo, ispirandosi ai principi cui quest’ultimo è informato». Diritto spagnolo

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L’ICIO è un’imposta comunale che è stata istituita dalla Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas Locales (legge 39/1988 recante disciplina della finanza degli enti locali), del 28 dicembre 1988 (BOE n. 313, del 30 dicembre 1988, pag. 36636). Al momento dei fatti in esame nel procedimento principale, l’imposta suddetta era disciplinata dagli articoli da 100 a 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (regio decreto legislativo 2/2004, che approva il testo consolidato della legge recante disciplina della finanza degli enti locali), del 5 marzo 2004 (BOE n. 59, del 9 marzo 2004, pag. 10284; in prosieguo: il «testo consolidato della legge di disciplina della finanza locale»).


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Ai termini dell’articolo 100, paragrafo 1, del testo consolidato della legge di disciplina della finanza locale: «L’[ICIO] è un’imposta indiretta il cui fatto generatore è costituito dalla realizzazione, nel territorio comunale, di qualsiasi costruzione, impianto od opera per la quale sia necessario ottenere un corrispondente permesso edilizio o urbanistico – indipendentemente dall’ottenimento del medesimo – oppure sia necessario presentare una dichiarazione di responsabilità o una previa comunicazione, sempre che il rilascio del permesso o l’attività di controllo rientrino nella competenza del comune di imposizione».

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L’articolo 101, paragrafo 1, del testo suddetto recita: «Sono assoggettate a tale imposta, quali contribuenti, le persone fisiche, le persone giuridiche o le entità (...) che siano committenti della costruzione, dell’impianto o dell’opera, senza riguardo al fatto che essi siano o no proprietari dell’immobile sul quale i lavori vengono realizzati. Ai fini previsti al comma precedente, si considera come committente della costruzione, dell’impianto o dell’opera colui che sopporta le spese o i costi di realizzazione».

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Il Ministero delle Finanze spagnolo, mediante l’Orden por la que se aclara la inclusión del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en la letra B) del apartado l del articulo IV del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979 [decreto recante precisazione quanto all’inclusione dell’imposta sulle costruzioni, sugli impianti e sulle opere nell’articolo IV, paragrafo 1, lettera B), dell’Accordo sulle questioni economiche, concluso tra lo Stato spagnolo e la Santa Sede il 3 gennaio 1979], del 5 giugno 2001 (BOE n. 144, del 16 giugno 2001, pag. 21427; in prosieguo: il «decreto del 5 giugno 2001»), ha precisato, al punto 1 del dispositivo di tale decreto, che l’ICIO «rientra tra le imposte reali o di ricchezza prodotta contemplate dall’articolo IV, paragrafo 1, lettera B), dell’Accordo del 3 gennaio 1979» e, al punto 2 del medesimo dispositivo, che «la Santa Sede, la Conferenza episcopale, le diocesi, le parrocchie e altre circoscrizioni territoriali, gli Ordini e le Congregazioni religiose e gli Istituti di vita consacrata, nonché le relative province e case, beneficiano di un’esenzione totale e permanente dall’[ICIO]».


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Come precisato dal giudice del rinvio, tale decreto ha riconosciuto, a favore della Chiesa cattolica, un’esenzione totale dall’ICIO in relazione agli immobili da essa detenuti, indipendentemente dalla natura delle attività alle quali questi erano destinati.

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L’Orden EHA/2814/2009 por la que se modifica la Orden de 5 de junio de 2001, por la que se aclara la inclusión del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en la letra B) del apartado 1 del artículo IV del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 1979 [decreto EHA/2814/2009 che modifica il decreto del 5 giugno 2001 recante precisazione quanto all’inclusione dell’imposta sulle costruzioni, sugli impianti e sulle opere nell’articolo IV, paragrafo 1, lettera B), dell’Accordo sulle questioni economiche, concluso tra lo Stato spagnolo e la Santa Sede il 3 gennaio 1979], del 15 ottobre 2009 (BOE n. 254, del 21 ottobre 2009, pag. 88046; in prosieguo: il «decreto del 15 ottobre 2009»), ha sostituito il punto 2 del dispositivo del decreto del 5 giugno 2001 con il testo che segue: «La Santa Sede, la Conferenza episcopale, le diocesi, le parrocchie e altre circoscrizioni territoriali, gli Ordini e le Congregazioni religiose e gli Istituti di vita consacrata, nonché le relative province e case, beneficiano di un’esenzione totale e permanente dall’[ICIO] per tutti quegli immobili che sono esentati dalla Contribuzione Territoriale Urbana (attualmente: imposta sui beni immobili)».

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Come risulta dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, il risultato di tale modifica era che la Chiesa cattolica beneficiava di un’esenzione dall’ICIO soltanto per i beni immobili destinati a scopi esclusivamente religiosi.

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Il giudice del rinvio precisa che il decreto del 15 ottobre 2009 è stato annullato da una sentenza in data 9 dicembre 2013 della Sezione per il contenzioso amministrativo della Audiencia Nacional (Corte centrale, Spagna) e che tale annullamento è stato confermato da una sentenza del 19 novembre 2014 della Sezione per il contenzioso amministrativo del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), segnatamente a motivo del fatto che il decreto suddetto riduceva l’estensione dell’esenzione prevista dall’articolo IV, paragrafo 1, lettera B), dell’Accordo del 3 gennaio 1979.

Procedimento principale e questione pregiudiziale


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La Congregazione è iscritta nel registro degli enti religiosi tenuto presso il Ministero della Giustizia spagnolo e beneficia dell’Accordo del 3 gennaio 1979. Essa è proprietaria di un complesso di edifici, siti in Getafe, nella cerchia dei quali si trova la scuola «La Inmaculada» che essa gestisce.

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Il 4 marzo 2011, la Congregazione ha chiesto un permesso per la trasformazione e l’ampliamento dell’edificio che ospita la sala per conferenze della scuola suddetta, destinata in particolare allo svolgimento di riunioni, corsi e conferenze, al fine di dotarla di 450 posti a sedere. Il suddetto permesso è stato concesso il 28 aprile 2011, e la Congregazione ha versato a titolo di ICIO un importo di EUR 23 730,41.

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Successivamente, la Congregazione ha proposto una domanda di rimborso di tale importo, ritenendo di essere esentata dal pagamento dell’imposta summenzionata in applicazione del decreto del 5 giugno 2001, che attua l’articolo IV, paragrafo 1, lettera B), dell’Accordo del 3 gennaio 1979.

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Tale domanda è stata respinta con decisione in data 6 novembre 2013 dell’Órgano de Gestión Tributaria (Ufficio tributi) del Comune, avendo quest’ultimo ritenuto che l’esenzione suddetta non fosse applicabile, dato che veniva richiesta per un’attività della Chiesa cattolica priva di finalità religiosa.

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Tale decisione, confermata in sede di ricorso in opposizione, è stata impugnata dalla Congregazione con un ricorso dinanzi al giudice del rinvio, mediante il quale essa ha fatto valere che la somma versata a titolo dell’ICIO non era dovuta, dovendosi interpretare l’articolo IV, paragrafo 1, lettera B), dell’Accordo del 3 gennaio 1979 nel senso che esso la esenta dall’imposta in questione indipendentemente dalla destinazione del bene immobile costituente la base imponibile dell’imposta stessa.

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Il Comune replica che, in applicazione del decreto del 15 ottobre 2009, l’esenzione dall’ICIO si applica unicamente agli immobili che sono esentati dall’imposta sui beni immobili a motivo della loro destinazione alle finalità religiose della Chiesa cattolica, e che, ove non vi fosse questa limitazione, vista l’importanza dell’esercizio, da parte di tale Chiesa, di attività economiche (gestione di scuole, di ospedali, ecc.), detta esenzione potrebbe rivelarsi incompatibile con le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato.


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Il giudice del rinvio rileva che, invero, la questione della conformità al diritto dell’Unione dell’esenzione dall’ICIO di cui beneficia la Chiesa cattolica non è mai stata sollevata dinanzi ai giudici spagnoli, ma la Commissione europea si è trovata ad occuparsene, senza tuttavia assumere una posizione definitiva al riguardo. Detto giudice precisa, a questo proposito, che l’esenzione in questione non è limitata – contrariamente a quanto avrebbe affermato la suddetta istituzione – agli impianti, alle costruzioni e alle opere appartenenti alla Chiesa cattolica e destinati a finalità esclusivamente religiose.

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Facendo altresì riferimento ai punti da 19 a 23 della sentenza del 9 ottobre 2014, Ministerio de Defensa e Navantia (C-522/13, EU:C:2014:2262), il giudice del rinvio si chiede se l’esenzione dall’ICIO di cui beneficia la Chiesa cattolica, anche quando la destinazione del bene immobile interessato da tale misura rientri nell’esercizio di un’attività economica da parte di quest’ultima, possa costituire un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

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Sulla scorta di tali circostanze, lo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 4 de Madrid (Tribunale amministrativo n. 4 di Madrid) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se contrasti con l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE l’esenzione dall’[ICIO] prevista a favore della Chiesa cattolica, in relazione alle costruzioni, agli impianti e alle opere realizzati in immobili destinati all’esercizio di attività economiche che non hanno una finalità strettamente religiosa».

Sulla questione pregiudiziale Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 22

Il governo spagnolo contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. Secondo tale governo, da un lato, la questione pregiudiziale è ipotetica, in quanto, senza dimostrare l’esistenza di un rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, essa mira ad ottenere un parere consultivo a carattere generale in merito all’esenzione dall’ICIO di cui beneficia la Chiesa cattolica alla luce del regime degli aiuti di Stato.


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Dall’altro lato, la domanda di pronuncia pregiudiziale presenterebbe gravi lacune per quanto riguarda la descrizione degli elementi di fatto e di diritto necessari per consentire alla Corte di fornire una risposta utile alla questione sollevata. La decisione di rinvio non conterrebbe alcuna descrizione né dell’attività svolta dalla Congregazione, in particolare nell’ambito dell’immobile interessato dall’esenzione fiscale controversa nel procedimento principale, né della sua struttura e della sua organizzazione economica. Il giudice del rinvio avrebbe inoltre omesso di indicare le ragioni precise che lo hanno portato a considerare necessario il rinvio pregiudiziale.

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A questo proposito, occorre ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire (sentenza del 21 dicembre 2016, Vervloet e a., C-76/15, EU:C:2016:975, punto 56 e la giurisprudenza ivi citata).

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Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti in modo manifesto che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 21 dicembre 2016, Vervloet e a., C-76/15, EU:C:2016:975, punto 57).

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A questo proposito, occorre ricordare che la necessità di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso, perlomeno, spieghi le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Tali esigenze valgono in modo del tutto particolare nel settore della concorrenza, che è caratterizzato da situazioni di


fatto e di diritto complesse (sentenza del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C-284/12, EU:C:2013:755, punto 20). 27

Secondo la giurisprudenza della Corte, è altresì importante che il giudice nazionale indichi le ragioni precise che l’hanno indotto ad interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e a ritenere necessaria la formulazione di questioni pregiudiziali alla Corte (sentenza del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C-284/12, EU:C:2013:755, punto 21).

28

Nel caso di specie, anzitutto, risulta dalla decisione di rinvio che il giudice remittente si trova a dover statuire, in particolare, sulla questione se l’articolo 107 TFUE osti a che la Congregazione possa beneficiare, in applicazione del decreto del 5 giugno 2001, che attua l’articolo IV, paragrafo 1, lettera B), dell’Accordo del 3 gennaio 1979, dell’esenzione fiscale controversa nel procedimento principale.

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Risulta da detta decisione che il giudice del rinvio ritiene che, per pronunciarsi sul ricorso di cui è investito, esso debba verificare la conformità di detta esenzione all’articolo 107 TFUE, tenendo presente che i dubbi da esso nutriti in proposito risultano chiaramente dal medesimo provvedimento di rinvio alla Corte.

30

Date tali circostanze, non risulta in maniera manifesta che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice del rinvio riguardi un problema ipotetico o non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale.

31

Poi, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 25 delle sue conclusioni, la decisione di rinvio presenta le pertinenti disposizioni dell’Accordo del 3 gennaio 1979 e del diritto tributario spagnolo, nonché la prassi amministrativa e la giurisprudenza nazionale ad esse correlate, e d’altronde il governo spagnolo non identifica alcun elemento che sarebbe utile alla comprensione della controversia e che il giudice del rinvio avrebbe omesso di menzionare.

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Infine, quanto alla descrizione del contesto fattuale, la decisione di rinvio contiene i dati sufficienti per comprendere tanto la questione pregiudiziale quanto la portata della stessa.


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34

Occorre pertanto considerare che la decisione di rinvio contiene gli elementi di fatto e di diritto che consentono alla Corte di fornire una risposta utile al giudice del rinvio. Del resto, tale decisione ha consentito agli interessati, contemplati dall’articolo 23, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, di presentare le loro osservazioni, ai sensi di tale disposizione. Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile. Nel merito

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Mediante la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un’esenzione fiscale, quale quella controversa nel procedimento principale, di cui beneficia una congregazione della Chiesa cattolica per opere realizzate in un immobile destinato all’esercizio di attività prive di finalità strettamente religiosa, possa ricadere sotto il divieto enunciato dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

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In limine, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice a quo una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In quest’ottica, la Corte è tenuta, se del caso, a riformulare le questioni ad essa sottoposte. Il fatto che un giudice nazionale abbia, sul piano formale, formulato una questione pregiudiziale facendo riferimento a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dalla circostanza che esso vi abbia fatto o no riferimento nell’enunciazione delle sue questioni. A questo proposito, spetta alla Corte ricavare dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e segnatamente dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia (sentenza del 15 ottobre 2015, Biovet, C-306/14, EU:C:2015:689, punto 17 e la giurisprudenza ivi citata).

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Nel caso di specie, tenuto conto in particolare delle osservazioni presentate dal Regno di Spagna e dalla Commissione, occorre, al fine di fornire al giudice del rinvio siffatti utili elementi di interpretazione, rispondere alla questione sollevata facendo riferimento non soltanto all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma anche all’articolo 108, paragrafi 1 e 3, TFUE.


Sulla nozione di «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE 38

Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, la qualificazione come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, esige che siano soddisfatte tutte le condizioni enunciate da tale disposizione. Più in particolare, in primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo a incidere sugli scambi tra gli Stati membri. In terzo luogo, esso deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario. In quarto luogo, esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (sentenze del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck, C-524/14 P, EU:C:2016:971, punto 40, nonché del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group SA e a., C-20/15 P e C-21/15 P, EU:C:2016:981, punto 53).

39

Inoltre, le norme dell’Unione in materia di concorrenza e, in particolare, il divieto enunciato all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE riguardano le attività delle imprese (v., in tal senso, sentenze del 23 marzo 2006, Enirisorse, C-237/04, EU:C:2006:197, punti 27 e 28, nonché del 5 marzo 2015, Commissione e a./Versalis e a., C-93/13 P e C-123/13 P, EU:C:2015:150, punto 88).

40

Ne consegue che, nel caso di specie, occorre esaminare, in primo luogo, se la Congregazione possa essere qualificata come «impresa», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in secondo luogo, se l’esenzione fiscale controversa nel procedimento principale tenda a concedere un vantaggio economico selettivo alla Congregazione, in terzo luogo, se tale misura costituisca un intervento dello Stato spagnolo o effettuato mediante risorse di tale Stato membro e, infine, in quarto luogo, se l’esenzione di cui sopra sia idonea a incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza nell’ambito del mercato interno. Sulle nozioni di «impresa» e di «attività economica»

41

Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, la nozione di «impresa» comprende, nel contesto del diritto dell’Unione in materia di concorrenza, qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di tale entità e dalle sue modalità di finanziamento (sentenza del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a., C-222/04, EU:C:2006:8, punto 107).


42

Ne consegue che il carattere pubblico o privato dell’entità che esercita l’attività di cui trattasi non può influire sulla questione volta a stabilire se tale entità rivesta o no la qualità di «impresa».

43

Inoltre, laddove l’attività in questione possa essere qualificata come «economica», la circostanza che essa sia esercitata da una comunità religiosa non impedisce l’applicazione delle norme del Trattato, tra cui quelle che disciplinano il diritto della concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 1988, Steymann, 196/87, EU:C:1988:475, punti 9 e 14).

44

Per stabilire se le attività in questione sono quelle di un’«impresa», ai sensi del diritto dell’Unione in materia di concorrenza, occorre verificare quale sia la natura di tali attività, tenendo presente che la qualificazione come «attività economica» deve essere esaminata per ciascuna delle diverse attività esercitate da una stessa determinata entità (v., in tal senso, sentenze del 24 ottobre 2002, Aéroports de Paris/Commissione, C-82/01 P, EU:C:2002:617, punto 75, e del 1º luglio 2008, MOTOE, C-49/07, EU:C:2008:376, punto 25).

45

Costituisce un’attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato (sentenza del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a., C-222/04, EU:C:2006:8, punto 108).

46

La circostanza che l’offerta di beni o di servizi sia fatta senza scopo di lucro non osta a che l’entità che effettua tali operazioni sul mercato debba essere considerata come un’impresa, poiché tale offerta si pone in concorrenza con quella di altri operatori che perseguono uno scopo di lucro (sentenza del 1º luglio 2008, MOTOE, C-49/07, EU:C:2008:376, punto 27).

47

Costituiscono servizi suscettibili di essere qualificati come «attività economiche» le prestazioni fornite normalmente dietro remunerazione. La caratteristica essenziale della remunerazione va ravvisata nella circostanza che essa costituisce il corrispettivo economico della prestazione di cui trattasi (v., per analogia, sentenza dell’11 settembre 2007, Schwarz e Gootjes-Schwarz, C-76/05, EU:C:2007:492, punti 37 e 38 nonché la giurisprudenza ivi citata).

48

Alla luce di tali premesse, occorre considerare che i corsi impartiti da istituti di insegnamento finanziati, essenzialmente, mediante fondi privati non provenienti dal prestatore dei servizi stesso costituiscono servizi, posto che, infatti, lo scopo perseguito da tali istituti consiste nell’offrire un servizio in cambio di una remunerazione (v., per analogia, sentenze dell’11 settembre 2007, Schwarz e


Gootjes-Schwarz, C-76/05, EU:C:2007:492, punto 40, nonché dell’11 settembre 2007, Commissione/Germania, C-318/05, EU:C:2007:495, punto 69). 49

Non è necessario che tale finanziamento privato sia assicurato principalmente dagli studenti o dai loro genitori, dal momento che il carattere economico di un’attività non dipende dal fatto che il servizio sia pagato da coloro che ne beneficiano (v., per analogia, sentenze dell’11 settembre 2007, Schwarz e Gootjes-Schwarz, C-76/05, EU:C:2007:492, punto 41, nonché dell’11 settembre 2007, Commissione/Germania, C-318/05, EU:C:2007:495, punto 70).

50

Ciò premesso, lo stesso non vale nel caso dei corsi impartiti da taluni istituti che facciano parte di un sistema di insegnamento pubblico e che siano finanziati, interamente o prevalentemente, mediante fondi pubblici. Infatti, istituendo e mantenendo un siffatto sistema di insegnamento pubblico, finanziato di norma dal bilancio pubblico e non dagli studenti o dai loro genitori, lo Stato non intende impegnarsi in attività remunerate, bensì adempie la propria missione nei settori sociale, culturale e educativo nei confronti della propria popolazione (v., per analogia, sentenze dell’11 settembre 2007, Schwarz e Gootjes-Schwarz, C-76/05, EU:C:2007:492, punto 39, nonché dell’11 settembre 2007, Commissione/Germania, C-318/05, EU:C:2007:495, punto 68).

51

In tale contesto, non è escluso che uno stesso istituto possa esercitare più attività, al tempo stesso economiche e non economiche, a condizione che esso tenga una contabilità separata per quanto riguarda i diversi finanziamenti ricevuti, in modo da escludere qualsiasi rischio di sovvenzione «incrociata» delle sue attività economiche mediante fondi pubblici di cui esso beneficia a titolo delle sue attività non economiche.

52

Nel caso di specie, è pacifico che la Congregazione esercita tre tipi di attività in seno alla scuola «La Inmaculada», vale a dire attività strettamente religiose, un insegnamento sovvenzionato dallo Stato spagnolo e un insegnamento libero, senza contributo finanziario di tale Stato membro. Inoltre, tale entità fornisce servizi complementari di ristorazione e di trasporto ai propri studenti.

53

Tuttavia, dato che l’esenzione fiscale in discussione nel procedimento principale concerne la trasformazione e l’ampliamento della sala per conferenze della scuola «La Inmaculada» e che la Congregazione ha sottolineato, in occasione dell’udienza dinanzi alla Corte, che tale sala è destinata soltanto alle attività di insegnamento che essa propone, l’esenzione in parola non sembra


presentare alcun collegamento né con le attività a carattere strettamente religioso dell’entità suddetta, né con i servizi complementari menzionati al punto precedente. 54

In tale contesto, ai fini dell’applicabilità del divieto dettato dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE all’esenzione di cui sopra, spetta al giudice del rinvio stabilire, alla luce delle indicazioni contenute nei punti da 41 a 51 della presente sentenza, se e, eventualmente, quali tra le attività pedagogiche esercitate dalla Congregazione presentino carattere economico o meno.

55

A questo proposito, alla luce delle precisazioni concordanti fornite, in occasione dell’udienza dinanzi alla Corte, dalla Congregazione, dal Comune e dal governo spagnolo, risulta che le attività di insegnamento sovvenzionate dallo Stato spagnolo si inscrivono nel contesto del sistema di insegnamento primario e secondario pubblico di tale Stato membro, e l’insegnamento in seno alla scuola «La Inmaculada» viene fornito sulla scorta e in conformità delle condizioni stabilite in una convenzione conclusa tra la Congregazione e la Comunità autonoma di Madrid ed è finanziato interamente dal bilancio pubblico.

56

Qualora tali informazioni dovessero rivelarsi esatte – ciò che spetta al giudice del rinvio verificare –, le attività di insegnamento della Congregazione sovvenzionate dallo Stato spagnolo non potrebbero essere qualificate come «economiche», in conformità della giurisprudenza della Corte presa in esame ai punti da 41 a 50 della presente sentenza.

57

Per contro, alla luce degli elementi di informazione forniti, in occasione dell’udienza dinanzi alla Corte, dalla Congregazione, dal Comune e dal governo spagnolo, le attività di insegnamento della Congregazione non sovvenzionate dallo Stato spagnolo, rientranti nell’insegnamento prescolare, extrascolare e post-obbligatorio, sembrano soddisfare tutti i criteri enunciati ai punti da 44 a 49 della presente sentenza per poter essere qualificate come «attività economiche» – ciò che però spetta al giudice del rinvio verificare.

58

Infatti, tali attività non sarebbero finanziate dallo Stato spagnolo. Si tratterebbe invece di attività organizzate dalla stessa Congregazione e finanziate essenzialmente mediante contribuzioni finanziarie private alle spese scolastiche, versate segnatamente dagli studenti e dai loro genitori.

59

Qualora il giudice del rinvio, al termine di tale verifica, dovesse giudicare che le attività di insegnamento della Congregazione non sovvenzionate dallo Stato


spagnolo costituiscono un’«attività economica», sarebbe ulteriormente tenuto ad accertare se la sala per conferenze della scuola «La Inmaculada» viene dedicata a un uso rientrante esclusivamente nell’una o nell’altra delle suddette attività di insegnamento, oppure a un uso misto. 60

Infatti, se il suo uso fosse riservato alle sole attività di insegnamento sovvenzionate dallo Stato spagnolo e rispondenti a tutti i criteri enunciati al punto 50 della presente sentenza, l’esenzione fiscale controversa nel procedimento principale non potrebbe ricadere sotto il divieto enunciato dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

61

Se invece l’uso di tale sala per conferenze fosse dedicato unicamente alle attività di insegnamento fornite dalla Congregazione senza sovvenzioni dello Stato spagnolo e rispondenti a tutti i criteri enunciati ai punti da 44 a 49 della presente sentenza, l’esenzione in discussione nel procedimento principale potrebbe ricadere sotto il divieto summenzionato.

62

Nell’ipotesi di un uso misto della sala di cui sopra, l’esenzione fiscale controversa nel procedimento principale sarebbe idonea a ricadere sotto il divieto suddetto nella misura in cui tale sala viene destinata ad attività rispondenti ai criteri enunciati ai punti da 44 a 49 e 51 della presente sentenza.

63

Risulta dall’insieme delle suesposte considerazioni che l’esenzione fiscale controversa nel procedimento principale può ricadere sotto il divieto enunciato dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE soltanto qualora, da un lato, almeno una parte delle attività di insegnamento fornite dalla Congregazione nell’ambito della scuola «La Inmaculada» debba essere qualificata come «attività economica», ai sensi della giurisprudenza presa in esame ai punti da 44 a 49 della presente sentenza, e, dall’altro lato, la sala per conferenze di tale scuola sia destinata, perlomeno in parte, a siffatte attività economiche.

64

Pertanto, unicamente nel presupposto che il giudice del rinvio giunga a ritenere, sulla base di una valutazione in punto di fatto, che la suddetta sala per conferenze è destinata ad attività svolte dalla Congregazione che devono qualificarsi come «economiche», occorre qui di seguito verificare se, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, le quattro condizioni enunciate al punto 38 della presente sentenza siano soddisfatte. Sulla nozione di «vantaggio economico selettivo»


65

Per quanto riguarda la questione se l’esenzione fiscale in discussione nel procedimento principale debba essere interpretata nel senso che essa conferisce un vantaggio al suo beneficiario, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, sono considerati aiuti di Stato gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese, o che devono essere considerati come un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni di mercato normali (sentenza del 9 ottobre 2014, Ministerio de Defensa e Navantia, C-522/13, EU:C:2014:2262, punto 21).

66

Così, sono considerati aiuti, in particolare, gli interventi che, sotto varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni nel senso stretto del termine, hanno rispetto a queste uguale natura e producono identici effetti (sentenza del 19 marzo 2013, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e a. e Commissione/Francia e a., C-399/10 P e C-401/10 P, EU:C:2013:175, punto 101).

67

Nel caso di specie, risulta dalla decisione di rinvio, da un lato, che, in conformità dell’articolo 100, paragrafo 1, e dell’articolo 101, paragrafo 1, del testo consolidato della legge di disciplina della finanza locale, qualsiasi impresa che faccia eseguire lavori quali quelli di cui al procedimento principale è assoggettata all’ICIO, e che la Congregazione ha versato l’imposta dovuta a tale titolo. Dall’altro lato, consta da detta decisione che l’esenzione fiscale controversa nel procedimento principale avrebbe come effetto che l’imposta già pagata dalla Congregazione le verrebbe rimborsata.

68

Date tali circostanze, occorre considerare che l’ICIO costituisce un’imposta normalmente dovuta da tutti i contribuenti che effettuano lavori di costruzione o di ristrutturazione interessati da tale imposta e che l’esenzione di cui trattasi nel procedimento principale avrebbe come effetto di alleviare gli oneri che gravano sul bilancio della Congregazione. Di conseguenza, risulta che una siffatta esenzione fiscale conferirebbe un vantaggio economico alla Congregazione.

69

Inoltre, risulta dal decreto del 5 giugno 2001 che la Santa sede, la Conferenza episcopale, le diocesi, le parrocchie ed altre circoscrizioni territoriali, le congregazioni e gli ordini religiosi e gli istituti di vita consacrata, nonché le relative province e case, beneficiano di un’esenzione totale e permanente dall’ICIO.


70

Pertanto, risulta che il suddetto decreto costituisce non già una misura generale applicabile indistintamente a tutti gli operatori economici, bensì una misura selettiva a priori.

71

Ciò premesso, risulta dalla costante giurisprudenza della Corte che la nozione di «aiuto di Stato» non riguarda le misure statali che introducono una differenziazione tra le imprese e, pertanto, selettive a priori, qualora tale differenziazione risulti dalla natura o dalla struttura del sistema in cui dette misure si inseriscono, circostanza questa la cui dimostrazione incombe allo Stato membro interessato (sentenza del 9 ottobre 2014, Ministerio de Defensa e Navantia, C-522/13, EU:C:2014:2262, punto 42).

72

Tuttavia, nel caso di specie, non risulta da alcun elemento del fascicolo sottoposto alla Corte che l’esenzione fiscale prevista dal decreto del 5 giugno 2001 scaturisca direttamente dai principi fondanti o direttivi del sistema fiscale del Regno di Spagna e che essa sia necessaria al funzionamento e all’efficacia di tale sistema.

73

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre considerare che, nel caso di specie, il presupposto relativo all’esistenza di un vantaggio economico selettivo può risultare soddisfatto. Sulla nozione di «aiuto concesso dallo Stato, ovvero mediante risorse statali»

74

Perché determinati vantaggi possano essere qualificati come aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, essi devono, da un lato, essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall’altro, essere imputabili allo Stato (sentenza del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C-262/12, EU:C:2013:851, punto 16).

75

Per quanto riguarda, in primo luogo, la condizione attinente all’imputabilità della misura, è sufficiente constatare che l’esenzione fiscale in questione nel procedimento principale discende direttamente dal decreto del 5 giugno 2001, adottato dal Ministero delle Finanze dello Stato spagnolo, e trae origine dall’Accordo del 3 gennaio 1979, concluso e attuato dal suddetto Stato membro.

76

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la condizione attinente al fatto che il vantaggio venga concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali, è pacifico che l’esenzione controversa nel procedimento principale, la quale determina l’eliminazione di un onere che dovrebbe normalmente gravare sul


bilancio della Congregazione, ha come corollario una diminuzione in misura corrispondente delle entrate del Comune. 77

Date tali circostanze, la condizione relativa ad un intervento dello Stato mediante risorse statali risulta soddisfatta. Sulle nozioni di aiuti che «incidono sugli scambi tra Stati membri» e che «falsano o minacciano di falsare la concorrenza»

78

Per quanto riguarda le condizioni relative all’incidenza di un vantaggio economico sugli scambi tra gli Stati membri e alla distorsione della concorrenza che esso può determinare, si deve ricordare che, ai fini della qualificazione di una misura nazionale come aiuto di Stato, non deve dimostrarsi una reale incidenza dell’aiuto di cui trattasi sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, bensì occorre solo verificare se detto aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (sentenza del 21 dicembre 2016, Vervloet e a., C-76/15, EU:C:2016:975, punto 102).

79

In particolare, allorché un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di alcune imprese rispetto a quella di altre imprese concorrenti negli scambi tra gli Stati membri, tali scambi debbono ritenersi influenzati dall’aiuto. A tale riguardo, non è necessario che le imprese beneficiarie partecipino direttamente agli scambi tra gli Stati membri. Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto a delle imprese, l’attività sul piano interno può risultarne mantenuta o incrementata, con conseguente diminuzione delle opportunità per le imprese stabilite in altri Stati membri di penetrare nel mercato di tale Stato membro (sentenza del 21 dicembre 2016, Vervloet e a., C-76/15, EU:C:2016:975, punto 104).

80

Quanto alla condizione relativa alla distorsione della concorrenza, occorre sottolineare che gli aiuti diretti a sgravare un’impresa dai costi cui essa avrebbe dovuto normalmente far fronte nell’ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività falsano in linea di principio le condizioni di concorrenza (sentenza del 26 ottobre 2016, Orange/Commissione, C-211/15 P, EU:C:2016:798, punto 66).

81

Nel procedimento principale, è possibile che l’esenzione dall’ICIO di cui potrebbe beneficiare la Congregazione abbia come effetto di rendere più attraente la fornitura dei suoi servizi di insegnamento rispetto a quella dei servizi offerti da istituti parimenti operanti sul medesimo mercato.


82

Ciò premesso, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU 2006, L 379, pag. 5), letto alla luce del considerando 8 del medesimo regolamento, si reputa che gli aiuti non eccedenti un tetto massimo di EUR 200 000 sull’arco di tre anni non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e non falsino o minaccino di falsare la concorrenza, di modo che misure di questo tipo sono escluse dalla nozione di aiuti di Stato (sentenza dell’8 maggio 2013, Libert e a., C-197/11 e C-203/11, EU:C:2013:288, punto 81).

83

A questo proposito, spetta al giudice del rinvio verificare se tale soglia venga raggiunta nel caso di specie, prestando attenzione al fatto che possono essere presi in considerazione, ai fini del calcolo richiesto, soltanto i vantaggi dei quali la Congregazione abbia beneficiato a titolo delle sue eventuali attività economiche, dovendosi invece escludere da tale calcolo le attività non economiche, conformemente alle indicazioni fornite ai punti da 41 a 63 della presente sentenza.

84

Spetta dunque al giudice del rinvio valutare in fatto, alla luce degli elementi interpretativi che precedono e sulla base di tutte le circostanze pertinenti della controversia di cui è investito, se l’esenzione controversa nel procedimento principale possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri e se il regolamento n. 1998/2006 risulti applicabile a tale controversia.

85

A questo proposito, qualora detto giudice dovesse nutrire dubbi o incontrare difficoltà per quanto riguarda la determinazione dell’importo degli aiuti di cui la Congregazione può aver beneficiato a titolo delle sue eventuali attività economiche, esso ha la facoltà, oltre che di chiedere la collaborazione di altri organi dello Stato membro interessato, di sollecitare a tal fine l’aiuto della Commissione, in conformità del principio di leale cooperazione, come risulta in particolare dai punti da 77 a 96 della comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (GU 2009, C 85, pag. 1) (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2014, Mediaset, C-69/13, EU:C:2014:71, punto 30). Sulle nozioni di «aiuti esistenti» e di «aiuti nuovi», ai sensi, rispettivamente, dei paragrafi 1 e 3 dell’articolo 108 TFUE


86

Vista l’allegazione formulata dal governo spagnolo nell’ambito delle sue osservazioni dinanzi alla Corte, secondo cui, poiché l’Accordo del 3 gennaio 1979 è stato concluso prima dell’adesione del Regno di Spagna all’Unione europea e l’esenzione controversa nel procedimento principale è fondata su tale accordo, tale esenzione configura, in ogni caso, un aiuto esistente, occorre ricordare che, nell’ambito del sistema di controllo degli aiuti statali, istituito dagli articoli 107 e 108 TFUE, la procedura differisce a seconda che gli aiuti siano esistenti o nuovi. Mentre gli aiuti esistenti possono, a norma dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE, essere regolarmente messi in atto fintantoché la Commissione non abbia constatato la loro incompatibilità, l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE dispone che i progetti diretti a istituire aiuti nuovi o a modificare aiuti esistenti devono essere notificati, in tempo utile, alla Commissione e non possono essere messi ad esecuzione finché la procedura non si sia conclusa con una decisione definitiva (sentenza del 26 ottobre 2016, DEI e Commissione/Alouminion tis Ellados, C-590/14 P, EU:C:2016:797, punto 45).

87

Costituiscono «aiuti esistenti», fatte salve le disposizioni dell’atto di adesione dello Stato membro interessato, tutti gli aiuti che esistevano prima dell’entrata in vigore del Trattato in tale Stato membro, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali messi ad esecuzione prima di tale entrata in vigore ed ancora applicabili dopo questa data (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, P, C-6/12, EU:C:2013:525, punto 42).

88

Nel caso di specie, se invero l’articolo IV, paragrafo 1, lettera B), dell’Accordo del 3 gennaio 1979, il quale prevede un’esenzione generale dalle imposte reali a favore della Chiesa cattolica spagnola, è antecedente all’adesione del Regno di Spagna all’Unione, resta il fatto che l’ICIO è stata introdotta nell’ordinamento giuridico spagnolo soltanto dopo tale adesione e che l’esenzione fiscale in discussione nel procedimento principale è derivata dal decreto del 5 giugno 2001.

89

Date tali circostanze, qualora il giudice del rinvio dovesse constatare l’esistenza di un aiuto di Stato a beneficio della Congregazione, potrebbe trattarsi soltanto di un aiuto nuovo, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

90

Alla luce dell’insieme delle considerazioni di cui sopra, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che un’esenzione fiscale, come quella in discussione nel procedimento principale, di cui beneficia una congregazione


appartenente alla Chiesa cattolica per opere realizzate in un immobile destinato all’esercizio di attività prive di finalità strettamente religiosa, può ricadere sotto il divieto enunciato dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE se, e nella misura in cui, tali attività siano economiche, circostanza questa la cui verifica incombe al giudice del rinvio.

Sulle spese 91

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: Un’esenzione fiscale, come quella in discussione nel procedimento principale, di cui beneficia una congregazione appartenente alla Chiesa cattolica per opere realizzate in un immobile destinato all’esercizio di attività prive di finalità strettamente religiosa, può ricadere sotto il divieto enunciato dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE se, e nella misura in cui, tali attività siano economiche, circostanza questa la cui verifica incombe al giudice del rinvio. Firme

*

Lingua processuale: lo spagnolo.

Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE JULIANE KOKOTT presentate il 16 febbraio 2017 (1)

Causa C-74/16


Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania contro Ayuntamiento de Getafe [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contenciosoadministrativo n. 4 de Madrid (Spagna)] «Concorrenza – Aiuto di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Imposta spagnola su costruzioni, impianti e opere – Esenzione fiscale per la Chiesa cattolica – Distinzione tra attività economica e attività non economica della Chiesa cattolica – Attività della Chiesa cattolica che non perseguono una finalità strettamente religiosa – Attività nell’ambito del mandato sociale, culturale o educativo della Chiesa cattolica – Chiese, associazioni e comunità religiose – Articolo 17 TFUE – Articolo 351 TFUE»

I–

Introduzione

1. L’esenzione accordata per determinate imposte da uno Stato membro a una comunità religiosa in relazione anche ad attività che non hanno una finalità strettamente religiosa costituisce un aiuto di Stato vietato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE? È questa essenzialmente la questione che, nel caso di specie, un giudice spagnolo chiede alla Corte di chiarire. 2. La questione si pone rispetto a varie esenzioni fiscali accordate dal Regno di Spagna alla Chiesa cattolica in forza di una convenzione internazionale conclusa nel 1979 con la Santa Sede. Nel caso di specie, richiamandosi alla suddetta Convenzione, la Chiesa cattolica chiede, quale responsabile di una scuola religiosa, il rimborso di un’imposta comunale versata dalla stessa in occasione della realizzazione di taluni interventi edili su un edificio scolastico. 3. Posto che il diritto dell’Unione in materia di concorrenza si applica soltanto alle imprese, la definizione della presente controversia è collegata e


dipende dalla non sempre semplice distinzione tra attività economiche e attività non economiche. Il fatto che, in particolare, il settore dell’istruzione si collochi al confine tra compiti imprenditoriali e sociali, o addirittura culturali, risulta già sufficientemente dalla precedente giurisprudenza (2). 4. Nel caso di specie, la problematica assume tuttavia una dimensione nuova in quanto tocca, in definitiva, il rapporto tra Stato e Chiesa cui il diritto primario dell’Unione presta, con l’articolo 17 TFUE, particolare attenzione. Il presente caso non potrebbe essere più attuale visto il dibattito, spesso acceso, sul ruolo della religione e delle comunità religiose in una moderna società europea (3). Le questioni di diritto sollevate potrebbero risultare di grande interesse anche per numerosi altri Stati membri al di fuori della Spagna. 5. Posto che l’accordo tra la Spagna e la Santa Sede è anteriore all’adesione della Spagna alle Comunità europee, nel risolvere la controversia occorre tener conto anche degli articoli 108 e 351 TFUE. II – Contesto normativo A–

Diritto dell’Unione

6. Il contesto normativo di diritto dell’Unione della presente controversia è dato dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE contenuto nel titolo VII, capo 1, del Trattato FUE («Regole di concorrenza»): «Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». 7. Occorre inoltre richiamare l’articolo 17, paragrafo 1, TFUE contenuto nella parte prima, titolo II («Disposizioni di applicazione generale») del Trattato FUE, che è formulato come segue: «L’Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale». 8. Assume infine rilievo l’articolo 351 TFUE, una disposizione contenuta nella parte settima del Trattato FUE («Disposizioni generali e finali»):


«Le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall’altra. Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili coi trattati, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta. Nell’applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nei trattati da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell’instaurazione dell’Unione e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni, all’attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri». B–

Diritto internazionale

9. La Convenzione del 3 gennaio 1979 tra lo Stato spagnolo e la Santa Sede sulle questioni economiche (4) prevede, nel suo articolo IV, paragrafo 1, lettera B), primo comma, per i beni immobili della Chiesa cattolica, un’«esenzione totale e permanente dalle imposte reali o sulle rendite, sul reddito e sul patrimonio». 10. Tuttavia, come risulta dal secondo comma della disposizione in parola, la suddetta esenzione fiscale non si applica ai «redditi derivanti dall’esercizio di imprese né a quelli derivanti dal patrimonio delle stesse, in caso di cessione del relativo utilizzo» e neppure «ai redditi di capitale e ai redditi soggetti a ritenuta alla fonte ai fini delle imposte sul reddito». 11. L’articolo VI della Convenzione del 1979 contiene un meccanismo di risoluzione dei conflitti in base al quale la Santa Sede e il governo spagnolo si impegnano a risolvere i problemi derivanti dall’interpretazione e dall’applicazione della Convenzione di comune intesa e nel rispetto dei principi ivi contenuti. C–

Diritto nazionale


12. L’imposta riscossa in Spagna sulle costruzioni, sugli impianti e sulle opere (5) è stata introdotta con una legge del 1988. Attualmente essa si fonda sull’articolo 100, paragrafo 1, della legge che disciplina le finanze locali (6) nella versione del regio decreto legislativo (7) n. 2/2004 del 5 marzo 2004 (8). Si tratta di un’imposta indiretta comunale reale il cui gettito è destinato ai comuni spagnoli. 13. Con decreto del 5 giugno 2001 (9), il Ministero delle finanze spagnolo ha chiarito che l’imposta sulle costruzioni, sugli impianti e sulle opere ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo IV, paragrafo 1, lettera B), della Convenzione del 1979. Il decreto del 2001 è stato poi precisato con il decreto del 15 ottobre 2009 (10) nel senso che la suddetta esenzione fiscale vale soltanto per gli edifici esenti da imposta su beni immobili (11), vale a dire soltanto per gli edifici destinati esclusivamente a scopi religiosi (12). Il decreto del 2009 è stato però, a sua volta, annullato con sentenza dell’Audiencia Nacional del 9 dicembre 2013 in quanto violerebbe gli articoli IV, paragrafo 1, lettera B), e VI della Convenzione del 1979 (13). III – Fatti e procedimento principale 14. La Congregación de Escuelas Pías Provincia de Betania (Comunidad de Casa de Escuelas Pías de Getafe, PP. Escolapios) (14) è un istituto della Chiesa cattolica e rientra, in quanto tale, nell’ambito di applicazione della Convenzione del 1979. Essa è proprietaria di un terreno posto nel Comune di Getafe, vicino Madrid, sul quale si trova la scuola «La Inmaculada». 15. Il 4 marzo 2011 la Congregación richiedeva presso il Comune di Getafe l’autorizzazione edilizia per la ristrutturazione e l’ampliamento di un edificio indipendente su detto terreno. L’edificio in parola è utilizzato dalla scuola come sala conferenze. L’intenzione era di dotarlo di 450 posti a sedere per destinarlo a riunioni, corsi, conferenze ecc. 16. L’autorizzazione edilizia veniva concessa il 28 aprile 2011, e la Congregación aveva versato a tal fine l’imposta su costruzioni, impianti e opere per EUR 23 730,41. 17. Successivamente però la Congregación presentava domanda di rimborso dell’imposta versata sulla base dell’articolo IV, paragrafo 1, lettera B), della Convenzione del 1979.


18. L’amministrazione finanziaria (15) del Comune respingeva detta richiesta con provvedimento del 6 novembre 2013. Nella motivazione faceva valere che l’esenzione non troverebbe qui applicazione in quanto si tratterebbe di un’attività non collegata agli obiettivi religiosi della Chiesa cattolica. A fronte del reclamo proposto dalla Congregación, il provvedimento di diniego veniva confermato con decisione del responsabile dell’amministrazione finanziaria del 27 febbraio 2014. Contro quest’ultima decisione, la Congregación presentava quindi ricorso il 21 maggio 2014 dinanzi allo Juzgado de lo Contenciosoadministrativo n. 4 di Madrid, il giudice del rinvio. IV – Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte 19. Con ordinanza del 26 gennaio 2016 lo Juzgado de lo Contenciosoadministrativo n. 4 di Madrid ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la seguente questione pregiudiziale: Se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE osti all’esenzione della Chiesa cattolica dall’imposta su costruzioni, impianti e opere in relazione ai lavori effettuati su immobili destinati all’esercizio di attività economiche che non abbiano una finalità strettamente religiosa. 20. Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte il Regno di Spagna e la Commissione europea. All’udienza del 10 gennaio 2017 hanno presenziato, oltre alle succitate parti, anche la Congregación e l’Ayuntamiento de Getafe quali parti del procedimento principale. V–

Analisi

A–

Ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

21. A norma dell’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte (16), la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene, oltre al testo della questione sottoposta, le indicazioni necessarie sul contesto di fatto e di diritto della controversia principale. Il giudice del rinvio deve inoltre illustrare il collegamento che sussiste tra le disposizioni di diritto dell’Unione da interpretare e la controversia principale e indicare i motivi che lo inducono a interrogarsi sull’interpretazione o la validità delle disposizioni di cui trattasi. In base alla giurisprudenza, le indicazioni sul contesto di fatto e di diritto assumono


particolare importanza nell’ambito dei procedimenti vertenti sul diritto in materia di concorrenza (17). 22. In tale contesto, sia il governo spagnolo che la Commissione sollevano, nel caso di specie, dubbi in merito alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. Nessuno di tali rilievi mi sembra tuttavia pertinente. 23. Convince poco, in primis, l’eccezione avanzata dal governo spagnolo a detta del quale la domanda di pronuncia pregiudiziale solleverebbe una questione meramente ipotetica e mirerebbe ad ottenere un’interpretazione peritale del diritto dell’Unione che non avrebbe nulla a che fare con la realtà della controversia principale. 24. Infatti, da un lato, secondo una giurisprudenza costante, le questioni pregiudiziali vertenti sul diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza (18) e al giudice del rinvio è riconosciuto al riguardo un margine di discrezionalità (19). Dall’altro, nel caso di specie, non è affatto evidente che la richiesta interpretazione dell’articolo 107 TFUE sia priva di ogni collegamento con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale. Al contrario, la corretta lettura dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE è decisiva ai fini dell’esito della domanda proposta dalla Congregación, posto che l’esenzione fiscale richiesta può esserle concessa solo se non viola le disposizioni di diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato. I dubbi nutriti a questo riguardo dal giudice del rinvio emergono con sufficiente chiarezza dalla decisione di rinvio. 25. Per quanto attiene, in secondo luogo, alla descrizione del contesto giuridico della controversia principale, la domanda di pronuncia pregiudiziale non presenta, contrariamente a quanto sostenuto dal governo spagnolo, alcuna lacuna evidente. L’ordinanza di rinvio illustra, in maniera comprensibile, le disposizioni applicabili di diritto tributario spagnolo e di diritto internazionale contenute nella Convenzione del 1979. Il governo spagnolo non ha peraltro individuato alcuna disposizione giuridica che il giudice del rinvio avrebbe violato o dimenticato di citare. 26. Sufficiente risulta, in terzo luogo, anche la descrizione contenuta nell’ordinanza di rinvio del contesto di fatto della controversia principale. Occorre sì riconoscere, in linea con il governo spagnolo e con la Commissione, che il giudice del rinvio avrebbe potuto descrivere in maniera ancora più precisa l’attività svolta dalla Congregación nel settore dell’istruzione, in generale, e


l’utilizzo dell’edificio controverso, in particolare. L’ordinanza di rinvio contiene, tuttavia, tutte le indicazioni necessarie per comprendere la domanda pregiudiziale e la sua portata. In tal senso depongono, non da ultimo, le osservazioni presentate dal governo spagnolo e dalla Commissione stessa dinanzi alla Corte (20), richiamate correttamente dall’Ayuntamiento de Getafe in udienza. 27. Tutto ciò considerato, la domanda di pronuncia pregiudiziale risulta, quindi, ricevibile. B–

Analisi nel merito della questione pregiudiziale

28. Con la sua questione il giudice del rinvio intende essenzialmente chiarire se l’esenzione fiscale controversa, in caso di sua applicazione a edifici scolastici, debba essere considerata come un aiuto di Stato vietato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. 1. Applicabilità delle disposizioni di diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato 29. Occorre in primis stabilire se il divieto di aiuti di Stato contenuto nell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, possa – in un caso come quello in esame – trovare applicazione tenuto conto che l’articolo 17 TFUE obbliga l’Unione a rispettare lo status di cui le chiese godono (21) negli Stati membri e a non pregiudicarlo (22). 30. Con il suddetto articolo 17 TFUE il Trattato di Lisbona ha recepito una disposizione contenuta già nell’articolo I-52 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (23) e le cui origini si ritrovano nella dichiarazione sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali adottata nel 1997 (24). 31. L’articolo 17 TFUE concretizza e integra, in definitiva, il più generale principio, sancito dall’articolo 4, paragrafo 2, TUE, relativo al rispetto dell’identità nazionale degli Stati membri insita nelle loro strutture fondamentali, politiche e costituzionali. 32. Indubbiamente, con l’articolo 17 TFUE è stata data espressione, attribuendovi una posizione preminente, al particolare ruolo sociale delle chiese negli Stati membri. La disposizione in parola non può però essere letta come una


deroga settoriale in base alla quale l’attività delle chiese si svolgerebbe, in termini generali, al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. In particolare, il diritto dell’Unione deve trovare applicazione nei casi in cui le chiese svolgono attività economiche (25), come riconosciuto dalla Corte in una giurisprudenza consolidata anche rispetto alle associazioni o federazioni sportive (26) e agli istituti di istruzione (27). 33. Il particolare significato dell’articolo 17 TFUE non sta dunque, in un caso come quello in esame, nel fatto che l’attività delle chiese sarebbe sottratta in termini generali dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, quanto piuttosto nel fatto che nell’interpretare e applicare il diritto dell’Unione il loro status deve essere rispettato e non può essere pregiudicato. 2.

Nozione di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

34. Il divieto di aiuti di Stato a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE si prefigge lo scopo di evitare che sugli scambi fra Stati membri incidano eventuali vantaggi concessi dalle pubbliche autorità, i quali, sotto varie forme, alterino o rischino di alterare la concorrenza, favorendo determinate imprese o determinati prodotti (28). 35. Nella sua decisione di rinvio il giudice nazionale muove espressamente dal presupposto che l’edificio scolastico di cui trattasi sia destinato a un utilizzo economico – contrapposto a un utilizzo puramente religioso. Tuttavia, al fine di fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di definire al meglio la controversia principale (29), richiamerò nell’ambito delle mie osservazioni sull’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in primis, le condizioni in presenza delle quali sussiste, dal punto di vista del diritto dell’Unione, un’attività economica [v. sul punto, infra, sezione a)], prima di analizzare i singoli elementi costitutivi del divieto di aiuti di Stato [v., sul punto, infra sezione b)]. a) La nozione di impresa come presupposto essenziale per l’applicazione del diritto europeo della concorrenza 36. Occorre anzitutto osservare che la normativa dell’Unione in materia di concorrenza riguarda soltanto le attività delle imprese (30). 37. La nozione di impresa è da intendersi in senso funzionale e comprende qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status


giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (31). Un ente che non esercita alcuna attività economica non costituisce un’impresa ai sensi del diritto della concorrenza (32). 38. Il fatto che al centro dell’attività delle chiese si collochi, di norma, lo svolgimento di compiti religiosi, pastorali e sociali non esclude di per sé che singole attività delle chiese possano tuttavia considerarsi di carattere economico. La qualificazione come attività economica o attività non economica deve, infatti, essere effettuata separatamente per ogni attività esercitata da un dato ente (33). 39. Costituisce un’attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato (34). In proposito, la mancanza di uno scopo o di un fine di lucro non depone di per sé contro il riconoscimento di un’attività siffatta, a condizione che siano offerti beni o servizi (35). 40. L’esenzione fiscale controversa nel procedimento principale è richiesta dalla Congregación rispetto agli interventi edilizi realizzati su uno dei suoi edifici scolastici. Essa è, quindi, in definitiva, collegata all’attività di insegnamento della Congregación quale responsabile della scuola «La Inmaculada». 41. Se, nello specifico, una siffatta attività di insegnamento debba essere classificata come attività economica dipende da una valutazione complessiva delle circostanze concrete del singolo caso che compete al giudice nazionale. Al riguardo, occorre tener conto sia delle modalità di finanziamento dell’attività di insegnamento sia dei compiti e degli obiettivi con essa perseguiti dal responsabile della scuola (36). 42. Un ente religioso, se gestisce i propri istituti di istruzione, del tutto o in parte, con un approccio commerciale ed eroga le attività didattiche ivi tenute essenzialmente quale controprestazione per i contributi economici e le altre prestazioni pecuniariamente quantificabili (37) degli scolari o dei loro genitori, eroga – così facendo – prestazioni di servizi ai sensi dell’articolo 56 TFUE (38) e svolge pertanto un’attività economica. 43. Diverso è invece il caso in cui l’ente religioso gestisce i propri istituti di istruzione non con modalità commerciali, ma quale parte del complessivo compito da esso svolto nell’ambito sociale, culturale ed educativo, non ricorrendo o ricorrendo solo marginalmente, per il finanziamento delle lezioni


che ivi hanno luogo, ai contributi degli scolari o dei loro genitori. In un tal caso, esso non eroga prestazioni di servizi ai sensi dell’articolo 56 TFUE (39) e non svolge quindi neppure un’attività economica. 44. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del rinvio, la classificazione delle prestazioni di insegnamento della Chiesa nell’ambito delle attività non economiche non presuppone che con l’insegnamento stesso – e in definitiva anche con gli edifici in cui si svolge l’attività di insegnamento – essa persegua un «obiettivo strettamente religioso» (40). Al fine di riconoscere il carattere non economico di siffatti servizi didattici è sufficiente piuttosto che con essi sia perseguito realmente un obiettivo sociale, culturale ed educativo. 45. In tal senso depone, non da ultimo, anche l’obbligo, sancito nell’articolo 17, paragrafo 1, TFUE, di rispettare il particolare status delle chiese. Tale status comporta, infatti, che le chiese non svolgano, all’interno della società, soltanto compiti rigorosamente religiosi, ma forniscano anche un contributo importante ai fini del raggiungimento di obiettivi sociali, culturali ed educativi. Se si volesse ricondurre in blocco l’attività svolta dalle chiese nell’ambito sociale, culturale o educativo alla normale attività economica, si negherebbe il carattere peculiare delle attività di cui trattasi e, così facendo, in definitiva, anche il particolare status delle chiese. 46. Come emerso in udienza, i locali della scuola «La Inmaculada» sono utilizzati principalmente per servizi didattici equiparati all’istruzione obbligatoria nelle scuole statali (la cosiddetta educación obligatoria, composta da educación primaria ed educación secundaria obligatoria). Tali servizi didattici sono erogati in conformità di un accordo stipulato dalla Congregación e dalla competente regione spagnola – la Comunidad de Madrid (comunità autonoma di Madrid) – e sono finanziati prevalentemente mediante risorse pubbliche, mentre i versamenti in denaro e le prestazioni pecuniariamente quantificabili degli scolari o dei loro genitori svolgono un ruolo del tutto marginale (41). Si può quindi ritenere che l’istruzione obbligatoria impartita nella scuola «La Inmaculada» sia pienamente integrata nel sistema scolastico pubblico spagnolo. 47. Le suddette circostanze indicano tutte che l’utilizzo dell’edificio scolastico controverso – la sala conferenze – persegue uno specifico compito sociale, culturale ed educativo e che l’attività della Congregación non ha, al riguardo, carattere economico, quand’anche – data la possibilità, accordata a


scolari e genitori, di scegliere tra le diverse scuole pubbliche o private –, possa sussistere una certa «concorrenza» tra gli istituti di istruzione. 48. In udienza è tuttavia emerso che nella scuola «La Inmaculada», accanto alle lezioni obbligatorie, sono offerti anche altri insegnamenti considerati nel sistema spagnolo come facoltativi, vale a dire, da una parte, un’istruzione preprimaria (educación infantil) e, dall’altra, indirizzi scolastici superiori (educación postobligatoria) che portano al conseguimento della maturità (bachillerato) o di un diploma a indirizzo professionale (formación profesional). Come riconosciuto dal difensore della Congregación dinanzi alla Corte, tali insegnamenti facoltativi sono finanziati mediante la riscossione di una retta dai genitori degli studenti. 49. Quest’ultima circostanza indica che quantomeno una parte degli insegnamenti impartiti dalla Congregación nella scuola «La Inmaculada» presenta le caratteristiche di una classica prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 56 TFUE o almeno forti similitudini con essa (42). 50. In tale contesto, si deve ritenere che la Congregación svolga, con i servizi didattici erogati presso la sua scuola «La Inmaculada», un’attività in parte economica e in parte non economica e che, quindi, anche la sala conferenze controversa non sia impiegata esclusivamente per il raggiungimento di un obiettivo sociale, culturale ed educativo, ma sia – quantomeno in parte – utilizzata per lo svolgimento di un’attività imprenditoriale della Congregación. 51. Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte non è stato chiarito, in definitiva, quale portata assumano, nella scuola «La Inmaculada», i corsi facoltativi rispetto a quelli obbligatori cosicché, sulla base delle informazioni disponibili, non è in ogni caso possibile stabilire il rapporto tra attività economica e attività non economica della Congregación. 52. Spetta comunque al giudice del rinvio compiere al riguardo, nell’ambito dell’autonomia processuale nazionale, gli accertamenti necessari in merito all’attività della Congregación che permettano di definire l’utilizzo della sala conferenze controversa. Nel farlo non si potrà di certo fare riferimento soltanto alla quota di spazi della scuola «La Inmaculada» dedicata – rispetto alla superficie utile complessiva del complesso di edifici – all’una o all’altra tipologia di insegnamento (43). Ben maggior peso assumono, a mio avviso, altri dati, quali – ad esempio – il numero di classi e di ore di lezione nonché il


numero di scolari (44) e insegnanti riferibili all’una e all’altra tipologia di insegnamento; occorre poi tener conto del budget medio annuale che la scuola destina rispettivamente alle due tipologie di attività. 53. Se l’attività imprenditoriale della Congregación non dovesse avere – rispetto ai suoi servizi di insegnamento erogati con finalità sociali, culturali ed educative – una portata rilevante ma dovesse rivestire un carattere del tutto secondario, sarebbe corretto negare che l’attività della Congregación sia, nel complesso, di natura economica. In tal senso si è correttamente espressa anche la Commissione dinanzi alla Corte. 54. Un approccio siffatto è giustificato, anzitutto, da esigenze di semplificazione e permette un’applicazione per quanto possibile non burocratica delle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Tuttavia, per soddisfare il principio della certezza del diritto, è necessario riconoscere una soglia che possa fungere, sia per le imprese che per le autorità nazionali, da regola generale, ai fini della qualificazione di un’attività economica come del tutto secondaria. 55. La Commissione sembra ritenere che un’attività economica che costituisca una quota fino al 20% della complessiva offerta formativa di un ente come la Congregación rappresenterebbe un’attività meramente accessoria di rilevanza del tutto secondaria. Al riguardo, la Commissione si richiama al suo regolamento generale di esenzione per categoria (45) e alla disciplina degli aiuti di Stato a favore della ricerca da essa emanata (46). 56. Di certo il regolamento generale di esenzione per categoria – un atto giuridico obbligatorio ai sensi dell’articolo 288, secondo comma, TFUE – deve essere tenuto in debita considerazione in sede di valutazione dei fatti in esame. Ad un esame più attento, nella parte dispositiva del regolamento in parola, non si rinviene tuttavia alcuna indicazione in merito a una qualche soglia del 20%. Solo nei considerando del regolamento di cui trattasi, in un contesto oltremodo specifico – vale a dire, rispetto alle infrastrutture di ricerca – è indicata, a titolo esemplificativo, una siffatta percentuale (47). Una formulazione sostanzialmente identica si rinviene – riferita anche in questo caso agli organismi o infrastrutture di ricerca – nella disciplina degli aiuti di Stato a favore della ricerca, in una comunicazione della Commissione non giuridicamente vincolante, con cui essa rende nota la propria prassi amministrativa e propone agli Stati membri determinate misure (48).


57. In tale contesto, non credo si debba necessariamente generalizzare la soglia – relativamente alta – del 20% elaborata dalla Commissione specificamente per le infrastrutture di ricerca utilizzandola in termini generali al fine della definizione del carattere economico o non economico di un’attività. 58. Occorrerebbe invece – in linea con le soglie usuali nel diritto della concorrenza (49) e negli altri ambiti rilevanti ai fini del mercato interno (50) – ritenere che, di norma, un’attività economica può essere considerata come del tutto secondaria rispetto a un’attività non economica se rappresenta meno del 10% dell’attività considerata dell’ente interessato nel settore di volta in volta rilevante (nel caso di specie: il 10% dell’attività svolta dalla Congregación nel settore dei servizi di insegnamento nelle scuole). 59. Ove, invece, l’attività economica di un ente come la Congregación dovesse raggiungere almeno il 10%, si dovrebbe ritenere che esso svolge un’attività in parte economica e in parte non economica. Di conseguenza, anche il trattamento preferenziale pubblico ad esso accordato – nel caso di specie l’esenzione fiscale – dovrebbe essere considerato in parte (pro rata) quale potenziale vantaggio da valutare alla luce del divieto di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. 60. In definitiva, si può ritenere che un’esenzione fiscale come quella controversa nella specie proprio non ricada nella sfera di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in ragione del mancato svolgimento di un’attività economica da parte della Chiesa cattolica nella misura in cui l’edificio scolastico interessato sia un edificio che la Chiesa utilizza per erogare prestazioni di insegnamento nell’ambito del compito di carattere sociale, culturale ed educativo affidatole. Sussiste, di contro, un’attività economica nella misura in cui l’edificio interessato è utilizzato per finalità prettamente commerciali. b)

Le quattro condizioni di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

61. L’esenzione fiscale richiesta dalla Congregación deve essere esaminata alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE solo nel caso in cui essa svolga, alla luce di quanto sopra indicato (51), un’attività economica e debba, quindi, essere considerata come un’impresa. 62. In base all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, «[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura


in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». 63. La qualifica di «aiuto» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE richiede che siano soddisfatte tutte le condizioni indicate nella disposizione in parola (52). 64. In primo luogo, deve trattarsi, pertanto, di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (53). 65. Nell’esaminare i suddetti presupposti, in base a una giurisprudenza consolidata, non occorre considerare tanto l’obiettivo soggettivo dichiarato dalle autorità nazionali, quanto piuttosto gli effetti delle misure adottate (54). i)

Intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali

66. Per quanto attiene, in primis, al criterio degli «aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali» è riconosciuto che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non comprende soltanto prestazioni positive quali le sovvenzioni, ma anche interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti (55). 67. Anche un vantaggio fiscale che, pur non essendo collegato al trasferimento di risorse statali, ponga i soggetti beneficiari in una posizione più favorevole dal punto di vista finanziario rispetto agli altri soggetti passivi, rientra nell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (56). Ciò vale anche, ovviamente, quando il vantaggio corrispondente è accordato da un ente locale dello Stato – nel caso di specie un Comune – o quando riduce le entrate di quest’ultimo; l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE si riferisce infatti a tutte le misure finanziate con risorse pubbliche e imputabili allo Stato (57). 68. Il fatto che l’esenzione fiscale controversa nel caso di specie derivi dalla Convenzione del 1979 e tragga pertanto origine da una disposizione di diritto internazionale, non la priva del carattere di misura statale o finanziata mediante


risorse dello Stato. In primis la Convenzione del 1979 è venuta alla luce grazie alla collaborazione decisiva dello Stato spagnolo, dal quale è stata ratificata; dal punto di vista del diritto dell’Unione essa deve quindi essere considerata come diritto nazionale. In secondo luogo, la Convenzione comporta, rispetto all’imposta su costruzioni, impianti e opere, una rinuncia alla riscossione da parte del potere pubblico in Spagna. In terzo luogo, anche lo Stato spagnolo contribuisce in maniera decisiva all’interpretazione e alla concretizzazione della Convenzione, come attestano – non da ultimo – i diversi decreti del Ministero delle finanze (58). E, in quarto luogo, il meccanismo di risoluzione dei conflitti a norma dell’articolo VI della Convenzione riconosce anch’esso allo Stato spagnolo un ruolo decisivo nell’interpretazione e nell’evoluzione dell’accordo. ii) Vantaggio selettivo 69. L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE vieta gli aiuti che «favor[iscono] talune imprese o talune produzioni», ossia gli aiuti selettivi (59). In base alla giurisprudenza, caratteristica per la selettività del vantaggio è la circostanza che siano favorite talune imprese o talune produzioni rispetto ad altre imprese che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell’obiettivo perseguito da detto regime (60). 70. In base a una giurisprudenza consolidata, determinante ai fini della qualificazione di un vantaggio fiscale come selettivo è il fatto che la misura statale ad esso sottesa si discosti dal regime generale in quanto introduce una ingiustificata differenziazione tra operatori economici che, rispetto all’obiettivo perseguito dalla normativa fiscale dello Stato membro in parola, versano in una situazione di fatto e di diritto analoga (61). 71. In base al «regime comune», di cui si discute nel caso di specie, su tutte le costruzioni, impianti e opere è riscossa in Spagna un’imposta a favore dei Comuni. Il fatto che, in base alla Convenzione del 1979, solo la Chiesa cattolica non sia tenuta a versarla costituisce per quest’ultima – nella misura in cui svolge un’attività economica e quindi imprenditoriale – un beneficio che la pone, dal punto di vista finanziario, in una posizione di vantaggio rispetto agli altri operatori economici (62). Non si tratta affatto di un vantaggio fondato su una misura generale applicabile indistintamente a tutti gli operatori economici e di cui potrebbe beneficiare chiunque ne soddisfacesse i presupposti (63).


72. È vero che la Corte riconosce che un vantaggio fiscale non è selettivo quando è giustificato dalla natura o dagli obiettivi generali del sistema nel quale si inserisce, in particolare quando una disposizione fiscale si fonda direttamente sui principi informatori o basilari del sistema fiscale nazionale (64). In base a tutte le informazioni a nostra disposizione, una siffatta giustificazione non è però rinvenibile in un caso come quello in esame. Infatti, le ragioni di un’esenzione fiscale della Chiesa cattolica non emergono né dalla sistematica della normativa fiscale applicabile, né dai principi informativi o basilari del sistema fiscale spagnolo. L’esenzione fiscale controversa si fonda invece sulla Convenzione del 1979. Essa si basa, pertanto, su valutazioni che trovano le loro origini al di fuori del diritto fiscale spagnolo e che non sono quindi idonee a escludere la selettività del vantaggio. 73. Un vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE potrebbe tuttavia non sussistere se l’esenzione fiscale controversa dovesse rappresentare unicamente una compensazione per eventuali oneri di cui la Chiesa cattolica si fa carico nell’ambito delle attività di interesse generale da essa svolta. Determinanti a tal fine sono i criteri elaborati nella giurisprudenza Altmark Trans (65). 74. Nell’applicare i criteri di cui trattasi occorre tener adeguatamente conto del particolare status delle chiese, alla luce del ruolo istituzionale riconosciuto dall’articolo 17, paragrafo 1, TFUE. Ciò può in effetti portare a considerare i servizi di insegnamento offerti in una scuola religiosa come un contributo all’interesse generale, tanto più se essi sono inseriti nel sistema di istruzione statale (66). 75. Tuttavia, l’esenzione generalizzata della Chiesa cattolica da un’imposta su costruzioni, impianti e opere non costituisce, di per sé, una compensazione oggettiva e – soprattutto – trasparente per gli specifici obblighi derivanti in capo alle chiese dall’adempimento di obblighi di servizio pubblico (67). Una siffatta compensazione dovrebbe invece avvenire solo mediante misure mirate, in particolare, mediante stanziamenti finanziari specifici dello Stato, fermo restando però che occorrerebbe verificare se gli stanziamenti che la Congregación già riceve in ogni caso dallo Stato spagnolo non costituiscano una compensazione sufficiente.


76. Se non si considerano le summenzionate premesse, la giurisprudenza Altmark Trans non può, in un caso come quello in esame, portare a negare l’esclusione dell’esistenza di un vantaggio selettivo per la Chiesa cattolica. iii) Pregiudizio per il commercio tra Stati membri e distorsione della concorrenza 77. Il terzo e il quarto presupposto dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, che sono strettamente collegati tra loro, riguardano, rispettivamente, gli effetti degli aiuti di Stato sulla concorrenza e il commercio interno all’Unione. In base a una giurisprudenza costante, non è a tal fine necessario dimostrare una reale incidenza dell’aiuto sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma basta esaminare se l’aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi o a falsare la concorrenza(68). 78. Una misura è idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri per il sol fatto di rafforzare la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi. A tal fine, non è necessario che l’impresa beneficiaria partecipi essa stessa agli scambi interni all’Unione (69). 79. Rispetto alla condizione della distorsione della concorrenza occorre sottolineare che gli aiuti diretti a sollevare un’impresa dai costi che essa avrebbe dovuto normalmente sopportare nell’ambito della propria gestione corrente oppure delle proprie normali attività falsano, in via di principio, le condizioni di concorrenza (70). 80. Per le prestazioni di insegnamento erogate a titolo commerciale, che analizzo nella presente sezione delle mie conclusioni – vale a dire, segnatamente, l’offerta formativa facoltativa e le altre offerte opzionali della scuola – esiste di certo un mercato sul quale prestatori di servizi di dimensioni maggiori ma anche minori possono avere un’attività transfrontaliera. Un operatore che propone tali prestazioni di insegnamento – come in questo caso la Chiesa cattolica – se ottiene un’esenzione dall’imposta su costruzioni, impianti e opere, mentre i suoi effettivi o potenziali concorrenti sono tenuti, in situazioni analoghe, a versarla, beneficia così di un vantaggio in termini di costi che può ripercuotersi positivamente nei suoi confronti nel gioco della concorrenza. 81. È pur vero che l’imposta dovuta nel caso di specie dalla Congregación per la ristrutturazione della sala conferenze della scuola «La Inmaculada», pari a


EUR 23 730,41, è di un importo che può apparire modesto rispetto ad altre voci di costo rilevanti ai fini del mercato interno. 82. In base a una giurisprudenza costante, non esiste tuttavia nel diritto dell’Unione una soglia o una percentuale al di sotto della quale si possa ritenere che gli scambi tra Stati membri non siano stati pregiudicati. L’entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell’impresa beneficiaria non escludono, infatti, a priori l’eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri (71). 83. Così, se l’attività economica di un ente è sufficientemente rilevante per classificarlo quale impresa ai sensi delle disposizioni in materia di concorrenza del diritto dell’Unione (il che costituisce una questione preliminare ai fini dell’applicazione dell’articolo 107 TFUE (72)), anche aiuti di portata relativamente contenuta possono comportare un pregiudizio per gli scambi tra Stati membri. 84. Si aggiunga che nel diritto europeo della concorrenza gli effetti delle misure sugli scambi interni all’Unione e sulla concorrenza nel mercato interno non devono essere mai valutati isolatamente ma sempre nel loro contesto economico e giuridico. A tal fine occorre, non da ultimo, stabilire se si tratti di un caso isolato o se sussistano più problemi analoghi (un «complesso») (73). 85. Se un ente – come, nel caso di specie, la Chiesa cattolica – è proprietario di numerosi immobili che possono tutti beneficiare dell’esenzione controversa, il reale vantaggio competitivo di cui esso può beneficiare è ben maggiore rispetto a quanto può suggerire, prima facie, l’importo di EUR 23 730,41 controverso nel procedimento principale per una singola opera (nella specie, la ristrutturazione della sala conferenze della scuola «La Inmaculada»). Infatti, quale operatore che offre prestazioni di insegnamento, la Chiesa cattolica può, nel suo calcolo dei costi, considerare in termini generali un vantaggio che le deriva per tutti i suoi edifici scolastici dall’esenzione dall’imposta su costruzioni, impianti e opere. Se si considera, inoltre, che la Convenzione del 1979 prevede anche una serie di altre esenzioni fiscali, il beneficio in parola può addirittura aumentare ulteriormente. 86. Peraltro, anche in base alla disciplina de minimis emanata dalla Commissione europea (74) solo le misure di aiuto che, nell’arco di tre esercizi finanziari, non superano un importo complessivo di EUR 200 000 sono


considerati come «misure che non rispettano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato». L’esenzione fiscale qui controversa a norma della Convenzione del 1979 non è accompagnata da nessuna limitazione di tal sorta quanto a importo e durata, ma si applica – in base all’articolo IV, paragrafo 1, lettera B), della Convenzione di cui trattasi – in termini generali e illimitatamente per tutte le costruzioni, impianti e opere della Chiesa cattolica in Spagna. L’esenzione fiscale in parola non può, quindi, beneficiare della norma di de minimis. c)

Conclusione intermedia

87. Nella misura in cui la Congregación svolge, in base alle considerazioni che precedono, un’attività economica e deve essere quindi considerata come impresa (75), un’esenzione fiscale come quella controversa nel procedimento principale, deve essere inquadrata come aiuto di Stato per il quale opera il divieto di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. 3.

Conseguenze di un’eventuale qualificazione come aiuto di Stato

88. Resta da stabilire quali possano essere le conseguenze per la controversia principale di una qualificazione dell’esenzione fiscale controversa come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In particolare gli articoli 108 e 351, primo comma, TFUE, richiamati con insistenza soprattutto dal governo spagnolo, possono infatti comportare talune peculiarità. Al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile, in conclusione occorre esaminare brevemente anche le suddette due disposizioni e le problematiche che ne emergono (76). a) Sulla distinzione tra aiuti di Stato esistenti e nuovi aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 108 TFUE 89. L’articolo 108 TFUE distingue tra aiuti esistenti e nuovi. Mentre non è possibile dare esecuzione ad aiuti nuovi prima della loro approvazione da parte della Commissione (articolo 108, paragrafo 3, TFUE), gli aiuti esistenti sono oggetto soltanto di un esame permanente da parte della Commissione (articolo 108, paragrafo 1, TFUE). In sintesi, per gli aiuti nuovi vige dunque un obbligo di comunicazione e un divieto di esecuzione, e in caso di violazione la concessione dell’aiuto deve essere considerata illegale (77), mentre i regimi di aiuto esistenti possono essere regolarmente erogati fintantoché la Commissione non abbia constatato la loro incompatibilità con il Trattato (78).


90. Se l’esenzione fiscale controversa dovesse quindi rappresentare un aiuto esistente, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE, il giudice del rinvio non potrebbe qualificare la sua concessione come illegale prima che la Commissione l’abbia dichiarata incompatibile con il mercato interno. 91. Prima facie, per il riconoscimento di un aiuto esistente depone il fatto che la Convenzione del 1979 è anteriore all’adesione della Spagna alle Comunità europee; tale adesione è stata completata, come noto, solo nel 1986. 92. Tuttavia, ai fini della classificazione di una misura come aiuto esistente o nuovo, dovrebbe essere determinante soltanto il momento a partire dal quale si verifica, o rischia di verificarsi, la distorsione della concorrenza collegata con l’aiuto (79). Una siffatta distorsione della concorrenza poteva verificarsi nel caso di specie soltanto dal 1988, quando la Spagna ha effettivamente introdotto l’imposta sulle costruzioni, impianti e opere. A tale data, la Spagna era già uno Stato membro delle Comunità europee. 93. Un’esenzione fiscale come quella controversa nella specie non può pertanto essere classificata come aiuto esistente ma deve essere considerata un aiuto nuovo. Di conseguenza, l’articolo 108 TFUE non impedirebbe al giudice del rinvio di ravvisare nella controversia principale una illegittima concessione di aiuti. b) Sulla presa in considerazione dell’articolo 351 TFUE rispetto alla Convenzione del 1979 94. Resta infine da valutare se l’articolo 351 TFUE permetta o addirittura imponga al giudice del rinvio di derogare, nella controversia principale, al divieto di aiuti di Stato a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e di riconoscere alla Chiesa cattolica l’esenzione fiscale controversa anche nel caso in cui si tratti effettivamente di un aiuto di Stato illegale. 95. A norma dell’articolo 351, primo comma, TFUE, il diritto dell’Unione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da una convenzione internazionale conclusa da uno Stato membro con uno Stato terzo anteriormente alla data della sua adesione all’Unione. 96. L’articolo 351 TFUE ha portata generale e si applica a qualsiasi convenzione internazionale, indipendentemente dal suo oggetto, che possa


incidere sull’applicazione del diritto dell’Unione (80). La disposizione in parola può quindi certamente trovare applicazione rispetto alla Convenzione del 1979. 97. Dall’articolo 351 TFUE non scaturisce tuttavia un obbligo di derogare a disposizioni di diritto dell’Unione, quali l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Occorre riconoscere invece agli Stati membri unicamente la possibilità di mantenere eventuali obblighi internazionali assunti prima della loro adesione all’Unione (81) e di derogare, se necessario, a tal fine, alle disposizioni di diritto dell’Unione (82). Allorché, di contro, la convenzione internazionale di cui trattasi riconosce allo Stato membro un margine di discrezionalità, quest’ultimo deve servirsene in senso conforme al diritto dell’Unione (83). 98. Non spetta comunque alla Corte, bensì al giudice nazionale, stabilire la portata degli obblighi internazionali derivanti a carico della Spagna dalla Convenzione del 1979 (84). 99. Il giudice del rinvio dovrà quindi verificare se l’articolo IV, paragrafo 1, lettera B), della Convenzione del 1979 comporti necessariamente che la Chiesa cattolica deve essere esentata in termini generali per tutti i suoi edifici siti in Spagna – anche per quelli destinati in tutto o in parte a un’attività economica – dall’imposta su costruzioni, impianti e opere. Solo in tal caso sussisterebbe un contrasto con il divieto di aiuti di Stato a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e solo in tale misura l’articolo 351, primo comma, TFUE permetterebbe al giudice del rinvio, nel definire la controversia principale, di derogare all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. 100. Si osserva, incidentalmente, che lo Stato spagnolo, in un siffatto caso, sarebbe tenuto in base all’articolo 351, secondo comma, TFUE, a ricorrere a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità dell’articolo IV, paragrafo 1, lettera B), dell’accordo del 1979 con le disposizioni di diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Anzitutto, la Spagna dovrebbe servirsi attivamente del meccanismo di risoluzione dei conflitti previsto nell’articolo VI dell’accordo al fine di pervenire, di concerto con la Santa Sede – quantomeno pro futuro – a un’interpretazione dell’articolo IV, paragrafo 1, lettera B), della Convenzione compatibile con il diritto dell’Unione e in particolare con l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Se tale strada non dovesse portare in un periodo ragionevole a una soluzione conforme al diritto dell’Unione, la Spagna dovrebbe denunciare la Convenzione (85).


4.

Sintesi

101. In sintesi, si può stabilire quanto segue: Un’esenzione fiscale come quella controversa nella specie non viola il divieto di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nella misura in cui riguarda un edificio scolastico utilizzato dalla Chiesa cattolica per erogare servizi di insegnamento nell’ambito del compito di carattere sociale, culturale ed educativo affidatole. Di contro, una siffatta esenzione integra un aiuto di Stato vietato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE se l’edificio interessato è utilizzato per finalità prettamente commerciali. VI – Conclusione 102. Alla luce delle considerazioni che precedono propongo alla Corte di rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale dello Juzgado de lo Contencioso-administrativo n. 4 di Madrid come segue: Un’esenzione dall’imposta su costruzioni, impianti e opere, come quella riconosciuta alla Chiesa cattolica in base alla Convenzione del 3 gennaio 1979 tra lo Stato spagnolo e la Santa sede sulle questioni economiche, non viola il divieto di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nella misura in cui riguarda un edificio scolastico utilizzato dalla Chiesa cattolica per l’erogazione di servizi di insegnamento non a titolo commerciale ma nell’ambito del compito di carattere sociale, culturale ed educativo affidatole.

1–

Lingua originale: il tedesco.

2– V., in particolare, sentenze del 27 settembre 1988, Humbel ed Edel (263/86, EU:C:1988:451); del 7 dicembre 1993, Wirth (C-109/92, EU:C:1993:916), e dell’11 settembre 2007, Schwarz e Gootjes-Schwarz (C-76/05, EU:C:2007:492) e Commissione/Germania (C-318/05, EU:C:2007:495). V., inoltre, sentenza della Corte EFTA del 21 febbraio 2008, Private Barnehagers/Autorità di vigilanza EFTA (E-5/07, Report of the EFTA Court 2008, 61). 3– V. da ultimo, ad esempio, le cause Achbita (C-157/15) e Bougnaoui e ADDH (C-188/15).


4– BOE n. 300 del 15 dicembre 1979, pag. 28782 (in prosieguo: la «Convenzione del 1979» o semplicemente la «Convenzione»). 5–

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

6–

Ley reguladora de las Haciendas Locales.

7–

Real Decreto Legislativo.

8–

BOE n. 59 del 9 marzo 2004, pag. 10284.

9– BOE n. 144 del 16 giugno 2001, pag. 21427 (in prosieguo: il «decreto del 2001»). 10 – EHA/2814/2009, BOE n. 254 del 21 ottobre 2009, pag. 88046 (in prosieguo: il «decreto del 2009»). 11 –

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

12 – In base alle indicazioni del governo spagnolo, tale chiarimento è intervenuto «di concerto con la conferenza episcopale spagnola» ed era finalizzato a superare le perplessità sollevate dalla Commissione europea rispetto al divieto di aiuti di Stato (Az. SA.22829, Spagna – Esenzione fiscale a favore delle strutture della Chiesa cattolica [E 2/2007]). 13 – ECLI:ES:AN:2013:5382 (quest’ultima sentenza è stata confermata con sentenza del Tribunal Supremo spagnolo del 19 novembre 2014, ECLI:ES:TS:2014:4901). 14 –

In prosieguo: la «Congregación».

15 –

Órgano de Gestión Tributaria.


16 – La Corte ha sottolineato la necessità di rispettare l’articolo 94 del regolamento di procedura, ad esempio, nell’ordinanza del 12 maggio 2016, Security Service e a. (da C-692/15 a C-694/15, EU:C:2016:344, punto 18). Già in precedenza, in una giurisprudenza costante, sono state formulate – per le domande di pronuncia pregiudiziale – condizioni di ricevibilità analoghe nel contenuto; v., tra le tante, sentenze del 24 aprile 2012, Kamberaj (C-571/10, EU:C:2012:233, punto 42), e del 21 dicembre 2016, Vervloet e a. (C-76/15, EU:C:2016:975, punti 56 e 57). 17 – In questo senso, ordinanza dell’8 ottobre 2002, Viacom (C-190/02, EU:C:2002:569, punti 21 e 22), e sentenze del 31 gennaio 2008, Centro Europa 7 (C-380/05, EU:C:2008:59, punto 58); del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa (C-284/12, EU:C:2013:755, punto 20), e del 13 febbraio 2014, Airport Shuttle Express e a. (C-162/12 e C-163/12, EU:C:2014:74, punto 38). 18 – Sentenze del 7 settembre 1999, Beck e Bergdorf (C-355/97, EU:C:1999:391, punto 22); del 16 giugno 2015, Gauweiler e a. (C-62/14, EU:C:2015:400, punto 25); del 6 settembre 2016, Petruhhin (C-182/15, EU:C:2016:630, punto 20), e del 21 dicembre 2016, Vervloet e a. (C-76/15, EU:C:2016:975, punto 57). 19 – Sentenze del 24 giugno 2008, Commune de Mesquer (C-188/07, EU:C:2008:359, punto 31), e del 28 febbraio 2012, Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103, punto 36). 20 – V., nello stesso senso, tra le tante, sentenza del 18 ottobre 2011, Boxus e a. (da C-128/09 a C-131/09, C-134/09 e C-135/09, EU:C:2011:667, punto 27). 21 – Nel caso di specie rinuncio, per semplicità, a citare specificamente le «associazioni o comunità religiose», richiamate anch’esse nell’articolo 17 TFUE. 22 – Nella parte in cui la Congregación si è richiamata, nell’udienza dinanzi alla Corte, alla libertà di religione (articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali), valgono per analogia le considerazioni da me svolte sull’articolo 17 TFUE.


23 –

Firmato a Roma il 29 ottobre 2004 (GU 2004, C 310, pag. 1).

24 – Dichiarazione n. 11 allegata all’atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Amsterdam sottoscritto il 2 ottobre 1997 (GU 1997, C 340, pag. 133). 25 – Sentenze del 5 ottobre 1988, Steymann (196/87, EU:C:1988:475, punti 9 e 14), e del 14 marzo 2000, Église de scientologie (C-54/99, EU:C:2000:124). 26 – Sentenze del 12 dicembre 1974, Walrave e Koch (36/74, EU:C:1974:140); del 15 dicembre 1995, Bosman (C-415/93, EU:C:1995:463); del 18 luglio 2006, Meca-Medina e Majcen/Commissione (C-519/04 P, EU:C:2006:492); del 1° luglio 2008, MOTOE (C-49/07, EU:C:2008:376), e del 16 marzo 2010, Olympique Lyonnais (C-325/08, EU:C:2010:143). 27 – Sentenze dell’11 settembre 2007, Schwarz e Gootjes-Schwarz (C-76/05, EU:C:2007:492) e Commissione/Germania (C-318/05, EU:C:2007:495). 28 – Sentenze del 2 luglio 1974, Italia/Commissione (173/73, EU:C:1974:71, punto 26); dell’11 luglio 1996, SFEI e a. (C-39/94, EU:C:1996:285, punto 58), e del 15 giugno 2006, Air Liquide Industries Belgium (C-393/04 e C-41/05, EU:C:2006:403, punto 27). 29 – V. sul punto, tra le tante, sentenze del 12 dicembre 1990, SARPP (C-241/89, EU:C:1990:459, punto 8); del 2 dicembre 2009, Aventis Pasteur (C-358/08, EU:C:2009:744, punto 50); del 17 luglio 2014, Leone (C-173/13, EU:C:2014:2090, punti 56 e 64), e del 13 luglio 2016, Pöpperl (C-187/15, EU:C:2016:550, punto 35). 30 – Sentenze del 16 novembre 1977, GB-Inno-BM (13/77, EU:C:1977:185, punto 31); dell’11 dicembre 2007, ETI e a. (C-280/06, EU:C:2007:775, punto 38); del 1° luglio 2008, MOTOE (C-49/07, EU:C:2008:376, punto 20), e del 5 marzo 2015, Commissione e a./Versalis e a. (C-93/13 P e C-123/13 P, EU:C:2015:150, punto 88).


31 – Sentenze del 23 aprile 1991, Höfner ed Elser (C-41/90, EU:C:1991:161, punto 21); del 16 marzo 2004, AOK Bundesverband e a. (C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, EU:C:2004:150, punto 46), e del 17 settembre 2015, Total/Commissione (C-597/13 P, EU:C:2015:613, punto 33); in senso analogo, già la sentenza del 12 luglio 1984, Hydrotherm Gerätebau (170/83, EU:C:1984:271, punto 11). 32 – 112).

Sentenza del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C-309/99, EU:C:2002:98, punto

33 – Sentenza del 1° luglio 2008, MOTOE (C-49/07, EU:C:2008:376, punto 25, ultimo periodo). Nello stesso senso, sentenze del 16 giugno 1987, Commissione/Italia (118/85, Racc. pag. 2599, punto 7); del 18 marzo 1997, Diego Calì & Figli (C-343/95, EU:C:1997:160, punti 16 e 18), e del 24 ottobre 2002, Aéroports de Paris/Commissione (C-82/01 P, EU:C:2002:617, punto 75), oltre alle mie conclusioni nelle cause Viacom Outdoor (C-134/03, EU:C:2004:676, paragrafo 72) e MOTOE (C-49/07, EU:C:2008:142, paragrafo 49). 34 – Sentenze del 18 giugno 1998, Commissione/Italia (C-35/96, EU:C:1998:303, punto 36); del 12 settembre 2000, Pavlov e a. (da C-180/98 a C-184/98, EU:C:2000:428, punto 75); del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a. (C-222/04, EU:C:2006:8, punto 108); del 1° luglio 2008, MOTOE (C-49/07, EU:C:2008:376, punto 22), e del 23 febbraio 2016, Commissione/Ungheria (C-179/14, EU:C:2016:108, punto 149). 35 – Nello stesso senso, sentenze del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a. (C-222/04, EU:C:2006:8, punti da 122 a 124), e del 1° luglio 2008, MOTOE (C-49/07, EU:C:2008:376, punto 27); in termini analoghi, sentenza del 18 dicembre 2007, Jundt (C-281/06, EU:C:2007:816, punto 33). 36 – Il solo fatto che la creazione di istituti di insegnamento sia mantenuta libera (articolo 14, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali) e che anche la libertà di religione abbia una componente attinente all’insegnamento (articolo 10, paragrafo 1, secondo periodo, della Carta), non chiarisce, di per sé, se l’insegnamento fornito in un determinato istituto debba essere ricondotto alla vita economica.


37 – Si pensi qui, in particolare, alle donazioni in natura degli scolari e dei loro genitori sino al finanziamento privato di determinate costruzioni oppure opere. 38 – In tal senso – con riferimento a istituti di istruzione privati – sentenze del 7 dicembre 1993, Wirth (C-109/92, EU:C:1993:916, punto 17), e dell’11 settembre 2007, Schwarz e Gootjes-Schwarz (C-76/05, EU:C:2007:492, punto 40) e Commissione/Germania (C-318/05, EU:C:2007:495, punto 69). 39 – In tal senso – riferiti agli istituti di istruzione statali – sentenze del 27 settembre 1988, Humbel ed Edel (263/86, EU:C:1988:451, punti 17 e 18); del 7 dicembre 1993, Wirth (C-109/92, EU:C:1993:916, punto 15 e 16), e dell’11 settembre 2007, Schwarz e Gootjes-Schwarz (C-76/05, EU:C:2007:492, punto 39) e Commissione/Germania (C-318/05, EU:C:2007:495, punto 68). Come sottolinea la Corte EFTA, la giurisprudenza in parola, emanata in materia di libera circolazione dei servizi, può essere riferita alla normativa in materia di concorrenza e, in particolare, al settore degli aiuti di Stato (sentenza del 21 febbraio 2008, Private Barnehagers/Autorità di vigilanza EFTA, E-5/07, Report of the EFTA Court 2008, 61, punti da 80 a 83). In questo senso si è espressa anche la Commissione nei punti da 28 a 30 della sua comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato (GU 2016, C 262, pag. 1). 40 –

Così la formulazione della questione del giudice del rinvio a noi sottoposta.

41 – Al di là delle offerte libere, i genitori degli scolari pagano, in tale contesto, soltanto per i servizi opzionali offerti dalla scuola, come il trasporto degli scolari e il pranzo. 42 – Si osserva, solo a margine, che un’attività economica sussisterebbe anche quando la sala conferenze della scuola venisse affittata a terzi in misura significativa per eventi non scolastici senza rilevanza sociale o culturale. 43 – Dagli atti risulta, a questo riguardo, che il 5,46% della superficie utile della scuola «La Inmaculada» è utilizzato da un ente senza scopo di lucro per attività di


insegnamento che non sono cofinanziate dallo Stato. Spetta al giudice nazionale stabilire se tali specifiche attività siano parte del succitato insegnamento facoltativo o se si tratti di un’offerta formativa ulteriore e separata avente carattere commerciale. 44 – In udienza la Commissione ha sostenuto che il numero degli scolari che si avvalgono dell’offerta formativa facoltativa della scuola «La Inmaculada» si colloca sul 23%. Essa afferma che tale percentuale si ricaverebbe dai dati pubblicati dalla scuola stessa sul suo sito Internet. Nel farlo, sembra basarsi anche sul numero di scolari degli indirizzi bachillerato e formación profesional nell’anno scolastico 2008/2009 (v. www.escolapiosdegetafe.es/historia, ultimo accesso il 12 gennaio 2017). Non spetta alla Corte verificare la correttezza e la completezza di detti dati. 45 – Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU 2014, L 187, pag. 1). 46 – Comunicazione della Commissione – Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU 2014, C 198, pag. 1). 47 –

Considerando 49 del regolamento n. 651/2014.

48 –

Punto 20 della disciplina.

49 – Al fine di stabilire se le pratiche delle imprese individuate nell’ambito degli articoli 101 e 102 TFUE possano incidere sensibilmente sugli scambi tra gli Stati membri viene fatto riferimento, in giurisprudenza e nella prassi della Commissione, – accanto ad altri criteri – a una soglia relativa alla quota di mercato del 5%; v., sul punto, la comunicazione della Commissione «Linee direttrici [sul]la nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato», punti 46, 52 e 53 (GU 2004, C 101, pag. 81). 50 – Così, ad esempio, nel settore dell’IVA, la Germania è stata autorizzata dalla Commissione ad escludere il diritto a detrazione per i beni e servizi, quando la percentuale della loro utilizzazione per esigenze private del soggetto passivo o per


quelle del suo personale o, più in generale, a fini estranei alla sua azienda, è superiore al 90% del loro uso complessivo (articolo 1 della decisione 2000/186/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2000, GU 2000, L 59, pag. 12). Si può quindi parlare di un’attività economica del tutto secondaria solo quando essa rappresenta meno del 10%. 51 –

V. paragrafi da 36 a 60 delle presenti conclusioni.

52 – Sentenze del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, EU:C:2003:415, punto 74); dell’8 maggio 2013, Libert e a. (C-197/11 e C-203/11, EU:C:2013:288, punto 74), e del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck (C-524/14 P, EU:C:2016:971, punto 40), e Commissione/World Duty Free Group e a. (C-20/15, EU:C:2016:981, punto 53). 53 – Sentenze del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, EU:C:2003:415, punto 75); dell’8 maggio 2013, Libert e a. (C-197/11 e C-203/11, EU:C:2013:288, punto 74), e del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck (C-524/14 P, EU:C:2016:971, punto 40) e Commissione/World Duty Free Group e a. (C-20/15, EU:C:2016:981, punto 53). 54 – Sentenze del 3 marzo 2005, Heiser (C-172/03, EU:C:2005:130, punto 46); del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione (C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P, EU:C:2011:368, punto 94); del 26 ottobre 2016, Orange/Commissione (C-211/15 P, EU:C:2016:798, punto 38), e del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck (C-524/14 P, EU:C:2016:971, punto 48). 55 – Sentenze del 23 febbraio 1961, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità (30/59, EU:C:1961:2, pag. 43); del 15 marzo 1994, Banco Exterior de España (C-387/92, EU:C:1994:100, punto 13); dell’11 luglio 1996, SFEI e a. (C-39/94, EU:C:1996:285, punto 58), e del 14 gennaio 2015, Eventech (C-518/13, EU:C:2015:9, punto 33). 56 – Sentenze del 15 marzo 1994, Banco Exterior de España (C-387/92, EU:C:1994:100, punto 14); del 15 novembre 2011, Commissione e


Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito (C-106/09 P e C-107/09 P, EU:C:2011:732, punto 72); del 9 ottobre 2014, Ministerio de Defensa e Navantia (C-522/13, EU:C:2014:2262, punto 23), e del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a. (C-20/15, EU:C:2016:981, punto 56); in senso analogo, sentenza del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/Commissione (C-182/03 e C-217/03, EU:C:2006:416, in particolare punto 81). 57 – In questo senso, sentenze del 14 ottobre 1987, Germania/Commissione (248/84, EU:C:1987:437, punto 17), e del 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione (C-88/03, EU:C:2006:511, punto 55). 58 –

V. supra paragrafo 13 delle presenti conclusioni.

59 –

Sentenza del 14 gennaio 2015, Eventech (C-518/13, EU:C:2015:9, punto 54).

60 – Sentenze del 3 marzo 2005, Heiser (C-172/03, EU:C:2005:130, punto 40); del 14 gennaio 2015, Eventech (C-518/13, EU:C:2015:9, punto 55), e del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck (C-524/14 P, EU:C:2016:971, punto 41 e 54) e Commissione/World Duty Free Group e a. (C-20/15, EU:C:2016:981, punto 54); nello stesso senso già la sentenza dell’8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C-143/99, EU:C:2001:598, punto 41). 61 – Sentenze dell’8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C-143/99, EU:C:2001:598, punti 41 e 42); del 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione (C-88/03, EU:C:2006:511, punti 54 e 56); del 15 novembre 2011, Commissione/Government of Gibraltar e Regno Unito (C-106/09 P e C-107/09 P, EU:C:2011:732, punti 73, 75 e 101), e del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a. (C-20/15, EU:C:2016:981, punti 54 e 60). 62 – V., sul criterio del miglioramento della situazione economica, le sentenze del 15 giugno 2006, Air Liquide Industries Belgium (C-393/04 e C-41/05, EU:C:2006:403, punto 30); del 9 ottobre 2014, Ministerio de Defensa e Navantia (C-522/13, EU:C:2014:2262, punto 23); dell’8 settembre 2015, Taricco e a.


(C-105/14, EU:C:2015:555, punto 61), e del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a. (C-20/15, EU:C:2016:981, punto 56). 63 – V., sulla problematica delle misure generali applicabili indistintamente a tutti gli operatori economici, le sentenze del 18 luglio 2013, P (C-6/12, EU:C:2013:525, punto 18); del 9 ottobre 2014, Ministerio de Defensa e Navantia (C-522/13, EU:C:2014:2262, punto 23), e del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a. (C-20/15, EU:C:2016:981, punto 56 e 59); nello stesso senso, già sentenza dell’8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C-143/99, EU:C:2001:598, punto 35). 64 – Sentenze del 29 aprile 2004, Paesi Bassi/Commissione (C-159/01, EU:C:2004:246, punti 42 e 43); del 18 luglio 2013, P (C-6/12, EU:C:2013:525, punto 22), e del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a. (C-20/15, EU:C:2016:981, punto 58) e Commissione/Hansestadt Lübeck (C-524/14 P, EU:C:2016:971, punto 41); analogamente, sentenze dell’8 novembre 2001, AdriaWien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C-143/99, EU:C:2001:598, punto 42), e del 9 ottobre 2014, Ministerio de Defensa e Navantia (C-522/13, EU:C:2014:2262, punti 42 e 43). 65 – Sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, EU:C:2003:415, punti da 83 a 94, in particolare, punti da 88 a 93); da allora giurisprudenza costante, v., da ultimo, sentenza del 26 ottobre 2016, Orange/Commissione (C-211/15 P, EU:C:2016:798, punti 42 e 44). 66 – Primo criterio della giurisprudenza Altmark Trans (sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, EU:C:2003:415, punto 89). 67 – Secondo criterio della giurisprudenza Altmark Trans (sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, EU:C:2003:415, punti 90 e 91).


68 – Sentenze del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a. (C-222/04, EU:C:2006:8, punto 140); del 14 gennaio 2015, Eventech (C-518/13, EU:C:2015:9, punto 65); del 26 ottobre 2016, Orange/Commissione (C-211/15 P, EU:C:2016:798, punto 64), e del 21 dicembre 2016, Vervloet e a. (C-76/15, EU:C:2016:975, punto 102). 69 – Sentenze del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a. (C-222/04, EU:C:2006:8, punti da 141 a 143); del 14 gennaio 2015, Eventech (C-518/13, EU:C:2015:9, punti 66 e 67), e del 21 dicembre 2016, Vervloet e a. (C-76/15, EU:C:2016:975, punto 104). 70 – Sentenze del 30 aprile 2009, Commissione/Italia e Wam (C-494/06 P, EU:C:2009:272, punto 54), e del 26 ottobre 2016, Orange/Commissione (C-211/15 P, EU:C:2016:798, punto 65). 71 – Sentenza del 21 marzo 1990, Belgio/Commissione («Tubemeuse», C-142/87, EU:C:1990:125, punto 43); del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, EU:C:2003:415, punto 81); del 14 gennaio 2015, Eventech (C-518/13, EU:C:2015:9, punto 68), e del 21 dicembre 2016, Vervloet e a. (C-76/15, EU:C:2016:975, punto 107). 72 – V., al riguardo, supra, le mie osservazioni sulla nozione di impresa, in particolare, i paragrafi da 53 a 60 delle presenti conclusioni. 73 – Fondamentale sul punto la sentenza del 28 febbraio 1991, Delimitis (C-234/89, EU:C:1991:91, punto da 19 a 27), in base alla quale, in sede di valutazione degli eventuali effetti anticoncorrenziali degli accordi tra imprese, occorre tener conto in modo determinante dell’esistenza sul mercato di un «complesso di contratti analoghi» che possono spiegare un «effetto cumulativo di blocco»; v. inoltre sentenze del 27 aprile 1994, Almelo (C-393/92, EU:C:1994:171, punto 37), e del 26 novembre 2015, Maxima Latvija (C-345/14, EU:C:2015:784, punto 26); in senso analogo, sentenza dell’11 settembre 2014, CB/Commissione (C-67/13 P, EU:C:2014:2204, punto 79).


74 – Articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU 2013, L 352, pag. 1). Il regolamento in parola si applica, a norma del suo articolo 7, paragrafo 1, anche agli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore. 75 –

V. supra, paragrafi da 36 a 60 delle presenti conclusioni.

76 – Sulla necessità di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, illustrando in proposito, se necessario, anche aspetti di diritto dell’Unione che non sono espressamente oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale, v. sentenze del 12 dicembre 1990, SARPP (C-241/89, EU:C:1990:459, punto 8); del 2 dicembre 2009, Aventis Pasteur (C-358/08, EU:C:2009:744, punto 50); del 18 dicembre 2014, Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-La-Neuve (C-562/13, EU:C:2014:2453, punto 37), e del 17 dicembre 2015, Neptune Distribution (C-157/14, EU:C:2015:823, punti 33 e 34). 77 – Sentenze del 14 febbraio 1990, Francia/Commissione (C-301/87, EU:C:1990:67, punto 17); del 12 febbraio 2008, Centre d’exportation du livre français (C-199/06, EU:C:2008:79, punti 36 e 37); del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa (C-284/12, EU:C:2013:755, punti 25 e 26), e dell’11 novembre 2015, Klausner Holz Niedersachsen (C-505/14, EU:C:2015:742, punti 18 e 19). 78 – Sentenze del 15 marzo 1994, Banco Exterior de España (C-387/92, EU:C:1994:100, punto 20); del 18 luglio 2013, P (C-6/12, EU:C:2013:525, punto 36), e del 26 ottobre 2016, DEI/Commissione (C-590/14 P, EU:C:2016:797, punto 45). 79 – In tal senso, già le mie conclusioni nella causa Vervloet e a. (C-76/15, EU:C:2016:386, punto 115), relativa al momento in cui un aiuto di Stato nuovo deve considerarsi «istituito» oppure «attuato» ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Lo stesso criterio del verificarsi della distorsione della concorrenza può risultare utile anche ai fini della distinzione tra aiuti nuovi ed esistenti.


80 – Sentenze del 14 ottobre 1980, Burgoa (812/79, EU:C:1980:231, punto 6), e del 2 agosto 1993, Levy (C-158/91, EU:C:1993:332, punto 11). 81 – Sentenze del 28 marzo 1995, Evans Medical e Macfarlan Smith (C-324/93, EU:C:1995:84, punto 27); del 14 gennaio 1997, Centro-Com (C-124/95, EU:C:1997:8, punto 56), e del 21 dicembre 2011, Air Transport Association of America e a. (C-366/10, EU:C:2011:864, punto 61). 82 – In questo senso, sentenze del 14 gennaio 1997, Centro-Com (C-124/95, EU:C:1997:8, punto 61), e del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione (C-402/05 P e C-415/05 P, EU:C:2008:461, punto 301). 83 – Sentenza del 28 marzo 1995, Evans Medical e Macfarlan Smith (C-324/93, EU:C:1995:84, punto 32). 84 – Sentenze del 2 agosto 1993, Levy (C-158/91, EU:C:1993:332, punto 21); del 28 marzo 1995, Evans Medical e Macfarlan Smith (C-324/93, EU:C:1995:84, punto 29), e del 14 gennaio 1997, Centro-Com (C-124/95, EU:C:1997:8, punto 58). 85 – Sentenze del 14 settembre 1999, Commissione/Belgio (C-170/98, EU:C:1999:411, punto 42), e del 4 luglio 2000, Commissione/Portogallo (C-62/98, EU:C:2000:358, punto 49) e Commissione/Portogallo (C-84/98, EU:C:2000:359, punto 58).


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