2018 27 FEBBRAIO IL COLPO FINALE DELLA CORTE DEI CONTI AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE SEZ CORTE CO

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Deliberazione n.90/2018/PRSP

REPUBBLICA ITALIANA La Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione siciliana nell’adunanza del 27 febbraio 2018, composta dai Magistrati: Maurizio Graffeo

- Presidente

Antonio Nenna

- Consigliere

Ignazio Tozzo

- Consigliere

Sergio Vaccarino

- Primo Referendario

Francesco Antonino Cancilla

- Primo Referendario – relatore ******

Visto l’art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione; visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni; visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200; visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l’art. 148 bis; visto l’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131; visto l’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006); -visto, altresì, l’art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge “sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”; -vista la deliberazione di questa Sezione n. 142/2016/INPR del 12 luglio 2016, avente ad oggetto: “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art.1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2015”; -esaminate le relazioni compilate dall’Organo di revisione del Comune di Isola delle Femmine rispettivamente sul rendiconto del 2015 e sul bilancio di previsione 2016 - 2018; -vista la relazione di deferimento del magistrato istruttore; -vista l’ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 41/2018/CONTR, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l’odierna adunanza ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 148 bis del TUEL;

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-vista la memoria presentata dall’ente il 26 febbraio 2018 (acquisita al prot. CdC n. 1855 in pari data); -uditi il relatore, Primo Referendario Francesco Antonino Cancilla, nonché, per il Comune di Isola delle Femmine, il Sindaco, dott. Stefano Bologna, il Responsabile del settore economico finanziario dr. Antonio Croce, e il Segretario generale, dott.ssa Anna Genova. ****** Premesso che: L’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l’anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l’obbligo -a carico degli Organi di revisione degli enti locali- di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte. Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell’interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all’esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall’Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell’ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, tanto più a seguito del novellato quadro scaturito dalla legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 243 del 2012. La giurisprudenza costituzionale, anche alla luce dei successivi interventi legislativi in materia (da ultimo, sentenza n. 39 del 2014 che richiama altresì le precedenti n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), ne ha precisato contenuti e fondamento, affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com’era il tradizionale controllo di legalitàregolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive da parte dell’ente, funzionali a garantire l’equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie. ****** Ciò premesso, esaminata la relazione sul rendiconto dell’esercizio 2015 e quella sul bilancio di previsione 2016 - 2018, il competente magistrato, sulla base dell’istruttoria espletata e della

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documentazione pervenuta, ha richiesto la pronuncia collegiale su numerosi profili di criticità, illustrati nella nota di deferimento. In prossimità dell’adunanza il Comune ha depositato apposita memoria, i cui contenuti sono stati illustrati dai rappresentanti dell’amministrazione. ******* Per ciascuno dei motivi di deferimento, che sono qui trascritti, vengono sinteticamente riportate le deduzioni del Comune unitamente alle valutazioni conclusive del Collegio. A)- Per quanto attiene alla relazione sul rendiconto dell’esercizio 2015, dalla documentazione pervenuta e dalla successiva attività istruttoria è emerso quanto segue: 1. Il ritardo dell’approvazione del rendiconto del 2015, che, infatti, è stato approvato il 18 novembre 2016 con deliberazione consiliare n. 44. Va peraltro segnalato il sistematico ritardo dell’ente nell’approvazione dei documenti contabili fondamentali: il bilancio di previsione del 2015 è stato approvato il 30 dicembre 2015 con deliberazione n. 54; il bilancio di previsione 2016 è stato approvato il 29/12/2016 con deliberazione consiliare n. 23; il rendiconto del 2016 è stato approvato il 29/12/2017 con deliberazione consiliare n. 43 e non risulta ancora pubblicato sulla banca dati BDAP. Il Comune ha dedotto che il ritardo è derivato dalle difficoltà tecniche legate alla riorganizzazione del settore finanziario e al rinnovo dei software gestionali. Il Collegio sottolinea che l’Ente deve assicurare l’osservanza dei termini per l’approvazione del bilancio e del rendiconto, al fine di garantire una sana gestione finanziaria, che presuppone la tempestività degli adempimenti connessi al cd. “ciclo del bilancio”. I termini sono fissati dalla legge e non sono derogabili per mere situazioni ostative di fatto, che richiedono maggiore impegno amministrativo e idonea capacità organizzativa. 2. Il superamento delle soglie fissate dai seguenti parametri del D.M. 18/02/2013: -parametro n. 2: volume dei residui attivi di nuova formazione, provenienti dalla gestione di competenza e relativi a titoli I e III, superiore al 42% delle entrate correnti; -parametro n. 3: ammontare dei residui attivi, provenienti dalla gestione dei residui dei titoli I e III, superiore al 65% delle entrate dei titoli I e III; -parametro n. 9: esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti. L’Amministrazione ha affermato che: a)- il superamento della soglia fissata dal parametro n. 2 scaturisce dalla distanza temporale tra il momento di emissione degli atti di accertamento tributario e quello della riscossione; b)- i residui, di cui al parametro n. 3, sono costituiti da importi inseriti nei ruoli consegnati al concessionario, che, tuttavia, non è riuscito ad operare efficaci azioni di recupero; c)- è stato frattanto individuato un nuovo concessionario; d)- la bassa capacità di riscossione delle entrate tributarie e il ritardo dei trasferimenti statali e

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regionali hanno costretto l’Ente ad avvalersi dell’anticipazione di tesoreria, che non è stato possibile rimborsare a fine esercizio. Con riferimento ai parametri n. 2 e n. 3, la Sezione evidenzia preliminarmente che residui inesigibili o comunque non riscuotibili, se mantenuti nel rendiconto, incidono necessariamente sull’attendibilità del risultato di amministrazione, con ricadute negative sugli equilibri di bilancio. Risulta pertanto opportuno che, a fronte di posizioni creditorie di dubbia realizzabilità, sia congruamente quantificato il Fondo crediti di dubbia esigibilità. Invero, l’attività di riaccertamento dei residui assume rinnovata importanza in considerazione della riforma dell’ordinamento contabile degli enti locali, come esposto nella deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle autonomie, n. 4/2015/INPR, poiché attraverso il corretto accertamento dei residui attivi si attua “il principio di veridicità e attendibilità delle entrate pubbliche accertate, più volte richiamato dalla giurisprudenza costituzionale, affinché la copertura finanziaria delle spese pubbliche sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale. (…) La determinazione delle entrate di dubbia e difficile esazione e la conseguente "svalutazione" deve pertanto avere effetti sulla programmazione degli impieghi delle medesime, in termini di spesa pubblica, al fine di tutelare l'ente dal rischio di utilizzare entrate non effettive, finanziando obbligazioni passive scadute ed esigibili con entrate non disponibili e quindi finanziando il bilancio e la gestione in "sostanziale situazione di disavanzo" (in tal senso, Corte cost., sentenze n. 250 del 2013 e n. 213 del 2008)”. Va poi aggiunto che l’Ente è tenuto ad espletare in maniera puntuale le attività di accertamento tributario e a procedere in modo solerte alla riscossione coattiva; inoltre, ha l’obbligo di vigilare sull’efficienza e sulla tempestività dell’esattore nel recupero dei crediti, al fine di impedire la prescrizione e di conseguire l’esito positivo delle eventuali procedure esecutive.

In

ogni

caso,

per

raggiungere

gli

equilibri

di

bilancio,

già

in

sede

di

programmazione, il Comune dovrà elaborare strategie di riduzione delle spese e di incremento della percentuale di esazione delle entrate. Si palesa infine la presenza di una ricorrente crisi di liquidità, poiché l’anticipazione di tesoreria è divenuta un fondamentale mezzo di finanziamento. Nel vigente sistema essa, invece, dovrebbe soltanto fronteggiare nel breve periodo momentanei problemi di liquidità, sicché non può divenire una costante e prolungata modalità di finanziamento.

3. a)-

In merito ai saldi e agli equilibri, con riferimento all’esercizio 2015, si rileva: un

disavanzo

di

euro

776.000,26,

cui

si

perviene

detraendo

dal

risultato

di

amministrazione, pari ad euro 2.246.488,83, l’importo della parte accantonata (euro 1.217.218,55) e della parte vincolata (euro 1.805.270,54); b)- la parte accantonata del risultato di amministrazione, pari ad euro 1.217.218,55 è così composta: -fondo crediti di dubbia esigibilità: euro 582.824,77 -fondo per il contenzioso: euro 634.393,78

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c)- la parte vincolata del risultato di amministrazione, pari ad euro 1.805.270,54,

è così

composta: -mutui: 1.238.072,02 -trasferimenti: euro 15.050,16 -sanzioni codice della strada: euro 133.964,08 -vincoli per leggi e principi contabili euro 418.184,28 d)- la parte destinata agli investimenti è pari a zero; e)- la quota annua di disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è pari ad euro 140.267,70.

Il

riaccertamento

straordinario,

rettificato

con

deliberazione

della

Giunta

municipale n. 122 del 2016, ha fatto emergere un disavanzo di euro 4.218.830. L’Amministrazione ha sostenuto che: a)- in sede di approvazione del rendiconto del 2015 l’avanzo di amministrazione è stato destinato agli utilizzi di cui all’art. 187 TUEL; b)- detraendo la quota relativa ai vincoli e agli accantonamenti, si è determinato un disavanzo di euro 776.000,26 da ripianare nei due esercizi successivi; c)- l’importo di euro 582.824,77 sulla quota accantonata è stato destinato al Fondo crediti di dubbia esigibilità; d)- è in corso una puntuale verifica dei residui attivi; i risultati del riaccertamento saranno valutati in sede di approvazione del rendiconto del 2017; e)- l’importo di euro 634.393,78 è stato destinato al fondo per il contenzioso; quest’ultimo è stato oggetto di ulteriore revisione; e)- non è stato costituito un fondo per le perdite delle società partecipate in considerazione della puntuale attività svolta dal Comune sia in merito al pagamento dei costi dei servizi sia in merito alle contestazioni sulla qualità delle prestazioni; f)- il contenzioso con la partecipata ATO PA1 si è risolto favorevolmente per l’Ente, che, tuttavia, ha mantenuto residui passivi per euro 3.793.097,89; g)-in ordine alle anticipazioni di liquidità concesse dalla Regione, quest’ultima, nella quantificazione dei trasferimenti in favore del Comune, ha illegittimamente detratto somme per il rientro dalle anticipazioni erogate direttamente in favore dell’ATO PA 1 (adesso in liquidazione) per sue esigenze di cassa, senza che l’Amministrazione avesse mai espresso il proprio consenso; h)- la quota vincolata comprende, fra gli altri, l’importo di euro 1.238.072 per fare fronte alle anticipazioni straordinarie di liquidità, l’importo di euro 547.657,46 per investimenti (di cui euro 409.030,45 per investimenti programmati ma non impegnati); i)- la quota annuale del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è stata determinata con deliberazione n. 157 del 2015 ed è pari ad euro 140.267,70; k)- sono stati reimputati residui passivi per euro 1.251.716,15; l)- il disavanzo scaturito dal riaccertamento, pari ad euro 4.218.830,95, non ha subito variazioni, mantenendosi così inalterato il ripiano in 30 annualità di euro 140.267,70 ciascuna. Le deduzioni confermano nel loro complesso le notevoli criticità riferibili alla parte accantonata e a quella vincolata del risultato di amministrazione. Va segnalato che con la deliberazione n. 14 del 19 maggio 2017, avente ad oggetto le misure correttive conseguenti alla pronuncia di questa Corte n. 51/2017/PRSP, il Consiglio comunale

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-con riferimento alla criticità relativa alla mancata iscrizione nel bilancio 2015 del disavanzo del 2014- ha deliberato che nel 2014 non vi è stato un disavanzo di amministrazione di euro 452.228,46 ma semmai un avanzo di euro 341.431,08 e che ciò è dovuto essenzialmente alla deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 26 aprile 2017, che ha rideterminato la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni del Codice della strada. Il Collegio, in realtà, osserva che la Giunta ha erroneamente modificato ex post la destinazione dei proventi del Codice della Strada, mentre ciò non è consentito dal vigente sistema contabile (cfr. Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 254/2016/PAR); il medesimo provvedimento di Giunta ha peraltro destinato impropriamente i suddetti proventi a voci di spesa incompatibili con le finalità previste dall’art. 208 del Codice della Strada. L’errata quantificazione del risultato di amministrazione del 2014 con avanzo di euro 341.431,08, a sua volta, ha inficiato il riaccertamento straordinario dei residui, di cui alla deliberazione n. 43 del 18 novembre 2016, che si è basato sul citato avanzo e non già sull’effettivo disavanzo di euro 452.228,46. Tutto ciò comporta l’inattendibilità del risultato di amministrazione del 2014 e del riaccertamento straordinario, che, invece, avrebbe dovuto portare a un disavanzo maggiore di quello già emerso pari ad euro 4.218.830,95. In considerazione della stretta connessione tra il seguente punto e il successivo, le ulteriori valutazioni del Collegio saranno esposte nel prossimo sottoparagrafo.

4. Con riferimento alla “parte accantonata” sul risultato di amministrazione al 31.12.2015 appare poco chiara la quantificazione delle seguenti voci: a)- il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), quantificato in euro 3.565.412,36 nella deliberazione della Giunta n. 122 del 2016, ha subito un decremento di euro 2.982.587,59, pur in presenza di un volume di residui attivi stabile e di una bassa capacità di riscossione; b)- l’importo per accantonamenti per il contenzioso è immutato rispetto al 1° gennaio 2015, sebbene sia stato reputato non congruo dall’organo di revisione; c)- l’accantonamento per perdite nelle società partecipate è pari a zero; d)- gli accantonamenti per altri fondi sono pari a zero. Mancano informazioni in merito all’avvenuta verifica -da parte dell’organo di revisione- sulla corretta determinazione dei diversi accantonamenti. Non risultano inoltre effettuati accantonamenti a fronte del debito residuo per le anticipazioni di liquidità concesse dalla Regione ai sensi delle seguenti disposizioni: art. 21, comma 17, legge regionale n. 19/2005, art. 11 legge regionale n. 6/2009 e art. 19, comma 2 ter, legge regionale n. 9/2010, art. 46 legge regionale n. 11/2010; la quantificazione di tale esposizione debitoria, richiesta in sede istruttoria, non risulta comunicata. Il Comune si è riportato alle deduzioni illustrate nel precedente sottoparagrafo n. 3.

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Il Collegio, innanzitutto, per quanto attiene al Fondo crediti di dubbia esigibilità, evidenzia che la determinazione delle entrate di dubbia e difficile esazione, che va effettuata periodicamente, costituisce un adempimento di particolare importanza. La conseguente “svalutazione” deve avere effetto sulla programmazione e previsione degli impieghi delle medesime entrate in termini di spesa, al fine di tutelare l’Ente dal rischio di utilizzare entrate non effettive, finanziando obbligazioni passive perfezionate, scadute ed esigibili con entrate non disponibili. Tali principi assumono particolare rilievo nella determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) da iscrivere nel bilancio 2017/2019: le entrate oggetto di svalutazione devono essere analiticamente individuate unitamente a tutti i parametri così da fornire una puntuale motivazione alla quantificazione del fondo; tutto ciò poi deve trovare la propria esplicitazione nella nota integrativa, allegata al bilancio di previsione 2017-2019. A tal proposito, è essenziale la dichiarazione di adeguatezza del FCDE iscritto in bilancio che assume, pertanto, uno specifico valore giuridico e sostanziale e deve essere attribuita alla competenza dei singoli responsabili della gestione delle entrate e alla correlata competenza di coordinamento e vigilanza del responsabile del servizio economico-finanziario dell’ente, ferma restando

la

necessaria

verifica

dell’organo

di

revisione

(cfr.

deliberazione

n.

32/SEZAUT/2015/INPR). In ordine all’accantonamento per contenzioso, la Corte rammenta che l’attuale sistema contabile impone una costante e attenta ricognizione delle liti, al fine di provvedere alla corretta stima dell’apposito fondo, la cui congruità deve essere verificata dall’Organo di revisione. La somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenze definitive, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza. Il Comune va quindi richiamato ad una costante ed esaustiva ricognizione delle controversie sia attive che passive e alla conseguente puntuale quantificazione dell’accantonamento. Infine, va segnalato che è alquanto anomala la mancanza di accantonamenti per le anticipazioni erogate dalla Regione siciliana. Nel complesso il mancato superamento delle criticità sugli accantonamenti induce a dubitare sull’attendibilità del risultato di amministrazione del 2015. 5. Il patto di stabilità per l’esercizio 2015 risulta rispettato per euro 360.000; l’ente, tuttavia, non ha fornito né i prospetti definitivi di monitoraggio del II semestre 2015 né il prospetto di determinazione del saldo obiettivo 2015. Alla determinazione del saldo hanno concorso le minori spese relative ai debiti fuori bilancio non riconosciuti e gli accertamenti derivanti dalla lotta all’evasione sui quali l’ente non ha fornito i chiarimenti richiesti in sede istruttoria. L’Amministrazione ha allegato i prospetti.

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La Sezione prende atto del deposito dei prospetti, evidenziando che l’Ente avrebbe dovuto inviarli tempestivamente. Va nondimeno aggiunto che il semplice rispetto del patto di stabilità non esclude di per sé la presenza di una situazione complessiva di grave squilibrio finanziario. 6. In merito ai flussi e risultati di cassa: a)- il costante utilizzo dell’anticipazione di tesoreria nel corso dell’esercizio (325 giorni); l’importo dell’anticipazione non rimborsata a fine esercizio è pari ad euro 1.061.597,26 (vds. pag. 6 della relazione dell’organo di revisione sullo schema di rendiconto); b)- vi è stato l’utilizzo di entrate vincolate in termini di cassa ex art. 195, comma 2, TUEL per l’importo di 156.726,19; c)- l’ente ha subito pignoramenti presso il tesoriere per euro 4.767,92, coincidente con il vincolo apposto alle disponibilità di cassa al 31/12/2015; d)- va segnalato, inoltre, il costante ricorso ad anticipazioni straordinarie di liquidità; nel dettaglio, l’ente ha conseguito: un’anticipazione ai sensi del decreto legge n. 35 del 2013 di euro 646.237,48, un’anticipazione di euro 1.022.461,09 ai sensi del decreto legge n. 174 del 2012, un’anticipazione di euro 911.884 ai sensi del decreto legge n. 78 del 2015. L’ente dovrà fornire dettagliati chiarimenti sulle modalità di contabilizzazione, sull’utilizzo di tali anticipazioni e sul rimborso delle rate. L’Amministrazione ha dedotto che: a)- il costante ricorso dell’anticipazione di tesoreria è stato provocato dalla lentezza della riscossione delle entrate proprie; b)- l’utilizzo delle entrate vincolate è stato disciplinato con deliberazione della Giunta n. 231 del 30 dicembre 2014, con la quale si autorizzava la richiesta di anticipazione e si disponeva l’utilizzo dei fondi vincolati; c)- il pignoramento è stato regolarizzato nel 2016; d)- con riferimento all’anticipazione ottenuta ai sensi dell’art. 3 del decreto legge n. 174 del 2012 per l’importo di euro 1.022.461,09, il Comune ha provveduto al rimborso di tre rate nel corso del 2015; successivamente il Ministero ha rimodulato il piano di ammortamento con rate costanti; e)- in ordine all’anticipazione di euro 646.247,48 ottenuta ai sensi dell’art. 1 del decreto legge n. 35 del 2013, il Comune ha avviato i pagamenti delle rate e il Ministero ha comunicato la rimodulazione del piano di ammortamento trentennale dal 2019; f)- l’anticipazione di euro 911.034 ottenuta ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n. 78 del 2015 sarà restituita in trenta rate costanti con decorrenza dal dicembre del 2019. Il Collegio rileva che è palese la ricorrente crisi di liquidità, poiché l’anticipazione di tesoreria è divenuta

un

fondamentale

mezzo

di

finanziamento;

su

ciò

si

rinvia

al

precedente

sottoparagrafo n. 2. Per quanto poi attiene all’utilizzo della cassa vincolata, la Corte sottolinea che, così come esposto dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 3/2015/INPR, un tema di particolare rilevanza -emerso nel momento di transizione tra la vecchia e la nuova disciplinariguarda le entrate vincolate e destinate, con particolare riferimento alla gestione di cassa e ai

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riflessi sul risultato di amministrazione. Gli enti devono pertanto provvedere a una evidenziazione contabile delle entrate con specifico vincolo, dotandosi di strumenti e procedure idonei alla rilevazione delle relative movimentazioni. La vigente formulazione degli artt. 180, 185, 187 e 195 del TUEL, peraltro, mira in modo chiaro a una più sicura individuazione delle entrate vincolate. La destinazione delle risorse, infatti, costituisce una sorta di “condizione” che è apposta all’utilizzo delle stesse in funzione di garanzia del raggiungimento della finalità pubblica programmata. Il Comune dovrà conformarsi a tali principi, dandone precisa dimostrazione nel prossimo ciclo di controlli. In merito all’anticipazione di liquidità, poi, l’Ente non ha dimostrato di essersi conformato al principio enunciato dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 33/2015/QMIG: “Nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole

dell’armonizzazione contabile, la

sterilizzazione

degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni,

integrazioni e

rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di

liquidità incassate nell'esercizio, la cui

economia confluisce nel risultato di

amministrazione e come quota accantonata ai sensi dell’art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell’esercizio”. 7. In merito alla gestione dei residui: a)- la limitata capacità di riscossione dei residui attivi, in particolare del titolo I (media del 24%) e del titolo III (media 12%): b)- l’eliminazione di ingenti residui passivi anteriori al 2015 per euro 8.446.033,10, di cui euro 6.528.111,22 originariamente reimputati in sede di riaccertamento straordinario; l’importo da ultimo citato ricomprende euro 6.205.017,48 di parte corrente; c)- gli importi elevati dei residui di nuova formazione sia con riferimento al titolo I delle entrate (euro 2.031.628,98, pari al 45% delle somme accertate) sia con riferimento al titolo I della spesa (euro 1.246.011,35); d)- i residui attivi ammontano ad un totale di euro 9.795.651,49; si evidenzia che il riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 e il riaccertamento ordinario al 31/12/2015 hanno avuto modesto impatto sullo stock dei residui che rimane costante con una significativa incidenza (pari al 13%) di residui anteriori al 2011 (vds. pag. 32 della relazione dell’organo di revisione sullo schema di rendiconto):

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Residui attivi TIT I TIT III A-Totale entrate proprie

31/12/2014 6.423.125,54 2.006.185,25

31/12/2015 7.098.295,62 1.768.470,71

8.429.310,79

8.866.766,33

B-di cui anteriori al 2011 B/A

1.185.134,84 13%

e)- i residui passivi ammontano ad un totale di euro 2.643.367,07 Il Comune ha dedotto che: a)- la maggior parte dei residui attivi (circa il 75 per cento) è composta da importi presenti nei ruoli consegnati al concessionario; b)- nel 2018 è stato individuato un nuovo concessionario; c)- è stato potenziato l’ufficio tributi ed è stata avviata una più efficace azione di lotta all’evasione tributaria; d)- l’eliminazione di residui passivi, effettuata in sede di riaccertamento straordinario, è avvenuta sulla base di attente valutazioni; la maggior parte dei residui eliminati e reimputati riguarda il potenziale debito nei confronti dell’ATO PA 1, che gestisce il servizio di igiene ambientale; la reimputazione per euro 3.793.097,89 riguarda il contenzioso con l’ATO PA 1, che si è concluso favorevolmente; e)- i residui di nuova formazione si riferiscono a ICI per euro 324.308, IMU per euro per euro 280.000, TARI per euro 349.160,41, lotta all’evasione della TARSU per euro 715.770, ruoli suppletivi TARI per euro 250.000; f)- i residui passivi di nuova formazione, pari ad euro 1.246.011,35, riguardano obbligazioni giuridicamente perfezionate; le voci più significative sono euro 436.398,32 per servizio di igiene ambientale, euro 117.815,68 per servizi socioassistenziali, euro 185.401,30 per emolumenti per il personale dipendente.

In merito al Fondo crediti di dubbia esigibilità e ai residui, il Collegio ritiene opportuno rinviare alle considerazioni esposte nei precedenti sottoparagrafi n. 2 e n. 4, aggiungendo che la sua corretta e congrua quantificazione è indispensabile per una rappresentazione veritiera della situazione finanziaria dell’Ente. 8.

Con riferimento al Fondo pluriennale vincolato (FPV), si osserva:

a)- l’importo del FPV di parte corrente risulta pari ad

euro 4.761.852,50

-come è stato

chiarito nella nota dell’organo di revisione acquisita al prot. CdC n. 9821 del 16 ottobre 2017ed è quasi immutato rispetto all’importo iniziale al 1° gennaio 2015. L’ente dovrà chiarire le poste analitiche che concorrono alla sua formazione e la dinamica delle relative reimputazioni del FPV; b)- il FPV di parte capitale è pari ad euro 148.711;

10


c)- la mancata verifica -da parte dell’organo di revisione- della correttezza del prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati, richiesto in sede istruttoria e non prodotto; d)- dal confronto fra i dati comunicati dall’organo di revisione, riscontrati

nel risultato di

amministrazione, ed il prospetto del quadro 17 del certificato presente nel sito della “Finanza locale” del Ministero dell’interno emergono le seguenti differenze: FPV

01/01/2015

FPV CORRENTE

4.953.300,73

4.761.852,50

323.093,74

148.711,01

5.276.394,47

4.910.563,51

4.910.563,51 365.830,96

4.212.860,78 697.702,73

FPV CAPITALE TOTALE REVISORI

CERT RENDICONTO DIFFERENZA

31/12/2015

Il Comune ha affermato che: a)- il FPV determinato al 31 dicembre 2015 ammonta ad euro 4.910.563,51, mentre quello al 31 dicembre 2016 è pari ad euro 4.212.860,78; b)- il FPV di parte corrente è composto per la maggior parte da residui afferenti al servizio di igiene ambientale, pari ad un totale di euro 3.793.097,89; c)- il FPV di parte capitale ammonta al 31 dicembre 2015 ad euro 193.205,70 e riguarda impegni per manutenzione del patrimonio e di strade; d)- i dati corretti sono quelli risultanti nel certificato pubblicato sul sito della Finanza locale e sono stati successivamente verificati dal collegio dei revisori. La Sezione constata che le deduzioni del Comune non possono ritenersi esaustive, non essendo corroborate da adeguata documentazione. A tal proposito, il Collegio ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni sul Fondo pluriennale vincolato, che è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente, già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. La verifica della corretta determinazione del FPV richiede: a) nell’esercizio di riferimento, la nascita dell’obbligazione giuridica perfezionata e la piena esigibilità dell’entrata vincolata o destinata agli investimenti (oppure di entrate non vincolate nei soli casi in deroga citati); b) l’impegno giuridicamente perfezionato nell’esercizio, con esigibilità (parziale o totale) in quelli successivi e relativa conseguente imputazione; c) la prestazione in corso di svolgimento. In caso di prestazione conclusa per importi inferiori all’impegno originario finanziato da FPV, si provvede alla cancellazione dell’impegno e alla dichiarazione di indisponibilità di quota corrispondente di FPV

iscritto in

entrata,

con

liberazione

di

risorse

che

confluiranno

nel

risultato

di

amministrazione. In merito alla determinazione del FPV relativo alle spese di investimento, si ricorda che possono essere finanziate da FPV solo le spese relative a procedure di affidamento effettivamente attivate. Per la corretta imputazione della spesa, è inoltre fondamentale la definizione di un puntuale cronoprogramma sulle opere pubbliche, anche ai fini di eventuali variazioni dell’esigibilità a fronte di attuazione delle opere differenti dalla programmazione. La nota integrativa al bilancio, nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale

11


vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, deve indicare le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi. Il Comune dovrà conformarsi a tali principi. 9.

In merito all’attività di riscossione delle entrate e all’azione di contrasto all’evasione

tributaria: a)- la modesta percentuale di riscossione delle entrate sia in relazione ai tributi sia in relazione alle sanzioni per violazioni del codice della strada e ai proventi dei beni dell’ente; b)- la ridotta efficacia della repressione dell’evasione fiscale; in particolare, gli accertamenti, pari ad euro 1.320.078, evidenziano un tasso di riscossione pressoché nullo; l’importo ricomprende i proventi per l’evasione

della tassa sui rifiuti solidi urbani per

euro

715.770,00. L’ente dovrà chiarire quale sia il totale ad oggi incassato e se gli stessi importi corrispondano a ruoli coattivi ovvero ad avvisi di accertamento. Tali somme risulterebbero destinate, per euro 1.281.541,86, al finanziamento di spese correnti di natura ordinaria. L’Ente ha sostenuto che: a)- le difficoltà economiche dei contribuenti e l’inefficienza del concessionario hanno portato ad una percentuale di riscossione degli importi iscritti a ruolo pari al 7 per cento; b)- gli importi per sanzioni per violazioni al codice della strada presentano un tasso di riscossione volontaria pari al 55 per cento; c)- sono state incrementate le azioni di recupero dell’evasione tributaria. Il Collegio sollecita il solerte compimento delle attività di repressione dell’evasione fiscale, sicché il Comune dovrà adoperare tutti gli strumenti previsti dall’ordinamento anche mediante il rafforzamento amministrativo ed informatico del settore finanziario ormai nevralgico. L’omissione

di

tali

attività

può

eventualmente

determinare

la

responsabilità

amministrativa degli organi comunali. Deve essere poi curata la riscossione anche mediante una specifica vigilanza sul concessionario. 10.

In merito alla situazione debitoria:

a)- la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ex art. 194, lett. e), TUEL di importo pari ad euro 12.870,56; b)- la

presenza di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere a fine esercizio per euro

527.368,10; c)- la presenza di pignoramenti presso il tesoriere per l’importo di 4.767,92. Il Comune ha dedotto che: a)- i debiti fuori bilancio da riconoscere si sono ridotti ad euro 382.753,30; b)- il pignoramento è stato regolarizzato nel 2016.

12


Il Collegio ritiene doveroso richiamare l’Amministrazione al contenimento dei debiti fuori bilancio, che costituiscono posizioni debitorie maturate al di fuori del sistema contabile, poiché si riferiscono a spese per le quali manca un’originaria previsione ovvero a spese effettuate in violazione delle procedure stabilite dalle norme di contabilità. La corretta programmazione e la sana gestione finanziaria dell’Ente locale, per contro, richiedono che tutte le spese siano anticipatamente previste nel documento di bilancio approvato dal Consiglio comunale e che le decisioni siano prese nel rispetto delle norme giuscontabili che ne disciplinano la procedura (artt. 151 e 191 TUEL. 11.

In merito al contenzioso:

a)- vi è una notevole presenza di liti passive, evidenziate nella nota del revisore al questionario sul rendiconto 2015, per un importo pari ad euro 1.497.368,10, che appare comunque sottostimato rispetto all’ammontare delle controversie indicate nel parere dell’organo di revisione sullo schema di rendiconto (vds. pagg. 34-36), ove si elencano: cause con l’ATO Palermo 1 per pretese della società consortile di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per le annualità 2006-2015, cause per il risarcimento dei danni per occupazione illegittima e ulteriori liti aventi ad oggetto richieste risarcitorie per sinistri stradali; b)- l’accantonamento al

fondo rischi

contenzioso nel risultato di amministrazione al

31/12/2015 ammonta ad euro 634.393,78; c)- nei primi mesi del 2016 l’ente è risultato soccombente in un giudizio ormai definito per danni da illegittima occupazione per un importo complessivo di euro 3.793.097,89, pari al 77% delle entrate correnti accertate nel 2015. Il Comune dovrà chiarire quali mezzi di copertura intende attivare per il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio; nella relazione sullo schema di rendiconto del 2015 il Collegio dei revisori ha evidenziato che il debito, qualora non si raggiungesse un accordo transattivo, determinerebbe una situazione finanziaria tale da comportare il dissesto; d)- l’ente sarebbe obbligato sulla base di sentenze e provvedimenti giudiziari non ancora esecutivi per un totale di pagamenti pari ad euro 1.497.368,10 (vds. allegato nota del revisore per gli enti locali siciliani). Il Comune ha affermato che: a)- l’Ente è risultato vittorioso nel contenzioso con la società d’ambito ATO PA 1, atteso che il Tribunale ha annullato il debito dell’Ente verso la società consortile sino al 2012; in via prudenziale, tuttavia, sono stati mantenuti residui passivi pari ad euro 3.793.097,89 pari alla pretesa dalla società; b)- con riferimento alla sentenza definitiva di condanna al pagamento di euro 3.703.774,74, sono stati avviate trattative per ottenere una dilazione e una riduzione; nel frattempo, i creditori non hanno avviato azioni esecutive; c)per far fronte a tale debito di 3,7 milioni di euro, oltre alla quota di 350.000 euro accantonata nel rendiconto del 2016, risulta necessario il ricorso a un mutuo della Cassa depositi e prestiti; il Consiglio comunale, pertanto, nella seduta del 15 febbraio 2018 ha provveduto al

13


riconoscimento del debito fuori bilancio; d)- in merito ai crediti vantati dalla società ATO PA 1 per gli anni 2013 e 2014, l’Amministrazione ha proposto opposizione. In ordine all’accantonamento per contenzioso, il Collegio rinvia alle considerazioni espresse nel precedente sottoparagrafo n. 4. L’entità dei debiti fuori bilancio e delle liti suscita perplessità sulla possibilità dell’Ente di mantenere gli equilibri economico-finanziari nei prossimi anni. 12.

In merito agli organismi partecipati:

a)- l’incapacità del sistema informativo di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l’ente e gli organismi partecipati; b)- la presenza di discordanze nei rapporti debitori e creditori tra le scritture dell’ente e quelle degli organismi partecipati risultanti dalle note informative asseverate dai rispettivi organi di revisione; c)- la mancata conciliazione dei rapporti debitori e creditori ai sensi dell’art. 11, comma 6, lett. h), del d.lgs. 118/2011; d)- non risulta approvato il piano di razionalizzazione ex art. 24 del d.lgs. 175 del 2016 e non risulta trasmessa la relazione sui risultati conseguiti per effetto del piano di razionalizzazione ex art. 1, comma 611, della legge n. 190 del 2014. L’Amministrazione ha precisato che: a)- non è possibile provvedere alla riconciliazione dei rapporti di debito e credito con la Società ATO PA 1, con la quale pende un contenzioso; b)soltanto nel 2017 il Comune si è dotato di un software, che consente di rilevare i rapporti con le società partecipate; c)- il piano di razionalizzazione è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 5 ottobre 2017. La Corte non può non ribadire l’esigenza di una maggiore vigilanza sulle società partecipate; dovranno pertanto seguirsi i principi di sana e corretta gestione finanziaria enucleati dalla Sezione nella deliberazione n. 61/2016/INPR. Oltretutto, come si evince dall’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, che ripropone i principi di razionalizzazione analoghi a quelli enunciati dal comma 611 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l’intera revisione degli assets societari, prescindendo da una logica meramente adempimentale, deve necessariamente inquadrarsi nell’ambito di una visione strategica complessiva, che tenga in primaria considerazione le finalità indicate dal legislatore, ossia: a)- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali; b)- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c)- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società; d)- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e)- contenimento dei costi di funzionamento,

14


mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo nonché delle strutture aziendali, anche attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. Un idoneo sistema di controlli è quindi necessario per l’acquisizione e per l’elaborazione degli elementi informativi per le decisioni dell’ente concernenti la razionalizzazione. 13.

Con riferimento al rispetto del limite di cui all’articolo 9, comma 2-bis, del decreto

legge n. 78 del 2010, nonostante la riduzione dell’organico di n. 3 unità fra gli esercizi 2014 e 2015, l’importo del fondo per la contrattazione decentrata, pari a 168.954,52, permane invariato. L’Amministrazione ha affermato che: a)- malgrado la riduzione di tre unità di personale, nel 2015 non vi è stata la detrazione della quota fissa del fondo per la contrattazione decentrata; b)- il reale utilizzo del fondo, tuttavia, è stato inferiore rispetto al 2014; c)- nel 2016 la quota del fondo è stata proporzionalmente diminuita in ragione della riduzione di personale. Il Collegio osserva che il Comune avrebbe dovuto provvedere comunque alla riduzione del fondo nel corso del 2015. Inoltre, considerata la gravità della situazione finanziaria, si reputa opportuno formulare alcune indicazioni sulla gestione delle spese per il personale. Al riguardo, gli enti devono prestare particolare attenzione al dimensionamento delle risorse umane, allo scopo

di

assicurare

l’efficienza

dell’apparato

amministrativo

e

l’equilibrio

finanziario,

considerato che la spesa in questione, poiché è fissa, obbligatoria e costante, comporta l’irrigidimento del bilancio. Con riferimento ai lavoratori precari, l’amministrazione dovrà verificare non solo la possibilità legale delle proroghe e delle stesse stabilizzazioni, nel pieno rispetto delle norme di coordinamento della finanza pubblica, ma dovrà anche valutare la sostenibilità finanziaria e la corrispondenza delle proroghe stesse alle esigenze di efficienza e di efficacia. B)-

Per

quanto

attiene

alla

relazione

sul

bilancio

di

previsione

2016/2018,

dalla

documentazione pervenuta e dalla successiva attività istruttoria è emerso quanto segue: 1.

Il

ritardo

dell’approvazione

del

bilancio

di

previsione,

avvenuta

con

deliberazione consiliare n. 23 del 29 dicembre 2016. Il Comune ha dedotto che il ritardo è derivato da difficoltà organizzative dell’ufficio finanziario e dal rinnovo del software gestionale. La Corte rinvia alle considerazioni espresse nel sottoparagrafo n. 1 della lettera A) in merito alla tempestività dell’approvazione dei principali atti del ciclo del bilancio.

15


2.

Il disavanzo dell’esercizio 2015 troverebbe copertura per euro 387.000 nel 2016 e per

euro 387.000 nel 2017 (vds. “ulteriori informazioni” del punto 1.12 del questionario); su tale aspetto occorrono chiarimenti. Il Comune ha sostenuto che: a)- il disavanzo al 31 dicembre 2015 trova copertura non già nel 2016 ma nel 2017 e nel 2018 unitamente all’importo di euro 140.627,70, che è la quota annuale del ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario; b)- nel bilancio del 2016 è stata prevista solo la copertura del disavanzo da riaccertamento ma non di quella del disavanzo del 2015 La Sezione osserva che è irregolare il fatto che il ripiano del disavanzo dell’esercizio 2015 sia stato previsto per il 2017 e per il 2018, tralasciando la doverosa copertura nell’esercizio 2016. 3.

L’anomala quantificazione del FPV; infatti, il fondo pluriennale in entrata per l’anno

2016 per spese correnti (euro 4.670.752,72) non coincide con il relativo importo iscritto nel rendiconto 2015 (euro 4.761.852,50) e con il dato della colonna a) del prospetto della composizione per missioni e programmi, allegato J) al bilancio di previsione (euro 146.267,78). L’Amministrazione ha sostenuto che gli importi del FPV non coincidono, poiché il FPV di parte corrente del 2015 è composto dalla somma di euro 4.670.752,72 derivante da reimputazioni da effettuare nel 2016 e dalla somma di euro 91.099 da reimputazioni da effettuare nel 2017. Il Collegio esprime perplessità sulla quantificazione del FPV e rinvia alle considerazioni esposte nel sottoparagrafo n. 8 della parte A) della presente deliberazione. 4.

L’assenza di stanziamenti per accantonamenti per passività potenziali, indennità di fine

mandato e perdite delle società partecipate. L’Amministrazione ha affermato che non si è ritenuto prevedere alcuno stanziamento, tenuto conto dell’esito favorevole del contenzioso con l’ATO PA 1. La Sezione osserva che l’esito favorevole del giudizio con l’ATO PA 1 riguarda soltanto le pretese sino al 2012; pertanto, il Comune avrebbe dovuto tener conto di tutte le altre liti pendenti anche con altri soggetti, inclusa quella per la quale frattanto è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna al pagamento di quasi 3,8 milioni di euro. 5.

In merito allo stanziamento per debiti fuori bilancio, l’Ente dovrà chiarire

l’importo complessivamente stanziato ed impegnato nell’esercizio 2016 anche con

16


specifico riferimento al giudizio ove è rimasto definitivamente soccombente per euro 3.793.091,89. Il Comune ha dedotto che non è stato ritenuto opportuno prevedere alcuno stanziamento. Ad avviso della Corte, l’assenza di stanziamenti per i debiti fuori bilancio non rispetta i principi contabili del decreto legislativo n. 118 del 2011 e non è prudente; si rinvia per ogni altra considerazione ai sottoparagrafi n. 4, 10 e 11 della parte A) della presente deliberazione. 6. La mancata attuazione degli adempimenti propedeutici all’applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale, di cui all’allegato n. 4/3 del d.lgs. 118/2011. L’Amministrazione ha affermato che: a)- la Giunta con deliberazione n. 47 del 28 aprile 2018 ha provveduto all’aggiornamento dell’inventario; b)- nel 2017 sono stati introdotti la contabilità economica e il piano dei conti integrato. L’Ente

dovrà

assicurare

la

tempestività

degli

adempimenti

connessi

alla

contabilità

armonizzata, essendo funzionali ad un’integrale e veritiera rappresentazione della situazione economico- finanziaria. *** Infine, in sede di deferimento si è constatato che l’organo di revisione ha subordinato il parere favorevole al bilancio di previsione 2016 esclusivamente all’ipotesi che l’ente ricorra alla procedura di riequilibrio di cui all’art. 243 bis e seguenti del T.U.E.L.. Con la deliberazione consiliare n. 53 del 29 dicembre 2016, relativa all’approvazione

del

bilancio

di

previsione

2016/2018,

è

stato

dato

mandato

al

responsabile del servizio finanziario per la predisposizione dei provvedimenti conseguenti; il medesimo responsabile, con nota prot. 16923 del 09 dicembre 2016, ha

segnalato

profili

di

criticità

generali

che

investono

il

documento

di

programmazione. E’ stato quindi richiesto all’ente di chiarire se e in quale misura sia stato dato seguito alle indicazioni dell’organo di revisione e del responsabile dei servizi finanziari. L’Amministrazione ha dedotto che con la deliberazione n. 126 del giorno 11 ottobre 2017 la Giunta ha rilevato che le risultanze del rendiconto del 2016 hanno manifestato elementi positivi tali da rendere non più necessario il ricorso alla procedura di riequilibrio. In particolare, la possibilità per l’ente di fare fronte con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni è basata sui seguenti fattori: a)- miglioramento del risultato di amministrazione; b)- incremento della base imponibile dei tributi locali; c)- introduzione dell’imposta di soggiorno; d)- potenziamento dell’ufficio tributi; e)- esito favorevole del contenzioso con l’ATO PA 1 per i crediti vantati dalla

17


stessa sino al 2012; f)- possibile ricorso ad un mutuo per il pagamento del debito di 3,7 milioni di euro; g)- collocamento a riposo di diverse unità di personale.

La Corte osserva che la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, introdotta dall’art. 3, comma 1, lettera r), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge n. 213 del 2012, è finalizzata al ripristino degli equilibri finanziari -sia in termini di competenza che di cassa- negli enti locali che versino in condizioni di squilibrio strutturale così grave da poterne causare il dissesto. Tale istituto si colloca sistematicamente (art. 243 bis del TUEL) tra la disciplina della deficitarietà strutturale (art. 242 e 243 TUEL) e quella del dissesto finanziario (art. 244 e ss. TUEL), quasi prefigurando una graduazione dei relativi livelli di criticità gestionale. La predetta procedura è attivabile qualora sussistano “squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario”, non fronteggiabili attraverso gli ordinari strumenti previsti dagli articoli 193 e 194 del TUEL; in tale eventualità l’ente locale può avvalersi di un piano di riequilibrio pluriennale avente una durata determinata -ai sensi dell’art. 243 bis, comma 5 bis, TUEL- sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato. Il piano deve essere congruente ai fini del riequilibrio; ciò presuppone l’attendibilità della quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati, l’idoneità e la sostenibilità finanziaria delle misure correttive proposte e l’osservanza dell’ordinamento contabile. *** Alla luce di tutto quanto sin qui esposto ed accertato, la Corte ritiene necessario confermare le criticità indicate ai punti della presente deliberazione dal n. 1 al n. 13 relativamente al rendiconto del 2015 e ai punti dal n. 1 al n. 6 relativamente al bilancio di previsione 2016 2018. Si sottolinea che la loro mancata correzione può causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero l’aggravamento di situazioni di squilibrio. Oltre a tali profili attinenti all’esercizio 2015, in sede di deferimento si è osservato che la maggior parte dei rilievi sopra descritti è già stata oggetto di pronuncia di accertamento della Sezione nei precedenti controlli finanziari con la deliberazione n. 51/2017/PRSP sul rendiconto del 2014. Al riguardo, il Collegio evidenzia che l’art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge n. 213 del 2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli della Corte sulla gestione finanziaria degli enti territoriali) prevede che in caso di accertamento -da parte della competente Sezione regionale di controllo- di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il

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patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Nei casi più gravi, l’inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per l’inadeguatezza degli stessi, ha l’effetto di precludere all’ente inadempiente l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Si tratta di “effetti − attribuiti…alle pronunce di accertamento della Corte dei conti − chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell’efficacia dei bilanci da essi approvati” (Corte Costituzionale, sentenza n. 39/2014), la cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente “si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti” onde “prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari” (Corte Costituzionale, sentenza n. 40/2013). E’ chiaro, pertanto, che l’adozione da parte della Corte di dette specifiche pronunce ha in definitiva lo scopo di dare impulso all’attuazione di opportune misure correttive da parte dell’Ente, che “chiudano” il processo circolare del controllo sui principali documenti contabili indicati dalla legge. Resta fermo, ovviamente, che la congruità ed idoneità delle stesse vanno valutate dalla Sezione allorquando verrà in possesso degli atti relativi. Va sottolineato che tali misure correttive devono necessariamente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti

interessati

(Sindaco,

Giunta

comunale,

responsabile

del

servizio

finanziario,

responsabili dei settori, Organo di revisione economico finanziario) mediante atti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze. Non potranno, peraltro, essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano effetti nell'ordinamento giuridico. Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte; al Consiglio è riservata -quale organo di indirizzo e di controllo

politico-amministrativo

dell’ente

locale-

la

competenza

esclusiva

a

deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale. L’accertamento dell’idoneità dei provvedimenti correttivi sarà compiuto nel prossimo ciclo di controllo, atteso che le eventuali misure correttive possono formare oggetto di valutazione unitamente ai documenti contabili del successivo periodo. Tale metodologia procedurale, che lega gli esiti del precedente controllo e delle relative misure correttive al seguente ciclo di

19


bilancio, garantisce un più accurato apprezzamento dell’evoluzione dei fattori di squilibrio rilevati e della loro attualità e gravità e assicura, al contempo, l’aderenza ai principi di concomitanza e concentrazione delle attività di controllo e di effettività dei relativi esiti. Ciò premesso, una parte delle criticità è stata già stata oggetto di pronuncia di accertamento della Sezione nei precedenti controlli finanziari con la deliberazione n. 51/2017/PRSP sul rendiconto del 2014. La deliberazione consiliare n. 14 del 19 maggio 2017, avente ad oggetto le misure correttive conseguenti alla citata pronuncia n. 51/2017/PRSP di questa Sezione, non è corredata dal

parere dell’organo di revisione e costituisce

una mera presa d’atto. Per ulteriori valutazioni il Collegio rinvia a quanto esposto nel sottoparagrafo n. 3 della presente deliberazione. Il Comune va sollecitato a una maggiore solerzia nell’adozione degli atti necessari per ottemperare alle decisioni di questa Corte. In conclusione, si rileva, allo stato degli atti, la presenza di anomalie che pregiudicano

gli

equilibri

economico-finanziari

del

Comune;

pertanto,

l’Amministrazione dovrà attenersi a quanto prospettato nella presente deliberazione, adottando le conseguenti misure correttive entro sessanta giorni e trasmettendole a questa Sezione per la verifica della loro idoneità. P. Q. M. -accerta -nei confronti del Comune di Isola delle Femmine- la sussistenza dei profili di criticità dal n. 1 al n. 13 della parte A) della presente deliberazione relativamente al rendiconto del 2015 e dal n. 1 al n. 6 della parte B) relativamente al bilancio di previsione 2016 - 2018 oltre che la mancata adozione di effettive misure correttive conseguenti alla deliberazione n. 51/2017/PRSP di questa Sezione; DISPONE -che il Comune di Isola delle Femmine adotti, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della presente deliberazione, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e li trasmetta tempestivamente a questa Sezione per la verifica della loro idoneità; ORDINA che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio Comunale -per il tramite del suo Presidente- ai fini dell’adozione delle necessarie misure correttive, oltre che al Sindaco e all’Organo di revisione del Comune di Isola delle Femmine. Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2018. L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Francesco Antonino Cancilla)

(Maurizio Graffeo)

20


Depositata in segreteria il 17 aprile 2018 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE (Boris Rasura)

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 250 2013 BILANCIO PREVISIONE UTILIZZO SALDO FINANZIARIO PRESUNTO A COPERTURA STANZIAMENTI DI SPESE NON VINCOLATE RIASSEGNAZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI http://ciampolillo-pinoisoladellefemmine.blogspot.it/2013/10/isola-pulitaitalcementi-decadenza-per.html CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 213 2008 ESERCIZIO PROVVISORIO BILANCIO

PREVISIONE

UTILIZZO

SALDO

FINANZIARIO

PRESUNTO

A

COPERTURA STANZIAMENTI DI SPESE NON VINCOLATE RIASSEGNAZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI http://rinascita-di-isola.blogspot.it/2008/10/la-politica-isola-dellefemmine.html 2016 6 APRILE DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI VENETO 254 2016 PAR DESTINAZIONE DESTINAZIONE DI UNA QUOTA DEI PROVENTOI DERIVANTI DA IRROGAZIONI DELLE AMMINISTRATIVE MINISTRATIVE ART 208 COMMA A

SENTENZA

CORTE

COSTITUZIONALE

250

2013

SENTENZA

CORTE

COSTITUZIONALE 213 2008 http://rinascita-di-isola.blogspot.it/2016/04/isola-pulita-palermo-il-tarsicilia.html CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 213 2008 ESERCIZIO PROVVISORIO BILANCIO PREVISIONE UTILIZZO SALDO FINANZIARIO PRESUNTO A COPERTURA STANZIAMENTI DI SPESE NON VINCOLATE RIASSEGNAZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI Parere reso ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 131/2003, in merito all'art. 208 Comma 4 lettera a), b), c) e 5-bis del vigente Codice della Strada, che disciplina la destinazione di una quota dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative; in particolare sulla possibilità di ridurre la somma stanziata di cui all'art. 208 comma 4 lettera b) - "acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature" - allo scopo di incrementare lo stanziamento di cui all'art. 208 comma 4 lettera c) - "altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà 21


dell'ente, ....", in deroga alle aliquote di destinazione già fissate dal legislatore nazionale. 2015 9 DICEMBRE C.C. 48 RIPIANO DISAVANZO DI 4 MILIONI 218 MILA 830 EURO CORTE DEI CONTI DELIBERA 90 2018 PRSP PUCCIO DEBORAH CROCE ANTONIO REVISORI DEI CONTI 2014 EURO 133.964,08 SANZIONI CODICE DELLA STRADA DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI EURO 4.218.830 LA QUOTA ANNUA DI DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO E' PARI AD EURO 140.267,70. IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO, RETTIFICATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N 122 DEL 2016, HA FATTO EMERGERE UN DISAVANZO DI EURO 4 MILIONI 218 MILA 830 EURO

IL PRINCIPIO DI VERIDICITÀ' E ATTENDIBILITÀ' DELLE ENTRATE PUBBLICHE ACCERTATE, PIÙ' VOLTE RICHIAMATO DALLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, AFFINCHÉ' LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE PUBBLICHE SIA CREDIBILE, SUFFICIENTEMENTE SICURA, NON ARBITRARIA O IRRAZIONALE. LA DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE E LA CONSEGUENTE "SVALUTAZIONE" DEVE PERTANTO AVERE EFFETTI SULLA PROGRAMMAZIONE DEGLI IMPIEGHI DELLE MEDESIME, IN TERMINI DI SPESA PUBBLICA, AL FINE DI TUTELARE L'ENTE DAL RISCHIO DI UTILIZZARE ENTRATE NON EFFETTIVE, FINANZIANDO OBBLIGAZIONI PASSIVE SCADUTE ED ESIGIBILI CON ENTRATE NON DISPONIBILI E QUINDI FINANZIANDO IL BILANCIO E LA GESTIONE IN SOSTANZIALE SITUAZIONE DI DISAVANZO". 2017 29 DICEMBRE C.C. 43 ENDICONTO 2016 243 BIS CROCE DEBORAH PUCCIO CORTE DEI COONTI N 51 PREDISSESTO AVANZO AMMINISTRAZIONE PARERE NO REVISORI DEI CONTI 2017 15 SETTEMBRE PROTOCOLLO COMUNE ISOLA DELLE FEMMINE 13127 REVISOR DEI CONTI PARERE NON FAVOREVOLE CONSUNTIVO 2016 BOLOGNA PUCCIO DEBORAH MAGGORE 2017 26 APRILE GIUNTA 46 ASSENTE CALTANISETTA DESTINAZION PROVENTI STRADA ART 208 C D S C DEI C VENETO 254 2016 PAR CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 90 2018 PRSP IL RITARDO dell'approvazione del rendiconto 2015, che, infatti, è stato approvato il 18 novembre 2016 con deliberazione consiliare n 44. Va peraltro segnalato il SISTEMATICO RITARDO dell'ente nell'approvazione dei documenti contabili fondamentali: il bilancio di previsione del 2015 è stato approvato il 30 dicembre 2015 con deliberazione consiliare n 54; il bilancio di previsione 2016 è stato approvato il 29 dicembre 2016 con deliberazione consiliare n 23 o 53; il rendiconto 2016 è stato approvato il 29 dicembre 2017 con deliberazione consiliare n 43 e non risulta ancora pubblicato sulla banca dat BDAP. CORTE DEI CONTI DELIBERA 90 2018 PRSP con riferimento alla criticità relativa alla mancata iscrizione nel bilancio 2015 del disavanzo del 2014 il c.c. ha deliberato che nel 2014 non vi è stato un disavanzo di amministrazione di euro 452.228,46 ma semmai un avanzo di euro 341.431,08 e che ciò è dovuto 22


essenzialmente alla deliberazione della giunta 46 del 26 aprile 2017, che ha rideterminato la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada .. LA CORTE osserva che la Giunta n 46 del 26 aprile 2017 ha ERRONEAMENTE modificato ex post la destinazione dei proventi del codice della strada, mentre ciò non E' consentito dal vigente sistema contabile (cfr Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto deliberazione 254/2016 PAR) il medesimo provvedimento di Giunta 46 26 aprile 2017 ha peraltro destinato i suddetti proventi a voci di spesa incompatibili con le finalità previste dall'art 208 del Codice della Strada. L'ERRATA QUANTIFICAZIONE del risultato di amministrazione del 2014 con un avanzo di euro di 341.431,08 a sua volta ha INFICIATO il riaccerta mento straordinario dei residui, di cui alla deliberazione n 43 del 18 novembre 2016 che si è basato sul citato avanzo e non già sull'effettivo DISAVANZO di euro di 452.228,46. TUTTO ciò comporta l'INATTENDIBILITA' del risultato di amministrazione del 2014 e del riaccerta mento straordinario, che, invece, avrebbe dovuto portare a un DISAVANZO maggiore di quello già emerso pari ad auro 4 LIONI 218 MILA 830 euro 95 CENTESIMI

Nota protocollo n 0095143 del 13.09.2016 del Ministero degli Interno, acquisita al prot Comune di Isola delle Femmine in data 20.05.2016 al n. 6765 è stata concessa ai sensi dell'art 143 del T.U.E.L. D.L. 19.06.2015 nota prot 0095143 n 78 art 6, con decreto interministeriale 21.03.2016 registrato alla Corte dei Conti il 19.04.2016 e pubblicato nella G.U. della repubblica Italiana n 107 del 09.06.2016 una anticipazione di liquidità dell'importo di euro 911.084,99 in virtù del riparto proporzionale dell'ammontare complessivo del fondo pari a euro 40.000.000,00

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