TAR giugno 2017: chiesto annullamento della determinazione in epigrafe indicata, con la quale è stat

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TAR giugno 2017: chiesto annullamento della determinazione in epigrafe indicata, con la quale è stato disposto il rigetto parziale della istanza di accesso

Pubblicato il 15/06/2017 N. 07051/2017 REG.PROV.COLL. N. 15014/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 15014 del 2016, proposto da XXXXX XXXXX, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta, Giovanni Carta e Chiara Lo Mastro, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Roma, viale Parioli, n. 55; contro il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio; per l'annullamento determinazione del 23.11.2016 con la quale è stato disposto il rigetto parziale della richiesta di accesso agli atti; dell’art. 1048, comma 1, lett. r) del d.P.R. n. 90 del 2010; di tutti gli atti presupposti, connessi ovvero consequenziali; nonché per l’accertamento del diritto ad accedere agli atti richiesti. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2017 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1.Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, XXXXX XXXXX – sottocapo 1^ classe della Marina militare, in servizio presso il Comando marittimo di Roma – ha agito per l’annullamento della determinazione in epigrafe indicata, con la quale è stato disposto il rigetto parziale della istanza di accesso presentata in data 22 settembre 2016, nell’ambito di un procedimento di trasferimento ad istanza di parte (avente ad oggetto l’assegnazione temporanea ad altra sede), con conseguente preclusione


dell’accesso alle tabelle ordinative organiche ed alla documentazione riferita ai trasferimenti di personale in uscita dalla sede di Roma nel periodo tra il 27 novembre 2015 ed il 26 febbraio 2016, nonché per l’accertamento del relativo diritto all’ostensione agli atti de quibus. 2. Nel richiamare le esigenze alla base dell’istanza, la difesa del ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge, censurando il contrasto dell’art. 1048, comma 1, lett. r) del d.P.R. n. 90 del 2010 con le previsioni dell’art. 24, comma 7 della l. n. 241 del 1990, stante l’insussistenza dei presupposti legislativamente previsti, necessari per legittimare la sottrazione all’accesso degli atti in argomento, con richiesta di disapplicazione della sopra richiamata disposizione regolamentare, tenuto conto delle esigenze difensive sottese all’istanza. In tale quadro, inoltre, parte ricorrente ha esplicitato i giustificativi alla base della richiesta di accesso alla documentazione inerente ai trasferimenti di altri militari dalla sede di Roma nel periodo indicato nella domanda medesima, soffermandosi sulla sussistenza di tutti i presupposti prescritti per l’accoglimento della pretesa azionata. 3. Il Ministero della Difesa non si è costituito in giudizio per resistere al gravame. 4. Alla camera di consiglio del 31 marzo 2017 la causa è stata trattenuta per la decisione. 5. Il ricorso merita solo parziale accoglimento, nei limiti e nei termini di seguito indicati. 6. Il Collegio premette che in questa sede di cognizione in rito speciale, non è possibile estendere l’ambito di valutazione circa il collegamento dell’atto - obiettivo o secondo la prospettazione dell’esponente - con la situazione soggettiva da tutelare e circa l’esistenza di una concreta necessità di tutela, senza poter apprezzare nel merito la fondatezza della pretesa o le strategie difensive dell’interessato (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. V, 10.1.2007, n. 55; Cons. Stato, Sez. IV, 29.1.2014, n. 461; Sez. V, 23.3.2015, n. 1545; Sez. IV, 9.1.2016 n. 527). 7. Nella specie, viene in emergenza l’artt. 1048 del d.P.R. 15.3.2010 n. 90 (“Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”), che sottrae all’accesso determinate categorie di documenti, concernenti la sicurezza e la difesa nazionale e le relazioni internazionali. In particolare, l’art. 1048, comma 1, lett. r), del d.P.R. 15/3/2010 n. 90 sottrae all'accesso, per 50 anni, le "tabelle ordinative organiche". 8. Come anche di recente evidenziato da questa Sezione (sentenza n. 03454 del 2017), il suddetto Regolamento pone limitazioni in dichiarata applicazione dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale consente al Governo di prevedere casi di sottrazione al diritto di accesso in relazione - per quanto qui rileva – all'interesse alla salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali, specificando che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (art. 24, comma 7). 9. La presente controversia evidenzia, quindi, un conflitto fra i vari interessi in gioco, quali l’interesse privato del ricorrente alla piena ostensione per finalità difensionali,


l’interesse alla riservatezza di terzi e l’interesse al segreto (in tema: Cons. Stato, Ad. Plen., 18.4.2006 n. 6). 10. In tale situazione, il legislatore ha effettuato ab imis la ponderazione dei suddetti interessi in conflitto, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza a fronte di quelle alla difesa degli interessi dell’istante, quando i documenti richiesti risultino a tal fine necessari e, nella specie, non è in contestazione che i documenti in questione potrebbero servire a contestare, anche in sede giurisdizionale, un eventuale diniego dell’Amministrazione alla domanda di ricongiungimento (cfr. sentenza di questa Sezione n. 03454 sopra richiamata) . 11. La tendenziale “segretezza” della documentazione viene, quindi, contemperata con le esigenze di difesa, facendo leva, ove ragionevolmente possibile, sulle modalità dell’ostensione: tale conflitto appare correttamente composto consentendo al ricorrente la visione degli atti, in deroga al principio della segretezza, ma escludendo a tutela dell’interesse pubblico - la possibilità di trarre copie dei documenti in oggetto, in quanto riproducibili e divulgabili, e limitando l’accesso alla sola visione (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV°, 3.9.2014 n. 4493). 12. Anche ad avviso del Collegio- che non ha motivo di discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto- la modalità di ostensione così individuata rappresenta un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi ed è tale da non danneggiare l’operato dell’amministrazione, non potendosi escludere che le copie, in quando riproducibili e divulgabili, potrebbero arrecare grave nocumento agli interessi pubblici tutelati dall’amministrazione, senza, al contempo, garantire all’istante una significativa utilità ulteriore, rispetto a quella già assicurata dalla conoscenza del dato e dalla sua valorizzabilità in giudizio. 13. Pertanto, se certamente va affermato il diritto del ricorrente ad ottenere l’accesso alle tabelle ordinative organiche, non può essere affermato, nella specie, il diritto dell’odierno ricorrente alla riproduzione ed estrazione di copia dei documenti medesimi, dovendosi individuare, quale modalità idonea ad assicurare in contemperamento dei contrapposti interessi, la sola visione senza il rilascio di copie ovvero di ricorso ad altre forme di riproduzione. 13. Con riferimento all’altra categoria di documenti oggetto del diniego gravato, e, segnatamente, alla documentazione inerente a tutti i trasferimenti di personale “in uscita” dalla sede di Roma disposti nel periodo indicato nell’istanza (27 novembre 2015 – 26 febbraio 2016), il Collegio non dubita che il ricorrente abbia un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere ai documenti sopra indicati, anche non pendendo, per quanto risulta in atti del presente giudizio, apposito contenzioso in ordine alla legittimità del provvedimento di diniego ove medio tempore adottato dall’amministrazione resistente in ordine alla istanza di trasferimento da lui formulata (dalla documentazione in atti, infatti, emerge solo la comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 e, dunque, l’adozione di un atto endoprocedimentale). 14. Nondimeno – in disparte i profili di inammissibilità del ricorso in quanto non notificato a nessun controinteressato – valgono anche in relazione alla suddetta


documentazione le considerazioni sopra svolte, dovendosi, peraltro, evidenziare che in un eventuale successivo contenzioso avente ad oggetto il rigetto della domanda di trasferimento, l’interessato, alla luce dei dati emergenti dalle piante organiche visionate, potrà limitarsi all’allegazione di un principio di prova in merito alle asserite carenze di organico del Reparto, invocando l’esercizio dei poteri istruttori del giudice. 15. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va parzialmente accolto, nei limiti e nei termini sopra indicati, e per l’effetto va ordinato all'amministrazione resistente di consentire la visione della documentazione richiesta concernente piante e tabelle organiche. 16. Avuto riguardo all’esito complessivo del giudizio ed alle peculiarità delle questioni, le spese possono essere compensate tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto ordina all'amministrazione resistente di consentire la visione della documentazione richiesta concernente piante e tabelle organiche. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati: Concetta Anastasi, Presidente Brunella Bruno, Consigliere, Estensore Roberto Vitanza, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Brunella Bruno Concetta Anastasi


IL SEGRETARIO


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