24727 del 22 7 2002 corpo forestale dello stato

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Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane e Idriche DIVV. XI, X, IX, IV

Roma, 22-7-2002 DIRAMAZIONE GENERALE Prot. 24727

Oggetto: D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Il regolamento in oggetto, pubblicato sulla G.U. – serie generale – n.5 del 7 gennaio 2002, detta nuove norme volte a semplificare i procedimenti per il riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per la composizione ed il funzionamento del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, abrogando, in tutto o in parte, la precedente legislazione ad iniziare dal R.D. 15.4. 1928, n.1024. Al fine di assicurare la dovuta uniformità della fase istruttoria delle domande di accertamento medico – legale, di seguito si forniscono le necessarie indicazioni per la puntuale attuazione del regolamento in parola, al quale dovrà essere data la massima diffusione. ************ 1) RICONOSCIMENTO DA CAUSA DI SERVIZIO. a)

Iniziativa a domanda (art. 2)

Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamento di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del


dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da fatti di servizio, deve presentare domanda scritta all'Ufficio presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e allegando ogni documento ritenuto utile. La domanda in questione, ai fini della concessione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, fatto salvo il trattamento pensionistico privilegiato, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesidalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento. Il termine sopra indicato si applica anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto di impiego. b)

Iniziativa d'ufficio (art. 3)

Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dovrà essere avviato d'ufficio dal Coordinamento al quale il dipendente appartiene o apparteneva allorché risulti che lo stesso abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e che dette infermità o lesioni siano tali da poter divenire causa di menomazione dell'integrità fisica. Si procede d'ufficio anche in caso di morte del dipendente quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico riportato in servizio. c)

Istruttoria (art. 5 e ss)

Qualora il Coordinamento regionale – ovvero la Direzione della Scuola o la Divisione VII – che riceve la domanda da un ufficio dipendente o da un proprio addetto ritenga in base ad un esame sommario che la stessa possa essere inammissibile o irricevibile, la trasmette, con la massima urgenza, alla competente Divisione del personale per le valutazioni in merito e gli adempimenti definitivi a questa spettanti a norma dell’art.5, comma 2; diversamente, trasmette la domanda e la documentazione allegata alla Commissione medica ospedaliera territorialmente competente dandone notizia all'interessato che, ove non abbia già dichiarato nella domanda o altra comunicazione attinente comunque al procedimento il consenso alla trattazione e comunicazione dei dati personali, entro dieci giorni dalla ricezione, può comunicare l'opposizione alla trattazione e comunicazione dei dati personali con effetto sospensivo del procedimento. La C.M.O. (art. 6), incaricata dell'accertamento medico, emetterà il relativo processo verbale che conterrà, oltre alle generalità del dipendente, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati ai fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità, l'indicazione della categoria di ascrivibilità, il giudizio di idoneità al servizio od altre forme di inabilità. A decorrere dal 22 gennaio 2002 il processo verbale in parola NON contiene più il giudizio sulla dipendenza o meno da causa di servizio della infermità denunciata che compete,


come si dirà in seguito, unicamente al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Durante la visita l’interessato può essere assistito, senza oneri per l’amministrazione, da un medico di fiducia che tuttavia non fa parte della Commissione medica. Si evidenzia, poi, che con l’entrata in vigore del regolamento il dipendente può ricorrere alla Direzione di sanità militare territoriale, entro 10 giorni dalla comunicazione del verbale della C.M.O., esclusivamente avverso il giudizio circa l’idoneità al servizio (art.19, ultimo comma). Acquisito il processo verbale redatto dalla C.M.O. gli uffici sopra ricordati che gestiscono amministrativamente il personale lo trasmettono con la massima sollecitudine alla Divisione del personale competente, allegando la relativa documentazione nonché una relazione nella quale sono riportate in modo puntuale le attività svolte dal dipendente e le sedi di servizio dove è stato assegnato nel tempo e, comunque, sono indicati tutti gli elementi informativi disponibili circa il nesso causale tra l’infermità o lesione traumatica e il servizio prestato. Sarà poi cura della scrivente richiedere il prescritto parere al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (che dal 22.01.2002 ha assunto la denominazione di Comitato di verifica per le cause di servizio), inviando gli atti necessari a tal fine.

Qualora l'interessato o l'avente diritto in caso di decesso del dipendente abbia corredato la domanda di riconoscimento di causa di servizio di certificazione medica rilasciata, non oltre un mese prima della data di presentazione della domanda stessa, da una delle Commissioni Mediche operanti presso le Aziende Sanitarie Locali, l’ufficio che ha in carico il dipendente, ove non ravvisi, sempre in base ad un esame sommario, motivi di inammissibilità o di irricevibilità, invia la domanda e la documentazione allegata alla C.M.O. competente per territorio, trasmettendo contestualmente alla scrivente in duplice copia autenticata tutti gli atti, unitamente alla sopra ricordata relazione relativa agli elementi informativi circa il nesso causale tra l’infermità o lesione e l’attività di servizio, al fine di poter provvedere agli altri adempimenti di cui all’art.8. Se, invece, l’ufficio ritiene che la domanda potrebbe essere dichiarata inammissibile o irricevibile la trasmette urgentemente con tutta la documentazione alla Divisione del personale competente per le valutazioni del caso. d) Unicità di accertamento (art.12) Acquisito il parere favorevole del Comitato di verifica per le cause di servizio - che si ribadisce è l'unico organo deputato ad esprimersi sulla dipendenza da causa di servizio - questa Amministrazione provvederà alla emissione del provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione che costituisce accertamento definitivo anche nella ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo o di trattamento pensionistico privilegiato.


2) EQUO INDENNIZZO.

La presentazione della domanda del beneficio dell'equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento e cioè quando l'interessato riceve la comunicazione che la sua pratica è stata trasmessa al Comitato di verifica o a seguito della notifica del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. La richiesta di equo indennizzo, fatto salvo il caso di presentazione contestuale alla domanda di riconoscimento della dipendenza o nel corso del procedimento, deve essere prodotta non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità o lesione da cui sia derivata una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alle tabelle annesse al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modifiche, ovvero da quando si è verificata la menomazione in conseguenza dell'infermità o lesione già riconosciuta dipendente da fatti di servizio. La richiesta del beneficio in questione può essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se in pensione, entro sei mesi dal decesso. In caso di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica per la quale è stato già concesso un equo indennizzo, il dipendente, entro cinque anni dalla data di notifica del provvedimento concessivo dell'equo indennizzo, può chiedere per una sola volta la revisione dell'equo indennizzo già concesso. In tale ipotesi si applicano le disposizioni previste dal regolamento in esame relativamente alla procedura da seguire. Le nuove procedure sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo si applicano anche nel caso della liquidazione dell'indennità una volta tanto prevista dall'art. 7 del D.P.R. 738/1981 - a favore del personale delle forze di polizia giudicato permanentemente non idoneo al servizio in forma parziale. Al riguardo si fa osservare che il personale suddetto resta in posizione di aspettativa per infermità fino all’adozione del provvedimento conclusivo della procedura di riconoscimento della causa di servizio. 3)

TRATTAMENTO PENSIONISTICO PRIVILEGIATO.

Gli adempimenti istruttori connessi alla pensione privilegiata ordinaria, a decorrere dal 22 gennaio 2002, seguono le procedure previste dal regolamento in esame e quelle indicate nel D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 non abrogate dal regolamento stesso. Si ritiene utile far presente che resta ferma la norma prevista dall'art. 64 del D.P.R.1092/1973, concernente il giudizio di non idoneità al servizio ai fini del diritto alla pensione privilegiata e quella prevista dall'art. 169 dello stesso D.P.R. secondo la quale la domanda di pensione privilegiata non può essere accolta se l'interessato abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio, elevato a dieci in caso di Parkinsonismo, senza chiedere l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità o lesioni sofferte.


Tutela della riservatezza (art. 4)

Si raccomanda la massima riservatezza, in armonia con le vigenti disposizioni, circa la trattazione degli atti contenenti le diagnosi delle infermitĂ oggetto degli accertamenti sanitari e dei dati sensibili. Ne consegue, pertanto, che gli adempimenti istruttori devono essere trattati esclusivamente dal personale incaricato che dovrĂ porre particolare attenzione alla riservatezza della diagnosi medica riportata nel processo verbale reso dalle Commissioni Mediche. Sempre per la tutela della riservatezza le comunicazioni tra uffici, e esclusivamente tra soggetti incaricati dello specifico trattamento dei dati ai sensi degli artt. 8 e 19 della legge 675/1996, saranno effettuate ordinariamente per via telematica, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di validitĂ di atti e convalida di firma. La trasmissione in forma cartacea, eccezione alla procedura di comunicazione per via telematica, deve essere debitamente motivata nella nota di trasmissione degli atti stessi e, comunque, il verbale recante la diagnosi medica deve essere inserito in plico chiuso da allegarsi alla nota di trasmissione. ************* A conclusione si richiama la massima attenzione degli Uffici in indirizzo sulla circostanza che il legislatore ha fissato una tempistica molto breve per le diverse fasi dei procedimenti sopra riportati e che pertanto sono chiamati a contenere al massimo le diverse fasi istruttorie di propria competenza. Si invita a dare la massima diffusione tra il personale alla presente diramazione generale.

IL DIRETTORE GENERALE G. Di Croce


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