Sedicesimo "Il Notiziario sulla Sicurezza" novembre-dicembre 2019

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Anno XI | numero 6 Novembre | Dicembre 2019 ISSN 2283-9356

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Anno IX | numero 2 Marzo | Aprile 2017 ISSN 2283-9356

Anno IX | numero 3 Maggio | Giugno 2017 ISSN 2283-9356 | Spedizione in abb. postale Poste Italiane Spa Sped in abb postale d.l. 353/2003 (conv.in l. 27/02/2014 n.4) art.1 comma 1 lom/mi 5488 | | Prezzo € 12,00 Abb. annuale € 60,00 |

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RUBRICHE FISSE ANTICADUTA

SICUREZZA IMPIANTI

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

Alberto Pincigher Responsabile Comitato Tecnico Scientifico ALV. Associazione Linea Vita

Adriano Paolo Bacchetta Coordinatore network Spazioconfinato.it

ANTINCENDIO

PSICOLOGIA DEL LAVORO

AMBIENTE E SICUREZZA

Fernando Cordella Presidente A.N.P.P.E. Vigili del Fuoco

Piergiorgio Frasca Psicologo del lavoro e delle organizzazioni

Davide Iaciofano

MEDICINA DEL LAVORO

SICUREZZA NELLE SCUOLE

SICUREZZA MACCHINE

Giovanna Pirana Polo Chirurgico Confortini

Monica Mioccio

Massimo Granchi Christian Trinastich MTM Consulting s.r.l. società unipersonale

Mario Romeo S.I.A. Srl Dirigente Nazionale UIL

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Sommario 4 6 7 15 20 24 28 34 42 46 53 61

L’editoriale

Comunicato stampa | ISI - Associazione Ingegneria Sismica Italiana Dispositivi di ancoraggio per lavori in quota | Alberto Pincigher I sistemi di gestione interna e le certificazioni ISO | Davide Iaciofano Indicazioni per l'affollamento nelle aule | Monica Mioccio Codice prevenzione incendi, arrivano le novità | Fernando Cordella Fondi interprofessionali per la formazione: il ruolo dell’ANPAL e le regole del settore | Alessia Petruzzelli La sicurezza nel mondo dello spettacolo: quando si alza il sipario | Luigi Palestini e Matteo Tocci Il rischio indotto dalle attività previste negli spazi confinati | Adriano Paolo Bacchetta Errori che causano l'incidente | Piergiorgio Frasca

Regolamento e Randon regione Campania, DVR e servizio "Data Certa", Corte di Cassazione | Mario Romeo Mani fredde e dita viola? Scopriamo il perché | Giovanna Pirana

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L’editoriale Buongiorno a tutti cari lettori e care lettrici, innanzitutto un ringraziamento a tutti i lettori e gli autori che hanno permesso alla casa Editrice Vmr di continuare il lavoro di approfondimento e ricerca in materia di sicurezza sul lavoro. In questo numero vorrei addentrarmi su un argomento: le macchine realizzate prima che venisse realizzata la direttiva macchine quindi le macchine non marcate CE. Facendo riferimento alle indicazioni INAIL andiamo a fare un sunto: la legislazione prevede espressamente che le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ovvero messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto siano conformi ai requisiti generali di sicurezza richiamati nell’allegato V del d.lgs. 81/08. A questo gruppo di attrezzature appartengono: • macchine, apparecchi, utensile o impianti di processo messi a disposizione dei lavoratori antecedentemente il 21/09/1996; • macchine ordinarie da ufficio messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente il 31/12/1996; • apparecchi a pressione messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente il 30/05/2002; • trabattelli e scale, in quanto costruite in assenza di disposizioni legislative. Queste attrezzature di lavoro non recano Marcatura CE, sono prive di dichiarazione di conformità CE e, in molti casi, risultano carenti di supporti informativi per l’uso e la manutenzione. Il datore di lavoro in questo caso deve corredare l’attrezzatura di apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione. È importante rilevare che la norma prevede che chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio non marcati CE attesti, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del d.lgs. 81/08. Quanto sopra non vale nel caso in cui dette attrezzature abbiano subito, nel corso del loro utilizzo, modifiche "sostanziali", intese come modifiche delle modalità d'utilizzo e delle prestazioni previste dal fabbricante originale. In questo caso le attrezzature devono essere assoggettate dal datore di lavoro a nuova messa in servizio ossia a una nuova procedura di valutazione di conformità prevista dalle direttive comunitarie di prodotto pertinenti. Per queste Macchine la procedura di valutazione di conformità è declinata dall’art. 3 del d.lgs. 17/2010 e s.m.i.. Particolare trattazione meritano i trattori agricoli che risultano omologati seguendo la direttiva 2003/37/CE e il regolamento UE 167/2013 e non recano la marcatura CE. Queste attrezzature di lavoro, se omologate ai sensi della direttiva 2003/37/CE, dal 1 gennaio 2010 al 1 gennaio 2018, devono rispondere anche alla direttiva macchine (2006/42/CE) e recheranno marcatura CE. ALLEGATO V La legislazione prevede espressamente che le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ovvero messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto siano conformi ai requisiti generali di sicurezza richiamati nell’allegato V al d.lgs. 81/08. Questo allegato riporta i requisiti di sicurezza che le attrezzature devono possedere qualora esista per l’attrezzatura un rischio corrispondente. In quest’ottica l’allegato riporta tutta una serie di misure tecniche che riguardano genericamente le attrezzature di lavoro, prevedendo requisiti di sicurezza per i rischi correlati a: 1. sistemi e dispositivi di comando: 2. rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento di un’attrezzatura; 3. emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.; 4. elementi mobili e stabilità; 5. illuminazione, temperature estreme e vibrazioni; 6. incendio ed esplosione; 7. manutenzione, riparazione, regolazione ecc..

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| settembre - ottobre 2019


ANTICADUTA

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO PER LAVORI IN QUOTA Uso dei dispositivi di protezione individuali per lavori in quota a cura di Ing. Alberto Pincigher

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ello svolgimento dei lavori in quota sono richiesti dispositivi di protezione individuali “DPI” specifici. Per questi dispositivi, dal 21 aprile 2018 è entrato in pieno vigore il Regolamento (UE) 2016/425 (Regolamento DPI) del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la “storica” direttiva 89/686/Cee dello stesso consiglio. Il nuovo regolamento disciplina, essenzialmente, i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione europea. Analogamente ad altre direttive europee di prodotto, il regolamento UE 2016/425 prescrive che i DPI debbano soddisfare i requisiti essenziali di salute e sicurezza (previsti nell’allegato II della stessa norma) attraverso la redazione, da parte dei fabbricanti, della dichiarazione di conformità Ue e l’apposizione, sui dispositivi, della marcatura CE. La disposizione introduce, tra le altre numerose novità, una nuova e più semplice suddivisione dei DPI in ”categorie”, basate sull’entità del rischio da cui i dispositivi devono proteggere le persone. L’Italia ha adeguato la propria normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/425 con il decreto legislativo del 19 febbraio 2019, n.17.

21.04.2018

Entrata in vigore

DIRETTIVA 89/686/CEE

Alla luce di queste novità normative vediamo quali sono gli articoli di interesse all’interno del D.Lgs. 81/2008. L’articolo 74 ci dà la definizione di cosa è un DPI e cosa non lo è.

1.

2.

Articolo 74 - Definizioni Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Non costituiscono DPI: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale di servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto; e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative; f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

21.04.2018

Periodo transitorio

REGOLAMENTO UE 2016/425 E DIRETTIVA 89/686/CEE

Pieno vigore

REGOLAMENTO UE 2016/425

D.Lgs. 19 febbraio 2019 n.17 | 07 CONTINUA…


ESPERTO PROGETTISTA DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO SPECIALIZZATO NELL'ANTICADUTA E LAVORI IN QUOTA. - Consulenza sulla scelta e l’utilizzo dei dispositivi anticaduta per prevenire le cadute dall’alto e sulle normative di riferimento. - Sviluppo e Progettazione di dispositivi di ancoraggio per lavori in quota conformi alle norme vigenti. - Documentazione marcatura CE dispositivi di protezione individuali e prodotti da costruzione. - Stesura elaborato tecnico della copertura (elaborati grafici, relazione tecnica illustrativa-manuale di utilizzo dei dispositivi). - Relazione di calcolo per la verifica dell’idoneità della struttura di supporto e del fissaggio del dispositivo di ancoraggio e dei parapetti alle strutture. - Verifica in sito della tenuta del fissaggio. - Formazione per installatori, progettisti e utilizzatori dei dispositivi anticaduta per lavori in quota.

12 | Il Notiziario sulla Sicurezza | settembre - ottobre 2019


14 | Il Notiziario sulla Sicurezza | settembre - ottobre 2019


CERTIFICAZIONI ISO

I SISTEMI DI GESTIONE INTERNA E LE CERTIFICAZIONI ISO a cura di Davide Iaciofano

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ari lettori, in questo numero vogliamo porre l’attenzione alle oramai sempre più adottate certificazioni ISO ed ai Sistemi di Gestione implementati a loro supporto. Lo Standard Internazionale ISO è una norma volontaria diffusa dall’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione, conosciuto come ISO (International Organization for Standardization). La norma redatta in lingua inglese viene recepita a livello nazionale mediante il supporto di strutture atte alla traduzione ed interpretazione; in Italia questo lavoro è attribuito all’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione). L’UNI ogni qualvolta viene diffusa una norma da parte di ISO la recepisce e ne elabora una versione ufficiale in Italiano, che diffonde, mettendo in condizione, gli utenti italiani, di poter implementare un Sistema di Gestione Interno alla propria azienda rendendola conforme alla norma a cui vogliono fare riferimento. Ad oggi sono molteplici le norme ISO; molte di esse a carattere tecnico, rilasciano modelli di calcolo standardizzati e condivisi; altre a carattere assicurativo designano flussi e gestione dei processi interni di un’azienda che vuole raggiungere certi obbiettivi; alcune norme possono essere anche certificabili. L’attribuzione di un certificato avviene mediante un circuito di certificazione dove un’azienda può richiedere di aver rilasciato una certificazione di conformità alla norma scelta del proprio sistema di gestione interno. La certificazione viene rilasciata da un ente di certificazione che mediante ispezioni concordate con l’utente verifica che i processi interni dell’azienda siano conformi con la norma scelta. A finché questo processo sia sempre affidabile, in Italia, è stato istituito un ente di accreditamento degli enti di certificazioni, che mediante la conformità a specifici standard internazionali ISO garantisce i sistemi di gestione interni degli enti di certificazione, questo ente è conosciuto come Accredia. Le norme internazionali vengono identificata mediante una serie di lettere e numeri univoci ed associate ad uno specifico aspetto trattato nella norma stessa. La norma nel momento della sua diffusione da parte di ISO viene identificata come ISO seguita da una serie di numeri, successivamente quando viene recepita ed interpretata dall’UNI il codice della norma viene preceduto dalle lette UNI. In alcune norma tecniche viene posto prima del codice della norma codici di lettere identificative

CONTINUA…

dei comitati tecnici posti a supporto per la stesura della norma stessa come il CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano, e l’IEC International Electrotechnical Commission. Altri comitati vengono organizzati per il recepimento delle norme, come il comitato Europeo (EN, European Standards) infatti non è raro trovare una norma con denominazione di Comitati Multipli come ad esempio UNI EN ISO 9001. Infine la nominazione della norma viene seguita dall’anno di emissione con frapposto i due punti, quindi ad esempio lo standard 9001 in ultima versione viene riconosciuto a livello nazionale con la dicitura UNI EN ISO 9001:2015. Fra tutte le norme ISO la più diffusa è la ISO 9001, al momento di questo articolo arrivata all’edizione del 2015. La ISO9001:2015 è lo standard internazionale certificabile per i Sistemi di gestione per la Qualità.

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RISCHI NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI

INDICAZIONI PER L'AFFOLLAMENTO NELLE AULE a cura di Monica Mioccio

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l massimo affollamento consentito nelle aule scolastiche, secondo il decreto dell’11 settembre 2018, è di 26 alunni per ogni aula. Già nel decreto del 26 agosto 1992 il massimo affollamento era di 26 alunni per aula, tenendo sempre presente che, se il numero delle persone è maggiore, l’indicazione dovrà essere data dal titolare dell’attività. In tale ottica, nella scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di I grado, l’indicazione deve essere conferita dal comune, mentre nella scuola secondaria di II grado spetta alla provincia. D’altra parte, il decreto interministeriale del 18 dicembre 1975 stabilisce lo spazio vitale per assicurare la funzionalità didattica delle aule. A tal proposito la normativa stabilisce che per ogni alunno della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di I grado, deve essere riservato uno spazio di 1.80 m2, mentre nel-

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la scuola secondaria di II grado, per ogni alunno è necessario uno spazio di 1.90 m2. Bisogna, comunque, tenere presente che questi spazi devono essere assicurati a tutte le altre persone presenti nell’aula. Secondo il D.M. del 18 agosto del 1975 il limite massimo di altezza delle aule, riferito al rapporto pavimento e soggetto, deve essere di almeno 3 m. D’altra parte, il numero massimo delle uscite dai singoli piani dell’edificio non deve essere inferiore a 2. È fondamentale che le aule didattiche siano servite da una porta di almeno 1,20 m di larghezza ogni 50 persone presenti. È altresì importante che la porta si apra in senso contrario all’esodo, cioè verso l’interno del locale, nel caso in cui esso contenga fino a 25 persone; quando il locale contiene fino a 50 persone è necessario che le porte (almeno due) si aprano verso il corridoio o, comunque, verso l’esterno

CONTINUA…


ANTINCENDIO

CODICE PREVENZIONE INCENDI, ARRIVANO LE NOVITÀ a cura di Fernando Cordella - Presidente A.N.P.P.E.

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breve entrerà in vigore il nuovo Codice di prevenzione incendi, previsto per il 20 ottobre 2019, ponendo fine, dopo circa quattro anni, al periodo transitorio di applicazione volontaria per le attività non normate. Il decreto del 12 aprile 2019, che apporta modifiche al DM 3 agosto 2015, sancisce in parte l’eliminazione del cosiddetto “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività, soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco, per le quali non era prevista una specifica regola tecnica. Nel dettaglio : 1. l'ampliamento del campo di applicazione (vengono inserite alcune nuove attività dell'allegato I al DPR 151/2011); 2. l'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente "non normate'', in sostituzione dei "criteri tecnici di prevenzione incendi". L'ampliamento del campo di applicazione Il campo dì applicazione del DM 3/8/2015 e s.m.i. viene ampliato con l'introduzione dì alcune attività (da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell'allegato I al DPR 151/2011. Si sottolineano in particolare: • l'introduzione dell'attività 69: l'emanazione della RTV8 ha fornito le disposizioni per i locali adibiti ad esposizione e vendita, limitando a questi l'applicazione del Codice. L'introduzione dell'attività 69 nel campo dì applicazione indica l'applicabilità del Codice (RTO) alle esposizioni fieristiche, prima escluse; • l'introduzione dell'attività 72, legata all'emananda RTV edifici destinati a musei, gallerie, biblioteche ecc.; • l'introduzione dell'attività 73. L'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente "non normate'', in sostituzione dci "criteri tecnici di prevenzione incendi". Il decreto di modifica interviene sulla modalità dì applicazione del codice, prima facoltativa, rendendolo cogente in alcune situazioni: • il Codice si applica obbligatoriamente a tutte le attività incluse nel campo di applicazione e non dotate dì RTV "di 24 | Il Notiziario sulla Sicurezza CONTINUA…

| settembre - ottobre 2019

nuova realizzazione"; il Codice si applica agli interventi dì modifica di attività esistenti, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare; • per gli interventi di modifica non rientranti nel caso b), rimane la possibilità dì continuare ad applicare i criteri generali dì prevenzione incendi, fatta salva la possibilità di applicare il codice all'intera attività; • il Codice può essere dì riferimento per le attività non soggette (sia per quelle al di sotto delle soglie dell'allegato I, sia per quelle non ricadenti nell'allegato I); • per le attività dotate dì RTV rimane la possibilità di scegliere tra la regola tecnica tradizionale e il Codice. Saranno ben 42 le attività soggette, comprese nell'Allegato 1 del DPR 151/2011 , per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l'unico riferimento progettuale; saranno per ora escluse da tale obbligo le RTV attuali (uffici, autorimesse, scuole, alberghi, attività commerciali) e future per le quali l'uso del Codice resterà un'opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive. Con lettera circolare 15406 la Direzione Centrale per la Prevenzione e la sicurezza Tecnica-Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile, del 15/10/2019 ha evidenziato ulteriori principali elementi di novità introdotti dal decreto. •


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26 | Il Notiziario sulla Sicurezza | settembre - ottobre 2019

L’A.N.P.P.E.VV.F. è una associazione sindacale-professionale autonoma con finalità scientifiche e di tutela legale. L’ Associazione si prefigge di affrontare tutti i problemi lavorativi dei Vigili del Fuoco e di contribuire alla loro risoluzione. All’attività sindacale, tesa alla salvaguardia dei Vigili del Fuoco, affianca un’intensa attività propositiva e di studio, fornendo il proprio contributo nelle materie strettamente legate alla Prevenzione, Emergenza e Sicurezza, volendo porsi come un laboratorio di idee e progetti caratterizzato da un approccio concreto, frutto dell’esperienza diretta sul campo.


FORMATORE DELLA SICUREZZA

FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE: IL RUOLO DELL’ANPAL E LE REGOLE DEL SETTORE a cura di Alessia Petruzzelli - Formatore della Sicurezza sul Lavoro e membro del Comitato tecnico-scientifico A.N.P.P.E. VV.F.

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ono di recente pubblicazioni da parte di ANPAL – Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro – i 19 Decreti direttoriali di approvazione dei Regolamenti di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo che i Fondi paritetici nazionali interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori hanno predisposto in adempimento alla Circolare Anpal n. 1 del 10 aprile 2018 che riporta le Linee guida generali sulla gestione delle risorse finanziarie. I Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, istituiti con la Legge 23 dicembre 2000 n. 388, sono organismi di natura associativa di diritto privato che vengono costituiti in base ad accordi interconfederali stipulati "dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale". Le loro finalità sono la promozione di attività di formazione rivolte ai lavoratori occupati e il finanziamento degli interventi di formazione continua per le imprese che scelgono di aderirvi. Come previsto infatti dall’ art. 118 della legge istitutiva sono gestiti dagli enti associativi e sono alimentati dal contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (cd. contributo NASPI) che i datori di lavoro versano all'INPS, il quale provvede a sua volta a restituire ai Fondi

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lo 0,30% (dedotti i costi amministrativi). In pratica ogni mese, con il versamento dei contributi obbligatori, le aziende sono tenute a corrispondere all'INPS una quota – pari allo 0,30% della retribuzione dei lavoratori – come "contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria". Da alcuni anni è possibile per le aziende scegliere se aderire volontariamente a un Fondo e quindi destinare lo "0,30%" al Fondo Interprofessionale che più risponde alle loro esigenze. Optando per questa scelta, senza nessun onere aggiuntivo e senza nessun vincolo, è possibile per le imprese richiedere di ricevere formazione finanziata per i propri dipendenti. L’obiettivo principale di tale forma di finanziamento è quello di favorire azioni formative volte a qualificare i lavoratori, in sintonia con le strategie dell’impresa, e per tale ragione i datori di lavoro possono aderire ad un Fondo per i lavoratori e un secondo Fondo esclusivamente per la formazione dei dirigenti. L'adesione, che è volontaria, revocabile e completamente gratuita, si effettua attraverso la compilazione on line del modello UNIEMENS, nella apposita sezione Fondi Interprofessionali del sito internet dell’INPS. É inoltre possibile, con alcune limitazioni, la mobilità tra Fondi (Circolare Inps n. 107 del 1 ottobre 2009). Ulteriori informazioni specifiche sui fondi attivi e sulle


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Il Notiziario sulla Sicurezza è un bimestrale tecnico scientifico che contribuisce alla formazione e all’aggiornamento dei professionisti della Sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita oltre che degli esperti sulle problematiche Ambientali.

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Dal 2018 è stato istituito un vantaggioso credito d’imposta. Per beneficiarne è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente. Tale credito è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative. Per accedere al credito di imposta gli interessati, nel periodo compreso dall’1 Marzo al 31 Marzo, devono presentare un’apposita comunicazione telematica con modalità definite dal provv. amministrativo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, dopo la realizzazione dell’investimento incrementale, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. via Doberdò 22, 20126 Milano www.vmreditrice.it redazionevmr@vmreditrice.it | 33 02.45498130


PREVENZIONE ANTINCENDIO

LA SICUREZZA NEL MONDO DELLO SPETTACOLO: QUANDO SI ALZA IL SIPARIO a cura di Luigi Palestini - Funzionario del C.N. VV.F. e Ing. Matteo Tocci - Libero Professionista

I

l teatro apre le porte ad un mondo per certi versi misterioso che porta con sé situazioni di pericolo verso chi ci lavora. Infatti, se ci poniamo dinanzi ad una rappresentazione, se ci sforziamo di osservare con distacco quanto ci viene proposto, potremmo cogliere la fusione di attività artistiche e tecniche. Se osservassimo esclusivamente il prodotto finale non coglieremmo ciò che è legato alla sua messa in opera, ossia ai rischi che hanno comportato quella realizzazione, per coloro che hanno lavorato per la sua finalizzazione. Lo spettacolo dal vivo, sia esso teatro di prosa, lirico, balletto, concerto, musical, cabaret, o qualsiasi intrattenimento che preveda la presenza di uno o più artisti che si esibiscano davanti a un pubblico, presuppone lo sforzo realizzativo di molte e differenti professionalità. L’apporto di ognuna delle persone coinvolte è indispensabile

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al conseguimento dell’obiettivo finale che è sempre la creazione di un prodotto artistico di livello, capace di riscuotere il consenso e la critica del pubblico. La realizzazione di uno spettacolo dal vivo è, dunque, un lavoro di gruppo, nel quale le competenze di coloro che non appaiono di fronte al pubblico sono importanti tanto quanto il talento di coloro che si presentano davanti allo spettatore. Diviene interessante approfondire gli aspetti intrinseci di uno spettacolo, in cui la realizzazione può sembrare un cantiere, e il palcoscenico la sua area, ma esso nasconde lavorazioni semplici e complesse che nel loro insieme vogliono rappresentare la fantasia del regista, punto cardine del problema, poiché dove finisce la fantasia del regista? Non è dato saperlo, ciò che si sa, è che bisogna fare le cose in sicurezza.

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SPAZIO CONFINATO

IL RISCHIO INDOTTO DALLE ATTIVITÀ PREVISTE NEGLI SPAZI CONFINATI

a cura di Adriano Paolo Bacchetta

Q

uando si analizzano i problemi connessi alle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, spesso l’attenzione si focalizza sulla tipologia di ambiente in cui si deve operare e sui suoi precedenti utilizzi. E questo è un grosso errore. Infatti, spesso, i rischi sono indotti proprio dalle lavorazioni in corso e, se non adeguatamente controllati, possono portare a eventi infausti. Per introdurre la discussione sul tema, analizzeremo alcuni accadimenti simili descritti nella banca dati IN.FOR.MO di INAIL. Il primo (ID 2121) si riferisce all’infortunio occorso nel 2006 a un agricoltore di nazionalità italiana mentre era intento a eseguire l'impermeabilizzazione interna di una cisterna in cemento presente nella propria azienda, allo scopo di creare un accumulo di acqua per il bestiame per il periodo estivo. L'agricoltore, entrato nella cisterna attraverso il foro di ispezione, aveva portato all’interno della stessa il materiale per la impermeabilizzazione a freddo della superficie interna. Purtroppo, a causa delle esalazioni del prodotto e la scarsa aerazione, l'infortunato decedeva per asfissia per intossicazione acuta da inalante tossico. Per quanto riguarda l’agente materiale, si rileva la presenza dei vapori, ed anche nella descrizione della dinamica e relativi fattori si fa riferimento alla scarsissima aerazione in luogo confinato come fattore determinante, ovvero assenza di aria naturale o forzata e la mancanza di un adeguato DPI per le vie respiratorie. Energia non variata Sede della lesione

Caso: 2121

Natura della lesione

Polmoni

Asfissia

Parte del corpo

Polmoni

Parte dell'ambiente

Gassosi

Tipo di incid. = Variazione di interfaccia

Altro... (var. interfaccia)

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Energia non variata Sede della lesione

Organi toracici

Caso: 3667

Natura della lesione

Asfissia

Parte del corpo

Organi toracici

Parte dell'ambiente

Gassosi

Tipo di incid. = Variazione di interfaccia

Altro... (var. interfaccia)

1

2

4

3

Il secondo caso (ID 3667) si riferisce all’infortunio occorso nel 2010 a un lavoratore italiano (con rapporto di lavoro irregolare ma con anzianità alla mansione di oltre tre anni) sceso in una vasca, tramite una piccola apertura posta in sommità, per eseguire l'impermeabilizzazione della stessa. Mentre stava utilizzando un prodotto chimico liquido che stendeva lungo le fessurazioni manualmente con l'ausilio di un pennello ed una spatola, a causa delle esalazioni del prodotto e la scarsa aerazione, l'infortunato decedeva per asfissia per intossicazione acuta da inalante tossico mentre due soccorritori (improvvisati) intervenuti in aiuto, sono stati colti da malore ma sono stati salvati in tempo. Stabiliti come agenti materiali dell’incidente la presenza dei vapori, nella descrizione della dinamica e relativi fattori si fa riferimento alla scarsissima aerazione in luogo confinato come fattore determinante, ovvero assenza di aria naturale o forzata. A questo, si aggiunge la mancata valutazione del rischio, la non fornitura di un adeguato DPI per le vie respiratorie e, infine, l’assenza di dispositivo utile per il recupero dell'infortunato privo di sensi. Solo quattro anni più tardi, nel 2014, un altro caso (ID 5394) che richiama la stessa dinamica ha visto coinvolto un lavoratore che, però, ha avuto fortuna e se l’è cavata con solo sei giorni di prognosi. Anche lui impegnato in attività di stesura dell'impermeabilizzante


PSICOLOGIA DEL LAVORO

ERRORI CHE CAUSANO L’INCIDENTE a cura di Dott. Piergiorgio Frasca - Psicologo del lavoro e delle organizzazioni Ogni attività umana è caratterizzata da successi e insuccessi. Questo vale anche per le attività lavorative. Quando gli insuccessi in ambito lavorativo sono causa di danni a persone o cose sono chiamati incidenti se danneggiano solo delle cose e infortuni se i danni riguardano le persone. Spesso l’accadere di un incidente o di un infortunio sembra derivare dal caso o da qualche imprevisto, per cui non è facile individuare che cosa lo ha originato, mentre è più semplice individuare l’azione con cui si è realizzato il danno, azione nella quale emerge spesso un comportamento errato o imprudente a seguito del quale si è attivata la sequenza degli eventi dannosi. Gli studiosi hanno denominato “gesto fatale” il comportamento o l’azione umana che ha scatenato l’evento dannoso, intendendo con questa etichetta di dare un significato al momento del passaggio da una condizione apparentemente sicura ad una condizione assolutamente non sicura, generata da un comportamento che in quel momento ed in quel contesto si è rivelato rischioso o

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fatale. La teoria del “gesto fatale” permette di spiegare come e quando è avvenuto il passaggio da un rischio latente all’attivazione del rischio manifesto in grado di provocare un danno, ma ci dice poco e nulla di cosa può avere contribuito a generarlo. Per usare una metafora il gesto fatale si configura nell’azione in cui volontariamente o involontariamente viene tirato il grilletto di un fucile e si provoca lo sparo. Rimanendo nella metafora del fucile, il gesto fatale che provoca fisicamente lo sparo è reso possibile dal fatto che: 1. esiste un dispositivo (il fucile) mediante il quale è possibile effettuare lo sparo; 2. esiste un dispositivo (la cartuccia) inserita nell’otturatore la cui percussione libera rapidamente delle sostanze che imprimono una certa energia ad un oggetto (il proiettile) facendolo fuoriuscire dalla canna del fucile, fino a colpire un bersaglio; 3. il fucile e la cartuccia sono elementi strettamente legati

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LEGGI, NORMATIVE E REGOLAMENTI

REGOLAMENTI E RANDON REGIONE CAMPANIA, DVR E SERVIZIO "DATA CERTA", CORTE DI CASSAZIONE a cura di Mario Romeo

REGIONE CAMPANIA: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO PER I LAVORI IN QUOTA Entrato in vigore l'8 ottobre, il regolamento regionale n. 9/2019 contiene norme di prevenzione dei rischi di caduta dall'alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile. È sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 58 del 7 Ottobre 2019 il Regolamento regionale 4 ottobre 2019, n. 9 recante “Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile”. Questo regolamento, in attuazione dell’articolo 53-bis, della Legge Regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania), e nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), definisce le prescrizioni

tecniche in relazione alle misure di prevenzione e protezione da adottare nell’ambito della progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti al fine di garantire, nei successivi interventi impiantistici o di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. Il regolamento inoltre specifica la documentazione di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 53-bis, della Legge Regionale 3/2007, nonché le modalità di presentazione della stessa. Il documento è entrato in vigore l'8 ottobre cioè il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. RANDON, REGIONE CAMPANIA: IMPORTANTI NOVITÀ CON LA LEGGE REGIONALE N.13 DEL 2019 La Legge Regionale n. 13 del 2019 dal BURC della Regione Campania in materia di monitoraggio del RADON per nuovi edifici ed edifici esistenti si adegua alle nuove norme europee

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SCLEROSI SISTEMICA PROGRESSIVA

MANI FREDDE E DITA VIOLA? SCOPRIAMO IL PERCHÉ 25 mila persone che soffrono di Sclerosi Sistemica Progressiva, 30-50 la fascia di età in cui si manifesta la malattia, 10 gli anni che possono precedere il conclamarsi della malattia a cura di Giovanna Pirana Il fenomeno di Raynaud

I

l fenomeno di Raynaud (mani fredde e dita prima pallide e poi viola) è una manifestazione abbastanza comune tra la popolazione ed è chiaramente visibile ad un rapido sguardo. Il brusco e improvviso attacco è causato da una riduzione del flusso di sangue alle estremità del corpo (dita di mani e piedi, padiglioni auricolari, punta del naso, palpebre, labbra e punta della lingua) ed è facilmente riconoscibile dal repentino cambio di colore dei polpastrelli che diventano dapprima pallidi e poi arrossati, si può anche manifestare formicolio intenso e dolore. L’attacco può durare da qualche secondo a qualche minuto e si può ripetere più volte di seguito. Indubbiamente il freddo e lo stato emotivo possono stimolare le manifestazioni, ma non ne sono la causa primaria. Il fenomeno di Raunaud potrebbe essere il primo sintomo visi-

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bile di una malattia del tessuto connettivo ad esempio Sclerosi Sistemica, Lupus Eritematoso, Sindrome Artrite Reumatoide, Sindrome di Sjogren, Dermatomiosite e Polimiosite. Il fenomeno di Raynaud può precedere di circa 10 anni il conclamarsi della malattia, e si manifesta come primo sintomo (circa 90% dei casi diagnosticati) di Sclerosi Sistemica insieme ad altri sintomi come: • le “dita a salsicciotto” cioè il gonfiore delle dita di mani e piedi che fanno assumere alla pelle l’effetto lucido; • le estremità che hanno spesso la tendenza ad ulcerarsi ovvero a creare piccoli e dolorosi taglietti a lenta cicatrizzazione vicino all’unghia o sul polpastrello, a volte sulle labbra; • l’infiammazione delle articolazioni che possono apparire tumefatte, calde e provocare dolore; • la consistenza della cute che diventa rigida e spessa sia a livello del volto sia alle estremità.

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Gli inserzionisti

| Copertina |

| Pag. 26-27 |

VMR Editrice

A.N.P.P.E.

| II^ di Cop. |

| Pag. 32-33 |

VMR Editrice

Tariffe inserzionisti

| Pag. 1 |

| Pag. 52 |

Novital

Studio Frasca

| Pag. 12 |

| III^ di Cop. |

Alberto Pincigher

Hermes Italia

| Pag. 13-14 |

| IV^ di Cop. |

ALV

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Sia srl


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