eBiz Italia 051, 07 ottobre 2009

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Tecnologie per la piccola e media impresa

DAL 2010 PER AVERE COMPENSAZIONI SUPERIORI A 10.000 EURO BISOGNERÀ PRIMA PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ANNUALE a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA (o dell’istanza infrannuale). Per non rendere eccessivamente penalizzante questo meccanismo, la legge introduce la possibilità di presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma, ovvero svincolata dal Modello Unico, a partire dal primo febbraio. Di conseguenza, l’utilizzo in compensazione del credito IVA risultante dalla dichiarazione potrà essere effettuato già a partire dal 16 marzo (o, comunque, dal giorno 16 del mese successivo all’invio). Ulteriore novità: l’invio della dichiarazione IVA annuale, se effettuato entro il 28 febbraio, comporterà anche l’esonero dalla Comunicazione Dati IVA. In presenza di crediti utilizzabili in compensazione di importo superiore a 15.000 euro, scatta un obbligo aggiuntivo: la dichiarazione IVA deve riportare il visto di conformità di un intermediario abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, CAF delle associazioni di imprenditori, soggetti iscritti nei ruoli degli esperti tributari delle Camere di Commercio e così via), cioè l’attestazione che i dati esposti nel modello corrispondono alle risultanze della relativa documentazione e alle norme in materia, che è stata verificata la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie e che vi è corrispondenza tra i dati riportati in dichiarazio-

Botta e risposta

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“Forfettino” sì o no Posso iniziare un’attività optando per il regime “forfettino”, se ho svolto in passato lavoro autonomo occasionale? Michele Ruotolo, Roma L’articolo 13 comma 2 lettera a) della Legge 388/2000 prevede che l’esercizio di attività artistica, professionale o di impresa nei tre anni precedenti inibi-

sce l’accesso al regime agevolato per le nuove attività (cosiddetto “forfettino”), se l’attività costituisce mera continuazione della precedente. Con la risoluzione 239/E/2009 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mera continuazione deve essere valutata “caso per caso, con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata”, e che lo svolgimento di lavoro autonomo occasionale di per sé non inibisce l’accesso al regime agevolato.

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Crediti IVA, cambiano le regole L’articolo 10 del D.L. 78/2009, la cosiddetta “manovra anticrisi”, convertito nella legge n. 102 del 03/08/2009, introduce un meccanismo di controllo preventivo e rigoroso finalizzato al contrasto degli utilizzi illeciti in compensazione di crediti IVA inesistenti. Il provvedimento agisce dal lato sia della prevenzione, con disposizioni che saranno operative a partire dal 2010 per evitare discriminazioni tra contribuenti che nel corso del 2009 avessero o non avessero già effettuato compensazioni in tal senso, sia della repressione degli abusi (disposizione già in vigore). Dal punto di vista operativo, dal 2010 per utilizzare crediti IVA in compensazione, sia annuali che trimestrali, superiori a 10.000 euro annui, il contribuente dovrà per prima cosa aver già presentato la dichiarazione annuale IVA (ovvero, l’istanza infrannuale per i crediti trimestrali), dalla quale dovrà risultare l’importo del credito utilizzabile. Questa previsione costituisce una notevole novità, poiché fino a ora il contribuente poteva utilizzare in compensazione i crediti, di qualunque importo, a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione, anche se la dichiarazione relativa poteva essere presentata entro il 30 settembre. Dal 2010, invece, le nuove disposizioni prevedono che la possibilità di compensare gli importi indicati si avrà esclusivamente

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IL PROFILO La Dott.ssa Eloisa Lamina, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, è nata e lavora a Roma. Si occupa principalmente di consulenza ed assistenza contabile, fiscale ed in materia di lavoro e previdenza sociale per piccole e medie società di persone e di capitali, imprese individuali e professionisti, anche collaborando con studi legali. Per contatti ed informazioni scrivere a eloisa.lamina@tiscalinet.it. ne e le risultanze delle scritture contabili e tra queste e la relativa documentazione. Per i contribuenti soggetti a controllo contabile, il visto di conformità potrà essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione da parte dei revisori. Riassumendo, quindi, l’obbligo di presentazione della dichiarazione scatta al raggiungimento di un credito di 10.000 euro, mentre l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione da parte dei revisori è necessaria solo al superamento di 15.000 euro di credito compensabile. Il terzo passo per procedere alla compensazione è rappresentato dall’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che con apposito provvedimento ne definirà le modalità tecniche di attuazione. Quindi, a differenza degli altri pagamenti e compensazioni, per i quali il contribuente può liberamente avvalersi anche dei servizi telematici di banche e Posta, questo tipo di compensazioni dovrà esclusivamente transitare attraverso il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate, per consentire alla stessa di individuare con maggiore tempismo le eventuali operazioni “sospette”. Le sanzioni sono particolarmente pesanti. È stato previsto, infatti, che per le sanzioni derivanti da compensazioni indebite “in nessun caso si applica la definizione agevolata”. Inoltre, l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un importo superiore a 50.000 euro nel periodo di imposta è considerato violazione sanzionabile anche in sede penale, con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

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