Italcementi parere legale 16885 18 nov 2007 rilascio autorizzazioni emissioni per impianti ad sogget

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Paler mo,

RegioneSíciliana Ufficio legislativoe legale Via Caltanissetta 2/e PALERMO

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Prot.168I :

1218.rr.2407

OGGETTO: Ambiente - Rilascio di autorizztzione alle ernissioni in atmosferaper impianti soggettíad A.I.A. - Quesiti vari.

ASSESSORATO REGIONALEDEL TERzuTOzuO E DELL'AMBIENTEDipartimento Territorio e Ambiente PALERMO ASSESSORATOBEGIONALE DEL TERRITORTO E DÉLL.AMB|Ei{rE

1. Con nota prot. n.58171 del 3 agosto 2007 codesta Amministrazione ha chiesto il parete dello Scrivente su una problematicaconcernenteimpiantisoggettiad autorizzazioneintegrata ambientaleex D.Lgs. 11 maggio2005,n.59,il cui procedimento è in fasedi awio. I predetti impianti sono già in possesso,"in molti casí", di autonzaazione alle emissioniin afinosfetaex D.P.R. 24 magglo1988, n.203o ex art.269,D.Lgs.3 aprile2006,n.152. Ora, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale,consideratoche "non sonoprevedibili i tempi entro cui. I'Autorità competenterilascerà il (yxedetto)prowedimento finale", sono state presentate "richieste di autorizzazione (installazione, trasferimentoe/o modíficasostanziale)alle emissioniin atmosfera"o, ancora,richieste di "una modifica migliorativa" dell'autonr-zazione già in possesso.


Pur consideratoche I'autorizzazioneintegrataambientale,laddove prevista,sostituiscel'autoúzzazionealle emissioni (v. art. 267, comma3, D.Lgs.n.152/2005 cit. e art.S,comma14,D.Lgs.n.s9/2005 cit.), tuttaviacodestoDipartimentoritiene possibile,alla luce della disposizione di cui all'art.l7,D.Lgs.n.5912005 cit. (cheprevedeche "le disposizioni relative alle autorízzazioniprevis-teahu vigente normativaìn materíadi inquinamentoatmosferico,idríco e del luolo, s! applicanoJìno a quandoíl gestoresi sia adeguatoalle cond,izioní fissate nell'autortzzazione íntegrata ambientale',), rilasciare i prowedimentirichiestiex art.z6g,D.Lgs.n.ls2lz0a6 cit., e chiedeal riguardoil pareredello scriventeUfficio. una secondaproblematicaconcernela tassa sulle concessioni governativecui sono soggettele autonzzazionialle emissioni al momentodel rilascio,del rinnovo,oonanché ogni volta che si apporta una modiJica sostanzi aIe aII' autorizzazione,'. In proposito codestoDipartimentoriferisce che i prowedimenti rilasciatifino al 2006non sonostati assoggettati alle prèdeftetasse,in violazionedell'art.6,secondoe terzo cofilma,t.r. )q agosto lgg3, n.24. Dopoavererichiamatola normativaapplicabileal casoin esameed, in particolare gli artt.8 ("Effettí del mancatoo ritardato pagamentó delletasse"),9("sanzioni")e 13 ("Decadenze e rímborsi"l,o.n.R. zo ottobre1972,n.641,recartela disciplinaderletassesulleconcessioni governative,da un lato, e gli artt. 6 e 10,secondocomma,L. zT luglio 2000,n.212,recantele disposizioniin materiadi statutodei dirittitel contribuente,dall'alho, codestaAmministrazionesottoponeal parere dello scriventeil proprioorientamento sui seguentirpr.ìfiri prohli, l) codesto Dipartimento non ritiene applicabile la sanzione amministrativaper f illecito tributario a carico degli utenti di cui al primo comma deil'art.9,D.p.R. cit. dar momentòche, nel casoin esame,"la violazione di tale obblígo (di assolverela tassa sulle concessionigovernativeregionali) non è da addebitareagli utenti, dato che gli ffici Ì,nteressatinon hanno richiesto il vàrsamento previsto dalla normatíva vigente" e richiama a tale riguardo la previsionedi cui all'art.lO, secondocomma, l. n.2r2/20aa cit..


chiedendo, in casocontrario,quali siano"le modalitàdi irrogazione per quantoriguardagli ímporti". Per quantoconcerne,invece,í pubblici fficiali che hannoemesso gli atti soggettialla tassaserìzache sia statoeffettuatoil pagamento del tributo che, a norrna dell'art.9, secondo coÍrma, D.p.R. n.64111972, sonopuniti con la sanzioneamministrativaivi prevista, codestoDipartimentoritiene: 2) cheil terminedi decadenza di tre anni,previstodail'art.r3,primo comrna,D.P.R.cit., si appiichiancheailapredettafattispecie; 3) che siano responsabili"tuttí coloro che hannoformalmente partecípatoalla definizioneedal rilascíodelprotntedimento finale"; 4) che I'autorità competentead irrogare re sanzioni sia i' amministrazione cheri lascia 1'autorizzazione; 5) in ordinealle modalitàdi inogazionedelle sanzioni,che queste vadanoapplicatenelf importo minimo, suddivisoin parti uguali tra tutti i responsabiliindividuaticomesopra. su tutti i predettiprofili vienechiestoil pareredello scrivente. 2. La prima problematicaconcerne,secondoquanto riferito da codesto Dipartimento, impianti che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 11 maggio 2005, n.59, per i quali il procedimentoper il rilasciodell'autorizzazíone integrataambientaleè in fasedi awio; tali impianti sonogià in possessodi autorizzazione alle emissioniin atmosfera,rilasciataai sensidel D.p.R. 24 maggtro 1988,n.203o del D.Lgs.3 aprile2006,n.152,ed ora richiedono,nelle more del suddetto procedimento,una autaiz-zazíoneqc aît.z6g, D.Lgs. n.152/2006uit, cit. per "installazione,trasferimentoe/o modificasostanziale"o "per modtficamigliorativa',. Il D.Lgs.n592005 cit. disciplinail rilascio,il rinnovoe il riesame dell'autorizzazioneintegrata ambientale(AIA) degli impianti che esercitanole attività industriali di cui all'Allegato I, nonchè le modalità di esercizio degli impianti medesimi, ui fitri del rispetto dell'AIA (v. art.1).

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Com'è noto, I'AIA è il prowedimento che autorizza l'eserciziodi un impianto o di parte di esso a determinatecondizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti del D.Lgs.n.59n}AS, di recepimento della direttiva comunitaria 96161/CE,relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, megiio nota come direttiva IPPC (IntegratedPollution Prevention and Control). Il D.Lgs. cit. ha integratoe sostituito la prima,parzíale, attuazione della direttiva IPPC, operatacon il D.Lgs.4 agosto rg9g,n.37z la cui disciplina era destinata(soltanto)agli impianti esistenti. L'integrale atfuazione della direttiva IPpc, attraverso la prevenzione e riduzione íntegrate dell'inquinamento, rappresentail superamento del tradizionale approccio all'analisi, allo studio, prevenzione e repressione della fonte inquinante fondato suila separata gestionedella stessaa secondadella diversa tipologia del fenomeno (inquinamentoidrico, acustico,atmosferico,da rifiuti). In questo senso,il prowedimento mette in campo misure volte ad evitare (e, qualorapossibile,ridurre) le emissioninell'aria, nell'acqua e nel suolo, nonchè la produzíonedi rifiuti in relazionc alle principali attività industriali, zootecnichee di gestionedei rifiuti. Fondamentalmente, le preesistenti autonzzazioni ambientali all'esercizio degli impianti sono soslituite da un'unica autonzzazíane integata ambientale, rilasciata da un'unica autorità, conseguendone un'owia semplificazioneper i gestori. A tale ripluardo,infatti, I'art.s, D.Lgs. ult. cit., al comma l4 dispone espressamente che "l4. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensídel presentedecreto, sosîituiscead ogni effeuo ogni altra autorizzazione,vísto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle dtsposizíoni di legge e dalle relative norrne di attuazione,faue salve le disposizioni di cui al decreto legtslativo IT agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepímento della direttiva 2003/BT/1E. L'autorizzazione inteqrata ambientale sostítuisce. in ogni caso. le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II. L,elenco riportato nell'allegato II, ove necessario,è modifìcata con decreto del


Ministro dell'antbientee della tuteladel territorio, di concertocort i Ministri delle attività produttive e della salute, d,intesa con la Conferenza unificataistituita ai sensidel decretolegislativo28 agosto 1997,n. 281.". Tra le autortzzazioni elencatenell'allegato II è ricompresa l'autorizzazionealle endssioniin atmosferadi cui al D.p.R. 24 maggio1988,n.2a3(l'allegatotienecontodellanormativavigentein quel momento),successivamente abrogatoe sostituito dal D.Lgs. n.152/20A6 cit.. il principio è ribadito nel più recenteTesto unico ambiente, emanato con il D.Lgs. 3 aprile 2a06, n.152 -e, dunque, successivamente al decretolegislati'r'odi recepimentodella Diretiiva IPPC', che dispone espressamente la p.ruulr*a della normativa dettaúa con il D.Lgs.n.59/2005cit. neilaparterelativaalle emissioni in atmosfera(partequinta). D.Lgs.n.l5z/2006cit., infatti,nell'individuareil campo -.L'art.267, di applicazionedella normativadettatadal t.u. ambientein materiadi emissioniin afmosfcraprevede(3ocomma),per gii impianti sottoposti ad autonzzanone integrata ambientale, rh. continui a trovare applicazione il D.Lgs. n.59/2005, peraltro aggiungendo significativamenteche "per tati impianti l'àutorizzazioneintegrata ambientalesostituisce I'autorízzazionearle emissioni prevista dal presentetitolo". ulteriore richiamo alla normativadettatadal D.Lgs. n.s9/2a05cit. si ritova ancora nella previsione(art.z7l, 16, D.Lgs. n.152/20a6cit.) che,in materiadi valori limite di "orirr,. emissione,stabiiisce che- uPer gli irnpianti sottoposti ad autortzzazione integrata ambientalei valori limite e leprescrizionidi cui al presentearticolo si applicanoai finí del rilaseio di tale autorizzazíonà, fermo restandoil poteredell'autorítàcornpetente dí stabilire valori limite e prescrízioní più severi." Tornandoall'esamedel D.Lgs. n.59/200s,occorre ulteriormente rilevare che il medesimo,entratoin vigore il 7 maggio 2005, si applicaagli " impi anti esistentí" ed aglt,,impianti nuovi,'.


Secondole definizioni fornite all'art.2, D.Lgs. n.5912005cit. e impiantoesistente"un impiantoche, al I0 novembre1999, aveva' ambientalinecessarieall'esercizio,o il ottenutotuttele autorizzazíoni positivodí compatibilítàambientale,o per il qualeo prowedimento -tale data erano state presentaterichieste completeper tutte le per il suoesercízio,a condizione ambientalinecessarie autorizzazioní che essosia entrato in funzíoneentro il 10 novembre2000"; è impianto nuovo "un impîanto che non ricade nella definizíonedi lettered ed e). ímpiantoesistente"(rispettivamente, Ora, il D.Lgs. cit. detta specifichedisposizioniper regolamentare I'awio del nuovo impianto autorizzatoriocon riferimento agli inrpianti esistentied a quetli nuovi ma 91àdotati di autorizzazionr ambientalialla datadi entratain vigoredel medesimo. In particolare, viene disposto che: 1) I'Autorità competente stabiliice il calendario delle scadenzeper la presentazionedelle domandeper 1'AIA per gii impiantiesistentie per gli impianti nuovi già dotati di altre autonzzazioniambientali alla data di entata in .rigotr del decretomedesimo(art.S,terzocomma,primo periodo);2) l'Autorità competente deve rilasciare, entro 150 gto*i dalla presentazioneàeila domanda, un'autorizzazíone contenente le condizioniche garantisconola conformitàdell'impianto ai requisiti al e la data,comunque'non srrccessiva previstidal D.Lgs.n.5912005 30 ottobre 2007, entro la qualele modalita indicate devono essere attuate. disposto,infatti, che"L'autortzzazíonetntegrata E' espressamente pruede la data,comunque ambientaleconcessaagli impianttesístentí 7 integrataambientale "L'autorizzazíone dàibò,noessereattuate."e che concessa a impíanti nuovi, gíà dotati di altre autorizzaztoni ambíentaliall'esercizio alla data dí entrata ín vigore del presente decreto,può consentirele deroghetemporaneedí cuí al comma5, dell'articolo9." (v. art.5,comma18). Infine, lo stessoprowedimentonormativo disponeespressamente che "Tutti i procedimentídi cui al presentearticolo per impianti

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esistenti devono essere comunque conclusí in tempo utile per assicurare il rispetto del terruine di cui al comrua IB. Le Autorità competenti definíscono o adeguano conseguentementei proprí calendari delle scadenze per la presentazíone delle domande dÌ autorizzazioneintegrata ambientale"(v. att.S,comma 19). I1 quadro normativo va completato richiamando le "Disposizioni transitoríe" di cui all'art.l7, D.Lgs. n.5912005cit. che, al primo comma, primo periodo, prevede che "Le disposizioni relative alle autorízzaziont previste dalla vigente normatíva in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del sutslo, si appricano fino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione iniegrata ambientale rilasciata ai sensí dell'articolo 5." ed al quinto comma dispone che "euanto previsto dall'articolo 16, comma I, non si applica al gestore di una attivítà industriale per la quale è prevista l'emanazione di un calendario aí sensi dell'articolo 5, comma 3, per la presentazionedella domanda di autorizzazione integrata ambientale, .fìno al termine fissato nel calendario e nelle more della conclusione del procedimento relativo alla domanda presentata entro tale termine." (gter completezza, si ricorda che l'art.l6, primo comrna, dispone che "chiunque esercíîa una delle attività di cui all'allegato I senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessasia stata sospesao revocata è puníto can la pena dell'arresto fino ad un anno o con I'ammendada 2.5A0euro a,26.0A0euro."). La Regione siciliana con D.A. 20 gennaio z0a6 ha stabilito it calend.ariodelle scadenzeper la presentazionedelle istanze di AIA per gli impianti nuovi di competenza regionale già dotati di altre autoizzazioni ambientali alla data di entata in vigore del decreto stesso(art.3). I1 D.A. cit. ha precisato altresì che I'awio delle attività industriali per gli impianti nuovi di competerlza regionale, che non abbiano iniziato ie procedure per il rilascio di alte autoizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.59/2005 cit. è condizionato al rilascio dell' autori zzazianeintegrataambieirtale(art.4).

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Alla luce dell'impianto normativo sopra esaminato occorre distinguereil casoin cui la richiestadi autorizzazionealle emissioni riguardiI'installazionedi un nuovoimpiantoda quello in cui abbiaad alle emissionigià rilasciata. oggettounamodificadell'autonzzazione Nel primo caso,infatti, I'impiantonormativosopraesaminato,così come cadenzatodal legisiatore,escludela possibilitàdi rilasciare, all'entata in vigore del D.Lgs. n.59120A5cit., successivamente autoizzazionialle emissioniin atmosferaper impianti soggettiad AIA. Diversoè il casoin cui, nelle moredel rilasciodell'AlA sia stata richiesta una modifica dell'autorizzazianealle emissioni di cui in questocasola previsione soccorrendo i'impiantoè già in possesso, di cui al citato aît.17, D.Lgs. n.59DA05che, in via fransitoria, "proroga", ma non cnstallizza gli effetti delle autonzzazioni alle emissionigiàrilasciate. affermatoil T.A.R.Sicilia,Palermo.Sez.I, Comeha espressamente 19 aprile 2007, sentenzan.1156, infatti, la disposizionedi cui all'art.L7del D.Lgs.n.59/2A05o'nanpuò essereínterpretatanel senso di validare indíscriminatamentee "crístallizzare" le autorizzazioni esistentiai fini della prosecuzionedi qttívítà anche dffirmi, o previste,dai detti titoli; essa,invece, comunquenon specificatamente prevedela permanentevigenzadel regimeautorizzatoríopreesistente, ívi compresala eventualenecessitàdi adeguamento/aggiornamento delleautorizzazioniesistentiaí cíclíproduttivi in atto". Sembra,pertanto,che, nelle more del rilascio della richiestaAIA, codestoDipartimentopossadare seguitoalle richieste di modifica delle autorizzaziotnalle emissionigià rilasciate,secondola disciplina 2006. dettataalI'ut.269,D.Lgs.n.I 521 quantosegue. problematica si osserva 3. Sullaseconda La Regionesiciliana ha disciplinatola materiarelativa alle tasse sulle concessionigovernative regionali nel titolo II della legge regionale 24 agosto1993,n.24.


In particolare,per quel chein questasedeinteressa,l'art' 6, 1.r.cit., -dopo avere stabilito al primo comma che"Nelle t?toredella disciplina organica della materia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti ed i prowedimentí dí competenzadella Regìoneelencati nella tarffi annessaal decreto legislatívo22 giugno 1991,n. 230, sono soggeîti alle tassesulle cortcessionigovernative regíonali nella misura praista dalla tarffi allegata al predetto decreto legíslativo, e sîtccessivemodificaziorxí"', al secondo coÍIma prevede che "Continuano ad applicarsi le tasse sulle concessíottí governative agli atti ed ai prowedimenti di competenzadella Regione inclusi nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubbtíca26 ottobre 1972, n.641, e non elencati nella tarffi annessaal decreto legislativo 22 gíugno 1991, n. 230, nella misura prevista dalla tabella annessaal predetto decreto del Presídentedella Repubblica26 ottobre I972, n. 64l, e successivemodíficazioní", La disposizione in esamerichiama gli atti e prowedimenti elencati nella tariffa annessaal D. Lgs. n. 230/1991 (tassa sulle concessioni regionali) nonché quelli non indicati nella predetta tariffa ma inclusi in quella annessa al DPR n. 64111972 (tassa sulle concessioni govemative); ciò ai fini della individuazione dei corrispondenti atti e prowedimenti di competenzadella Regione da assoggettarealla tassa sulle concessionigovernativeregionali. Come esplicitato dallo scriventeUfficio nel parere n. 154.01.11, reso con nota prot. 15375n0A1 a['Assessorato regionale del bilancio e delle ftnanze, f individuazione degli atti soggetti a tassazioneva effetnratacon riferimento alla tariffa annessaal D.M. 20 agosto 1992 che all'art.86 individua quali atti soggetti a tassale ".,f. Autorizzazíoni, licenze e íscrízioní, non consideratenegli altri articoli della presente tarffi, ríchíeste dalla legge per I'esercizio di attività industriali o commercialí o di professioni, arti a mestieri", differenziando il relativo ammontare a secondache si tatti, appunto, di esercizio di attività industriali o commerciali, di professioni, ed ancora di arti e mestieri.

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Presuppostodel tributo è, quindi, I'adozionedi atti o prowedimenti rientranti tra le tipologie indicate dal riportato art. 86, D.M. cit. che riguardano I'esercizio di attività dirette alla produzione di beni o di servizi, ovvero di afività di intermediazione nella circolazione dei beni o ancora l'eserciziodi attività professionali, di arti o mestieri. Ogni qualvolta si rcalízza il presupposto del fributo -e cioè I'adozione da parte della Amministazione regionale di prowedimenti autonzzativi, licenze o iscrizioni nell'esercizio di funzioni proprie- ciò comporta la corresponsionedella tassa di concessionegovernativa regionale. In ordine alla disciplina applicabile alle tasse di concessione governativeregionali, I'art.6, I.r. n,24/1993 cit. disponepoi ai terzo comma che "AIle tasse sulle concessioní governative regionali sí applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre modificazioni". 1972,n.641, e successtve Ora, per il caso del mancatopagamento delle tassein oggetto, gli artt. 8 e 9, D.P.R. n.641/1972 cit. e succ. mod. e integraz., rispettivamente,prevedonoche: "8. Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse.- Gli atti per i quali sono dovute le tassenon sono fficaci sino a quando queste non siano pagate."; "9. Sanzioni. - 1. Chí esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è puníto con la sanzione ammínistrativa dal cento al duecentoper cento della tassa medesimae, in ogni caso,non ìnferiore a lire duecentomila. 2. II pubblico l(fficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senzaehe sia stato effettuatopagamento del trtbúo è punito con la sanzioneamministrativa da líre duecentamila a Iíre un milíone ed è tenuto al pagamento del trtbutu medesimo,salvo regresso.". L'art.8 cit. ha un rilievo centrale nella complessiva disciplina del fributo; nel suo tenore letterale essa comporta l'equiparazione della posizione di colui che agisce senza avere soltanto pagato il tributo,

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con quella di colui che non ha neanchechiesto od ottenuto il rilascio del prowedimento amminisffativo; in entrambi i casi, infatti, il comportamentosarebbesuscettibilesia delle sanzioni fiscali, che di quelle (siano esse amministrative o penali) eventualmente previste dalla disciplinaextrafiscaledell'atto. L'art.9 cit. prevede sanzioni amministraúve la cui irrogazione è però subordinata al fatto che al mancato pagamento del tributo si accompagni anche l'abusivo svolgimento delle attività per le quali il pagamentosarebbestato dovuto. Dispone infatti il primo comma che la sanzioneè irrogabile nei confronti dí "chi esercita un'attivilà per la quale è necessarioun atto soggettoa tassadi concessionegovernativa senzaaver ottenutol'atto stessòo assoltoIa relativa tassa..."' Incorre in sanzioni amministrative anche il funzionario che abbia emanato l'atto senza previo versamento del tributo, che concorre in solido al pagamento del tributo, salvo regresso nei confronti dell'interessato. Tutto ciò premessoin via generale,sui singoli quesiti sottoposti allo Scrivente si osservaquanto segue. 1) n D.P.R. n.64I/1972 cit. configura due autonomi e distinti illeciti tributari, uno a carico del soggettoche richiede l'atto e l'a1tro a carico dei pubblici uffrciali che lo elnanano, senza il previo pagamentodel tributo; le sanzioni sono previste autonomamenteper il soggettointeressatoe per il pubblico ufficiale. Presupposto del tributo è I'emanazione dell'atto ("la tassa dí rilascio è dovuta in occasione dell'ernanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegnadi esso all'ínteressato") e non una 'îchiesta" da parte del pubblico ufficiale che ha emanatol'atto. Ne deriva che ii soggetto richiedente risponde del mancato pagamento a prescindere dalla violazione coÍìmessa dall'agente della pubblica amministrazione,fattandosi di due illeciti distinti tra loro. Nè pare allo Scrivente che la previsione di cui all'art.l0, secondo coruna, L.27 lugiio 2000, n.212 abbia refluenza sulla posizione degii cui è stata rilasciata l'autorizzazione "senzt preventiva utenti

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informazionedell'obbligo del pagamentodella tassa",escludendoche gli stessisianosoggettia sanzione. La L. n.2l2l2AA0 ult. cit., recante "Disposizioni in materia di statutodei diritti del contríbue.nte", all'art.10, così dispone: "Tutela dell'ffidamento e della buona fede. Errori del contribuente - I. I rapportí tra contribuente e ammínistrazione finanziaria sono improntati al príncipío della collaboraztone e della buonafede. 2. Non sono irrogate sanzíoni né richiesti interessi moratorí al contribuente,qualora egli sí sía conformato a indicazioní contenutein atti dell'amntinistrazione Jìnanziaria, ancorché successivamente modíficate dall'amministrazi,one medesíma, o qualora il suo comportamentorisulti posto in esserea seguito di fatti direttamente conseguentia ritardi, omissíoniod errort dell'ammìnistrazionestessa. 3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dípende da obíettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'àmbito dí applícazionedella norma trtbutaría o quando si traduce ín una mera violazioneformale senzaalcun debito dí ímposta; in ogni caso non determina obiettiva condízíonedí incertezzala pendenza di un giudizío in ordine alla legittímítà della norma tributaria. Le violazioni di disposízioní di rilievo esclusivamente tributario non possono esserecausa di nullítà del contratto". In realtà, le ricadute dello Statuto del contribuente sulle garanziein tema di illecito tributario risultano piuttosto limitate, in quanto il sistema sanzionatoriotributario è stato radicalmente riformato pochi anni prima dell'emanazianedella legge n.21212004. Gli illeciti amministrativi sono stati interessati dai D.Lgs. 18 dicembre 1997, wt.471, 472 e 473; i reati dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74.. Pertanto,per quanto riguarda f illecito tributario lo Statuto ha avuto poco da aggiungere all'opera di razionalwzanone e rafforzamento delle garanzie già attuata dalle suindicate riforme (v., in proposito, "Lo Statuto dei diritti del contribuente", a cura di G.Marongiu, Giappichelli Editore, Torino, 2A04,p. 33). In particolare i'art.lO, I'unica nonna dello Statuto di specifico rilievo sanzionatorio, "rísulta noftna alquanto pleonastica, giacchè

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per lo più ripetitiva di principi generaligià posti per le violazioni e sanzioniammínístrativedagli artt. 5 e 6, D.Lgs. n.422/r997 (v. op.ult.cit.). In particoiare, il principiociell'inappiicabilità dellesanzioniqualora ii confribuentesi sia conformatoad indicazioni contenutein atti dell'Amministrazione,ancorchè successivamentemodificate, o qualorail suo comportamento risulti postoin esserea seguitodi fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione (art.10,cornmaz, L.n.2r2lz000 cit.) era già contenutonell'art.5,comma1,D.Lgs.n.472/1997cit. Tuttavia, si fratta di eccezionial principio generaleper il quale "L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ígnoranzainevítabile"(art.6,comma4, D.Lfs. n.47211997 cit.), sulla cui scortava risoltoil casoin esame. 2) Il termine di decadenzaentro cui I'Amministrazione puo procedere all'accertamento delleviolazionideiienormedel D.p.R.cit. è triennale e decorre dal giorno in cui. tali violazioni sono state (art.13,primocomrna,D.p.R n.641/1972cit.). corrmesse L'inutile decorsodi questotermine non rappresenta,comunque, insiemecon l'atto amministrativo,I'elementodi una fattispeciecuisia possibilerapportareI'effetto che sarebbetipico di quest'ultimo:I'atto acquistaefficaciasolo previo versamentodel tributo e, se questoha luogo, non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento(art.13,quartocomma). Pertanto, decorso il termine di decadenza,I'unico effetto del mancatopagamentoè f inelficacia dell'atto (fino a che non venga pagatoil tributo);ne conseguela non applicabilitàtanto delle sanzioni di cui al primo comma,de11'art.9, D.P.R.cit., quantodi quellea carico dei pubblici ufficiali, di cui al secondocommadel medesimoarticolo. I successiviquesitisub 3, 4 e 5 possonoessererisolti sulla scorta della disciplinageneraledi cui al D.Lgs. 18 dicembre!9g7, n.472, sopracitato. Gli artt.z, secondocomma, e g, D.Lgs. ult. cit. dispongono, rispettivamente,che "La sanzioneè riferibíle alla persona fìsíca che

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ha commessoo concorsa a comrnetterela violazione" e che "1. Quandoptù persone concorrono in una violazione,ciascuna di esse soggíace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consíste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati ín solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguitoda uno dei responsabili libera tuttí glt altri, salvo il diritto di regresso.". sulla scorta delle disposizioni testè citate, si concorda con quanto ritenuto da codesto Dipartimento, nel senso che sarannoresponsabili dell'illecito tributario previsto dall'art.9, secondo comrnÍÌ, D.p.R. n.641/1972 cit. tutti coloro che hanno partecipato al procedimento. In tal caso,come prescrivel'art.9, D.Lgs. n.47211997cit., viene irrogata una sola sanzione ed il pagamento eseguito da uno dei rmponsibili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso. Infine, per quanto conceme il recupero coattivo del tributo, I'irrogazione delle sanzioni in oggetto e le relative competenze, si richiamano le istruzioni diramate dal Dipartimento regionile Finan"e e credito con ciorcoiare 30 dicembre 2003.,n.3, ove si chiarisce che per le tassenon pagate durante il termine di decadenzatriennale ../e Amministrazioni interessate dovranno inoltrare preventivo atto di intimazione nei confronti dei soggetti inadempimti. In seguito, se gli stessi, nanostante I'atto suddetto, non versano le tasse evase, Ie amminístrazioni medesime dovranno attivarsi per darne comunicaztone agli ttffici dell'agenzia delle entrate competenti per territorio. che oltre a ríchiedere íl tríbuto applicheranno anche le dovute sanzíoniper il mancato o ritardato pagamento della tassa". Nelle superiori considerazioniè il pareredello Scrivente. A termini dell'art. 15 del regolamentoapprovatocon D.p.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, 1o Scrivente acconsentealla diffusione del presenteparere in relazione ad eventuali domande di accessoinerenti il medesimo. codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giomi dallancezione,l'eventualepossibilitàche il parerestessoineriscauna lite, owero se intende differime la pubblicazione sino all'adozione di

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eventualiprovvedimentiamrninistrativi.Decorsotaie termine senza alcunacomunicazione in tal sensosi consentirĂ la diffusionesulla bancadati "FoNS",giustadeliberadi Giuntaregionalen. 229dell'g luglio1998. (Aw. F.Spedale/visro: Avv.M.Arcadipane) ĂŹ L'AWOCATO GENERALE (FrancescoCastaldi) ,

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Proprio in relazioneall'utitizzo di coke di petrolio nelle cementerie,la nota allegatatratta gli aspettigeneralidegli.impiantiproduttivi di ltalcementiin ttalia e quelli particolari dello stabilimentodi Isola delle FLmmine. Si ricorda che i risuttati dell'indaginepreliminare effettuatapressoil carbonilenon hanno evidenziatosituazionidi inquinamlnto'ne dei suoli ne della faloa acquiferae che sono stari completatitutt'igli interventidi ulteriore contenimentodelle emissionisdifluse r r r u J e relativi sia al 'l r a t r r carb on ile c he aila c em ent er ia.

La relazioneevidenziainoltrei beneficiaggiuntivi e le condizionioperativeulteriormente migliorativeattesea seguitodella realizzllione der prog.iro di ammodernamento della cementeria'già presentatoagli Enti nell'ambito i"ti.- fro".dura di Autorizzazione lntegrata Ambientale del sito.

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tascrivente propone diadottare dasubito,perit forno gggi definiti per

i microinquinanti lestrittiyi inorganicie di rat6ìi;;;i-;;;;;i;;;;;'#ffi; in sede di :f,T::i"-i:::1lll1l. AutorizzazioneIntegrataAmbientate, riportate neila tabeila che rrw

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segue

I nuovilimiti di emissione propostisi intendono più cauterativamente riferitiai fumi secchi e al loYo02, comegià prevìsto daflepiù recentinormativein campoambienrare. Ei no ltr eprevistone|corsodel2 0 0 7 |, imp le me n t a z io n e d " l@n continuodelle emissionial fornodi cottura,aggiungendo il canaleToc. per misurarele emissioni di compostiorganicivolatili,u i.r" continua. Restiamo in attesadi un positivoriscontro,finalizzato allarevocadellediffideemanateda codestospettabile Dip^T,l:*o n.glonui. Territorioe Ambiente con prot.48283del 25 luglio2006e prot 13871delZOfeU6ralo iOOz. ciò consentirebbe di ripristinare una situazione di diritto,essendo inequivocabilmente il coke di petrolioun combustibile convenzionale ;r";;;;; p"i r" cemenrerie ai sensi di legge'di chiarireun equivoco t..notogico,essendo l'utilizzodel cokedi petrolionelle

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c c r ì tc tìtc t-rc h c rr tl i v c r.s otl a q trc l lrrtn al trt l e:rl l ti rnri rrstr.i i rl i . r: tl i oi r i i i t.,.r l rtl rrrr;.r c\ i (l r:rìt( . , t lis trrrs ro n erl tl tu c l c a to . c s s c rr dt:cl ttcl ìo (]i l strl i r r.l cl l ,..l :c,rrrrrrrrr,r l ' rrrrrco trttpi l rri o tl i . ns o l tl i rr S rcrl ri rI| ri r i i l l chq i rr' l ti rl i a. l) r o( l u z ;(l tìcrl i c c rrrc rrtorru nui (l rl l tl c i ' rrsctrl cl c()l i c ri l pc t f ()l i ()c i rrrl ri ttr. i{cst iilr t lr r a t i is Pt r s iz iollc l) c ' l or r t li c \ c r ì t u i l l c c h i i ì r 'l l r ì c n l o c p o r r i ; r r r r o r p r t r r i i s t i r r L is r r i t r t ;

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2. Articolo su pagina web http:i/pinocj progetto-che-non.html; 3. Articolo

su

pagina

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http://isoladeilefernminedaliberare.bloespot.com/2007/1 1/italcementi-di-isola-dellefemmine-laia.html; 4. Articolo su pagina web http://ciampolillopinoisoladellefemmine.bioqspot.con/2007/11/i1comitato-cittadino-chiede-alla.html: 5- Articolo

pa$na

web

http:i/ciampolillopinoisoladellefemmine.bloespot.corn/2007/12lassessorato-territorioambiente-regione.html ; 6. Verbalenegativo del2410612011 relativo alla proceduradi mediazionepressoL'Organismo di MediazioneADR MEDIA, P.zzaVittorio EmanueleOrlandon.27, Palermo; 7. Nota del Ministero dell'Ambiente avente ad oggetto: procedura di infrazione della I

CommissioneEuropean. 2007-2182 del 27I 06 12A07 ; 8 . Sentenza TAR Sicilian. T156107; 9 . Pareredell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana n. 16885120A7 avente ad oggetto: Ambiente - Rilascio di autoizzazione alle emissioni in atmosfera per impianti soggettiad A.I.A. - Quesiti vari. 10. Racc.A/R del 16 aprile 2007 inviata dalla Italcementiall'AssessoratoResionaleAmbiente e Territorio.

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