Revista Jurídica da FA7 5ª Edição

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INFORMATIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA. GARE TELEMATICCHE NELLE P.A. NUOVO ELEMENTO DI EFFICIENZA E ECONOMICITÀ? ANALISI E PROSPETTIVE

L’art. 5, invece, garantisce il rispetto all’interno dell’Unione delle norme di favore in fase di aggiudicazione che in virtù di accordi internazionali la Comunità ha sottoscritto e che devono essere applicate agli operatori economici di Paesi terzi45. Con tale disposizione si vuole evitare trattamenti disuguali tra imprese comunitarie e extracomunitarie. Infine l’art. 6 codifica il principio della riservatezza delle informazioni comunicate dagli operatori economici, attraverso il quale si vuole appoggiare l’innovazione nelle imprese proteggendone l’apporto intellettuale e tecnico. Pertanto salvo i casi basati sullo scambio aperto di informazioni tra amministrazione appaltante e privati previsti negli artt. 35 e 41 (riguardanti rispettivamente l’accordo quadro ed i sistemi dinamici di acquisizione) e specificamente sottratti all’applicazione del principio della riservatezza, l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta nel rispetto della propria legislazione nazionale a non rivelare informazioni ad essa comunicate dagli operatori economici 46. Per quanto riguarda il campo di applicazione della Direttiva l’art. 7 precisa «la presente direttiva si applica agli appalti pubblici che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli 10 e 11 e degli articoli 12 a 18». Trattasi di particolari categorie sottoposte a esenzione per motivi di segretezza o di opportunità in relazione alla natura dell’oggetto di gara o al settore a cui essa fa riferimento o ancora alla natura del soggetto aggiudicatario47.

Vedi M.P. CHITI – G. GRECO, Trattato di diritto amministrativo europeo, Parte generale, Giuffrè, 1997, pag. 42: «Gli accordi conclusi dalla Comunità con Stati terzi (od Organizzazioni internazionali) ai sensi delle disposizioni pertinenti dei Trattati istitutivi, entrano a far parte integrante dell’ordinamento giuridico comunitario; e vi entrano in modo automatico, senza bisogno cioè di alcun atto di esecuzione (salvo che ciò non risulti necessario per la loro concreta applicazione), per il solo fatto della loro conclusione» 46 Vedi A. CIANFLONE – G. GIOVANNINI, L’appalto di opere pubbliche, Giuffrè, XI ed., pag. 264: «Delicati problemi sorgono in ordine alla documentazione prodotta dai concorrenti concernente notizie sulla loro struttura economico-finanziaria e simili. Ci si può chiedere, cioè, se sul diritto all’accesso debba prevalere in tal caso quello alla riservatezza dei dati. Considerato però che tale documentazione è oggetto della comparazione inerente la gara, la risposta non può che essere negativa, ove l’accesso sia preordinato all’acquisizione degli elementi utili per la tutela delle proprie posizioni soggettive relative alla gara stessa. Al più, potrà valere il temperamento, talora affermato in giurisprudenza, che l’accesso si sostanzi nella sola visione degli atti e non anche nella estrazione di loro copia» 47 Si tratta di speciali categorie d’appalti nel settore della difesa (art. 10), di appalti relativi alla gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o alla prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni (art. 13), di appalti segreti (art. 14), di appalti aggiudicati in base a norme internazionali (art. 15), di appalti previsti nelle ipotesi dell’art. 16; rimangono, infine, escluse dall’applicabilità della Direttiva le concessioni di servizi (art. 17). 45

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RevJurFA7, Fortaleza, v. V, n. 1, p. 11-54, abr. 2008

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