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TRIBUNALE DI ROMA - Sezione Fallimentare

Concordato Preventivo n. 52/2012 della società Sapam Immobiliare s.r.l. in liq. Giudice delegato Dr. Fabio Miccio - Liquidatore giudiziale Dr. Leonardo Quagliata Avviso di Vendita di Immobili e Partecipazione Azionaria

Il Liquidatore giudiziale del concordato preventivo n. 52/2012 della società Sapam Immobiliare s.r.l. in liq. avvisa che intende procedere alla vendita mediante gara competitiva dei seguenti beni in uno o più lotti: Lotto n. / Ubicazione del Bene

Superficie lorda mq e/o n. parcheggi

Terreno edificabile

terreno mq. 140.000 lordi, pari a sup. sviluppata mq lordi 46.650; mq comm.li 33.570 (di cui resid. 28.125, commerc. 3.125, 2.320 posti auto res. e 0 posti auto commerc.) park residenz. n. 464 park comm.le n. 152

2) Parco del Broletto - Lecco

Park pubblico - interrato (1°, 2° e 3°) cat. D/8

n. 24 posti auto

Fg. 3 p.lla 2370 sub 8

72.000

3) Parco del Broletto - Lecco

Park pubblico - interrato (1°, 2° e 3°) cat. D/8

n. 97 posti auto

Fg. 3 p.lla 2370 sub 12

291.000

4) Parco del Broletto - Lecco

Dep.to-cantina (cat. C/2)

7

Fg. 3 p.lla 2369 sub 65

2.000

5) Parco del Broletto - Lecco

Dep.to-cantina (cat. C/2)

125

Fg. 3 p.lla 2370 sub 702

37.000

6) Parco del Broletto - Lecco

Dep.to-cantina (cat. C/2)

35

Fg. 3 p.lla 2370 sub 701

11.000

7) Parco del Broletto - Lecco

Dep.to-cantina (cat. C/2)

12

Fg. 3 p.lla 2370 sub 704

4.000

8) Parco del Broletto - Lecco

Dep.to-cantina (cat. C/2)

79

Fg. 3 p.lla 2370 sub 703

24.000

Appartamento uso ab. (cat.A/2) + posto auto (cat.C/6)

72

Fg. 17 p.lla 494 sub 38 e 78

57.000

10) Eur. Bus. Center (c. ZAI) Verona

Appartamento uso ufficio (cat. A/10)

324

Fg. 318 p.lla 499 sub 106

584.000

11) Eur. Bus. Center (c. ZAI) Verona

Deposito-magazzino (cat. C/2)

24

Fg. 318 p.lla 499 sub 124

7.200

12) Eur. Bus. Center (c. ZAI) Verona

Deposito-magazzino (cat. C/2)

24

Fg. 318 p.lla 499 sub 125

7.200

13) Eur. Bus. Center (c. ZAI) Verona

Deposito-magazzino (cat. C/2)

25

Fg. 318 p.lla 499 sub 126

7.500

14) Eur. Bus. Center (c. ZAI) Verona

Deposito-magazzino (cat. C/2)

24

Fg. 318 p.lla 499 sub 129

7.200

15) Eur. Bus. Center (c. ZAI) Verona

Deposito-magazzino (cat. C/2)

24

Fg. 318 p.lla 499 sub 128

7.200

16) Eur. Bus. Center (c. ZAI) Verona

Deposito-magazzino (cat. C/2)

25

Fg. 318 p.lla 499 sub 127

7.500

1) Roma – Eur Tre Fontane

9) Margara – Fubine Alessandria

17) Genova

Partecipazione 32,34 % in Tecnocittà s.p.a,. c.f. 02864220104, con sede in Genova, per un valore nominale di euro 1.617.000 azioni su un totale capitale sociale di euro 5.000.000

Dati catastali

Prezzo base di gara in euro

Destinazione d’uso - Descrizione

Fg. 851 p.lle 145-147-191-192

18.190.000

851.000

Previa istanza, da inviare elettronicamente con firma digitale a mezzo p.e.c. agli indirizzi: cp52.2012roma@pecfallimenti.it, acquamarcia@legalmail.it e direzionegenerale@acquamarcia.it, secondo il format esistente nel sito internet www.acquamarcia.it, sarà possibile accedere alla data room virtuale (ove sono contenuti il regolamento di vendita completo, i format per la richiesta di accesso alla data room e la proposta irrevocabile di acquisto cauzionata, le perizie di stime ed altri documenti rilevanti ai fini della vendita), esistente all’interno del medesimo sito internet, per lo svolgimento della due diligence. Anche in assenza di richiesta di accesso alla data room virtuale, sarà possibile presentare entro il 27 giugno 2014 una proposta irrevocabile d’acquisto cauzionata avente ad oggetto uno o più beni (la “Proposta Vincolante di Acquisto”), secondo il format disponibile sul sito www.acquamarcia.it, che dovrà essere inviata con firma digitale a mezzo p.e.c. agli indirizzi: cp52.2012roma@pecfallimenti.it e francesco.rizzuti@postacertificata.notariato.it. In data 22 luglio 2014 dinanzi al notaio Francesco Rizzuti presso il suo studio in Roma corso Vittorio Emanuele n. II n. 251 si svolgerà la gara competitiva prendendo come prezzo base di gara quello (di stima) su indicato ovvero, se superiore, il prezzo della Proposta di Acquisto più alta; con rilancio minimo del 5% del prezzo base di gara. Per ulteriori informazioni contattare il Liquidatore Giudiziale Dr. Leonardo Quagliata all’indirizzo di posta elettronica certificata cp52.2012roma@ pecfallimenti.it, inviando la medesima comunicazione per conoscenza agli indirizzi sapamimmobiliare@pec.it e direzionegenerale@acquamarcia.it. Il presente avviso non costituisce proposta irrevocabile, né offerta al pubblico, né sollecitazione al pubblico risparmio, né impegna in alcun modo il Liquidatore Giudiziale a contrarre con gli offerenti. Il Liquidatore Giudiziale

TRIBUNALE DI CHIETI

CONCORDATO PREVENTIVO 08/2010 Giudice Delegato Dott. Nicola VALLETTA Commissario Giudiziale: Prof. Franco Di Cristofaro Liquidatore Giudiziale: Dott. Gianni Di Battista Il Concordato Preventivo n. 8/10 avvisa che, nel quadro delle attività finalizzate al realizzo dell’attivo, intende procedere alla vendita di uno stabilimento vitivinicolo destinato alla produzione di vini biologici in una delle aree più rilevanti per la vocazione vitivinicola della Regione Abruzzo. Lo stabilimento è dotato di attrezzature per la trasformazione delle uve, dei mosti per la vinificazione. Accanto alle aree di produzione, stoccaggio e decantazione dei mosti vi sono aree destinate all’affinamento dei vini, con sistemi di termoventilazione che mantengono temperatura ed umidità costanti ed aree per l’invecchiamento dei vini di maggior qualità, in botti di rovere. Allo stabilimento è collegata un’area interrata con copertura ad ottagono attrezzata per la degustazione dei vini, per meeting ed incontri di lavoro. I beni immobili, mobili ed immateriali posti in vendita sono riepilogati nel modo seguente: LOTTO N. 1 Descrizione

Importo stimato

A – Immobili B – Immobilizzazioni Materiali: 1. Macchinari e attrezzature: 2. Macchine Elettroniche: 3. Mobili, Arredi e altri Beni:

€ 2.134.5112,00 € 36.041,40

€ 19.245,60 € 6.298,20 € 10.497,60

C – Immobilizzazioni Immateriali: Marchi e Diritti

€ 255.441,60 Totale Lotto n. 1

€ 2.425.995,00

LOTTO N. 2 Descrizione D – Merci: 1. Vini: 2. Tappi: 3. Imballaggi:

Importo stimato € 231.777,00 € 1.779,30 € 66,60 Totale Lotto n. 2

€ 233.622,90

€ 233.622,90

TOTALE DEL VALORE LOTTO N. 1: Prezzo base d’asta € 2.425.995,00 oltre imposte come per legge Offerte in aumento € 25.000,00 TOTALE DEL VALORE LOTTO N. 2: Prezzo base d’asta € 233.622,90 oltre imposte come per legge Offerte in aumento € 10.000,00 Il tutto come meglio descritto nell’Avviso di vendita integrale e nella ulteriore documentazione consultabile sul sito www.tribunalechieti.it. È altresì possibile visionare la documentazione cartacea o prendere appuntamento per prendere visione del complesso, previo appuntamento con il dott. Gianni Di Battista, Commissario Liquidatore, al n. 085 4465165 (dalle ore 9 alle ore 12.30 ed dalle ore 15 alle ore 17, esclusi il sabato ed i festivi). La procedura di vendita si espleterà mediante un’asta che si terrà davanti al notaio Giovanni Maria Plasmati con studio in Chieti al C.so Marrucino n. 36 (tel. 0871 348750) in data 25 giugno 2014, alle ore 09:00. Le offerte d’acquisto dovranno essere effettuate mediante dichiarazione sottoscritta su carta legale, contenuta in busta chiusa, da depositarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 17,00 presso lo studio notarile del dott. Giovanni Maria Plasmati. Termine ultimo per la presentazione delle offerte d’acquisto: le ore 17,00 del giorno 24 giugno 2014. Il presente avviso, in ogni caso, non costituisce proposta irrevocabile né offerta al pubblico, né sollecitazione al pubblico risparmio, né in alcuwn modo il Commissario Liquidatore a contrarre con gli offerenti. Chieti, 18 maggio 2014 IL COMMISSARIO LIQUIDATORE Dott. Gianni Di Battista


Maggio - Giugno 2014 info@aste.eugenius.it

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TRIBUNALE DI

BENEVENTO AVVISO DI VENDITA IN ESECUZIONE DI PIANO INERENTE CONCORDATO PREVENTIVO TRIBUNALE BENEVENTO N. 1/2008 Il sottoscritto dr. Giovanni CUOMO nato a Benevento il 04 novembre 1945 (c.f.CMU GNN 45S04 A783J), con studio ivi alla via Avellino n. 18 (tel.0824/310554) quale liquidatore unico della società per azioni di cui alla "PROCEDURA CONCORDATO PREVENTIVO N. 1/2008" società con sede in Benevento alla contrada Olivola s.n.c., codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione al registro Imprese di Benevento 00040630626, iscritta al R.E.A. di Benevento con numero 317, società allo stato in liquidazione e la quale ha proposto procedura di concordato preventivo (procedimento n. 1/2008 Tribunale di Benevento) sulla base di piano, che prevede, tra l'altro, la vendita degli immobili appresso detti con procedure analoghe a quelle previste dagli art.li 576 e seg. c.p.c., concordato allo stato ammesso, approvato ai sensi dell'art. 177 Legge fallimentare ed omologato con decreto del Tribunale di Benevento in data 24 giugno 2009 depositato il 29 giugno 2009, cron. 583, con il consenso del Commissario Giudiziale dr. Roberto DE FALCO. RENDE NOTO - che, in esecuzione del piano previsto nell'ambito della detta procedura di concordato preventivo (n. 1/2008 Tribunale di Benevento), rivolge al pubblico invito ad offrire l'acquisto degli immobili appresso detti, riservandosi di accettare l’offerta migliore, con espressa esclusione della fattispecie di offerta al pubblico di cui all’art. 1336 c.c.; - che la presente procedura viene disciplinata da regole analoghe a quelle previste per la vendita con incanto di cui agli art.li 576 e seguenti c.p.c., regole da intendersi volontariamente richiamate per la disciplina della presente procedura stessa (in quanto non applicabili in via diretta), e con precisazione che dette regole si applicheranno nei limiti di compatibilità con la natura volontaria della medesima presente procedura, e sempre fatto salvo quanto derogato o espressamente previsto dal presente avviso e dagli atti conseguenti ed AVVISA che il giorno 26 giugno 2014, alle ore 12:00 (dodici) presso lo studio del Notaio Giovanni IANNELLA da Benevento, sito in Benevento alla via Ennio Goduti n. 10, avverrà la vendita mediante incanto, in un solo esperimento d’asta, con procedura analoga a quella prevista dagli art.li 576 c.p.c. dei beni immobili di seguito descritti, alle condizioni e con le modalità per ciascuno di essi indicate. LOTTO 1 piena proprietà di complesso immobiliare sito in Benevento alla contrada Olivola, già utilizzato per la lavorazione del legno, che si compone di: capannone principale di forma rettangolare cava di circa metri quadrati 22.544 (ventiduemilacinquecentoquarantaquattro) su un solo livello; altro capannone centrale di circa metri quadrati 541 (cinquecentoquarantuno) su un solo livello; palazzina uffici, con locali a piano terra destinati a garage, che si sviluppa su tre livelli tra piano terra, primo e secondo per una superficie complessiva di circa metri quadrati 2.142 (duemilacentoquarantadue) due corpi di fabbrica in struttura metallica prefabbricata, di cui uno di circa metri quadrati 471 (quattrocentosettantuno) su un solo livello con due zone a cielo aperto e l'altro di circa metri quadrati 300 (trecento); locale deposito di circa metri quadrati 141 (centoquarantuno) al piano terra; cabina Enel divisa in tre piccoli vani dell'estensione complessiva di circa metri quadrati 24 (ventiquattro) al piano terra; serbatoio idrico di circa metri quadrati 30 (trenta) al piano seminterrato locale pompe di circa metri quadrati 36 (trentasei) al piano terra pertinenziale terreno destinato a strade e piazzale dell'estensione di circa metri quadrati 40.331 (quarantamilatrecentotrentuno) confinante con strada P.I.P., con terreno censito in catasto al foglio 13 p.lla n°834, con terreno censito in catasto al foglio 13 p.lla n°168, con terreno censito in catasto al foglio 13 p.lla n°564, con terreno censito in catasto al foglio 13 p.lla n°1008, con terreno censito in catasto al foglio 13 p.lla n°1009 censito catasto Fabbricati foglio 13: part.lle graffate 565, 566, 567, 568, 569, 871, z.c.2, cat. D/1, R.C.E. 107.468,00. Si precisa che parte del detto complesso immobiliare (e precisamente parte del capannone principale, per una estensione di circa metri quadrati 10.000, e la metà del piano primo della palazzina adibita ad uffici lato sinistra rispetto al portone d'ingresso principale, con il pertinenziale piazzale dell'opificio e la connessa viabilità) risulta concesso in locazione a terzi (per attività che non comporta contatti diretti con il pubblico) giusta contratto del 13 settembre 2011 con scadenza originaria al 28 febbraio 2012, con proroga tacita di sei mesi in sei mesi, nel quale è stato previsto, tra l'altro, quanto segue: "In considerazione della procedura concorsuale di cui al Decreto n. 1/09 del Tribunale di Benevento e del termine per la chiusura della stessa (stabilita dal tribunale in complessivi anni tre, decorrenti dal passaggio in giudicato del decreto di omologa) la..............(conduttrice) dichiara la propria disponibilità a rilasciare gli immobili oggetto del presente contratto, dopo la scadenza dei primi 6 mesi di validità, in caso di cessione a terzi degli stessi - entro 60 giorni dalla comunicazione ricevuta dalla locatrice a mezzo raccomandata A/R - rinunciando, espressamente, ad ogni eccezione e/o azione.". La venditrice intende esercitare, in ogni caso, l'opzione per la imponibilità IVA della presente operazione

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ELENCO DEI BANDI DI GARA NAZIONALI E CALABRIA

(avente ad oggetto fabbricato strumentale), ai sensi numero 8-ter, lettera d), dell’articolo 10 del D.P.R. N.633 del 26 ottobre 1972, salva l'eventuale applicabilità (ove ne ricorrano i presupposti) della disciplina dell'inversione contabile prevista dall'articolo 17 (comma 6 lettera a bis) del D.P.R. 633/1972, come integrato dalla L. 244/2007. Prezzo base d’asta Euro 9.000.000,00 (novemilioni virgola zero zero); Deposito Cauzione Euro 900.000,00 (novecentomila virgola zero zero); Deposito Spese Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila virgola zero zero); Offerta minima in aumento Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). LOTTO 2 piena proprietà di appezzamento di terreno sito in Benevento alla contrada Olivola, dell'estensione complessiva di circa metri quadrati 64.443 (sessantaquattromilaquattrocentoquarantatré) ricadente: per circa metri quadrati 54.313 (cinquantaquattromilatrecentotredici) in zona D1 del Piano Insediamenti Produttivi contrada Olivola, per circa metri quadrati 10.130 (diecimilacentotrenta) ricadenti in zona E2 (aree private di rispetto stradale); con entrostante rudere di fabbricato in pietra realizzato in data anteriore al 1° settembre 1967 e per il quale era stata rilasciata dal comune di Benevento Concessione Edilizia n. 3248 del 05 ottobre 1992 per interventi edilizi mai poi realizzati; con precisazione che per parte del detto complesso immobiliare il consiglio Comunale di Benevento con delibera n. 24 del 24 aprile 2003 ha approvato piano di lottizzazione redatto dall'arch. Iadicicco, in relazione al quale non sono seguiti altri atti; il tutto censito nel catasto Fabbricati foglio 13: - part.lla 570, unità collabenti; - part.lla 564, area urbana mq 12.170; - part.lla 1008, area urbana mq 9.576; - part.lla 1009, area urbana mq 13.230; - part.lla 1010, area urbana mq 3.606; nel catasto Terreni foglio 13: - part.lla 879, S.II, ha 1.51.61, R.D.E. 140,94, R.A.E. 66,56; - part.lla 834, S.II, ha 1.04.00, R.D.E. 96,68, R.A.E. 45,65; - part.lla 835, S.II, ARE 3.00, R.D.E. 2,79, R.A.E. 1,32. La vendita sarà soggetta ad IVA che dovrà essere versata alla venditrice. Prezzo base d’asta Euro 1.489.500,00 (unmilionequattrocentottantanovemilacinquecento virgola zero zero) Deposito Cauzione Euro 148.950,00 (centoquarantottomilanovecentocinquanta virgola zero zero); Deposito Spese Euro 297.000,00 (duecentonovantasettemila virgola zero zero); Offerta minima in aumento Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero). • Tutti gli immobili predetti, sono meglio descritti nella relazione di stima redatta dall'ing. Fabio Catalano e sottoscritta in data 01 marzo 2011, disponibile in visione presso il liquidatore dr. Giovanni CUOMO, e che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta, anche con riferimento alla condizione edilizia ed urbanistica dei beni stessi. • Tutti gli immobili predetti saranno venduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le relative inerenti pertinenze, accessori, ragioni e azioni, ed eventuali servitù attive e passive. • La alienante non darà alcuna garanzia in merito alla regolarità degli impianti di cui sono dotati i detti fabbricati oggetto di vendita. • La certificazione energetica degli edifici di cui al D.Lgs. 192/2005 verrà effettuata, dopo l'aggiudicazione, da tecnico incaricato e pagato dall'aggiudicatario stesso. • Su tutti gli immobili di cui ai predetti lotti gravano ipoteche che saranno cancellate con provvedimento del Giudice Delegato (Tribunale di Benevento), giusta quanto previsto con il decreto di omologa reso dallo stesso Tribunale di Benevento in data 24 giugno 2009 (depositato il 29 giugno 2009, cron. 583) ed in conformità al combinato disposto di cui agli art.li 182 e 108, comma 2, del R.G. 267/1942 (testo attualmente vigente). • Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese successive all’aggiudicazione, comprese quelle occorrenti per il trasferimento dei beni, per imposte, tasse ed onorari notarili. MODALITA’ 1) Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale ricevuta o autenticata da notaio. I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare. 2) Per partecipare alla vendita con incanto gli interessati dovranno depositare dallo ore 9:00 alle ore 12:00 del giorno precedente alla data fissata per l'incanto, presso lo studio del notaio Giovanni IANNELLA da Benevento sito in Benevento alla via Ennio Goduti n. 10 (tel 0824/21672) domanda in bollo (da euro 14,62) di ammissione all’incanto, distinta per ciascun lotto, datata e sottoscritta, indicandovi: • - PER LE PERSONE FISICHE: le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita), cittadinanza, domicilio, codice fiscale, recapito telefonico, stato civile, per i coniugati regime patrimoniale della famiglia e le generalità del coniuge; • - PER LE SOCIETA' O ENTI: la denominazione o ragione sociale, la sede principale, le eventuali sedi secondarie nel territorio Italiano, il codice fiscale, l'eventuale partita IVA, i dati anagrafici della persona fisica che rappresenta la società o l'ente e sottoscrive la domanda e gli estremi di iscrizione al Registro Imprese o al Registro delle Persone Giuridiche. • In caso di partecipazione da parte di cittadino non Italiano e non appartenente a stati dell'Unione Europea dovranno essere allegati alla domanda certificato di cittadinanza e copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno, al fine della verifica della condizione di reciprocità, verifica che potrà essere effettuata anche successivamente all'incanto e nel caso di esito negativo comporterà la decadenza da ogni aggiudicazione con incameramento della cauzione versata. • In caso di partecipazione da parte di società o Ente regolati da ordinamenti diversi da quello Italiano o da quello di stati dell'Unione Europea dovrà essere preventivamente verificata dal partecipante l'esistenza della condizione di reciprocità, verifica che potrà essere effettuata da anche dalla venditrice successivamente all'incanto e nel caso di esito negativo comporterà la decadenza da ogni aggiudicazione con incameramento della cauzione versata. 3) Alla detta domanda dovrà essere allegato quanto segue: - copia di un valido documento di riconoscimento e copia del tesserino portante il codice fiscale del soggetto persona fisica partecipante, ovvero della persona fisica che rappresenta Società o Enti partecipanti alla gara; - in caso di partecipazione da parte di società o Enti: certificato del Registro delle Imprese o del Registro delle Persone Giuridiche da cui risultino i poteri del soggetto che

sottoscrive la domanda e/o che partecipa all'incanto in rappresentanza della società o dell'Ente, ovvero la procura autentica o l’atto di nomina o che giustifichi i poteri, e nel caso di competenza gestoria di organi collegiali copia autentica del verbale portante la delibera autorizzativa; - procura speciale ricevuta o autenticata da notaio, in caso di partecipazione tramite rappresentante; - due o più distinti assegni circolari bancari non trasferibili portanti gli importi relativi rispettivamente al deposito cauzionale ed al deposito spese (per i complessivi importi innanzi indicati per ciascun lotto), all’ordine del dr. Giovanni CUOMO quale liquidatore unico della società di cui alla "PROCEDURA CONCORDATO PREVENTIVO N. 1/2008” precisandosi che dopo la chiusura della gara i detti assegni saranno restituiti ai concorrenti non aggiudicatari, mentre nel caso di aggiudicazione gli assegni depositati dall'aggiudicatario stesso saranno consegnati dal notaio al detto Liquidatore Unico dr. Giovanni CUOMO che avrà facoltà di incassarli. 4) Nella domanda di partecipazione all'incanto l'interessato dovrà espressamente dichiarare, in fine, quanto segue: "La presente domanda di partecipazione a vendita con incanto costituisce anche proposta irrevocabile (fino al 300° giorno successivo all'esperimento dell'incanto) di impegno preliminare di acquisto dell'immobile di cui al lotto innanzi detto, per il prezzo minimo posto a base d'asta, maggiorato dell'aumento minimo, ovvero per il prezzo che risulterà, a seguito dell'esperimento dell'incanto, quale prezzo di eventuale aggiudicazione in favore della sottoscritta parte proponente e che chiede di partecipare al detto incanto. Il sottoscritto dichiara di aver letto integralmente la perizia di stima del lotto, nonchè l'Avviso di Vendita e le inerenti condizioni che disciplinano la presente procedura di vendita all'incanto non regolata in via diretta dagli articoli 576 e seg. c.c., e di accettarle integralmente.". 5) Le domande non saranno ritenute valide se non risulteranno redatte in conformità alle indicazioni del presente avviso, salva la facoltà del liquidatore di consentire integrazioni e/o deroghe. 6) L'incanto avrà luogo davanti al notaio Giovanni IANNELLA nel suo studio sito in Benevento alla via Ennio Goduti n. 10, il giorno 26 giugno 2014 alle ore 12:00 (dodici) 7) Le offerte, in sede di incanto, non saranno efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura innanzi indicata per ciascun lotto sotto la dicitura "Offerta minima in aumento". Allorché siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile sarà aggiudicato all'ultimo offerente. Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa e' superata da un'altra, anche se poi questa e' dichiarata nulla. Il procuratore legale, che e' rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare presso lo studio del notaio Giovanni IANNELLA da Benevento, nei tre giorni lavorativi dall'incanto il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato, in mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore. Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto; le offerte in aumento successive all'incanto si fanno mediante deposito presso lo studio del notaio Giovanni IANNELLA da Benevento, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per il primo incanto; verificata la regolarità' delle offerte in aumento successive all'incanto, il liquidatore provvederà ad indire altra gara, della quale si darà comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte; alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui innanzi e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che abbiano integrato la cauzione fino ad una somma pari al doppio della cauzione versata per il primo incanto entro le ore 12:00 del giorno precedente a quello fissato per il nuovo incanto; se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla detta nuova gara indetta, l'aggiudicazione diventa definitiva, e, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la cauzione viene trattenuta, a titolo di risarcimento danni dalla società di cui alla "PROCEDURA CONCORDATO PREVENTIVO N. 1/2008". 8) L'aggiudicatario deve versare, detratto l'importo della sola cauzione, il saldo del prezzo di aggiudicazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva (l'aggiudicazione si riterrà definitiva solo decorsi dieci giorni dall'incanto ed in mancanza di offerte in aumento) mediante assegni circolari intestati all'ordine del dr. Giovanni CUOMO, quale liquidatore della società di cui alla PROCEDURA CONCORDATO PREVENTIVO N. 1/2008, ed in mancanza lo stesso aggiudicatario si intenderà decaduto da ogni diritto e la cauzione versata sarà trattenuta a titolo di risarcimento danni. 9) L'aggiudicatario definitivo si considererà proponente, in via irrevocabile e fino al 300° giorno successivo all'esperimento dell'incanto, l'acquisto del lotto aggiudicato per il prezzo di aggiudicazione, e la proposta stessa dovrà in ogni caso essere ripetuta con atto a rogito notar Giovanni IANNELLA da Benevento, contenente l'eventuale contestuale accettazione del liquidatore della società di cui alla PROCEDURA CONCORDATO PREVENTIVO N. 1/2008, e contenente le comuni clausole d'uso inerenti le vendite, il tutto entro 90 (novanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva e nella data che sarà fissata dal liquidatore e comunicata all'aggiudicatario con lettera raccomandata con A/r, ma non prima di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva e non oltre il 300° giorno successivo all'esperimento dell'incanto. Contestualmente alla stipula del detto atto notarile di vendita: - il liquidatore provvederà a versare al notaio le somme già versate dall'aggiudicatario a titolo di deposito spese e non utilizzate dallo stesso liquidatore per la copertura di spese a carico dell'aggiudicatario, il tutto per l'importo necessario a coprire le spese dell'atto notarile di vendita e delle relative imposte, salvo restituire all'aggiudicatario acquirente l'eventuale eccedenza; - l'aggiudicatario dovrà versare al notaio eventuali ulteriori spese necessarie per la copertura di imposte, tasse ed onorari notarili, ed in mancanza si intenderà decaduto dall'aggiudicazione, e la cauzione versata sarà trattenuta a titolo di risarcimento danni. Tutte le spese di trasferimento, anche per onorari notarili, imposte e tasse saranno a carico dell'aggiudicatario acquirente che dovrà versarle al massimo all'atto della stipula dell'atto definitivo di vendita. 10) Attesa la particolare natura della presente procedura: - resta in facoltà del liquidatore consentire ad aggiudicazioni e/o alle vendite dei lotti in oggetto anche in deroga alla disciplina sopra prevista purchè sia sempre assicurata l’individuazione dell'acquirente e del prezzo con procedura competitiva;

- ai sensi del combinato disposto di cui agli art.li 182 comma 5, e 107 comma 4 del R.D. 267/1942 e successive modifiche ed integrazioni il liquidatore può sempre sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile di acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto; - ai sensi del combinato disposto di cui agli art.li 182 comma 5, e 108 comma 1 del R.D. 267/1942, e successive modifiche ed integrazioni, il Giudice Delegato, nei casi e con le forme previste dalla normativa, può sempre sospendere le operazioni di vendita. La partecipazione alle aste presuppone la conoscenza integrale del presente avviso di vendita e delle relazioni di stima del dell'ing. Fabio Catalano, alle quali il presente avviso si riporta e fa completo riferimento. Gli interessati a partecipare alle vendite con incanto possono esaminare i beni in vendita, previo accordo con il liquidatore, dr. Giovanni CUOMO. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al liquidatore dr. Giovanni CUOMO, con studio in Benevento alla via Avellino n. 18, tel 0824/310554 Copia integrale del presente avviso sarà: - comunicata ai creditori ipotecari; - disponibile a tutti presso lo studio del liquidatore dr. Giovanni CUOMO; - pubblicata integralmente sui siti INTERNET www.giustiziacampania.it www.astegiudiziarie.it www.studiodefalco.com www.astaimmobiliarerussospa.com - divulgato mediante manifesti murali da affiggere nel Comune in cui trovansi gli immobili oggetto di vendita; Estratto del presente avviso sarà pubblicato su il quotidiano "Il Sole 24 Ore"; pubblicato su il quotidiano "il Corriere della Sera"; affisso nell'Albo dell'Ufficio del Tribunale di Benevento; Il presente costituisce invito ad offrire, riservandosi la società di cui alla PROCEDURA CONCORDATO PREVENTIVO N. 1/2008 di accettare l’offerta migliore, con espressa esclusione della disciplina di cui all’art 1336 c.c., Benevento Il liquidatore dr. Giovanni Cuomo Il Commissario Giudiziale dr. Roberto De Falco

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CAGLIARI SEZIONE FALLIMENTARE FALLIMENTO N°6/12 INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ACQUISTO DI STABILIMENTO INDUSTRIALE PER LA PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI. Il Curatore Fallimentare intende procedere alla vendita in blocco del complesso industriale per la produzione di mangimi biologici per la zootecnia, sito nel comune di UTA(CA), Z.I. Macchiareddu, edificato su un lotto di terreno di mq. 10.119 e composto da n°3 capannoni oltre locali accessori e da un impianto di produzione marca “Alfredo Braglia” della capacità di 45.000 t/anno, al prezzo di €1.800.000,00, il tutto come meglio descritto nelle relazioni di stima agli atti della procedura. • Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in busta chiusa entro le ore 13.00 del giorno 16.06.2014, presso lo studio del Curatore Fallimentare rag. MATTEO DEIDDA GAGLIARDO in CAGLIARI (09121) alla via Ippocrate n°28. • In caso di offerte la vendita avrà luogo davanti al Giudice Delegato secondo le modalità che verranno comunicate agli offerenti. • Si precisa che il presente annuncio è unicamente finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse all’acquisto e non costituisce in alcun modo una proposta contrattuale, né comporta alcun obbligo o vincolo a carico della procedura fallimentare. • Per informazioni TEL. 070554992 – FAX 070554993 – PEC: f6.2012cagliari@pecfallimenti.it.

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CHIETI CONCORDATO PREVENTIVO 08/2010 Giudice Delegato Dott. Nicola VALLETTA Commissario Giudiziale: Prof. Franco Di Cristofaro Liquidatore Giudiziale: Dott. Gianni Di Battista Il Concordato Preventivo n. 8/10 avvisa che, nel quadro delle attività finalizzate al realizzo dell’attivo, intende procedere alla vendita di uno stabilimento vitivinicolo destinato alla produzione di vini biologici in una delle aree più rilevanti per la vocazione vitivinicola della Regione Abruzzo. Lo stabilimento è dotato di attrezzature per la trasformazione delle uve, dei mosti per la

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vinificazione. Accanto alle aree di produzione, stoccaggio e decantazione dei mosti vi sono aree destinate all’affinamento dei vini, con sistemi di termoventilazione che mantengono temperatura ed umidità costanti ed aree per l’invecchiamento dei vini di maggior qualità, in botti di rovere. Allo stabilimento è collegata un’area interrata con copertura ad ottagono attrezzata per la degustazione dei vini, per meeting ed incontri di lavoro. I beni immobili, mobili ed immateriali posti in vendita sono riepilogati nel modo seguente: LOTTO N. 1 Descrizione Importo stimato A – Immobili € 2.134.512,00 B – Immobilizzazioni Materiali: 1. Macchinari e attrezzature: € 19.245,60 2. Macchine Elettroniche: € 6.298,20 3. Mobili, Arredi e altri Beni: € 10.497,60 € 36.041,40 C – Immobilizzazioni Immateriali: Marchi e Diritti € 255.441,60 Totale Lotto n. 1 € 2.425.995,00 LOTTO N. 2 Descrizione Importo stimato € 233.622,90 D – Merci: 1. Vini: € 231.777,00 2. Tappi: € 1.779,30 3. Imballaggi: € 66,60 Totale Lotto n. 2 € 233.622,90 TOTALE DEL VALORE LOTTO N. 1: Prezzo base d’asta € 2.425.995,00 oltre imposte come per legge Offerte in aumento € 25.000,00 TOTALE DEL VALORE LOTTO N. 2: Prezzo base d’asta € 233.622,90 oltre imposte come per legge Offerte in aumento € 10.000,00 • Il tutto come meglio descritto nell’ Avviso di vendita integrale e nella ulteriore documentazione consultabile sul sito www.tribunalechieti.it. • E’ altresì possibile visionare la documentazione cartacea o prendere appuntamento per prendere visione del complesso, previo appuntamento con il dott. Gianni Di Battista, Commissario Liquidatore, al n. 085 4465165 (dalle ore 9 alle ore 12.30 ed dalle ore 15 alle ore 17, esclusi il sabato ed i festivi). La procedura di vendita si espleterà mediante un’asta che si terrà davanti al notaio Giovanni Maria Plasmati con studio in Chieti al C.so Marrucino n. 36 (tel. 0871 348750) in data 25 giugno 2014, alle ore 09:00. • Le offerte d’acquisto dovranno essere effettuate mediante dichiarazione sottoscritta su carta legale, contenuta in busta chiusa, da depositarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 17,00 presso lo studio notarile del dott. Giovanni Maria Plasmati. • Termine ultimo per la presentazione delle offerte d’acquisto: le ore 17,00 del giorno 24 giugno 2014. • Il presente avviso, in ogni caso, non costituisce proposta irrevocabile né offerta al pubblico, né sollecitazione al pubblico risparmio, né in alcun modo il Commissario Liquidatore a contrarre con gli offerenti. Chieti, data della pubblicazione. Il Commissario Liquidatore Dott. Gianni Di Battista *****

Sezione Fallimentare Fallimento “Le Cannelle s.r.l.” n. 25/2011 Giudice Delegato: Cons. Dott. Nicola Valletta Curatore: Avv. Giuseppina Ivone ESTRATTO DELL’AVVISO DI VENDITA DI COMPLESSO IMMOBILIARE A PREZZO RIBASSATO II Fallimento di “Le Cannelle srl” avvisa che, il giorno 21 luglio 2014, intende procedere, secondo lo schema dell’asta pubblica senza incanto, alla vendita in lotto unico di un complesso immobiliare denominato “Le Cannelle”, sito in L’Aquila, alla Via Tancredi da Pentima. Il prezzo base è pari ad euro 5.885.622,00 (euro cinquemilioni ottocentoottantacinquemila seicentoventidue/00). • Ulteriori informazioni inerenti la vendita sono desumibili dal "Disciplinare per la Vendita del Complesso Immobiliare di Proprietà del Fallimento di Le Cannelle srl", dalla relazione di stima e da altra documentazione disponibile sul sito internet www.fallcoweb.it/villapini e presso il curatore, Avv. Giuseppina Ivone, con studio in Roma alla via G. Gioacchino Belli n. 27, scala A, int. 1. • II presente avviso, in ogni caso, non costituisce proposta irrevocabile né offerta al pubblico, né sollecitazione al pubblico risparmio, né impegna in alcun modo il Curatore Fallimentare a contrarre con gli offerenti. Chieti, data della pubblicazione. II Curatore Fallimentare Avv. Giuseppina Ivone

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LATINA PROCEDURA ESECUTIVA N. 71/10 R.G.E. AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO E CON INCANTO Si rende noto che il giorno 8 luglio 2014 alle ore 11,00 e seguenti presso lo studio del Notaio Nicola Riccardelli sito in Latina via Oberdan, numero 24, avrà luogo la vendita senza incanto dei seguenti immobili siti in Comune di Latina, Strada della Segheria n. 3264: LOTTO UNICO: Azienda agricola composta da quattro abitazioni, capannone comprendente uffici, celle frigorifere, una zona lavorazione il deposito, e zona soppalcata, struttura deposito officina, sei serre, centrali termiche, centrale elettrica, centrale di concimazione, laboratorio chimico, cabina elettrica, locale gruppo elettrogeno. "si precisa che all'interno del perimetro del capannone è presente una porzione di immobile di proprietà degli esecutati, non pignorata, e pertanto non oggetto dell'asta. Prezzo base rib. euro 1.575.000,00 ril. euro 31.500,00. • Avvisa altresì che in caso di asta deserta l'eventuale suc-

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fallimento, - visto l’art. 105 Legge Fallimentare, nonché gli artt.569 e seguenti c.p.c.; - rilevato che nel programma di liquidazione ex art.104–ter l.f. è stato previsto, ai sensi dell’art. 107 c.2 l.f., che la vendita dell’azienda della fallita sia effettuata dal Giudice Delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile; - vista la perizia di stima dell’azienda redatta dal Dott. Massimo Mastrogiacomo e la stima dei terreni adiacenti l’azienda re***** datta dall’Ing. Riccardo Roco; ORDINA Ufficio fallimentare procedersi alla vendita con incanto della seguente azienda acFallimento n. 155/13 quisita alla GD Dott. Roberto AMATORE; massa attiva del fallimento e precisamente: P.E.C. ltf1552013@procedurepec.it. UNICO LOTTO Azienda sita in Prossedi (LT) Strada della CaLa curatela fallimentare intende raccogliere offerte irrevocabili saina, organizzata per la lavorazione/trattamento e per la partecipazione a procedura competitiva surgelamento di prodotti ortofrutticoli, costituita di affitto del ramo d’azienda acquisito al fallimento da componenti immobiliari e mobiliare, nello stato di esercente attività di commercio di prodotti metallurfatto e di diritto in cui si trovano, il tutto valutato nelle gici, siderurgici, derivati e affini, sito in Latina, via Tor perizie di stima redatte dal Dott. Massimo MastrogiaTre Ponti nn. 1-3. L’azienda, si compone di beni immocomo, relativamente alla sola azienda, allegata alla bili, beni mobili, macchinari, impianti e risorse umane. presente ordinanza sotto la lettera (A), e dall’Ing. RicIl tutto meglio descritto nelle perizie di stima - i cui alcardo Roco, in relazione ai soli terreni adiacenti il legati sono disponibili presso la cancelleria fallimencomplesso industriale, ed allegata alla presente orditare - e nel bando/regolamento di gara, consultabili nanza sotto la lettera (B), azienda nella sua interezza presso la medesima cancelleria Fallimentare del Tricosì composta e distinta: A) Componente immobibunale di Latina e sul sito www.astegiudiziarie.it. liare: 1) Corpo 1, fabbricato principale costituito da un • Si avvisa che il giorno 8/5/2014 alle ore 16:00, presso la capannone industriale di mq.4.875 destinato alla prosede aziendale in Latina via Tor Tre Ponti nn. 1-3 il Curaduzione con una appendice retrostante di circa mq. tore Dott. Lorenzo Palmerini procederà allo scrutinio delle 530 ed uffici nella parte anteriore di circa mq.400 diofferte pervenute. stribuiti su due piani, 2) Corpo 2, fabbricato con de• Nella ipotesi di non aggiudicazione all’esito della prima stinazione a mensa per circa mq.180 distribuiti su due procedura competitiva, è sin da ora stabilito che, secondo piani; 3) Corpo 3, fabbricato cella frigorifera di circa gli stessi ordine, condizioni - fatti salvi i ribassi del canone mq.1.380; 4) Corpo 4, accessori consistenti in cabina - modalità previste nel bando di gara, l’esperimento verrà ENEL e impianto di depurazione; Detti beni sono cenripetuto alle seguenti date: siti al Catasto fabbricati al foglio 12, particella 52 sub • SECONDA PROCEDURA 20/05/2014 ore 16:00 2, categoria D/7, rendita catastale € 35.457,50=; • TERZA PROCEDURA 04/06/2014 ore 16:00 5) Corpo 5, alloggio custode di circa mq. 200 distribuiti su due piani, censito al Catasto fabbricati al fo***** glio 12, particella 52 sub 2, categoria A/2, classe 4, vani 6,5=, rendita catastale € 288,70=; 6) Corpo 6, corte ex Sezione Distaccata di Terracina comune di pertinenza, censita al Catasto fabbricati al Il giorno 15 luglio 2014 presso lo studio notarile Liguori in foglio 12, particella 52 sub 3, senza rendita catastale; Fondi, in via degli Ausoni vico II n. 2, si terranno le seguenti Il compendio industriale è stato edificato in forza delle vendite senza incanto: 2) ORE 16.00 e seguenti seguenti autorizzazioni rilasciate dal Comune di ProsEsecuzione immobiliare n. 3/08 R.G.E. sedi: Concessione n° 7/87 del 28/8/1987, Concessione promossa da Monte dei Paschi di Siena. n° 3/89 del 21/02/1989, Concessione n° 14/89 del complesso immobiliare ad uso laboratorio artigianale 7/12/1989, Concessione n° 3/97 del 6/05/1997, Conces, con annessi uffici e servizi, n.3 celle frigorifere, sala sione n° 16/97 del 15/12/1997, il tutto come risultante macchine e piazzale, sito in Fondi sulla S.S. n.7 Appia dalla relazione tecnica e relativa integrazione redatta (Lato Terracina) al Km 118,300 il tutto, tra coperto e dell’Ing. Riccardo Roco allegate sotto la lettera (B) scoperto, di circa mq.3100. In catasto fabbricati al alla presente ordinanza. Completano la componente Fg.21 p.lla 685 subb. 4 e 5 e p.lla 686 graffati, cat. C/3, immobiliare dell’azienda i seguenti terreni, e precisaclasse 2 mq.1216 R.C. € 2.700,44 Via Appia Nuova mente: 7) Terreno di consistenza ettari 1, are 31, cenPiano terra. tiare 90, censito al Catasto terreni al foglio 12, PREZZO BASE € 395.000,00. particella 44, r.d. € 81,74=, r.a. € 88,56=, avente destiAUMENTO MINIMO € 8.000,00. nazione attività produttive/commerciali in quanto ricaAVVISA dente in area “D1” di P.R.G.; il terreno è gravato da usi altresì che in caso di asta deserta procederà alla vendita con incivici per diritto di pascolo a favore del Comune di canto il giorno 22 luglio 2014 alle ore 16,00 e seguenti. Prossedi, affrancabile a cura e spese dell’aggiudicaPREZZO BASE € 395.000,00. tario ai sensi della Legge n° 1766 del 16/6/1927 e AUMENTO MINIMO € 8.000,00. successive disposizione normative e regolamentari; La perizia e i relativi allegati sono integralmente pubblicati sul 8) Terreno agricolo di consistenza are 24, centiare 30, sito www.astegiudiziarie.it Maggiori informazioni presso lo studio censito al Catasto terreni al foglio 12, particella 54, sedel Notaio Gennaro Liguori - Via degli Ausoni, vico II, 2 - FONDI minativo 2, r.d. € 12,55=, r.a. € 11,92=; 9) Terreno agri– Tel 0771/504876 - Fax 0771/282007. colo di consistenza are 27, centiare 30, censito al Catasto terreni al foglio 12, particella 55, seminativo ***** arboreo 1, r.d. € 16,92=, r.a. € 18,33=; 10) Terreno di consistenza are 13, centiare 70, censito al Catasto terCANCELLERIA FALLIMENTARE reni al foglio 12, particella 124, r.d. € 8,49=, r.a. € 9,20=, Fallimento MIDAL S.p.a. n. 4/12 G.D.: avente destinazione attività produttive/commerciali in Dott. Roberto Amatore quanto ricadente in area “D1” di P.R.G; 11) Terreno Curatori: agricolo di consistenza are 22, centiare 25, censito al Avv. Prof. Francesco Cordopatri; Catasto terreni al foglio 12, particella 126, seminativo Dott. Francesco Caldiero 3, r.d. € 6,89=, r.a. € 9,19=; TRIBUNALE DI LATINA - Ufficio fallimentare- Fallimento MIDAL 12) Terreno agricolo di consistenza are 27, centiare 45, s.p.a. – n. 4/12. La curatela fallimentare intende raccogliere ofcensito al Catasto terreni al foglio 12, particella 188, ferte irrevocabili per la partecipazione a procedura competitiva seminativo 3, r.d. € 8,51=, r.a. € 11,34=; 13) Terreno di cessione ovvero, in subordine, affitto del ramo d’azienda acagricolo di consistenza are 30, centiare 30, censito al quisita al fallimento, ubicata in Sabaudia (LT) a via Carlo AlCatasto terreni al foglio 12, particella 189, seminativo berto, dotata di autorizzazione amministrativa necessaria 3, r.d. € 9,39=, r.a. € 12,52=; 14) Terreno agricolo di all’esercizio della attività, già esercitata in immobili nella cui consistenza are 62, centiare 70, censito al Catasto terdisponibilità giuridica, quale conduttrice, la curatela del falreni al foglio 13, particella 204, seminativo 2, r.d. € limento M.I.D.A.L. s.p.a. è subentrata per effetto della retro32,38=, r.a. € 30,76=; il terreno è gravato da usi civici cessione dell’azienda da precedente affittuario, a sua volta per diritto di pascolo a favore del Comune di Prossedi, contraente quale conduttore dei contratti di locazione. Il affrancabile a cura e spese dell’aggiudicatario ai sensi bando ed il regolamento di partecipazione, nonché la bozza della Legge n° 1766 del 16/6/1927 e successive dispodel contratto di cessione ovvero di affitto di ramo d’azienda, sizione normative e regolamentari; 15) Terreno agrile perizie di stima e i due contratti di locazione ad uso commercolo di consistenza ettari 1, are 1, centiare 30, censito ciale, sono disponibili presso la cancelleria fallimentare nonché al Catasto terreni al foglio 13, particella 205, seminain allegato alla pubblicazione presso www.astegiudiziarie.it e tivo 2, r.d. € 52,32=, r.a. € 49,70=; il terreno è gravato www.tribunale.latina.it”. da usi civici per diritto di pascolo a favore del Comune • Per ulteriori informazioni rivolgersi ai Curatori: Avv. Prof. di Prossedi, affrancabile a cura e spese Francesco Cordopatri con studio in Roma Via Nibby n. 18 dell’aggiudicatario ai sensi della Legge n° 1766 del – Tel. 06/64465437 – Fax: 06/60669901 Dott. Francesco 16/6/1927 e successive disposizione normative e reCaldiero con studio in Formia, alla Via Vitruvio, 37 - Tel. golamentari B) Componente mobiliare: Trattasi di beni 0771/771771 – Fax: 0771/770815 e-mail: francescocormobili costituiti da linee di produzione, macchinari dopatri@ordineavvocatiroma.org specifici e relative attrezzature tecniche per la lavorafrancesco.caldiero@pec.commercialisti.it fallimentomizione ed il surgelamento di prodotti ortofrutticoli, di dal@legalmail.it mobili ed attrezzature per ufficio, di arredi vari e di strumentario per analisi chimiche sulla produzione, il ***** tutto analiticamente indicato nell’inventario fallimentare allegato alla presente ordinanza sotto la lettera FALLIMENTO N° 38/2010 (C), con esclusione dei beni ivi indicati con l’annotaORDINANZA DI VENDITA CON INCANTO zione “macchinari di terzi”. L’azienda risulta attualIl Giudice Delegato Letta l’istanza presentata dal Curatore del mente concessa in affitto dalla Curatela mediante contratto prorogato il 17/5/2013 con Atto Notaio Giuseppe Coppola di Latina scadente il 15/03/2015, e con previsione di risoluzione automatica di ogni suo effetto in caso di vendita dell’azienda nell’ambito delle procedure di liquidazione dell’attivo fallimentare, con correlato obbligo per l’affittuaria di restituire l’azienda entro e non oltre il termine perentorio di EGD8:9JG6 :H:8JI>K6 C# ,&$&% G#<#:# giorni trenta dal momento in cui verrà messa a conoscenza dell’avvenuta cessione con aggiudicazione de6KK>HD 9> K:C9>I6 H:CO6 >C86CID finitiva. In virtù del citato contratto l’attuale affittuario vanta un diritto di prelazione all’acquisto dell’intera : 8DC >C86CID H^ gZcYZ cdid X]Z ^a \^dgcd - aj\a^d '%&) VaaZ dgZ azienda. VALORE DI STIMA: € 3.821.200,00= PRESSO BASE D’ASTA: € 1.650.000,00= &&!%% Z hZ\jZci^ egZhhd ad hijY^d YZa CdiV^d C^XdaV • Ai soli fini fiscali si precisa che il valore di stima di comG^XXVgYZaa^ h^id ^c AVi^cV k^V DWZgYVc! cjbZgd ')! Vkg| plessivi € 3.821.200,00=, in relazione all’intera azienda ajd\d aV kZcY^iV hZcoV ^cXVcid YZ^ hZ\jZci^ ^bbdW^a^ come sopra costituita, è così suddiviso: - fabbricati € h^i^ ^c 8dbjcZ Y^ AVi^cV! HigVYV YZaaV HZ\]Zg^V c# 3.000.000,00= - terreni € 321.200,00= • - macchinari/attrezzature € 500.000,00= ('+)/ ADIID JC>8D/ " 6o^ZcYV V\g^XdaV XdbedhiV YV • La vendita avrà luogo presso il Tribunale di Latina innanzi fjViigd VW^iVo^dc^! XVeVccdcZ XdbegZcYZciZ j[ÃX^! al Giudice Delegato Dott. Roberto Amatore il giorno XZaaZ [g^\dg^[ZgZ! jcV odcV aVkdgVo^dcZ ^a YZedh^id! 10/07/2014 dalle ore 10,30 alle seguenti condizioni: Z odcV hdeeVaXViV! higjiijgV YZedh^id d[ÃX^cV! hZ^ 1) L’azienda sarà posta in vendita al prezzo base ribashZggZ! XZcigVa^ iZgb^X]Z! XZcigVaZ ZaZiig^XV! XZcigVaZ sato di € 1.650.000,00=. 2) Coloro che intendono partecipare all’asta dovranno deY^ XdcX^bVo^dcZ! aVWdgVidg^d X]^b^Xd! XVW^cV positare in cancelleria fallimentare, entro le ore 12 del ZaZiig^XV! adXVaZ \gjeed ZaZiigd\Zcd# ¸H^ egZX^hV X]Z giorno antecedente la Vaa»^ciZgcd YZa eZg^bZigd YZa XVeVccdcZ egZhZciZ vendita, domanda in bollo con indicazione dei propri dati jcV edgo^dcZ Y^ ^bbdW^aZ Y^ egdeg^Zi| YZ\a^ ZhZXjiVi^! identificativi, del proprio codice fiscale e della residenza, eleggendo domicilio nel Comune di Latina ex art. 582 cdc e^\cdgViV! Z eZgiVcid cdc d\\Ziid YZaa»VhiV¹# c.p.c.; la domanda dovrà essere accompagnata dal verEgZood WVhZ g^W# &#*,*#%%%!%% g^a# (&#*%%!%%# 6kk^hV samento, mediante assegno circolare non trasferibile inVaigZh X]Z ^c XVhd Y^ VhiV YZhZgiV a»ZkZcijVaZ testato a “Dott.Alberto Palliccia – Curatore del Fallimento hjXXZhh^kV kZcY^iV Xdc ^cXVcid Vkg| ajd\d egZhhd n° 38/2010” di una somma pari al 30% del prezzo base, ad hijY^d YZa CdiV^d C^XdaV G^XXVgYZaa^ Y^ AVi^cV VaaV di cui il 10% a titolo di cauzione ed il 20% a garanzia del rimborso delle spese di vendita, del trasferimento di processiva vendita con incanto avrà luogo presso lo studio del Notaio Nicola Riccardelli di Latina alla Via Oberdan il giorno 22 luglio 2014, alle ore 10,45, al prezzo sopra indicato con il rilancio minimo di euro 50.000,00.

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prietà, della cancellazione delle ipoteche e di ogni altra spesa dipendente dalla vendita che rimarrà a carico dell’acquirente. 3) Le offerte in aumento non potranno essere inferiori ad € 40.000,00=; 4) L’aggiudicatario dovrà pagare l’intero prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione già prestata, mediante assegni circolari intestati al Curatore da depositare in Cancelleria entro il termine di giorni 60 dalla data di aggiudicazione. • In considerazione della pendenza di un contratto di affitto d’azienda, in virtù del quale l’affittuario vanta il diritto di prelazione all’acquisto della stessa, una volta che sia esaurito il procedimento di determinazione del • prezzo di vendita dell’azienda, il Curatore, entro i dieci giorni successivi, comunicherà tale prezzo all’affittuario affinché possa esercitare il diritto di prelazione entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte dell’affittuario entro il termine indicato, l’azienda verrà aggiudicata all’affittuario e all’aggiudicatario provvisorio verranno restituite tutte le somme che abbia versato per la partecipazione alla vendita. • Nel caso in cui l’affittuario non esercitasse il diritto di prelazione entro il termine perentorio sopra indicato, il Curatore comunicherà all’aggiudicatario la definitività dell’aggiudicazione invitandolo a provvedere al versamento del saldo prezzo. • Si informa che nel contratto di affitto di azienda sopra citato, le parti hanno convenuto (senza intervento delle OO.SS. o di singole convenzioni con i dipendenti) una deroga all’art. 2112 c.c relativamente ai dipendenti di terza società che al momento della dichiarazione del fallimento prestavano la propria opera presso detta azienda ed alle dipendenze di detta terza società: dipendenti consistenti nel numero e mansioni oggi indicati nella dichiarazione della attuale affittuaria (che si allega alla presente ordinanza sotto la lettera (D)), salve le variazioni che dovessero intervenire tra il deposito della istanza di fissazione della vendita e la data fissata per la stessa vendita. L’aggiudicatario entrerà in possesso dell’azienda alla data di emissione del • decreto di trasferimento ai sensi dell’art.586 c.p.c. Tutte le spese relative alla vendita, comprese le imposte e tasse inerenti al passaggio di proprietà (l’azienda è soggetta ad imposta di registro) sono a carico dell’aggiudicatario. • Agli offerenti non divenuti aggiudicatari, subito dopo la chiusura della vendita, verrà restituita la cauzione ed il deposito per spese, salvo quanto previsto dall’art.580, comma 2 c.p.c. Anche dopo l’effettuazione dell’incanto potranno essere fatte offerte entro il termine di dieci giorni – ai sensi dell’art. 584 c.p.c. – qualora le stesse superino di un quinto il prezzo di aggiudicazione provvisoria. Almeno dieci giorni prima della vendita il Curatore dovrà: - affiggere la presente ordinanza all’albo del Tribunale di Latina; • - pubblicare un avviso di vendita sul sito www.tribunalelatina.it; - pubblicare un avviso di vendita sul quotidiano Il Sole 24 Ore; - provvedere all’affissione di manifesti nel Comune di Prossedi e Latina zona Tribunale; - notificare la presente ordinanza a mezzo raccomandata A.R. ai creditori iscritti e quelli aventi diritto di prelazione sugli immobili dell’azienda. Per ogni ulteriore informazione rivolgersi al Curatore Fallimentare Dott. Alberto Palliccia con studio in Latina, Via A. Costa n° 8, telefono 0773/690300. Latina 20/3/2014 Il Giudice Delegato Dott. Roberto Amatore *****

ex Sezione Distaccata di Terracina Il giorno 15 luglio 2014 presso lo studio notarile Liguori in Fondi, in via degli Ausoni vico II n. 2, si terranno le seguenti vendite senza incanto: 1)ORE 16.00 e seguenti Esecuzione immobiliare n. 57/2004 R.G.E. promossa da Banca Popolare di Fondi. Immobili siti in Fondi Via Madonna delle Grazie n.348: LOTTO 2 - appartamento al piano I int.1 Fg.36 p.lla 480 sub.7, di 7,5 vani, R.C. € 600,38; PREZZO BASE € 55.000,00. Aumento minimo € 1.100,00. LOTTO 3 - appartamento al piano I int.2 censito al Fg.36 p.lla 480 sub. 8, di vani 8,5, R.C. € 680,43. PREZZO BASE € 54.000,00. Aumento minimo € 1.100,00. LOTTO 4 - appartamento al piano II, int.3, censito al Fg. 36 p.lla 480 sub. 9, di vani 7,5 R.C. € 600,38; PREZZO BASE € 53.000,00. Aumento minimo € 1.100,00 LOTTO 5 - appartamento al piano II, int.4 censito al Fg.36 p.lla 480 sub. 6, oltre una cantina di circa mq.22 al p.t. ed un piccolo locale ripostiglio sottoscala di circa mq.5, per un totale di vani 9, R.C. € 720,46; PREZZO BASE € 60.000,00. Aumento minimo € 1.200,00. LOTTO 6 - appartamento al piano III, int.5 censito al Fg.36 p.lla 480 sub.10, di vani 7,5 R.C. € 600,38; PREZZO BASE € 70.000,00. Aumento minimo € 1.400,00. LOTTO 7 Tettoia adibita a capannone deposito a struttura metallica di mq.276, oltre ad una pertinenza esclusiva e parcheggio esteso circa mq.1.300. PREZZO BASE € 220.800,00. Aumento minimo € 4.400,00. AVVISA altresì che in caso di asta deserta procederà alla vendita con incanto il giorno 22 luglio 2013 alle ore 16,00 e seguenti. PREZZO BASE Lotto 2 € 55.000,00. Aumento minimo € 1.100,00. PREZZO BASE Lotto 3 € 54.000,00. Aumento minimo € 1.100,00. PREZZO BASE Lotto 4 € 53.000,00. Aumento minimo € 1.100,00. PREZZO BASE Lotto 5 € 60.000,00. Aumento minimo € 1.200,00. PREZZO BASE Lotto 6 € 70.000,00. Aumento minimo € 1.400,00. Lotto 7 PREZZO BASE € 220.800,00. Aumento minimo € 4.400,00. • La perizia e i relativi allegati sono integralmente pubblicati sul sito www.astegiudiziarie.it *****

SEZIONE FALLIMENTARE Fallimento n. 59/2013 II° e III° INVITO Il curatore del fallimento Estrusione Italia S.p.A. n. 53/2013 dichiarato con sentenza n. 60/2013 del 18.04.2013 dal Tribunale di Latina è interessato a ricevere offerte irrevocabili e cauzionate per: LOTTO 1 - affitto del complesso aziendale per il periodo 01 giugno – 31 gennaio 2018 - sito nel Comune di Sezze, SS dei Monti Lepini n. 44 – cap. 04010 – fr. Sezze Scalo – C.F. 01439340595, di proprietà della società fallita, con riserva del diritto di prelazione all’aggiudicatario

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in sede di asta per la vendita; LOTTO 2 vendita di n. 3 autovetture di proprietà della società fallita, allo stato non marcianti ed in parcheggio presso lo stabilimento di Sezze Scalo: Renault Megane - tg. DH 234 PD – km 104.773; Fiat Fiorino – tg. BB 100 AA – km 125.409; Fiat Panda – tg. AL 199 VZ – km 78.427. • Le aste si terranno presso lo Studio del Notaio dott. Carla Quatrocciocchi, in via del Lido 104 – Latina. • Relativamente al II ° invito, l’esperimento avverrà in data 27/06/2014. • Laddove deserto, il III ° tentativo di asta per il quale il presente avviso ha valore di pubblicazione, si terrà in data 13/07/2014. • Copia integrale del bando relativo al presente avviso è visionabile presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Latina ed è, inoltre, disponibile sul sito internet www.astegiudiziarilatina.it, e sul sito www.asteimmobiliari.it e www.procedure.it per l'intera durata della procedura.

TRIBUNALE DI

LIVORNO Il 14 febbraio 2014, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, la società Servola S.p.A. con sede legale in Trieste, via di Servola, 1, Codice fiscale e partita IVA n. 00890430325, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. 23.12.2003, n. 347, convertito con modificazioni nella L. 18.2.2004, n. 39 e successive modifiche (la “Legge Marzano”); quale Commissario Straordinario è stato nominato il Dott. Piero Nardi. Lo stato di insolvenza è stato dichiarato con sentenza dal Tribunale di Livorno il 12 marzo 2014. • Il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e la successiva sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza determinano, a partire dalla data del decreto di ammissione, l’apertura del concorso dei creditori sul patrimonio dell’impresa insolvente, con la conseguenza che tutti i crediti sorti nei confronti di Servola S.p.A. prima della data del 14 febbraio 2014 dovranno essere accertati secondo le forme e con le modalità del procedimento di accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. (richiamati dall’art. 53 D.Lgs. 8.7.1999, n. 270 e dall’art. 4ter della Legge Marzano). Come indicato nella sentenza che ha dichiarato lo stato di insolvenza di Servola S.p.A., la prima udienza di verifica del passivo di Servola S.p.A. è stata fissata innanzi al Tribunale di Livorno - G.D. Dott. De Franco - per il 26 settembre 2014 ore 11.00. • Le domande di ammissione al passivo dovranno essere inviate entro 120 giorni dalla data di affissione della sentenza del Tribunale di Livorno, avvenuta il 26 marzo 2014, quindi entro il 24 luglio 2014. • Ai sensi di legge è stato realizzato il seguente sito: • www.servolaamministrazionestraordinaria.it sul quale sono disponibili tutte le informazioni relative alla procedura di amministrazione straordinaria. • La domanda di ammissione, corredata dei documenti necessari, in esito al disposto del “Decreto Salva Italia bis”, dovrà essere inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del creditore al seguente indirizzo PEC: servolaamministrazionestraordinaria@pec.lucchini.it SERVOLA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

TRIBUNALE DI

NOVARA FALL. n. 26/11 R.F. Lotto 1 – Agrate Conturbia: Piena prop. di complesso a destinazione produttiva/commerciale, composto da 3 unità immobiliari articolato in 4 fabbricati isolati. Prezzo Base Euro 888.275,00. Lotto 2 - Oleggio: Piena prop. di appartamento al p. 3º composto da soggiorno, 2 bagni, cucina, 2 disimpegno e 2 camere e box al p. interrato di ca. mq. 18. Dimora dei falliti e dei loro familiari. Prezzo Base Euro 112.200,00. Lotto 3 - Pombia: Piena prop. di casa indipendente su 4 piani. Libera. Prezzo Base Euro 161.540,00. Lotto 4 - Sesto Calende: 1/2 di casa indipendente su 4 piani. Dimora dei falliti e dei loro familiari. Prezzo Base Euro 175.770,00. • Curatore Rag. Sergio Coschiera c/o proprio studio in Novara, Via Buozzi, 1 ang. Via delle Rosette Vendita senza incanto: 25/06/2014 ore 10.00. • Maggiori informazioni presso il Curatore tel. 0321621095 – fax 0321479189 - e-mail studiocoschiera@libero.it e sui siti www.tribunale.novara.it e www.astegiudiziarie.it. (A254425,A254426,A254427,A254428). *****

Adunanza Creditori C.P. 30/13: si comunica che il Tribunale di Novara ha dichiarato aperta la procedura di Concordato Preventivo della società Shaf SpA, con sede in Galliate (NO) Via Meucci 1, delegando alla procedura il Giudice Dott.ssa Guendalina Pascale e nominando Commissario Giudiziale Prof.ssa Pa-

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trizia Riva –Tel.039-323295. • Ordina la convocazione dei creditori avanti al Giudice Delegato per l’udienza del giorno 24 Novembre 2014 ore 12,30. • Info www.astegiudiziarie.it (A263948) *****

Concordato n. 5/2013 SOCIAL PROJECT Soc. Coop. Sociale Onlus Giudice Delegato : Dott.ssa Guendalina Pascale - Commissario giudiziale : Dott. Daniele Nobili INVITO A FORMULARE OFFERTE IRREVOCABILI DI ACQUISTO DI RAMO D'AZIENDA Social Project Soc. Coop. Sociale Onlus in concordato preventivo intende raccogliere offerte per l’acquisto del proprio ramo d’azienda commerciale costituito da: - servizio comunità mamma con bambino, per 12 posti letto, debitamente autorizzato ed accreditato; servizio comunità terapeutica per minori, per 10 posti letto, debitamente autorizzato ed accreditato; servizio per l’autonomia, connesso ai servizi precedenti; - relativi accreditamenti ed autorizzazioni comunali, oltre a contratti e accreditamenti in essere con USL e pubbliche amministrazioni; - contratti di lavoro con 15 dipendenti; - beni mobili; - contratto di locazione immobiliare. • L’esatta composizione del ramo d’azienda ed ulteriori informazioni relative al medesimo potranno essere chiesti al C.G. Dott. Nobili mediante l’invio di una comunicazione a mezzo p.e.c. all’indirizzo nocp52013@procedurepec.it . • Il ramo d’azienda è attualmente concesso in affitto e l’affittuario ha formulato proposta irrevocabile di acquisto del medesimo. • Il prezzo base per proporre offerta migliorativa per l’acquisto del ramo d’azienda è pari a 165.000,00 euro. Le offerte migliorative dovranno essere mantenute irrevocabili sino al 31 luglio 2014 ed essere consegnate a mani presso lo Studio del C.G. dott. Nobili (sito in 28100 - Novara, Corso Cavallotti n. 30) entro le ore 12.00 del 11 luglio 2014. • Unitamente all’offerta migliorativa, i soggetti interessati dovranno consegnare al C.G. dott. Nobili: (i) a titolo di cauzione, un assegno circolare intestato a “Social Project Soc. Coop. Soc. Onlus in c.p.” d’importo pari ad euro 20.000,00-; • (ii) una garanzia a prima richiesta rilasciata da primario Istituto di Credito o di Assicurazione per un importo pari al corrispettivo offerto, al netto dell’importo versato a titolo di cauzione. • La presentazione dell'offerta non avrà alcun valore vincolante per Social Project che sarà libera o meno di accettarla; Social Project si riserva inoltre di effettuare una gara tra gli offerenti per il caso in cui le offerte migliorative pervenute fossero più d’una, e nessuna potesse considerarsi in assoluto la migliore. • L’atto di cessione dovrà perfezionarsi entro 7 (sette) giorni dall’eventuale accettazione da parte di Social Project dell’offerta migliorativa. • L’acquirente potrà regolare il saldo prezzo come segue: • - conversione della cauzione in acconto prezzo, all’atto di cessione; • - saldo prezzo integralmente versato all’atto di cessione oppure pagato in 12 rate mensili di pari importo (la prima da corrispondersi in sede di cessione, unitamente a presentazione di garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta a copertura delle rate successive). • Gli interessati potranno prendere visione della documentazione relativa al ramo d’azienda (subordinatamente alla sottoscrizione di apposito impegno di riservatezza ed al contestuale pagamento dei costi di assistenza alla due diligence forfetariamente quantificati in 3.000 euro, da pagarsi a mezzo assegno circolare) previo appuntamento da concordarsi con il C.G. Dott. Daniele Nobili (a mezzo p.e.c., all’indirizzo nocp52013@procedurepec.it ). • Gli appuntamenti verranno fissati a decorrere dalla data di prima pubblicazione del presente invito ed il 30 giugno 2014. • La richiesta di appuntamento dovrà pervenire almeno due giorni prima della data di accesso. *****

Concordato Preventivo N. 9/2013. Giudice Delegato Dott.ssa Guendalina Pascale. Il liquidatore giudiziale della Procedura in epigrafe rende noto che il giorno 28 Luglio 2014 alle ore 12.00, presso lo Studio del Notaio Fabio Auteri, in Novara, Corso Garibaldi n.6, si terrà la vendita del Complesso immobiliare sito in Pozzolo Formigaro (Al), destinato a Centro Commerciale in attività, con relativa galleria, realizzato negli anni ‘90. La consistenza immobiliare è la seguente: superficie complessiva dell’area: mq 33.600; superficie utile lorda : mq 12.600; superficie di vendita : mq 5.712, di cui 4.200 mq nulla osta regionale grande distribuzione; 1.512 mq negozi di vicinato. Vi sono inoltre 1.120 mq di attività accessorie, 818 posti parcheggio e superficie destinata a distributore di carburante per mq 1.157. • Il prezzo di vendita è fissato in Euro 8.000.000,00 e le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa indirizzata presso lo Studio del Notaio incaricato, entro le ore 12.00 del giorno precedente la vendita, escluso il sabato. • All’offerta dovrà essere allegato, a titolo di cauzione, assegno circolare non trasferibile intestato al concordato preventivo per un importo complessivo pari al 10% del prezzo offerto: cauzione che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto. • E’ possibile consultare le planimetrie, foto e perizia di stima del complesso immobiliare nonché il testo integrale dell’avviso di vendita, sul sito del Tribunale di Novara http://www.tribunali.it/Novara.html nonché sul sito http://www.astegiudiziarie.it/. • Per ulteriori informazioni e per visite sul posto, è indispensabile contattare in orario d’ufficio il Liquidatore Giudiziale al numero 0321.393428. IL LIQUIDATORE GIUDIZIALE Rag. Massimo Melone

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- terreni: foglio 5, nn. 23, 83, 233, 235, 236, 706, 707, 708, della superficie complessiva di mq. 41.158,00, stimato in euro 1.491.000,00 (ulteriori informazioni disponibili sul sito www.astegiudiziarie.it), invita • eventuali interessati all’acquisto, a far pervenire la loro offerta irrevocabile, ad un prezzo almeno pari al valore di perizia, al curatore dott. Daniele Frè (tel. 0321-456677, nof552011@procedurepec.it) entro e non oltre il 13 ottobre 2014. • A pena di inammissibilità l’offerta dovrà essere cauzionata in misura pari al 10% del prezzo offerto per l’acquisto, mediante assegno circolare intestato alla procedura. • La procedura si riserva di valutare liberamente le offerte pervenute con possibilità di avviare una gara fra gli offerenti. • Il presente avviso costituisce invito giuridicamente non vincolante a manifestare interesse e non comporta per la società debitrice, né per gli organi della procedura, alcun obbligo od impegno di vendita, né offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998. Il curatore dott. Daniele Frè

Parma) agli offerenti non resisi aggiudicatari. In caso di pagamento non integrale o di mancato pagamento: la caparra sarà acquisita dalla procedura e trattenuta a far parte del compendio pignorato; la partecipazione azionaria pignorata sarà rimessa in vendita alle medesime condizioni sopra indicate. E. In caso in cui non siano state proposte valide offerte d’acquisto entro il termine stabilito, il Commissionario rimetterà l’incarico a mani del Giudice dell’Esecuzione per verificare la percorribilità di altre alternative di vendita. Maggiori informazioni potranno essere richieste al professionista delegato Dott. Alessandro Giaquinto (tel. 0521/ 258182 fax. 0521/925767).

TRIBUNALE DI

TRIBUNALE DI

PESARO PARMA AVVISO DI VENDITA PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE N. 1524/2004 R.G.E. Il Dott. Alessandro Giaquinto, con studio professionale in Parma, Viale Solferino 11, professionista delegato alle operazioni di vendita ex artt. 532 e segg. c.p.c.,, nella procedura esecutiva mobiliare n.1524/04 R.G.E. del Tribunale di Parma RENDE NOTO che il giorno 10/07/2014, alle ore 11,30, presso il Tribunale di Parma, Aula Mossini, ubicata piano primo, procederà alla vendita con le modalità di cui agli artt. 532 c.p.c. e seguenti della partecipazione azionaria pignorata pari al 1,64% della società Bonatti Spa con sede in Parma. • In particolare la vendita avverrà secondo le seguenti modalità: A. il prezzo base per le offerte del lotto unico, identificato nella partecipazione azionaria pari al 1,64% del capitale sociale della società BONATTI SpA con sede in Parma, è pari ad euro 2.103.506,38 (euro duemilionicentotremilacinquecentosei/38euro) come indicato nella perizia in atti; B. entro le ore 12.00 del giorno precedente a quello fissato per la vendita, ogni offerente dovrà far pervenire alla Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Parma una offerta irrevocabile di acquisto contenente: • modulo prestampato predisposto dall’Ufficio con l’offerta di acquisto e il prezzo offerto (il modulo è disponibile presso la Cancelleria Esecuzioni Mobiliari e presso il Commissionario); • assegni circolari, non trasferibili, intestati alla Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Parma, per un importo pari al 10% del prezzo offerto (a titolo di caparra confirmatoria); • copia dell’offerta depositata e copia degli assegni versati a cauzione dovranno essere fatti pervenire per conoscenza a mezzo fax, a cura dell’offerente, anche al Commissionario, Dott. Alessandro Giaquinto. C. all’udienza come sopra fissata, saranno verificate tutte le offerte: in caso di unica offerta valida, il bene sarà venduto all’unico offerente; • in caso di pluralità di offerte, si svolgerà una gara tra gli offerenti (con prezzo-base corrispondente all’offerta più alta e rilancio minimo pari ad Euro 30.000,00) e la partecipazione azionaria pignorata sarà venduta al miglior offerente. • Il pagamento sarà effettuato, alternativamente, secondo le seguenti modalità operative: • tramite assegni circolari (non trasferibili, intestati alla Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Parma) da depositare presso il Commissionario entro 7 (sette) giorni lavorativi successivi al termine della gara e relativa aggiudicazione. • tramite bonifico bancario da effettuarsi entro i 7 (sette) giorni lavorativi successivi al termine della gara e relativa aggiudicazione (con valuta al primo giorno successivo all’effettuazione del bonifico, sul c/c all’uopo acceso presso l’Istituto di Credito Banca Popolare dell’Emilia Romagna SCRL, sede di Parma, Via Cavour 22, dal Commissionario e vincolato alla procedura; D. la partecipazione azionaria pignorata sarà trasferita agli acquirenti soltanto dopo l’avvenuto integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali, della commissione e dell’avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di proprietà che avverranno mediante girata del titolo avanti al Notaio Dott. Carlo Canali, con studio in Parma, via G. Verdi n. 6, formalità queste da adempiersi a cura dell’aggiudicatario. • La caparra sarà immediatamente restituita (tramite restituzione dell’assegno circolare da parte del Tribunale di

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INVITO A MANIFESTARE INTERESSE FALLIMENTO N. 55/2011 TRIBUNALE DI NOVARA Il curatore, in relazione al complesso immobiliare di proprietà del fallimento, sito in Recetto (NO), via Fiume Sesia n. 5, rappresentato da un’area con entrostante un fabbricato industriale ed un appartamento censiti come segue: - fabbricato industriale: foglio 5, n. 23 sub 3, cat. D/1, - appartamento: foglio 5, n. 23 sub 2, cat. A/3, vani 5,

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Fallimento “Cantiere Navale di Pesaro S.p.a. in Liq.ne N.54/2010” Giudice Delegato: Dott. Davide Storti Curatore: Dott. Giorgio Gragnola Avviso di Vendita Il Fallimento in epigrafe intende procedere alla vendita unitaria del complesso aziendale “l’Azienda”, sita in Strada Tra i Due Porti n.45/48, avente ad oggetto l’attività di costruzione navale in campo commerciale e in quello della diportistica di lusso, composto da tutti i beni Materiali e Immateriali il tutto come meglio descritto ed identificato nell’ordinanza di vendita e nei documenti pubblicati sul sito www.fallimentipesaro.com con apposito link nella sezione “Procedure in Evidenza”. • La vendita avverrà il giorno 26 giugno 2014 ore 11.00 come segue: • vendita senza incanto a buste chiuse dell’Azienda in Lotto Unico al prezzo a base d’asta pari ad € 2.090.000,00; • in caso di mancata presentazione di offerte dell’Azienda in Lotto Unico si procederà, nella stessa udienza, alla vendita in 4 Lotti Separati così suddivisi: Lotto 1 € 1.665.000,00 (Azienda); Lotto 2 € 1.350.000,00 (Semilavorato C142 Naumachos 105); Lotto 3 € 60.000,00 (Semilavorato Naumachos 82.07); Lotto 4 € 60.000,00 (Semilavorato Naumachos 145). • Tutte le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 25 giugno 2014 e dovranno essere corredate da un deposito cauzionale mediante assegni circolari intestati a “Poste Italiane S.p.A. Patrimonio Banco Posta” di importo pari al 10% dell’offerta. • Per ulteriori informazioni contattare la Curatela con apposita comunicazione a procedureconcorsuali@studiopragma.it.

TRIBUNALE DI

RIMINI FALLIMENTO SPES S.P.A. IN LIQUIDAZIONE Sentenza n. 34 del 06.06.2013 R. Fall. n. 33/2013 Giudice Delegato: Dott. Rosario Lionello Rossino Curatore: Dott.ssa Claudia Bazzotti AVVISO DI VENDITA MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA EX ART. 107 L.F. Si informa che visto l’art. 107 L.F. e visto il programma di liquidazione approvato in data 07 Maggio 2014 vengono raccolte offerte per la cessione in un UNICO LOTTO e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova del seguente compendio aziendale: - Complesso aziendale composto da: unità immobiliari, impianti specifici, macchinari, attrezzature, arredi, mobili e macchine per ufficio, macchine elettroniche ed elettriche, automezzi e mezzi di trasposto interno, oltre a tutti i marchi e brevetti così come indicati nei cessati contratti di affitto d’azienda, tra i quali “Valleverde Modacomoda” “Coccole Valleverde”, “Formula Valleverde”, “Aria Condizionata”, “Valleverde”, “Valleverde Moda Comoda – Made in Italy”, “Il Piacere Di Camminare A Piedi Nudi Sull’Erba”, “Armando Arcangeli”, “Aria Condizionata Fa Traspirare Meglio I Vostri Piedi”, “Air.Jumping Saltella Sull’Aria” “Infinite Technology Ultimate Confort + Scritta in car. cinesi”, “Infinite Technology Ultimate Confort”, “VO 2 Ventilation Of Oxygen”, “VO 2 Ventilation Of Oxygen + Scritta in car. cinesi”, “V Valleverde + Logo Infinito” “Sego”, “Miss Gam Gam”, “Farfalla” e salvo altri anche espressi con loghi e disegni, il tutto come meglio esposto nelle varie perizie redatte rispettivamente dal Geom. Rodolfo Scarponi di Riccione (RN) per quanto attiene agli immobili, dalla società Amic di Presti Franco & C. s.a.s. di San Mauro Pascoli (FC) per quanto riguarda gli impianti, macchinari e beni mobili in genere, e dal Dott. Mattia Berti di Bologna (BO) per quanto riguarda la valutazione dell’azienda, marchi e quant’altro, oltre alle integrazioni

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del curatore. Si precisa che i beni che compongono il complesso aziendale vengono ceduti come visti e piaciuti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano così come descritti nelle perizie sopra richiamate. Trattandosi di vendita fallimentare sono escluse le garanzie di legge. Il complesso aziendale offerto in vendita non comprende altri beni, diritti e rapporti giuridici all’infuori di quelli descritti nelle perizie presenti nel fascicolo fallimentare. La curatela in data 11.02.2014 ha sottoscritto avanti al Prefetto con le OO.SS. un accordo che definisce un protocollo per favorire la massima continuità occupazionale dei lavoratori oggi impiegati nell’attività. Con tale accordo viene previsto l’impegno dell’acquirente ad assumere con contratto a tempo indeterminato almeno l’80% della forza lavoro posta in mobilità dal Fallimento Spes spa in liquidazione. Viene altresì previsto un impegno dell’acquirente al rispetto di un diritto di precedenza nei confronti del personale collocato in mobilità dalla curatela della durata di 24 mesi dalla data di collocazione in mobilità. Tutti i rapporti di lavoro in essere con la curatela termineranno con la collocazione in mobilità del personale e con le modalità che saranno oggetto di un apposito accordo di licenziamento collettivo e relativa collocazione in mobilità (art. 4 e 24 Legge 223/91) al termine dell’esercizio provvisorio ex art. 104 L.F.. Per le rimanenze di prodotti finiti, materie prime e semilavorati si effettuerà una vendita diretta alle condizioni di seguito descritte. Risultano, inoltre, oggetto di cessione tutti gli ordini/commesse già raccolte dalla curatela durante l’esercizio provvisorio ex art. 104 L.F., con la precisazione che saranno oggetto di cessione esclusivamente gli ordini raccolti ma non evasi dalla curatela. Gli incassi riferiti agli ordini già evasi dalla curatela durante l’esercizio provvisorio ex art. 104 L.F., con regolare emissione di fattura di vendita, saranno di esclusiva competenza della curatela che ne curerà l’incasso anche successivamente alla chiusura dell’esercizio provvisorio, trattandosi di vendite già perfezionate. La vendita senza incanto avverrà secondo le seguenti modalità e condizioni: 1) Gli offerenti dovranno presentare una proposta irrevocabile di acquisto dell’azienda così come descritta nel presente bando e con tutti i connessi impegni ivi previsti. La proposta dovrà essere in bollo da € 16,00= ogni 100 righe contenente: a) le complete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e, in caso di offerta presentata per conto e nome di una società o ente, dovrà essere prodotto il certificato in bollo rilasciato dall’Ufficio del Registro delle Imprese (Camera di Commercio) dal quale risulti la costituzione della società o ente ed i poteri conferiti all’offerente. Saranno accettate offerte per sé o per persona o società da nominare entro il termine di legge di 3 giorni dall’aggiudicazione. b) il prezzo offerto che non dovrà essere inferiore ad € 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila/00 euro) oltre ad imposte relative; c) l’indicazione che la proposta è irrevocabile per il periodo di giorni 90 dalla presentazione in Cancelleria. d) le offerte di acquisto, formulate in busta chiusa, contenuta in altra busta in cui sarà inserito l’assegno circolare relativo alla cauzione, dovranno pervenire alla Procedura tramite consegna presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Rimini, improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 settembre 2014, con apertura delle buste in data 19 settembre 2014 alle ore 12.00 davanti al Giudice Delegato Dott. Rosario Lionello Rossino. e) le offerte dovranno essere accompagnate da cauzione di euro 1.250.000,00 (unmilioneduecentocinquantamila/00 euro), quale che sia il prezzo offerto, a mezzo assegno circolare, non trasferibile, intestato a “Fallimento Spes spa in liquidazione”. f) l’indicazione che tutte le imposte dovute per la registrazione del verbale di aggiudicazione e qualsiasi altro onere inerente a tale fase saranno corrisposte dall’aggiudicatario a semplice richiesta della curatela; ulteriore indicazione che l’offerente, in caso di aggiudicazione, oltre al versamento degli oneri fiscali calcolati sul prezzo di aggiudicazione, dovrà previamente corrispondere anche le spese, tasse ed oneri di qualsivoglia natura e specie necessarie agli adempimenti burocratici legati al trasferimenti dei beni che compongono l’azienda. A titolo esemplificativo ma non esaustivo per registrazione, trascrizione e volturazione o, nei casi previsti, la registrazione nel registro delle imprese. g) la previsione che per le materie prime, i semilavorati e le merci in rimanenza, alla fine dell’esercizio provvisorio (quindi prima della consegna dell’azienda all’aggiudicatario), nei 30 giorni previsti per il saldo prezzo, sarà redatto in contraddittorio un inventario delle quantità residue di competenza della curatela e delle quantità residue di competenza della società a suo tempo affittuaria dell’azienda. Per quanto riguarda esclusivamente le rimanenze di pertinenza della curatela, trattandosi di merce esclusa dal prezzo di aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente acquistare le stesse con pagamento immediato da eseguirsi comunque prima dell’atto notarile per il trasferimento dell’azienda ad un prezzo determinato in ragione del 45% del prezzo di vendita per i prodotti finiti ed in ragione del costo di acquisto per le materie prime, mentre per i semilavorati si terrà conto dei costi di produzione fino allo stadio raggiunto. Sempre e comunque prima dell’atto notarile di trasferimento l’aggiudicatario è obbligato al rimborso, in favore della procedura, di quanto da questa pagato in corso di esercizio provvisorio a titolo di acconto o saldo per ordini di acquisto di materie prime o semilavorati. I crediti e i debiti maturati e maturandi in capo al fallimento durante l’esercizio provvisorio rimangono di pertinenza della procedura. h) la previsione che la consegna dell’azienda avverrà al momento del rogito notarile previa corresponsione del saldo del prezzo da effettuarsi a mezzo assegni circolari intestati a “Fallimento Spes spa in liquidazione” entro e non oltre 30 giorni dall’aggiudicazione, contestualmente al saldo del valore delle rimanenze di cui al punto precedente. Il saldo del prezzo potrà essere corrisposto in non più di tre rate di importo ciascuna non inferiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni di euro) entro 1 anno dall’aggiudicazione, purchè l’aggiudicatario fornisca opportuna fidejussione a prima richiesta di primaria banca italiana per l’importo dilazionato e per una durata non inferiore a 15 mesi dall’aggiudicazione. Al pagamento di ogni rata, qualora entro un mese non pervenga alla Banca eventuale richiesta di pagamento a mezzo raccomandata A.R. da parte della curatela, la garanzia potrà essere automaticamente decurtata per un importo pari a quello della rata scaduta. In tal caso, ossia di pagamento dilazionato, il trasferimento del complesso aziendale e di tutti i beni che lo compongono interverrà in ogni caso con riserva di proprietà ex art. 1523 c.c.. La dilazione concerne solo il prezzo di aggiudicazione per cui le rimanenze ed i rimborsi andranno pagati sempre e comunque in unica soluzione prima del trasferimento del complesso aziendale.

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i) l’indicazione che il Notaio che dovrà redigere l’atto sarà scelto dall’aggiudicatario tra i Notai con studio in Rimini e/o circondario. l) l’indicazione che tutte le imposte dovute per il trasferimento nonché le competenze del Notaio che redigerà l’atto di cessione d’azienda dovranno essere corrisposte interamente dall’aggiudicatario al Notaio che redigerà l’atto di trasferimento. Tale atto sarà redatto solo dopo il versamento dell’intero saldo prezzo e/o consegna della fidejussione bancaria in ipotesi di dilazione, in tale caso il trasferimento avverrà con riserva di proprietà ex art. 1523 c.c.. m) l’indicazione che l’atto notarile dovrà essere stipulato solo dopo il saldo del prezzo e comunque entro e non oltre i 30 giorni successivi all’aggiudicazione dell’azienda nell’ipotesi che venga proposta la rateizzazione debitamente garantita con fidejussione bancaria. n) l’indicazione che in applicazione dell’art. 2558 c.c. l’acquirente del complesso aziendale subentra in tutti i contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale. Tra tali contratti si annoverano quelli di azienda e di locazione per i punti vendita/outlet ubicati nelle seguenti località Milano, Castel Guelfo, Palmanova, Valmontone, Molfetta, Agira. o) l’indicazione che l’aggiudicataria si accollerà l’onere di rilascio o sostituzione della fidejussione bancaria rilasciata in relazione ai contratti relativi ai suddetti punti vendita secondo le modalità richieste dal proprietario. p) fermo il diritto della procedura di azionare la fidejussione l’indicazione che, in caso di successivo mancato pagamento anche di uno solo dei ratei, il Fallimento tratterrà gli importi riscossi a titolo sia di multa (pure la cauzione) che di equo compenso salvo l’ulteriore risarcimento del danno. • Qualora entro il termine suddetto pervengano più offerte il Giudice Delegato Dott. Rosario Lionello Rossino darà immediatamente corso alla gara prendendo come base il maggior prezzo offerto e con aumenti minimi di € 100.000,00 (centomila euro). Nel caso nessuno degli offerenti presenti il giorno di apertura delle buste effettui un rilancio il compendio aziendale verrà aggiudicato direttamente al soggetto che ha presentato la prima e più elevata offerta irrevocabile di acquisto, secondo le indicazioni suddette. In caso di offerte esattamente equivalenti e qualora non vi siano rilanci il compendio aziendale sarà aggiudicato al soggetto che ha presentato per primo l’offerta. • Si dà atto che in caso di aggiudicazione senza incanto non è ammissibile l’aumento ex art. 584 c.p.c. mentre trova applicazione l’art. 587 c.p.c. (con perdita definitiva della cauzione) per quanto attiene al mancato adempimento dell’aggiudicatario al versamento del prezzo o al rispetto delle modalità di versamento suindicate. • Qualora alla prima data fissata per l’apertura delle buste non risultino offerenti potranno essere presentate ulteriori offerte di acquisto, formulate in busta chiusa, contenuta in altra busta in cui sarà inserito l’assegno circolare relativo alla cauzione. • Tali offerte dovranno pervenire alla Procedura tramite consegna presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Rimini, improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 2 ottobre 2014, con apertura delle buste in data 3 ottobre 2014 alle ore 12.00 davanti al Giudice Delegato Dott. Rosario Lionello Rossino. In questa ipotesi il prezzo offerto non dovrà essere inferiore ad € 11.250.000,00 (undicimilioniduecentocinquantamila/00 euro) oltre ad imposte relative e la cauzione dovrà essere pari ad € 1.125.000,00 (unmilionecentoventicinquemila/00 euro). • Qualora anche alla seconda data fissata per l’apertura delle buste non risultino offerenti potranno essere presentate ulteriori offerte di acquisto, formulate in busta chiusa, contenuta in altra busta in cui sarà inserito l’assegno circolare relativo alla cauzione. Tali offerte dovranno pervenire alla Procedura tramite consegna presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Rimini, improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 ottobre 2014, con apertura delle buste in data 17 ottobre 2014 alle ore 12.00 davanti al Giudice Delegato Dott. Rosario Lionello Rossino. In questa ipotesi il prezzo offerto non dovrà essere inferiore ad € 10.000.000,00 (diecimilioni/00 euro) oltre ad imposte relative e la cauzione dovrà essere pari ad € 1.000.000,00 (unmilione/00 euro). • Per entrambe le successive date di vendita dopo la prima sono da intendersi integralmente applicabili le medesime condizioni già fissate per la prima data di vendita. • Per ulteriori dettagli sull’azienda, sullo stato di fatto e di diritto in cui si trova, ivi compresi eventuali oneri e pesi, si rinvia alle perizie estimative sopra citate, che sono reperibili anche sul sito www.fallimentirimini.com , mentre i contratti in cui opera il subentro, anche di locazione, sono visionabili previo appuntamento presso lo studio del Curatore. • i sensi dell’art. 108 L.F. 2 comma per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il Giudice Delegato Dott. Rosario Lionello Rossino ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro eventuale vincolo. • Per maggiori informazioni sull’azienda e sulle modalità di vendita rivolgersi al Curatore Dott.ssa Claudia Bazzotti, con studio in Rimini Via Covignano n. 165 Tel. 0541/777770, Fax 0541/777560, e.mail claudiab@studio3b.191.it. Pec claudiabazzotti@legalmail.it. Rimini, 12 Maggio 2014. IL CURATORE (Dott.ssa Claudia Bazzotti)

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ciliata per la carica presso la predetta società, rende noto che viene rivolto al pubblico l’invito all’acquisto di beni mobili (macchinari, attrezzature e materiali) rinvenuti in sede di costituzione del patrimonio separato e di proprietà della Safab S.r.l. Società Unipersonale in liquidazione ed in concordato preventivo, impresa di costruzioni specializzata nei settori “grandi adduttori ed opere idrauliche” (acquedotti, fognature, bacini, serbatoi), “infrastrutture di trasporto” (strade, autostrade, viadotti gallerie), “edilizia civile ed industriale” (parcheggi interrati, strutture civili ed industriali) “opere marittime” (banchine portuali). I beni, tutti attinenti alla categoria merceologica connessa all’attività dell’impresa e posti in vendita con il presente bando, sono ubicati nei siti di stoccaggio di: Monterotondo (RM), Montescuro – Santa Ninfa (TP), Erice (TP), Prizzi (PA) –, Assemini (CA), Lentini (SR), San Severo (FG), e posti in vendita in loco in lotti omogenei nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Valore complessivo dei beni ubicati a Monterotondo (RM) € 864.100,00 oltre I.V.A. Valore complessivo dei beni ubicati a Montescuro (Santa Ninfa, TP, - Erice, TP - Prizzi, PA) € 1.167.300,00 oltre I.V.A. Valore complessivo dei beni ubicati a Assemini (CA) € 186.900,00 oltre I.V.A. Valore complessivo dei beni ubicati a Lentini (SR) € 44.600,00 oltre I.V.A. Valore complessivo dei beni ubicati a San Severo (FG) € 60.800,00 oltre I.V.A. • Le modalità di vendita e di formulazione dell’offerta, i prezzi dei singoli lotti, la descrizione dettagliata, corredata (ove possibile) di foto, dei beni costituenti i medesimi lotti, unitamente alle tempistiche ed ai contatti necessari per programmare le visite in loco, sono dettagliatamente riportati sul sito www.safab.it in apposita area dedicata. • Il presente avviso è da intendersi finalizzato a favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, ma non vincola in alcun modo la Safab alla cessione dei beni medesimi, che dovrà essere autorizzata dal Comitato dei Creditori e sotto la sorveglianza del Commissario Giudiziale al quale saranno rese note le modalità e gli esiti. • In ogni caso è facoltà del Liquidatore disporre la sospensione della vendita, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa, senza che i soggetti interessati possano avanzare alcuna pretesa di qualsiasi natura. • Procedura da seguire per l’accesso alle informazioni sulla vendita” • accedere al sito aziendale http://www.safab.it/; • cliccare sul tasto “Vendita in lotti dei beni aziendali”; • seguire le istruzioni indicate Monterotondo, 5 maggio 2014 Il liquidatore rappresentante del patrimonio separato della Safab S.r.l. Società Unipersonale in liquidazione ed in concordato preventivo *****

SEZIONE FALLIMENTARE Fall. n. 253/12 G.D. Dr. Marco Vannucci Curatore: Avv. Prof. Vincenzo De Sensi Avviso di Vendita Si rende noto che è stata disposta la vendita mediante procedure competitive dei seguenti beni immobili. 1. “Lotto A”. Porzioni immobiliari contigue con destinazione d’uso commerciale (cat. C/1) site nel Comune di Perugia (PG) in Via Luigi Bonazzi n. 45 (ang. Via Caporali) articolate catastalmente, la prima, sui piani terra, primo e secondo interrato; la seconda sui piani terra e primo interrato. Per una superficie complessiva di circa 340 mq. Prezzo base € 1.518.784,00. 2. “Lotto B”. Porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato distinto con la sigla A/7 sito in Corciano (PG), località San Mariano, Via Luigi Settembrini n. 18 e precisamente: appartamento sito al secondo piano della scala “A”, composto di n. 7 vani catastali incluso cantina e box auto situati nei locali sottostrada. Attualmente locato. Per una superficie di circa 150 mq. Prezzo base € 153.280,00. 3. “Lotto C”. Porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Arezzo, via Monte Cervino nn. 23 – 25 e si compone di un ufficio posto al primo piano, di 17,5 vani catastali e di due box auto posti al primo piano interrato. Attualmente locato. Per una superficie di circa 400 mq. Prezzo base € 1.027.251,00. • Offerta da presentare entro le ore 18.30 del 22 luglio 2014 presso Studio Notarile De Rienzi – Dragonetti, Piazza Buenos Aires 5, Roma. Ulteriori informazioni su www.aste.eugenius.it per consultare regolamento di vendita e perizia. *****

FALL. n. 261/11 R.F. G.D. Dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Vendita con incanto: 25/06/2014 ore 10.00 presso il Tribunale di Roma. Lotto unico: Intera partecipazione societaria oltre credito per anticipazioni finanziarie soci. Prezzo base Euro 689.833,70 aumento minimo Euro 20.000,00. • Deposito domande entro le ore 12.00 del 24/06/2014 in Cancelleria Fallimentare. • Maggiori info in Cancelleria Fallimentare e presso il curatore Avv. Piero Farallo tel. 06/70454701 e su www.tribunale.roma.it, www.giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A222803). *****

ROMA CONCORDATO PREVENTIVO N. 8/2012 AVVISO DI VENDITA DI BENI MOBILI L’avv. Simona Capriolo, Liquidatore rappresentante del patrimonio separato della Safab S.r.l. Società Unipersonale in liquidazione ed in concordato preventivo, con sede in Monterotondo (Roma), Via Leonardo da Vinci n. 2, giusta delibera dell’Assemblea del 27 marzo 2013 il cui verbale è stato reso pubblico in data 15 aprile 2013 dalla Camera di Commercio di Roma, domi-

Il Fallimento n. 444/2010 Niccodemi S.r.l. con S.U. pone in vendita senza incanto la piena proprietà del complesso industriale dismesso denominato “ex cementificio Sacci” sito in Pontremoli (MS), Frazione S.S. Annunziata, Località Porta Fiorentina, Via Nazionale n. 37, il tutto come meglio descritto nella Perizia di stima in atti. Il complesso si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Il prezzo base è determinato in € 170.393,60, oltre imposte, spese e oneri aggiuntivi, con rialzi minimi di € 5.000,00. • Le offerte dovranno pervenire presso la Cancelleria del Giudice Delegato Cons. Dott. Giuseppe Di Salvo entro le ore 12.00 del giorno precedente la data prevista per la gara, che avrà luogo il giorno 17 giugno 2014 alle ore 12.00 innanzi il medesimo Giudice Delegato. • La procedura di vendita è regolata da apposita Ordinanza che può essere reperita dagli interessati sul sito http://www.astegiudiziarie.it, unitamente alla Perizia di stima redatta dall’Ing. Rodolfo Fugger. • Ulteriori informazioni possono reperirsi presso la Cancelleria Fallimentare e lo studio del Curatore (tel.

06.42013546). IL CURATORE FALLIMENTARE Prof. Dott. Tiziano Onesti

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Concordato Preventivo omologato 61/2013 Tribunale di Roma vende complesso aziendale denominato “Croara Country Club” in località Croara Nuova – Gazzola (Piacenza) consistente in campo 18 buche, club house e strutture accessorie per la pratica golfistica. Per informazioni e documentazione consultare il sito www.astegiudiziarie.it (Cod. A267003) o rivolgersi a: Liquidatore giudiziale dott. Marco Imparato tel. 06.3226561 - email marco.imparato@tin.it pec cp61.2013roma@pecfallimenti.it *****

Sezione Fallimentare, Fall. 15/13 T.I.S. Tecniche Idraulico Stradali S.r.l., G.D. dott.ssa Daniela Cavaliere vende: Lotto n. I. Progettazione, produzione, test, vendita ed installazione di giunti di dilatazione ed appoggi strutturali: Attrezzature, Macchinari, Materie prime, Rimanenze prodotti finiti. Rimanenze finali, Requisiti Speciali della Categoria SOA OS 11 (progettazione e costruzione) - Classe VI. Avviamento, il marchio "TIS Connccting Structures", il Sito \VEB ed il Tesauro di Ingegneria dei Giunti c degli Appoggi. Prezzo base € 475.242,12 rilancì minimi € 5.000,00; Lotto n. 2. Costruzione e manutenzione di strade, autostrade, fèrrovie, linee tranviarie, metropolitane, fnnicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari: Arredamenti d'ufficio, Attrezzature, Macchinari, Automezzi, Macchine d'utìicio, Auto e motoveicoli, Materie prime, Requisiti Speciali della Categoria SOA OS 5 - Classe IV BIS e Requisiti Speciali della Categoria SOA OS 12 - A Classe 1Il (barriere e protezioni stradali). Prezzo base € 390.762,52 rilanci minimi € 5.000,00; Lotto n. 3. Brevetto "CAM" per invenzione industriale descritta come "sistema per la riqualificazione strutturale delle murature patiicolarrnente adatto al miglioramento sismico della risposta degli edifici in muratura. Prezzo base € 605.368,28 rilanci minimi € 10.000,00. • I partecipanti alla vendita dovranno dichiarare di aver preso visione di tutte le condizioni di vendita e dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni stessi come da programma di liquidazione e sua integrazione. • Offerte in busta chiusa da depositarsi presso lo studio del Curatore entro il 16.06.2014 ore 19.00 cauzionate del 10% del prezzo base. lnfo curatore 06.80693292. *****

SEZIONE FALLIMENTARE Fall. n. 136/12 G.D. Dr.ssa Lucia Caterina Odello Curatore: Avv.Vincenzo De Sensi Avviso di vendita Si rende noto che è stata disposta la vendita mediante procedure competitive del seguente immobile. Capannone industriale (Lotto Unico) sito in Oricola (AQ), località Casale Marcangeli snc, zona industriale, censito al Nuovo Catasto Fabbricati del Comune di Oricola al foglio 2, particella 67, sub 1 e subalterni da 4 a 25 oltre corte di pertinenza, riportata al Catasto Terreni del Comune di Oricola, al foglio 2, particelle 67 e 1134. Superficie di circa 3.117 mq oltre la corte. Attualmente locato. Il prezzo base della procedura competitiva è di € 1.663.315,50. • Offerta da presentare entro le ore 18.30 del 22 luglio 2014 presso Studio Notarile De Rienzi – Dragonetti, Piazza Buenos Aires 5, Roma. • Per ulteriori informazioni e per consultare regolamento di vendita e perizia accedere a www.aste.eugenius.it. *****

SEZIONE FALLIMENTARE Fall. n. 253/12 G.D. Dr. Marco Vannucci Curatore: Avv.Vincenzo De Sensi Avviso di Vendita Si rende noto che è stata disposta la vendita mediante procedure competitive dei seguenti beni immobili. 1. “Lotto A”. Porzioni immobiliari contigue con destinazione d’uso commerciale (cat. C/1) site nel Comune di Perugia (PG) in Via Luigi Bonazzi n. 45 (ang. Via Caporali) articolate catastalmente, la prima, sui piani terra, primo e secondo interrato; la seconda sui piani terra e primo interrato. Per una superficie complessiva di circa 340 mq. Prezzo base € 1.518.784,00. 2. “Lotto B”. Porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato distinto con la sigla A/7 sito in Corciano (PG), località San Mariano, Via Luigi Settembrini n. 18 e precisamente: appartamento sito al secondo piano della scala “A”, composto di n. 7 vani catastali incluso cantina e box auto situati nei locali sottostrada. Attualmente locato. Per una superficie di circa 150 mq. Prezzo base € 153.280,00. 3. “Lotto C”. Porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Arezzo, via Monte Cervino nn. 23 – 25 e si compone di un ufficio posto al primo piano, di 17,5 vani catastali e di due box auto posti al primo piano interrato. Attualmente locato. Per una superficie di circa 400 mq. Prezzo base € 1.027.251,00. • Offerta da presentare entro le ore 18.30 del 22 luglio 2014 presso Studio Notarile De Rienzi – Dragonetti, Piazza Buenos Aires 5, Roma. Ulteriori informazioni su www.aste.eugenius.it per consultare regolamento di vendita e perizia. *****

SEZIONE FALLIMENTARE FALL. n. 480/12 R.F. G.D. Dott. Fabio Miccio. Curatore: Avv. Raffaele Cappiello. L’Avv. Raffaele Cappiello,

Gli annunci integrali con eventuali perizie sono consultabili sul sito www.aste.eugenius.it


Maggio - Giugno 2014 info@aste.eugenius.it

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con studio in Roma alla Via San Sebastianello 6, AVVISA Che il giorno 07/07/2014 ore 09.00 presso il Tribunale di Roma si terrà la vendita senza incanto della piena proprietà dei seguenti BENI IMMOBILI. Lotto 1: Comune di Brescia Via Enrico Stassano, 20. Capannone ad uso industriale sup. ca. mq 5.729, oltre mq 5.567 di superficie scoperta. Prezzo base Euro 2.600.000,00 in caso di gara aumento minimo Euro 10.000,00. In locazione fino al 31/12/2016, canone mensile di € 38.552,43, oltre I.V.A., riv. ISTAT 75%. Lotto 2: Comune di Albano Laziale (RM), Località Cecchina, Via della Abbadia snc. Complesso immobiliare diviso in due lotti dove insistono n. 5 corpi fabbrica da adibirsi a villini bifamiliari della sup. ca. mq 4.274. Prezzo base Euro 550.000,00 in caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Lotto 3: Comune di Cerratina di Pianella (PE), Via dei Platani, 59. Complesso industriale per superficie complessiva di ca. mq 26.700 e terreni per ca. mq 33.800. Prezzo base Euro 2.000.000,00 in caso di gara aumento minimo Euro 10.000,00. Lotto 4: Comune di Patrica (FR), S.P. 11 Km 4.450 ovvero Via Morolese Km. 9700. Complesso immobiliare composto da: a) capannone industriale oltre aree di pertinenza di mq 15.827; b) area urbana di mq 1.382; c) appezzamento di terreno di mq 10.000. Prezzo base Euro 1.000.000,00 in caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Lotto 5: Comune di Pomezia (RM), Via della Solfatara snc. Complesso immobiliare ca. mq 5.900 oltre a terreni per ca. mq 25.000. Prezzo base Euro 1.350.000,00 in caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. In locazione fino al 31/10/2015, canone mensile di € 13.080,00, oltre I.V.A. riv. ISTAT 75%. • Deposito offerte entro le ore 12.00 del 04/07/2014 in Cancelleria Fallimentare. • Maggiori info in Cancelleria Fallimentare e presso il Curatore tel. 06/6793523; fax 06/6793540; mail segreteria@rcstudio.eu. Ordinanza di vendita su www.tribunale.roma.it, www.giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it (Cod. A226837,A226838,A226839,A226840,A226841). • *****

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Annuncio Vendita “Il Fallimento n.889/2013, dichiarato dal Tribunale di Roma, vende complesso aziendale di proprietà della Società Luca Falaschi S.r.l., adibito al servizio di trasporto scolastico e disabili, già operante in circa 30 Comuni. Annuncio rivolto ai soggetti in possesso dell’autorizzazione min. all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone (iscrizione al REN). Non ammessa manifestazione di interesse per persona da nominare. Info e manifestazioni di interesse entro il 24.05 alla PEC f889.2013roma@pecfallimenti.it”.

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CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE Procedura esecutiva N°172/06 R.G. Espr. Il Giudice dell'Esecuzione c/o il Tribunale di Catanzaro ha pronunciato la seguente ordinanza: DISPONE procedersi alla vendita senza incanto dei beni seguenti: Lotto 1: “appartamento in Badolato Marina, Via Foscolo 1, Loc. Cardarello, posto su tre livelli sup. mq. 317,50, in catasto al fg. 26, part.723, prezzo E.26.000,00”. • Gli immobili, venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, sono meglio descritti nella relazione di stima consultabile nella Cancelleria di questo Tribunale. L'offerente, depositando offerta, dichiara di conoscere lo stato dell'immobile. • Ogni offerente dovrà depositare in Cancelleria la propria offerta in busta chiusa unitamente ad un assegno circolare intestato “Tribunale di Catanzaro – proc. n.172/06” recante un importo pari al 10% del prezzo proposto, a titolo di cauzione, entro le ore 12,00 del giorno 17.6.2014; sono a carico dell'aggiudicatario le spese di trasferimento. • L'udienza per la deliberazione sulle offerte ex art. 572 c.p.c. e per l’eventuale gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c. è fissata in data 18.6.2014, ore 9,30. • Aumento minimo in caso di gara € 2.000,00. • L'aggiudicatario dovrà versare il prezzo di acquisto, dedotta la già versata cauzione, entro il termine di giorni sessanta dalla data di aggiudicazione, in Cancelleria. • Dispone che la presente ordinanza venga pubblicata per estratto, oltre che nelle forme di legge, mediante inserzione sul quotidiano ”Il Domani”, nella rivista Aste e sul sito internet www.aste.eugenius.it almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte. • Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Catanzaro 15.1.2014 IL GIUDICE

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LAMEZIA TERME UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 10/2010, con ordinanza emessa all’udienza del 16.04.2014, ha disposto la vendita con incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 2.07.2014; Lotto unico: “appartamento per civile abitazione sito in Lamezia Terme, contrada Piano Luppino, costituito, a piano terra, da camera da letto, con annesso bagnetto, posta in prossimità dell’ingresso, da un corridoio centrale dal quale si accede agli altri vani, vale a dire alla cucina, al soggiorno, alle camere da letto e al bagno, e, al primo piano, da una cucina, un soggiorno, tre camere da letto, due bagni, un ripostiglio, un balconcino e un’ampia terrazza all’ingresso. All’interno della casa esiste un vano scala in c.a., allo stato rustico e in disuso, adibito a ripostiglio. Antistante all’ingresso vi è uno spazio coperto (portico). L’immobile, avente una superficie commerciale di mq. 148,00 al piano terra e di mq. 139,50 al primo piano, quest’ultimo realizzato abusivamente e non condonabile, è riportato al NCEU del predetto comune al foglio 77, p.lla 1055”. Prezzo base euro 53.250,00 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVENGA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA CON INCANTO • essa deve aver luogo al prezzo base di euro 53.250,00 per il lotto unico; • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori ad euro 3.500,00; • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; • nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) • ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; • nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; • l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; • in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; • all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane S.p.a. – Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; • all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; • le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; • la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; • a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; • l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; • tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione

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versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; • in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; • è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 1 luglio 2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; • è fissata, per il giorno 2 luglio 2014, ore 12.00 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: • gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. • Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane S.p.a. – Patrimonio Bancoposta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.. Lamezia Terme, lì 3 giugno 2014 •

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UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART. 569 COMMA 3 – CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 38/03, con ordinanza emessa all’udienza del 16/04/2014 ha disposto la vendita con incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 02/07/2014; Lotto Uno: “terreni ubicati in Francavilla Angitola, Località Falco, estesi per Ha. 1.58.50, coltivati ad uliveto, actinidietro e bosco ceduo,riportati nel NCT di detto comune al foglio 18, particella 154, al foglio 24, p.lle 45,115 e 140” Prezzo base €uro 11.034,67 Lotto Due: “fondo agricolo coltivato ad agrumeto ed uliveto, ubicato in Francavilla Angitola, Località Scordari, esteso per Ha. 9.27.10, con piccoli fabbricati non accatastati. L’immobile è riportato nel NCT di detto comune al foglio 25, p.lle 3,28,29,31,32,33,57 e 100” Prezzo base €uro 95.396,49 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL G.E. HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTICONDIZIONI VENDITA CON INCANTO • Essa deve aver luogo per il prezzo base di €uro 11.034,67 per il lotto n. 1, di €uro 95.396,49 per il lotto n. 2 • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori a €uro 2.200,00 per il lotto n. 1 ad € 18.000,00 per il lotto n. 2; • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; • nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) • ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; • in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare

anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; • l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; • in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; • all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle Poste Italiane S.p.a.”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione) in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; • all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; • le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni di cui all’art. 581 c.p.c.; • la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 584, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; • a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte d’acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/15quello raggiunto nell’incanto: • l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento • tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. • In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; • in ogni caso le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la cancelleria; • è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, il termine fino alle ore 13,00 del 01.07.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; • è fissata per il giorno 02.07.2014, ore 12,00 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi. LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO E SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO • gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. • Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane S.p.a.” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito , ex art. 41, comma 4, D. Lgs 1 settembre 1993 n°385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, dalla produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché al pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme.

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UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC In danno di proc. nr. 61/04 RGE Richiesta da Banca Nuova SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n°.61/04, con ordinanza emessa all’udienza del 6.11.2013 ha disposto la vendita con incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 16.07.2014; lotto unico prezzo base: €.100.867,50 descrizione del lotto: “immobile realizzato su due livelli sito in San Pietro a Maida, alla Via Diaz, n. 20, riportato nel NCEU di detto comune al foglio 13, p.lla 1513, cat. A/3, classe 2 consistenza 8 vani; SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA CON INCANTO • essa deve aver luogo al prezzo base di euro 100.867,50 per il lotto unico; • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; • nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) • ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; • in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; • nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; • l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; • in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; • all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane S.P.A. – Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; • all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; • le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; • la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; • a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; • tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. • In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. • Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; • in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché

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per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; • è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 15.07.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; • è fissata, per il giorno 16.07.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: • gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. • Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione su un libretto postale di deposito giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura esecutiva (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 23.04.2014 Il Cancelliere *****

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 02/1980 R.G.E., con ordinanza emessa all’udienza del 7 maggio 2014, ha disposto la vendita con incanto dei sotto indicati lotti nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano per il giorno 16 luglio 2014; Lotto P 2 – prezzo base: €. 1.600,00: Posto macchina verticale, della lunghezza di 5 m e larghezza di 2,5 m, delimitato con strisce bianche. Tale area confina a nord con lotto P1, a sud con il lotto P3, ad ovest con rampa di accesso e ad est col piano campagna. Tale area è censita al C.U del comune di Falerna sul foglio di mappa 9 particella 640 sub 129. Lotto P 3 - prezzo base: €. 1.600,00 : Posto macchina verticale, della lunghezza di 5 m e larghezza di 2,5 m, delimitato con strisce bianche. Tale area confina a nord con lotto P2, a sud con il lotto P4, ad ovest con rampa d’accesso e ad est con spazio comune. Tale area è censita al C.U del comune di Falerna sul foglio di mappa 9 particella 640 sub 130. Lotto P 4 - prezzo base: €. 1.600,00: Posto macchina verticale, della lunghezza di 5 m e larghezza di 2,5 m, delimitato con strisce bianche. Tale area confina a nord con lotto P3, a sud con il lotto P5, ad ovest con rampa d’accesso e ad est con spazio comune. Tale area è censita al C.U del comune di Falerna sul foglio di mappa 9 particella 640 sub 131. Lotto P 7 - prezzo base: €. 1.600,00: Posto macchina orizzontale, della lunghezza di 6 m e larghezza di 2,5 m, delimitato con paletti in acciaio zincato e catena. Tale area confina a nord e ad est con piano campagna comune, a sud con lotto P8 e ad ovest con muro di contenimento della SS 18. Tale area è censita al C.U del comune di Falerna sul foglio di mappa 9 particella 640 sub 134. Lotto P 8 - prezzo base: €. 1.600,00: Posto macchina verticale, della lunghezza di 5 m e larghezza di 2,5 m, delimitato con paletti in acciaio zincato e catena. Tale area confina a nord con lotto P7, a sud con lotto P9, ad ovest con muro di contenimento della SS18 e ad est con piano campagna comune. Tale area è censita al C.U del comune di Falerna sul foglio di mappa 9 particella 640 sub 135. Lotto P 9 - prezzo base: €. 1.600,00: Posto macchina verticale, della lunghezza di 5 m e larghezza di 2,5 m, delimitato con paletti in acciaio zincato e catena. Tale area confina a nord con lotto P8, a sud con lotto P10 , ad est col piano campagna comune e ad ovest con m uro di contenimento della SS 18. Tale area è censita al C.U del comune di Falerna sul foglio di mappa 9 particella 640 sub 136. Lotto P 10 - prezzo base: €. 1.600,00: Posto macchina verticale, della lunghezza di 5 m e larghezza di 2,5 m, delimitato con paletti in acciaio zincato e catena. Tale area confina a nord con lotto P9, ad est con spazio comune, ad ovest e a sud con muro di contenimento della SS 18. Tale area è censita al C.U del comune di Falerna sul foglio di mappa 9 particella 640 sub 137. Lotto P 22 - prezzo base: €. 1.600,00: Posto macchina verticale, della lunghezza di 5 m e larghezza di 2,5 m, deli-

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mitato con paletti in acciaio zincato e catena. Tale area confina a nord con spazio comune, a sud con rete di recinzione, ad ovest con lotto P21 e ad est con lotto P23. Tale area è censita al C.U del comune di Falerna sul foglio di mappa 9 particella 640 sub 149. Lotto P 23 - prezzo base: €. 1.600,00: Posto macchina verticale, della lunghezza di 5 m e larghezza di 2,5 m, delimitato con paletti in acciaio zincato e catena. Tale area confina a nord con spazio comune, a sud con rete di recinzione, ad ovest con lotto P22 e ad est con lotto P24. Tale area è censita al C.U del comune di Falerna sul foglio di mappa 9 particella 640 sub 150. Lotto P 24 - prezzo base: €. 1.600,00: Posto macchina verticale, della lunghezza di 5 m e larghezza di 2,5 m, delimitato con paletti in acciaio zincato e catena. Tale area confina a nord con spazio comune, a sud con rete di recinzione, ad ovest con lotto P23 e ad est con lotto P25. Tale area è censita al C.U del comune di Falerna sul foglio di mappa 9 particella 640 sub 151. Lotto P 25 - prezzo base: €. 1.600,00: Posto macchina verticale, della lunghezza di 5 m e larghezza di 2,5 m, delimitato con paletti in acciaio zincato e catena. Tale area confina a nord con spazio comune, a sud con rete di recinzione, ad ovest con lotto P24 e ad est con proprietà FFSS. Tale area è censita al C.U del comune di Falerna sul foglio di mappa 9 particella 640 sub 152. Lotto P 27 - prezzo base: €. 1.600,00: Posto macchina verticale, della lunghezza di 5 m e larghezza di 2,5 m, delimitato con paletti in acciaio zincato e catena. Tale area confina a nord e sud con spazio comune, ad ovest con lotto P26 e ad est con lotto P28. Tale area è censita al C.U del comune di Falerna sul foglio di mappa 9 particella 640 sub 169. Lotto P 28 - prezzo base: €. 1.600,00: Posto macchina verticale, della lunghezza di 5 m e della larghezza di 2,5 m, delimitato con paletti in acciaio zincato e catena. Tale area confina a nord, sud ed est con spazio comune e ad ovest con lotto P27. Tale area è censita al C.U del comune di Falerna sul foglio di mappa 9 particella 640 sub 168. Lotto P 37 - prezzo base: €. 1.600,00: Posto macchina debolmente inclinato, della lunghezza di 5 m e larghezza di 2,5 m, delimitato con paletti in acciaio zincato e catena. Tale area confina a nord con recinzione di confine, a sud con spazio comune, ad ovest con lotto P38 e ad est con lotto P36. Tale area è censita al C.U del comune di Falerna sul foglio di mappa 9 particella 640 sub 161. Lotto P 38 - prezzo base: €. 1.600,00: Posto macchina debolmente inclinato, della lunghezza di 5 m e larghezza di 2,5 m, delimitato con paletti in acciaio zincato e catena. Tale area confina a nord con recinzione di confine, a sud con spazio comune, ad ovest con lotto P39 e ad est con lotto P37. Tale area è censita al C.U del comune di Falerna sul foglio di mappa 9 particella 640 sub 162. Lotto P 39 - prezzo base: €. 1.600,00: Posto macchina debolmente inclinato, della lunghezza di 5 m e larghezza di 2,5 m, delimitato con paletti in acciaio zincato e catena. Tale area confina a nord con recinzione di confine, a sud con spazio comune, ad ovest con lotto P40 e ad est con lotto P38. Tale area è censita al C.U del comune di Falerna sul foglio di mappa 9 particella 640 sub 163. SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL G.E. HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA CON INCANTO • essa deve aver luogo ai prezzi base come sopra indicati; • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5 % del prezzo base d’asta; • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; • nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) • ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; • in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; • nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; • l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; • in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; • all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; • all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; • le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; • a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/6 quello rag-

giunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; • tali offerte si fanno a norma dell’art. 571 e, prima di procedere alla gara di cui all’art. 573, il Cancelliere da pubblico avviso dell’offerta più alta a norma dell’art. 570 c.p.c.; • in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; • è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 15 luglio 2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; • è fissata, per il giorno 16 luglio 2014, ore di rito, la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA ALL’INCANTO AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: • gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. • Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio Bancoposta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, IL CANCELLIERE Debora Chirico *****

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE Nella procedura esecutiva immobiliare n° 14/2004 ha disposto con ordinanza emessa all’udienza del 23.04.2014 la vendita con incanto, alle stesse condizioni dell’ultima vendita, dell’unico lotto, del seguente bene immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: lotto unico: “Magazzino sito in Lamezia Terme, alla Via Duca D’Aosta n° 234, avente una superficie pari a mq. 215, riportato nel NCEU di detto Comune al foglio 18,p.lla1067, sub 2, cat.C/2, classe 1” DISPONE • La vendita con incanto, da effettuarsi al prezzo base di euro 36.734,77 per l’unico lotto; • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori a euro 5.000,00 per l’unico lotto; • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; • nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) • ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; • in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; • nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; • l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; • in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso

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da quello che sottoscrive l’istanza; all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. Patrimonio BancoPosta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; NELLA VENDITA CON INCANTO è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 15.07.2014 con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; è fissata, per il giorno 16.07.2014 ore 12.00 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; QUANTO ALLA PUBBLICITÀ IN FUNZIONE DELLA VENDITA: su impulso del procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo dell’Ufficio; a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.) del medesimo soggetto, sia data pubblicità : in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto; in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto;

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in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su un sito Internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp. att. c.p.c. e di cui è data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; • il creditore procedente può, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo ritenga opportuno: • a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto; • a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto; • la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita; • della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa – da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite – sia fatto carico al creditore procedente o surrogante. Lamezia Terme, lì 23.04.2014 Il Cancelliere *****

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI EX ART. 569 C.3 CPC PROC. N. 153/97 RE SI RENDE NOTO Che il G.E. con sua ordinanza del 23.4.14 ha disposto la vendita all’incanto che si terrà nell’aula delle pubbliche udienze di questo Tribunale avanti al giudice delle esecuzioni, dell’ immobile sottodescritto al prezzo base di € 118.191,00: Piena proprietà del locale da adibire ad attività artigianale sito nel Co-mune di Lamezia Terme Via delle Imprese,30, di mq 916 oltre manufatti accessori per servizi.In Catasto al fg 44 p.lla 118 sub 1-2-3. Tutto da riaccatastare con variazione.Porzione del fabbricato e alcuni manufatti di servizio sono soggetti a condono edilizio,in quanto realizzati abusivamente.Non è stato rilasciato il certificato di abitabilità.Non esiste contratto di locazione.> FISSANDO • la vendita all’ incanto per il giorno 16 luglio 2014 ore 12,00 e segg. presso il Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, al prezzo base d’asta così come sopra indicato. • La misura minima da apportare alle offerte a pena d’inammissibilità è pari al 5% del valore dell’immobile. • Ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; • nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) • ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; • in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; • nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; • l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; • in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; • all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane –Patrimonio Banco Posta s.p.a.”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; • all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; • le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; • la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; • a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; • l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento • tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c • in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti

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sugli immobili acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; • Il termine ultimo per depositare l’istanza di partecipazione nella cancelleria delle esecuzione immobiliari del Tribunale di Lamezia Terme è fissato entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15.7.2014. • gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forza-ta non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. • Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane-Patrimonio Banco Posta s.p.a.” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privile-giata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuar-si contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; • Maggiori informazioni in cancelleria. Lamezia Terme 23.4.2014 Il cancelliere C1 F.to dott.ssa Chrico •

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Ufficio Esecuzioni Immobiliari Avviso di vendita di beni immobili pignorati Ex art. 569 comma 3 c.p.c. R.E. N. 14/2009 SI RENDE NOTO Che il giudice dell’Esecuzione, nella procedura n. 14/2009, con ordinanza emessa all’udienza del 23.04.2014, ha disposto la vendita con incanto per il giorno 09.07.2014, dei sotto indicati lotti nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano per l’udienza del 9 Luglio 2014; lotto uno - “appezzamento di terreno sito in Gizzeria, località Mortilla, avente una superficie commerciale complessiva di mq. 1780, ricadenti in zona C1, riportato nel NCT al foglio 36, p.lla 88”; prezzo base d’asta € 21.120,12; lotto due - “appezzamento di terreno sito in Gizzeria, località Mortilla, avente una superficie commerciale complessiva di mq. 1600, ricadenti in zona C1, riportato nel NCT al foglio 36, p.lla 89”; prezzo base d’asta € 18.984,37; lotto tre - “appezzamento di terreno sito in Gizzeria, località Mortilla, avente una superficie commerciale complessiva di mq. 1610, di cui 1254 ricadenti in zona C1 e 365 ricadenti nella zona di rispetto autostradale, riportato nel NCT al foglio 36, p.lla 266”; prezzo base d’asta € 15.638,38; lotto quattro - “appezzamento di terreno sito in Gizzeria, località Mortilla, avente una superficie commerciale complessiva di mq. 2200, di cui 1326 ricadenti in zona C1 e 874 ricadenti nella zona di rispetto autostradale, riportato nel NCT al foglio 36, p.lla 1123”; prezzo base d’asta € 17.811,14; lotto cinque - “appezzamento di terreno sito in Gizzeria, località Mortilla, avente una superficie commerciale complessiva di mq. 1460, di cui 1150 ricadenti in zona C1 e 310 ricadenti nella zona di rispetto autostradale, riportato nel NCT al foglio 36, p.lla 131”; prezzo base d’asta € 14.380,66; SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: • essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di euro 21.120,12 per il lotto n. 1, di euro 18.984,37 per il lotto n. 2, di euro 15.638,38 per il lotto n. 3, di euro 17.811,14 per il lotto n. 4, di euro 14.380,66 per il lotto n. 5; • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori ad euro 4.000,00 per il lotto n. 1, ad euro 3.700,00 per il lotto n. 2, ad euro 3.000,00 per il lotto n. 3, ad euro 3.500,00 per lotto n. 4, ad euro 2.500,00 per il lotto n. 5; • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 3, C.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, C.p.c. (il procuratore dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; • nelle ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, C.p.c.) • ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale tra i coniugi; • in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di

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aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; l’istanza, nel caso di presentazione di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso ( ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a.”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione ( ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per consentire l’aggiudicazione provvisoria; a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci s eil prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 8 Luglio 2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; per il giorno 9 Luglio 2014, ore 9,30 e segg la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; STABILISCE, ALTRESI’, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere- ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore- per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a.” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41,

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comma 4, D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c. Lamezia Terme, lì Il Cancelliere *****

UFFICIO FALLIMENTARE AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PROCEDURA FALLIMENTARE N. 2/2008 Il Giudice delegato al Fallimento n. 2/2008; Visti gli artt. 569, 571, 576, come novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, e dall'art. 108 L.F.; Con ordinanza dell’11.02.2014 ha disposto la vendita all’incanto, al prezzo base di €. 75.000,00 del seguente bene immobile: LOTTO UNICO: “Appezzamento di terreno a destinazione industriale di mq. 4815 in Maida, località Quota Barile, recintato con muro in cemento armato con sovrastante ringhiera in ferro, riportato al NCT di detto comune al foglio 1, p.lla 98”. • Essa deve avere luogo al prezzo sopraindicato di euro 75.000,00; • Le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5% del prezzo base; • Ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1°, c.p.c., tranne il debitore (fallito), è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell'art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l'ordinario mandato alle liti; • nell'ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all'art. 583, comma l, c.p.c.); • ogni concorrente, per essere ammesso all'incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.f. della procedura, il bene o il lotto cui l'istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; • in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; • nell'ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest'ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; • l'istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; • in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento: • non sarà possibile trasferire l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'istanza; • all'istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • con l'istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alla curatela del fallimento “R.F. 2/2008”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d'asta; • all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all'incanto; • le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l'incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell'aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell'art. 581 c.p.c.; • la mancata partecipazione all'incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l'incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, ove l'offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario: nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l'aggiudicazione provvisoria; • a norma dell'art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l'incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell'incanto; l'aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; • tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all' art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all'incanto. • In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all'art. 584 c.p.c.• Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell'art. 584, comma 3, c.p.c., l'aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione; • in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell'aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo "ABI" per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l'elenco delle banche aderenti all'iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria;

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FISSA per la presentazione presso la Cancelleria Fallimentare delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell'esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 07/07/2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; • per il giorno 08/07/2014, ore di rito, la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; • gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, cosi come identificati, descritti e valutati dall'esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. • Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal fallito - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni: • l'aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla Curatela del Fallimento “R.F. 2/2008” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l'aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all'assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.d.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione, a norma dell'art. 587 c.p.c.; • soltanto all'esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest'ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell'art. 586 c.p.c.AVVERTE • fin d'ora gli interessati che, ove all'udienza fissata per la celebrazione dell'incanto, questo non abbia luogo per qualunque motivo, si riserva di applicare immediatamente l'art. 591 cod. proc. civ., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, provvedendo in quello stesso contesto sull'eventuale fissazione di una nuova vendita. Lamezia Terme, 11.03.2014 Il Funzionario Giudiziario (DOTT.SSA DEBORAH CHIRICO) •

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R.E.61/1994 IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE visto l'art. 576 c.p.c. ORDINA per il giorno 9 Luglio 2014 la vendita all'incanto dei seguenti beni immobili: lotto due - "fabbricato rurale ad un livello, con struttura in muratura, sito in Acconia di Curinga, località Scarcio, riportato nel NCT di tale comune al foglio n. 23, p.lla 68"; € 4.303,12 lotto tre - "fabbricato destinato a magazzino ad un livello, con struttura in muratura ed in precario stato di manutenzione, sito in Acconia di Curinga, località Scarcio, riportato nel NCT di tale comune al foglio n. 23, p.lla 68"; € 1.898,44 lotto quattro - "fabbricato utilizzato per ricovero celle cd autorimessa in precario stato di manutenzione. sito in Acconia di Cu r Inga, località Scarcio, rtportato nel NCT di tale comune al foglio n. 23, p.lla 68"; € 2.404,69 lotto cinque - "fabbricato destinato ad abitazione con corte esclusiva, sito in Acconia di Curinga, località Scarcio, riportato nel NCT di tale comune al foglio n. 23, p.lle 68 e 161"; € 24.046,87 lotto otto - "terreno agricolo destinato a pollaio ed aia e a verde, sito in Acconia di Curinga, località Scarcio, riportato nel NCT di tale Comune al foglio n. 23, p.lla 76; € 1.392,19 lotto undici - "terreno agricolo completamente cementato e destinato a deposito di attrezzature e mezzi agricoli a cielo aperto, l'immobile è sito in Acconia di Curinga, località Scarcio, riportato nel NCT di tale Comune al foglio n. 23, p.lla 157; € 5.062,50 lotto dodici - terreno agricolo di mq. 17.600 con complesso di tunnel a serre destinate alla produzione intensiva di fragole, sito in Acconia di Curinga. località Scarcio, riportato nel NCT di tale comune al foglio n. 31, p.lla 17; € 26.578,12 lotto tredici - "terreno agricolo di mq. 18.570 con complesso di tunnel a serre destinate alla produzione intensiva di fragole, sito in Acconia di Curinga, località Scarcio, riportato nel NCT di tale comune al foglio n. 31, p.lla 2; € 30.375,00 DISPONE • Che le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori a euro 2.257.50 per il lotto n. 1, ad euro 229,50 per il lotto n. 2, ad euro 101,25 per il lotto n. 3, ad euro 128,25 per il lotto n. 4, ad euro 1.282,50 per il lotto n. 5, ad euro 3.172,50 per il lotto n. 7, ad euro 74,25 per il lotto n. 8, ad euro 2.700.00 per il lotto n. 9, ad euro 1.350,00 per il lotto n. 10, ad euro 270,00 per il lotto n. 11, ad euro 1.417,50 per il lotto n. 12, ad euro 1.620,00 per il lotto n. 13. • ognuno, ai sensi dell'art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all'incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a nonna dell'art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto puhblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l'ordinario mandato alle liti; • nell'ipotesi di cui al citato art. 579 comma 3, i1 mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all'art. 583, comma 1, c.p.c.); • ogni concorrente, per essere ammesso all'incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di

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RGE della procedura, il bene o il lotto cui l'istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale tra i coniugi; • in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene in caso di aggiudicazione; • nell'ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest'ultimo, ex art. 179, comma l, lett. f cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; • l'istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; • in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'istanza; • all'istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri e la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • con l'istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle "Poste Italiane SpA – Patrimonio Banco Posta.", tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; • all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all'incanto; • le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l'incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell'aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell'art. 581 c.p.c.; • la mancata partecipazione all'incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l'incameramento di un decimo della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura del l'incanto, ove l'offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; • nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l 'aggiudicazione provvisoria; • a norma dell'art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l'incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l'aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; • tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all'art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all' incanto. • In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all'art. 584 c.p.c . • Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell'art. 584, comma 3, c.p.c., l'aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione • in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell'aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo "ABI" per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l'elenco delle banche aderenti all'iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; FISSA • per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione termine perentorio fino alle ore 13.00 del giorno 8 Luglio 2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; STABILISCE • gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall'esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. • Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l'aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a "Poste Italiane SpA. – Patrimonio Banco Posta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all' assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione, a norma dell'art. 587 c.p.c.; • soltanto all'esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest'ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell'alt. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, 17.04.2014

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n. 23/98 R.G.E., con provvedimento assunto all’udienza del 26.03.2014 ha disposto la vendita con incanto dei lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per l’udienza del 09.07.2014; Procedersi alla vendita senza incanto dei seguenti immobili: Lotto 1 - “appezzamento di terreno con sovrastante fabbricato rurale sito in Decollatura, località Liardi, riportato nel NCT di detto comune al foglio 7, p.lla 341, pascolo arborato, mq. 419, e p.lla 343, avente consistenza pari a mq. 116”; Prezzo base d’asta € 2.767,57 Lotto 2 - “appezzamento di terreno sito in Decollatura, località Liardi, riportato nel NCT di detto Comune al foglio 7, p.lla 344, esteso per mq. 5260”; Prezzo base d’asta € 2.518,40 Lotto 3 - “appezzamento di terreno sito in Decollatura, località Liardi, riportato nel NCT di detto Comune al foglio 7, p.lla 353, esteso per mq. 1300”; Prezzo base d’asta € 3.470,58 Lotto 4 - “appezzamento di terreno sito in Decollatura, località Liardi, riportato nel NCT di detto Comune al foglio 7, p.lle 615 e 75, esteso per mq. 2261 circa”; Prezzo base d’asta € 5.971,94 Lotto 5 - “appezzamento di terreno sito in Decollatura, località Liardi, riportato nel NCT di detto Comune al foglio 7, p.lla 36, esteso per mq. 220”; Prezzo base d’asta € 97,89 Lotto 6 - “fabbricato per civile abitazione a due piani fuori terra sito in Decollatura, località Liardi, snc, con superficie lorda coperta di circa 253,86 mq., di cui 59 mq. Lordi destinati a legnaia e 19,38 mq. lordi a garage. L’immobile è riportato nel NCEU di detto Comune al foglio 7, p.lla 616, cat. A/3, classe 2, vani 7”. Prezzo base d’asta € 14.167,10 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI • ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; • nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta; • detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; • in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; • nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; • n caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; • l’offerta è irrevocabile, salvo che: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; • l'offerta non è efficace: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l'offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane S.P.A. - Patrimonio Bancoposta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; • all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; • all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte; • le buste saranno aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; • nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; • in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; • in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” – filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; • detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto; • fin d’ora si prevede che, quando l'offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; • in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico

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dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; quanto alla vendita agli incanti: essa deve aver luogo per il lotto 1 al prezzo base di euro 2.767,57; per il lotto 2 al prezzo base d’asta di euro 2.518,40; per il lotto 3 al prezzo base d’asta di euro 3.470,58; per il lotto 4 al prezzo base d’asta di euro 5.971,94; per il lotto cinque al prezzo base d’asta di euro 97,89; per il lotto 6 al prezzo base d’asta di euro 14.167,10; le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori ad € 525,00, 00 per il lotto n. 1; ad euro 487,5 per il lotto n. 2 e ad euro 675,00 per il lotto n. 3, ad euro 1.125,00 per il lotto n. 4, ad euro 15,00 per il lotto n. 5, ad euro 2.625,00 per il lotto n. 6; ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane S.P.A. – Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle 13.00 del 08.07.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; è fissata, per il giorno 09.07.2014, ore 9.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO,

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SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. • Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane S.P.A. – Patrimonio Bancoposta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme IL CANCELLIERE (C/1) Bruna Bernardi •

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AVVISO DI VENDITA Procedura n. 64/2000 Registro Esecuzioni Immobiliari TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME Il professionista delegato AVV. FRANCESCA VESCI, con proprio studio legale sito in Via Paolo Orsi n. 3 di Lamezia Terme, nella procedura esecutiva promossa da BANCO DI NAPOLI SPA (ora Sanpaolo Banco di Napoli spa) ; visto il provvedimento di delega alla vendita emesso dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Lamezia Terme in data 31.5.2007, ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c.; vista la proroga nelle operazioni di vendita; vosto il provvedimento di riduzione del 13.2.2014; ritenuto necessario fissare l’incanto dei beni pignorati, ai sensi dell’art. 591 cpc; visti gli art 569 e 576 c.p.c. AVVISA che nella data e nel luogo sotto indicati si terrà la vendita senza incanto del seguente immobile: LOTTO UNICO: Piena proprietà relativamente ad un appartamento adibito a civile abitazione posto al terzo piano interno 6 e ad un garage posto a piano terra, facenti parte di un corpo di fabbrica a cinque piani f. t., sito nel Comune di Lamezia Terme Nicastro, in via degli Itali n. 6; l’appartamento di mq 94 circa, è composto da ingresso, cucina-soggiorno, ripostiglio, n° 2 stanze da letto, salotto e bagno; presenta anche n° 3 balconi che complessivamente misurano 12 mq circa; confina con vano scala, vano ascensore, spazio d’isolamento e appartamento sub. 10 Interno 5; il garage di mq 22 circa confina con spazio d’isolamento, sub. 7 e sub.13. Esternamente alla struttura si svolge un’area di pertinenza recintata con muretto in calcestruzzo e sovrastante ringhiera in ferro. L’immobile è riportato al NCEU al foglio 37, particella 1330, subalterno 11. Occupato da terzi. Nel prezzo indicato non sono incluse le spese di sanatoria o condono. LOTTO UNICO come sopra descritto; PREZZO: €. 49.815,75 (euro quarantanoveottocentoquindici/75) RILANCIO MINIMO: €. 2.490,78 (euro duemilaquattrocentonovanta/78); • Data dell’esame delle offerte: 12 06.2014 ore 18.00. • Luogo di esame delle offerte: Studio legale del professionista delegato sito in Via Paolo Orsi n. 3, di Lamezia Terme (Telefono 340.6497418). AVVISA ALTRESÌ • che nelle ipotesi in cui: • non siano proposte offerte d’acquisto entro il termine stabilito; • le offerte non siano efficaci ai sensi dell’art. 571 c.p.c.; • si verifichi una delle circostanze previste dall’art. 572,comma 3, c.p.c.; • la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione; • avrà luogo la vendita con incanto del medesimo bene nella seguente data e luogo: LOTTO UNICO come sopra descritto; PREZZO: € 49.815,75 (euro quarantanoveottocentoquindici/75) RILANCIO MINIMO: €. 2.490,78 (euro duemilaquattrocentonovanta/78); Data dell’incanto 18. 06.2014 ORE 18.00 • Luogo di esame delle offerte: Studio legale del professionista delegato sito in via Paolo Orsi n. 3, di Lamezia Terme (Telefono 340.6497417). • In tale data, a differenza della prima, per aggiudicarsi i beni sarà necessario effettuare almeno un rilancio del prezzo dell’importo sopra indicato. • I beni di cui sopra sono meglio descritti nella relazione di stima a firma del dott. R. TALARICO del 2.4.2007, che deve essere consultata dall’offerente, ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni. La stessa è consultabile presso lo studio del professionista delegato dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 19, previo avviso telefonico, al n. 340.6497418 e/o sul sito internet www.aste.eugenius.it www.quiaste.it; www.asteinfoappalti.it; www.astepress.it; www.asteannunci.info; • Si avvisa, in ogni caso, che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù at-

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tive e passive; che la vendita è a corpo e non a misura; che eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. La pubblicità, le modalità di presentazione delle offerte e le condizioni della vendita sono regolate come segue: QUANTO ALLA VENDITA SENZA INCANTO: A norma dell’art. 571 ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’art 579, ultimo comma, c.p.c.; il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autentica, non essendo sufficiente l'ordinario mandato alle liti; nell'ipotesi di cui al 579 comma 3 cpc, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all'art. 583 comma 1 cpc; le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa entro le ore 13.00 del 11.06.2014. Le stesse potranno essere presentate presso lo studio del suindicato professionista delegato dal lunedì al venerdì negli orari d’ufficio. Nessuna annotazione dovrà essere apposta sulla busta. Sulla predetta busta dovranno essere annotate, a cura del professionista ricevente o di suo delegato, il nome di chi materialmente provvede al deposito, il nome del Giudice dell’esecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata per l’esame delle offerte; l’offerente dovrà presentare presso lo studio del professionista delegato una dichiarazione, in regola con il bollo, contenente – a pena di inefficacia -: l’indicazione del numero di RGE della procedura, del prezzo offerto – che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato nell’avviso di vendita -, l’identificazione del bene e del lotto cui si riferisce l’offerta ed ogni altro elemento utile alla valutazione di questa, comprese le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale tra i coniugi in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, nell'ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione di beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest'ultimo, ex art 179 comma 1, lett. f. cod.civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), oltre a copia di valido documento d’identità dell’offerente e, se necessario a valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione (es. procura speciale o certificato camerale); l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; l'istanza, nel caso di presentazione di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori , previa autorizzazione del giudice tutelate, da depositare in copia conforme; in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l'esclusiva di formulare eventuali offerte in aumento; non sarà possibile trasferire l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'istanza. All’offerta, dovrà essere allegata una fotocopia del documento d’identità, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato - avvocato Francesca Vesci es. 64/2000 Trib. L.T.-, a titolo di cauzione, per un importo non inferiore al decimo del prezzo offerto, pena l’inefficacia. Detta somma sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto; l’aggiudicatario potrà ottenere per l’acquisto dei beni posti all’asta mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al cd. protocollo ABI, rivolgendosi direttamente alle agenzie o filiali delle banche il cui elenco risulta reperibile presso il professionista delegato e presso il sito ABI; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base dell’offerta più alta, a norma dell’art. 573 c.p.c.; la validità e l’efficacia dell’offerta d’acquisto è regolata dall’art. 571, comma 2, c.p.c.; l’offerta è irrevocabile per 120 giorni dalla sua presentazione ai sensi dell’art. 571, comma 3, c.p.c.; le modalità di vendita senza incanto sono regolate dagli artt. 572 e seguenti c.p.c.; nel caso di più offerte valide, si procederà a gara sull'offerta più alta, secondo il sistema delle schede o delle buste segrete, fatta salva l'applicazione dell'art. 573 comma 2 cpc il termine di versamento del saldo del prezzo, nonché di ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita è di 60 giorni dall’aggiudicazione mediante il deposito su un libretto di deposito postale o bancario nominativo, intestato alla procedura e vincolato all’ordine del Giudice, presso la MPS spa – agenzia di Lamezia Terme; in caso di inadempimento l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate; le spese di trasferimento del bene sono a carico dell’aggiudicatario cui restano riservate le attività e i costi per la cancellazione delle formalità. Il pagamento per le spese di trasferimento deve essere effettuato contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest'ultimo, solo allora verrà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell'art. 586 c.p.c. QUANTO ALLA VENDITA CON INCANTO A norma dell’art. 579 ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’art 579, ultimo comma, c.p.c.; il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autentica, non essendo sufficiente l'ordinario mandato alle liti; nell'ipotesi di cui al 579 comma 3 cpc, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all'art. 583 comma 1 cpc; le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa entro le ore 13.00 del 17.06.2013. Le stesse potranno essere presentate presso lo studio del suindicato professionista delegato dal lunedì al venerdì di ogni settimana, negli orari d’ufficio. Nessuna annotazione dovrà essere apposta sulla busta. Sulla predetta busta dovranno essere annotate, a cura del professionista ricevente o di suo delegato, il nome di chi materialmente provvede al deposito, il nome del Giudice dell’esecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata per l’esame delle offerte; l’offerente dovrà presentare presso lo studio del professionista delegato una dichiarazione, in regola con il bollo, contenente – a pena di inefficacia -: l’indicazione del numero di RGE della procedura, del prezzo offerto – che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato nell’avviso di vendita -, l’identificazione del bene e del lotto cui si riferisce l’offerta ed ogni altro elemento utile alla valutazione di questa, comprese le generalità dell’offerente

(nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale tra i coniugi in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, nell'ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione di beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest'ultimo, ex art 179 comma 1, lett. f. cod.civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), oltre a copia di valido documento d’identità dell’offerente e, se necessario a valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione (es. procura speciale o certificato camerale); in caso di dichiarazione presentata da più soggetti, l’indicazione di quello, tra questi, che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • l'istanza, nel caso di presentazione di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori , previa autorizzazione del giudice tutelate, da depositare in copia conforme; • l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima. • non sarà possibile trasferire l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'istanza; • le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l'incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell'aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell'art. 581 cpc; • la mancata partecipazione all'incanto personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l'incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, ove l'offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581 cpc, comma 2 per conseguire l'aggiudicazione provvisoria • All’offerta, dovrà essere allegata una fotocopia del documento d’identità, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato - avvocato Francesca Vesci es 64-2000 Trib. L.T. -, a titolo di cauzione, per un importo non inferiore al decimo del prezzo base d’asta suddetto, pena l’inefficacia. Detta somma sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto; • l’aggiudicatario potrà ottenere per l’acquisto dei beni posti all’asta mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al cd. protocollo ABI, rivolgendosi direttamente alle agenzie o filiali delle banche il cui elenco risulta reperibile presso il professionista delegato e presso il sito ABI; • la validità e l’efficacia dell’offerta d’acquisto è regolata dall’art. 571, comma 2, c.p.c.; • l’offerta è irrevocabile per 120 giorni dalla sua presentazione ai sensi dell’art. 571, comma 3, c.p.c.; • le modalità di vendita all’incanto sono regolate dagli artt. 581 e seguenti c.p.c.; • il termine di versamento del saldo del prezzo, nonché di ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita è di 60 giorni dall’aggiudicazione mediante il deposito su un libretto di deposito postale o bancario nominativo, intestato alla procedura e vincolato all’ordine del Giudice, presso la MPS spa – agenzia di Lamezia Terme; • in caso di inadempimento l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate; • le spese di trasferimento del bene sono a carico dell’aggiudicatario cui restano riservate le attività e i costi per la cancellazione delle formalità. Il pagamento per le spese di trasferimento deve essere effettuato contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest'ultimo, solo allora verrà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell'art. 586 c.p.c. • Offerte in aumento di un quinto: • a norma dell’art. 584 c.p.c., avvenuto l’incanto, possono ancora essere fatte offerte d’acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 (un quinto) quello raggiunto nell’incanto. • Pertanto, l’aggiudicazione diverrà definitiva decorsi dieci giorni senza offerte in aumento. Tali offerte potranno essere depositate presso lo studio del professionista delegato, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. • Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione. • Ogni domanda di restituzione della cauzione dovrà essere indirizzata dagli offerenti al professionista delegato. Il Professionista Delegato Avv. Francesca Vesci *****

AVVISO DI VENDITA Procedura n. 65/1997 Registro Esecuzioni Immobiliari Il professionista delegato AVV. FRANCESCA VESCI, con proprio studio legale sito in Via Paolo Orsi n. 3 di Lamezia Terme, nella procedura esecutiva promossa da BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL LAMETINO ora CREDITO EMILIANO SPA; visto il provvedimento di delega alla vendita emesso dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Lamezia Terme in data 4.4.2007 ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c.; ritenuto necessario fissare l’incanto dei beni pignorati, ai sensi dell’art. 591 cpc; visti gli art 569 e 576 c.p.c. AVVISA che il 11 giugno 2014 alle ore 18.00 si terrà la vendita al pubblico incanto del seguente immobile: LOTTO N. 1: Locale magazzino ad uso commerciale, di circa mq.121, situato a piano terreno, dotato di due ampi ingressi, facente parte di un più ampio fabbricato dotato di cancello privato, con tutti i suoi diritti gravanti sulla corte comune recintata, identificata al subalterno 3. Accesso da strada di lottizzazione a fondo chiuso, ubicato in Località Spartivento n.8 del Comune di Lamezia Terme (CZ), nei pressi del centro abitato di Sambiase. Confinante con magazzino di proprietà C.P. e fabbricati di proprietà D.M., proprietà C.P., salvo altri e più aggiornati confini. Identificazione catastale: N.C.E.U. del Comune di Lamezia Terme (CZ), partita 6146, foglio 81, particella 852, subalterni 5 e 6, categoria C/2. Manca dichiarazione di agibilità. Restano a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri, gravanti sul bene, per la sanatoria delle irregolarità edilizie, di cui potrà avvalersi. PREZZO BASE: €. 26.033,90 (ventiseimilatrentatre/90). RILANCIO MINIMO DA APPORTARE ALL’OFFERTA €. 1.301,69

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(euro milletrecentouno/69) • Luogo di esame delle offerte: Studio legale del professionista delegato sito in via Paolo Orsi n. 3, di Lamezia Terme (Telefono 340.6497418). • Nella data anzidetta, per aggiudicarsi il bene sarà necessario effettuare almeno un rilancio del prezzo dell’importo sopra indicato. • Il bene di cui sopra è meglio descritto nelle relazioni di stima a firma dell'architetto B. Cardinali del 18.12.2006, che deve essere consultata dall’offerente, ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni. La stessa è consultabile presso lo studio del professionista delegato dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 19, previo avviso telefonico, e sul sito internet www.aste.eugenius.it, www.quiaste.it; www.asteinfoappalti.it; www.astepress.it; www.asteannunci.info; • Si avvisa, in ogni caso, che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; che la vendita è a corpo e non a misura; che eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. • La pubblicità, le modalità di presentazione delle offerte e le condizioni della vendita sono regolate come segue: MODALITA’ DI VENDITA CON INCANTO • A norma dell’art. 579 c.p.c. ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’art 579, ultimo comma, c.p.c.; • il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autentica, non essendo sufficiente l'ordinario mandato alle liti; • nell'ipotesi di cui al 579 comma 3 cpc, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all'art. 583 comma 1 cpc; • le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa entro il giorno 10 giugno 2014 ore 13.00 • Le stesse potranno essere presentate presso lo studio del suindicato professionista delegato dal lunedì al venerdì di ogni settimana, negli orari d’ufficio e previa telefonata al n. 340.6497418. Nessuna annotazione dovrà essere apposta sulla busta. • Sulla predetta busta dovranno essere annotate, a cura del professionista ricevente o di suo delegato, il nome di chi materialmente provvede al deposito, il nome del Giudice dell’esecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata per l’esame delle offerte; • l’offerente dovrà presentare presso lo studio del professionista delegato una dichiarazione, in regola con il bollo, contenente – a pena di inefficacia -: l’indicazione del numero di RGE della procedura, del prezzo offerto – che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato nell’avviso di vendita -, l’identificazione del bene e del lotto cui si riferisce l’offerta ed ogni altro elemento utile alla valutazione di questa, comprese le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale tra i coniugi in caso di comunione legale tra i beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, nell'ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest'ultimo, ex art. 179 comma I lett. f. cod cic., quella del coniuge non acquirente di cui al II comma della disposizione normativa), oltre a copia di valido documento d’identità dell’offerente e, se necessario a valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione (es. procura speciale o certificato camerale); • n caso di dichiarazione presentata da più soggetti, l’indicazione di quello, tra questi, che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • l'istanza nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, da depositare in copia conforme; • l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima. • In caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento. • non sarà possibile trasferire l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'istanza; • le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l'incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell'aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell'art. 581 cpc; • la mancata partecipazione all'incanto personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l'incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, ove l'offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581 cpc, comma 2 per conseguire l'aggiudicazione provvisoria • All’offerta, dovrà essere allegata una fotocopia del documento d’identità, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato - avvocato Francesca Vesci Trib. Lamezia Terme. es. 65/97 -, a titolo di cauzione, per un importo non inferiore al decimo del prezzo base d’asta suddetto, pena l’inefficacia. Detta somma sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto; • l’aggiudicatario potrà ottenere per l’acquisto dei beni posti all’asta mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al cd. protocollo ABI, rivolgendosi direttamente alle agenzie o filiali delle banche il cui elenco risulta reperibile presso il professionista delegato e presso il sito ABI; • la validità e l’efficacia dell’offerta d’acquisto è regolata dall’art. 571, comma 2, c.p.c.; • l’offerta è irrevocabile per 120 giorni dalla sua presentazione ai sensi dell’art. 571, comma 3, c.p.c.; • le modalità di vendita all’incanto sono regolate dagli artt. 581 e seguenti c.p.c.; • il termine di versamento del saldo del prezzo, nonché di ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita è di 60 giorni dall’aggiudicazione mediante il deposito su un libretto di deposito postale o bancario nominativo, intestato alla procedura e vincolato all’ordine del Giudice, presso la MPS spa – agenzia di Lamezia Terme; • in caso di inadempimento l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate; • le spese di trasferimento del bene sono a carico dell’aggiudicatario cui restano riservate le attività e i costi per la cancellazione delle formalità. • Il pagamento per le spese di trasferimento deve essere effettuato contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest'ultimo, solo allora verrà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell'art 586 c.p.c. • Offerte in aumento di un quinto: • a norma dell’art. 584 c.p.c., avvenuto l’incanto, possono

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ancora essere fatte offerte d’acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 (un quinto) quello raggiunto nell’incanto. • Pertanto, l’aggiudicazione diverrà definitiva decorsi dieci giorni senza offerte in aumento. Tali offerte potranno essere depositate presso lo studio del professionista delegato, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c. • Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione. • Ogni domanda di restituzione della cauzione dovrà essere indirizzata dagli offerenti al professionista delegato. Il Professionista Delegato Avv. Francesca Vesci *****

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AWISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI EX ART. 569 COMMA 3 C.P.C. NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 48/2000 R.E. SI RENDE NOTO Che il Giudice dell'Esecuzione nella procedura N. 48/2000 R.E. con ordinanza emessa all'udienza del 12 febbraio 2014 ha disposto la vendita con incanto in un unico lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova del seguente compendio immobiliare: LOTTO UNICO "Unità immobiliare sita in Lamezia Terme e/da Barbuto, via degli Enotri, costituita, al piano terra, da due locali molto estesi, da un servizio igienico, un deposito e l'ingresso con vano scala, al primo piano, da una cucina-pranzo, un salone, due camere da letto e due bagni. L'immobile è riportato nel NCEU di detto comune al Foglio 31, Part.lla 127 sub 3 P.T. magazzino, cat. C/2 Classe 1° consistenza mq. 109 al primo piano sub 4 in corso di costruzione. Spese di condono di Euro 25.000". SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL G.E. HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI • Essa deve aver luogo al prezzo base di Euro 35.000,00; • Le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 3% del prezzo base d'asta; • Ognuno, ai sensi dell'art. 579, comma 1 c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a • formulare offerte all'incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell' 579 comma 3 c.p.c. ( il procuratore legale dovrà in ogni caso essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l'ordinario mandato alle liti; • nell'ipotesi di cui al citato art. 579 comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all'art. 583, comma 1 c.p.c.). • Ogni concorrente, per essere ammesso all'incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di R.G.E. della procedura, il bene o il lotto cui l'istanza stessa si riferisce, il prezzo proposto, le proprie • generalità ( nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza I domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro-quota, il bene, in caso di aggiudicazione; • nell'ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest'ultimo, ex art. 179, comma 1, lettera f, cod.civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l'espressa , dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima. • L'istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del Giudice tutelare, da depositare in copia conforme. In caso di - istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento. Non sarà possibile trasferire l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'istanza. • All'istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso ( ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società). Con l'istanza di partecipazione da presentarsi in busta chiusa senza segni di riconoscimento, deve essere depositato l'assegno circolare non trasferibile, intestato a Poste Italiane S.pA Patrimonio BancoPosta tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d'asta. All'esterno della busta vanno annotati, a cura del Cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materiaimente provvede al deposito, il nome del Giudice dell'Esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all'incanto. Le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l'incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell'aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell'art. 581 c.p.c.; • la mancata partecipazione all'incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l'incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, ove l'offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso d i una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo ex art. 581 comma 2 per conseguire l'aggiudicazione provvisoria. A norma dell'art. 584 c.p.c. infatti, avvenuto l'incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/6 quello raggiunto nell'incanto; l'aggiudicazione pertanto diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento. • Tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all'art. 571 c.p.c. • prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all'incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all'art. 584, comma 3, c.p.c. • Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell'art. 584, comma 3 c.p.c., • l'aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a

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carico degli offerenti ( salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione. In ogni caso, le spese di trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati. • E' possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al protocollo "ABI" per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l'elenco delle banche aderenti all'iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria. • E' fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c. del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell'esperto in atti alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13,00 del giorno 3 giugno 2014 con le modalità e per il prezzo base di cui sopra. • E' fissata per il giorno 4 giugno 2014 ore di rito, la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi. • Gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall'esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative. • La vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. • La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. • Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità • di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore per qualsiasi motivo non considerati, anche se occultati e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. • L'aggiudicatario dovrà versare la differenza, del prezzo ( detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio .... • BancoPosta (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l'aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all'assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.lgs. I settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento nella misura che sarà indicata dal G.E.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione, a norma dell'art. 587 c.p.c. • Soltanto all'esito degli adempi menti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di questo ultimo sarà emesso il decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 586 c.p.c. Lamezia Terme, li, 28.03.2014 Il Cancelliere Dott.ssa Sabrina Marasco *****

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n°.56/1992 RE, con ordinanza emessa all’udienza del 05.03.2014 ha disposto la vendita con incanto di più lotti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per il 04.06.2014; QUINTO LOTTO: porzione del fabbricato sito in San Mango D’Aquino, costituita dall’appartamento che si sviluppa su due livelli: al piano terra si trovano un soggiorno, un bagno, una camera, la cucina, un ripostiglio e due balconi; al primo piano si trovano due camere, un bagno in corso di costruzione ed una terrazza per una superficie complessiva di mq. 178,00 circa, oltre a mq. 75,00 di balconi; riportato in NCEU del predetto comune censuario al foglio di mappa 7, particella 100, subalterno 2; Prezzo base d’asta euro 25.000,00; SESTO LOTTO: piccolo appezzamento di terreno in agro di San Mango D’Aquino, riportato al NCT del predetto comune censuario alla partita 1383, foglio di mappa 7, particella 888; Prezzo base d’asta euro 1.000,00; SETTIMO LOTTO: appezzamento di terreno in San Mango D’Aquino, esteso Ha. 3.20.80, attualmente coltivato ad uliveto; sul terreno si trova un fabbricato rurale ormai completamente diruto; il tutto è riportato in NCT del predetto comune censuario alla partita 1383 foglio di mappa 6, particelle 8 (di are 81.80), 9 (di Ha. 2.36.80) e 10 (di 2.20); Prezzo base d’asta euro 38.000,00; OTTAVO LOTTO: appezzamento di terreno in San Mango D’Aquino, esteso are 62.50 e coltivato a querceto riportato in NCT del predetto comune censuario alla partita 1383 foglio di mappa 6, particelle 11 (di are 27.20) e 70 (di are 35.30); Prezzo base d’asta euro 2.800,00; SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA CON INCANTO • essa deve aver luogo al prezzo base di euro 25.000,00 per il lotto cinque, di euro 1.000,00 per il lotto sei, di euro 38.000,00 per il lotto sette e di euro 2.800,00 per il lotto otto; • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 3% del prezzo base d’asta; • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; • nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla di-

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chiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane S.P.A. – Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/6 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; tali offerte si fanno a norma dell’art. 571 e, prima di procedere alla gara di cui all’art. 573, il Cancelliere da pubblico avviso dell’offerta più alta a norma dell’art. 570 c.p.c.; in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 03.06.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; è fissata, per il giorno 04.06.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si provvederà a norma del-

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l’art. 587 c.p.c.; soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 02.04.2014 Il Cancelliere •

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UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n°. 34/97 con ordinanza emessa all’udienza 05.03.2014 ha disposto la vendita senza incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 04.06.2014, ed ha fissato per il caso in cui la stessa non abbia luogo la vendita con incanto del medesimo lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 18.06.2014; lotto unico - “appartamento ed autorimessa siti in Nocera Terinese, località Marina De Luca via Monacello, aventi superficie commerciale rispettivamente, di mq. 104,75 e di mq. 88, oltre corte di pertinenza. Gli immobili sono riportati nel NCEU di detto comune al foglio 45, p.lla 109, sub 5,8 e 1”; Valore €. 29.587,14 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA SENZA INCANTO • Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo base di euro 29.587,14 per il lotto unico; • ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; • nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta; • detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; • in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; • nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; • in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; • l’offerta è irrevocabile, salvo che: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; • l'offerta non è efficace: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l'offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa – Patrimonio Bancoposta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; • all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte; le buste saranno aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; • nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; • in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” – filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; • detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l'offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; • in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a

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tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; quanto all’eventuale, successiva vendita agli incanti: essa deve aver luogo al prezzo base di euro 29.587,14 per il lotto unico; le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 3% del prezzo base d’asta; ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 03.06.2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 04.06.2014, ore 09,30 e ss.; NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 17.06.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; è fissata, per il giorno 18.06.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo

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base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: • gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; • la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. • Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 02.04.2014 Il Cancelliere ****

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n°.58/12 a scioglimento della riserva di cui al verbale del 12.02.2014 ha disposto la vendita senza incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 04.06.2014, ed ha fissato per il caso in cui la stessa non abbia luogo la vendita con incanto del medesimo lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 18.06.2014; lotto unico – “piena proprietà di un appezzamento di terreno, ubicato in località Carigli o Fossa don Paolo, Platania (CZ), di medie dimensioni, in declivio, irriguo e libero, formante un corpo unico, con entro stante particella di altra ditta, recintato ed accessibile sia dal lato Nord che dal lato Sud, mediante due cancelli veicolari che immettono nella viabilità interna al lotto. Sui terreni sono stati edificati dei fabbricati, in corso di costruzione, uno dei quali destinato alla civile abitazione a due livelli e l’altro a deposito a servizio dell’azienda agricola. Allo stato il fondo è coltivato a bosco ceduo e in alcune zone ad alto fusto con macchie di arbusti e zone incolte. Il fondo è dotato di una vasca di raccolta d’acqua in cemento e di una terra, di recinzione su tutto il perimetro e di viabilità interna in discreto stato generale. I Terreni ricadono in zona agricola, e sottoposti al vincolo idrogeologico forestale. L’immobile adibito a capannone-deposito è stato edificato abusivamente ma è suscettibile di sanatoria i cui presumibili costi sono già stati detratti dal prezzo base d’asta. Gli immobili costituenti l’azienda sono classati al catasto del Comune di Platania al foglio di mappa N. 25: Fabbricato, particella N. 673, “fabbricato in corso di costruzione”, mq 340, Località Fossa Don Paolo snc, piano terra ; Fabbricato, particella N. 675, “Fabbricato in corso di costruzione”, mq 205, località Fossa Don Paolo snc, piano T-1-2; Terreno, particella N. 32, Pascolo, consistenza 64 are 80 centiare, R.D. 4,35 – €, R.A. 3,01 €; Terreno, particella N.33 porz. AA, Seminativo 2, consistenza 60 are, R.D. 15,49 €- R.A. 4,65 € e porz. AB, Seminativo erborato 2, consistenza 27 are 40 centiare, R.D. 7,08 € - R.A. 2,83 €. Terreno, particella N. 34, Bosco ceduo 2, consistenza 2 ettari 40 are 80 centiare, R.D. 24,87 € - R.A. 14,92 €. Terreno, particella N. 36, Bosco ceduo 2 consistenza 81 are 20 centiare, R.D. 8,39 € - R.A. 5,03 €. Terreno, particella N. 37, Bosco ceduo 2 consistenza 52 are 60 centiare, R.D. 5,43 € - R.A. 3,26 €. Terreno, particella N. 146, Pascolo di classe U consistenza 19 are 70 centiare, R.D. 1,32 € - R.A. 0,92 €. Terreno, particella N. 674, Bosco ceduo 2 consistenza 99 are 96 centiare, R.D. 10,33 € R.A. 6,20 €. Terreno, particella N. 676, Seminativo Irriguo 3 consistenza 61 are 28 centiare, R.D. 11,08 € R.A. 6,01 €. Terreno, particella N. 578, Seminativo Irriguo 3, consistenza 4 are, R.D. 0,72 € - R.A. 0,39 €. Terreno, particella N. 677, Seminativo Irriguo arborato 3, consistenza 7 are, 13 centiare R.D. 1,66 € - R.A. 0,66 €. Terreno, particella N. 581, Seminativo Irriguo arborato 3, consistenza 2 are, R.D. 0,46 € - R.A. 0,19 €. Terreno, particella N. 172, Castagneto Frutto, consistenza 97 are 10 centiare, R.D. 17,55 € - R.A. 4,01 €. Terreno, particella N. 173, Pascolo di classe U consistenza 67 are 80 centiare, R.D. 4,55 € - R.A. 3,15 €. Terreno, particella N. 174, Pascolo di classe U consistenza 15 are 40 centiare, R.D. 1,03 € - R.A. 0,72 €. Terreno, particella N. 582, Seminativo Irriguo arborato 3, consistenza 17 are 90 centiare, R.D. 4,16 € - R.A. 1,66 €. Terreno, particella N. 584, Seminativo Irriguo arborato 3, consistenza 2 are 40 centiare, R.D. 0,56 € - R.A. 0,22 €. Terreno, particella N. 208, Pascolo di classe U consistenza 55 are 60 centiare, R.D. 3,73 € - R.A. 2,58 €. Terreno, particella N. 209, Bosco ceduo 2, consistenza 1 ettari 22 are 60 centiare, R.D. 12,66 € - R.A. 7,60 €. Terreno, particella N. 587, Castagneto da Frutto 3,consistenza 15 are 40 centiare, R.D. 1,59 € - R.A. 0,64 €. Terreno, particella N. 589, Castagneto da Frutto 3,consistenza 2 are 40 centiare, R.D. 0,25 € - R.A. 0,10 €. Terreno, particella N. 590, Seminativo Irriguo arborato 3, consistenza 4 are 80 centiare, R.D. 1,12 € - R.A. 0,45 €. Terreno, particella N. 592, Seminativo Irriguo arborato 3, consistenza 4 are, R.D. 0,93 € - R.A. 0,37 €. Terreno, particella N. 236, Pascolo di classe U consistenza 38 are 10 centiare, R.D. 2,56 € - R.A. 1,77 €. Terreno, particella N. 238, Bosco ceduo 2, consistenza 44 are 70 centiare, R.D. 4,62 € - R.A. 2,77 €. Terreno, particella N. 240, Pascolo di classe U consistenza 9 are 40 centiare, R.D. 0,63 € - R.A. 0,44 €. Terreno, particella N. 242, Castagneto da Frutto 3, consistenza 1 ettari 15 are 30 centiare, R.D. 11,91 € R.A. 4,76.”;

Prezzo base d’asta €.200.000,00 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA SENZA INCANTO Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo base di euro 200.000,00 per il lotto unico • ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; • nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta; • detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; • in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; • nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; • in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; • l’offerta è irrevocabile, salvo che: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; • l'offerta non è efficace: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l'offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa – Patrimonio BancoPosta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; • all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; • all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte; • le buste saranno aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; • nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; • in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; • in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” – filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; • detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l'offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; • in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; • quanto all’eventuale, successiva vendita agli incanti: • essa deve aver luogo al prezzo base di euro 200.000,00 per il lotto unico; • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) • ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi;

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in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 03.06.2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 04.06.2014, ore 09,30 e segg.; NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 17.06.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; è fissata, per il giorno 18.06.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non

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trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 02.04.2014 Il Cancelliere *****

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n°.96/11 con ordinanza del 12.3.14 ha disposto la vendita con incanto del seguente lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per L’UDIENZA DELL’11 GIUGNO 2014 lotto unico - “ piena proprietà di particella di terreno di forma rettangolare piuttosto regolare di sup. complessiva di 00.12.51 ha, di qualità pascolo cespugliato, ubicata nel cuore dell’abitato della loc. Marinella del Comune di Lamezia Terme; il terreno è riportato nel NCT del predetto Comune al foglio 36, p.lla 119 ” SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA CON INCANTO • essa deve aver luogo al prezzo base di € 112.600,00 • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5% del prezzo base d’asta; • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) • ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; • in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; • l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; • in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; • all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a.-Patrimonio BancoPosta ”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; • all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; • le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; • la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; • nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; • a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; • tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. • In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. • Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; • in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile

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presso la Cancelleria; è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 10 giugno 2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; • è fissata, per il giorno 11 giugno 2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: • gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. • Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a.-Patrimonio Banco Posta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); • in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 12.3.14 Il funzionario giudiziario Dott. D.Chirico •

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UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI R.E. N. 51/2013 IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE letti gli atti del procedimento e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 12.03.2014; preso atto dell’istanza di vendita formulata dal creditore procedente; rilevato che custode del bene pignorato è il debitore; considerato che la natura e la destinazione d’uso del compendio pignorato, unitamente alla carenza di elementi probatori da cui poter evincere il concreto pericolo di un relativo deterioramento nelle more della definizione della procedura di vendita, inducono a ritenere che la sostituzione del debitore con un terzo nell’attività di custodia giudiziaria non abbia, allo stato, utilità, ex art. 559, comma 4, c.p.c., come novellato dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, fermo restando l’obbligo di rendere conto di gestione, ex artt . 560 e 593 c.p.c. ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura le conclusioni della relazione dell’esperto in ordine sia all’individuazione del compendio immobiliare che alla stima del relativo valore di mercato; ( da decurtare, tuttavia, dei presumibili costi per la sanatoria degli abusi riscontrati); ravvisate pertanto, le condizioni per procedere, ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c., come novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, al prezzo base di € 170.000,00 alla vendita coattiva dei seguenti beni: lotto unico – piena proprietà di un villino su tre piani fuori terra, situato nel Comune di Feroleto Antico, Via Santuario di Dipodi, località Fondaco Frustato, censito nel NCEU del predetto Comune al foglio 24, p.lla 361, pini T-1-2. Il piano terra è adibito a magazzino (della superficie commerciale di mq. 76,8), Il primo piano è adibito a zona giorno (della superficie commerciale di mq. 69,64, oltre balconi) e il secondo piano è adibito a zona notte (della superficie commerciale di mq. 34,82, oltre balconi). L'immobile è intercluso (con diritto dell'acquirente alla costituzione di eventuale futura servitù coattiva) e presenta abusi (sopra elevazione del piano interrato, modifica della suddivisione interna del primo piano, cambio di destinazione d'uso del piano sottotetto, modifica delle bucature sul prospetto), suscettibili di sanatoria, i cui presumi bili costi sono già stati detratti dal prezzo base d'asta"; • rilevato che occorre fissare i termini per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto, la successiva udienza per l'esame delle stesse e, per il caso in cui non abbia per qualsiasi motivo luogo la vendita senza incanto, fin d'ora la data per gli incanti; • evidenziato, quanto alla vendita senza incanto, che: • ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1 c.p.c, tranne in debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579 comma 3, c.p.c ( il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata , non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; • nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenebte, a pena di inefficacia, l’indicazione • del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l'offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta; • detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell'offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, co-

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dice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell'ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest 'ultimo, ex art. 179, comma l, lett. f, cod civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell'offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); l'offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; non sarà possibile trasferire l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta; l'offerta è irrevocabile, salvo che: 1. il giudice ordini l'incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; l'offerta non è efficace: l) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l'offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a "Poste Italiane spa – Patrimonio Banco Posta ", in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; all'offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l'assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte; le buste saranno aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell'offerente o degli offerenti l'aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide si procederà a gara sull'offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete fatta salva l’applicazione dell'art. 573 comma 2. c.p.c.; in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il "Monte dei Paschi di Siena S.p.A." - filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto; fin d'ora si prevede che, quando l'offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell'aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile. per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo "ABI" per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria. Evidenziato, quanto all’eventuale, successiva vendita agli incanti, che: essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di euro 170.000,00; le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; ognuno , ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandata speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale tra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle

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ESTRATTO BANDO DI ASTA PUBBLICA UNITÀ IMMOBILIARI NON RESIDENZIALI LIBERE OD OCCUPATE DI PROPRIETÀ DELL’INAIL LE ASTE SI SVOLGERANNO A PARTIRE 2/07/2014 CON MODALITà TELEMATICA ATTRAVERSO LA RETE ASTE NOTARILI DEL CONSIGLO NAZIONALE DEL NOTARIATO L’I.N.A.I.L. offre all’asta la piena proprietà di unità immobiliari non residenziali libere od occupate facenti parte del programma di dismissione degli immobili ai sensi: dell’art.6 del D.lgs. 104/1996; dell’art.3 del D.L. 351/2001 convertito L. 410/2001; dell’art. 43bis del D.L. 207/2008 modificato dalla L. 14/2009; del decreto del M.E.F. del 21/11/2002 sulle modalità di vendita del patrimonio immobiliare trasferito alla SCIP; della convenzione con il Consiglio Nazionale del Notariato del 09/02/2011 per la gestione delle procedure d’asta e la vendita degli immobili con l’utilizzo di una procedura telematica via Web; della Determina di disinvestimento assunta del Presidente dell’I.N.A.I.L. n. 175 del 24/07/2013. LOTTI IN ASTA Lotto 5080 AVEZZANO 67051 (AQ) Via Fontana n. 7 Importo base d’asta € 1.250.000,00 deposito cauzionale € 125.000,00 Importo base d’asta residuale € 1.125.000,00 deposito cauzionale € 50.000,00 Classe energetica F indice 32,7 IMMOBILE LIBERO Lotto 5081 CASAMASSIMA 70010 (BA) Strada Statale n. 100 Bari Taranto km 18,00 Importo base d’asta € 16.500.000,00 deposito cauzionale € 1.650.000,00 Importo base d’asta residuale € 14.850.000,00 deposito cauzionale residuale € 50.000,00 Classe energetica B indice 6,70 IMMOBILE LIBERO Lotto 5082 PORDENONE 33170 Galleria San Marco n. 2/4 – Via Roma n. 9 Importo base d’asta € 1.300.000,00 deposito cauzionale € 130.000,00 Importo base d’asta residuale € 1.170.000,00 deposito cauzionale residuale € 50.000,00 Classe energetica G indice 326,962 IMMOBILE LIBERO Lotto 5083 VETRALLA 01019 (VT) SS. Cassia km 63,00 Località Campetta Le Capannacce immobile locato alla ASL di Viterbo con contratto di locazione stipulato il 19.1.2001 per 9 anni e rinnovato tacitamente per altri 9 anni. Il terreno che lo circonda è stato dato con comodato d’uso gratuito alla stessa ASL. Importo base d’asta € 1.760.000,00 deposito cauzionale € 176.000,00 Importo base d’asta residuale € 1.584.000,00 deposito cauzionale residuale € 50.000,00 Classe energetica G indice 253,20 IMMOBILE LOCATO Le Aste sono effettuate per singoli Lotti, comprensivi di eventuali pertinenze e accessori il cui elenco, completo di documentazione (planimetrie, foto ecc.), nonché l’elenco dei Notai, presso i quali è possibile depositare le offerte e il Bando d’Asta integrale con il Disciplinare d’Asta e i suoi Allegati (fac-simile Modelli di partecipazione), che regolano le modalità di partecipazione e di svolgimento dell’Asta, sono disponibili sui siti internet www.notariato.it oppure www.inail.it o potranno essere richiesti alle Direzioni Regionali dell’I.N.A.I.L. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 01/07/2014 ore 17,00 Il prezzo base d’asta per le Aste Residuali è da intendersi ridotto del 10% rispetto al prezzo base d’asta indicato per le Aste Principali. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai Notai Banditori o in alternativa a: “Servizio Aste” (tel. 06/36769552/3 e-mail: servizioaste@notariato.it).


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Poste italiane s.p.a., - Patrimonio BancoPosta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione) in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581, c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato o giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’ art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; FISSA IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell'esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte ntegrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 10.06.2014. con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; per l'esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell'art 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell'art. 573 c.p.c., l'udienza del 11.06.2014, ore 9,30 ss; FISSA. NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO. per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell'esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 24.06.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; per il giorno 25.06.2014, ore 9.30 e segg.. la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; . STABILISCE, ALTRESI’,CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SIFACCIA LUOGO SENZA INCANTO,SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO. gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione su un libretto postale di deposito giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura esecutiva (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornamenti certificati catastali e di aggiornamenti certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del presso di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; DISPONE, QUANTO ALLA PUBBLICITA’ IN FUNZIONE DELLA VENDITA, CHE: su impulso del procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo dell’Ufficio; a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770 c.c.) del medesimo soggetto sia data pubblicità: in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza,

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escluse le note, su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; • in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; • in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su un sito Internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp. att. c.p.c. e di cui è data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; • il creditore procedente possa, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo ritenga opportuno: • a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 c.c.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; • a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 c.c.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; • la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita; • della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa – da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite – sia fatto carico al creditore procedente o surrogante; AVVERTE • fin d'ora le parti che, ove all'udienza fissata per la celebrazione dell'incanto, questo non abbia luogo per qualunque motivo, si riserva di applicare immediatamente - e cioè a quella stessa udienza - l'articolo 591 cod. proc. civ., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto sentendo le parti e provvedendo sulla disposizione dell'amministrazione giudiziaria o sulla fissazione di una nuova vendita; ONERA • il creditore procedente di notificare entro il 30.04.2014 la presente ordinanza ai creditori di cui all' art. 498 che non sono comparsi; DA'ATTO • di non disporre, allo stato, la sostituzione del custode per le motivazioni innanzi espresse; ORDINA • al debitore di presentare il conto di gestione, ex artt. 560 e 593 c.p.c., a far data dal pignoramento entro e non oltre il 30.04.2014, con espresso avviso che, in caso di inottemperanza, l'omissione saràvalutata ai fini dell'eventuale nomina di un custode esterno. Lamezia Terme, 13.03.2014 Il Giudice dell’esecuzione Dott.ssa Adele Foresta *****

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI R.E. N. 86/2013 IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE letti gli atti del procedimento e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 19.03.2014; preso atto dell’istanza di vendita formulata dal creditore procedente; rilevato che custode del bene pignorato è il debitore; considerato che la natura e la destinazione d’uso del compendio pignorato, unitamente alla carenza di elementi probatori da cui poter evincere il concreto pericolo di un relativo deterioramento nelle more della definizione della procedura di vendita, inducono a ritenere che la sostituzione del debitore con un terzo nell’attività di custodia giudiziaria non abbia, allo stato, utilità, ex art. 559, comma 4, c.p.c., come novellato dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, fermo restando l’obbligo di rendere conto di gestione, ex artt . 560 e 593 c.p.c. ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura le conclusioni della relazione dell’esperto in ordine sia all’individuazione del compendio immobiliare che alla stima del relativo valore di mercato; ( sia pure con lieve arrotondamento per difetto); ravvisate pertanto, le condizioni per procedere, ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c., come novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, al prezzo base di € 49.800,00 alla vendita coattiva dei seguenti beni: lotto unico - piena proprietà di una casetta di vecchia costruzione, ubicata in Via Garibaldi, Vico III del comune di Cicala, censita nel NCEU al foglio 11, p.lla 951, sub 19 e 20, piani seminterrato, terra e primo, Cat. A/4, classe 1, consistenza vani 6, rendita euro 176,63. L’immobile ha una superficie commerciale complessiva di mq. 158,74 e presenta piccoli abusi suscettibili di sanatoria, i cui presumibili costi sono già stati detratti dal prezzo base d’asta”; • rilevato che occorre fissare i termini per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto, la successiva udienza per l'esame delle stesse e, per il caso in cui non abbia per qualsiasi motivo luogo la vendita senza incanto, fin d'ora la data per gli incanti; • evidenziato, quanto alla vendita senza incanto, che: • ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1 c.p.c, tranne in debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale , anche a norma dell’art. 579 comma 3, c.p.c ( il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata , non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; • nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenebte, a pena di inefficacia, l’indicazione • del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l'offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta; • detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell'offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; • nell'ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest 'ultimo, ex art. 179, comma l, lett. f, cod civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell'offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certi-

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ficato camerale in caso di società); l'offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; non sarà possibile trasferire l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta; l'offerta è irrevocabile, salvo che: 1. il giudice ordini l'incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; l'offerta non è efficace: l) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l'offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a "Poste Italiane spa – Patrimonio Banco Posta ", in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; all'offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l'assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte; le buste saranno aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell'offerente o degli offerenti l'aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide si procederà a gara sull'offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete fatta salva l’applicazione dell'art. 573 comma 2. c.p.c.; in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il "Monte dei Paschi di Siena S.p.A." - filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto; fin d'ora si prevede che, quando l'offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell'aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile. per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo "ABI" per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti alTerme è l’iniziativa per il Tribunale di Lamezia reperibile presso la Cancelleria. Evidenziato, quanto all’eventuale, successiva vendita agli incanti, che : essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di euro 49.800,00; le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandata speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale tra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o

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certificato camerale in caso di società); con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle Poste italiane s.p.a., - Patrimonio BancoPosta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione) in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581, c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato o giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’ art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; FISSA IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell'esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte ntegrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 10.06.2014. con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; per l'esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell'art 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell'art. 573 c.p.c., l'udienza del 11.06.2014, ore 9,30 ss; FISSA. NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO. per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell'esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 24.06.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; per il giorno 25.06.2014, ore 9.30 e segg.. la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; . STABILISCE, ALTRESI’,CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO,SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO. gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione su un libretto postale di deposito giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura esecutiva (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornamenti certificati catastali e di aggiornamenti certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del presso di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; DISPONE, QUANTO ALLA PUBBLICITA’ IN FUNZIONE DELLA VENDITA, CHE:

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su impulso del procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo dell’Ufficio; • a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770 c.c.) del medesimo soggetto sia data pubblicità: • in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; • in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; • in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su un sito Internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp. att. c.p.c. e di cui è data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; • il creditore procedente possa, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo ritenga opportuno: • a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 c.c.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; • a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 c.c.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; • la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita; • della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa – da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite – sia fatto carico al creditore procedente o surrogante; AVVERTE • fin d'ora le parti che, ove all'udienza fissata per la celebrazione dell'incanto, questo non abbia luogo per qualunque motivo, si riserva di applicare immediatamente - e cioè a quella stessa udienza - l'articolo 591 cod. proc. civ., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto sentendo le parti e provvedendo sulla disposizione dell'amministrazione giudiziaria o sulla fissazione di una nuova vendita; ONERA • il creditore procedente di notificare entro il 30.04.2014 la presente ordinanza ai creditori di cui all' art. 498 che non sono comparsi; DA'ATTO • di non disporre, allo stato, la sostituzione del custode per le motivazioni innanzi espresse; ORDINA • al debitore di presentare il conto di gestione, ex artt. 560 e 593 c.p.c., a far data dal pignoramento entro e non oltre il 30.04.2014, con espresso avviso che, in caso di inottemperanza, l'omissione saràvalutata ai fini dell'eventuale nomina di un custode esterno. Lamezia Terme, 20.03.2014 Il Giudice dell’esecuzione Dott.ssa Adele Foresta *****

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI R.E. N. 94/2008 IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE letti gli atti del procedimento e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 17.10.2012; preso atto dell’istanza di vendita formulata dal creditore procedente; rilevato che custode del bene pignorato è il debitore; rilevato che, ai sensi dell’art. 559, comma 3, c.p.c., come introdotto e disciplinato dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, la sostituzione del custode deve essere disposta dal giudice dell’esecuzione in caso di inosservanza degli obblighi sul medesimo incombenti; considerato che, in tali ipotesi, la carenza di margini di discrezionalità valutativa in capo all’organo giudicante legittima la surroga del debitore, quale custode giudiziario, anche ex officio; considerato che, nel caso di specie, il debitore, originario custode del compendio immobiliare staggito, non ha provveduto, ex artt. 560 e 593 c.p.c., al deposito trimestrale del conto di gestione, in tal modo contravvenendo ad un preciso dovere normativo; ravvisata, altresì, la necessità di provvedere , con estrema urgenza, soprattutto al fine di rendere produttivo il compendio pignorato e di agevolarne la liquidazione, ad attribuire i relativi poteri di conservazione ed amministrazione a soggetto distinto dall’esecutato; ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura le conclusioni della relazione dell’esperto in ordine sia all’individuazione del compendio immobiliare che alla stima del relativo valore di mercato; ravvisate, pertanto, le condizioni per procedere, ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c., come novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, al prezzo base di € 45.000,00 alla vendita coattiva con incanto dei seguenti beni: lotto uno – “piena proprietà di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Curinga, località Scarcio, distinto nel NCT del predetto Comune al foglio 23, p.lla 301, qualità serra, classe U, superficie are 69, ca 55, reddito dominicale euro 323,28; reddito agrario euro 149,07”; • rilevato che occorre fissare i termini per la presentazione delle offerte di acquisto per la vendita con incanto, dispone • essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di euro 45.000,00; • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; • ognuno , ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandata speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; • nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) • ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale tra i coniugi; • in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; • nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma

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1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle Poste italiane s.p.a., - Patrimonio BancoPosta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione) in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581, c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato o giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’ art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; FISSA per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 10.6.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; per il giorno 11.6.2014, ore 9.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; STABILISCE, ALTRESI’,CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO,SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO. gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione su un libretto postale di deposito giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura esecutiva (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornamenti certificati catastali e di aggiornamenti certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del presso di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; DISPONE, QUANTO ALLA PUBBLICITA’

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IN FUNZIONE DELLA VENDITA, CHE: su impulso del procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo dell’Ufficio; • a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770 c.c.) del medesimo soggetto sia data pubblicità: • in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; • in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; • in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su un sito Internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp. att. c.p.c. e di cui è data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; • il creditore procedente possa, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo ritenga opportuno: • a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 c.c.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; • a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 c.c.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; • la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita; • della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa – da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite – sia fatto carico al creditore procedente o surrogante; Il Giudice dell’esecuzione Dott.ssa Adele Foresta •

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AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI Della Proc. n. 11/90 R.E. SI RENDE NOTO che il giorno 11.06.2014 ore 9,30 e seg. nella sala delle pubbliche udienze di questo Tribunale avanti al Giudice delle esecuzioni si procederà alla vendita con incanto, dei seguenti beni immobili: lotto uno – “piena proprietà di un appartamento composto da cucina-soggiorno, servizio igienico e camera con annesso magazzino di complessivi mq 156,47 v.p.p. ed altezza netta di mt 3,80, posto al piano terra di un fabbricato a due livelli distinto al N.C.E.U. del Comune di Francavilla Angitola in contrada Eccellente al foglio 3 particella 111 sub 4, con annessi beni di pertinenza: vano scala censito al foglio 3 part.lla 111 sub 2 (bene comune non censibile), lastrico solare (bene comune non censibile). Al suddetto appartamento è annessa una quota pari ad ¼ dei terreni censiti al N.C.T. del Comune di Francavilla Angitola al foglio 3 part.lle 79, 103,105, 106 di pertinenza del fabbricato adibito a corte, parcheggio e area verde attualmente invisibili. Il lotto è difforme rispetto alla regolarità edilizia ed urbanistica, l’aggiudicatario della vendita potrà sanarlo entro i 120 giorni successivi alla notifica emessa dall’autorità giudiziaria. Le spese di sanatoria, escluse le competenze tecniche, ammontano da euro 13.860,78”; lotto due – “piena proprietà di un appartamento per civile abitazione di mq 131,35 v.p.p. ed altezza netta di mt 2,80, composto da corridoio, n.3 stanze da letto, cucina, soggiorno, due servizi igienici con n.3 balconi a terrazza rispettivamente di mq 12,90, mq 14,70 e mq 4,26 posto al primo piano di un fabbricato a due livelli distinto al N.C.E.U. del Comune di Francavilla Angitola in contrada Eccellente al foglio 3 particella 111 sub 6, con annessi beni di pertinenza: vano scala censito al foglio 3 part.lla 111 sub 2 (bene comune non censibile), lastrico solare (bene comune non censibile). Al suddetto appartamento è annessa la quota pari ad ¼ dei terreni censiti al N.C.T. del Comune di Francavilla Angitola al foglio 3 part.lle 79, 103, 105,106 di pertinenza del fabbricato adibito a corte, parcheggio e area verde attualmente indivisibili. Il lotto è difforme rispetto alla regolarità edilizia ed urbanistica, l’aggiudicatario della vendita potrà sanarlo entro 120 giorni successivi alla notifica emessa dall’autorità giudiziaria. Le spese di sanatoria, escluse le competenze tecniche, ammontano da euro 908,05”; lotto tre – “piena proprietà di un garage – deposito di complessivi mq 109,71 v.p.p. ed altezza netta di mt 3,80, ancora in corso di costruzione posto al piano terra di un fabbricato a due livelli, distinto al N.C.E.U. del Comune di Francavilla Angitola in contrada Eccellente al foglio 3 part.lla 111 sub 3, con annessi beni di pertinenza: vano scala censito al foglio 3 part.lla 111 sub 1 (bene comune non censibile), lastrico solare (bene comune non censibile). Al suddetto appartamento è annessa la quota pari ad ¼ dei terreni censiti al N.C.T. del Comune di Francavilla Angitola al foglio 3 part.lle 79, 103, 105, 106 di pertinenza del fabbricato adibito a corte, parcheggio ed area verde attualmente indivisibili. Il lotto è difforme rispetto alla regolarità edilizia ed urbanistica, l’aggiudicatario della vendita potrà sanarlo entro i 120 giorni successivi alla notifica emessa dall’autorità giudiziaria. Le spese di sanatoria, escluse le competenze tecniche, ammontano da euro 7.383,78”; lotto quattro – “piena proprietà di un appartamento ancora in corso di costruzione di mq 134,83 v.p.p. ed altezza netta di mt 2,80, formato a cinque stanze, due vani accessori e con n.3 balconi a terrazza rispettivamente di mq 13,04, mq 14,80 e mq 4,26, posto al primo piano di un fabbricato a due livelli distinto al N.C.E.U. del Comune di Francavilla Angitola in contrada Eccellente al foglio 3 particella 111 sub 5, con annessi beni di pertinenza: vano scala censito al foglio 3 part.lla 111 sub 1 (bene comune non censibile), lastrico solare (bene comune non censibile). Al suddetto appartamento è annessa la quota pari ad ¼ dei terreni censiti al N.C.T. del Comune di Francavilla Angitola al foglio 3 part.lle 79,103, 105, 106 di pertinenza del fabbricato adibito a corte, parcheggio e area verde attualmente indivisibili. Il lotto è difforme rispetto alla regolarità urbanistica, l’aggiudicatario della vendita potrà sanarlo entro i 120 giorni successivi alla notifica emessa dall’autorità giudiziaria. Le spese di sanatoria, escluse le competenze tecniche, ammontano da euro 924,56”; • La vendita avrà luogo alle seguenti condizioni Prezzo base d’asta: € 20.304,04 per il lotto n.1, € 33.341,44 per il lotto n.2, € 14.786,56 per il lotto n.3, € 25.180,16 per il lotto n.4; le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori a euro 2.000,00 per il lotto n.1, ad euro 4.000,00 per il lotto n.2, ad euro 1.700,00 per il lotto n.3, ad euro 3.000,00 per il lotto n.4; • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il

debitore, è ammesso a formulare offerte personalmente, a mezzo mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti: • nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.); • ogni concorrente, per essere ammesso, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; • in caso di comunione legale di beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; • nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione di beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; • l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; • in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza: • all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane S.P.A – Patrimonio Bancoposta.”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; • all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita; • le buste saranno aperte all’udienza stabilita alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione; • in caso di incanto, a norma dell’art. 584 c.p.c, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/6 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni non siano state presentate offerte in aumento; • in ogni caso, le spese del trasferimento sono carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione è stabilito il termine perentorio fino alle ore 13.00 del giorno precedente alla vendita, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; • gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione consultabile in cancelleria, con ogni eventuale servitù attiva e passiva e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per i vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. • Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione. • Maggiori informazioni in cancelleria. Lamezia Terme, lì 09 aprile 2014 Il Cancelliere *****

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n°. 54/87, con ordinanza emessa all’udienza del 05.03.2014, ha disposto la vendita con incanto del lotto due nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 11.06.2014; Lotto due – “magazzino sito nel comune di Pianopoli, alla via Canne, n. 51 e n. 53, avente una superficie commerciale di mq. 128,23, riportato nel NCEU al foglio 3, p.lla 206, sub 12, piano terra. L’immobile presenta irregolarità urbanistiche sanabili entro centoventi giorni dalla notifica del decreto di trasferimento”; Prezzo base €. 57.750,00; SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA CON INCANTO • essa deve aver luogo al prezzo base di euro 57.750,00 per il lotto due; • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al euro 3.500,00; • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto

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pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 10.06.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; è fissata, per il giorno 11.06.2014, ore 09.30 e ss., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si provvederà a norma del-

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l’art. 587 c.p.c.; soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 02.04.2014 Il Cancelliere •

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UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n°.71/08, con ordinanza emessa all’udienza del 05.03.2014, ha disposto la vendita con incanto del lotto uno nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 11.06.2014; lotto uno – “proprietà superficiaria avente ad oggetto fabbricato produttivo edificato su terreno di mq. 1.150, sito in Maida, località Piano delle Forche, interno all’area PIP. Il fabbricato, non ancora accatastato, è a due piani fuori terra, con struttura in c.a. prefabbricata, composto da capannone principale di mq.400, uffici piano primo di mq.270, terrazzo scoperto al piano primo di mq.130, tettoia in ferro chiusa di mq.50; intorno al capannone vi è un’area libera e recintata di circa 700mq. Il terreno gravato dalla proprietà superficiaria è censito nel NCT del Comune di Maida al foglio 20, p.lla. 409, classificato ente urbano ed è di proprietà del Comune di Maida”; Prezzo base d’asta €. 244.687,50 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA CON INCANTO • essa deve aver luogo al prezzo base di euro 244.687,50 per il lotto n. 1; • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5% del prezzo base d’asta; • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; • nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) • ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; • in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; • nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; • l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; • in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; • all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; • all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; • le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; • la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; • a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; • l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; • tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. • In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. • Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; • in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i

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costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; • è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 10.06.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; • è fissata, per il giorno 11.06.2014, ore 09.30 e ss., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: • gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. • Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 02.04.2014 Il Cancelliere *****

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART. 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO CHE Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n° 90/1991 R.G.E. con ordinanza emessa all’udienza del 12.03.2014 ha disposto la vendita con incanto di più lotti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per l’udienza del 11.06.2014; PRIMO LOTTO: locale commerciale posto al piano terra del fabbricato per civile abitazione sopra descritto, munito di servizio igienico e dotato di un piccolo ufficio di mq. 22 lordi, collocato in un soppalco debitamente isolato ricavato dal vano scala, oltrechè di tre accessi carrabili ed di un accesso solo pedonale dal vano scala, con uso dell’area circostante di pertinenza del fabbricato in comune con i restanti lotti. Le spese di sanatoria, contributi ed oneri di urbanizzazione ammontano presumibilmente a £. 32.733.132; Prezzo base d’asta € 20.188,54 QUARTO LOTTO: appartamento per civile abitazione in corso di costruzione al piano secondo del fabbricato sopra descritto; presenta una superficie lorda di mq. 303,00 oltre mq. 57,20 di balconi, con la sola tamponatura esterna, con ingresso dalla scala comune e con uso dell’area circostante di pertinenza del fabbricato in comune con i restanti lotti. Le spese di sanatoria, contributi ed oneri di urbanizzazione ammontano presumibilmente a £. 32.486.500; Prezzo base d’asta € 7.105,04 QUINTO LOTTO: appartamento per civile abitazione in corso di costruzione al piano terzo del fabbricato sopra descritto; presenta una superficie lorda di mq. 303,00 oltre mq. 57,20 di balconi, con la sola tamponatura esterna, con ingresso dalla scala comune e con uso dell’area circostante di pertinenza del fabbricato in comune con i restanti lotti. Le spese di sanatoria, contributi ed oneri di urbanizzazione ammontano presumibilmente a £. 32.486.500; Prezzo base d’asta € 6.758,46 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: VENDITA CON INCANTO: • essa deve aver luogo al prezzo base di euro 20.188,54 per il lotto primo, di euro 7.105,04 per il lotto quarto e di euro 6.758,46 per il lotto quinto; • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 3% del prezzo base d’asta; • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; • nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) • ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; • in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare

anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; • nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; • l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; • in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; • all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane S.P.A.- Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; • all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; • le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; • a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/6 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; • tali offerte si fanno a norma dell’art. 571 e, prima di procedere alla gara di cui all’art. 573, il Cancelliere da pubblico avviso dell’offerta più alta a norma dell’art. 570 c.p.c.; • in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; • è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 10.06.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; • è fissata, per il giorno 11.06.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: • gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. • Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 02.04.2014 Il Cancelliere *****

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI R. E. N. 52/2011 IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Ietti gli atti del procedimento; preso atto dell'istanza di vendita formulata dal creditore procedente; rilevato che custode del bene pignorato è il debitore; considerato che la natura e la destinazione d'uso del compendio pignorato, unitamente alla carenza di elementi probatori da cui poter evincere il concreto pericolo di un relativo deterioramento nelle more della definizione della procedura di vendita, inducono a ritenere che la sostituzione del debitore con un terzo nell'attività di custodia giudiziaria non abbia, allo stato, utilità, ex art. 559, comma 4, c.p.c., come novellato dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, fermo restando l'obbligo di rendere il conto di gestione, ex artt. 560 e 593 c.p.c.; ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura le conclusioni della relazione dell'esperto,

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in ordine sia all'individuazione del compendio immobiliare che alla stima del relativo valore di mercato: ravvisate, pertanto, le condizioni per procedere, ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c., come novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, al prezzo base di euro 31.640,63, alla vendita con incanto del seguente bene: lotto unico - "piena proprietà di un appartamento per civile abitazione facente parte di fabbricato di maggiore consistenza, situato nel Comune di Serrastretta, contrada Forestella, distinto nel N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 29, p.lla 515 sub. 1, della superficie commerciale di 267 mq. L'immobile è composto, al piano terra, da cucina-soggiorno, quattro camere da letto, bagno e terrazzo e, al piano seminterrato, da garage e tre ambienti adibiti a cantina; il manufatto presenta piccoli abusi interni, sanabili con il pagamento di circa euro 1.200,00, già detratti dal prezzo base d'asta"; • evidenziato, quanto alla vendita con incanto, che: • essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di euro 31.640,63; • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; • ognuno, ai sensi dell'art. 579. comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all'incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell'art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l'ordinario mandato alle liti; • nell'ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, c.p.c., il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all'art. 583, comma 1, c.p.c.); • ogni concorrente, per essere ammesso all'incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l'istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; • in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; • nell'ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest'ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; • l'istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai • genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; • in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui • che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'istanza; • all'istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • con l'istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile intestato alle "Poste Italiane S.p.A.- Patrimonio Bancoposta", tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d'asta; • all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all'incanto; • le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l'incanto alle presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell'aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell'art. 581 c.p.c.; • la mancata partecipazione all'incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l'incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, ove l'offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, c.p.c., per conseguire l'aggiudicazione provvisoria; • a norma dell'art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l'incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell'incanto; l'aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; • tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all'art. 5'71 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all'incanto. • In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all'art. 584 c.p.c. • Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell'art. 584, comma 3, c.p.c., l'aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato • motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione; • in ogni caso, le spese del trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al protocollo "ABI" per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l'elenco delle banche aderenti all'iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; FISSA • per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell'esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 17.06.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; • per il giorno 18.06.2014, ore 9,30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi.

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STABILISCE, ALTRESÌ, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, • gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall'esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. • Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione su un libretto postale di deposito giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura esecutiva (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal G.E.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; DISPONE, QUANTO ALLA PUBBLICITA' IN FUNZIONE DELLA VENDITA ,CHE: • su impulso del procedente, sia predisposto l'avviso di vendita, da pubblicare all'albo dell'Ufficio; • a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.) del medesimo soggetto, sia data pubblicità: • in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto; • in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto; • in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza e della relazione di stima dell'esperto, su un sito Internet individuato ai sensi dell'art. 173 ter. disp. att. c.p.c. e di cui è data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto; • il creditore procedente possa, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo ritenga opportuno: • a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto; • a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), ad ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto; • la pubblicità muraria e l'ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d'ora non necessarie ai fini dell'esperibilità della vendita; • della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa – da depositarsi in Cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite – sia fatto carico al creditore procedente o surrogante; AVVERTE • fin d'ora le parti che, ove all'udienza fissata per la celebrazione dell'incanto, questo non abbia luogo per qualunque motivo, si riserva di applicare immediatamente – e cioè a quella stessa udienza - l'articolo 591 cod proc civ., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto sentendo le parti e provvedendo sulla disposizione dell'amministrazione giudiziaria o sulla fissazione di una nuova vendita; ONERA • il creditore procedente di notificare entro il 16/04/2014 la presente ordinanza ai creditori di cui all'art. 498 c.p.c. che non sono comparsi; DA' ATTO • di non disporre, allo stato, la sostituzione del custode per le motivazioni innanzi espresse; ORDINA • Il debitore di presentare il conto di gestione, ex artt. 560 e 593 c.p.c., a far data dal pignoramento, entro e non oltre il 16/04/2014, con espresso avviso che, in caso di inottemperanza, l'omissione sarà valutata ai fini dell'eventuale nomina di un custode esterno. Lamezia Terme, 19/03/2014. Il Funzionario Giudiziario dott.ssa Deborah Chirico *****

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART. 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO CHE Che il Giudice dell’ Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n°.71/89 R.G.E. con ordinanza emessa all’udienza del 02.04.2014 ha disposto la vendita con incanto del lotto uno nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 25.06.2014; LOTTO UNO: fondo agricolo ubicato in località “Margi” agro di Lamezia Terme-Nicastro catastalmente censito al NCT alla partita 14232 - foglio 64, particella 173, vigneto di 1^, superficie complessiva di Ha.1.23.90. Interamente coltivato a vigneto allevato a tendone. Prezzo base: €.10.830,88 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: VENDITA CON INCANTO: • essa deve aver luogo al prezzo base di euro 10.830,88 per il lotto uno;

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le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori a euro 2.065,83 per il lotto uno; ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane S.P.A .- Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/6 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; tali offerte si fanno a norma dell’art. 571 e, prima di procedere alla gara di cui all’art. 573, il Cancelliere da pubblico avviso dell’offerta più alta a norma dell’art. 570 c.p.c.; in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 24.06.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; è fissata, per il giorno 25.06.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi

dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 03.04.2014 Il Cancelliere

***** UFFICIO FALLIMENTARE AVVISO DI VENDITA ALL’INCANTO DI BENI IMMOBILI PROCEDURA FALLIMENTARE N. 8/2008 Il Giudice delegato al fallimento n. 8/2008, con ordinanza del 22/10/2013 ha disposto la vendita all’incanto al prezzo base di euro 24.750,00 per il lotto 1, di euro 16.875,00 per il lotto 2, dei seguenti beni immobili:: lotto uno – “unità immobiliare sita in Curinga, alla via Nazionale, n. 281, piano primo, costituita da ingresso, cucina, salone-pranzo, disimpegno, tre camere da letto, un solo bagno, tre balconi, dotata di corte comune, riportata nel relativo NCEU al foglio 21, p.lla 407, sub 2, cat. A/3, classe 2, vani 6,5”; lotto due – “unità immobiliare sita in Curinga, alla via P. Mancini, traversa di via Nazionale, piano strada, adibita a magazzino-deposito, dotata di corte esclusiva, riportata nel relativo NCEU al foglio 21, p.lla 426, sub 2, cat. C/2, classe 1, mq. 90”; HA STABILITO CHE LA VENDITA ALL’INCANTO HA LUOGO al prezzo base di euro 24.750,00 per il lotto n. 1, di euro 16.875,00 per il lotto n. 2; le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori a euro 2.200,00 per il lotto n. 1, ad euro 1.500,00 per il lotto n. 2; HA FISSATO • per la presentazione presso la Cancelleria fallimentare delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, il termine fino alle ore 13,00 del giorno 23/6/2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; • PER IL GIORNO 24/6/2014 ore di rito, la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore (fallito), è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; • nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) • ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.f. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; • in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; • l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; • in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; • all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alla curatela del fallimento “R.F. _8/2008”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; • le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; • la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; • a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; • tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. • In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. • Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; • in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria;

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gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; • la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. • Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal fallito - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla curatela del fallimento “R.F. 8/2010” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.d.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, ex art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; AVVERTE • Fin d’ora gli interessati che, ove all’udienza fissata per la celebrazione dell’incanto, questo non abbia luogo per qualunque motivo, si riserva di applicare immediatamente l’art. 591 c.p.c., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, provvedendo in quello stesso contesto sull’eventuale fissazione di una nuova vendita. Lamezia Terme, lì 25/2/2014 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO (f.to dott.ssa Deborah Chirico) *****

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n°.29/2010, con ordinanza del 9.4.2014, ha disposto la vendita con incanto del lotti 1 e 2 nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per il 25 giugno 2014 lotto uno - “piena proprietà di porzione di caseggiato con superficie commerciale di mq 134, posta al secondo piano di un edificio di maggiore consistenza e costituita da ingresso,tre camere, piccolo wc, piccolo ripostiglio e sottotetto, ubicato nel comune di Soveria Mannelli C.so Garibaldi 202 censito nel NCEU al fg 8 p.lla 600 sub 3 vani 2 e fg 8 p.lla 602 sub 9 vani 1, lotto due - “piena proprietà di abitazione indipendente con superficie commerciale di mq 471, posta su tre piani fuori terra oltre seminterrato e sottotetto, ubicata nel comune di Soveria Mannelli C.so Garibaldi 275 censita nel NCEU al fg 8 p.lla 991 sub 1, sub 2 e sub 3, SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA CON INCANTO • essa deve aver luogo al prezzo base di € 45.225,00 per il lotto uno e € 238.443,00 per il lotto 2 ; • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5% del prezzo base d’asta; • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) • ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; • l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; • in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; • all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a.-Patrimonio BancoPosta ”, tramite cui

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effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; • all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; • le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; • a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; • tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. • In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. • Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; • in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; • è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 24 giugno 2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; • è fissata, per il giorno 25 giugno 2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: • gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a.-Patrimonio Banco Posta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 9.4.2014 Il funzionario giudiziario Dott. D.Chirico *****

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n°.140/92 e 27/94 riunite con ordinanza emessa in data 9.4.14 ha fissato la vendita con incanto del seguente lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 25 giugno 2014, lotto unico - “Quota pari a ½ dell’unità immobiliare in Lamezia Terme Via L. Da Vinci, internamente si presenta suddiviso in 4 locali e dispone di due bagni, sup. compl. mq 133,86 ca. Riportato nel NCEU del predetto Comune al fg. 24 p.lla 374 sub 4 cat. C/2. Il bene non è conforme alla vigente normativa urbanistica ed è condonabile entro 120 giorni dalla notificazione del decreto di trasferimento “ • essa deve aver luogo al prezzo base di euro 25.000,00; • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non de-

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vono essere inferiori al 5 %, ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane- Patrimonio BancoPosta spa.”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 24.6.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane-Patrimonio Banco Posta s.p.a.” entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di

aggiudicazione (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 9.4.14 IL funzionario giudiziario dott.ssa Chirico *****

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI EX ART. 569 COMMA 3 CPC NELLA PROC. ESEC.IMM. N. 1/98 RE Si rende noto che il G.E. con ordinanza del 9.4.14 ha disposto la vendita dei seguenti beni immo-bili nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano: LOTTO 3 Abitazione al primo piano costituita da cucina,soggiorno,camera da letto e bagno sita in Lamezia TermeNicasto Via Conforti riportata al NCEU di detto Comune al fg. 19 p.lla 100 sub 2 con superf. comm. di mq. 69. Prezzo base € 20.000,00 LOTTO 4 Abitazione su due piani, precisamente terzo e quarto,collegati da una scala in-terna, superf. comm. di mq 150 sita in Lamezia Terme- Nicastro Via Conforti riportata al NCEU di detto comune al fg 19 p.lla 100 sub 4. Prezzo base € 32.000,00 FISSANDO • la vendita all’ incanto per il giorno 25 giugno 2014, ore 9,30 e segg. presso il Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, al prezzo base d’asta così come sopra indicato. • Le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non possono essere inferiori ad € 1.261,00 per il lotto 3 e ad € 2.134.00 per il lotto 4. • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il man-dato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) • ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimonia-le fra i coniugi; • in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; • nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; • l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; • all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane-Patrimonio Banco Posta spa.”, tramite cui effettuare il versa-mento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; • all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; • le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; • la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; • nel caso di una sola istanza di parteci-pazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; • a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/6 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; • tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. • In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., • l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e

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giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione ; • in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; • Il termine ultimo per depositare l’istanza di partecipazione nella cancelleria delle esecuzione immobiliari del Tribunale di Lamezia Terme è fissato entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 24 giugno 2014. • gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazio-ne, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forza-ta non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. • Conseguentemente l’esistenza di even-tuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventua-le necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane-Patrimonio Banco Posta s.p.a.” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privile-giata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuar-si contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; • Maggiori informazioni in cancelleria. Lamezia Terme 9.4.14 Il Cancelliere f.to dott.Chirico *****

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART.569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO che il Giudice dell'esecuzione nella procedura 23/07 R.E. ha disposto la vendita all'incanto, in un unico lotto, del seguente bene immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova Lotto Unico - “Villa sita nel Comune di Lamezia Terme, Contrada Scinà, via R. D’Altavilla, composta da piano terra rialzato, primo e secondo piano, per complessivi vani 12, con annessa e pertinente corte, riportata nel N.C.E.U. di detto comune al foglio 38, p.lla 523, sub. 1, cat. A/7, classe U, superficie catastale di mq. 343 ”. Prezzo base euro 183.548,25 • Gli interessati a presentare offerta di acquisto possono esaminare il bene in vendita chiedendo di accedere all’immobile, previa preventiva comunicazione scritta al debitore-custode, nei giorni e nelle ore indicati dal combinato disposto ex artt. 519 e 147 c.p.c. FISSA • La vendita con incanto per il 25.6.2014 ore 9.30 e segg. presso il Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, al prezzo base d'asta come sopra determinato di Euro 183.548,25 • Ogni concorrente per essere ammesso alla vendita dovrà presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di R.G.E. della procedura, il bene o il lotto cui l'istanza stessa si riferisce, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale tra coniugi). • All'istanza di partecipazione deve essere allagata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale); • In caso di dichiarazione di partecipazione presentata da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento. • Con l'istanza di partecipazione da presentarsi in busta chiusa e senza segni di riconoscimento deve essere depositato assegno circolare non trasferibile intestato a "POSTE ITALIANE S.p.A. – Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione in ragione del 10 % del prezzo base d'asta. In ogni caso le spese di trasferimento cadono a carico dell'aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la cancellazione delle formalità. • L'offerta di acquisto è irrevocabile tranne che il Giudice ordini l'ncanto, siano decorsi 120 gg dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta. • Il termine ultimo per depositare istanza di partecipazione alla vendita con incanto, nella Cancelleria delle Esecuzioni del Tribunale di Lamezia Terme, è entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 24.6.2014; • Le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 3% del prezzo base d’asta. • L'immobile viene posto in vedita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come identificato, descritto e valutato dall'esperto nella relazione. • L'aggiudicatario dovrà versare a) la differenza del prezzo di aggiudicazione detratta la cauzione entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a "POSTE ITALIANE S.p.A. – Patrimonio Bancoposta”; b) depositare idonea ed aggiornata certificazione ipo-catastale concernente l'immobile posto in vendita ed atte-

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stante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari, nonchè del pagamento delle spese di trasferimento da parte dell'aggiudicatario, per come liquidate dalla Cancelleria; c) l'aggiudicatario dovrà provvedere a sua cura e spese alla voltura catastale dell'immobile trasferitogli, alla sanatoria e/o condono di eventuali irregolarità urbanistiche entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento. Maggiori informazioni in Cancelleria Lamezia Terme Il Cancelliere (C/1) *****

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n°.33/09 con ordinanza emessa all’udienza del 02.04.2014 ha disposto la vendita senza incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 02.07.2014, ed ha fissato per il caso in cui la stessa non abbia luogo la vendita con incanto del medesimo lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 16.07.2014; lotto unico - “fabbricato per civile abitazione in Lamezia Terme, Via Beato Angelico, n. 25/F, distribuito su tre livelli: un piano seminterrato, garage; un piano sopraelevato adibito a zona giorno; un primo piano adibito a zona notte; un sottotetto non praticabile, per una superficie commerciale di mq. 189. L’immobile è riportato nel NCEU di detto comune al foglio 85, p.lla 1742, sub 7, cat. A/2, classe U, vani 8”; Prezzo base €. 63.281,25; SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA SENZA INCANTO • Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo base di euro 63.281,25 per il lotto unico; • ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; • nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta; • detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; • in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; • nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; • in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; • l’offerta è irrevocabile, salvo che: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; • l'offerta non è efficace: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l'offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa – Patrimonio Bancoposta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; • all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte; • le buste saranno aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; • nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; • in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; • in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione

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delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” – filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l'offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; quanto all’eventuale, successiva vendita agli incanti: essa deve aver luogo al prezzo base di euro 63.281,25 per il lotto unico; le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori ad euro 9.000,00 per il lotto unico; ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle

Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 01.07.2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; • è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 02.07.2014, ore 09,30 e ss.; NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, • è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 15.07.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; • è fissata, per il giorno 16.07.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: • gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. • Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 11.04.2014 Il Cancelliere *****

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n°.40/01 con ordinanza emessa all’udienza del 02.04.2014 ha disposto la vendita senza incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 02.07.2014, ed ha fissato per il caso in cui la stessa non abbia luogo la vendita con incanto del medesimo lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 16.07.2014; lotto uno - “terreno sito nel comune di Lamezia Terme, località Piane, riportato nel NCT al foglio 50, p.lla 511, di mq. 980, su cui insiste un fabbricato plurifamiliare composto da tre appartamenti, di cui due al piano terra ed uno al primo piano. Il fabbricato è dotato di una pertinenza adibita a parcheggio e spazio verde”; prezzo base d’asta euro 12.869,84 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA SENZA INCANTO • Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo base di euro 12.869,84 per il lotto unico; • ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; • nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta; • detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; • in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; • nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme;

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in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; l’offerta è irrevocabile, salvo che: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; l'offerta non è efficace: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l'offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa – Patrimonio Bancoposta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte; le buste saranno aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” – filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l'offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; quanto all’eventuale, successiva vendita agli incanti: essa deve aver luogo al prezzo base di euro 12.869,84 per il lotto unico; le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 3% del prezzo base d’asta; ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); on l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per

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conseguire l’aggiudicazione provvisoria; a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; • l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; • tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. • In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. • Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; • in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO • è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 01.07.2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; • è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 02.07.2014, ore 09,30 e ss.; NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, • è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 15.07.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; • è fissata, per il giorno 16.07.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: • gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; • la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. • Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 11.04.2014 Il Cancelliere •

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UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n°.46/11 con ordinanza emessa all’udienza 02.04.2014 ha disposto la vendita senza incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 02.07.2014, ed ha fissato per il caso in cui la stessa non abbia luogo la vendita con incanto del medesimo lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 16.07.2014; lotto unico - “piena proprietà di abitazione civile a più livelli censita nel NCEU del Comune di Lamezia Terme al foglio 81, p.lla 1680, sub 9, cat. A/2, vani 7, rendita cat. Euro 542,28 ubicata nel complesso edilizio denominato “Parco Orchidea”, sito in località Spartivento, Via delle Terme; l’immobile è composto da piano seminterrato adibito a garage e zona giorno abusiva, piano rialzato destinato a zona giorno con salone / ingresso principale, cucina e wc, primo piano adibito a zona notte e mansarda, per lo più non praticabile, destinata a vano accessorio con lavanderia e soffitta dal quale si accede ad un ampio terrazzo; l’immobile presenta abusi sanabili; i costi di sanatoria sono già stati scomputati nella determinazione del prezzo di vendita”; Prezzo base d’asta euro 215.775,00 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA SENZA INCANTO • Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo

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base di euro 215.775,00 per il lotto unico; ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta; detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; l’offerta è irrevocabile, salvo che: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; l'offerta non è efficace: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l'offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa – Patrimonio Bancoposta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte; le buste saranno aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” – filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto; fin d’ora si prevede che, quando l'offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; quanto all’eventuale, successiva vendita agli incanti: essa deve aver luogo al prezzo base di euro 215.775,00 per il lotto unico; le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre,

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oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 01.07.2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 02.07.2014, ore 09,30 e ss.; NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 15.07.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; è fissata, per il giorno 16.07.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”; in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati

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certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 11.04.2014 Il Cancelliere *****

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n°.94/07 con ordinanza emessa all’udienza del 02.04.2014 ha disposto la vendita senza incanto del lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per il 02.07.2014, ed ha fissato per il caso in cui la stessa non abbia luogo la vendita con incanto del medesimo lotto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 16.07.2014; lotto unico - “quota pari ad ½ della piena proprietà di un immobile sviluppato su due livelli sito nel centro urbano del comune di Jacurso, riportato nel NCEU al foglio 3, p.lla 207, sub.1, cat. C/2, classe U e sub. 2 cat. A/4 classe 2”; Prezzo base € 4.500,00; SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA SENZA INCANTO • Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo base di euro 4.500,00 per il lotto unico; • ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; • nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta; • detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; • in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; • nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; • in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; • l’offerta è irrevocabile, salvo che: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; • l'offerta non è efficace: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l'offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa – Patrimonio Bancoposta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; • all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; • all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte; • le buste saranno aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; • nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; • in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; • in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” – filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.; • detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto; • fin d’ora si prevede che, quando l'offerta è presentata con le modalità alternative, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; • in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di

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mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; quanto all’eventuale, successiva vendita agli incanti: essa deve aver luogo al prezzo base di euro 4.500,00 per il lotto unico; le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 3% del prezzo base d’asta; ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 01.07.2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; è fissata, per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 02.07.2014, ore 09,30 e ss.; NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 15.07.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; è fissata, per il giorno 16.07.2014, ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI

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CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: • gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. • Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta” in mancanza, si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì 11.04.2014 Il Cancelliere *****

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI R.E. n. 1/2011 IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE Letti gli atti del procedimento e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 22.02.2012; preso atto dell’istanza di vendita formulata dal creditore procedente; rilevato che il debitore è già stato sostituito nelle attività di custodia ; ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura le conclusioni della relazione dell’esperto, in ordine sia all’individuazione del compendio immobiliare che alla stima del relativo valore di mercato; ravvisate, pertanto le condizioni per procedere, ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c., come novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, al prezzo base di euro 65.896,88, alla vendita coattiva dei seguenti beni: lotto unico – “piena proprietà di un appartamento ubicato in Lamezia Terme, Via Reillo n. 11, avente superficie commerciale di mq. 138, posto al piano terzo di un edificio di maggiore consistenza e costituito da ingresso, cucina, due bagni, tre camere da letto, salotto; l’appartamento è in ottime condizioni e circondato da zona verde ed è munito di box-garage di circa 15 mq e di posto auto esterno; detti immobili sono censiti nel NCEU del predetto Comune al foglio 31, p.lla 1473 sub 8 zona 1, cat. A/3, vani 6,5, r.c. euro 352,48 (appartamento), sub 10, zona 1, cat. C/6, mq. 14, r.c. euro 18,08 (box-garage ) e sub. 17, zona 1, cat. C/7, mq. 14, r.c. euro 9,40 (posto auto esterno)”; • rilevato che occorre fissare i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione e per l’incanto; • evidenziato quanto alla vendita all’incanto che: • essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di euro 65.896,88; • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c.. tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) • ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; • in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; • nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; • l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; • in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; • all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso ( ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione ( ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; • all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; • le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto

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alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizione dell’art. 581 c.p.c, la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; a norma dell’art. 584 c.p.c, infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documento e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dell’esecuzione; in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche presta stabiliti da ogni singola banca aderente al protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; FISSA per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fini alle ore 13.00 del giorno 1.7.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; per il giorno 2.7.2014, ore 9.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; STABILISCE, ALTRESI’, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente a quote condominiali relative; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali nell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione su un libretto postale di deposito giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura esecutiva (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g. e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizione e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.. *****

Ufficio Esecuzioni Immobiliari R. E .n.78/2008 IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE letti gli atti del procedimento e sciolta la riserva all’udienza del 27 gennaio 2011; preso atto dell’istanza di vendita formulata dal creditore procedente; rilevato che custode del bene pignorato è la debitrice; considerato che la natura e la destinazione del compendio, unitamente alla carenza di elementi probatori da cui poter evincere il concreto pericolo di un relativo deterioramento nelle more della definizione della procedura di vendita, inducono a ritenere che la sostituzione del debitore con un terzo nell’attività di custode giudiziario, non abbia, allo stato, utilità, ex art. 559, comma 4, c.p.c., come novellato dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, fermo restando l’obbligo di rendere il conto di gestione, ex artt. 560 e 593 c.p.c.; ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura le conclusioni della relazione dell’esperto in ordine alla valutazione del compendio immobiliare, ma non alla composizione dei lotti, da limitare a due, accorpando il terreno adiacente all’abitazione alla stessa; ravvisate, pertanto, le condizioni per procedere, ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c., come novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, al prezzo base di euro 38.125,68 per il lotto n. 1 e di euro 437,62 per il lotto n. 2 alla vendita coattiva con incanto dei seguenti beni immobili: lotto 1 – “quota pari a 2/9 della piena proprietà di un edificio ad uso abitativo sito in Lamezia Terme, località Cafarone, via A. Nucifero, riportato ne. NCEU al foglio 10, p.lla 397, sub. 4, cat. A/2, classe U, vani 10,5, piano S1T-1, nonché quota pari a 2/18 della piena proprietà dell’adiacente appezzamento di terreno, riportato nel

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NCT al foglio 10, p.lla 444 (ex 115), 446 (ex 116), 448 (ex 121), 450 (ex 122)”; lotto 2 – “quota pari a 2/18 della piena proprietà di un appezzamento di terreno sito in Lamezia Terme, località Forestella, avente una superficie di mq. 6.570, riportato nel NCT al foglio 7, p.lle 290 e 291”; • evidenziato che: • la vendita all’incanto deve aver luogo al prezzo indicato di euro 38.125,68 per il lotto n. 1 e di euro 437,62 per il lotto n. 2; • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5 % del prezzo base di ciascun lotto; • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; • nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1 c.p.c.). • ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome , cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; • in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; • nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre , oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1. lett. f., cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di avere preso visione della perizia di stima; • l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; • in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; • all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • con l’istanza di partecipazione , da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a.”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione),in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; • all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; • le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; • la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato o giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; • nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; • a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono presentare offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione , pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; • tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. • In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.: • Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dell’esecuzione; • in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; FISSA • per la presentazione presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 1.7.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; • per il giorno 2.7.2014, ore 9.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo di cui innanzi; STABILISCE, ALTRESI’, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI: • gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dell’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relativa; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del presso; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo.

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Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a.” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto della banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata del g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; DISPONE, QUANTO ALLA PUBBLICITA’ IN FUNZIONE DELLA VENDITA CHE: su impulso del procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo dell’Ufficio; a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.) del medesimo soggetto, sia data pubblicità: in ogni caso , per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su un sito internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp. att. c.p.c. e di cui è data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; il creditore procedente possa, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo ritenga opportuno: a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’ncanto; la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita; della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa – da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite – sia fatto carico al creditore procedente o surrogante ; AVVERTE fin d’ora le parti che ove, all’udienza fissata per la celebrazione dell’incanto, questo non abbia luogo per qualunque motivo, si riserva di applicare immediatamente – e cioè a quella stessa udienza – l’articolo 591 cod .proc. civ., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto sentendo le parti e provvedendo sulla disposizione dell’amministrazione giudiziaria o sulla fissazione di una nuova vendita.

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AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART. 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare n°. 129/95 R.G.E., promossa da Credito Emiliano S.p.a, all’udienza del 16 aprile 2014, ha disposto la vendita con incanto di n.10 lotti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano per l’udienza del 2 luglio 2014: lotto uno - “appezzamento di terreno di mq 2910 sito in San Pietro a Maida, destinato ad uliveto, riportato nel NCT di tale comune al foglio n. 5, p.lla 188”; lotto due – “ appezzamento di terreno di mq. 1030 sito in San Pietro a Maida, destinato ad uliveto, riportato nel NCT di tale comune al foglio n. 2, p.lle 28 e 290”; lotto tre – “ appezzamento di terreno di mq. 1400 sito il San Pietro a Maida , destinato ad uliveto, riportato nel NCT di tale comune al foglio n. 8, p.lle 623 e 629”; lotto quattro – “ appezzamento di terreno di mq. 630 sito in San Pietro a Maida, destinato ad uliveto, riportato nel NCT di tale comune al foglio n. 8 p.lle 353 e 356; lotto sei – “ locale posto al piano terra di 59 mq. Sito in San Pietro a Maida, rione Carpitone, riportato nel NCEU di tale comune al foglio n. 13, p.lla 1215, sub 1, cat. C/6; lotto sette – “ appartamento posto al primo piano di mq. 114, sito in San Pietro a Maida, rione Carpitone, riportato nel NCEU di tale comune al foglio n. 13, p.lla 1215, sub. 2, cat. A/3; lotto otto “ quota pari ad ½ della piena proprietà di un locale seminterrato di mq. 36, sito in San Pietro a Maida, rione Carpitone, riportato nel NCEU di tale comune al foglio 13, p.lla 1215, sub 5; lotto nove – “quota pari ad ½ della piena proprietà di un immobile a tre piani fuori terra sito in San Pietro a Maida, piazza Michele Bianchi, riportato nel NCEU di tale comune al foglio n. 13, p.lla 310, sub. 4, cat. A/4; lotto undici A – “ appartamento sito in Lamezia Terme, località Ginepri, piano terra, esteso per mq. 81,00, riportato nel NCEU di tale comune al foglio n. 23, p.lla 159, sub. 3 int. 1; lotto undici B – “ appartamento sito in Lamezia Terme, località Ginepri, piano primo, esteso per mq. 81,00, riportato nel NCEU di tale comune al foglio n. 23, p.lla 159, sub. 6, int. 4; SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL G.E. HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: • essa deve aver luogo al prezzo base di euro 8.991,91 per il lotto n. 1, di euro 3.000,00 per il lotto n. 2, di euro 13.000,00 per il lotto n. 3, di euro 1.900,00 per il lotto n. 4, di euro 14.000,00 per il lotto n. 6, di euro 38.115,00

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per il lotto n. 7, di euro 3.800,00 per il lotto n. 8, di euro 13.965,75 per il lotto n. 9, di euro 32.122,48 per il lotto n. 11A, di euro 31.726,48 per il lotto n. 11B; le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori ad euro 700,00 per il lotto n. 1, ad euro 250,00 per il lotto n. 2, ad euro 1.000,00 per il lotto n.3, ad euro 150,00 per il lotto n. 4, ad euro 1.100,00 per il lotto n. 6, ad euro 4.100,00 per il lotto n. 7, ad euro 300,00 per il lotto n. 8, ad euro 1.500,00 per il lotto n.9, ad euro 3.400,00 per il lotto n. 11A e ad euro 3.400,00 per il lotto n. 11B; ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/6 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; IN RELAZIONE ALLA VENDITA CON INCANTO è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 dell’1 luglio 2014 , con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; è fissata, per il giorno 2 luglio 2014, ore 9,30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo.

Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. Patrimonio Bancoposta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.. Lamezia Terme, lì 16 aprile 2014 Il Cancelliere *****

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART. 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO CHE Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n°98/93 R.G.E. con ordinanza emessa all’udienza del 02.04.2014, ha disposto la vendita con incanto del lotto primo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 02.07.2014 PRIMO LOTTO: Porzione del fabbricato in Nocera Ternese, alla via Canale, costituita dal locale sito al piano seminterrato, adibito ad autorimessa, avente una superficie di mq. 292,50 circa ed un’altezza di mq. 2,2O individuato in NCEU alla partita 2251, foglio 26 p 357, subalterno 7, categoria C/6, classe I, consistenza 290, rendita £. 435.000; l’immobile non è conforme alla vigente normativa urbanistica e la relativa domanda di sanatoria è stata presentata in data 1.3.l995 con versamento di tutte le oblazioni; Prezzo base d’asta €. 9.600,00 SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: VENDITA CON INCANTO: • essa deve aver luogo al prezzo base di euro 9.600,00 per il lotto primo; • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 3% del prezzo base d’asta; • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma *****

R.E.n° 84/2008 IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE Letti gli atti del procedimento all’udienza del 6 marzo 2014 ; Preso atto dell’istanza di vendita formulata dal creditore procedente; rilevato che custode del bene pignorato è l’esecutato; considerato che la natura e la destinazione di tale cespite, unitamente alla carenza di elementi probatori da cui poter evincere il concreto pericolo di un deterioramento del cespite nelle more della definizione della procedura di vendita, inducono a ritenere che la sostituzione del debitore con un terzo quale custode giudiziario non sia allo stato, indefettibile, ex art. 559, comma 4, c.p.c., come novellato dalle leggi 80/2005,263/2005 e 51/2006, fermo restando l’obbligo dello stesso di rendere il conto della gestione, ex artt. 560 e 593 c.p.c.; ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura le conclusioni della relazione dell’esperto, in ordine sia alla individuazione del compendio immobiliare che alla stima del relativo valore di mercato; ravvisate, pertanto, le condizioni per procedere, ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c. come novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, al prezzo base di euro 43.453,13 (al netto delle spese di regolarizzazione urbanistica, pari ad euro 3.016,00) alla vendita coattiva del seguente bene: lotto unico – “ appartamento sito in Lamezia Terme, Sambiase, via Palermo,n°47, piano primo, composto da cucina-pranzo, tre stanze, un bagno, un ripostiglio e balcone, oltre a un vano ripostiglio ricavato nel sottoscala del piano terra, per una superficie lorda di mq. 120,30. L’immobile è riportato nel NCEU al foglio 83, p.lla 1134, sub 2, cat.A/3, classe 1, vani 5”; • evidenziato quanto alla vendita senza incanto che • Ciascun offerente, tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo procuratore legale anche a norma dell’art. 579, ultimo comma, presentando presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari, dichiarazioni, in regola con il bollo, contenente l’indicazione del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; • L’offerta è irrevocabile, salvo che: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; • L’offerta non è efficace: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a “ Poste Italiane Spa – Patrimonio Bancoposta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; • L’offerta deve consistere in una dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del prezzo offerto, del bene ( e del lotto) cui si riferisce l’offerta e ogni altro elemento utile alla valutazione di questa; • Detta dichiarazione, deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi) ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri

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Maggio - Giugno 2014 info@aste.eugenius.it • • •

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o la legittimazione dello stesso ( ad es. procura speciale o certificato camerale); In caso di dichiarazione presentata da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare offerte in aumento; All’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; In ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la cancellazione delle formalità; Evidenziato che la vendita agli incanti deve aver luogo al prezzo sopra indicato di euro 43.453,13 Le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori a euro 4.000,00 Ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa si riferisce, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi); All’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso ( ad es. procura speciale o certificato camerale); In caso di dichiarazione di partecipazione presentata da più soggetti deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare offerte in aumento; Con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane Spa – Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita; le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; In ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la cancellazione delle formalità; FISSA IN RELAZIONE ALLA VENDITA ALL’INCANTO Per la presentazione presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari dell’istanza di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13,00 del giorno 1 luglio 2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; Per il giorno 2 luglio 2014, ore 9,30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; STABILISCE, ALTRESI’, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: gli immobili vengono posti in vendita 1 nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia , non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di 60 giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa – Patrimonio Bancoposta” 2 ; in mancanza si provvederà a norma dell’art. 587 c.p.c.; soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento da parte dell’aggiudicatario, per come liquidate dalla Cancelleria, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; DISPONE, QUANTO ALLA PUBBLICITA’ IN FUNZIONE DELLA VENDITA, CHE: su impulso del procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo dell’Ufficio; a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.) del medesimo soggetto, sia data pubblicità : in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; in ogni caso , per una sola volta, della presente ordinanza , escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto sul sito internet www.asteimmobili.it almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; il creditore procedente, possa, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo ritenga opportuno: a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), con pubblicità muraria , da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; a sue spese (non rimborsabili neppure ex art. 2770 cod. civ.), ad un’ulteriore forma di pubblicità dal medesimo prescelta, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono

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dichiarate sin da ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita; • della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa – da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite - sia fatto carico al creditore procedente o surrogante; AVVERTE • fin d’ora le parti che, ove all’udienza fissata per la celebrazione dell’incanto, questo non abbia luogo per qualunque motivo, si riserva di applicare immediatamente – e cioè a quella stessa udienza – l’art. 591 cod. proc. civ., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto sentendo le parti e provvedendo sulla disposizione dell’amministrazione giudiziaria o sulla fissazione di una nuova vendita. DA’ ATTO • Di non disporre, allo stato, la sostituzione del custode per le motivazioni innanzi espresse. ORDINA • All’esecutato di presentare il conto di gestione, ex art. 560 e 593 cpc a far data dal pignoramento, con espresso avviso che in caso di inottemperanza, l’omissione sarà valutata ai fini dell’eventuale nomina di un custode esterno. Lamezia Terme 6 marzo 2014 Il Giudice dell’esecuzione F.to Dott.ssa Adele Foresta *****

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART. 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare n°. 53/2010 R.G.E., promossa da Atradius Credit Insurance N.V. con ordinanza emessa il 16 aprile 2014, ha disposto la vendita con incanto del seguente lotto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, per l’udienza del 2 luglio 2014: lotto unico - “ appezzamento di terreno agricolo di mq. 6940 sito in San Pietro a Maida, località Boschi, destinato ad uliveto e vigneto, riportato nel NCT al foglio 8, p.lla 553; SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL G.E. HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: • essa deve aver luogo al prezzo base di euro 7.910,32; • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori a euro 1.200,00; • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; • nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) • ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; • in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; • nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; • l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; • in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; • all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del

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prezzo base d’asta; all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; l a mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; in ogni caso, le spese del trasferimento cadono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 dell’1.07.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; è fissata, per il giorno 2 luglio 2014, ore 9.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a. Patrimonio Bancoposta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati

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certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, 16 aprile 2014 Il Cancelliere *****

AVVISO DI VENDITA Procedura esecutiva immobiliare n. 44/11 R. E. (nominativi omessi ex art. 174 del D. Lgs. n. 196/2003) IL Giudice dell’Esecuzione con ordinanza emessa all’udienza del 26.03.2014 ha disposto procedersi con LA VENDITA CON INCANTO nella data e nel luogo sotto indicati, del seguente bene immobile: lotto unico "piena proprietà di un edificio monofamiliare realizzato in aperta campagna, sito nel Comune di Maida„ località Berlingeri o Frassà, distinto nel NCEU del predetto Comune al foglio 43, p.lla 142, vani 12; l'immobile è collocato su due livelli così costituiti: piano terra composto da ingresso, cucina, stanza, wc, salone con zona pranzo e caminetto, dal quale si accede a due porticati che si affacciano sulla corte pertinenziale; primo piano composto da due wc, quattro camere da letto doppie, ampio salone; tale piano è munito anche di terrazza con vista panoramica; la superficie convenzionale complessiva è di 445,8 mq; l'immobile dista pochi minuti dal Centro Commerciale "Due Mari", nonché dall'aeroporto, dalla stazione ferroviaria e dall'autostrada"; Prezzo base € 294.750,00 (Euro duecentonovantaquattromilasettecentocinquanta/00) • Il bene di cui sopra risulta meglio descritto nella consulenza tecnica a firma dell’arch. Vittoria D’Amico che deve essere consultata dall’acquirente ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri, pesi nonché difformità edilizie ed urbanistiche a qualsiasi titolo gravanti sui beni stessi. • La relazione è consultabile presso la Cancelleria del Tribunale ed altresì sul sito internet www.aste.eugenius.it FISSANDO • per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell'esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 24.06.2014 con le modalità e per il prezzo minimo di cui sotto; • per il giorno 25.06.2014 ore 9,30 e segg. la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; • Si evidenzia che: • essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di euro 294.750,00 • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; • ognuno, ai sensi dell'alt 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all'incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell'art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’originario mandato alle liti; • nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura provata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1 c.p.c.); • ogni concorrente, per essere ammesso all'incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena dì inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l'istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; • in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; • nell'ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest'ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; • l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà. essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; • all'istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • con l'istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle "Poste Italiane s.p.a.- Patrimonio Bancoposta", tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in. conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; • all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all'incanto; • le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l'incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell'aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell'art. 581 c.p.c.; • la mancata partecipazione all'incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l'incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, ove l'offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art 581, comma 2, per conseguire l'aggiudicazione provvisoria; • a norma dell'art. 584 c,p.e, infatti, avvenuto l'incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell'incanto; l'aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presen-

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tate offerte in aumento; tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all'art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all'incanto. • In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all'alt. 584 c.p.c.. • Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell'art. 584, comma 3, c.p.c., l'aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione; • in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell'aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per ì partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo "ABI" per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l'elenco delle banche aderenti all'iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; • per la vendita valgono le seguenti condizioni: • gli immobili vengono posti in vendita' nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, cosi come identificati, descritti e valutati dall'esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; • la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. • Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l'aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data dì aggiudicazione su un libretto postale di deposito giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura esecutiva (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l'aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all'assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. I settembre 1993, n, 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione, a norma dell'art, 587 c.p.c.; • soltanto all'esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest'ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell'art. 586 c.p.c.; • Il presente avviso verrà pubblicato mediante affissione all’Albo del Tribunale di Lamezia Terme, sul sito internet www.aste.eugenius.it, sul quotidiano locale II Domani dello Sport e sui periodici AsteInfoappalti . • Tra l’avvenuta pubblicità di cui sopra e la vendita senza incanto dovrà decorrere un termine non inferiore a 45 giorni. • Il più diligente dei creditori, munito di titolo esecutivo, potrà rendere noto il presente avviso, a sua cura e spese, mediante affissione muraria, da effettuarsi nei comuni di Lamezia Terme ed in quello di ubicazione dell’immobile, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto. Inoltre, ciascuno dei creditori muniti di titolo esecutivo è autorizzato, a sue spese, non rimborsabili neppure ex art. 2770 c. c., all’ulteriore forma di pubblicità da lui eventualmente richiesta, da eseguirsi almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto. Tali forme ulteriori di pubblicità sono state dichiarate dal G. E. non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita. Lamezia Terme, 6.05.2014 Il Giudice dell’esecuzione Dott.ssa Adele Foresta

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R.G.C, n. 1016/2011 - R.E 28/09 IL GIUDICE ISTRUTTORE letti gli atti del procedimento e il provvedimento di cui al verbale di udienza del 25.03.2014; rilevato che, con separato provvedimento, è stato dichiarato lo scioglimento della comunione legal etra xxx rilevato che, con tale provvedimento, è stata, altresì, disposta la vendita dei beni;ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura di divisione l conclusioni della relazione redatta dall'esperto, dott. Pasini, in ordine sia all'individuazione del compendio immobiliare che alla stima del relativo valore di mercato; ravvisate, pertanto, le condizioni per procedere, ai sensi degli artt. 788, 569, 571 e 576 c.p.c, come novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, al prezzo base di euro 74.025,00 per il lotto n. 1,di euro 74.025,00 per il lotto n. 2, di euro 81.421,87 per i l lotto n. 3, alla vendita coattiva dei seguenti beni: lotto uno - "appartamento posto al primo piano di un fabbricato ubicato in fraz. Acconia del Comune di Curinga, riportato nel NCEU del predetto Comune al foglio 25, p.lla 562 sub. 5,cat. A/3, consistenza vani 6, composto da tre camere da letto, un bagno, soggiorno, cucina,quattro balconi, per una superficie complessiva lorda di mq. 140"; lotto due - "appartamento posto al primo piano di un fabbricato ubicato in fraz. Acconia del Comune di Curinga, riportato nel NCEU del predetto Comune al foglio 25, p.lla 562 sub. 6,cat. A/3, consistenza vani 6, composto da tre camere da letto, un bagno, soggiorno, cucina,quattro balconi, per una superficie complessiva lorda di mq. 140"; lotto tre - "appartamento in corso di ultimazione posto al secondo piano di un fabbricao ubicato in fraz. Acconia del Comune di Curinga, riportato nel NCEU del predetto Comune al foglio 25, p.lla 562 sub. 7, cat. C/2, consistenza 193 mq, rendita euro 259,16"; • rilevato che occorre fissare i termini per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto, la successiva udienza per l'esame delle stesse e, per il caso in cui non abbia per qualsiasi motivo luogo la vendita senza incanto, fin d'ora la data per gli incanti;evidenziato, quanto alla vendita senza incanto, che:

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ciascun offerente, ai sensi dell'art. 571, comma 1, c.p.c, tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l'acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell'art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l'ordinario mandato alle liti; nell'ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all'art. 583, comma 1, c.p.c), presentando presso la Cancelleria degli Affari Contenziosi Civili, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia,l'indicazione del numero di r.g.c. della procedura, del bene (e del lotto) cui l'offerta si riferisce,del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta; detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell'offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, prò quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell'ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest' ultimo, ex art.179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell'offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ades. procura speciale o certificato camerale in caso di società); l'offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento;non sarà possibile trasferire l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta; l'offerta è irrevocabile, salvo che: 1. il giudice ordini l'incanto; 2. siano decorsi cento venti giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; l'offerta non è efficace: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l'offerente non presta cauzione,a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a "Poste Italiane spa", in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; all'offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l'assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, i l nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice istruttore e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte; le buste saranno aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell'offerente o degli offerenti l'aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 572, commi 2 e 3, c.p.c; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull'offerta più alta secondo i l sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l'applicazione dell'art. 573,comma 2, c.p.c; in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso i l "Monte dei Paschi di Siena S.p.A." - filiale di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque in giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto; fin d'ora si prevede che, quando l'offerta è presentata con le modalità alternative, iI termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell'aggiudicatario, cui restano riservatele attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati;è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo "ABI" per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l'elenco delle banche aderenti all'iniziativa per i l Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; evidenziato, quanto all'eventuale, successiva vendita agli incanti, che: essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di euro 74.025,00 per i l lotto n. 1, di euro 74.025,00 per il lotto n. 2, di euro 81.421,87 per il lotto n. 3; le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; ognuno, ai sensi dell'art. 579, comma 1, c.p.c, tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all'incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procurato relegale, anche a norma dell'art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso,essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l'ordinario mandato alle liti; nell'ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all'art. 583, comma 1, c.p.c) ogni concorrente, per essere ammesso all'incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con i l bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.c della procedura, i l bene o i l lotto cui l'istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità(nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, prò quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell'ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest'ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui

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al secondo comma della medesima disposizione normativa), l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; l'istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; non sarà possibile trasferire l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'istanza;• all'istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); con l'istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento,deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle "Poste Italiane s.p.a.",tramite cui effettuare i l versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d'asta; all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, i l nome del giudice istruttore e la data dell'udienza fissata per la vendita all'incanto; le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l'incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell'aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell'art. 581 c.p.c; la mancata partecipazione all'incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l'incameramento di1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto,ove l'offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l'aggiudicazione provvisoria; a norma dell'art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l'incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro i l termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell'incanto; l'aggiudicazione, pertanto,diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all'art. 571 c.p.c,prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all'incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all'art. 584 c.p.c. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell'art. 584, comma 3, c.p.c, l'aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione;• in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell'aggiudicatario, cui restano riservatele attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo "ABI" per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l'elenco delle banche aderenti all'iniziativa per i l Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; FISSA. NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, per la presentazione presso la Cancelleria degli Affari Contenziosi Civili delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell'esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 23/06/2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; per i l giorno 24/06/2014 ore 9,30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; STABILISCE, ALTRESÌ, CHE LA VENDITA AVVIENE A L L E SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall'esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; La Cancelleria manterrà riservate le notizie sull'identità degli offerenti fino all'udienza di esame delle offerte di acquisto all' esperimento degli incanti. la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; l'aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a "Poste Italiane s.p.a." (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l'aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all'assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1settembre 1993, n. 385, i l pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.i.); in mancanza, si provvedere a dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione, a norma dell'art. 587 c.p.c; soltanto all'esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest'ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell'art. 586 c.p.c; DISPONE, QUANTO ALLA PUBBLICITÀ IN FUNZIONE DELLA VENDITA, CHE: su impulso del procedente, sia predisposto l'avviso di ven-

dita, da pubblicare all'albo dell'Ufficio;a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.) del medesimo soggetto, sia data pubblicità :in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto;in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto;in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell'esperto su un sito Internet individuato ai sensi dell'art. 173 ter disp. att. c.p.c. e di cui è data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell 'incanto; • il creditore procedente possa, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo ritenga opportuno:a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto;a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto; • la pubblicità muraria e l'ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d'ora non necessarie ai fini dell' esperibilità della vendita; • della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa - da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite - sia fatto carico al creditore procedente o surrogante; • AVVERTE fin d'ora le parti che, ove all'udienza fissata per la celebrazione dell'incanto, questo non abbia luogo per qualunque motivo, si riserva di applicare immediatamente - e cioè a quella stessa udienza - l'articolo 591 cod. proc. civ., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto sentendo le parti e provvedendo sulla disposizione dell'amministrazione giudiziaria o sulla fissazione di una nuova vendita; Lamezia Terme Il Giudice istruttore dott. ssa Adele Foresta *****

RE. n. 121/2010 Il Cancelliere delle Esecuzioni Immobiliari AVVISA CHE che il Giudice dell’Esecuzione Dott.ssa Adele Foresta, nella procedura esecutiva immobiliare n°121/2010 RE, ha disposto la vendita senza incanto del lotto sottodescritto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, per il giorno 2 luglio 2014, ore 9,30 e seguenti. Lotto unico: piena proprietà di appezzamento di terreno situato in Carlopoli – Area PIP- (Provincia di Catanzaro) originariamente costituito da due lotti, dell’’estensione complessiva di mq 1.600, con sovrastante fabbricato industriale di circa mq 1.100, realizzato per la produzione industriale di bibite gassate e strutturato in funzione dei cicli di lavorazione, composto da tre ampie sale al piano terra per le fasi di lavorazione e per il deposito e due ampie sale al primo piano adibite ad uffici; in entrambi i piani sono presenti servizi igienici. Dotato di ampio portico e piazzale esterno e presenta abusi sanabili entro 120 giorni da decreto di trasferimento; il costo dell’ oblazione, pari a circa € 3.300,00, è già stato considerato nella determinazione del prezzo Prezzo base € 478.125,00. • ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; • nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta; • detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; • in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; • nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; • in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; • l’offerta è irrevocabile, salvo che: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; • l'offerta non è efficace: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l'offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a "Poste Italiane Spa Patrimonio Banco Posta" “in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; • all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circolare per la cauzione, come innanzi indicato; all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il

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nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte; le buste saranno aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art. 573, comma 2, c.p.c.; in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; evidenziato, quanto all’eventuale successiva vendita agli incanti, che: essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di € 478.125,00 le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5 %; ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma I, cpc, tranne il debitore è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’art.579, ultimo comma, presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente l’indicazione del prezzo, del tempo, del modo di pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta ( il procuratore dovrà in ogni caso essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato articolo 579, comma 3, cpc, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’articolo 583, comma I, cpc); ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “."Poste Italiane Spa - Patrimonio Banco Posta", in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; FISSA, IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., dei compendi immobiliari sopra indicati e meglio descritti nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso

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richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 1 luglio 2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; • per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., l’udienza del 2 luglio 2014, ore 9,30 e segg.; FISSA, NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, • per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti dei compendi immobiliari sopra indicati e meglio descritti nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 15 luglio 2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; • per il giorno 16 luglio 2014, ore 9,30 e segg., la vendita ai pubblici incanti dei compendi immobiliari sopra indicati, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; STABILISCE, ALTRESI’, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: • gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. • Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a "Poste Italiane Spa - Patrimonio Banco Posta".; (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; QUANTO ALLA PUBBLICITÀ IN FUNZIONE DELLA VENDITA: • su impulso del procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo dell’Ufficio; • a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.) del medesimo soggetto, sia data pubblicità : • in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto; • in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto; • in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su un sito Internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp. att. c.p.c. e di cui è data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto; • il creditore procedente può, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo ritenga opportuno: a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto; • a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto; • la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita; • della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa – da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite – sia fatto carico al creditore procedente o surrogante. Lamezia Terme, lì IL CANCELLIERE *****

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI EX ART. 569 COMMA 3 CPC NELLA PROC. ESEC.IMM. N.84/98 RE Si rende noto che il G.E. con ordinanza del 16.4.14 ha disposto la vendita dei seguenti beni immobili nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano: LOTTO UNICO - “capannone industriale sito in San Pietro a Maida, località Serre, esteso complessivamente per 2.145,41 mq riportato nel NCT di detto Comune al fg. 9, p.lla 407 e al fg. 10 p.lle 907, 911, 913”. prezzo base € 250.000,00. FISSANDO • la vendita all’ incanto per il giorno 2 luglio 2014, ore 9,30 e segg. presso il Tribu-nale Ordinario di Lamezia Terme, al prezzo base d’asta così come sopra indicato. • Le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non possono essere inferiori al 5%. • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art.

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579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimonia-le fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane-Patrimonio Banco Posta spa”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/6 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione ; in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; Il termine ultimo per depositare l’istanza di partecipazione nella cancelleria delle esecuzione immobiliari del Tribunale di Lamezia Terme è fissato entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 1 luglio 2014. gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazio-ne, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane-Patrimonio Bancoposta spa.” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privi-legiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587

c.p.c.; soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuar-si contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; • Maggiori informazioni in cancelleria. Lamezia Terme 16.4.2014 Il Cancelliere f.to dott. Chirico

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AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI EX ART. 569 COMMA 3 CPC NELLA PROCEDURA ESECUTIVA N.86/2000 RE Si rende noto che il G.E. con ordinanza del 16.4.2014 ha disposto la vendita del seguente bene immobile in un unico lotto: Unità immobiliare a destinazione residenziale sita in Via Buonarrotti di Filadelfia, composto da un locale a piano strada, una scala interna che collega il piano superiore composto da due piccoli vani e sevizio igienico. In catasto fg 26 sez. Filadelfia,p.lla 1402 cat.A6.Bene nella libera disponibilità del debitore,libero da fitto o attività in proprio. Prezzo base € 10.000,00 FISSANDO • la vendita all’ incanto per il giorno 2 luglio 2014, ore 9,30 e segg. presso il Tribu-nale Ordinario di Lamezia Terme, al prezzo base d’asta così come sopra indicato. • Le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non possono essere inferiori a € 2.000,00. • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; • nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) • ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimonia-le fra i coniugi; • in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; • nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; • in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; • all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane-Patrimonio Banco Posta s.p.a.”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; • le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; • la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/6 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; • tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. • In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c..

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Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; • in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; • Il termine ultimo per depositare l’istanza di partecipazione nella cancelleria delle esecuzione immobiliari del Tribunale di Lamezia Terme è fissato entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 1 giugno 2014. • gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forza-ta non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. • Conseguentemente l’esistenza di even-tuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane –Patrimonio Banco Posta s.p.a.” (qualora il procedimen-to si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privi-legiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuar-si contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; • Il creditore procedente dovrà provvedere ad inserire l’avviso di vendita un sito Internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp. att. c.p.c, per una sola volta su un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta, per una sola volta su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi almeno quaratacinque giorni prima del termine per la presen-tazione delle offerte o della data di vendita. • Il creditore procedente o surrogante dovrà depositare almeno dieci giorni prima della vendita la prova dell’avvenuta pubblicità elettronica ed a mezzo stampa. • Maggiori informazioni in cancelleria. Lamezia Terme 16.4.14 Il Cancelliere C1 f.to dott.ssa Chirico *****

AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI EX ART. 569 COMMA 3 CPC NELLA PROCEDURA ESECUTIVA N.100/92 RE Si rende noto che il G.E. con ordinanza del 16.4.14 ha disposto la vendita all’incanto incanto del seguente bene immobile in un unico lotto: quota pari a 1/3 del diritto di proprietà sui terreni siti in Feroleto Antico loc. “Valle Calcara” o “Ferrise” estesi complessivamente mq 30.920, ri-portati nel NCT al fg 19 con le seguenti p.lle: 9- 66-146-152-11-145-147151-155-156-sulla p.lla 9 insiste capannone agricolo e fabbricato rurale con concessione di costruzione n.16, prot. 158 dell’ 8.3.79 . Prezzo base € 12.000,00. FISSA • la vendita all’ incanto per il giorno 2 luglio 2014 ore 9,30 e segg. presso il Tribu-nale Ordinario di Lamezia Terme, al prezzo base d’asta così come sopra indicato. • Le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non possono essere inferiori a € 1.000,00. • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; • nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) • ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimonia-le fra i coniugi; • in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; • nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; • l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa auto-

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rizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane –Patrimonio Banco Posta s.p.a.”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/6 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione; in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; Il termine ultimo per depositare l’istanza di partecipazione nella cancelleria delle esecuzione immobiliari del Tribunale di Lamezia Terme è fissato entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 1 luglio 2014. gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forza-ta non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di even-tuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane-Patrimonio Banco Posta s.p.a.” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993,

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n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privi-legiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuar-si contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; • Il creditore procedente dovrà provvedere ad inserire l’avviso di vendita un sito Internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp. att. c.p.c, per una sola volta su un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta, per una sola volta su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi almeno quaratacinque giorni prima del termine per la presen-tazione delle offerte o della data di vendita. • Il creditore procedente o surrogante dovrà depositare almeno dieci giorni prima della vendita la prova dell’avvenuta pubblicità elettronica ed a mezzo stampa. • Maggiori informazioni in cancelleria. Lamezia Terme 16.4.14 Il Cancelliere C1 f.to dott.ssa Chirico *****

R.E. n. 102/2011 IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE Letti gli atti del procedimento e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 09.04.2014; preso atto dell’istanza di vendita formulata dal creditore procedente, esplicitamente limitata ai soli lotti 1 e 2; rilevato che il custode del bene pignorato è il debitore; rilevato, inoltre,, che ai sensi dell’art 559, comma 4 c.p.c., come novellato dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, la sostituzione del debitore con un terzo nella funzione di custode giudiziario diviene automatica ed ineludibile conseguenza dell’ordinanza di fissazione delle modalità di vendita, onde garantire la produttività e l’ottimale gestione del compendio pignorato nell’interesse dei creditori, fatta salva l’ipotesi in cui la custodia non risulti a tal fine utile; ravvisata, altresì, la necessità di provvedere, con estrema urgenza, soprattutto al fine di rendere produttivo il compendio pignorato e di agevolarne la liquidazione, ad attribuire i relativi poteri di conservazione ed amministrazione a soggetto distinto dall’esecutato; ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura le conclusioni della relazione dell’esperto in ordine sia all’individuazione del compendio immobiliare che alla stima del relativo valore di mercato (sia pure con lieve arrotondamento); ravvisate, pertanto, le condizioni per procedere, ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c., come novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, al prezzo base, rispettivamente, di euro 51.000,00 e di euro 110.000,00 alla vendita coattiva dei seguenti beni: lotto uno - “piena proprietà di un appartamento, adibito ad abitazione, sito in Falerna Marina, contrada Cartolano, censito al nel NCEU del predetto Comune al foglio 9, p.lla 620, sub 2, cat. A/3, piano terra, classe 1, vani 2,5, rendita euro 77,47, dotato di portico coperto di mq. 7,66 e annessa corte di mq. 63,75, che dovrà essere ricavata tramite frazionamento dalla particella 1430 del foglio 9 del NCT del medesimo Comune. L’appartamento è posto al piano terra di fabbricato di maggior consistenza ed è composto da soggiorno, cucina e wc, con superficie totale lorda di mq. 46,66 e netta di 40,05. All’appartamento si accede tramite due ingressi, di cui uno su corte da accatastare come da b.c.n.c. a tutto il fabbricato (e da ricavare suddetta dalla p.lla 1430), ed uno da una stradina carrabile prospiciente. Alle operazioni di frazionamento e accatastamento sopra indicate provvederà la procedura dopo il pagamento del prezzo e prima dell’emissione del decreto di trasferimento”; lotto due - “piena proprietà di un appartamento, adibito ad abitazione, sito in Falerna Marina, contrada Cartolano, censito al nel NCEU del predetto Comune al foglio 9, p.lla 620, sub 8, cat. A/3, piano secondo, classe 1, vani 5,5, rendita euro 170,43. L’appartamento è posto al piano secondo di fabbricato di maggior consistenza ed è composto da soggiorno-pranzo, salotto, cucina, due camere da letto e due wc, con superficie totale lorda di mq. 112,35 e netta di 94,45, con annessi tre balconi. All’appartamento si accede tramite vano scale a cui si accede tramite corte da accatastare come da b.c.n.c. a tutto il fabbricato e da ricavare suddetta dalla p.lla 1430 del foglio 9 del NCT del medesimo Comune (a tali operazioni di frazionamento e accatastamento sopra indicate provvederà la procedura dopo il pagamento del prezzo e prima dell’emissione del decreto di trasferimento). L’immobile presenta piccoli abusi suscettibili di sanatoria, i cui presumibili costi (a carico dell’aggiudicatario) sono già stati detratti dal prezzo base d’asta”; • rilevato che occorre fissare i termini per la presentazione delle offerte d’acquisto senza incanto, la successiva

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udienza per l’esame delle stesse e, per il caso in cui non abbia per qualsiasi motivo luogo la vendita senza incanto, sin d’ora la data per gli incanti: evidenziato, quanto alla vendita senza incanto, che: Ciascun offerente, ai sensi dell’art. 571, comma I, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l’acquisto personalmente o a mezzo procuratore legale, anche a norma dell’art 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma I, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e della procedura, del bene ( e del lotto), cui l’offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta: Detta dichiarazione deve, altresì recare, le generalità dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale tra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art 179, comma 1, lett. F, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento d’identità dell’offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); l’offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; l’offerta è irrevocabile, salvo che: 1. il giudice ordini l’incanto; 2. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta; l’offerta non è efficace: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l’offerente non presta cauzione, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa – Patrimonio BancoPosta”, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto; all’offerta, da depositarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere allegato l’assegno circola per la cauzione come innanzi indicato: all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data fissata per l’esame delle offerte. Le buste saranno aperte all'udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell’offerente o degli offerenti l’aggiudicazione sarà comunque disposta, fatta salva l’applicazione delle previsioni di cui all’art 572, commi 2 e 3, c.p.c., in caso di più offerte valide, si procederà a gara sull’offerta più alta secondo il sistema delle sche o buste segrete, fatta salva l’applicazione dell’art 573, comma 2, c.p.c.; in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte d’acquisto può avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” – filiale di Lamezia Terme, di una somma pari a un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolarmente, concernete la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 cpc; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto, fin da ora si prevede che, quando l’offerta è presentata con la modalità alternativa, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni; in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario cui restano riservate le attività e i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; evidenziato, quanto all’eventuale, successiva vendita agli incanti, che: essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di euro 51.000,00 per il lotto 1 e di euro 110.000,00 per il lotto 2; le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5%; ognuno, tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per all’incanto personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma I, c.p.c.); ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e della procedura, il bene e il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale tra i coniugi; i n caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un co-

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niuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art 179, comma 1, lett. F, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; l’istanza nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta; all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento d’identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa – Patrimonio BancoPosta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione( ed in conto prezzo di aggiudicazione) in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto; le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario. Anche nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte d’acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 (un quinto) quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione. in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario cui restano riservate le attività e i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; FISSA, IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso riferimento, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 1.07.2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; per l’esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell’art 572 c.p.c. ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell’art 573 c.p.c., l’udienza del 02.07.2014, ore 9,30 ss.; FISSA, NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso riferimento, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 15.07.2014, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; per il giorno 16.07.2014, ore 9,30 ss. la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; STABILISCE, ALTRESì. CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; La vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; l’aggiudicatario dovrà versare la differenza di prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dall’aggiudicazione tramite assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane spa – Patrimonio BancoPosta” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda valersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art

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541, comma 4, D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art 587 c.p.c. ; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art 586 c.p.c.; • “OMISSIS” • NOMINA • quale custode giudiziario l’avv. Bruno Famularo, • “OMISSIS”. Lamezia Terme, 10.04.2014 Il Giudice dell’Esecuzione dott.ssa Adele Foresta *****

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART 569 COMMA 3 CPC SI RENDE NOTO Che il Giudice dell’Esecuzione Dott.ssa Adele Foresta, nella procedura esecutiva immobiliare n°20/1995 RE, ha disposto la vendita con incanto del lotto sottodescritto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, per il giorno 2 luglio 2014, ore 9,30. Lotto unico: nuda proprietà di un appartamento sito in Lamezia Terme, via F. Ferlaino,, riportato nel NCEU di detto comune al foglio 16 particella 667 sub 2 cat A/4 vani 5,5 nonché piena proprietà di un annesso terreno riportato nel NCT al foglio 16 particella 945 classe 1 are 00.04.50, su cui insiste un corpo di fabbrica non condonato e non accatastato. SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVERRA’ ALLE SEGUENTI CONDIZIONI VENDITA CON INCANTO • essa deve aver luogo al prezzo base di euro 21.102,00; • le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 3% del prezzo base d’asta; • ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; • nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.) • ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; • in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; • l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; • in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; • non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza; • all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società); • con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a.”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta; • all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto; • le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; • la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria; • a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; • tali offerte potranno essere depositate presso al Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. • In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 cpc. • Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, cpc, l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti( salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dell’esecuzione;

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in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati; • è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria; • è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 1 luglio 2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; • è fissata, per il giorno 2 luglio 2014, ore 9,30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: • gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; • la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. • Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; • l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a "Poste Italiane Spa - Patrimonio Banco Posta"; (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.; • soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; Lamezia Terme, lì IL CANCELLIERE *****

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART.569 COMMA 3 CPC Proc.esec.imm N. 97/02 R.E. SI RENDE NOTO che il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 12.3.2014 ha disposto la vendita all'incanto, in un unico lotto, del seguente bene immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: Unico Lotto: Immobile sito in Curinga alla via Romolo Murri, costituito da un appartamento di mq. 134 posto al primo piano e da un magazzino a piano terra di mq. 101, riportati rispettivamente nel N.C.E.U. di tale Comune al foglio 37, p.lla 994 sub 3, cat. A/4, cl 2, e sub 2, cat. C/2, cl 2. VALORE DEL BENE: EURO 39.049,00 • Gli interessati a presentare offerta di acquisto possono esaminare il bene in vendita chiedendo di accedere all’immobile, previa preventiva comunicazione scritta al debitore-custode, nei giorni e nelle ore indicati dal combinato disposto ex artt. 519 e 147 c.p.c. FISSA • La vendita con incanto per il 11.6.2014 ore 9.30 e segg. presso il Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, al prezzo base d'asta come sopra determinato di Euro 39.049,00 • Ogni concorrente per essere ammesso alla vendita dovrà presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di R.G.E. della procedura, il bene o il lotto cui l'istanza stessa si riferisce, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale tra coniugi). • All'istanza di partecipazione deve essere allagata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale); • In caso di dichiarazione di partecipazione presentata da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento. • Con l'istanza di partecipazione da presentarsi in busta chiusa e senza segni di riconoscimento deve essere depositato assegno circolare non trasferibile intestato a "POSTE ITALIANE S.p.A. - Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione in ragione del 10 % del prezzo base d'asta. In ogni caso le spese di trasferimento cadono a carico dell'aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la cancellazione delle formalità. • L'offerta di acquisto è irrevocabile tranne che il Giudice ordini l'ncanto, siano decorsi 120 gg dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta. • Il termine ultimo per depositare istanza di partecipazione alla vendita con incanto, nella Cancelleria delle Esecuzioni del Tribunale di Lamezia Terme, è entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 10.6.2014; • Le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 3% del prezzo base d’asta. • L'immobile viene posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come identificato, descritto e valutato dall'esperto nella relazione. • L'aggiudicatario dovrà versare: a) la differenza del prezzo di aggiudicazione detratta la cauzione entro un termine massimo di sessanta giorni

dalla data di aggiudicazione, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a "POSTE ITALIANE S.p.A. - Patrimonio Bancoposta"; b) depositare idonea ed aggiornata certificazione ipo-catastale concernente l'immobile posto in vendita ed attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari, nonchè del pagamento delle spese di trasferimento da parte dell'aggiudicatario, per come liquidate dalla Cancelleria; c) l'aggiudicatario dovrà provvedere a sua cura e spese alla voltura catastale dell'immobile trasferitogli, alla sanatoria e/o condono di eventuali irregolarità urbanistiche entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento. • Maggiori informazioni in Cancelleria Lamezia Terme Il Cancelliere

TRIBUNALE DI

PALMI Avviso d'Asta Procedimento di esecuzione immobiliare n.ro 5/02 promosso da: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Il sottoscritto notaio Maria Tripodi, con studio in Polistena alla via Trieste n.ro 21, delegato dal Giudice dell'Esecuzione Immobiliare con provvedimento del 15 dicembre 2005; Avvisa in data 23 giugno 2014 alle ore dieci e minuti trenta, (10.30), presso i locali dell'intestato Tribunale (aula delle pubbliche udienze denominata Aula Corte di Assise) si procederà alla vendita al pubblico incanto dell'immobile di seguito descritto: LOTTO UNICO UBICAZIONE: il bene fa parte di un fabbricato di maggiore consistenza, a complessivi cinque piani fuori terra, ubicato alla periferia del centro abitato di Palmi, lungo la strada che conduce alla stazione delle Ferrovie dello Stato. CONSISTENZA: appartamento al 2° piano (3° f.t.)della superficie convenzionale di circa 200 mq. DIRITTO DA VENDERE: intero. LOCAZIONI: nessuna. CONFORMITA' URBANISTICO-EDILIZIA: da indagini effettuate presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Palmi è emerso che per il bene in oggetto è stata rilasciata, in data 27/04/1997, concessione edilizia in sanatoria n.ro 208/94. E' stata rilevata la seguente difformità: il terrazzo a livello è stato trasformato in veranda. Per le opere abusive si configura la necessità di richiedere la sanatoria ex. art. 36 DPR 6 giugno 2001 n.ro 380 modificato ed integrato dal D.lgs 301/01. Prezzo base d'asta: euro 42.467,33. • Il bene di cui sopra meglio descritto nelle relazioni del C.T.U. agli atti, alle quali si fa espresso rinvio, sarà posto in vendita al prezzo base indicato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. • Le offerte in aumento ammissibili non potranno essere inferiori ad euro 1.000,00 (mille). • Ciascun offerente, non oltre le ore dodici (12.00) del giorno precedente l'incanto (Venerdì), dovrà depositare una somma pari al 20% del prezzo base per cauzione con assegno circolare intestato al Tribunale di Palmi e recante il numero della procedura, da depositarsi presso lo studio di quest'ultimo, unitamente ad apposita domanda di partecipazione all'asta. • L'aggiudicatario dovrà depositare entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'incanto il prezzo dell'aggiudicazione detratta la cauzione versata, a mezzo assegno circolare "non trasferibile", intestato al Tribunale di Palmi e recante il numero della procedura esecutiva. • Il custode nominato in luogo del debitore è: avv. Patrizia Dal Torrione, con studio in Gioia Tauro alla via Torino trav. Nunziante, tel. 0966/51237. • Ulteriori informazioni potranno essere acquisite presso lo studio del Notaio Delegato. Polistena, 3 aprile 2014 Maria Tripodi notaio in Polistena *****

Avviso d'Asta Procedimento di esecuzione immobiliare n.ro 73/86 al quale sono riunite le procedure 18/86 e 60/89 promosso da: INTESA GESTIONE CREDITI Il sottoscritto notaio Maria Tripodi, con studio in Polistena alla via Trieste n.ro 21, delegato dal Giudice dell'Esecuzione Immobiliare con provvedimento del 13 dicembre 2005; Avvisa in data 23 giugno 2014 alle ore dieci e minuti trenta, (10.30), presso i locali dell'intestato Tribunale (aula delle pubbliche udienze denominata Aula Corte di Assise) si procederà alla vendita al pubblico incanto degli immobili di seguito descritti: LOTTO 1 Ubicazione: Laureana di Borrello, località San Zaccheria; Consistenza: terreno agricolo incolto, posto per lo più in declivio; Diritti dell'esecutato: intero; Locazioni: abbandonato. Prezzo base d'asta euro 2.810,18. LOTTO 2 Ubicazione: Laureana di Borrello, via S.S. 536 - di Acquaro, località Melchi; Consistenza: mq. 588 circa di fabbricato e mq. 630 circa di pertinenza esclusiva; Diritti dell'esecutato: intero; Locazioni: abbandonato; Impianti: non conformi alla L. 46/90. Prezzo base d'asta euro 44.946,16. LOTTO 3 Ubicazione: Laureana di Borrello, via S.S. 536 - di Acquaro, località Melchi; Consistenza: mq. 194 di appartamento al rustico oltre

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mq. 52 di balconi e terrazzo; Diritti dell'esecutato: intero; Locazioni: abbandonato; Prezzo base d'asta euro 7.964,98. LOTTO 4 Ubicazione: Laureana di Borrello, via S.S. 536 - di Acquaro, località Melchi; Consistenza: mq. 180 di appartamento al rustico; Diritti dell'esecutato: intero; Locazioni: abbandonato; Prezzo base d'asta euro 6.794,76. LOTTO 5 Ubicazione: Laureana di Borrello, via S.S. 536 - di Acquaro, località Melchi; Consistenza: mq. 180 di appartamento al rustico oltre mq. 26 (ventisei) di balconi; Diritti dell'esecutato: intero; Locazioni: abbandonato; Prezzo base d'asta euro 7.134,51. • Abusi Edilizi relativi a lotto 2 - lotto 3 - lotto 4 - lotto 5: il fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari, è stato realizzato in parte (piano terra) in difformità dalla concessione edilizia rilasciata dal Comune di Laureana di Borrello in data 26.11.1980, ed in parte (1° piano) in assenza di titolo concessorio. Da accertamenti effettuati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, non risultano effettuati i rilasci di concessioni in sanatoria, nè alcuna richiesta di condono. Sussiste dubbio se l'eventuale aggiudicatario ai sensi dell'art. 40, comma 6, legge n. 47/85 come modificato dall'art. 7 D.L. n.ro 2/1988, possa presentare domanda di sanatoria entro 120 giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile. • I beni di cui sopra meglio descritti nelle relazioni del C.T.U. agli atti, alle quali si fa espresso rinvio, saranno posti in vendita ai prezzi base indicati, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. • Le offerte in aumento ammissibili non potranno essere inferiori ad euro 1.000,00 (mille). • Ciascun offerente, non oltre le ore dodici (12.00) del giorno precedente l'incanto (Venerdì), dovrà depositare una somma pari al 25% del prezzo base (10% per cauzione e 15% per prevedibile importo delle spese di procedura e trasferimento della proprietà) a mezzo di due distinti Assegni Circolari "non trasferibili", intestati al Tribunale di Palmi e recanti il numero della procedura, da depositarsi presso lo studio di quest'ultimo, unitamente ad apposita domanda di partecipazione all'asta. • L'aggiudicatario dovrà depositare entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'incanto il prezzo dell'aggiudicazione detratta la cauzione versata, a mezzo Assegno Circolare "non trasferibile", intestato al Tribunale di Palmi e recante il numero della procedura esecutiva. • Il custode nominato in luogo del debitore è: avv. Raffaele Vita, con studio legale in Gioia Tauro alla via S. Pugliese n.ro 4, tel. 0966/500399. • Ulteriori informazioni potranno essere acquisite presso lo studio del Notaio Delegato. Polistena, 3 aprile 2014 Maria Tripodi notaio in Polistena *****

Avviso d'Asta Procedimento di esecuzione immobiliare n.ro 86/2001 promosso da: INTESA BCI GESTIONE CREDITI Il sottoscritto notaio Maria Tripodi, con studio in Polistena alla via Trieste n.ro 21, delegato dal Giudice dell'Esecuzione Immobiliare con provvedimento del 16 luglio 2004; Avvisa in data 23 giugno 2014 alle ore dieci e minuti trenta, (10.30), presso i locali dell'intestato Tribunale (aula delle pubbliche udienze denominata Aula Corte di Assise) si procederà alla vendita al pubblico incanto dell'immobile di seguito descritto: LOTTO UNICO Ubicazione: terreno ubicato in contrada Marotta, di Rizziconi; Consistenza: piena proprietà di un fondo rustico della superficie originaria di ettari 1.59.10., con annessi manufatti (n.ro 7 serre a tunnel in struttura tubolare), per la produzione di funghi in celle climatizzate (n.ro 2 celle di mq. 540 cadauna e n.ro 1 cella di incubazione); un pozzo per irrigazione; una vasca coperta di raccolta acque da 150 mc, con sovrastante vano in muratura utilizzato come deposito attrezzi vari; un serbatoio per il gasolio contenuto in vasca in c.a. per contenere eventuali perdite, ed un edificio in cemento armato, a due elevazioni fuori terra, costituito da due locali deposito al piano terra e due appartamenti al piano primo. Diritto da vendere: intero; Stato di possesso: utilizzato dagli esecutati; Conformità urbanistico-edilizia Pratiche edilizie: Concessione edilizia dell'8.7.91 Prot. 4539, pratica n.1002, parere C. Edilizia dell'11.10.88; Nulla Osta di Genio Civile n.6069 2° TER/Rep. 8° dell'11.7.91; Concessione Edilizia dell'8.7.91 Prot.4540, pratica n.1003, parere C.Edilizia dell'1.7.88; Nulla Osta di Genio Civile n.6428 2° TER/Rep. 8° dell'1.7.91; Parere favorevole della C. Edilizia del 29.12.93 relativo ad una variante in corso d'opera sul fabbricato in c.a. autorizzato con Concessione Edilizia n.1002. Relativamente al fabbricato in c.a. a due elevazioni esiste una leggera difformità rispetto al progetto di variante che consiste nella costruzione di una seconda scala esterna di accesso al piano superiore e nella realizzazione di un modesto vano spogliatoio al piano terra, tuttavia già autorizzato nel progetto originario. La difformità è sanabile con la presentazione di un nuovo progetto di assestamento. Si osserva, pertanto, fatte salve le determinazioni dell'Autorità Amministrativa, che per le opere abusive si configura la necessità di richiedere la sanatoria ex. art. 36 D.P.R. 6 giugno 2001 n.ro 380 modificato ed integrato dal D.lgs 301/01. Impianti: non conformi alla L. n.ro 46/90. Prezzo base d'asta euro 68.578,73. • Il bene di cui sopra meglio descritto nelle relazioni del C.T.U. agli atti, alle quali si fa espresso rinvio, sarà posto in vendita al prezzo base indicato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. • Le offerte in aumento ammissibili non potranno essere inferiori ad euro 1.000,00 (mille). • Ciascun offerente, non oltre le ore dodici (12.00) del giorno precedente l'incanto (Venerdì), dovrà depositare una somma pari al 20% del prezzo base per cauzione con assegno circolare intestato al Tribunale di Palmi e recante il numero della procedura, presso lo studio di quest'ultimo, unitamente ad apposita domanda di partecipazione all'asta. • L'aggiudicatario dovrà depositare entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'incanto il prezzo dell'aggiudicazione detratta la cauzione versata, a mezzo assegno circolare "non trasferibile" intestato al Tribunale di Palmi e recante il numero della procedura esecutiva. • Il custode nominato in luogo del debitore è: Istituto Vendite Giudiziarie, tel. 0966/45284. • Ulteriori informazioni potranno essere acquisite presso lo studio del Notaio Delegato. Polistena, 3 aprile 2014 Maria Tripodi notaio in Polistena

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TRIBUNALE DI

PAOLA AVVISO DI VENDITA ALL’INCANTO ( artt. 569, 576 e 591 bis c.p.c.) Il sottoscritto dott. Fernando CALDIERO, dottore commercialista con studio in Cetraro alla via F. Pirrino n. 37, nominato in sostituzione del precedente delegato con provvedimento del 21-23/04/2007, vista l’ordinanza di vendita n. cron. 5200, emanata dal Giudice dell’Esecuzione in data 15/07-15/10/2005 con cui è stata disposta la vendita all’incanto dei beni pignorati nel procedimento esecutivo n. 207/93 R.E.I. e sono state delegate le relative operazioni , visti gli artt. 569, 576 e 591 bis c.p.c., visti i provvedimenti del sig G.E. del 28/04/2009 , 22-24/07/2009 , 17-21/12/2009, 7-9/04/2010, 29/10-03/11/2010, 1/02/2011, 20-22/06/2011, 28-29/9/2011, 09/02/2012, 13/07/2012 , 23/10/2012 , 19/04/2013 e 1718/09/2013 e 15/01/2014 RENDE NOTO • che il giorno 28/07/2014 alle ore 10.30 presso il proprio studio in Cetraro in via F. Pirrino n. 37, si svolgerà l’incanto in distinti lotti dei beni oltre descritti. La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni, meglio descritti nella perizia del C.T.U. in atti, ed alla quale espressamente si rinvia, si trovano (anche in relazione al T.U. di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo. La presente vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, nè potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dall’eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. • L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura. Ogni ulteriore onere derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario. • Ciascun offerente, per poter essere ammesso all’incanto, dovrà presentare, presso il sopra indicato studio, entro le ore 12.30 del giorno feriale precedente l’incanto, escluso il sabato, domanda di partecipazione all’incanto, in regola con il bollo vigente, e dovrà versare a titolo di cauzione,una somma pari al 10% (dieci per cento) del prezzo base d’asta ed una somma pari al 15% (quindici per cento) del prezzo base d’asta in conto spese, con due distinti assegni circolari non trasferibili all’ordine del sottoscritto professionista delegato. • Qualora sia stato azionato nella procedura esecutiva un Credito Fondiario, ai sensi dell’art. 41 della nuova Legge Bancaria (D.Lgs. 1/09/1993 n. 385), l’aggiudicatario, il quale non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, dovrà versare direttamente all’istituto di credito fondiario, entro il termine di giorni 40 giorni dalla data dell’aggiudicazione, la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito dello stesso. • L’aggiudicatario, entro il termine perentorio di 40 giorni dall’aggiudicazione, dovrà versare al professionista delegato, il saldo del prezzo di aggiudicazione o di assegnazione, dedotta la prestata cauzione, nonché l’eventuale saldo delle spese, mediante distinti assegni circolari non trasferibili intestati al medesimo professionista. In caso di inadempimento l’aggiudicatario sarà dichiarato decaduto dal diritto, con conseguente perdita della cauzione a titolo di multa salvo l’eventuale condanna a pagare la differenza di cui alla seconda parte dell’art. 587 c.p.c.. • I partecipanti all’asta hanno la possibilità di ottenere mutui ipotecari per un importo fino ad un massimo del 70/80% del valore dell’immobile come stimato nella perizia a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca. Le banche aderenti all’iniziativa sono le seguenti: • Monte dei Paschi di Siena S.p.a filiale di Paola (Direzione di Reggio Calabria - settore prodotti Retail - V.le Calabria angolo vico S. Anna 89131 Reggio Calabria )- tel 0965/353465/478/468; • Unicredit Banca S.p.a , Agenzia Unicredit di Cosenza ,127 ang. Tagliamento, C.so Mazzini. • I partecipanti all’asta sono pertanto invitati a contattare, qualora vi abbiano interesse, le su indicate Banche. • Il debitore o il custode consentiranno la visita del compendio posto in vendita nei tre giorni antecedenti l’incanto, dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Delle eventuali visite dovrà essere data comunicazione al professionista Delegato. • A norma dell’art. 591 bis c.p.c. tutte le attività relative alla vendita saranno espletate presso lo studio del professionista delegato. BENI SOTTOPOSTI AD INCANTO nel Comune di Amantea (CS), in localita' “Coreca”, C.so Malta n.10, in un fabbricato costituito da n. 3 piani piu' seminterrato LOTTO N. 1: unita' immobiliare sita al piano seminterrato, composta da locale deposito e celle frigorifero. Confina con vano scala, P. M., terrapieno, P. M. , proprieta' ferrovie dello stato. Catasto fabbricati del comune di Amantea Foglio n.27, Particella n. 222, sub. 5 categ. C/1 classe 1, consistenza 182 mq.rendita euro 1409,93 Prezzo a base d’asta euro 4.683,92 (quattromilaseicentoottantatre/92). Le offerte minime in aumento con primo rilancio obbligatorio non potranno essere inferiori a euro 1.000,00 (mille/00 ). LOTTO N. 2: immobile al piano rialzato , adibito a locale comm.le ( pescheria ) composto da locale unico, servizio igienico e celle frigorifero; confina con : vano scala, SS 18, area di corte in proiezione. Catasto fabbricati del comune di Amantea foglio 27 particella n. 222, sub. 1 categ. c/1 classe 4 , consistenza 121mq, . rendita euro 2.168,45. Prezzo a base d’asta euro 13.292,66 (tredicimiladuecentono-

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vantadue/66). Le offerte minime in aumento con primo rilancio obbligatorio non potranno essere inferiori a euro 1.000,00 (mille/00). LOTTO N. 3: immobile al piano primo, composto da ingresso, corridoio, salone, cucina con ripostiglio, n. 3 camere da letto, n. 2 servizi igienici e balconi. Confina con: vano scala, aree di corte in proiezione, altra area di corte in proiezione. Catasto Fabbricati del Comune di Amantea foglio n.27 particella n.222, sub. 2 categ.A/2 classe 2, Vani 7.Consistenza Comm.le mq.175,21. rendita euro 614,58. Prezzo a base d’asta euro 7.705,82 (settemilasettecentocinque/82)). Le offerte minime in aumento con primo rilancio obbligatorio non potranno essere inferiori a euro 1.000,00 (mille/00). LOTTO N. 4: immobile al piano secondo, composto da ingresso, corridoio, n. 3 camere, servizio igienico e balconi. Consistenza comm.le mq. 85,70. Confina con vano scala, appartamento stessa ditta, area di corte in proiezione. Catasto fabbricati del comune di Amantea foglio n. 27 particella n. 222 sub. 3 in corso di definizione. Prezzo a base d’asta euro 2.120,13 (duemilacentoventi/13). Le offerte minime in aumento con primo rilancio obbligatorio non potranno essere inferiori a euro 1.000,00 (mille/00). LOTTO N. 5: immobile al piano secondo, composto da ingresso, corridoio, n. 3 camere, servizio igienico e balconi. Consistenza Comm.le mq. 90,93. Confina con: area di corte in proiezione per tre lati, appartamento stessa ditta. Catasto fabbricati del comune di Amantea foglio n. 27 particella n. 222, sub.4 Categ A/2, Cl.1, Consistenza 4 Vani, Superficie Catastale 82, Rendita Euro 299,55, Contrada Coreca, Piano 2, Interno 4. Prezzo a base d’asta euro 3.999,14 (tremilanovecentonovantanove/14). Le offerte minime in aumento con primo rilancio obbligatorio non potranno essere inferiori a euro 1.000,00 (mille/00). • Ai fini dell’art. 173-quater disp. att. c.p.c. si comunica che, dalla CTU agli atti risulta che: • -è stata rilasciata regolare concessione edilizia in sanatoria n. 1258 del 29/10/1999; • -è stato rilasciato certificato d'agibilità in data 05/11/1999 per il locale commerciale sito al piano rialzato adibito a pescheria; • -il terreno sul quale insiste il fabbricato, sito in agro di Amantea , alla localita' Coreca, distinto in catasto al foglio di mappa n.27 part. 222 ha la seguente destinazione urbanistica : in parte in zona BR "area urbana ad organizzazione morfologica complessa" ed in parte "zona di rispetto stradale". • Il tutto meglio precisato nella consulenza tecnica in atti. • In ogni caso gli aggiudicatari, ricorrendone i presupposti, potranno avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46 del vigente T.U. sull’edilizia di cui al D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e di cui all’art. 40, VI comma, della legge 47/85 e di ogni altra norma vigente. • Dalla ctu in atti risulta che l’immobile di cui al lotto n. 1 è occupato ed è adibito a deposito, celle frigorifero; l’immobile di cui al lotto n. 2 è occupato ed è adibito ad attività commerciale (pescheria); l’immobile di cui al lotto n. 3 è occupato dall’esecutato; l’immobile di cui al lotto n. 4 è libero ed allo stato rustico; l’immobile di cui al lotto n. 5 è occupato. • Il tutto meglio precisato nella consulenza tecnica in atti. • In ogni caso l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46, comma 5, DPR 380/2001 ed all’art. 40, sesto comma, della Legge 47/1985, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento. • La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni, meglio descritti nella perizia del C.T.U. in atti, ed alla quale espressamente si rinvia, si trovano, (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380), con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento,indennità o riduzione di prezzo. La presente vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. • Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere- ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dall’eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti-,spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti, inconoscibili o comunque non considerati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. • L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura. Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudica-

tario. Una copia del presente verrà affissa ex primo comma art. 490 c.p.c, altra copia verrà pubblicata sull’edizione domenicale del quotidiano “Il Domani della Calabria”, sul Mensile “Aste” e sui siti internet www.aste.eugenius.it e www.aste.annunci.it • Maggiori informazioni, possono essere fornite dalla Cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Paola, Rione Giancontesi, primo piano, a chiunque vi abbia interesse. Si pubblichi nelle forme di cui sopra. Cetraro li 13/05/2014 •

AVVISO

DI VENDITA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’ACQUISTO DEGLI IMMOBILI DELLA COOP. CO.VI.FLOR IN LIQUIDAZIONE COATTA amministrativa Il sottoscritto Dr. Francesco Lacava con studio in Catanzaro alla Via Francesco Acri n. 30, nella qualità di Commissario Liquidatore della “ Coop. CO.VI.FLOR in liquidazione c.a.” tenuto conto dell’esito delle procedure ad evidenza pubblica di vendita già effettuate, è interessato a ricevere offerte per l’acquisto dei beni della suddetta Cooperativa riportati di seguito: -Terreno agricolo sito in Simeri Crichi (CZ) frazione Fego formato dai seguenti due Lotti: Lotto 1: Terreno della superficie complessiva di mq. 9150 in catasto al Fg. 25, mappale 15 qualità seminativo, classe 2° superficie catastale 00.91.50, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo e non a misura, con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive eventuali; Lotto 2: Terreno della superficie complessiva di mq. 28630 in catasto al Fg. 25, mappale 187 qualità seminativo, classe 1° superficie catastale 02.86.30. All’interno della particella del Lotto 2 vi è una azienda per la coltivazione di piantine ed ortaggi, composta da due corpi di fabbrica e n. 6 serre tunnel e precisamente: -terreno agricolo con annesso magazzino deposito attrezzature agricole; -ufficio aziendale; abitazione custode; capannone aziendale; terrazzo; -serra tunnel n. 1; serra tunnel n. 2; serra tunnel n. 3; serra tunnel n. 4; serra tunnel n. 5; serra tunnel n. 6: • Le manifestazioni di interesse devono pervenire in busta chiusa presso lo studio del Notaio Brunella Fabiano sito in Maida (CZ) in Via E. Berlinguer n. 79 entro e non oltre indirizzate a Coop. il 18/07/2014 ore 12:00; ed CO.VI.FLOR in l.c.a. presso Notaio Fabiano Brunella in Maida (CZ) Via E. Berlinguer n. 79. • I beni indicati nei due lotti sono posti in vendita unitariamente • Perizie e chiarimenti possono essere richiesti all’ufficio del Commissario Liquidatore Dr. Francesco Lacava con studio in Catanzaro Via Francesco Acri n. 30 (recapiti telefonici: 0961/721891 – fax 0961/742950 – e.mail dr.stlacava@tiscali.it). • Si precisa che il presente annuncio non costituisce proposta né offerta al pubblico ex art.1336 c.c. né sollecitazione al pubblico risparmio, né vincola, né impegna il alcun modo il Commissario Liquidatore né la Coop. Co.vi.flor in l.c.a. • Il Commissario si riserva di disporre una gara tra gli offerenti o di pubblicare un nuovo bando ponendo a base la migliore offerta ricevuta o di non prendere in considerazione alcuna offerta. • Ogni definitiva determinazione sarà, in ogni caso soggetta ad autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico. Catanzaro, 29.05.2014 Il Commissario Liquidatore Dr. Francesco Lacava

Enti Pubblici e Istituzioni CITT

DI REGGIO CALABRIA

POR Calabria FESR 2007/2013 Asse VIII – PISU- Linea di intervento 8.1.2.1 Avviso di appalto aggiudicato CUP H32F10000030001 - CIG 4655757437

1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune Di Reggio Calabria Settore Tributi Entrate Patrimoniali Gestione Risorse Esterne Via Vicenza 2 - 89125 Reggio Calabria. 2. Oggetto dell’appalto: Lavori di Riqualificazione del Corso Garibaldi. 3. Data di aggiudicazione: Determinazione dirigenziale n. 2429 del 09/10/2013 (n. R.S. 11/I del 09/09/2013), divenuta efficace con determinazione Dirigenziale n. 7 del 14/01/2014 (n. R.S. 4/I del 07/01/2014). 4. Aggiudicatario dell’appalto: Associazione temporanea di imprese non ancora costituita tra la capogruppo Porta Antonio con sede in Via Padova, 3 Cirò Marina (KR) P.IVA 01213860792 e la mandante Siclari Agostino Costruzioni Generali s.r.l. con sede in via Ciccarello, 66 int. 1 RC P.IVA 02210980807. 5. Importo di aggiudicazione: € 3.915.007,83 al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 74.060,00. Resp. Procedimento Avv. Francesco Barreca

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