Confartigianato Informa n.4

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SICUREZZA

CONFARTIGIANATO

INFORMA

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Decreto del fare: le novità Qualche attenzione alle piccole aziende e al basso rischio

Il “Decreto del Fare” convertito nella Legge n. 98 del 09/08/2013 prevede molte semplificazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro a favore soprattutto delle piccole aziende; purtroppo tante sue disposizioni non sono immediatamente applicabili perché necessitano di ulteriori decreti attuativi o circolari di chiarimento, creando, purtroppo, ”incertezze” operative in questo periodo transitorio.

Roberto Mazzardis Referente Servizio Sicurezza Te. 0421.335430

Le disposizioni immediatamente applicabili riguardano:

Le disposizioni che necessitano di ulteriori decreti o chiarimenti riguardano:

Misure di semplificazione in materia di atti amministrativi sulla prevenzione degli incendi: 1) Esonero completo - per soggetti esercenti le nuove attività previste dal DPR 151/2011 (allegato I – ad esempio autofficine con superficie superiore ai 300 mq) - dalla presentazione dell’istanza preliminare quando essi siano già in possesso di pregressi atti abilitativi attestanti la sussistenza dei requisiti antincendio. In precedenza il termine per la suddetta istanza era di un anno. 2) Prorogato al 7 ottobre 2014 il termine entro il quale è necessario presentare l’istanza ai Vigili del Fuoco per la valutazione del progetto nel caso di nuovi impianti/costruzioni o modifiche qualora esse comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Analogo differimento vale per l’istanza da presentarsi prima dell’avvio dell’attività (art.4 del DPR 151/2011).

DUVRI: Obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o somministrazione. Nei lavori in appalto, d’opera e somministrazione il Datore di Lavoro committente è tenuto a promuovere la cooperazione e il coordinamento elaborando il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali). Nei settori di attività a basso rischio infortunistico (da individuare con apposito decreto) il committente può, anziché redigere il DUVRI, individuare un soggetto con requisiti di formazione, esperienza e competenza analoghi a quelli di un preposto per attuare la cooperazione e il coordinamento nell’ambito dell’appalto. Inoltre l’elaborazione del DUVRI non è necessaria – oltre che nei casi già previsti - nei lavori e nei servizi di durata non superiore ai 5 uomini-giorno, sempre che gli stessi non comportino rischi particolari (es. agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, ecc.)

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: Cambiano modalità e tempistiche delle verifiche periodiche alle attrezzature di lavoro quali mezzi di sollevamento e impianti in pressione (di cui all’all. VII del D.Lgs. 81/08). La prima verifica viene effettuata dall’INAIL entro 45 giorni dalla richiesta, decorsi i quali ci si potrà rivolgere all’ASL/ARPA ovvero ad altri soggetti, pubblici o privati, abilitati dal Ministero del Lavoro. Le verifiche successive alla prima sono svolte da ASL/ARPA entro 30 giorni dalla richiesta del datore di lavoro, decorsi i quali ci si rivolgerà, a scelta, a soggetti pubblici o privati abilitati. INAIL, ASL o ARPA avranno l’obbligo di comunicare l’impossibilità a procedere alle verifiche di competenza, fornendo adeguata motivazione, entro 15 giorni dalla richiesta.

Valutazione dei Rischi: Nei settori di attività a basso rischio infortunistico (da individuare con apposito decreto) il datore di lavoro potrà, in alternativa all’elaborazione del DVR, attestare l’avvenuta valutazione dei rischi sulla base di uno specifico modello (anch’esso da emanarsi con apposito decreto). Formazione e aggiornamento: Gli argomenti comuni ai percorsi formativi delle varie figure di cui agli artt. 32 e 37 del D.Lgs. 81/08 (RSPP, lavoratori, preposti, dirigenti) possono essere effettuati una volta sola ed essere considerati validi come “crediti formativi” per il completamento di tutti i percorsi formativi che li contemplano (però gli argomenti comuni che si potranno “scontare” dai corsi devono essere oggi ancora chiariti). Semplificazioni per prestazioni di breve durata: Con apposito decreto saranno emanate semplificazioni in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per prestazioni lavorative che prevedano una permanenza in azienda non superiore alle 50 giornate lavorative in un anno solare. Campo di applicazione delle norme sui cantieri: Le norme previste dal titolo IV del D.Lgs. 81/08 (cantieri temporanei o mobili) non si applicano ai “piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai 10 uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile” (cavedii e simili per passaggio impianti tecnologici). POS, PSC e PSS semplificati: Con apposito decreto saranno individuati modelli semplificati di Piano Operativo Sicurezza (POS), Piano Sicurezza Coordinamento (PSC) e Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS).

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