Consiglio di Stato MAR 2017: “disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del

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Consiglio di Stato MAR 2017: “disposizioni

per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo” Pubblicato il 14/03/2017

N. 01168/2017REG.PROV.COLL. N. 04774/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4774 del 2016, proposto da , rappresentata e difesa dall'avvocato Creti', con domicilio eletto presso lo studio Alessia Di Cola in Roma, via Alessandria n. 88; contro Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti di , non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del T.A.R. Lazio (Sezione Terza Bis) n. 3879/2016, resa tra le parti e depositata il 30/03/2016, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione nel ricorso per l’annullamento del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014 recante disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale


docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 nella parte in cui stabilisce che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene a domanda dell’interessato e la mancata presentazione dell’istanza comporta la cancellazione delle stesse; del predetto D.M. n. 235 del 1° aprile 2014 nella parte in cui agli articoli 9, commi 2 e 3 e 10, comma 2 prevede quale unica modalità di presentazione della domanda di aggiornamento la modalità web e come motivo di esclusione dalla procedura la domanda presentata in modalità difforme da quanto prescritto ai commi 2 e 3 dell’art. 9, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale; nonché con i motivi aggiunti del 5 novembre 2014 delle graduatorie definitive per le classi di concorso A017 e A019, nonché AD03 presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, nella parte in cui la ricorrente non risulta annoverata e di tutti gli atti connessi e/o collegati antecedenti e conseguenti; Viste le memorie difensive; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2017 il Pres. Sergio Santoro e uditi per le parti gli avvocati Corrado Orienti in dichiarata delega dell'avv. Creti' e Marco Stigliano Messuti dell'Avvocatura Generale dello Stato; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO La ricorrente impugnava in 1° grado il DM n.235/2014 nella parte in cui stabiliva che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene a domanda dell’interessato e la mancata presentazione dell’istanza comporta la cancellazione delle stesse nonché nella parte in cui, agli articoli 9, commi 2 e 3 e 10, comma 2, prevede quale unica modalità di presentazione della domanda di aggiornamento la modalità web e come motivo di esclusione dalla procedura la


domanda presentata in modalità difforme da quanto prescritto ai commi 2 e 3 dell’art. 9. Il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti erano dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione. L’appello è fondato. E’ proposto appello con atto notificato il 6 giugno 2016, deducendosi la giurisdizione del G.A. nella controversia. Va rilevato che con le sentenze delle SS.UU. della Cassazione n. 25840 del 15 dicembre 2016 e n. 25973 del 16 dicembre 2016 è stata riconosciuta la giurisdizione del Giudice Amministrativo in controversie analoghe alla presente. Pertanto occorre ora, in riforma della sentenza appellata, dichiarare la giurisdizione del Giudice Amministrativo, con rimessione della causa al primo grado ex art.105 c.p.a.. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rimette la causa al giudice di primo grado ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 105, co. 1, c.p.a. Condanna l'Amministrazione alle spese che liquida in complessivi 1.500,00 €. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati.


Sergio Santoro, Presidente, Estensore Silvestro Maria Russo, Consigliere Vincenzo Lopilato, Consigliere Francesco Mele, Consigliere Francesco Gambato Spisani, Consigliere IL PRESIDENTE, ESTENSORE Sergio Santoro

IL SEGRETARIO


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