2015 18 DICEMBR SENTENZA 7429 2015 CIAMPOLILLO CORSINI TROMBETTA 2034 2017 FONTANA 3392 2008 CORSI

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Sentenza n. 7429/2015 pubbl. il 18/12/2015 RG n. 9916/2011 Repert. n. 11062/2015 del 18/12/2015

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO * * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott. Giulio Corsini, ha pronunciato la seguente

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9916 del ruolo generale dell’anno 2011, vertente TRA ANZÀ SALVATORE, nato a Patti (Me) il 21 aprile 1955 (c.f.:NZASVT55D21G377B), residente a Palermo in via Umbria n. 6, ivi elettivamente domiciliato in via Goethe n. 1, presso lo studio dell’avv.to Salvatore Ferrara, rappresentante e difensore congiuntamente e disgiuntamente con l’avv.to Giuseppe Ugo Abbate – attore – E CIAMPOLILLO GIUSEPPE, nato Candela (Fg) il 22 giugno 1946 (c.f. CMPGPP46H22B584K), residente ad Isola delle Femmine (Pa) in via Leonardo Sciascia n. 13, elettivamente domiciliato a Palermo in corso Calatafimi n. 487, presso lo studio dell’avv.to Giacomo Cirincione – convenuto – OGGETTO: azione di risarcimento del danno da diffamazione. CONCLUSIONI: all’udienza del 27 maggio 2015 venivano precisate le conclusioni che qui si intendono riportate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 22 luglio 2011, Anzà Salvatore conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale Ciampolillo Giuseppe, coordinatore del “Comitato cittadino Isola Pulita”, aderente alla sezione di Palermo di

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SENTENZA


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la tutela della qualità dell’aria ambiente” realizzato una vera e propria truffa ai danni della collettività, copiandolo dall’omologo piano della Regione Veneto; che in un distinto sito Internet veniva pubblicata una lettera dello studio legale Canto con la quale il convenuto veniva accusato di aver insabbiato le iniziative del dottor Genchi e di avere posto in secondo piano le iniziative necessarie alla tutela dell’ambiente di Isola delle Femmine; che in un ultimo articolo venivano riportate alcune dichiarazioni del predetto dottor Genchi e del “Comitato cittadino Isola Pulita” con le quali venivano ribadite espressioni di dileggio a carico del convenuto in merito alla redazione del Piano e al conseguente danno che ne era derivato all’amministrazione regionale; che in buona sostanza il convenuto veniva accusato di illiceità amministrative, di falso, di sperpero di denaro pubblico e di truffa; che gli autori del Piano non avevano preso alcun compenso aggiuntivo per la sua redazione; che esso conteneva soltanto qualche refuso determinato dallo schema utilizzato per la sua redazione; che la celerità di predisposizione era dovuta a una procedura d’infrazione aperta da parte dell’Unione Europea ed alla circostanza che all’atto del suo insediamento il Piano non era stato ancora redatto; che non era stato compiuto alcun illecito in relazione alla autorizzazione da rilasciare alla Italcementi; che sussistevano gli elementi per ritenere integrato il reato di diffamazione, aggravato dalla pubblicità del mezzo di diffusione e dalla attribuzione di fatti determinati, nonché dell’illecito civile, anche per violazione dell’identità personale. Premesso ciò, chiedeva: di ritenere e dichiarare che le dichiarazioni effettuate da Ciampolillo Giuseppe erano lesive dell’onore, della reputazione e dell’identità 2

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convenuto veniva accusato di avere attraverso il “Piano regionale di coordinamento per


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bis c.p.p.; la sussistenza dell’esercizio di critica di volta in volta ovvero la narrazione di fatti del tutto reali; nel merito contestava ogni singola condotta lui imputata ribadendo l’esercizio di diritti costituzionalmente tutelati. Pertanto concludeva chiedendo: di ritenere e dichiarare infondate le domande tutte formulate; ritenere e dichiarare che il convenuto Ciampolillo Giuseppe aveva legittimamente esercitato il diritto di critica con vittoria di spese, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Ritenuta la complessità della controversia e la necessità di un’istruttoria non sommaria, veniva disposto il mutamento del rito sommario di cognizione in rito ordinario con ordinanza depositata il 30.12.2011. All’esito, istruita la causa sulla base delle produzioni documentali, con l’escussione di testi e con l’espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all’udienza del 27.5.2015, la stessa veniva posta in decisione, con concessione dei termini di cui all’art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Premesso che parte attrice ha richiamato in sede di udienza di precisazione le conclusioni indicate in seno all’originario ricorso introduttivo, dovendosi dunque ritenere rinunciate tutte le ulteriori domande, istanze o richieste, oggetto del presente giudizio è la richiesta di risarcimento danni basata sulla pubblicazione su taluni siti Internet di articoli, dichiarazioni o di missive riconducibili a Ciampolillo Giuseppe nella veste non contestata di coordinatore del “Comitato cittadino Isola Pulita”, aderente alla sezione palermitana di Legambiente, dal contenuto asseritamente diffamatorio della sfera personale dell’attore Anzà Salvatore. 3

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preliminare la mancanza dei presupposti per l’azione intrapresa ai sensi dell’art. 702


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particolare,

con

articolo

apparso

alla

pagina

www.comitatoisolapulita.blog.kataweb.it/2007/10/13/isoladelle-femminetalcementi-il-progetto-che-non-ce/ www.pinociampolillo.blogspot.com

ed

alla

pagina

/2007/10/isoladelle-femmine-il-progetto-che-

non.html, (all. 1 e 2, ricorso introduttivo) veniva pubblicate parole e missive riconducibili a Ciampolillo Giuseppe in cui – secondo l’attore – veniva criticata la procedura di concessione dell’autorizzazione all’utilizzo di un combustibile, ovvero del pet-coke, da parte dell’Italcementi di Isola delle Femmine. Ebbene, sul punto deve essere preliminarmente rilevato che l’allegato 1 al ricorso di

convenuto pubblicato sul sito Internet (mentre l’allegato 2 attesta soltanto di avere avuto contenuto assolutamente identico all’allegato 1), senza che pertanto sia possibile apprezzare la globalità del contesto in cui esse sono contenute e la totalità dei documenti pubblicati. Per queste ragioni le doglianze possono essere esaminate soltanto nei ristretti limiti in cui le singole espressioni abbiano valenza diffamatoria in sé e per sé considerata, a prescindere dal tenore argomentativo del contesto complessivo. Fatta questa premessa, in punto di diritto deve essere affermato che in tema di diffamazione, qualora il fatto non sia stato già valutato in sede penale, il giudice civile deve svolgere un accertamento preordinato alla verifica dell'esistenza dei presupposti della responsabilità civile ed in definitiva di un danno risarcibile, presupposti che si possono ravvisare nella consapevole diffusione del fatto lesivo dell'onore e del prestigio del soggetto passivo, nel danno e nel discredito che ne è derivato a quest'ultimo, nella esistenza di un nesso di adeguata causalità tra la condotta e l'evento. E' altresì noto che l'esercizio del diritto alla libera manifestazione del pensiero, trova fondamento nell'art. 21 della Costituzione e può porsi talvolta in contrasto con la sfera della persona, recando pregiudizio alla sua riservatezza o alla sua reputazione. Al fine di risolvere il conflitto tra le due posizioni, entrambe tutelate dall'ordinamento, la giurisprudenza ha da tempo elaborato una serie di principi, che consentono il giusto bilanciamento degli interessi coinvolti: in particolare, il diritto alla riservatezza e/o all'integrità della propria reputazione, quali diritti 4

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parte attrice riproduce soltanto talune delle frasi e delle espressioni attribuite al


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accertata

e

controllata

la

verità

(dimodoché

possa

essere

eventualmente invocata la verità putativa da parte dell’autore): in altri termini, che il contenuto dell’articolo o comunque della pubblicazione corrisponda alla realtà dei

assicurare tale corrispondenza; b) che vi sia un pubblico interesse alla conoscenza dei fatti stessi, in relazione alla loro rilevanza ed alla loro attitudine a coinvolgere l’intera comunità sociale: il diritto di critica e di cronaca, nella configurazione datane dalla Costituzione, prevede che esso sia assistito da un interesse generale, tale da trascendere quello dei singoli soggetti coinvolti nella vicenda; c) che l’informazione venga mantenuta entro i limiti dell’obbiettività informativa e non contenga quindi valutazioni o apprezzamenti non continenti o non conformi alla effettiva realtà della vicenda: la notizia deve essere riportata nella sua oggettiva verità, senza coloriture o sottolineature non pertinenti. Si deve poi aggiungere che le figure emergenti della libertà di manifestazione del pensiero sono date, oltre che dal diritto di cronaca, anche da quello di critica, di denuncia e di esposto, i cui presupposti non risultano peraltro totalmente coincidenti. Se è vero infatti che l’esercizio del diritto di cronaca è consentito quando ricorrano le condizioni dell’utilità sociale dell'informazione, della verità oggettiva (o putativa, ma dopo rigoroso accertamento) dei fatti esposti e della continenza della forma adoperata, nel caso del diritto di critica o di denuncia, che consiste

nell'espressione

di proprie valutazioni su fatti verificatisi, ovvero su

comportamenti od opinioni altrui, il requisito della verità oggettiva non può essere richiesto

per le opinioni e valutazioni dell'autore, che sono sempre frutto di

elaborazione soggettiva, né può neppure escludersi una certa aggressione dell'altrui figura, connaturata nell'espressione critica. 5

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fatti e che il giornalista abbia compiuto tutte le ricerche e le indagini necessarie per


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seguenti espressioni “La conferenza di servizio svoltasi in data 04/07/2007 presso gli uffici del Servizio 3 dell’Assessorato Territorio e Ambiente, rappresenta l’ennesimo attentato alla salute pubblica dei cittadini del territorio di Isola delle Femmine e coinvolge l’intero territorio di Isola delle Femmine…Si chiede di intervenire urgentemente a tutela della salute e dell’incolumità pubblica, verificando se le procedure attivate siano conformi alle normative vigenti e se tale attività possa essere svolta senza nocumento o pregiudizio per l’intera collettività”, contenuta in una “richiesta di intervento a tutela della salute pubblica”, indirizzata all’Assessore Regionale Territorio e Ambiente della Regione Sicilia e al dottor Tolomeo presso l’A.R.T.A. Sicilia. Si legge poi a seguire che “La conferenza dei servizi è stata deliberatamente trasformata in pura formalità se non in una vera e propria farsa. La conferenza, da istruttoria, sembra essersi trasformata in decisoria (circostanza non prevista dalla legge). Un altro elemento indicativo della impostazione volutamente sbrigativa e superficiale: la durata della conferenza dei servizi 45 minuti .” Da ultimo, l’attore si duole della seguente espressione “Ci auguriamo di non dovere intraprendere un ulteriore battaglia legale innanzi al Tribunale Amministrativo, ove state pur certi chiederemo non soltanto l’annullamento di un provvedimento assolutamente illegittimo, ma anche la condanna dell’amministrazione procedente al risarcimento dei danni derivante dalla lesione di tutti gli interessi concreti e legittimi che sono in gioco.”, ritenendo di essere accusato di avere provocato un grave danno all’erario. Ebbene, la vicenda sottesa alla diffusione a mezzo Internet di tali atti concerne la procedura incardinata da parte della Italcementi S.p.a. – Cementeria di Isola delle Femmine volta ad ottenere l’autorizzazione all’utilizzo di coke di petrolio (c.d. pet6

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Ebbene, prendendo a riferimento il citato allegato 1, l’attore si duole anzitutto delle


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che

in

data

27.8.2004

la

Italcementi

S.p.a.

ha

chiesto

il

rilascio

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 272/99 per l’impianto di stoccaggio sito ad Isola delle Femmine (all.2, documenti prodotti dall’attore all’udienza del 28.12.2011); 

che con nota del 25.7.2006 il Servizio 3 Tutela dall’inquinamento atmosferico dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia ha preso atto che

necessario l’aggiornamento delle autorizzazioni alla emissione in atmosfera diffidando la Italcementi S.p.a. dal continuare ad utilizzare tale combustibile (arg. da all.5, documenti prodotti dall’attore all’udienza del 28.12.2011); 

che il T.A.R. Sicilia ha respinto il ricorso proposto dalla Italcementi S.p.a. avverso la predetta diffida (all.13, comparsa di costituzione e risposta per il convenuto);

che in data 7.11.2006 la Italcementi S.p.a. ha presentato richiesta di aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, confermando l’intenzione di voler utilizzare il combustibile pet-coke, reiterando la richiesta più volte con documentazione a supporto (arg. da all.5, documenti prodotti dall’attore all’udienza del 28.12.2011);

che in data 20.2.2007 il Servizio 3 Tutela dall’inquinamento atmosferico dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia ha diffidato la Italcementi S.p.a. dall’utilizzare l’impianto di stoccaggio sito ad Isola delle Femmine, non essendo la predetta società in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/06 per l’utilizzo di combustibile solido (pet-coke, carbone: all.1, documenti prodotti dall’attore all’udienza del 28.12.2011);

che in data 19.4.2007 il T.A.R. Sicilia ha rigettato il ricorso proposto dalla Italcementi S.p.a. avverso il primo atto di diniego, affermando tra l’altro che l’autorizzazione in suo possesso non era estesa l’utilizzo del pet-coke nello stabilimento in questione, permanendo la necessità di munirsi di apposita autorizzazione nelle more del rilascio della già richiesta Autorizzazione 7

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nella cementeria in questione veniva utilizzato il combustibile pet-coke e che era


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che a seguito della richiesta, veniva convocata una prima Conferenza di Servizi in data 4.7.2007 ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 (all.3, documenti prodotti dall’attore all’udienza del 28.12.2011), che ha visto la partecipazione rappresentanti di tutte le parti coinvolte (all.7, comparsa di costituzione e risposta per il convenuto);

che in data 3.8.2007 l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia ha chiesto un parere all’ufficio legislativo e legale della Regione Sicilia circa la

possesso di una Società nelle more del rilascio della già richiesta Autorizzazione Integrata Ambientale, ottenendone parere favorevole (all.9, comparsa di costituzione e risposta per il convenuto); 

che in data 3.10.2007, la Commissione Provinciale per la Tutela dell’Ambiente e la lotta contro l’Inquinamento di Palermo, ha rilasciato parere favorevole all’utilizzo del combustibile pet-coke nella cementeria in questione, con particolari accorgimenti e prescrizioni (all. 8, documenti prodotti dall’attore all’udienza del 28.12.2011);

che in data 8.5.2008 il Servizio 3 Tutela dall’inquinamento atmosferico dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia ha comunicato alla Italcementi S.p.a. l’archiviazione della richiesta di aggiornamento della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera, sulla base del presupposto che l’iter istruttorio di rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale era giunto ormai al termine (all.9, documenti prodotti dall’attore all’udienza del 28.12.2011);

che in data 18.7.2008, previo parere favorevole da parte del Servizio 3 Tutela dall’inquinamento atmosferico, l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione

Sicilia

ha

definitivamente

rilasciato

alla

Italcementi

S.p.a.

l’Autorizzazione Integrata Ambientale (all.11, documenti prodotti dall’attore all’udienza del 28.12.2011). Ebbene, alla luce di quanto precede è agevole osservare che lo scritto esame pur inquadrandosi nell’ambito del diritto di critica o di denuncia, appare il frutto di 8

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possibilità di rilasciare una modifica migliorativa di un’autorizzazione in


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un’accusa del tutto gratuita e priva di qualsivoglia supporto motivazionale oggettivo. Ciò, peraltro, trova conferma nella testimonianza resa in giudizio dall’Assessore Regionale Territorio e Ambiente dell’epoca, Rossana Interlandi (escussa all’udienza del 23.5.2013), che ha escluso di essere intervenuta nell’ambito di tale conferenza di servizi affermandone di illegittimità. Sotto questi profili deve dunque affermarsi la valenza diffamatoria delle pubblicazioni in esame, con conseguente diritto al risarcimento del danno per il discredito che ne sia derivato. Con

riferimento

alla

seconda

vicenda,

sul

sito

http://isoladellefemminedaliberare.blogspot.com/2007/11/italcementi-di-isoladellefemmine-laia.html, fermo restando il limite cennato, l’attore ha lamentato di essere stato pregiudicato dai seguenti passaggi “una vicenda oscura in cui sono coinvolte soprattutto le persone che hanno gettato il fango su Gioacchino Genchi e Alessandro Pellerito, quelle che ne hanno deciso la rimozione arbitraria senza alcuno scrupolo… Ciò che oggi si preannuncia, sembra uno scandalo in pieno regola, tanto che a questo punto si chiede un immediato intervento dell’Assessore Interlandi sui responsabili (il dirigente del Servizio 3, dottor Salvatore Anzà, e il dirigente generale del Dipartimento Territorio e ambiente, arch. Pietro Tolomeo) dei gravi fatti che colpiscono in prima persona lei stessa, in quanto firmataria inconsapevole di ciò che sembrerebbe configurarsi una vera e propria truffa… I ruoli si stanno invertendo i persecutori rischiano di diventare i perseguitati tutto lascia ben sperare che la Interlandi sia fermamente decisa a perseguire chi 9

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farsa”, una “circostanza non prevista dalla legge…volutamente sbrigativa” appare


Sentenza n. 7429/2015 pubbl. il 18/12/2015 RG n. 9916/2011 TRIBUNALE DI PALERMO Repert. n. 11062/2015 del 18/12/2015 si trova implicato in questa oscura faccenda… Questa volta si tratta di una mega bufala che, tuttavia, sembra avere anche i connotati di una mega truffa; si tratta del Piano Regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente… L’opera monumentale, partorita con celerità dir poco sospetta si è rivelato un indecoroso letterale copiato dell’omologo piano della regione Veneto di alcuni anni addietro, con in più varie aggravanti, un cumulo di ridicolaggini e probabili ipotesi di truffa. Per quanto riguarda le aggravanti, a parte l’operato disdicevole ed ha professionale dei redattori, che si sono appropriati di un lavoro intellettuale altrui, resta innanzitutto grave il discredito dell’immagine istituzionale subito dall’amministrazione regionale, in primis nei confronti della regione Veneto e poi da tutto il resto. Ma al danno si aggiunge anche la beffa, se solo si considera che il manipolo inidonea impostazione strutturale di base, aveva già ricevuto a suo tempo una bocciatura da parte dell’unione europea… Per quanto riguarda gli aspetti prettamente istituzionali, la situazione appare oltremodo grave. Si è in presenza di un atto di programmazione fasullo e inapplicabile, organizzato ai danni dell’amministrazione, dell’ambiente e dei cittadini, dei possibili risvolti truffaldini specie nel caso in cui tramite lo stesso si fossero programmati interventi finanziari o, caso ancor più grave, fossero già attivati interventi finanziari. Per quanto sinteticamente esposto si ritiene che vi sia la necessità dell’immediato ritiro del piano, dell’accertamento delle responsabilità

della sua redazione

ed organizzazione,

di

provvedimenti nei confronti di quanti hanno operato fraudolentemente ai danni dell’amministrazione e dei cittadini siciliani, nonché la verifica di ipotesi di danno per il pubblico erario che ne potesse derivare” (sottolineature effettuate dall’estensore). Ebbene, lo scritto in esame concerne la vicenda del c.d. “Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente” adottato con il Decreto Assessoriale n. 176/GAB del 9.8.2007 (all.15 e 16, comparsa di costituzione e risposta per il convenuto; all. 16, documenti prodotti dall’attore all’udienza del 28.12.2011), poi integrato dal “Decreto Assessoriale n. 42/GAB del 12 marzo 2008” (all. 16, cit.) ed infine definito nel 2010 con gli “Adempimenti attuativi della legislazione di settore in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente” che, in buona sostanza, sarebbe stato “copiato” da analogo piano emesso dalla Regione Veneto in precedenza.

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degli sconsiderati e sprovveduti redattori è andato a copiare un piano che proprio per la sua


Sentenza n. 7429/2015 pubbl. il 18/12/2015 RG n. 9916/2011 TRIBUNALE DI PALERMO Repert. n. 11062/2015 del 18/12/2015 Sul punto deve anzitutto affermarsi l’esistenza di un indubbio interesse pubblico alla diffusione del fatto in esame, in quanto trattasi di una vicenda di rilievo che inerisce la tutela dell’ambiente e della salute degli abitanti della regione Sicilia. Quanto al profilo della veridicità della notizia, si osserva che risulta senza dubbio corrispondente al vero la circostanza che la regione Sicilia abbia preso quale modello di partenza per la elaborazione del Piano Regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente della Regione Sicilia di cui al Decreto Assessoriale n. 176/GAB del 9.8.2007 l’analogo Piano elaborato dalla Regione Veneto nell’anno 2000, riportandone talune espressioni, riferimenti e figure, con evidenti e marchiani

quali è possibile effettuare il confronto tra i due Piani: si parla di comunità montane, argini di fiumi e canali, territorio pianeggiante della Regione, bacino archeologico padano, riscaldamento dovuto al clima rigido, ecc.). Risulta, addirittura, che sul sito dell’Assessorato fosse presente un link cliccando il quale si sarebbe aperto il Piano del Veneto (v. testimonianza resa da Salvatore Cammarata – dirigente presso l’Assessorato in questione all’epoca dei fatti - all’udienza del 23.5.2011). Errori che hanno reso necessaria la nomina di una commissione di tre soggetti che ha lavorato per ben quattro mesi per le correzioni, poi apportate nel marzo del 2008, provocando anche una vasta risonanza sulla stampa e sulla televisione nazionale (con particolare riferimento alla trasmissione “Striscia la Notizia”. Sul punto, peraltro, a conferma di quanto affermato, è stata espletata consulenza tecnica d’ufficio affidata all’ingegnere Fabio D’Agostino (depositata il 23.1.2014), che – per il rigore metodologico che la sorregge e l’immunità da vizi e censure, anche in riscontro alle osservazioni critiche dei consulenti di parte – può essere posta a fondamento della decisione e viene integralmente qui richiamata. In particolare – ha afferma il consulente – “L’analisi dei due Piani Regionali per la determinazione del grado di similitudine ha evidenziato la mera riproposizione con carattere non necessitato di: n. 1769 righe corrispondenza percentuale del 34,3% (poi corretto al 34,7% nella relazione integrativa: n.d.e.) che diviene 24,8% considerati gli allegati al piano; n. 16 tabelle corrispondenza percentuale dell’11,9% che diviene il 9,9% considerati gli allegati al piano; n. 3 figure corrispondenti a una percentuale del 3,7% che diviene il 3% considerati gli allegati al piano” (v. pag. 43 dell’elaborato). 11

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errori e refusi (cfr. all.16, comparsa di costituzione e risposta per il convenuto), con i


Sentenza n. 7429/2015 pubbl. il 18/12/2015 RG n. 9916/2011 TRIBUNALE DI PALERMO Repert. n. 11062/2015 del 18/12/2015 Si aggiunga, ancora, che le medesime conclusioni sono state affermate nell’ambito di un giudizio risarcitorio promosso da Messina Giuseppe (esponente di Legambiente CRS – Comitato Regionale Siciliano) nei riguardi di Anzà Salvatore, che si è concluso in primo grado con la condanna dello stesso Anzà al risarcimento del danno per diffamazione nella misura di € 10.000,00 (all.14, comparsa di costituzione e risposta per il convenuto) e nell’ambito di un procedimento penale originato tra l’altro dalla vicenda del Piano Regionale, in cui Anzà Salvatore è stato condannato in primo grado alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per diffamazione aggravata (poi annullata in appello per la ritenuta esistenza della provocazione, oggetto di

Affermata dunque la veridicità del fatto storico sotteso alla vicenda, non v’è dubbio che le dichiarazioni in esame siano espressione di legittimo esercizio del diritto di critica e lo siano anche per le parole adoperate. Sebbene talvolta le espressioni siano piuttosto “accese” o dense di vena polemica, ovvero operino per vere e proprie iperboli (“vera e propria truffa…indecoroso e lettera copiato…manipolo degli sconsiderati e sprovveduti redattori…atto…fasullo e inapplicabile...hanno operato fraudolentemente”), esse non trascendono mai in attacchi personali e gratuiti bensì costituiscono reale, vigorosa ed animata critica dell’operato dell’amministrazione regionale, che nel caso in esame ha posto in essere un’azione oggettivamente superficiale, frettolosa e in tutta evidenza poco avveduta. Non v’è dubbio, poi, e risulta dagli atti, che la vicenda abbia creato un enorme danno all’immagine della Sicilia e abbia posto seri dubbi sull’efficienza della amministrazione regionale, necessitando di un intervento correttivo di un Piano che necessitava ben maggiore ponderazione. Ancora l’attore si duole del contenuto di una lettera pubblicata all’indirizzo web http://ciampolillopinoisoladellefemmine-blogspot.com/2007/11/ilcomitatocittadino-chiede-alla.html, redatta dallo Studio Legale Canto su incarico del “Comitato Isola Pulita Legambiente”, dall’oggetto “Comitato Isola Pulita LegambienteItalcementi-procedura A.I.A.”, datata 8.11.2007, nella quale si contestava, tra l’altro, espressamente ad Anzà Salvatore “di avere insabbiato le iniziative del dottor Genchi”, “di avere posto in secondo piano, con lo scopo probabilmente in seguito di ignorarle, tutte quelle iniziative necessarie alla tutela dell’ambiente di Isola delle Femmine” (all.4, ricorso introduttivo). 12

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ricorso per Cassazione: v. produzione effettuata all’udienza del 25.3.2015).


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Palermo

di

Legambiente”

all’indirizzo

web

http://ciampolillopino

isoladellefemmine.blogspot.com/2007/12/assessorato territorio ambiente-regione, tenuto conto che né Genchi Gioacchino, né il predetto Comitato sono stati citati nell’ambito del presente giudizio (all.5, ricorso introduttivo).

essere riconosciuto esclusivamente il risarcimento di un danno di natura non patrimoniale, sussistendo in tutta evidenza la lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente rilevanti (v. Cass. sez. un. 11.11.2008, n. 26972), quali l’onore e la reputazione, la cui lesione legittima il ristoro (Cass. 14.10.2008, n. 25157). Ed infatti, deve essere rilevato, che in tema di diritti della personalità umana, esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale (ed all’onore), alla cui tutela sono destinate numerose norme dell’ordinamento, tra le quali la norma penale qui violata. Tale diritto trova pieno riconoscimento anche nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo dalla Costituzione il suo fondamento normativo (Corte Cost. 184/1986, 479/87), in particolare nell'art. 2 (oltre che nell'art. 3, che fa riferimento alla dignità sociale), e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona. Procedendo ad una valutazione necessariamente equitativa, questo profilo può quantificarsi, tenuto conto della rilevanza del tutto locale della vicenda di Isola delle Femmine e della diffusione parimenti locale del sito Internet ove erano pubblicate le dichiarazioni del convenuto, nella misura di € 4.000,00, da ritenersi comprensiva del c.d. lucro cessante, conseguente alla mancata disponibilità dell’equivalente monetario del danno, per il periodo intercorso dalla data del fatto illecito alla presente decisione. Su questa somma, costituendo credito di valuta, decorrono gli interessi al saggio legale sino al soddisfo. Non possono invece trovare accoglimento le ulteriori istanze dell'attore volte alla pubblicazione della presente decisione, atteso che, considerato il tempo trascorso 13

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Passando alla quantificazione del danno subìto dall’attore, a costui potrà e dovrà


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sono poste a carico delle parti in misura paritaria. P. Q. M. definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, il Tribunale in composizione monocratica così provvede: a) condanna Ciampolillo Giuseppe a corrispondere a Anzà Salvatore, a titolo di risarcimento del danno subìto, la somma di € 4.000,00, oltre interessi dalla data della presente pronunzia sino all’effettivo pagamento; b) compensa parzialmente (nella misura pari a 2/3) le spese processuali e condanna il convenuto alla refusione in favore dell’attore delle spese del presente giudizio, liquidate in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge c) pone definitivamente le spese di espletamento della C.T.U., già liquidate con separato decreto in atti, a carico delle parti in pari misura. Così deciso in Palermo, il 30 ottobre 2015. Il Giudice dott. Giulio Corsini

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Per le medesime ragioni, le spese di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio


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