Convenzione di gestione

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Regione Siciliana CONVENZIONE DI GESTIONE per regolare i rapporti tra il Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento e il Gestore del Servizio Idrico Integrato

(Art. 11 L. 36/1994 e art. 7 all. B del D.P.Reg. 7 agosto 2001 - Associazione fra i Comuni nella forma di Consorzio)

Aprile 2006


Regione Siciliana - Convenzione di gestione dell’ATO di Agrigento

Indice Capo I: Disposizioni generali .....................................................................................................5 Art. 1

Affidamento del servizio pubblico .......................................................................5

Art. 2

Definizione dell'affidamento .................................................................................5

Art. 3

Durata della Convenzione .....................................................................................6

Art. 4

Responsabilità del Gestore.....................................................................................6

Art. 5

Oneri relativi all’ammortamento dei mutui........................................................6

Art. 6

Assunzione del personale ......................................................................................7

Capo II: Oggetto ed estensione della gestione ........................................................................8 Art. 7

Oggetto della Convenzione ...................................................................................8

Art. 8

Inventario dei beni affidati in concessione ed obbligazioni verso i terzi........8

Art. 9

Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni ...............................................9

Art. 10 Impianti di depurazione misti.............................................................................10 Art. 11 Esclusività del servizio .........................................................................................10 Art. 12 Revisione del perimetro del servizio..................................................................10 Art. 13 Gestioni esistenti ...................................................................................................11 Capo III: Finanziamento ............................................................................................................12 Art. 14 Programma degli Interventi e Piano di Ambito ...............................................12 Art. 15 Livelli di qualità del prodotto e del servizio .....................................................13 Art. 16 Tariffa del servizio ................................................................................................13 Art. 17 Revisione tariffaria................................................................................................14 Art. 18 Varianti al programma degli interventi.............................................................15 Art. 19 Canone di concessione .........................................................................................15 Capo IV: Controllo......................................................................................................................16 Art. 20 Controllo da parte del Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento...............................................................................................................................16 Art. 21 Obblighi del Gestore.............................................................................................16 Art. 22 Comunicazione dati sul servizio.........................................................................17

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Art. 23 Carta del Servizio ..................................................................................................18 Art. 24 Regolamento del servizio idrico integrato (S.I.I.) .............................................18 Art. 25 Manuale della Sicurezza ......................................................................................19 Art. 26 Sistema della qualità e relativo Manuale...........................................................19 Art. 27 Piano di emergenza ..............................................................................................19 Art. 28 Piano di razionalizzazione e miglioramento del servizio comprendente la ricerca e recupero delle perdite..........................................................................................20 Art. 29 Piano di gestione delle interruzioni del servizio ..............................................20 Capo V: Regime fiscale ..............................................................................................................21 Art. 30 Imposte, tasse, canoni...........................................................................................21 Capo VI: Esecuzione e termine della convenzione...............................................................22 Art. 31 Divieto di subconcessione....................................................................................22 Art. 32 Continuità del servizio dopo la scadenza..........................................................22 Art. 33 Restituzione delle opere e canalizzazioni..........................................................22 Art. 34 Recesso e riscatto...................................................................................................22 Capo VII: Garanzie e sanzioni..................................................................................................24 Art. 35 Cauzioni e sanzioni pecuniarie ...........................................................................24 Art. 36 Sostituzione provvisoria ......................................................................................24 Art. 37 Penali.......................................................................................................................24 Art. 38 Diffida ad adempiere – Clausola risolutiva espressa ......................................25 Art. 39 Clausola compromissoria ....................................................................................26 Art. 40 Elezione di domicilio ............................................................................................26 Capo VIII: Disposizioni finali..................................................................................................27 Art. 41 Disposizione fiscale...............................................................................................27 Art. 42 Rinvio alla normativa ............................................................................................27 Allegati:..................................................................................................................................28

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Premesso che: -

la Legge 5 gennaio 1994, n. 36, più oltre Legge 36/1994, ha dettato i criteri per la tutela e l’uso delle risorse idriche e ha definito, all’art. 4 comma 1 lett. f), il servizio idrico integrato (in seguito S.I.I.) come l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

Considerato che: -

con Decreto del Presidente della Regione del 16 maggio 2000, n. 114/gr.IVS.G. così come modificato con Decreto presidenziale n° 16/serv 2” S.G. del 29.01.2002 sono stati determinati gli Ambiti Territoriali Ottimali (in seguito A.T.O.);

-

con Decreto del Presidente della Regione del 7 agosto 2001 sono state fissate le modalità di costituzione degli A.T.O. per il governo e l’uso delle risorse idriche;

-

gli E.E.L.L. appartenenti all’A.T.O. di Agrigento , come determinato con D.P.R.S. 16/05/00 e successive modifiche ed integrazioni, hanno costituito un Consorzio ai sensi dell’Allegato A del D.P.Reg. 7 agosto 2001;

-

a far data dal 6 agosto 2002 è stato costituito il Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento

Considerato, altresì, che: -

tale Decreto, all’art. 7 comma 4 dell’Allegato B, prevede che “I rapporti tra il soggetto gestore e il consorzio costituito dagli enti locali appartenenti all’A.T.O. è definito mediante la stipula della convenzione per la gestione del S.I.I.;

-

l’Autorità di Ambito ha adempiuto a quanto previsto dall’art. 8 dell’Allegato B del suddetto Decreto;

quanto sopra premesso, i rapporti tra il Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento e il Gestore del servizio idrico integrato sono regolati dalla presente convenzione.

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Capo I: Disposizioni generali

Art. 1

Affidamento del servizio pubblico

1. L’Autorità di Ambito n._______ di _______, con sede in ____________ (CAP: ____________), in Via/Piazza ____________, n° ___, costituita ai sensi della L. 36/1994 e del D.P.Reg. del 16 maggio 2000, n. 114/gr. IV S.G. così come modificato con Decreto presidenziale n° 16/serv 2” S.G. del 29.01.2002 e del successivo D.P.Reg. del 7 agosto 2001, ( in prosieguo denominata Concedente) affida in via esclusiva, con il regime giuridico della concessione, prescelto con deliberazione n. ____________ del ____________, in conformità alle deliberazioni n.____________ del ____________, la gestione del S.I.I. dell’Ambito a ________________, con sede in ____________ (CAP: ____________), in Via/Piazza ____________, n° ___, a decorrere dal __/__/____ e per la durata di cui all’Art. 3, alle condizioni indicate nella presente convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima. Il Concedente è rappresentato da _______________ ai fini della stipula della presente convenzione. 2. _____________________ (in prosieguo denominata Gestore) accetta di gestire il S.I.I. dei Comuni dell’Ambito, alle condizioni indicate nella presente convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima. ___________________ è rappresentata da ______________________________.

Art. 2

Definizione dell'affidamento

1. Il Concedente, nell'affidare al Gestore la gestione dei propri servizi idrici, si impegna a mettere a disposizione tutti i beni e le opere pubbliche afferenti ai servizi stessi, realizzate o in corso di realizzazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ivi compresi i beni e le opere pubbliche afferenti i servizi idrici gestiti da organismi controllati e/o espressione di tutti o parte degli Enti Locali riuniti in Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento. 2. Il Concedente conserva il controllo dei servizi affidati e, tramite i propri uffici di cui all’art. 20 dello Statuto del Consorzio di A.T.O., deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti così come specificate nelle norme seguenti, ed in particolare al Capo IV della presente convenzione. 3. Il Gestore espleterà i servizi conformemente alla presente convenzione. La gestione è a rischio e pericolo del Gestore che è autorizzato a percepire dagli utenti come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico le tariffe ed i corrispettivi indicati nel successivo art.16. 4. Il servizio idrico integrato affidato ai sensi della presente Convenzione al Gestore ha i caratteri del servizio pubblico essenziale.

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Art. 3

Durata della Convenzione

1. La durata della presente convenzione è fissata , nel rispetto della normativa vigente, in 30 (trenta) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della medesima.

Art. 4

Responsabilità del Gestore

1. Il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente convenzione e dei relativi allegati a decorrere dalla data di presa in consegna di opere ed impianti a ciò afferenti, così come risultante da apposito verbale con allegati stati di consistenza provvisori delle infrastrutture consegnate (in attesa dell’inventario definitivo di cui al successivo art. 8), redatto in contraddittorio tra il Concedente, l’Ente proprietario, l’eventuale gestore uscente ed il Gestore stesso, e sottoscritto dalle parti. 2. Il Gestore, nell’espletamento del servizio idrico integrato, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente atto nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia. Resta inteso che il Gestore è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire. 3. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate che restano di proprietà degli Enti locali, e di quelle successivamente affidate o realizzate direttamente dal medesimo. 4. Il Gestore terrà sollevati e indenni l’Autorità di Ambito e gli Enti Locali nonché il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni responsabilità connessa con i servizi stessi. 5. Nell’espletamento del servizio, il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture. 6. Il Gestore nei contratti posti in essere ai sensi del precedente comma dovrà espressamente prevedere che i diritti di terzi nascenti da tali contratti decadranno con la risoluzione o la decadenza della presente convenzione e che successivamente tali diritti potranno essere rinegoziati dal Concedente o dal soggetto cui sarà successivamente affidata la gestione.

Art. 5

Oneri relativi all’ammortamento dei mutui

1. Ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L. 36/1994, gli oneri relativi all’ammortamento dei mutui contratti prima dell’affidamento oggetto della presente convenzione sono a carico della tariffa del S.I.I. Il Gestore è tenuto a rispettare le disposizioni che il Concedente emanerà relativamente alle modalità di rimborso di tali oneri agli interessati. 6 di 28


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Art. 6

Assunzione del personale

1. Il Gestore si obbliga ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; ad applicare tutte le norme contenute nei CCNL di categoria del settore idrico; a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al D.Lgs. 626/1994 e al D.Lgs. 494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro. 2. E’ esclusa qualsiasi responsabilità del Concedente per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto a qualsiasi titolo da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle attività affidate al Gestore. 3. Il Gestore si impegna ad assumere il personale individuato nel PIANO definito al successivo art. 14 entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della convenzione, previo espletamento di forme adeguate di pubblicizzazione dei termini e delle modalità di trasferimento e nel rispetto dell’art. 36 della legge regionale n. 20/2003 e s.m.i.

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Capo II: Oggetto ed estensione della gestione

Art. 7

Oggetto della Convenzione

1. Il Gestore riceve in affidamento in via esclusiva il S.I.I. del Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento costituito, ai sensi dell’Art. 4 lett. f) della L. 36/1994, dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. 2. L'affidamento in gestione è fissato per tutta la durata della convenzione con l'utilizzo degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni esistenti che con questo atto, conformemente alle deliberazioni assunte ai sensi di legge, sono affidati in concessione, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della L. 36/1994, e di tutti quelli che verranno realizzati come di seguito pattuito. 3. Per l’alimentazione del servizio sono affidate al Gestore le fonti di approvvigionamento in atto utilizzate per l’approvvigionamento potabile del territorio oggetto dell’affidamento, e specificate nel Piano d’Ambito. Il Gestore è tenuto a curare, in nome e per conto del Concedente, le pratiche necessarie alla regolarizzazione delle Concessioni di acque per uso potabile, sia quelle in itinere che quelle eventualmente riguardanti nuove fonti di approvvigionamento assumendo tutti gli oneri per ricerche, captazioni, adduzioni, pareri, tasse, canoni, oneri vari ivi incluso il rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo e quanto altro.

Art. 8 terzi

Inventario dei beni affidati in concessione ed obbligazioni verso i

1. Le opere, gli impianti e le canalizzazioni affidati in concessione al Gestore, costituenti cespiti strumentali del servizio, sono quelli risultanti dalla procedura di cui ai seguenti commi, che in prima approssimazione sono indicati rispettivamente nella Ricognizione delle Infrastrutture e nel Piano d’Ambito costituenti parte integrante della documentazione di gara per l’affidamento del S.I.I. 2. Dalla data di presa in consegna di opere ed impianti come specificato all’art. 4, il Gestore assume tutte le obbligazioni contratte per la gestione dei servizi dagli Enti locali ovvero da chi erogava in precedenza il servizio, ora affidato al Gestore - che risultino inerenti con l’oggetto della presente convenzione, subentrando nelle medesime obbligazioni tra i soggetti suddetti ed i terzi, escludendosi comunque ogni responsabilità per danni e/o contenziosi pregressi. 3. Il Gestore deve provvedere alla redazione dell’inventario definitivo dei beni e delle obbligazioni di cui ai precedenti commi entro il termine di 6 (sei) mesi dall’affidamento del 8 di 28


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servizio, sulla base delle Linee Guida Metodologiche contenute nel Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, si applica la penale prevista all’art. 37 della Convenzione, salvo quanto stabilito all’art. 38 della medesima. L’inventario definitivo ha luogo mediante la redazione di apposita scheda descrittiva dello stato di consistenza, conservazione ed efficienza di singole opere od impianti ovvero di un gruppo di opere e/o impianti afferenti ad uno specifico servizio in contraddittorio tra il Concedente, l’Ente proprietario, l’eventuale gestore uscente, ed il Gestore. 4. Nei 6 (sei) mesi successivi i contenuti dell’inventario saranno sottoposti a verifica in contraddittorio con l’Ufficio di direzione del Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento, il quale ai sensi dell’art. 54 dello Statuto svolge le attività di vigilanza e di controllo sulla gestione e lo svolgimento del S.I.I. 5. A conclusione della procedura di inventariazione, il Gestore e l’Autorità d’Ambito, si impegnano a controfirmare l’elenco definitivo dei beni risultante dalla suddetta procedura. Potranno quindi definirsi le eventuali variazioni tariffarie derivanti dal censimento di beni non inclusi nell’elenco descrittivo di cui al comma 1 o da obbligazioni non conosciute in sede di affidamento del servizio.

Art. 9

Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni

1. Il Gestore si impegna a verificare, entro 4 (quattro) mesi dall’affidamento in concessione, le opere, gli impianti e le canalizzazioni costituenti i cespiti strumentali del S.I.I. oggetto di affidamento, risultanti dagli stati di consistenza provvisori di cui al precedente art. 4, al fine di trarne tutte le osservazioni e valutazioni necessarie per la redazione dell’inventario definitivo di cui al precedente art. 8. Tutti i documenti riguardanti elencazioni, descrizioni o quant’altro di opere, impianti e canalizzazioni, consegnati al Gestore e/o da questo redatti prima della sottoscrizione tra le Parti dell’inventario definitivo di cui all’art. 8, non assumono, tuttavia, valore di consistenza agli effetti di legge. Gli Enti locali si impegnano, altresì, a consegnare al Gestore tutti i progetti e documenti riguardanti i beni di cui all’elenco descrittivo in loro possesso. 2. Il Gestore si impegna ad acquistare dalle gestioni preesistenti, che ne facciano richiesta entro e non oltre 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di efficacia della convenzione, le provviste e i materiali vari di magazzino, ritenuti idonei e ancora destinabili al funzionamento del servizio, inclusi i contatori nuovi non ancora posti in essere, al prezzo di acquisto risultante da adeguata documentazione. 3. Eventuali opere attinenti al S.I.I. realizzate direttamente dagli Enti Locali successivamente alla data di efficacia della convenzione, e ciò anche nei casi previsti dall’art. 16 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, previa convenzione con il Gestore, verranno affidate al Gestore stesso che ne assicurerà l'utilizzazione per il servizio alle condizioni stabilite nelle convenzioni medesime. 4. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nelle previsioni finanziarie del Piano di Ambito. 9 di 28


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5. Il Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento autorizza il Gestore, per gli effetti della presente convenzione e per tutto il periodo di durata della stessa, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l’installazione delle opere, degli impianti, delle attrezzature e di quanto altro necessario per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati, compatibilmente alle previsioni urbanistiche.

Art. 10

Impianti di depurazione misti

1. L’inventario di cui all’art. 8 della presente convenzione comprende gli impianti di depurazione misti, civili ed industriali, destinati al trattamento in via prevalente di scarichi civili. 2. Per il trattamento dei reflui civili negli impianti di depurazione misti prevalentemente industriali, verrà riconosciuta al Gestore la quota di tariffa prevista per i servizi resi di fognatura e di depurazione dei reflui civili, restando esclusa la possibilità di alcun compenso aggiuntivo. Resta a carico del Gestore la definizione dei rapporti con i Soggetti titolari degli impianti prevalentemente industriali.

Art. 11 Esclusività del servizio 1. Per tutta la durata della convenzione è conferito al Gestore il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidato all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti comuni: AGRIGENTO, ALESSANDRIA DELLA ROCCA, ARAGONA, BIVONA, BURGIO, CALAMONACI, CALTABELLOTTA, CAMASTRA, CAMMARATA, CAMPOBELLO DI LICATA, CANICATTI', CASTELTERMINI, CASTROFILIPPO, CATTOLICA ERACLEA, CIANCIANA, COMITINI, FAVARA, GROTTE, JOPPOLO GIANCAXIO, LAMPEDUSA E LINOSA, LICATA, LUCCA SICULA, MENFI, MONTALLEGRO, MONTEVAGO, NARO, PALMA DI MONTECHIARO, PORTO EMPEDOCLE, RACALMUTO, RAFFADALI, RAVANUSA, REALMONTE, RIBERA, SAMBUCA DI SICILIA, SAN BIAGIO PLATANI, SAN GIOVANNI GEMINI, SANTA ELISABETTA, SANTA MARGHERITA DI BELICE, SANT'ANGELO MUXARO, SANTO STEFANO QUISQUINA, SCIACCA, SICULIANA, VILLAFRANCA SICULA. 2. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie ai servizi e quelle che saranno successivamente realizzate anche per l'attuazione del PIANO di cui all’art. 14 della presente Convenzione.

Art. 12

Revisione del perimetro del servizio

1. Qualora, dopo la stipula della presente Convenzione, la Regione provvedesse a definire una nuova delimitazione dell’A.T.O di Agrigento, si procederà alla modifica del PIANO con le conseguenti variazioni della tariffa, nel rispetto dei criteri adottati per la redazione del PIANO stesso, secondo le modalità di cui al successivo articolo 17.

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Art. 13

Gestioni esistenti

1. Il Gestore prende atto che in seno all’A.T.O. di Agrigento non esistono forme gestionali di cui agli artt. 9 comma 4 e 10 comma 3 della L. 36/1994, e all’art. 35 della L. 448/2001.

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Capo III: Finanziamento

Art. 14

Programma degli Interventi e Piano di Ambito

1. Il Gestore accetta il Programma degli Interventi e il relativo Piano Tecnico-EconomicoFinanziario (facenti parte del Piano di Ambito così come modificato con delibera n. ______ del __/__/____ dell’Autorità d’Ambito a seguito della proposta migliorativa dallo stesso Gestore, denominato “PIANO”), redatti ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L. 36/1994 ed allegati alla convenzione, ed i relativi obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe. 2. Il Gestore ha preso atto che il PIANO ha individuato, coerentemente agli obiettivi qualitativi e quantitativi e alle modalità del servizio, le opere, impianti ed interventi sull’attuale sistema infrastrutturale del S.I.I. utili e necessari al raggiungimento di detti obiettivi; essi sono dettagliati nel Piano degli interventi, contenuto nel PIANO stesso, e saranno realizzati con le modalità e le risorse fissate nella presente convenzione e relativi allegati . 3. La proprietà delle opere realizzate in esecuzione del Programma degli Interventi e dei suoi aggiornamenti è degli Enti locali. Tali opere sono affidate in concessione al Gestore che ne detiene il diritto reale d’uso temporaneo fino alla scadenza dell’affidamento. 4. Gli interventi di cui al suddetto Programma sono riepilogati in relazione agli obiettivi strutturali o “standard tecnici” che il Gestore è tenuto a raggiungere nei tempi stabiliti dal PIANO; tali obiettivi sono altresì articolati nei Piani Operativi Triennali, di cui al successivo comma. 5. L’attività di realizzazione degli interventi previsti dal PIANO, si sviluppa sulla base di Piani Operativi Triennali (POT) nei quali sono dettagliati gli interventi da realizzare in ciascuno degli anni di riferimento. Il primo POT è quello predisposto dal Concedente. Successivamente, sarà il Gestore a predisporre e trasmettere al Concedente, i nuovi Piani Operativi Triennali che sono approvati con le procedure descritte nel successivo comma 7. 6. Il POT deve essere redatto nel rispetto dei vincoli programmatici e finanziari fissati nel PIANO. 7. Il Concedente approva il POT con l’elenco degli interventi da realizzare entro sessanta giorni dalla data di acquisizione al protocollo; decorso tale termine, la proposta del Gestore si intenderà approvata; detto termine è sospeso per una sola volta se, entro trenta giorni dall’acquisizione, il Concedente formulerà esplicite e motivate osservazioni sulla proposta del Gestore. In tal caso il termine per l’approvazione riprenderà a decorrere dalla data di ricezione da parte del Concedente, del relativo riscontro del Gestore. 8. Gli interventi previsti nel POT saranno eseguiti a cura del Gestore nel rispetto delle vigenti norme europee, nazionali e regionali in materia di lavori pubblici. La progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la direzione lavori, sono di competenza del Gestore. Il Concedente designa i collaudatori, che sono incaricati dal Gestore. Il Gestore è obbligato a consegnare al Concedente copia dei progetti esecutivi, della contabilità finale dei lavori e dei certificati di collaudo. Il Gestore, nella realizzazione degli interventi, dovrà inoltre rispettare le condizioni per la rendicontazione dei finanziamenti pubblici, regionali, nazionali e/o comunitari, che verranno assegnati per la realizzazione degli interventi.

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9. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del PIANO e di quelli indicati nei POT redatti dal Gestore, si applicano le penali previste dall’Art. 37 della presente convenzione e specificate, per quanto riguarda i criteri e i meccanismi di calcolo, nel Disciplinare Tecnico allegato.

Art. 15

Livelli di qualità del prodotto e del servizio

1. I livelli minimi di qualità del prodotto e del servizio garantiti dal Gestore sono definiti nel Disciplinare Tecnico e denominati “standard organizzativi” (intendendosi come tali i livelli di servizio non connessi ad interventi infrastrutturali). Essi sono definiti attraverso le “variabili organizzative o fattori di qualità del servizio” che devono essere conseguiti e/o mantenuti nei termini stabiliti dal Disciplinare Tecnico allegato alla presente convenzione. 2. A tali livelli è commisurata la tariffa applicata per cui un aumento dei livelli stessi comporta la preventiva approvazione da parte dell’Autorità di Ambito, ove tale aumento possa comportare aumento dei costi incidenti sulla tariffa. 3. Nel caso di mancato raggiungimento di un livello di servizio si applicano le penalizzazioni previste dall’Art. 37 della Convenzione e specificate, per quanto riguarda i criteri e i meccanismi di calcolo nonché gli importi delle medesime, nel Disciplinare Tecnico allegato alla presente convenzione.

Art. 16

Tariffa del servizio

1. La tariffa, determinata secondo quanto di seguito riportato, è riscossa dal Gestore. 2. Il Gestore prende atto che la tariffa reale media riportata nel PIANO è stata determinata in base al Metodo Normalizzato emanato con D.M. LL.PP. 1° agosto 1996, ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L. 36/1994, Il Gestore prende atto che i ricavi da tariffa costituiscono il corrispettivo del S.I.I. Le parti convengono altresì che: a) la tariffa reale media al primo anno di gestione è stabilita in ……. €/mc, ed è ripartita nel modo seguente: % Tariffa servizio acquedotto

……. %

Tariffa servizio fognatura

…….. %

Tariffa servizio depurazione

…….. %

Tariffa reale media

100,0 %

b) per gli anni successivi al primo, la tariffa reale media varia con l'applicazione di una maggiorazione pari al limite di prezzo K stabilito nel PIANO e riportato nella tabella seguente:

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c)

- per il 2° anno

K=…

- per il 3° anno

K=…

- ………………

K=…

- per il n° anno

K=…

La tariffa e le relative articolazioni tariffarie saranno applicate dal Gestore coerentemente alle relative deliberazioni del concedente, nel rispetto della presente convenzione e delle modalità e procedure indicate nel Disciplinare Tecnico e in accordo con l’art. 13 della legge n. 36/94.

3. Le tariffe saranno adeguate al valore della moneta mediante applicazione del tasso programmato di inflazione corrispondente a quello risultante per lo stesso anno di applicazione dal più recente DPEF.

Art. 17

Revisione tariffaria

1. Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti nel PIANO/POT. Tale miglioramento si deve tradurre in una progressiva riduzione dei "costi operativi" effettivi, già considerata nella determinazione tariffaria. 2. Entro il 30 novembre del 4° anno di gestione e, successivamente, con cadenza triennale, il Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento verifica il raggiungimento degli “standard tecnici” nonché l’esatto importo della spesa totale sostenuta per il raggiungimento dei medesimi, per accertare eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto dal PIANO/POT; 3. Le parti convengono che: a)

Entro il 30 novembre del quarto anno, e così ogni tre anni successivi, si procederà alla revisione tariffaria solo nel caso in cui, sulla base delle informazioni di cui al Disciplinare Tecnico, il ricavo complessivo relativo alla gestione del S.I.I. del periodo oggetto della revisione si discosti per oltre l’1% da quello previsto nel PIANO per il medesimo periodo.

b) Se il ricavo complessivo annuale relativo alla gestione del S.I.I. si discosta per oltre il 2% da quello previsto dal PIANO per il medesimo anno, la revisione tariffaria potrà essere effettuata annualmente. 4. Le tariffe possono inoltre essere oggetto di revisione, su determinazione del Concedente a seguito di disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualità del prodotto e del servizio o ove siano disposte variazioni del Metodo, o a seguito di variazioni del PIANO/POT ai sensi del successivo art. 18. Resta inteso che l’eventuale livello di riduzione del valore delle entrate tariffarie offerto in sede di gara, ed inerente la valutazione economica della stessa offerta, deb14 di 28


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ba applicarsi inalterato ad ogni eventuale revisione della tariffa nel corso della durata della concessione. 5. Le parti convengono, come prescritto dal comma b dell’articolo 11 della L. 36/94, che la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono le voci necessarie alla determinazione e le successive variazioni della tariffa dovranno essere sempre effettuate con criteri idonei a garantire il raggiungimento ed il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione di cui alla presente Convenzione.

Art. 18 Varianti al programma degli interventi 1. Il Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento si riserva il diritto di variare il PIANO/POT per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. 2. Il Gestore può proporre al Concedente varianti al PIANO/POT per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l’utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La proposta di variante deve essere congruamente motivata, con la indicazione delle conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. 3. Il Gestore può apportare varianti al modello gestionale fermo restando il rispetto delle condizioni che determinano la qualità del servizio e del rapporto con gli utenti. 4. Le varianti di cui ai commi 2 e 3 devono essere autorizzate dal Concedente, previa verifica delle implicazioni tariffarie.

Art. 19

Canone di concessione

1. Ai sensi dell’art. 20 dell’allegato A) del D.P. Reg. 7 agosto 2001, il Gestore è tenuto a versare annualmente agli enti locali un canone di concessione, sotto pena dell’immediata risoluzione della convenzione ai sensi dell’Art. 38 della stessa. 2. L’importo del canone di concessione è, per il primo anno, di 702.000 Euro. Detto importo è aggiornato annualmente in base alle previsioni del PIANO rivalutate in accordo al tasso annuo di inflazione programmata. 3. Le modalità di pagamento e di trasferimento ai comuni del suddetto importo, detratti i costi di funzionamento del Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento , saranno definite dalla stesso Consorzio nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 20 dell’allegato A) del D.P. Reg. 7 agosto 2001.

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Capo IV: Controllo

Art. 20 Controllo da parte del Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento 1. Il Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento svolge attività di vigilanza e controllo sulla gestione del S.I.I.. L’attività di controllo è svolta, in particolare, al fine di: a) assicurare la corretta applicazione della tariffa del S.I.I.; b) verificare il raggiungimento degli obiettivi strutturali e gli obiettivi di servizio previsti dal PIANO/POT e dal Disciplinare Tecnico; c) valutare l’andamento economico-finanziario della gestione; d) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del PIANO/POT. 2. Per la realizzazione di quanto sopra, il Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento ha definito i principi generali della procedura di controllo da svolgere sull’attività di gestione riportati nel Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione. Nell’esercizio delle funzioni di sua competenza e nel rispetto dei principi generali richiamati, il Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento si riserva di fissare mediante successivi appositi atti di indirizzo entro 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, i dati significativi sulla gestione oggetto degli obblighi di comunicazione periodica a carico del Gestore ai sensi dell’art. 22, nonché le procedure di rilevazione di trasmissione dei dati medesimi. 3. Con la sottoscrizione della convenzione, il Gestore accetta integralmente la procedura di controllo sulla gestione, quale risulta definita nei principi generali nel Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione.

Art. 21

Obblighi del Gestore

1. Il Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dell'art. 9 del Metodo normalizzato emanato con D.M. LL.PP. 1° agosto 1996, nonché di quelle contenute nella presente Convenzione e nei suoi allegati. 2. Il Gestore è obbligato a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una Società abilitata che sia di gradimento del Concedente. 3. Il Gestore è tenuto a redigere il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere. Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto dal Gestore in forma riclassificata secondo il D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127. 4. Il Gestore si impegna a consentire l’effettuazione, da parte del Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento , previo debito preavviso, di tutti gli accertamenti, so16 di 28


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pralluoghi e verifiche ispettive che lo stessa ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, installazioni, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto dell’affidamento. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione. 5. Il Gestore è tenuto a comunicare al Concedente ogni variazione della compagine sociale. Il mancato adempimento a tale obbligo è considerato grave inadempienza e motivo di risoluzione della presente Convenzione ai sensi del successivo articolo 39 nel caso in cui la variazione abbia dei riflessi sulle capacità economico – finanziarie e tecniche del Gestore. 6. Il Gestore si obbliga a stipulare, con primaria compagnia una assicurazione che copra tutti i danni di qualsiasi genere reclamati da terzi, derivanti dalla gestione del S.I.I. . 7. Il Gestore è obbligato a far rispettare ad ogni soggetto esecutore di attività del servizio affidatogli quanto segue: le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria; a far sì che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento alla legge 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro. 8. Sono fatti salvi tutti gli altri obblighi a carico del Gestore derivanti dalla presente Convenzione

Art. 22

Comunicazione dati sul servizio

1. Il Gestore è tenuto a comunicare al Concedente, a decorrere dal sesto mese successivo alla presa in consegna di opere e impianti ed al conseguente avvio della gestione, i dati e le informazioni attinenti alla gestione del servizio che il Concedente ha individuato nel Disciplinare Tecnico allegato o che richiederà nei successivi atti che adotterà ai sensi dell’art. 20 comma 2 della presente Convenzione. 2. I tempi per la comunicazione dei suddetti dati sono specificati, per ciascuna tipologia, unitamente alle procedure di comunicazione e trasmissione, nel Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione e/o negli atti di cui all’art. 20 comma 2. Il mancato adempimento agli obblighi di comunicazione di cui alla presente convenzione e ai successivi atti, comporta l’applicazione delle penali di cui all’Art. 37. 3. Il Gestore prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a suo carico rientra anche la trasmissione al Concedente di tutti i Piani e/o documenti che il medesimo è tenuto ad adottare ai sensi della presente convenzione. 17 di 28


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Art. 23

Carta del Servizio

1. La tutela degli utenti è perseguita attraverso lo strumento della Carta del Servizio, che il Gestore deve adottare in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e nella quale sono indicati i principali fattori di qualità del servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità. Il Gestore assicura anche l’informazione agli utenti promuovendo iniziative per la diffusione della cultura dell’acqua e garantisce l’accesso dei cittadini alle informazioni inerenti i servizi gestiti nell’ambito di propria competenza , le tecnologie impiegate, la qualità e quantità delle acque fornite e trattate 2. La Carta del Servizio conterrà altresì le modalità attuative relative agli obblighi del Gestore derivanti dall’art. 23 comma 2 della Legge 5 gennaio 1994, n° 36. 3. Nella Carta del Servizio sono illustrati in forma chiara le modalità, i criteri e i livelli di qualità dei servizi erogati che il Gestore si impegna a garantire, i rimborsi dovuti all’utente per le inosservanze di tali previsioni, i tempi di risposta scritta ai reclami, nonché orari e modalità di relazione con il pubblico. 4. Il Gestore, entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente atto deve predisporre la Carta del Servizio sulla base della proposta di Carta da lui stesso presentata in sede di gara e sottoporla all’approvazione del Concedente. Entro i 3 (tre) mesi successivi all’approvazione, il Gestore applica la Carta del Servizio. In caso di mancata predisposizione della Carta del Servizio nel termine di 6 (sei) mesi e nel caso di mancata applicazione della medesima entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data di approvazione, si applicano le penali previste dall’art. 37 della presente Convenzione, salvo quanto previsto dall’art. 38; 5. La Carta del Servizio verrà aggiornata, su indicazione del Concedente, per adeguarla all’innalzamento dei livelli di servizio previsti nel PIANO e per migliorarne l’efficacia. 6. Il Gestore, nella fase di predisposizione, attuazione, verifica o in caso di significative modifiche della Carta del Servizio, è impegnato alla consultazione degli utenti e delle loro Associazioni anche con la partecipazione del Concedente, allo scopo di favorire la loro partecipazione al miglioramento della qualità del servizio ed al rispetto dei diritti – obblighi derivanti dalla Carta medesima. 7. Fino all’adozione, da parte del Gestore, della Carta del Servizio restano in vigore, a garanzia dei diritti dell’utenza, le Carte del servizio dei gestori preesistenti, ai quali il Gestore è tenuto ad uniformarsi.

Art. 24

Regolamento del servizio idrico integrato (S.I.I.)

1. Il Gestore, entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, deve predisporre il Regolamento del S.I.I., - che deve essere redatto sulla base dello schema di Regolamento del S.I.I. da lui stesso offerto in sede di gara - e sottoporlo all’approvazione del Concedente il quale potrà apportare modifiche o integrazioni nel rispetto del suddetto schema. Entro i 3 (tre) mesi successivi all’approvazione il Gestore provvede ad applicare il suddetto Rego18 di 28


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lamento. In caso di mancata predisposizione del Regolamento nel termine di 3 (tre) mesi e nel caso di mancata applicazione del medesimo entro il termine di 3 (tre) mesi dalla approvazione si applicano le penalizzazioni previste dall’Art. 37 della convenzione, salvo quanto previsto dall’Art 38 della medesima. 2. Il Regolamento del S.I.I. è periodicamente aggiornato in accordo tra le parti per adeguarlo alle variazioni del PIANO/POT. 3. Fino all’adozione, da parte del Gestore, del Regolamento del S.I.I. restano in vigore, a garanzia dei diritti dell’utenza, i Regolamenti dei gestori preesistenti, ai quali il Gestore è tenuto ad uniformarsi.

Art. 25

Manuale della Sicurezza

1. Entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il Gestore adotta il Manuale della Sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, in ottemperanza agli obblighi imposti in materia dal D.Lgs. 626/1994 e successive disposizioni legislative. In caso di mancata adozione del Manuale entro il suddetto termine si applica la penalizzazione prevista dall’Art. 37 della convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito dall’Art. 38 della medesima. 2. Il Gestore è, altresì, obbligato al rispetto di quanto previsto dalla D.Lgs. 494/1996 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 26

Sistema della qualità e relativo Manuale

1. Il Gestore, entro il termine di 6 (sei) mesi a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto adotta un Sistema di Qualità e relativo manuale secondo le norme della serie UNI EN ISO 9000; entro i successivi 12 (dodici) mesi il Gestore dovrà conseguire la relativa certificazione rilasciata da Ente accreditato secondo le suddette norme. In caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati si applica la penale prevista dall’Art. 37 della convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito dall’Art. 38 della medesima.

Art. 27

Piano di emergenza

1. Entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore predispone e adotta un Piano di Emergenza, da sottoporre all’approvazione del Concedente e degli Enti pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nella predisposizione del Piano, il Gestore si atterrà alle indicazioni di cui al D.P.C.M. 4 Marzo 1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, Allegato 1/6 (articolo 4 comma 1 lettera e) della Legge 5 gennaio 1994, n° 36). In caso di mancata adozione del Piano entro il suddetto termine si applica la penalizzazione prevista dall’Art. 37 della convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito dall’Art. 38 della medesima. Gli oneri connessi alla sud-

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detta adozione/attuazione sono compresi fra quelli già compensati dalla tariffa del S.I.I. del PIANO.

Art. 28

Piano di razionalizzazione e miglioramento del servizio comprendente la ricerca e recupero delle perdite

1. Entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Gestore dovrà formalizzare, ai sensi del D.M. n.99/1997, e secondo quanto specificato nel “Progetto Conoscenza” contenuto nel Piano d’Ambito, il Piano di razionalizzazione e miglioramento del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nel PIANO, che includa la ricerca e il recupero delle perdite idriche e fognarie. Il Piano di che trattasi, così formalizzato, dovrà essere approvato dal Concedente; tutti gli oneri connessi alla sua attuazione sono già compresi nella tariffa del S.I.I. fissata nel PIANO. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica la penale prevista per il caso in questione dall’Art. 37 della presente Convenzione.

Art. 29 Piano di gestione delle interruzioni del servizio 1. Entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Gestore redige, e adotta dopo l’approvazione del Concedente, il Piano di gestione delle interruzioni del servizio di acquedotto, di cui al punto 8.2.9. del D.P.C.M. 4 marzo 1996. Tale Piano individua fra l’altro, le modalità di comunicazione agli Enti competenti ed all'utenza interessata, nonché quelle per garantire la fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare. Gli oneri connessi alla suddetta adozione/attuazione sono compresi fra quelli già compensati dalla tariffa del S.I.I. del PIANO. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica la penale prevista per il caso in questione dall’Art. 37 della presente Convenzione.

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Capo V: Regime fiscale

Art. 30

Imposte, tasse, canoni

1. Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed i canoni di cui all'art. 35 del R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni.

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Capo VI: Esecuzione e termine della convenzione

Art. 31

Divieto di subconcessione

1. È fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere, parzialmente o totalmente, il S.I.I. oggetto della presente convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte del Concedente delle somme a garanzia prestate dal Gestore.

Art. 32

Continuità del servizio dopo la scadenza

1. Il Concedente avrà la facoltà di prolungare di 1 (uno) anno la convenzione dopo la scadenza, senza che da ciò derivi alcun diritto a indennità aggiuntive da parte del Gestore che dovrà garantire la continuità del servizio.

Art. 33

Restituzione delle opere e canalizzazioni

1. Alla scadenza della convenzione o in caso di risoluzione della stessa, così come in caso di riscatto ai sensi dell'articolo seguente, tutte le opere e attrezzature affidate inizialmente al Gestore e quelle successivamente realizzate a spese degli Enti locali e parimenti affidate in concessione al Gestore devono essere restituite gratuitamente ai medesimi enti in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 11 comma 2 lettera h) della L. 36/1994. 2. La valutazione dei beni realizzati dal Gestore, nel caso non siano stati ancora completati gli ammortamenti, sarà effettuata nel rispetto delle normative vigenti in materia. Il gestore subentrante provvederà al pagamento di un importo equivalente al valore residuo, calcolato avendo a riferimento la valutazione di cui sopra, entro 3 (tre) mesi dall’aggiudicazione e, comunque, non oltre il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza dell’affidamento o cessazione effettiva del servizio da parte del Gestore. 3. Qualora, in base alle previsioni del PIANO, o a seguito di sue modificazioni, un bene affidato in concessione al Gestore non risultasse utilizzato od utilizzabile, detto bene dovrà essere restituito all’ente indicato dal Concedente.

Art. 34

Recesso e riscatto

1. E’ escluso il recesso del Gestore. 2. Il Concedente può riscattare il servizio prima della scadenza prevista dall'art. 3 della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 24 R.D. n. 2578/1925. 22 di 28


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3. Il riscatto comporta la restituzione dei beni affidati al Gestore, nonché degli altri beni successivamente affidati o realizzati dal Gestore e funzionali all’espletamento del servizio pubblico (beni mobili ed immobili) con corresponsione di una somma di denaro calcolata ai sensi dell’art.24 comma 4, lettera a), b) e c), del R.D. 15 ottobre 1925, n.2578, e dell’art.13 e 14 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n.902. 4. In relazione alla previsione di cui alla lettera c) della norma sopra richiamata si intende che il numero di anni da calcolare sia pari al numero di anni mancanti alla scadenza del termine di affidamento del servizio. 5. I valori di questi beni saranno fissati concordemente dalle parti o in sede giurisdizionale secondo le vigenti norme di legge. 6. Il ritardo nel pagamento dell’indennità, qualora definita ai sensi del precedente comma, darà luogo a interessi secondo il tasso di sconto della Banca d’Italia. 7. Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio nel rispetto della presente convenzione, anche in caso di riscatto, fino al momento in cui la gestione sia affidata ad altri gestori.

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Capo VII: Garanzie, sanzioni e contenzioso

Art. 35

Cauzione

1. Il Gestore a garanzia della buona esecuzione del servizio affidato, ha prestato una cauzione mediante fideiussione bancaria per un importo di €. 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni). 2. Da detta cauzione il Concedente potrà prelevare l'ammontare delle penali eventualmente dovute dal Gestore, previa messa in mora dello stesso, per le inadempienze agli obblighi e previste nella Convenzione e nel Disciplinare Tecnico allegato. 3. Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 15 giorni dalla comunicazione scritta del Concedente, pena l’automatica risoluzione di diritto della Convenzione dopo un mese dalla messa in mora senza esito.

Art. 36

Sostituzione provvisoria

1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio venga eseguito parzialmente, il Concedente potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico con oneri a carico del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo. 2. Le misure di cui al comma 1 saranno precedute da un atto di messa in mora con il quale il Concedente contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza. Ad ogni buon conto, se il Gestore non rispetta gli standard e i tempi minimi previsti per gli interventi di manutenzione, il Concedente ha facoltà di fare eseguire d’ufficio i lavori necessari dopo 48 ore dalla formale messa in mora rimasta senza riscontro, addebitandone i costi al Gestore. 3. Fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi, la Regione eserciterà, con le modalità previste dalla Legge regionale 29 dicembre 1962 n° 28 e successive modifiche e integrazioni, i poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui la gestione del servizio idrico non possa essere proseguita.

Art. 37

Penali

1. Al Gestore saranno applicate le penali nei seguenti casi: 24 di 28


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a) in caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi strutturali (standard tecnici) nei tempi previsti dal PIANO; b) in caso di mancato raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di servizio (standard organizzativi); c) in caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli Artt. 21 e 22 della convenzione; d) In caso di mancata adozione/consegna nei termini previsti dalla convenzione e relativi allegati, dei seguenti Piani e documenti che il Gestore, deve predisporre e adottare, fatto comunque salvo quanto previsto all’Art. 38 Piano di gestione delle interruzioni del servizio; Piano di emergenza per crisi idriche; Piano di razionalizzazione e miglioramento del servizio; Predisposizione e adozione della Carta dei servizi idrici integrati; Predisposizione ed applicazione del Regolamento del S.I.I.; Adozione del manuale della sicurezza; Piano/programma di verifica della qualità delle acque potabili; Piano di rilevamento delle utenze fognarie; Piano di emergenza per il servizio di raccolta e depurazione; Inventario definitivo dei beni affidati in concessione; Adozione e certificazione del Sistema di Qualità secondo norme UNI 9000 2. Tutte le penali previste dal presente articolo sono applicate in sede di revisione tariffaria triennale, salvo il diritto di applicare le suddette penali anche prima della revisione triennale. 3. Le modalità di applicazione delle penali ed il relativo ammontare sono specificati nel Disciplinare tecnico allegato alla presente Convenzione.

Art. 38

Diffida ad adempiere – Clausola risolutiva espressa

1. Il Concedente potrà invitare il Gestore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., a porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, nei seguenti casi : ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio; ripetute gravi inadempienze ai disposti del presente atto; inottemperanze agli obblighi previsti agli artt. 8, 19, 23, 24, 25 e 26 della presente Convenzione; Decorso inutilmente il termine, il contratto è risolto di diritto, fermo restando l’obbligo del Gestore di proseguire la gestione fino all’aggiudicazione del servizio al nuovo Gestore, a seguito dell’espletamento di una nuova gara. 2. Le parti convengono altresì che la Convenzione si risolve di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., qualora :

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Il Gestore ceda o subconceda parzialmente o totalmente il S.I.I. in violazione dell’art. 31 della Convenzione; Il Gestore non dia comunicazione al Concedente delle variazioni della compagine sociale in violazione dell’art. 21 della Convenzione; si interrompa, per colpa o dolo del Gestore , il servizio di acquedotto o quello di smaltimento e depurazione delle acque reflue per una durata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi, per una parte significativa del territorio. a carico del Gestore sia pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di ammissione ad altre procedure concorsuali. Qualora la gestione sia affidata ad una associazione temporanea d’impresa si farà ricorso ai punti 14 e 15 dell’art. 23 della L.158/95.

Art. 39

Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Concedente e il Gestore, in dipendenza della presente convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l’obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del S.I.I.. 2. Le parti si impegnano ad esperire ogni tentativo di amichevole composizione e, qualora questa non sia raggiunta, la questione sarà deferita, se non vi si oppone una delle parti, al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle parti e il terzo con funzioni di Presidente dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Agrigento. 3. Il collegio così composto opererà ai sensi degli artt. 806 e seguenti del c.p.c. e giudicherà applicando le regole di diritto.

Art. 40

Elezione di domicilio

1. Le parti danno atto che, per tutti i fini di legge, il Gestore ha eletto il proprio domicilio a _____________________.

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Capo VIII: Disposizioni finali

Art. 41

Disposizione fiscale

1. Il canone di concessione, essendo il corrispettivo dell’affidamento del servizio idrico integrato oggetto della presente convenzione, è soggetto a IVA come per legge.

Art. 42 Rinvio alla normativa 1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alla L. 36/94, al D.Lgs. 158/95, all’art. 113 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. al D.P.R.S. 07/08/2001, al D.P.C.M. 4 marzo 1996, al Metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe idriche (D.M.LL.PP. 1.8.’96), nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi e, ove compatibile, di lavori pubblici, ed alle direttive regionali aventi carattere cogente.

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Allegati: a)

Disciplinare tecnico.

b) …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………

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