Statuto Amici Ospedale di Lecco

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ALLEGATO "B" AL NUMERO 16757/11236 DI REP.RIO STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "AMICI DELL'OSPEDALE MANZONI DI LECCO - ONLUS" Titolo I DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO Art. 1 È costituita l'Associazione denominata: "AMICI DELL'OSPEDALE MANZONI DI LECCO - ONLUS" L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10

e seguenti del D.Lgs. 4

dicembre 1997 n. 460, l'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, oppure il relativo acronimo ONLUS, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L'associazione è disciplinata dagli articoli 14 e segg. del Codice Civile, dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 nonché dal presente statuto. Art. 2 L'Associazione ha sede legale in Lecco. L'eventuale variazione della sede legale, nell'ambito del Comune di Lecco, è deliberata dal Consiglio direttivo e non comporta la modifica dello statuto.


L'associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali di cui al successivo art. 3 ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, 5^ comma, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. Per favorire l'ottimale raggiungimento delle proprie finalità l'associazione potrà inoltre: - svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei propri fini, attività commerciali di limitata entità ed ogni attività accessoria alle finalità istituzionali; - stabilire forme di collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private che perseguano finalità analoghe a quelle dell'associazione; - organizzare eventi e mostre attinenti allo scopo sociale; - porre in essere operazioni di carattere mobiliare e immobiliare necessarie a sostenere le attività dell'istituto. Il

funzionamento,

la

disciplina

del

personale,

l'erogazione

dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da un regolamento di amministrazione che sarà predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato in via definitiva da parte dell'Assemblea degli associati. Art. 3 L'Associazione non persegue scopi di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici alle persone svantaggiate mediante lo svol-


gimento di attività nell'ambito della beneficenza nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 10 comma 2 bis del D.lgs 460/97 e nel campo sanitario con riferimento al sostegno di progetti di pubblica utilità promossi dalla struttura pubblica dell'Ospedale Manzoni di Lecco. L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge. Pertanto, per il perseguimento delle proprie finalità statutarie l'Associazione potrà in via accessoria: - organizzare seminari di studio, tavole rotonde, conferenze inerenti alle tematiche di cui al presente statuto; - promuovere la raccolta di fondi da utilizzarsi per gli scopi istituzionali; - sensibilizzare l'opinione pubblica sulle finalità istituzionali; - tenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni; - coinvolgere tutti i settori della vita economica. Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato nonché collaborare con organismi, associazioni e movimenti con i quali ritenga utile avere collegamenti. L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura


da utilizzarsi esclusivamente per la realizzazione dei propri scopi istituzionali. L'Associazione, potrà svolgere inoltre ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi. Titolo II I SOCI Art. 4 Possono far parte dell'associazione, oltre i soci fondatori, le persone fisiche e, giuridiche, le associazioni ed enti che ne condividono gli scopi. La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione attraverso una specifica richiesta indirizzata al Consiglio direttivo. La domanda di ammissione dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio direttivo. L'ammissione all'Associazione

è

deliberata

dal

Consiglio

direttivo

alla

prima

riunione utile successiva alla data della richiesta. Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro dei soci. Il diniego all'iscrizione dei i soci dovrà essere motivato. Contro il diniego è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri che decidono sull'argomento nel termine di trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive ed inappellabili. Art. 5


La quota associativa annua verrà stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo col voto favorevole della maggioranza semplice. Tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative hanno il diritto di voto nelle assemblee e possono essere eletti alle cariche sociali. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Sono ammessi i voti per delega fino a un massimo di tre. Art. 6 I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute

e

autorizzate,

secondo

opportuni

parametri

validi

per

tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo. Art. 7 La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie, espulsione, morosità e morte. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione. La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza


stabilita dal Consiglio direttivo e resta inadempiente anche dopo

l'ulteriore

termine

ingiuntogli

dallo

stesso

Consiglio

direttivo. La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo aver convocato il socio interessato. La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. Titolo III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Art. 8 Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Comitato Scientifico, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri. Art. 9 L'Assemblea dei soci è l'organo deliberativo dell'Associazione. È convocata dal Presidente in sessione ordinaria almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità che l'Associazione si prefigge. È comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.


Art. 10 La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta e per posta elettronica ai soci e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Al termine di ogni sessione assembleare dovranno essere redatti i verbali delle delibere assunte, che verranno

controfirmati

dal

presidente

e

dal

segretario

dell'Assemblea. Art. 11 Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare da altri soci purché il numero delle deleghe non sia superiore a tre. Art. 12 L'Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il rendiconto; elegge il Consiglio direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre e non più di quindici; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo, delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio direttivo. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente co-


stituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Art. 13 L'Assemblea

straordinaria

dei

soci

delibera

sulle

modifiche

statutarie; essa è costituita quando in prima convocazione sono presenti almeno i due terzi dei voti e in seconda convocazione, sono presenti almeno un terzo dei voti e delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci presenti in Assemblea. Per la delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi di tutti i soci. Art. 14 Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri e da un massimo di quindici membri, anche non soci. Alla Direzione dell'Ospedale Manzoni di Lecco è riservato il diritto alla nomina di un membro. Tutti i componenti durano in carica tre anni, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la ge-


stione

ordinaria

e

straordinaria

dell'Associazione.

Spetta

inoltre al Consiglio direttivo: a) fissare la data dell'Assemblea annuale dei soci; b) redigere il rendiconto economico finanziario; c) predisporre la relazione dell'attività svolta; d) stabilire l'ammontare delle quote associative; e)

adottare

tutte

le

misure

necessarie

allo

svolgimento

dell'attività dell'Associazione. Art. 15 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo. Nell'ambito del Consiglio direttivo potranno essere eletti uno o più Vicepresidenti, un Tesoriere e un Segretario anche non consigliere. Art. 16 Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione appropriata. I membri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.


Art. 17 Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario. Le sedute del Consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti. Le cariche direttive sono a titolo gratuito. Art. 18 Il Comitato Scientifico è composto da tre o più membri, designati dal Consiglio direttivo, scelti tra persone che hanno operato o operano tuttora nell'attività ospedaliera o nel suo interesse. I membri del Comitato Scientifico restano in carica per la durata del Consiglio direttivo, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. Alle sedute del Comitato Scientifico partecipa di diritto il Presidente del Consiglio direttivo o un suo delegato. Al Consiglio direttivo è data facoltà di invitare alle sedute del Comitato Scientifico, rappresentanti di altri Soggetti Istituzionali. Art. 19 Il Comitato Scientifico ha il compito di supportare le delibere

del

Consiglio

direttivo

inerenti

le

iniziative

previste

dallo statuto, garantendone la compatibilità, nell'ambito della correttezza e della qualità, con il pensiero scientifico


attuale. Art. 20 L'assemblea ordinaria nomina, fra i soci, tre Probiviri. Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso, quando occorre, e ne dirige i lavori. Art. 21 Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento della propria attività nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali. Il Collegio dei Probiviri si esprime entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. Il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi di cui al precedente articolo 4 e negli altri casi previsti dal presente statuto. Art. 22 Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea che ne determina anche il presidente. E' composto da tre membri, con idonea

capacità

professionale,

anche

non

associati,

la

cui

funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto. L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere del Consiglio direttivo.


I membri del Collegio dei Revisori restano in carica per la durata del Consiglio direttivo, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. Titolo IV IL PATRIMONIO Art. 23 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'apporto delle quote associative versate dai soci, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall'Associazione. Eventuali utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, ma dovranno essere reinvestiti per il raggiungimento dei fini istituzionali e di quelli direttamente connessi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Art. 24 L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1^ gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2009. Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura

dell'esercizio

sociale.

Il

rendiconto

dovrà

essere


depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci. Art. 25 Lo

scioglimento

dell'Associazione

è

deliberato,

su

proposta

del Consiglio direttivo, dall'Assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 13, secondo comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto dall'assemblea straordinaria dei soci ad altra Onlus con finalità analoghe o ai fini di pubblica

utilità,

all'articolo

3,

sentito

comma

l'organismo

190,

della

di

legge

controllo 23

dicembre

di

cui

1996,

n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Titolo V NORME FINALI Art. 26 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile ed alle vigenti norme in materia di associazionismo e di ONLUS. F.TO: LUIGI BALDERACCHI F.TO: L.S. PAOLO PANZERI NOTAIO


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