Revista Jurídica da FA7 5ª Edição

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INFORMATIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA. GARE TELEMATICCHE NELLE P.A. NUOVO ELEMENTO DI EFFICIENZA E ECONOMICITÀ? ANALISI E PROSPETTIVE

B) Il CAD ed il procedimento amministrativo. L’art. 3-bis (uso della telematica) della legge 15/2005 che ha novellato la legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo fa espresso riferimento all’utilizzo della telematica nella prospettiva di a) semplificare; b) rendere più efficiente ed efficace l’azione amministrativa; c) alleggerire l’attività delle Pubbliche Amministrazioni. Trattasi di un processo ad ampio spettro che si indirizza all’intero apparato amministrativo e che trova il suo momento principale nell’emanazione del D. Lgs 4 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale. Il CAD per quanto concerne il procedimento amministrativo innova dettando i principi generali per una capillare riorganizzazione gestionale e per un’organica informatizzazione del procedimento amministrativo. L’art. 15, comma 2, prescrive che la riorganizzazione gestionale, da perseguire insieme a quella strutturale, debba riguardare la razionalizzazione e la semplificazione di procedimenti amministrativi, attività gestionali e documenti. L’art. 41 (“Procedimento e fascicolo informatico”), al comma 1 dispone che: «Le Pubbliche Amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente». Cosicché le Amministrazioni devono garantire sia la tenuta dei fascicoli informatici in cui confluiranno gli atti e documenti del procedimento da chiunque formati (art. 41, comma 2), sia la partecipazione al procedimento amministrativo e sia il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione (art. 4). Quanto agli amministrati si può affermare che il principio generale contenuto nell’art. 3-bis della legge 15/2005 si riveste di concrete e significative implicazioni con il disposto nell’art. 3 del CAD: «I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice». Ora, tali norme sul procedimento amministrativo, assolutamente rivoluzionarie, sono direttamente applicabili a Regioni e Enti locali? Tenendo a mente la riforma del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) dobbiamo rilevare che il procedimento amministrativo non è previsto tra le materie di competenza legislativa statale, né esclusiva, né concorrente. Le norme procedimentali del CAD non possono considerarsi di “coordinamento informatico” ex art. 117, comma 2, lett. r), Cost. nei termini del significato dato a tale disposizione costituzionale dalla Consulta. Secondo la Corte Costituzionale il potere di coordinamento attribuito allo Stato dalla norma de qua è di natura solamente tecnica, atto solo ad 24

RevJurFA7, Fortaleza, v. V, n. 1, p. 11-54, abr. 2008

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