Revista Jurídica da FA7 5ª Edição

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Myriam Benarros

demandi una buona parte della disciplina ad una (possibile coeva) raccolta di norme regolamentari (ovvero, eventualmente, a raccolte distinte per i diversi livelli normativi secondari)…; – un testo che, nell’accellerare il cambiamento, prevenga con misure concrete l’incremento (allo stato ipotizzabile) del fenomeno del digital divide o i rischi che potrebbero derivare dalla troppo rapida scomparsa del documento cartaceo e da una separazione delle discipline della gestione dei documenti da quella degli archivi…;» Si legge ancora nel parere «Una delle caratteristiche dell’intervento, infatti, già evidenziata nel precedente parere 7904/04 dovrebbe essere quello della sua esaustività e sistematicità, quantomeno in relazione agli strumenti portanti dell’innovazione digitale nelle pubbliche amministrazioni (cfr. in particolare, la lettera d) della norma di delega, che impone anche di “realizzare il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare o semplificare il linguaggio normativo” Lo schema in oggetto, invece, si limita a riordinare soltanto un parte della disciplina attualmente vigente, come si evince chiaramente dalla “tabella di corrispondenza” e dalla norma sulle abrogazioni, che in realtà si incentra esclusivamente su due delle molteplici fonti normative riguardanti l’informatizzazione dell’amministrazione pubblica…» Lo schema, secondo il CdS, si concentra soprattutto sul DPR 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) lasciando fuori dall’intervento altri impianti normativi, anch’essi importanti, che qui dovrebbero essere ricompresi; in particolare la normativa relativa al Sistema pubblico di connettività, come si evince dallo stesso parere: «se un intervento come la creazione dell’SPC non può prescindere dal riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, vale a maggior ragione, il reciproco, perché un codice non può non contenere, al suo interno, una innovazione così recente e cruciale come quella di cui al richiamato schema». Nonostante queste riserve, il Consiglio di Stato ha espresso un parere favorevole, riconoscendo e sottolineando l’enorme portata innovativa e di stimolo all’innovazione del provvedimento normativo in esame, tanto da non poter rischiare la scadenza del termine per la sua emanazione, fissato dalla legge delega19.

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Vedi C. GIURDANELLA-E. GUARNACCIA, La PA digitale nel parere del Consiglio di Stato, in Interlex. Diritto Tecnologia Informazione, http://www.interlex.it

RevJurFA7, Fortaleza, v. V, n. 1, p. 11-54, abr. 2008

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