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Il diritto di recesso nell’acquisto di auto “a distanza”

■ L’acquisto di un automobile può avvenire non solo nei locali della concessionaria bensì anche “a distanza”.

Ai sensi dell'art. 45, lett. g), del “Codice del consumo” (d. lgs. n. 206/2005) si intende per contratto a distanza “qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”.

L'aspetto essenziale della contrattazione a distanza è quindi riconducibile all'assenza di contatto tra consumatore e concessionaria e dallo svolgersi di un rapporto tra soggetti che non entrano fisicamente in relazione tra loro.

Nell’ambito dei contratti a distanza il Codice del consumo prevede una serie di strumenti tesi a colmare l'asimmetria tra la posizione della concessionaria e quella del consumatore quali: a) il rispetto di determinati requisiti formali del contratto (artt. 50 e 51 del d. lgs. n. 206/2005); b) l'adempimento di taluni obblighi informativi (art. 49 del d. lgs. n. 206/2005); c) la previsione di disposizioni di favore per il consumatore in tema di recesso (art. 52 del d. lgs. n. 206/2005).

Ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 206/2005 il consumatore ha a disposizione un periodo di quattordici giorni di calendario per esercitare il diritto di recesso.

L'esercizio del recesso non deve essere motivato e deve ritenersi essenzialmente gratuito.

I giudici dei tribunali italiani hanno affermato che il diritto di recesso deve essere esercitato nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.

Per tale motivo il recesso non potrà essere esercitato per fini estranei allo scopo per il quale è previsto ovvero consentire la migliore valutazione in termini di qualità e caratteristiche dell’automobile.

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