Norme Pattizie

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Da queste brevi considerazioni emerge un tipo di procedimento assolutamente diverso rispetto alle norme consuetudinarie. Inoltre, l’ordinamento italiano prevede che i trattati più importanti non possono essere ratificati dal Capo dello Stato se non dopo autorizzazione, tramite legge delle Camere (art. 80 Cost.). Ed ancora, occorre aggiungere che le norme stabilite nei trattati entrano a far parte dell’ordinamento italiano solo dopo che esse sono state recepite da una legge, cioè sono state fatte proprie dal Parlamento. Il procedimento sull’adattamento delle norme pattizie nel nostro ordinamento può avvenire attraverso tre modalità: a) ricorso ad ordinari procedimenti di produzione giuridica, cioè, in genere, leggi contenenti le disposizioni volte a realizzare l’adattamento, in quanto aventi ad oggetto le modificazioni dell’ordinamento giuridico italiano, sia attraverso l’introduzione di nuove norme, sia attraverso la modifica o la soppressione di norme interne preesistenti; b) ricorso ad una legge ad hoc, la quale assolve contemporaneamente a due funzioni: autorizzare la ratifica del trattato ed ordinare il conseguenziale adattamento dell’ordinamento italiano, secondo il cosiddetto“ordine di esecuzione”. Seguono la denominazione, l’individuazione dei contraenti, il luogo e la data dello strumento di diritto internazionale. Il testo del trattato viene allegato alla legge e, in tal modo, l’adattamento è, per definizione, completo ed integrale. L’ordine di esecuzione può essere oggetto anche di un decreto del Capo dello Stato, ma in questo caso potranno essere poste solo norme di rango secondario. In ogni caso l’estinzione del trattato comporta l’automatica estinzione delle norme interne da esso determinate in base all’approvazione della legge o del D.P.R. relativi; c) una terza modalità con cui si può operare l’adattamento dell’ordinamento interno a quello internazionale consiste in un meccanismo in base al quale non v’è necessità di alcun atto statale, in quanto tale adattamento è previsto in forma automatica e questo automatismo fa sì che l’adattamento sia immediato, diretto, completo e continuo. Ma, affinchè tale meccanismo possa operare, è necessario che un ordinamento lo preveda; così accade per quello italiano attraverso il ricorso all’art. 10 Cost., co. 1, il quale funge da norma sulla produzione giuridica e contempla le sole norme di diritto internazionale riconosciute come fonti-fatto, idonee a creare, modificare, estinguere norme giuridiche interne. Per conseguenza, violare una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta costituisce violazione indiretta della Costituzione (appare ovvio pertanto che questo procedimento automatico lascia fuori di sé tutto il diritto pattizio).

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