2016 27 APRILE BOLOGNA SINDACO CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE 1 SENTENZA 8398 2016 COMUNE ISOLA

Page 1

Civile Sent. Sez. 1 Num. 8398 Anno 2016 Presidente: SALVAGO SALVATORE Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 13981-2011 proposto da: COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE (C.F. 00801000829), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato LAURA TRICERRI, rappresentato e difeso dall'avvocato SAVERIO LO MONACO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente contro

LO

BIANCO

AGOSTINO

TORREGROSSA GIOVANNA

(c.f. (c.f.

LBNGTN34M03G273P),

TRRGNN39E60G273F),

LO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Data pubblicazione: 27/04/2016


JACONO ANDREA (c.f. LJCNDR77R31G273L), LO JACONO PIETRO (c.f. LJCPTR79C13G273Y), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO STOPPANI 1, presso l'avvocato

PITRUZZELLA GIOVANNI, rappresentati

e

dirul dàll'àvvuumu MA33IMILIANO MANCANO, QIUStel

controricorrent£ contro LO JACONO PIETRO (c.f. LJCPTR27M19G273L), ZAPPAVIGNA PROVVIDENZA (c.f. ZPPPVV28A58G273U); - intimati -

avverso la sentenza n. 1788/2010 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/12/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI; udito, per il ricorrente, l'Avvocato LUDOVICA FRANZIN, con delega orale, che ha chiesto in via principale il rinvio per rinotifica del ricorso, comunque

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

procura a margine del controricorso;

l'accoglimento del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

2


RITENUTO IN FATTO 1. Con atto di citazione notificato il 18 maggio 1991, Pietro Lo Jacono (nato il 19 agosto 1927), Agostino Lo Bianco, Provvidenza Zappavigna, Giovanna Torregrossa, Andrea Lo Jacono e Pietro Lo Jacono (nato il 13 marzo 1979) - gli ultimi tre quali eredi di Francesco Lo Jacono convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo il Comune dĂŹ

danno per l'occupazione illegittima, risalente al 1977, di parte del terreno di loro proprietĂ per la realizzazione di un impianto sportivo, nonchĂŠ la retrocessione parziale del terreno non utilizzato. Esponevano che il Comune non aveva definito il procedimento espropriativo, ma aveva realizzato, su parte del terreno occupato, un campo di calcio, ultimato nel 1988. Si costituiva il Comune di Isola delle Femmine contestando la domanda ed eccependo la prescrizione quinquennale del diritto. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 5591 del 15 aprile 2000, ritenuta risalente al 13 novembre 1980 l'irreversibile trasformazione del terreno, dichiarava prescritta la domanda risarcitoria per la parte di terreno interessata dall'irreversibile trasformazione e accoglieva quella di retrocessione parziale del restante terreno, condannando il Comune al risarcimento dei danni da illegittima occupazione di detta porzione. 2. Interposto gravame dal Comune di Isola delle Femmine, nonchĂŠ appello incidentale da Pietro Lo Jacono e dagli altri appellati, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 1788 depositata il 27 dicembre 2010 e notificata il 21 marzo 2011, ritenuto il giudicato sull'irreversibile trasformazione, collocata temporalmente a fine luglio 1980, dichiarava il difetto di giurisdizione sulla domanda di retrocessione parziale e, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda risarcitoria per l'occupazione acquisitiva della porzione di terreno ritenendo il dies a qua della prescrizione del relativo diritto decorrente dall'entrata in vigore della legge 27 ottobre 1988, n. 458.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Isola delle Femmine chiedendone la condanna al risarcimento del


3. Per la cassazione della sentenza n. 1788/2010 ha, quindi, proposto ricorso il Comune di Isola delle Femmine sulla base di un solo motivo, illustrato con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. 4. Agostino Lo Bianco, Giovanna Torregrossa, Andrea Lo Jacono e Pietro Lo Jacono (nato il 13 marzo 1979) hanno replicato con controricorso e memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

1. In via pregiudiziale, i controricorrenti hanno eccepito il difetto di integrità del contraddittorio innanzi a questa Corte per essere stato notificato il ricorso al difensore costituito in appello anche per Provvidenza Zappavigna e Pietro Lolacono (nato il 19 agosto 1927), sebbene costoro fossero deceduti nelle more del giudizio di secondo grado. I controricorrenti hanno pertanto chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi dei predetti. 1.1. L'eccezione di nullità della notifica del ricorso per cassazione del Comune di Isola delle Femmine è infondata. 1.2. Infatti, secondo l'indirizzo più recente della giurisprudenza di legittimità, "l'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività dei mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 cod. proc. civ., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione. Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o

2

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CONSIDERATO IN DIRITTO


notifichi alle altre parti l'evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte (come previsto dalla novella di cui alla legge n. 69 del 2009, art. 46), o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 300, comma 4, cod. proc. civ." (tale è il principio affermato da Cass.S.U., 15295/2014; nello stesso senso, da ultimo, Cass. 710/2016).

del ricorso per cassazione - operata, nella specie, al difensore degli intimati deceduti - non può considerarsi affetta da nullità. 2. Tanto premesso, va rielvato che, con l'unico motivo di ricorso, il Comune di Isola delle Femmine denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2935 e 2947 cod. civ., nonché la contraddittoria ed insufficiente motivazione in relazione al capo di sentenza relativo alla decorrenza del dies a quo ed al parziale riconoscimento dell'irreversibile trasformazione dell'area, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. 2.1. Il ricorrente, premesso che il terreno aveva subito nel novembre 1980 l'irreversibile trasformazione, si duole che la Corte di merito abbia disatteso l'eccezione di intervenuta prescrizione estintiva del diritto al risarcimento del danno da occupazione appropriativa, conseguente all'irreversibile trasformazione dell'area occupata. Erroneamente la Corte di merito avrebbe fissato il dies a quo della prescrizione al momento dell'entrata in vigore della legge n. 458 del 1988 (3 novembre 1988), il cui art. 3 ha dato per la prima volta positivo riconoscimento all'istituto dell'occupazione appropriativa. Al contrario, secondo il ricorrente, spostare il decorso del termine prescrizionale alla data di entrata in vigore dell'art. 3 della legge n. 458 del 1988 per fatti verificatisi anteriormente alla sua vigenza determinerebbe un inammissibile effetto retroattivo della norma, in violazione dell'art. 2935 cod. civ. ed in contrasto con il principio di salvaguardia dei rapporti giuridici esauriti, atteso anche che il fenomeno dell'accessione invertita aveva già trovato riconoscimento nell'ordinamento giuridico a seguito di Cass.S.U., 1464/1983.

3

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1.3. Considerata, pertamto, l'ultrattività del mandato alle liti, la notifica


2.2. Il motivo è infondato. 2.3. La Corte territoriale ha, invero, richiamato il tradizionale e costante insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di occupazione appropriativa, avendo il legislatore riconosciuto gli effetti dell'istituto per la prima volta soltanto con la legge n. 458 del 1988 (seppure indirettamente), è a partire dall'entrata in vigore di detta

allora normativamente percepibile, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno insorto in epoca anteriore, dovendo la decorrenza della prescrizione essere riferita, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., alla possibilità legale di esercizio del diritto, requisito che non può ritenersi soddisfatto in una situazione, come quella anteriore alla legge citata, caratterizzata dalla mancanza di un riconoscimento legislativo e giurisprudenziale dell'istituto dell'occupazione appropriativa, non potendo conseguentemente porsi a carico del titolare del diritto al risarcimento le conseguenze del mancato esercizio di esso in tale periodo (cfr. Cass. 9620/2010; 7583/2013; 21333/2013; 23972/2015). Al riguardo, deve altresì essere richiamato - quale principio di diritto intertemporale che va a conformare in termini di diritto vivente la norma europea che lo Stato si è impegnato ad osservare (legge n. 848 del 1955, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo) - quanto enunciato dalla Corte di Strasburgo in sede di interpretazione dell'art. 1 Protocollo addizionale CEDU, circa la necessità che un'ingerenza di una pubblica autorità nell'esercizio dei diritti del privato sia "legale" e che il "principio di legalità" postuli l'esistenza di norme di diritto interno sufficientemente accessibili, chiare e "prevedibili" (cfr. Cass. 20543/2008; 22407/2008). Ne consegue che, già alla stregua dei suesposti principi - affermati in una prospettiva ancora conservativa dell'istituto dell'occupazione cd. espropriativa o appropriativa -, avendo i resistenti proposto l'azione risarcitoria in giudizio con citazione notificata il 20 maggio 1991, il termine quinquennale di prescrizione, decorrente, in tale prospettiva,

4

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

legge (3 novembre 1988) che è iniziata a decorrere, in quanto solo


dal 3 novembre 1988, al momento dell'instaurazione del giudizio non poteva ritenersi ancora decorso. 2.4. Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento ha avuto, peraltro, una ulteriore, importante, evoluzione per effetto del recente arresto delle Sezioni Unite, che ha sostanzialmente espunto dall'ordinamento l'istuto dell'occupazione appropriativa, casi come era

alla p.a. della proprietà del bene privato sottoposto ad una radicale ed irreversibille trasformazione per la realizzazione di un'opera pubblica. Con siffatta decisione, questa Corte, nell'ottica di un'interpretazione conforme ai principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ha affermato che l'illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica danno luogo ad un illecito a carattere permanente dal quale non può conseguire, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, l'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione. Ne discende che il privato ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto e richiedere il risarcimento del danno per equivalente. In tale ultima ipotesi, stante la natura di Ilecito permanente dell'occupazione del bene effettuata senza titolo dall'amministrazione, la prescrizione della pretesa risarcitoria non può che decorrere dalla data della domanda (cfr. Cass.S.U. 735/2015). 2.5. Facendo, pertanto, applicazione dei principoi suesposti al caso di specie, ne consegue che sussiste un'ulteriore, decisiva, ragione, oltre quella evidenziata dalla Corte di Appello, per ritenere non prescritta l'azione risarcitoria proposta in giudizio dagli odierni resistenti. 3. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in euro 15.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie e accessori di legge.

5

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

stato in precedenza configurato, ossia come modo di acquisto in capo


CosĂŹ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Civile il 9 marzo 2016.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.