IL GEOMETRA – N° 4-2011

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Il geometra

Editoriale Organo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia e del Collegio dei Geometri della Valle d’Aosta Direttore responsabile ILARIO TESIO Consigliere responsabile LUCIANO SIMONATO Redazione e impaginazione MICHELA OBERTO

Direzione, Redazione, Amministrazione, Pubblicità: Via Toselli 1 - 10129 Torino Tel. 011537756 - fax 011533285 e-mail rivista@collegiogeometri.to.it Hanno collaborato a questo numero: MASSIMILIANO DEBIASI, MASSIMO OTTOGALLI, LUISA ROCCIA, STUDIO OSELLA

Stampa e fotolito: Tipografia Melli - Borgone di Susa Tel. 011.96.46.367 Reg. Trib. Torino n. 297 del 23 luglio 1948 Pubblicazione mensile con pubblicità inferiore al 50% Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli autori dei quali si intende rispettare la libertà di giudizi, lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti. Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana

Le notizie che si avvicendano in questi giorni d’estate sulla manovra economica tengono tutti in apprensione, anche perché gli argomenti in discussione non sono ancora definiti e possono destare falsi allarmismi e le notizie di stampa sono talvolta confuse e contraddittorie. Tra i vari temi affrontati dal Parlamento legati al bilancio dello Stato, non manca la discussione sugli Ordini ed i Collegi professionali che, benché non abbia attinenza con il problema di far quadrare i conti, continua ad essere ripresa e rinviata, anche qui con notizie allarmanti sulla sopravvivenza di tali organismi. Nel bel mezzo di agosto, è stato emanato il Decreto Legge n. 138 del 13 Agosto 2011, che ancora una volta tratta di modifiche al sistema ordinistico e pertanto interessa noi, il nostro lavoro ed il nostro futuro, prevedendo all’articolo 3 una vera e propria riforma delle professioni. Le misure sono ormai note e possono essere così sintetizzate: riconoscimento della specificità dell’attività professionale e della sua “diversità” dalle altre attività economiche; imposizione dell’obbligo di formazione continua; riforma del tirocinio; ripristino delle tariffe come riferimento per la determinazione dei compensi nei rapporti tra privati e come parametro vincolante per la remunerazione delle prestazioni erogate ad “enti pubblici”; obbligo di idonea copertura assicurativa; distinzione, all’interno dell’Ordine professionale, fra “organi” disciplinari ed amministrativi; liberalizzazione della pubblicità informativa. Alcuni punti di questo provvedimento ci possono far pensare “molto rumore per nulla”: è previsto l’obbligo per il professionista di seguire percorsi di aggiornamento sulla base di appositi regolamenti emanati dagli organismi nazionali. Ma ormai quasi tutte le professioni già da tempo hanno adottato percorsi di aggiornamento professionale – ed i Geometri sono in prima linea nell’applicare da anni il concetto di Formazione Continua Obbligatoria - quindi la norma di per sé innova poco o nulla. Il professionista, a tutela del committente, è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale: è un dovere che il Consiglio Nazionale Geometri raccomanda da anni, e d’altra parte qualsiasi serio professionista ha già stipulato la sua polizza assicurativa. Può destare perplessità il fatto che il decreto legge sembri aprire alla possibilità per gli studi professionali di trasformarsi in società: viene infatti abrogata “la limitazione dell’esercizio di una attività economica attraverso l’indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all’operatore”. Ciò significherà un cambiamento radicale nel nostro attuale concetto di libera professione autonoma, per far strada ad una nuova mentalità di lavoro, in collaborazione con altri professionisti, che condurrà ad una vera modernizzazione del comparto ordinistico Il decreto di Ferragosto può essere considerato, a prima impressione, un percorso di liberalizzazione che non va contro gli Ordini ma con gli Ordini ed i Collegi, la maggior parte dei quali, e sicuramente quelli dei Geometri, già sono allineati con i principi ribaditi dal Governo. Seguiamo quindi con attenzione l’iter del decreto legge, che per prima cosa dovrà essere convertito i legge e che, comunque, demanda a provvedimenti successivi importanti particolari applicativi delle nuove norme. Ilario Tesio


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Sommario Editoriale

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La riapertura della rivalutazione di terreni e partecipazioni

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Ruralità vincolata anche alla categoria catastale

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Natura e classificazione del cosiddetto “balcone aggettante” in condominio

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L’impianto fotovoltaico è soggetto a Ici o no?

pag. 14

Il cambio di destinazione d’uso e la concessione edilizia

pag. 16

La casa per le vacanze si può assimilare alla prima casa ai fini locativi

pag. 18

Argomenti legislativi Studio Osella Dottori Commercialisti

Le nuove norne dal “Decreto Sviluppo”, pag. 3 e 9

di Massimiliano Debiasi

No alla caldaia sul balcone se il regolamento vieta qualsiasi variante alla facciata

pag. 20

Professione SISTRI - Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

SISTRI, Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, pag. 22

La nuova classificazione per gli impianti elettrici negli ambienti residenziali

pag. 22 pag. 26

Locazioni più facili con Iris

pag. 27

AEM: servizio informativo Internet

pag. 29

Premio alla memoria del Presidente del Collegio dei Geometri di Avellino

pag. 30

Consiglio Nazionale I Geometri di Torino in festa al Museo dell’Automobile, pag. 39

Euclide 2020, Assemblea dei Presidenti e Primo convegno AGIT

pag. 32

Atti del Collegio Festa delle Mamme al lavoro “Mia mamma fa il Geometra”

pag. 37

Riunione dei Geometri liberi professionisti di Torino Città

pag. 39

Musica nei cortili

pag. 43

Il progetto “Stella Polaris”

pag. 48

di Luisa Roccia

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Argomenti legislativi

po” p u l Svi “ reto c e D

La riapertura della rivalutazione di terreni e partecipazioni a cura dello Studio Osella Dottori Commercialisti

L’art. 7, comma 2, lett. da dd) a gg), DL n. 70/2010 (c.d. “Decreto Sviluppo”), richiamando l’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002 e successive modificazioni, ha disposto la riapertura della possibilità di effettuare la rideterminazione del costo di acquisto: • dei terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; • delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; alla data dell’1.7.2011, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali. Si evidenzia che le disposizioni in esame, oltre a confermare quanto previsto per le rivalutazioni proposte in passato, introducono alcuni aspetti innovativi per quanto riguarda il versamento e il “recupero” dell’imposta sostitutiva nei casi in cui il contribuente abbia precedentemente effettuato la rivalutazione dei medesimi beni.

La “nuova” rivalutazione

Come sopra accennato, la lett. dd) del citato art. 7, comma 2 richiama, confermando, quanto previsto dall’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002 prevedendo solo nuovi riferimenti temporali. In particolare sono confermati gli adempimenti necessari per effettuare la rivalutazione del valore di un terreno o di una partecipazione, consistenti:

- nella redazione e asseverazione, da parte di un professionista abilitato, della perizia di stima che deve individuare il valore del terreno / partecipazione all’1.7.2011; - nel versamento dell’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno o della partecipazione risultante dalla perizia di stima, le seguenti aliquote: • 2% per le partecipazioni non qualificate; • 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni. Ai sensi della citata lett. dd), la redazione della perizia di stima asseverata nonché il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30.6.2012. Considerata la conferma di quanto precedentemente disposto e quindi la rilevanza anche dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in occasione delle precedenti rivalutazioni, si propongono di seguito un riepilogo dei principali aspetti che caratterizzano l’operazione in esame e alcune delle principali precisazioni fornite per la gestione di casi particolari di rivalutazione.

Il cosiddetto “Decreto Sviluppo” ha riproposto la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali, fissando la data di riferimento all’1.7.2011. In particolare, la redazione della perizia di stima asseverata ed il versamento dell’imposta sostitutiva dovranno essere effettuati entro il 30.6.2012. Diversamente dal passato, in caso di rivalutazione di terreni/partecipazioni già rivalutati, la nuova disposizione prevede la possibilità di: - detrarre l’imposta sostitutiva già versata in occasione delle precedenti rivalutazioni da quella dovuta per la nuova rivalutazione; - richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già versata in occasione delle precedenti rivalutazioni entro 48 mesi dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rivalutazione effettuata. il geometra n. 4/11

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Argomenti legislativi

RIVALUTAZIONE TERRENI EDIFICABILI E A DESTINAZIONE AGRICOLA

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI

• rilevanza del valore (costo) rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza ex art. 67, comma 1, lett. a) e b), TUIR; • impossibilità di rivalutare i terreni già ceduti al momento del giuramento della perizia di stima in considerazione del fatto che nell’atto di cessione deve essere riportato il valore indicato nella perizia. In merito a tale aspetto va tuttavia evidenziato che la CTR Piemonte, nella sentenza 23.9.2010, n. 87/36/10, ha riconosciuto la validità della rivalutazione di un terreno anche se la perizia di stima è stata asseverata dopo la cessione. In particolare i Giudici hanno rilevato che “... tanto il dato letterale della norma ..., tanto la sua ratio escludono si possa ritenere che la perizia e la sua asseverazione debbano necessariamente precedere la cessione del bene. E ciò tanto più che la perizia giurata ha la sola ed unica finalità di consentire la diversa modalità di calcolo dell’imposta sostitutiva sulla plusvalenza, in ragione del 4%, entro la data del primo od unico versamento della stessa imposta”; • validità della rivalutazione anche nel caso in cui il terreno sia successivamente oggetto di esproprio, se il contribuente opta per la tassazione secondo le regole dell’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR; • validità del valore rivalutato del terreno quale valore minimo di riferimento ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali; • possibilità di rivalutare i terreni posseduti in regime di comunione pro indiviso anche da pare di alcuni dei comproprietari. Per determinare la quota di terreno da rivalutare il singolo comproprietario deve determinare, mediante la perizia di stima, il valore dell’intera area e assoggettare ad imposta sostitutiva (4%) la parte di tale valore corrispondente alla propria quota; • mancato riconoscimento della rivalutazione per la determinazione della plusvalenza nel caso in cui il corrispettivo della cessione risulti inferiore al “nuovo” costo. La plusvalenza è calcolata in base al costo “originario”. • rilevanza del valore (costo) rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza ex art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR; • irrilevanza fiscale della minusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione rivalutata; • possibilità di effettuare una rivalutazione parziale della partecipazione. In tal caso la misura dell’imposta sostitutiva dovuta (2-4%) è collegata alla tipologia di partecipazione (qualificata / non qualificata) posseduta alla data di riferimento (1.7.2011); • impossibilità di utilizzare il valore rivalutato nell’ipotesi di recesso “tipico”, ossia nel caso in cui la società provveda alla liquidazione della quota al socio; • possibilità di effettuare la rivalutazione anche nel caso in cui la partecipazione sia ceduta prima del giuramento della perizia di stima, ma solo nel caso in cui si applichi il regime della dichiarazione.

Usufrutto/Nuda proprietà Confermando la possibilità di eseguire la rivalutazione di un terreno/ partecipazione anche da parte del nudo proprietario o dell’usufruttuario possessore dei beni alla data di riferimento (ora 1.7.2011), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: • in caso di decesso dell’usufruttua-

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rio gli eredi non possono fruire del valore del bene rideterminato dal de cuius (Circolare 13.2.2006, n. 6/E); • se il nudo proprietario alla data di riferimento della perizia (ora 1.7.2011) successivamente diviene pieno proprietario del bene a seguito dell’estinzione dell’usufrutto, lo stesso può rivalutare solo il diritto

reale (nuda proprietà) posseduto alla predetta data, senza poter fruire della rivalutazione operata dall’usufruttuario (Circolare 12.3.2010, n. 12/E). Eredi/Donatari Gli eredi/donatari che hanno acquisito il terreno o la partecipazione dopo la data di riferimento (ora


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Argomenti legislativi

Sono confermati gli adempimenti necessari per effettuare la rivalutazione del valore di un terreno o di una partecipazione, consistenti: - nella redazione e asseverazione, da parte di un professionista abilitato, della perizia di stima - nel versamento dell’imposta sostitutiva

1.7.2011), non possono eseguire la rivalutazione poiché a tale data non erano possessori del terreno o della partecipazione. Tuttavia, per le partecipazioni, sulla base di quanto affermato nella Circolare 9.5.2003, n. 27/E, è ammessa la possibilità di rivalutazione da parte degli eredi che hanno ricevuto la partecipazione in successione dopo l’1.7.2011 a condizione che prima del decesso il de cuius abbia conferito ad un professionista il mandato per la redazione della perizia di stima. Per gli eredi possessori della partecipazione alla data di riferimento (ora 1.7.2011), la valutazione in merito all’utilizzo o meno della rivalutazione deve tenere conto che per le successioni apertesi dal 3.10.2006 il costo da assumere ai fini della determinazione della plusvalenza corrisponde al valore indicato nella dichiarazione di successione. Per le partecipazioni acquisite per donazione invece il costo rilevante per il donatario è il costo fiscalmente rilevante in capo al donante. Con riferimento ai terreni il costo fiscalmente riconosciuto ai fini della determinazione della plusvalenza è quello risultante dalla dichiarazione di successione o dall’atto di donazione.

Partecipazioni “scudate” Come noto tramite il cosiddetto “scudo fiscale” i contribuenti residenti che detenevano all’estero investimenti finanziari in violazione degli obblighi del c.d. “monitoraggio fiscale” hanno potuto, previa presentazione dell’apposita dichiarazione riservata, provvedere al rimpatrio/ regolarizzazione degli stessi. Con riferimento alle partecipazioni, il costo fiscalmente riconosciuto, in mancanza della documentazione di acquisto, va individuato nell’importo risultante dall’apposita dichiarazione sostitutiva ex art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 461/97 ovvero dalla dichiarazione riservata, nel limite comunque del valore normale delle stesse alla data del 31.12.2008. Considerato che possono essere oggetto di rivalutazione anche le partecipazioni in società non residenti, in quanto suscettibili di generare una plusvalenza ex art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR, la convenienza della rivalutazione è connessa con la differenza tra il valore di perizia all’1.7.2011 e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione oggetto dello “scudo fiscale”.

Il versamento dell’imposta sostitutiva

Anche le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva previste dal citato art. 2, comma 2, DL n. 282/2002 sono confermate con la fissazione di nuovi termini. Conseguentemente l’imposta sostitutiva dovuta va versata con il mod. F24: • in un’unica soluzione entro il 30.6.2012; oppure, in alternativa, • in 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30.6.2012 applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%. In tal caso, quindi, i versamenti vanno effettuati alle seguenti scadenze: - 1° rata: entro il 30.6.2012; - 2° rata: entro il 30.6.2013 + interessi del 3% calcolati dal 30.6.2012; - 3° rata: entro il 30.6.2014 + interessi del 3% calcolati dal 30.6.2012. Per quanto riguarda il codice tributo da indicare nel mod. F24 si ritiene che dovrà essere utilizzato il codice: - 8055 per la rideterminazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati - 8056 per la rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola indicando quale anno di riferimento “2011”. il geometra n. 4/11

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Partite Iva inattive: novanta giorni per chiudere in fretta e a costi minimi I contribuenti che, pur essendo titolari di una partita Iva, non presentano la relativa dichiarazione da almeno tre anni oppure non svolgono alcuna attività hanno novanta giorni per chiudere la propria posizione, pagando solo una sanzione minima di 129 euro. Mettersi in regola è facile: basta pagare spontaneamente con il modello F24 “elementi identificativi”, indicando il codice tributo 8110, la partita Iva da chiudere e l’anno di cessazione dell’attività. Chi non si avvale di questa misura rischia una sanzione che può arrivare fino a 2.065 euro. La posizione va regolarizzata entro novanta giorni, calcolati a partire dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011. Va ricordato che la norma di favore si applica a condizione che la violazione non sia stata già contestata con atto portato a conoscenza del contribuente. Si rammenta che la rivalutazione si perfeziona con il versamento dell’intero importo ovvero, della prima rata dell’imposta sostitutiva. L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.8.2004, n. 35/E ha infatti chiarito che il mancato versamento delle rate successive alla prima: • non fa venire meno la validità della rivalutazione; • comporta l’iscrizione a ruolo degli importi non versati, con la possibilità, da parte del contribuente, di regolarizzare l’omesso versamento tramite il ravvedimento operoso. In caso di comproprietà il versa-

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mento deve essere effettuato da ciascun comproprietario sulla base della propria quota.

La rivalutazione di terreni/ partecipazioni già rivalutati

Come previsto in passato, è possibile eseguire una nuova rivalutazione per i terreni e le partecipazioni già oggetto di una precedente rivalutazione. In tal caso è necessario: - disporre di una nuova perizia di stima asseverata entro il 30.6.2012; - calcolare l’imposta sostitutiva dovuta sul “nuovo” valore alla data di riferimento (1.7.2011). Coloro che: • hanno effettuato la rivalutazione all’1.1.2010 e scelto il pagamento rateale dell’imposta sostitutiva in base al quale la 2° e la 3° rata (maggiorate degli interessi del 3%) scadono, rispettivamente, il 31.10.2011 e il 31.10.2012; • procedono ora alla rivalutazione del medesimo bene all’1.7.2011; possono non versare la seconda e terza rata relative alla rivalutazione all’1.1.2010. Come sopra accennato gli aspetti innovativi introdotti dalle disposizioni in esame riguardano la “gestione” dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione nei casi in cui i medesimi beni siano già stati oggetto di una precedente rivalutazione. In particolare, con le lett. ee) e ff) del citato comma 2 il Legislatore offre al contribuente la possibilità di scegliere tra 2 alternative e più precisamente: 1. ai sensi della lett. ee): “i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori ... qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata”; 2. ai sensi della lett. ff):

“i soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera ee) possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata”. Diversamente da quanto previsto per le precedenti rivalutazioni, quindi, è ora consentito: 1. utilizzare in “compensazione” l’imposta sostitutiva già versata in occasione delle precedenti rivalutazioni. Il contribuente quindi è tenuto a versare soltanto la differenza tra l’imposta sostitutiva dovuta in base al nuovo valore rivalutato e l’imposta sostitutiva già versata per la precedente rivalutazione dello stesso bene. In merito si evidenzia che la legittimità di tale detrazione sarà monitorata nell’ambito del mod. UNICO nel quale saranno richiesti i dati utili a tal fine così come individuati da un apposito Provvedimento; ovvero 2. richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già versata in occasione delle precedenti rivalutazioni qualora il contribuente non si avvalga della “compensazione” di cui al punto 1 e quindi provveda al versamento integrale dell’imposta sostitutiva dovuta sulla nuova rivalutazione. Come di consueto la richiesta di rimborso va effettuata entro i 48 mesi previsti dall’art. 38, DPR n. 602/73. Rilevante è la precisazione contenuta nella lett. ff) in esame in base alla quale detto termine di 48 mesi decorre dalla data di versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rivalutazione effettuata. L’importo di quanto chiesto a rimborso non può eccedere quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione.


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Argomenti legislativi

RIVALUTAZIONI TERRENI/PARTECIPAZIONI GIA’ RIVALUTATI

IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA NUOVA RIVALUTAZIONE

Scomputo della nuova imposta sostitutiva dovuta di quanto già versato per la precedente rivalutazione

OPPURE

Versamento integrale dell’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione e

(*) Entro 48 mesi dalla data di versamento dell’imposta sostitutiva o della 1° rata.

La possibilità di scomputare quanto versato in occasione della precedente rivalutazione pone la questione del riconoscimento della nuova rivalutazione qualora il nuovo valore del terreno o della partecipazione sia inferiore a quello periziato in precedenza. In tale situazione, infatti, scomputando dalla nuova imposta sostitutiva quanto versato in precedenza, il contribuente non sarebbe tenuto ad effettuare alcun ulteriore versamento. È opportuno che l’Agenzia delle Entrate intervenga a chiarire gli adempimenti che il contribuente deve porre in essere nel caso proposto. Si evidenzia infine che, ai sensi della lett. gg) del comma 2 in esame, la richiesta di rimborso può riguardare “anche” i versamenti effettuati entro il 14.5.2011. In detti casi, se a tale data il termine di decadenza della richiesta di rimborso risulta già scaduto, il rimborso può essere richiesto entro 12 mesi dalla medesima data.

Richiesta di rimborso (*) dell’imposta sostitutiva versata per la precedente rivalutazione

In base a tale disposizione, al contribuente risulta concesso richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva

pagata in passato in relazione a terreni/partecipazioni oggetto di una “doppia” rivalutazione.

La Newsletter “Io scelgo la sicurezza” è on-line

Il numero di marzo 2011 è interamente dedicato al rischio in agricoltura con diversi contributi incentrati, oltre che sul Piano regionale di prevenzione in agricoltura e selvicoltura 2010-2012, sull’attività di vigilanza nel comparto agricolo, sul fenomeno degli infortuni e sulle azioni formative messe in atto in Piemonte. La newsletter è disponibile in formato Acrobat Reader all’indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/pubblicazioni/category/35-newsletter-io-scelgo-la-sicurezza.html

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Obblighi correlati al nuovo spesometro dal 1° luglio 2011 Si ricorda che tale adempimento consiste nella necessità di inviare una comunicazione telematica delle operazioni (rese e ricevute) rilevanti ai fini dell’Iva e di importo non inferiore a € 3.000 (al netto dell’Iva) per le operazioni per le quali vi è l’obbligo di fatturazione, limite che sale a € 3.600 (al lordo dell’Iva) nel caso di operazioni invece non soggette all’obbligo di fatturazione (le operazioni cioè per le quali occorre emettere scontrino o ricevuta fiscale) . 1 LUGLIO 2011 Per il 2011 il monitoraggio delle operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, ha avuto inizio dal 1° luglio. Da tale data, quindi, deve iniziare la raccolta dati dei soggetti privati con i quali si svolgono operazioni di importo pari o superiore a € 3.600,00, al lordo dell’Iva, certificate con scontrino fiscale o ricevuta fiscale. Dal 1° luglio è pertanto indispensabile acquisire il codice fiscale del soggetto privato (è consigliabile acquisire anche copia del documento di riconoscimento) e memorizzare tutti i dati riferiti all’operazione (data, importo, imponibile e imposta…). La scadenza per la trasmissione telematica delle suddette operazioni è fissata al 30 aprile 2012. Si conferma che per le stesse operazioni non soggette a fatturazione, rese e ricevute fino alla data del 30 giugno 2011, nessuna comunicazione dovrà essere effettuata. Particolare attenzione, tuttavia, dovrà essere rivolta alle prestazioni riconducibili a contratti tra loro collegati, a contratti di appalto, fornitura, somministrazione e ad altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, nonché a prestazioni unitarie che prevedono acconti e saldi, per le quali occorre considerare il valore complessivo del contratto ai fini della verifica del superamento del limite. 31 OTTOBRE 2011 Con riferimento al periodo d’imposta 2010 (primo anno di applicazione del nuovo obbligo) ricordiamo che: • il termine di scadenza per la comunicazione telematica delle operazioni è stato fissato al 31 ottobre 2011; • oggetto di comunicazione dovranno essere le sole operazioni di importo pari o superiore a € 25.000 (al netto dell’Iva), rese e ricevute nel periodo d’imposta (2010), limitatamente a quelle per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura. Studio Osella Dottori Commercialisti

Trattamento dati sensibili da parte dei liberi professionisti Il Garante per la protezione dei dati personali ha rilasciato la Autorizzazione 24/06/2011, n. 4, per il trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti, pubblicata sulla G.U. 162 del 14/07/2011. Il documento sostituisce la precedente in scadenza il 30/06/2011 armonizzandone le prescrizioni alla luce dell’esperienza maturata, ed ha efficacia a decorrere dal 01/07/2011 e fino al 31/12/2012, salve eventuali modifiche del Garante. L’Autorizzazione 4/2011 è destinata ai liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, autorizzati a trattare i dati sensibili di cui all’art. 4, comma 1, lettera d), del D. Leg.vo 30/06/2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

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Il provvedimento non si applica al trattamento dei dati sensibili effettuato: · dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli psicologi, dal personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, ai quali si riferisce l’autorizzazione generale n. 2/2011; · per la gestione delle prestazioni di lavoro o di collaborazione di cui si avvale il libero professionista o taluno dei soggetti sopra indicati, alla quale si riferisce l’autorizzazione generale n. 1/2011; · da soggetti privati che svolgono attività investigative, dai giornalisti, dai pubblicisti e dai praticanti giornalisti di cui agli artt. 26 e 33 della L. 69/1963.


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Ruralità vincolata anche alla categoria catastale

La legge di Conversione del “Decreto Sviluppo” ha definito che i fabbricati che rispettano i requisiti della ruralità di cui all’articolo 9 del Dl 557/1993, dovranno essere iscritti nelle categorie catastali individuate dalla Cassazione, ovvero A/6 (unità abitative) e D/10 (unità strumentali), entro il 30 settembre prossimo E’ quanto è stato previsto dall’articolo 7 del Decreto Sviluppo (D.L. 70/2011) in ambito di immobili rurali. Tale decreto in definitiva, ha previsto un nuovo adempimento, ossia una comunicazione da effettuare all’Agenzia del Territorio corredata da un’ autocertificazione dove viene attestato che il fabbricato rurale possiede da almeno cinque anni, ininterrottamente, i requisiti di cui al D.L. 557/93. La stessa Agenzia del Territorio entro il 20 novembre 2011 dovrà poi, previa verifica dei requisiti, convalidare o meno le autocertificazioni presentate e attribuire la categoria catastale A6 o D10.

I requisiti di ruralità

I requisiti per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati sono indicati nei commi 3 e 3-bis, dell’art. 9, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella Legge n. 133/1994, e modificato dall’art. 2 del D.P.R. n. 139 del 1998, che distingue tra fabbricati rurali ad uso abitativo e fabbricati rurali strumentali all’attività agricola.

Per i fabbricati rurali destinati ad edilizia abitativa affinché venga riconosciuta la qualifica di ruralità occorre che siano rispettati contemporaneamente tutti i requisiti indicati nelle lettere da a) ad e) del comma 3, è sufficiente la mancanza di uno solo di essi a far perdere ai fabbricati la caratteristica di ruralità. Da tenere presente che il decreto fiscale collegato alla legge finanziaria 2008, d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con

modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222, all’art. 42-bis modifica il comma 3, lettera a), abroga la lettera b) e sostituisce il comma 3bis, semplificando, e al tempo stesso ampliando, le possibili applicazioni della norma in esame. Con l’introduzione di questa norma, passa in secondo piano, la norma contenuta nel Ddl sulla montagna che attraverso l’ interpretazione dell’articolo 5 del Dl 504/92 (in riferimento all’ICI), i

Con il decreto Sviluppo si riapre la questione sulla fiscalità dei fabbricati agricoli, che ha visto la Corte di cassazione prendere più volte posizione a favore dell’assoggettamento all’imposta comunale sugli immobili anche per quei fabbricati che, pur asserviti all’esercizio dell’attività agricola, risultano classificati in categorie diverse dall’A/6 e dal D/10, nonostante la norma originaria (Articolo 9 del Dl 557 del 1993, convertito dalla legge 133 del 1994, successivamente modificato ed integrato) non preveda in nessun modo una simile condizione. In sostanza, il legislatore tributario, anziché confermare la ruralità nel rispetto dei requisiti indicati dai commi 3 e 3-bis, dell’art. 9, dl n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/1994, a prescindere dalla categoria catastale, prende atto di quanto sancito dalla Suprema Corte (Cassazione, sentenza n. 18565/2009) che richiedeva il classamento nelle citate categorie. il geometra n. 4/11

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L’art. 7, commi 2bis-2quater, del decreto 70/2011 (Decreto Sviluppo), prevede che i proprietari di fabbricati rurali debbano presentare all’Agenzia del Territorio un’autocertificazione nella quale si attesti che il fabbricato rurale rispetti da almeno cinque anni e ininterrottamente i requisiti di cui al Dl557/93. L’Agenzia del Territorio, entro il 20 novembre, deve controllare le autocertificazioni ed attribuire la categoria A6 o D10. Sempre entro tale termine, l’Agenzia può rifiutare con motivazioni la domanda, e in tal caso il contribuente dovrà versare le imposte ed i relativi interessi e sanzioni. fabbricati rurali, qualora rispettassero i requisiti di cui all’articolo 9 del Dl 557/93 indipendentemente dalla classificazione catastale loro attribuita, erano comunque esclusi dall’imposta comunale.

I requisiti per le agevolazioni

Sull’argomento vi sono diversi interventi della Cassazione come ad esempio la pronuncia n. 18565 del 21 Agosto 2009, a Sezioni Unite. Secondo la Suprema Corte, la ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 9 D.L. 557/1993, senz’altro necessaria, non può dirsi sufficiente per fruire delle agevolazioni di legge. La ruralità del fabbricato, infatti, da vagliarsi secondo gli accennati criteri, consentirà all’immobile di ottenere la relativa classificazione catastale, ma sarà a questa, e solo a questa, che potranno ricollegarsi le esenzioni da Ici. Qualora un “fabbricato” sia stato catastalmente classificato come “rurale” (categoria A/6 per le unità abitative, categoria D/10 per gli immobili strumentali alle attività agricole) resta precluso ogni accertamento, in funzione della pretesa assoggettabilità ad ICI del fabbricato in questione, che non sia connesso ad una specifica impugnazione della classificazio-

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ne catastale riconosciuta nei riguardi dell’amministrazione competente. Allo stesso modo, e in senso inverso, qualora il “fabbricato” non sia stato catastalmente classificato come “rurale”, il proprietario che ritenga, tuttavia, sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale, non avrà altra strada che impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne la relativa variazione. In pratica il Decreto conferma l’orientamento restrittivo della Cassazione, che lega la ruralità vincolata ad una categoria catastale.

Le costruzioni destinatarie delle disposizioni

In riferimento ai fabbricati rurali e agli adempimenti previsti dal decreto, si possono individuare due categorie di fabbricati rurali, quelli segnati sulla mappa per il quale non scatta l’obbligo di farli transitare nel catasto, e per i quali non è previsto nessun adempimento, e quelli già iscritti nel catasto fabbricati. Questi ultimi (iscritti nel catasto) possono dividersi in altre due categorie: - quelli A6 e A10 per i quali non deve essere fatto nulla; - quelli classificati nelle altre categorie per i quali bisognerà fare la do-

manda di variazione della categoria catastale.

Gli effetti per le imposte

I casi di costruzioni rurali iscritte in catasto nelle categorie diverse da A6 e D10 sono numerosi, e perciò dovrà essere effettuata la regolarizzazione con la richiesta della nuova e idonea classificazione catastale. La decisione di regolarizzare le costruzioni rurali con una adeguata categoria catastale ha effetti per tutte le imposte e non soltanto per l’Ici. Infatti la norma fa riferimento ai requisiti della ruralità di cui al citato articolo 9 del D.L. 557/93. Una costruzione rurale, se iscritta in catasto e non classificata in A6 o D10, non può usufruire dell’esenzione ai fini delle imposte sul reddito, o l’esclusione dagli oneri di urbanizzazione e così via. Inoltre, la sussistenza da almeno un quinquennio dei requisiti sembra avere il significato di fornire effetto retroattivo alla classificazione catastale rurale, con abbandono quindi delle controversie pendenti ad esempio in materia di ICI. Da “Professione Geometra” Associazione Nazionale Donne Geometra


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Natura e classificazione del cosiddetto “balcone aggettante” in condominio di Avv. Massimiliano Debiasi

Esaminiamo uno dei problemi più dibattuti nell’ambito delle questioni che vedono come controparti tra di loro, da una parte il Condominio e dall’altra, uno dei condomini oppure da un parte, il condomino soprastante e dall’altra, quello sottostante e precisamente quella avente ad oggetto la titolarità della proprietà ed utilizzo del “balcone aggettante” inteso come struttura edilizia Innanzi tutto è opportuno chiarire cosa si intende per “balcone aggettante”: il balcone aggettante è infatti considerato un prolungamento “accidentale” della corrispondente unità immobiliare cui è posto al servizio. Per meglio capire, precisiamo che si distinguono dai balconi aggettanti terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio, per le quali non vale quanto qui di seguito esplicato, come vedremo. La problematica inerente la titolarità della proprietà del balcone aggettante non è di poco conto perché va ad incidere, ad esempio, sulla que-

stione inerente l’identificazione delle parti comuni di un edificio rispetto a quelle che sono le parti di proprietà individuale (con evidenti applicazioni sulla ripartizione delle spese in caso di rifacimento, manutenzione o altro, o anche con implicazioni di natura tavolare e urbanistica oppure anche in tema di distanze legali, come poi vedremo mediante interessanti richiami giurisprudenziali). Pensiamo al caso in cui il proprietario dell’appartamento sottostante voglia agganciare le tende alla soletta del balcone aggettante sovrastante, senza il consenso del proprietario del

corrispondente balcone. Può farlo? Oppure al caso in cui il Condominio decida di affiggere alcuni contatori del gas nella soletta sottostante il balcone di una unità abitativa ubicata al piano terra. Cosa dice la giurisprudenza in proposito? Ed a chi spettano le spese di manutenzione e ristrutturazione? Ampia è la giurisprudenza che nel corso degli anni ha esaminato la problematica inerente la proprietà dei balconi aggettanti. Vediamone un rapido excursus. Corte appello Salerno, 16/03/1992: “La proprietà esclusiva delle terrazze e dei balconi si estende a tutte le opere necessarie al godimento e all’utilizzazione, quali la pavimentazione, la parte interna ed i davanzali dei parapetti, mentre invece sono di proprietà condominiale la parte esterna dei parapetti, la fascia di coronamento (cornicione o marcapiano) e quella di rivestimento dei bordi aggettanti (frontalini) con relativi intradossi” La Cass. 14576/2004 ha precisato che i balconi aggettanti costituiscono un prolungamento della corrispondente unità immobiliare e quindi appartengono in via esclusiva al proprietario di questa: “In tema di condominio negli edifici e con riferimento ai rapporti tra la generalità dei condomini, i balconi aggettanti, costituendo o un “prolungamento” della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via il geometra n. 4/11

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I balconi “aggettanti” sono quelli che, sporgendo dalla facciata dell’edificio, costituiscono un prolungamento dell’appartamento dal quale si estendono. Non solo lo abbelliscono, gli danno luce ed aria e consentono al proprietario di affacciarsi all’esterno, ma costituiscono anche parte integrante e strutturale della facciata e rappresentano un elemento decorativo dell’edificio. Questa duplice funzione comporta, ai fini della ripartizione delle spese, la necessità di distinguere i vari elementi che compongono i balconi (piano di calpestio, pavimento, soletta, frontalini, parapetto, sottobalconi, ecc…) e di riconoscerne la proprietà esclusiva o la proprietà condominiale a seconda della funzione svolta. esclusiva al proprietario di questa; soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. Pertanto, anche nei rapporti con il proprietario di analogo manufatto che sia posto al piano sottostante sulla stessa verticale, nella ipotesi di strutture completamente aggettanti – in cui può riconoscersi alla soletta del balcone funzione di copertura rispetto al balcone sottostante, non indispensabile per l’esistenza dei piani sovrastanti – non può parlarsi di elemento a servizio di entrambi gli immobili posti su piani sovrastanti, né quindi di presunzione di proprietà comune del balcone aggettante riferita ai proprietari dei singoli piani”.

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Da quanto sopra se ne deduce che, diversamente rispetto ai balconi aggettanti, i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore in un balcone invece si devono considerare beni comuni a tutti (e quindi di proprietà condominiale) quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. Nella sostanza è come se ogni singola parte del balcone venisse sezionata al fine di verificare se si tratti di parte comune o parte di proprietà esclusiva. Ed un tanto ha ovviamente il suo rilievo pratico ad esempio nel caso di suddivisione delle spese per il rifacimento o la manutenzione straordinaria. Ed ancora: Tribunale di Milano, 28/4/2005: “I balconi aggettanti costituiscono il prolungamento accidentale della corrispondente unità immobiliare

ed appartengono al proprietario di questa, mentre gli elementi decorativi della parte frontale ed inferiore (frontalini, pilastrini e parte sottostante della soletta) si devono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscano nel prospetto dell’edificio e contribuiscano a renderlo esteticamente gradevole” La Cass. 15913/2007 ha escluso la proprietà a favore del condomino sottostante della soletta del balcone soprastante e quindi ha ritenuto che il proprietario dell’appartamento sito al piano inferiore deve avere il consenso del proprietario dell’appartamento superiore nel caso voglia agganciare le tende alla soletta del balcone aggettante sottostante. Il principio è sempre quello: la soletta fa parte del balcone aggettante e quindi è di proprietà esclusiva del proprietario del balcone soprastante; il tutto distinguendosi così detta soletta dal regime di comunione cui è invece sottoposto il normale solaio tra due appartamenti. La Cass. 587/2011: da ultimo la Suprema Corte è stata chiarissima ed ha pienamente confermato il filone giurisprudenziale maggioritario precisando che i balconi aggettanti (quali appunto quelli che sporgono dalla facciata dell’edificio) “costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono e non svolgono alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell’edificio”. Ne consegue che il balcone aggettante non può considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e quindi non è di proprietà comune condominiale né dei proprietari dei piani soprastanti: i balconi aggettanti rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari dell’appartamento cui accedono. Diversamente, invece, ad esempio, le terrazze a livello costituiscono un elemento di copertura dell’edificio ed hanno funzione di sostegno, per cui esse rientrano nelle parti comuni dell’edificio; oppure, se di proprietà


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Argomenti legislativi esclusiva, soggiacciono al regime di lastrici solari. Per curiosità e per meglio capire le applicazioni pratiche della questione oggetto del presente parere, vediamo a cosa si riferisce il caso concreto della Cass. 587/2011. - il Condominio aveva affisso dei contatori del gas nella soletta sottostante il balcone di una unità abitativa ubicata al piano terra; - il Tribunale in primo grado aveva rigettato la domanda della proprietaria dell’appartamento ubicato al piano terra ritenendo che non fosse stato dimostrato il possesso esclusivo della soletta del balcone (nella fattispecie era stato instaurato un procedimento ex art. 1170 c.c. di azione di manutenzione) in capo alla medesima: - il Tribunale aveva infatti ritenuto che vi era comproprietà della soletta tra i condomini dell’appartamento soprastante e di quello sottostante il balcone interessato, giungendo alla conclusione che la proprietà del balcone a ridosso del terrapieno condominiale spetta al Condominio in quanto proprietario di tutte le parti del fabbricato non attribuite in via esclusiva ai singoli condomini; - la Corte d’Appello però e quindi poi la Suprema Corte hanno ribaltato la decisione precisando che i balconi sporgenti dalla facciata dell’edificio sono elementi accidentali e non portanti della struttura del fabbricato, in quanto costituiscono un mero prolungamento delle corrispondenti unità immobiliari: Essi quindi non sono di comproprietà condominiale e sono di appartenenza in via esclusiva ai proprietari della relativa unità abitativa. La giurisprudenza equipara quindi ai balconi le solette, le quali svolgono sì una funzione di copertura rispetto al balcone sottostante, ma sono un sostegno un sostegno non indispensabile per l’esistenza dei piani sovrastanti: ne consegue che non si può considerare la soletta come elemento accessorio ed al servizio di entrambe

le strutture poste su piani sovrastanti e quindi non di proprietà condominiale. Tale soluzione però implica che tali solette siano poste in riferimento ad un balcone aggettante e non nel caso in cui si riferiscano ad una terrazza posta a livello incassata nel corpo dell’edificio. Per ritornare all’esempio di cui sopra, infatti, ed alla distinzione tra balcone aggettante e terrazza a livello è sicuramente di interesse per chi legge la seguente massima: T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. 02.02.2010 n. 62: “Mentre i balconi aggettanti sono quelli che sporgono dalla facciata dell’edificio, costituendo solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono, e non svolgono alcuna funzione si sostegno né di necessaria copertura, viceversa è a dirsi per le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio (come nel caso in specie) con la conseguenza che mentre i primi, quelli aggettanti, non determinano volume dell’edificio, nel secondo caso essi costituiscono corpo dell’edificio e contribuiscono quindi alla determinazione del volume (nel caso in specie, il pur riscontrabile aumento di volumetria conseguente alla concessione che abilita alla realizzazione della terrazza a livello non rende illegittima la concessione medesima, ove si considerino con attenzione le disposizione del p.r.g. del Comune di Rende)”. Ed ancora, anche al fine di meglio capire la rilevanza pratica che le predetta distinzione (tra balcone aggettante e terrazza a livello) può avere, riportiamo la seguente massima: TA.R. Campania Napoli, sez. II. 23.04.2007 n. 4215: “In tema di distanze fra edifici, mentre rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze, soltanto quegli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria, come le mensole, le lesene, i cornicioni, le

canalizzazioni di gronda e simili, costituiscono corpi di fabbrica, computabili nelle distanze fra costruzioni, le sporgenze di particolari dimensioni. come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza”. Per concludere il punto di discrimine è il seguente: - un bene è in comproprietà condominiale quando per le sue caratteristiche strutturali ha una funzione di servizio a favore dell’edificio condominiale: - un bene è di proprietà esclusiva quando il suo uso o godimento si riferisce solo all’immobile di proprietà esclusiva, in quanto è effettivamente dotato di propria autonomia ed indipendenza e quindi non legato ad una destinazione di servizio rispetto all’edificio condominiale. Ci pare opportuno e doveroso precisare che – come spesso accade – tale differenza diventa oggetto del libero apprezzamento dei giudici di merito, ma in ogni caso la decisione non può prescindere dall’esame di elementi obiettivamente rilevabili caso per caso. Vedremo quindi nel corso degli anni se la giurisprudenza rimarrà assestata sulla base dei predetti assunti. Vero è, per concludere, che il regime tavolare introduce ulteriori problematiche e particolarità in quanto aggiunge a parti “naturalmente” comuni ex art. 1117 c.c. senza bisogno di identificazione (es. i muri perimetrali, le fondazioni ecc.), altri “enti” ove la comunione è espressa in relazione alle pp.mm. e magari con esclusione di alcune di esse; in questi casi possono subentrare altre questioni che non è però questa la sede per affrontare (ad esempio la divisione solo parziale di un tetto e il riparto delle relative spese di manutenzione straordinaria). Da “Prospettive Geometri” di Trento e Bolzano

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L’impianto fotovoltaico è soggetto a ICI o no? Due orientamenti diversi dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia del Territorio. L’accatastamento ha ovviamente rilevanti conseguenze in quanto influisce sulla procedura catastale e di conseguenza comporta l’applicazione dell’Ici Con la risoluzione n. 3/T del 6 novembre 2008, l’Agenzia del Territorio ha qualificato come “unità immobiliari” i moduli fotovoltaici assimilandoli alle turbine. Pertanto, la costruzione sul tetto o a terra di un impianto solare fotovoltaico comporta anche l’obbligo dell’accatastamento. Pertanto fotovoltaico ed eolico non sfuggono al prelievo fiscale: gli impianti fotovoltaici ed eolici devono essere accatastati nella categoria D/1, “opifici”, con attribuzione di rendita. Cita testualmente la Risoluzione: “... si osserva che, in linea generale, un impianto fotovoltaico e’ un impianto destinato alla produzione di energia elettrica, che sfrutta, a tal fine, l’energia della radiazione solare mediante l’effetto fotovoltaico. I dispositivi in grado di convertire l’energia solare in energia elettrica sono i moduli fotovoltaici, che possono essere meccanicamente preassemblati a formare un pannello fotovoltaico. Si deduce facilmente, quindi, che i pannelli fotovoltaici posizionati permanentemente al suolo possono essere assimilati, per evidente analogia funzionale, alle turbine delle centrali idroelettriche, utilizzate per trasformare l’energia meccanica dell’acqua in energia elettrica, per il tramite dell’alternatore.

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E’ da rilevare, peraltro, che gli impianti in argomento sono collocati in aree sottratte alla produzione agricola, dando luogo ai cosiddetti parchi fotovoltaici la cui produzione di energia e’ immessa nel mercato per il tramite della rete elettrica nazionale. Pertanto, gli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici del tipo in esame, si qualificano senza dubbio come unità immobiliari. Di contro, non hanno autonoma rilevanza catastale e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari le porzioni di fabbricato ospitanti gli impianti di produzione di energia aventi modesta potenza e destinati prevalentemente ai consumi domestici. In merito alle incertezze che potrebbero sorgere riguardo al considerare i pannelli fotovoltaici come impianti fissi ovvero macchinari in funzione degli elementi di unione alla struttura, si osserva che nell’ambito degli impianti in argomento tali dispositivi ne determinano, senza ombra di dubbio, il carattere sostanziale di centrale elettrica e quindi di “opificio”, con specifico riferimento alle categorie catastali. In proposito, si evidenzia che la Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 16824 del 21 luglio 2006), in merito alla questione riguardante l’inclusione delle turbine nella determinazione della rendita catastale delle centrali

elettriche, osserva che “...non rileva il mezzo di “unione” tra “mobile” ed “immobile” per considerare il primo incorporato al secondo, sia perché quel che davvero conta e’ l’impossibilita’ di separare l’uno dall’altro senza la sostanziale alterazione del bene complesso (che non sarebbe più, nel caso di specie, una centrale elettrica), sia perché “mezzo di unione” idoneo a determinare l’incorporazione non può essere qualificato solo quello che tale poteva considerarsi al tempo dell’approvazione del codice civile, dovendosi tener conto del progresso tecnologico e dell’ineludibile condizionamento dei mezzi utilizzati a specifiche esigenze tecniche.” In conclusione, per le considerazioni sopra esposte, appare evidente che le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertate nella categoria “D/1 - opifici” e che nella determinazione della relativa rendita catastale devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, in analogia con la prassi, ormai consolidata, adottata in merito alle turbine delle centrali elettriche.” Vediamo invece il parere dell’Agenzia delle Entrate che ha chiarito, con le circolari 46/E/2006 e 38/E/2010. “L’impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce impianto


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Argomenti legislativi Prima di valutare l’eventuale accatastamento, è opportuno rivolgersi al Comune dove verrà istallato l’impianto per conoscere l’applicabilità della disposizione.

Il principio espresso dall’Agenzia del Territorio riguarda strutture posizionate permanentemente al suolo e quindi assimilate per analogia di funzionamento alle turbine delle centrali idroelettriche. infisso al suolo in quanto normalmente i moduli che lo compongono (i pannelli solari) possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità (cfr. circolare 19 luglio 2007, n. 46/E). Coerentemente a tale impostazione anche nella circolare n. 38 dell’11 aprile 2008, per qualificare la tipologia di impianti (mobiliari o immobiliari) che hanno diritto al beneficio del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate (articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) è stato precisato che sono agevolabili gli impianti diversi da quelli infissi al suolo, nonché i beni “stabilmente” e “definitivamente” incorporati al suolo, purché possano essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza “antieconomici” interventi di adattamento”. A parere della scrivente, pertanto, si è in presenza di beni immobili quando non è possibile separare il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità dello stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le

medesime finalità debbono essere effettuati antieconomici interventi di adattamento.” Con interrogazione n. 5-04215 del 16 febbraio 2011, in commissione finanze alla Camera, il Ministero rende noto che: TESTO DELLA RISPOSTA Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l’Onorevole interrogante evidenzia alcuni profili di criticità connessi all’accatastamento degli impianti fotovoltaici, chiedendo come s’intenda risolvere l’incertezza interpretativa derivante dal diverso orientamento assunto dall’Agenzia del Territorio e dall’Agenzia delle Entrate circa la natura degli impianti fotovoltaici ai fini dell’assoggettabilità all’imposta comunale sugli immobili dei citati impianti. Ciò in quanto, l’Agenzia del Territorio, con la risoluzione n. 3/T del 6 novembre 2008 ha chiarito che le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici «devono essere accertate nella categoria D/1- opifici», mentre l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 ha precisato che

“l’impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce impianto infisso al suolo” e come tale rientrante nella categoria dei beni mobili. Al riguardo, l’Agenzia del territorio ha evidenziato, in via preliminare, che l’ordinamento catastale, da un lato, e quello più propriamente impositivo, dall’altro, hanno una propria, distinta, disciplina, che non comporta identità di regole e non consente automatiche sovrapposizioni. L’accertamento catastale ha natura propriamente tecnica, basato su procedure estimali, così come dettato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1949, n. 1142. Al fine di eliminare possibili aree di incertezza interpretativa, nonché assicurare unità di indirizzo in merito al trattamento fiscale degli impianti fotovoltaici, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio hanno comunicato di avere attivato i necessari approfondimenti costituendo anche uno specifico gruppo di lavoro per fornire i necessari chiarimenti circa la natura catastale degli impianti in questione

PROGETTO ECO-CASE CENTRO ASSISTENZA E STUDI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALEEDILIZIA Il Collegio dei Geometri, nell’ambito del progetto JPE 2010 ha realizzato un servizio di supporto per la risoluzione di esigenze nel settore dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.

E’ possibile inviare una mail all’indirizzo: eco-case@collegiogeometri.to.it il geometra n. 4/11

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Il cambio di destinazione d’uso e la concessione edilizia Il cambio di destinazione d’uso, realizzato senza opere evidenti, non necessita di concessione edilizia nel caso in cui non si sostanzi in un mutamento urbanistico - edilizio e pertanto non sconvolga l’assetto del’area in cui è ricaduto l’intervento edilizio E’ questo il principio confermato dal T.A.R. Lazio di Roma con la sentenza 24 maggio 2011, n. 4622. Si tratta comunque di un orientamento consolidato in giurisprudenza in base al quale il mutamento di destinazione d’uso realizzato senza opere sia attività ormai da ritenersi libera (cfr. ad esempio TAR Lazio, sez. II, 7.10.2005, n. 8002 e TAR Abruzzo, sede l’Aquila, 2 aprile 2009, n. 236). Infatti la destinazione d’uso caratterizza funzionalmente l’immobile ed è segnata dagli strumenti urbanistici di pianificazione o di attuazione della pianificazione, nell’ambito delle categorie generali di uso urbanistico previste dalle norme vigenti; pertanto la destinazione d’uso non è altro che la funzione a cui può assolvere un immobile e che viene consentita dal PRG per ciascun ambito territoriale. Il mutamento di destinazione d’uso può avvenire anche mediante l’esecuzione di opere edilizie che modifichino la struttura dell’immobile, alterandone la destinazione originaria determinando un mutamento strutturale dello stesso. Al contrario, il mutamento, come nel caso affrontato dal TAR Lazio di Roma, può essere realizzato senza l’esecuzione di opere edilizie, attraverso la concreta utilizzazione dell’edificio in maniera non conforme all’uso consentito nel

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titolo abilitativo oppure con interventi che in ogni caso non incidano sulla struttura dell’immobile, ma ne concretizzino una diversa utilizzazione. Al riguardo il T.U. sull’edilizia prevede all’articolo 10, comma 2 che le “regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di nuova attività”. In definitiva , è rimesso alle regioni il compito di individuare quali ipotesi di mutamento di destinazione d’uso debbano essere assoggettate a permesso di costruire e quali a denuncia d’inizio attività. Sul punto, come evidenziato anche dal Giudice nella sentenza n. 4622/2011, il legislatore regionale del Lazio non è intervenuto con particolari norme in materia, lasciando pertanto spazio aperto all’applicazione giurisprudenziale riportata nel testo. Ritornando al caso di specie , si assiste ad un utilizzo di fatto dell’unità abitativa diverso da quello della sua destinazione d’uso, cioè ufficio anziché residenza. Quest’ultima circostanza non risulta accompagnata da alcuna opera, facendo rientrare pertanto la fattispecie concreta nell’inquadramento generale di cui ha dato espressione consistente giurisprudenza (cfr, tra le tante, Cons. Stato,

sez. V., 23.2.2000, n. 949, TAR Liguria, sez. I, 28.1.2004, n. 102, TAR Veneto, Sez. III, 13.11.2001, n. 3699, Cass. Penale, Sez. III, 1.10.1997, n. 3104 e, più di recente, le già citate TAR Lazio, sez. II, 7.10.2005, n. 8002 e TAR Abruzzo, sede l’Aquila, 2 aprile 2009, n. 236). In particolare, si osserva che il semplice cambio di destinazione d’uso effettuato senza opere edilizie, non implica necessariamente un mutamento urbanistico - edilizio del territorio comunale e, come tale, non abbisogna di concessione edilizia qualora non sconvolga l’assetto dell’area in cui l’intervento edilizio ricade. La giurisprudenza sembra, quindi, soffermarsi, per tracciare il confine tra attività libera e attività soggetta a titolo abilitativo, sulla eventuale compromissione del territorio dove sia stato compiuto il mutamento d’uso dell’immobile senza opere. T.A.R. Lazio – Roma Sezione I quater Sentenza 24 maggio 2011, n. 4622 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)


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Argomenti legislativi ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5125 del 2004, proposto da: *** M., rappresentata e difesa dagli avv. Corrado Morrone, Sergio Panunzio, con domicilio eletto presso Sergio Panunzio in Roma, c.so Vittorio Emanuele II N. 284; contro Comune di Roma, rappresentato e difeso dagli avv. Sebastiano Capotorto, Giorgio Pasquali, domiciliato in Roma, via Tempio di Giove, 21; per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 144 del 03.02.2004, emessa dal dirigente dell’U.O.T. Municipio XVII, notificata l’08.03.2004, recante ordine di demolizione o rimozione delle opere; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 maggio 2011 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con la determinazione dirigenziale n. 144 del 03.02.2004 il dirigente dell’U.O.T. Municipio XVII ha ordinato alla ricorrente la demolizione o rimozione di una serie di opere abusive. In particolare, si tratta di “cambio di destinazione d’uso senza opere da residenziale a direzionale. Esiste il vano cucina con le utenze attive di acqua, gas”. Con i motivi di ricorso l’interessata ha prospettato: 1). Violazione degli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 L. 241/90, dei principi generali di partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo e dell’obbligo di previa comunicazione dell’avvio della procedura affittiva.

Eccesso di potere per errore nei presupposti, irragionevolezza e difetto di motivazione e istruttoria; 2). Violazione e falsa applicazione artt. 10 e 33 dpr 380/01 e dei principi generali in materia di mutamento di destinazione d’uso degli immobili senza opere edilizie, eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà; 3). Violazione e falsa applicazione artt. 10 e 33 dpr 380/01; violazione art. 3 L. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; 4). Violazione e falsa applicazione art. 7 L.r. 36/87; eccesso di potere per illogicità; 5). In via subordinata, violazione art. 32, comma 25, DL 269/2003, conv. in L. 326/2003, come modificato dal DL 82/2004, e dell’art. 44 L. 47/1985. Con ord. n. 3880/04 la domanda cautelare è stata accolta trattandosi di un cambio di destinazione d’uso “senza opere”. In data 4.4.2011 la ricorrente ha depositato memoria. In data 29.4.2011 il Comune di Roma ha depositato documenti. In particolare, con i motivi di ricorso si lamenta la mancata partecipazione al procedimento, e il difetto dei presupposti del provvedimento (in quanto nel caso di specie non è stata eseguita alcuna opera edilizia che abbia alterato o modificato lo stato dei luoghi; vi è soltanto un utilizzo di fatto dell’appartamento diverso da quello risultante dalla sua destinazione d’uso: ufficio anziché residenza); in ultimo, si prospetta il difetto di istruttoria e di motivazione. Tanto premesso, il Tribunale ritiene di poter confermare l’esito della fase cautelare. Il Collegio osserva in particolare che : a). dagli atti depositati in giudizio risulta, per tabulas, che si tratta di un

cambio di destinazione d’uso senza opere (da residenziale a funzionale); b). come noto, è stato affermato in giurisprudenza che il semplice cambio di destinazione d’uso, effettuato senza opere evidenti, non implica necessariamente un mutamento urbanistico-edilizio del territorio comunale e, come tale, non abbisogna di concessione edilizia qualora non sconvolga l’assetto dell’area in cui l’intervento edilizio ricade (cfr, tra le tante, Cons. Stato, sez. V., 23.2.2000 n. 949, TAR Liguria, sez. I, 28.1.2004 n. 102, TAR Veneto, Sez. III, 13.11.2001 n. 3699, Cass. Penale, Sez. III, 1.10.1997 n. 3104 e, più di recente, TAR Lazio, sez. II, 7.10.2005 n. 8002 e TAR Abruzzo, sede l’Aquila, 2 aprile 2009 n. 236); c). sul punto, la Regione Lazio non ha legiferato in materia, né con l’ultima l.r. 38/1999, né con la precedente l.r. 36/1987; d). nella fattispecie in esame, il mutamento da residenza a ufficio non comporta alcun aggravio né una oggettiva modificazione nell’assetto urbanistico-edilizio della zona, dal che consegue che detta attività non è soggetta al previo rilascio della concessione edilizia (ora permesso di costruire). In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto, e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2011 il geometra n. 4/11

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La casa per le vacanze si può assimilare alla prima casa ai fini locativi Con la sentenza n. 13483 depositata il 20 giugno, la Corte di Cassazione si è occupata dei contratti di locazione relativi alla seconda casa. La locazione per abitazione ad uso di seconda casa, caratterizzata dalla protratta permanenza del conduttore per cospicui periodi dell’anno, è finalizzata a soddisfare esigenze abitative complementari, ma di pari rango a quelle della prima casa, in quanto relative al tempo libero e, pertanto, al soddisfacimento di interessi e passioni dell’individuo, funzionali al pieno sviluppo della sua personalità. I giudici hanno affermato che “la legge 431/98 mira con tutta evidenza - per ragioni sistematiche e letterali, desumibili dal carattere tendenzialmente esaustivo della sua regolamentazione del settore, se non pure dai lavori preparatori e dal contesto normativo che essa è venuta a modificare - a regolamentare nella sua interezza il settore delle locazioni abitative per la sua attinenza con il bisogno primario della disponibilità di un alloggio, indispensabile per la stessa estrinsecazione della persona umana: essa, pertanto, esaurisce la disciplina di qualsiasi contratto avente ad oggetto la concessione continuativa di un immobile da destinarsi ad abitazione e le sole eccezioni sono

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quelle da essa stessa previste”. Data tale premessa, è di tutta evidenza che la legge n. 431 del 1988 - Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo - deve essere applicata a tutte quelle locazioni che soddisfano il bisogno primario della disponibilità di un alloggio, indispensabile per la stessa estrinsecazione della persona umana. Pertanto, secondo i giudici della

Suprema Corte, la disciplina della l. n. 431/1998 esaurisce la disciplina di qualsiasi contratto avente ad oggetto la concessione continuativa di un immobile da destinarsi ad abitazione e le sole eccezioni sono quelle da essa stessa previste. In queste ultime non rientra la fattispecie del caso risolto, in cui si fa riferimento ad una generica prospettazione dell’uso turistico e di vacanza. In particolare, il proprietario di un appartamento di una località di

montagna del Piemonte chiedeva al giudice di primo grado che venisse dichiarato risolto o cessato il contratto di locazione ad uso seconda casa, concluso con un conduttore per la durata di un anno, di cui si riteneva raggiunta la scadenza. Il conduttore, deducendo l’uso abitativo dell’immobile, riteneva il contratto sottoposto alla norma generale in materia locatizia, escludendo la qualificazione dello stesso come di locazione transitoria. Il Tribunale respingeva la domanda, individuando la durata del contratto di locazione in quattro anni. In appello la sentenza trovava conferma, mentre il locatore proponeva ricorso per Cassazione. In tal modo, la Cassazione ha confermato la rilevanza della situazione di protratta permanenza del conduttore come elemento qualificante della soddisfazione di esigenze abitative pari a quelle della prima casa. Le sole eccezioni a questa disciplina sono espressamente previste dalla legge n. 431/1998, consistendo in contratti aventi natura transitoria, per esigenze temporanee che vanno dichiarate e documentate. Tale non è la situazione della fattispecie in esame che pertanto si conclude con la conferma da parte della Cassazione del giudizio di merito.


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Sanzioni Certificazione Energetica La Regione Piemonte effettua (inviandone copia al Collegio) i controlli previsti dalla l.r. 13/2007; infatti, avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.), annualmente sono previsti accertamenti e ispezioni a campione in corso d’opera o entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, al fine di verificare la regolarità dell’attestato di certificazione energetica e la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale. Anche per gli attestati di certificazione energetica predisposti in occasione di compravendita e locazione sono previsti annualmente controlli a campione sulla loro regolarità. Sempre la l.r. 13/2007 e s.m.i prevede le seguenti sanzioni a carico del certificatore (articolo 20): - salvo che il fatto costituisca reato, il certificatore che rilascia l’attestato di certificazione energetica non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale e l’esclusione dall’elenco regionale dei certificatori. L’autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente, per i provvedimenti disciplinari conseguenti; - il certificatore che rilascia l’attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste dalla l.r. 13/2007 e s.m.i. (articolo 5), è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale

Si raccomanda pertanto la massima attenzione nell’osservanza delle normative e procedure che devono essere rispettate nel rilascio del certificato energetico.

PROGETTO ECO-CASE CENTRO ASSISTENZA E STUDI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE-EDILIZIA Il Collegio dei Geometri, nell’ambito del progetto JPE 2010 (volto alla informazione, diffusione e sviluppo dei sistemi per l’efficienza ed il risparmio energetico), ha realizzato un servizio di supporto per la risoluzione di esigenze nel settore dell’efficienza energetica e nel settore delle fonti rinnovabili. Se si ha bisogno di informazioni su: � Pratiche Legge 10/ Allegati Energetico Ambientali: o Supporto e informazioni o Espletamento pratiche � Bandi per fondi legati all’efficienza energetica � Agevolazioni fiscali per interventi di efficienza energetica � Progettazione per sistema edificio-impianto � Supporto alla Direzione Lavori nell’esecuzione di interventi in merito a problematiche energetiche

� Protocollo Itaca: o Informazione su procedure o Gestione delle pratiche e della documentazione da presentare � CasaClima: o Informazione su procedure o Progettazione nuovi fabbricati secondo parametri CasaClima o Riqualificazione di fabbricati esistenti secondo parametri CasaClima � Collaudi finali per certificazioni � Certificazioni energetiche � Norme attive per comune

E’ possibile inviare una mail all’indirizzo: eco-case@collegiogeometri.to.it il geometra n. 4/11

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No alla caldaia sul balcone se il regolamento vieta qualsiasi variante alla facciata

Il regolamento vieta ai condomini di apportare varianti di qualsiasi genere? Allora non è possibile collocare la caldaia per il riscaldamento sulla facciata

Se il regolamento condominiale vieta ai condomini di apportare varianti di qualsiasi genere alle pareti esterne del fabbricato, la caldaia per il riscaldamento non può essere collocata sulla facciata condominiale anche se non altera l’aspetto estetico. Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. II Civ., Sentenza n. 12291 del 07/06/2011. Di seguito le motivazioni. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, lett. m) del regolamento di condominio, in relazione al concetto di “variante” e alla portata restrittiva e vincolante del regolamento stesso. Sotto il primo profilo si deduce che il termine “variante”, riportato nella citata previsione, deve essere inteso in senso tecnico-edilizio, come documento che mira a modificare una concessione precedente o un progetto o un piano regolatore già approvato. Sotto il secondo aspetto, si sostiene che la norma del regolamento

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condominiale in questione non presenta le caratteristiche per restringere le facoltà contenute nel diritto di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in quanto è equivoca, foriera di interpretazioni discordanti, non adeguatamente prescrittiva e superata, successivamente, dalla comune intenzione delle parti e da contrastanti usi condominiali. 1.1. - Il motivo è risultato infondato in entrambe le censure in cui si articola. Occorre infatti precisare che la titolazione del motivo è da ritenere erronea, come pure l’affermazione che il regolamento condominiale in oggetto sia “una integrazione del codice civile” (v. pag. 7 del ricorso). Il regolamento di condominio che abbia natura (o meglio origine) contrattuale (o esterna) come nella specie ha ritenuto la Corte d’appello, con accertamento non oggetto di censura - è in ogni caso atto di produzione essenzialmente privata anche nei suoi effetti tipicamente regolamentari, incidenti, cioè, sulle sole modalità di godimento delle parti comuni

dell’edificio. A conferma di ciò può osservarsi che - come si ritiene in dottrina - il giudice può approvare il regolamento formato su iniziativa di un condominio, ex art. 1138, comma 2 c.c., ma non predisporlo a propria cura; che nel caso di sua adozione giudiziale l’efficacia cogente del regolamento nei confronti dei condomini dissenzienti è mediata dall’art. 2909 c.c. (cfr. Cass. n. 1218/93); e che l’estensione dell’efficacia di esso anche a coloro i quali non presero parte alla sua formazione è attuata propter rem, lì dove, per contro, il dovere di osservanza di un atto (eteronomo e dunque) propriamente normativo prescinde, per il grado di generalità ed astrattezza che lo assiste, da una necessaria ambulatorietà passiva. Pertanto, le norme del regolamento condominiale contrattuale non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità sotto il profilo della violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.. Deve ulteriormente rilevarsi, quindi, che il motivo in esame deve essere riqualificato e riguardato soltanto sotto il n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., nei limiti in cui ne offre spunto. 1.1.1.- Con la prima censura parte ricorrente contesta l’interpretazione che la Corte d’appello ha fornito della citata norma del regolamento condominiale quanto alla nozione di “variante” ivi contenuta, che si so-


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Argomenti legislativi stiene debba essere intesa nell’accezione tecnico-giuridica di cui all’art. 32 D.P.R. n. 380/01, recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Sebbene non menzionato (e richiamato, invece, in ordine alla seconda censura) l’unico criterio ermeneutico astrattamente coordinabile con il senso della critica è costituito dall’art. 1362 c.c. e dal principio dell’interpretazione letterale come tecnica primaria di verifica della volontà delle parti. Ciò posto, e data la frequente polisemia delle parole d’uso corrente (nei sistemi linguistici indoeuropei), è compito del giudice di merito valutare se una data espressione sia stata adoperata dalle parti secondo l’una o l’altra accezione possibile, fermo restando che proprio l’esclusa sindacabilità della norma condominiale sotto il profilo della violazione di legge estromette, quale surrettizia riedizione di un controllo di tal genere, l’ipotesi che detta interpretazione debba avvenire necessariamente e prioritariamente favorendo i significati tecnico-giuridici. 1.1.1.1. - Nello specifico, la sentenza impugnata ha attribuito alla parola ‘”variante” un significato non tecnico, ma di senso comune e di portata più ampia. La Corte subalpina ha osservato, infatti, che con il vietare “qualsiasi variante” l’art. 5, lett. m) del regolamento di condominio non è volto soltanto ad evitare interventi o varanti di natura sostanzialmente straordinaria, insite nel concetto di variante propugnato dalla parte (in allora) appellante, ma è diretta a comprimere anche interventi di più modesta portata costruttiva o di minore impatto estetico, che tuttavia introducano, per le singole porzioni in proprietà esclusiva, un uso personalistico delle parti comuni dell’edificio, nello specifico le pareti esterne, che verrebbero invece singolarmente caratterizzate proprio dalle esigenze di ciascun condomino, con sostanziale

alterazione e turbamento della complessiva uniformità estetica e funzionale dell’edificio. Tale motivazione è da ritenere senz’altro sufficiente e congrua, poiché da un lato coerente al senso comune delle parole adoperate nella previsione regolamentare, e dall’altro adeguatamente esplicativa delle ragioni per cui non è stata ritenuta plausibile la tesi del rimando ad una nozione tecnico-giuridica dell’espressione in esame. 1.1.2. - Anche la seconda censura del primo motivo è priva di basi sotto il profilo del vizio motivazionale. La Corte territoriale, infatti, ha osservato, quanto all’assertivo rilievo di condotte condominiali pregresse di segno contrario al divieto di cui all’art. 5, lett. m) del regolamento, che comportamenti ispirati a scarso rispetto di norme regolamentari di per sé chiare non potrebbero assurgere ad interpretazione delle stesse, allorché anche un singolo condomino manifesti il proprio dissenso, lamentandone la specifica violazione, nell’esercizio del proprio diritto sulle parti comuni; e che prassi o usi contrattuali non potrebbero modificare il regolamento, per difetto del requisito di forma scritta ad substantiam. Motivazione, questa, del tutto congrua anche in rapporto alla dedotta non prescrittività della disposizione, ove si consideri che o la norma del regolamento non possiede sufficiente chiarezza e univocità, ed allora neppure si pone il problema dei limiti e della forma richiesta per modificarla, essa dovendosi considerare come improduttiva di effetti; o la medesima è in sé valida ed efficace, ed allora resta intatta e non scalfibile l’osservazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui ogni modificazione richiede la forma scritta e sono irrilevanti, ai fini interpretativi, le condotte non comuni a tutti i condomini. 2. - Con il secondo motivo la sentenza d’appello è censurata per insuffi-

ciente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 5 c.p.c.. Si sostiene al riguardo che la Corte subalpina da un lato ha affermato che se non fosse affermata l’operatività dell’art. 5, lett. m) del regolamento condominiale le pareti esterne dell’edificio potrebbero essere alterate nella loro uniformità estetica dall’intervento dei singoli condomini, dall’altro ha ritenuto condivisibile l’assenza d’impatto estetico, essendo state realizzate le due nicchie in maniera tale da mimetizzarsi con la facciata dell’edificio. Pertanto, deduce parte ricorrente, delle due l’una: o la modifica della facciata ha alterato le strutture portanti dell’edificio, oppure tale alterazione è praticamente invisibile dal punto di vista estetico, e dunque irrilevante. 2.1. - Il motivo è infondato, perché non coglie la ratio decidendi. Il giudice d’appello, invero, pur condividendo “del tutto incidentalmente” che le opere eseguite dai P. - V. non avessero avuto in concreto alcun impatto estetico sull’edificio, ha tuttavia osservato - ben vero per mero scrupolo di completezza, visto che gli odierni ricorrenti avevano formulato un motivo di gravame sovrabbondante, non avendo il giudice di primo grado fondato la sua decisione sull’alterazione delle componenti estetiche della parete condominiale - che era irrilevante l’insussistenza della violazione della diversa norma del regolamento (art. 5, lett. h) che vieta innovazioni che alterino l’aspetto esteriore dell’edificio. La Corte subalpina, cioè, si è limitata a condividere il giudizio espresso dal Tribunale, ossia che il divieto netto e tassativo dì cui all’art. 5, lett. m) non sarebbe comunque superabile da alcuna valutazione positiva circa l’assenza d’impatto estetico delle opere controverse. Deve, pertanto, escludersi ogni contraddittorietà della motivazione.” da Condominioweb il geometra n. 4/11

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SISTRI Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti Cos’è il SISTRI

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania. Il Sistema semplifica le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell’illegalità. La lotta alla illegalità nel settore dei rifiuti speciali costituisce una priorità del Governo per contrastare il proliferare di azioni e comportamenti non conformi alle regole esistenti e, in particolare, per mettere ordine a un sistema di rilevazione dei dati che sappia facilitare, tra l’altro, i compiti affidati alle autorità di controllo. È questo il motivo per cui è stato realizzato il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, la cui gestione è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente. Nell’ottica di controllare in modo più puntuale la movimentazione dei rifiuti speciali lungo tutta la filiera, viene pienamente ricondotto nel SISTRI il trasporto intermodale e posta

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particolare enfasi alla fase finale di smaltimento dei rifiuti, con l’utilizzo di sistemi elettronici in grado di dare visibilità al flusso in entrata ed in uscita degli autoveicoli nelle discariche. Il SISTRI costituisce, quindi, strumento ottimale di una nuova strategia volta a garantire un maggior controllo della movimentazione dei rifiuti speciali. Con il SISTRI lo Stato intende dare, inoltre, un segnale forte di cambiamento nel modo di gestire il sistema informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali. Da un sistema cartaceo - imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di

dichiarazione ambientale (MUD) - si passa a soluzioni tecnologiche avanzate in grado, da un lato, di semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall’altro, di gestire in modo innovativo e più efficiente, e in tempo reale, un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza. L’iniziativa si inserisce così anche nell’ambito dell’azione di politica economica che da tempo lo Stato e le Regioni stanno portando avanti nel campo della semplificazione normativa, dell’efficientamento della Pubblica Amministrazione e della riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese. I vantaggi per lo Stato, derivanti


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SOGGETTI TENUTI AD ADERIRE AL SISTRI L’articolo 1 del Decreto ministeriale individua: - le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, utilizzando i dispositivi elettronici indicati al successivo articolo 3; - le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI. Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi -- PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi. -- PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti. -- REGIONE CAMPANIA i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania. -- COMMERCIANTI ED INTERMEDIARI i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione. -- CONSORZI i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati. -- TRASPORTATORI PROFESSIONALI le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali. -- OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE - il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge n. 84/1994 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto; - i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto. -- TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI - le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006. - le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti. Categorie di soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa -- PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti; - gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi; - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006. -- TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI - le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DEL SISTRI -- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 1116) – Prevede la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti -- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (art. 2, comma 24) – Stabilisce obbligo per alcune categorie di soggetti di installazione e utilizzo di apparecchiature elettroniche ai fini della comunicazione dei dati su produzione, detenzione, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti. -- Legge 3 agosto 2009, n. 102 (art. 14 bis) – Attribuzione al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del compito di realizzare il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti speciali e di quelli urbani limitatamente alla Regione Campania. -- D.M.17 dicembre 2009 - Istituzione del SISTRI. -- D.M. 15 febbraio 2010 - Modifiche ed integrazioni al D.M. 17/12/2009. -- D.M. 9 luglio 2010 - Modifiche ed integrazioni al D.M. 17/12/2009. -- D.M. 28 settembre 2010 - Modifiche ed integrazioni al D.M.17/12/2009. -- Testo Unico SISTRI. -- Decreto Legislativo di recepimento della direttiva rifiuti, approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 novembre 2010.

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Professione dall’applicazione del SISTRI, saranno quindi molteplici in termini di legalità, prevenzione, trasparenza, efficienza, semplificazione normativa, modernizzazione. Benefici ricadranno anche sul sistema delle imprese. Una più corretta gestione dei rifiuti avrà, infatti, vantaggi sia in termini di riduzione del danno ambientale, sia di eliminazione di forme di concorrenza sleale tra imprese, con un impatto positivo per tutte quelle che, pur sopportando costi maggiori, operano nel rispetto delle regole. Notizie tratte dal sito www.sistri.it

Altre norme di riferimento in materia ambientale/rifiuti Decreto Legislativo 205/2010 Sulla Gazzetta ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010, recante disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, con il quale sono stati apportate importanti modifiche alla Parte quinta del codice dell’Ambiente (D.Lgs 162/2006) In materia di terre e rocce di scavo nulla è innovato rispetto alla precedente disciplina e pertanto continua ad applicarsi la procedura contenuta nell’art. 186 del D.Lgs. 152/2006; al loro riutilizzo sul sito di produzione non si applica la normativa sui rifiuti. Il provvedimento, infatti, in attuazione della Direttiva europea ricomprende i materiali da scavo nel concetto di sottoprodotto, ma rinvia all’applicazione della relativa disciplina all’emanazione di successivi decreti ministeriali. Rilevanti e penalizzanti novità per il settore riguardano invece il

trasporto in conto proprio dei rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 212, comma 8, del Codice dell’Ambiente. A seguito delle modifiche introdotte, infatti, coloro i quali intendono trasportare i propri rifiuti non pericolosi, senza aderire su base volontaria al SISTRI, dovranno dotarsi di un registro di carico e scarico per ogni cantiere. Le imprese che producono meno di dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi all’anno, possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri anche tramite associazioni imprenditoriali o società di servizi. Il registro dovrà essere vidimato dalle Camere di commercio e gestito con le stesse procedure dei registri IVA. Le informazioni contenute nei registri devono essere rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo. I registri vanno conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione. Regolamento recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rottami metallici In data 31/03/2011 è stato adottato il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell’Unione Europea recante i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio non sono più considerati rifiuti (ai sensi della Direttiva 2008/98/CE) all’atto della cessione dal produttore ad un altro detentore. Tali rottami devono soddisfare alcuni criteri, tra cui: ROTTAMI CONTENENTI FERRO E ACCIAIO RECUPERABILI: − subire contolli da parte di personale qualificato; − essere suddivisi per categoria, in base alle specifiche del cliente o in base ad una norma; − la quantità totale di materiali estranei (terra, vetro, plastica, ecc.) è ≤ 2% in peso; − non devono contenere ossido di

ferro (tranne la quantità dovuta allo stoccaggio all’aperto) o emulsioni oleose, lubrificanti e grassi visibili ad occhio nudo; − non presentare caratteristiche pericolose; − aver subito tutti i trattamenti meccanici (taglio, cesoiatura, selezione, ecc.) necessari al loro utilizzo finale nelle acciaierie o fonderie. ROTTAMI CONTENENTI ALLUMINIO RECUPERABILE: − subire controlli da parte di personale qualificato; − essere suddivisi per categoria, in base alle specifiche del cliente o in base ad una norma; − la quantità totale di materiali estranei (terra, vetro, plastica, ecc.) è ≤ 5% in peso o la resa del metallo è ≥ 90%; − non devono contenere PVC o emulsioni oleose, lubrificanti e grassi visibili ad occhio nudo; − non presentare caratteristiche pericolose; − aver subito tutti i trattamenti meccanici (taglio, cesoiatura, selezione, ecc.) necessari al loro utilizzo finale. Tale Regolamento si applicherà a decorrere dal 9 ottobre 2011.

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La nuova classificazione per gli impianti elettrici negli ambienti residenziali La norma CH 64-8, il riferimento normativo per la realizzazione degli impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione, si arricchisce di una nuova variante V3 costituita essenzialmente dall’“ALLEGATO A - Ambienti residenziali: prestazioni dell’impianto” che introduce una classificazione in tre livelli degli impianti elettrici di unità immobiliari a uso residenziale. Questa classificazione descrive ciò che gli utenti potranno scegliere nel momento in cui, rivolgendosi a un installatore di impianti elettrici, decidano di installare un nuovo impianto oppure di rinnovarlo. L’allegato A è un’aggiunta “Normativa” alla Norma e quindi sarà necessario applicarlo per rilasciare la dichiarazione di conformità alla Norma Impianti CEI 64-8. La data prevista per l’obbligatorietà ai fini della dichiarazione di conformità secondo il DM 37/08 è fissata per Settembre 2011. Grazie alla nuova variante l’utente finale potrà d’ora in poi chiedere all’installatore che la realizzazione dell’impianto elettrico sia di livello 1,2 o 3, dove il livello 1 individua la configurazione minima che dovrà avere un impianto perché possa essere considerato a norma. I livelli superiori 2 e 3 aumentano le prestazioni dell’impianto e quindi la sua fruibilità, che si adegua alle necessità degli utenti e alle caratteristiche dell’unità abitativa. Per entrare nel dettaglio, l’impianto minimo (livello 1) prevede:

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- un numero minimo di punti-prese e punti-luce in funzione della metratura o della tipologia di ogni locale dell’appartamento; - un numero minimo di circuiti in funzione della metratura dell’appartamento; - almeno 2 interruttori differenziali al fine di garantire una sufficiente Un’evoluzione che modifica il concetto di continuità di servizio. Il livello 2, rispetto al impianto elettrico, ampliando la portata livello 1, prevede un au- degli obiettivi classici della protezione e mento della dotazione e dell’affidabilità dei componenti, oltre che alcuni servizi ausiliari numero di incidenti domestici (sono quali il video- citofono, l’anti-intru- oltre 45 000 l’anno), anche mortali, sione e il controllo carichi. dovuti a problemi all’impianto eletIl livello 3, oltre a un ulteriore au- trico, con danni sociali quantificati in mento delle dotazioni, arricchisce milioni di euro. l’impianto con la domotica a beneSono, infatti, 12 milioni (2/3 del ficio anche del risparmio energetico totale di quelle costruite prima del all’interno dell’abitazione. L’impian- 1990) le abitazioni con impianti eletto, per essere considerato domotico, trici non a norma che, oltre a essedovrà gestire almeno quattro delle re pericolosi per le persone lo sono seguenti funzioni: antintrusione, anche per i vari dispositivi collegati controllo carichi, gestione comando all’impianto elettrico che potrebbero luci, gestione temperatura, gestione mal funzionare o essere danneggiati scenari, controllo remoto, sistema da un impianto non a norma. diffusione sonora, rilevazione incenL’allegato normativo rappresenta dio, sistema antiallagamento e/o rile- quindi un’evoluzione culturale che vazione gas. amplia il concetto d’impianto elettriL’introduzione di questa classifica- co, superando il raggiungimento dezione è il frutto di una crescente sen- gli obiettivi classici della protezione sibilità nei confronti di una cultura e dell’affidabilità. della sicurezza delle persone che deve contribuire a contrastare e ridurre il Fonte: schneider-electric.com


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Professione

Locazioni più facili con Iris Pochi click per registrare i contratti di affitto a uso abitativo

Chi può utilizzare Iris

Il nuovo modello semplificato - disponibile sul sito Internet dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov. it - è dedicato a tutti i contratti di locazione che rispettano la regola del 3, già prevista per Siria. Come per Siria, anche con Iris il contratto di locazione non deve essere allegato al modello ma va conservato dalle parti, insieme alla ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal servizio telematico, ed esibito in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, Iris può essere utilizzato per registrare i contratti relativi a immobili destinati all’uso abitativo e le pertinenze locate congiuntamente all’abitazione, a patto che: • sia i locatori sia i conduttori non siano più di tre; • si tratti di una sola unità abitativa con non più di tre pertinenze; • tutti gli immobili presenti nel contratto siano censiti con attribuzione di rendita; • il contratto disciplini esclusivamente il rapporto di locazione; • il contratto sia stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione; • il contratto non dia diritto ad agevolazioni per l’applicazione dell’imposta di registro, come nel caso di contratti a canone concordato nei Comuni ad elevata “tensione abitativa”. Per chi non rientrasse nella regola del 3 è sempre possibile utilizzare le

Bastano pochi passi e il contratto di affitto è registrato. Tutto online e senza andare in ufficio. Grazie a Iris, software semplificato per i contratti di locazione degli immobili a uso abitativo, è infatti possibile effettuare, direttamente da casa con un semplice click, la richiesta di registrazione del contratto e il pagamento delle imposte di registro e di bollo, grazie anche all’aiuto step by step offerto durante la compilazione. La novità è contenuta nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2011 che approva il modello semplificato da usare quando il locatore non sceglie la cedolare secca e, quindi, è necessario il pagamento delle imposte di registro e di bollo. Con Iris si arricchisce ulteriormente il ventaglio delle offerte per chi sceglie di registrare il proprio contratto d’affitto online, scelta questa già percorribile con Siria, Locazioni Web e Contratti di locazione. In alternativa, i contribuenti possono sempre avvalersi dell’intervento degli intermediari (professionisti, caf etc.) come avviene per le dichiarazioni dei redditi.

altre applicazioni, disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, “Locazioni Web” o “Contratti di locazione”, che consentono sia di compilare e registrare il contratto sia di versare le imposte. Resta ferma la possibilità di presentare agli uffici dell’Agenzia il modello 69 dopo aver però effettuato il pagamento dell’imposta di registro con il modello F23.

Con Iris la registrazione e il pagamento si fanno in 3 step

Il modello Iris è composto da due sole pagine su cui riportare i dati, è di facile compilazione e permette di concludere le operazioni di registrazione e pagamento in soli 3 passaggi. Primo step: compilare la pagina iniziale con i dati di uno o più locatori e conduttori. Secondo step: indicare nella seconda pagina i dati dell’immobile oggetto della locazione, incluse le relative pertinenze, aggiungendo alcune informazioni riguardanti il contratto, tra le quali, per esempio, la tipologia, l’importo del canone e la frequenza del pagamento. Terzo step: pagare le imposte di registro e di bollo che il software calcola in base ai dati indicati dal contribuente. A questo punto il contribuente indica le proprie coordinate bancarie e invia il modello ottenendo, a conferma del buon esito della registrazione del contratto e dell’avvenuto pagamento delle imposte, apil geometra n. 4/11

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Professione posite comunicazioni tramite il servizio telematico. Tali comunicazioni, più ricche di informazioni rispetto al passato, conterranno anche i dati relativi alle imposte assolte per la registrazione.

Il provvedimento è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov. it, all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”.

Iris, tempi e modalità

Si ricorda che il modello Iris deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Il canale telematico per l’invio del modello Iris sarà aperto a partire dal 18 luglio 2011 e dal 27 sarà disponibile la versione Web che consente di effettuare tutte le operazioni senza scaricare il software.

Le vie online ai contratti di locazione Registrazione locazioni e relativi pagamenti per immobili a uso abitativo

Iris

Registrazione locazioni di immobili a uso abitativo per chi opta per la cedolare secca

Siria Locazioni web Contratti di locazione

Registrazione, con relativi pagamenti, in tutti i casi che non rientrano in Siria o Iris

Servizio di prenotazione on line degli appuntamenti con gli uffici delle Commissioni tributarie A partire dal 27 giugno 2011 è attivo su tutto il territorio nazionale il nuovo “Servizio di prenotazione on line” degli appuntamenti con gli uffici delle Commissioni tributarie. Grazie a questo applicativo informatico, fruibile tramite Internet, i contribuenti, i professionisti, gli uffici e gli enti impositori possono prenotare un appuntamento con il personale delle Commissioni tributarie, evitando attese presso gli sportelli ed ottimizzando l’azione amministrativa e la gestione dei tempi. La prenotazione può essere effettuata, 24 ore su 24, via web e permette di scegliere l’appuntamento desiderato all’interno delle fasce orarie già previste per il ricevimento del pubblico. Gli appuntamenti possono riguardare le seguenti tematiche: richiesta di informazioni, richiesta di copie di sentenze, ricezione atti e così via. Si precisa che le prenotazioni-on line presso le CTR consentono di fruire anche dei servizi relativi al contenzioso presso i collegi delocalizzati della CTC. Il servizio è accessibile dal link : http://www.finanze.gov.it/servizi/cup_df/index.htm 28

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AEM Servizio informativo Internet L’AEM Distribuzione, in ottemperanza a quanto richiesto dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas e per dar seguito alla richiesta della stessa Autorità di sensibilizzazione dei clienti MT sulle problematiche di qualità e continuità del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, comunica che sul sito internet AEMD www. aemdistribuzione.torino.it, previa digitazione del codice POD del cliente titolare del contratto di fornitura elettrica in media tensione connessa alla rete di distribuzione AEM Torino Distribuzione S.p.A., saranno presenti le informazioni di seguito esplicitate. area Qualità e Informazioni – Informazioni – Registro interruzioni Il cliente potrà visualizzare l’elenco delle interruzioni di energia elettrica con e senza preavviso lunghe, brevi e transitorie, che hanno coinvolto la fornitura nell’anno 2010 con indicazione della durata, della causa e dell’origine.

gate eccedenti gli standard specifici. Entrambi gli importi sono erogati solo nel caso in cui il cliente abbia presentato regolare Certificato di Adeguatezza. da relativa ai dati tecnici della fornitura: corrente di Corto Circuito, corrente di guasto verso terra, tempo di intervento delle protezioni, esistenza di un eventuale impianto di terrà globale. area Clienti Produttori e/o Clienti Finali – sezione Comunicazioni Tecniche – pagina Rimborsi Clienti MT Il cliente potrà visualizzare l’importo degli indennizzi automatici spettanti per il numero annuo di interruzioni senza preavviso lunghe eccedenti gli standard specifici ed anche il resoconto dei rimborsi erogabili dovuti ad interruzioni prolun-

Nel caso il cliente fosse impossibilitato a visualizzare i dati di sua competenza nei vari servizi, potrà richiederli inviando un fax al n. 011538313 o e-mail a posta@irenenergia.it, indicando il POD, l’indirizzo ed i nominativo dell’intestatario della fornitura ed il recapito per l’invio della corrispondenza. A partire dal mese di giugno 2011, con l’esclusione dei casi in cui i dati non siano disponibili sul sito, l’AEM non invierà più comunicazioni scritte relative ai dati suddetti.

Usseglio, Centrale Lago dietro la Torre

area Clienti Produttori e/o Clienti Finali – sezione Comunicazioni Tecniche – pagina tarature Il cliente potrà visualizzare la scheda relativa alle tarature protezioni da adottare sull’impianto MT. area Clienti Produttori e/o Clienti Finali – sezione Comunicazioni Tecniche – pagina Correnti di guasto Il cliente potrà visualizzare la scheil geometra n. 4/11

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Premio alla memoria del Presidente del Collegio dei Geometri della Provincia di Avellino “Enrico S. dé Pandis” Il Collegio dei Geometri di Avellino, per ricordare la figura professionale del loro Presidente Enrico de Pandis, ha indetto il quarto concorso a premi, aperto a tutti i geometri e praticanti italiani La scadenza per la presentazione degli elaborati è prevista per il 25 novembre 2011.

coordinati e continuativi del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Avellino;

1. OGGETTO DEL CONCORSO La Fondazione Geometri “E. dé Pandis”, con il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Avellino, indìce un concorso a premi che prevede la presentazione di elaborati afferenti l’attività professionale del geometra. Si intendono ammissibili al concorso temi che riguardano l’attività professionale del geometra, sia come continuità con la tradizione storica, sia come tecnico innovatore del territorio e dell’ambiente che lo circonda. L’attenzione, quindi, potrà rivolgersi verso ambiti differenti: progettazioni, redazione di stime, rilievi topografici, interventi sull’ambiente, energie rinnovabili, sport, informatica ed elettronica, sicurezza sui luoghi di lavoro/scuola, barriere architettoniche, trasporti e mobilità, riqualificazione urbana, telecomunicazioni, consulenze e prestazioni varie.

4. ELABORATI RICHIESTI I concorrenti potranno esprimere la loro unica proposta ideativa mediante svariati strumenti: relazioni scritte, progetti tecnici, interviste, fotografie, filmati e documentari. Presentando, in forma anonima, senza firma e senza segni identificativi, gli elaborati, pena l’esclusione dal concorso. I suddetti elaborati potranno essere corredati anche da supporto informatico CD, in formato DOC, DWG, PDF, JPG, DXF, BMP. Le tecniche di rappresentazione sono lasciate alla libera scelta dei partecipanti.

2. SOGGETTI AMMESSI AL CONCORSO Al concorso possono partecipare, in forma singola o associata, tutti gli iscritti ai rispettivi Collegi dei Geometri e G.L. Italiani, compreso i geometri del praticantato. Ogni partecipante (singolo o associato) potrà presentare un’unica proposta. Lo stesso tecnico non potrà partecipare contemporaneamente in forma sia singola che associata, pena l’esclusione del singolo e del gruppo. Lo stesso concorrente non può far parte di più di un gruppo, pena l’esclusione di tutti i gruppi in cui è presente. All’interno di ogni gruppo dovrà essere designato, da parte dei partecipanti, un capogruppo che sarà ritenuto come unico interlocutore del Collegio dei Geometri e G. L. di Avellino. 3. INCOMPATIBILITA’ DEI PARTECIPANTI Fatto salvo quanto espresso all’art. 2, non possono partecipare al concorso: Figli, parenti ed affini -fino al terzo grado compreso- dei componenti della giuria; Parenti di consiglieri e di dipendenti del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Avellino; Parenti di tutti coloro che hanno rapporti di lavoro, anche determinato, durante lo svolgimento del concorso, con il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Avellino; Parenti di consulenti e collaboratori

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5. INVIO DELLA PROPOSTA Gli elaborati dovranno essere contenuti in un plico sigillato sul quale sarà apposta la seguente dicitura: “Concorso-premio: “E. dé Pandis”; essi non dovranno essere contrassegnati dai concorrenti, ma contraddistinti da un “motto”. Il nome, il cognome, la denominazione, la sede, il codice fiscale e l’ Email dei concorrenti dovranno essere contenuti in una busta chiusa e sigillata; il “motto” sarà ripetuto sulla scheda contenente dette generalità. Il plico con gli elaborati e la busta -contenente i dati dei concorrenti-, a pena di esclusione, dovrà pervenire alla Segreteria del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Avellino – via F.lli Bisogno 5/c – 83100 Avellino, a mezzo posta, raccomandata A.R., posta celere, agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano, entro le ore 12,00 del 25/11/2011, termine ritenuto perentorio. 6. COMMISSIONE GIUDICATRICE La Commissione tecnica giudicatrice è composta da n. 5 (cinque) componenti effettivi con diritto di voto: Geom. Antonio Santosuosso – Presidente Collegio Avellino. Geom. Fabrizio Marra – Collegio Avellino. Geom. Gerardo Manzi – Collegio Avellino. Geom. Vincenzo Petrillo – Collegio Avellino. Geom. Angela Restieri – Collegio Avellino. Se un componente sarà impossibilitato a presenziare alle sedute, qualunque ne sia la motivazione, il Collegio Geometri


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Professione e Geometri Laureati della Provincia di Avellino provvederà alla nomina di un sostituto, che subentrerà in forma definitiva, scelto tra gli iscritti al proprio Collegio. I lavori svolti dalla Commissione fino al momento della sostituzione di uno dei suoi componenti conservano a tutti gli effetti integra la loro validità. 7. LAVORI DELLA COMMISSIONE La Commissione Giudicatrice si riunirà a partire dal 29 novembre 2011 fino ad esaurimento dei lavori, da concludersi entro il 13 dicembre 2011. I lavori della giuria, valida con la presenza della totalità dei componenti, saranno segreti e di essi sarà redatto un verbale con la graduatoria e le relative motivazioni, la metodologia seguita e l’iter dei lavori stessi. Terminata l’intera valutazione degli elaborati, con la stesura di una graduatoria con i “motti” di identificazione, si procederà all’apertura delle buste sigillate contenenti le generalità di tutti i concorrenti, alla conseguente verifica dei documenti e delle dichiarazioni ed all’assegnazione dei premi. In caso di esclusione di un concorrente o gruppo in conseguenza di tale verifica, subentrerà il concorrente o gruppo che segue in graduatoria. Il giudizio della commissione è inappellabile ed insindacabile. Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Avellino pubblicherà la graduatoria e nomina i vincitori del concorso-premio il giorno 20 dicembre 2011, nell’ambito della manifestazione “Festa del Geometra Irpino 2011”. Presenzieranno alla cerimonia di premiazione, oltre al consiglio direttivo del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Avellino, il Presidente della Cassa Nazionale dei Geometri, il Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, i Geometri partecipanti, i familiari del compianto Enrico dé Pandis, ed altre autorità. Alla cerimonia possono partecipare tutti i geometri iscritti che vorranno prenderne parte. 8. PREMI Ai primi tre progetti/elaborati classificati saranno assegnati i seguenti premi: 1° premio - PORTATILE più collana di programmi tecnici (PRIMUS - CERTUS - TERMUS) della “ACCA Software” 2° premio - PORTATILE più collana di programmi tecnici (PRIMUS - CERTUS) della “ACCA Software” 3° premio - PORTATILE più programma tecnico (PRIMUS) della “ACCA Software” 9. PROPRIETA’ DELLE PROPOSTE IDEATIVE Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Avellino acquisirà la proprietà di tutte le proposte, mentre il diritto d’autore resterà al concorrente. Le proposte non premiate, potranno essere ritirate, previa richiesta, entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del concorso a cura e spese dei relativi autori. Trascorso tale periodo, il Colle-

gio non sarà più responsabile della loro conservazione. 10. MOSTRA E PUBBLICAZIONE DELLE PROPOSTE Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Avellino provvederà a dare comunicazione dell’esito del concorso a tutti i premiati ed a tutti i Collegi dei Geometri Nazionali, anche attraverso Email o pubblicazioni sul sito. Le proposte ammesse al concorso potranno essere esposte pubblicamente. Accanto ad ogni lavoro esposto sarà specificato il nome dell’autore ed il piazzamento ottenuto, se premiato. La mostra sarà aperta gratuitamente al pubblico, in orario lavorativo. La consegna di una proposta vale quale dichiarazione di disponibilità alla sua pubblica esposizione ed alla sua pubblicazione in catalogo. Agli autori non verrà addebitato alcun costo per tale pubblicazione, che sarà a totale carico del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Avellino e della Fondazione Geometri “E. dè Pandis”. 11. PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BANDO Il presente bando sarà inviato a tutti gli iscritti del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Avellino ed ai suoi praticanti; nonché a tutte le sedi dei Collegi Provinciali d’Italia, che provvederanno alla divulgazione tra i propri iscritti. Sarà, inoltre, data informazione attraverso il sito internet del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Avellino: www.geometri.av.it 12. PRIVACY Ai sensi e per gli effetti della Legge 31/12/1996 n. 675, si informa che i dati personali saranno acquisiti dal Collegio dei Geometri della Provincia di Avellino e trattati, anche con mezzi elettronici, esclusivamente per finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. 13. CALENDARIO Lancio del concorso 05 Luglio 2011 Data limite per la consegna delle proposte 25 Novembre 2011 Data limite di ricezione delle proposte spedite 25 Novembre 2011 Prima riunione della giuria 29 Novembre 2011 Comunicazione dei risultati 11 Dicembre 2011 Premiazione 22 Dicembre 2011 I partecipanti potranno prendere visione del bando o richiedere ulteriori informazioni direttamente presso la segreteria del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Avellino–Via Fratelli Bisogno 5/c–83100 Avellino, tel. 0825.33965 - fax 0825.781349 sito: geometri.av.it - e.mail: segreteria@geometri.av.it Avellino lì, 23/05/2011 il geometra n. 4/11

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Consiglio Nazionale

EUCLIDE 2020 I geometri nel futuro Forum Nazionale Verona, 29 Giugno 2011

Assemblea dei Presidenti Verona, 30 Giugno 2011

Primo convegno AGIT Pensare globale, agire locale Verona 30 giugno 1 luglio 2011

A fine giugno la prestigiosa sede del Palazzo della Gran Guardia di Verona ha ospitato tre giornate di interesse nazionale per la Categoria dei Geometri ed il suo futuro, forte di una solidissima base storica e di un costante aggiornamento con l’evoluzione dei tempi e delle tecniche. L’evento è stato occasione per confrontarsi con i colleghi che hanno raggiunto Verona da tutto il territorio nazionale

EUCLIDE 2020 I geometri nel futuro Forum Nazionale I geometri sono da sempre una categoria vicina alle persone: ad approfondire la loro valenza in proiezione, il Consiglio Nazionale Geometri ha commissionato a S3. Studium una ricerca sul futuro della professione da qui al 2020, i cui risultati sono stati resi noti appunto il 29 giugno, attraverso l’intervento di illustri relatori. Laura Cavestri, Giornalista Il Sole 24Ore, ha svolto la funzione di moderatore dell’articolata tavola rotonda. Nella prima sessione “Il macro scenario”, Stefano Palumbo, Direttore Settore Ricerche S3.Studium ha effettuato la presentazione dei risultati della ricerca, raccolti in un volume distribuito ai presenti. Il primo intervento è stato quello del geom. Franco Mazzoccoli, Vice Presidente Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, seguito da quello di Roberto Vacca, Ingegnere e Scrittore e di Michele De Luca, Presidente Sezione Lavoro Corte di

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Cassazione; hanno poi espresso il loro parere Edo Ronchi, Presidente Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e Marco Magnifico, Vice Presidente Fondo Ambiente Italiano La seconda sessione dal titolo “Lavoro e ruolo sociale dei Geometri” ha visto gli interventi di Domenico De Masi, Professore di Sociologia del Lavoro Università di Roma “La Sapienza”, Aldo Norsa, Professore di Tecnologia dell’Architettura Università Iuav di Venezia, Giuseppe Roma, Direttore Generale Censis, e di Mirella Giannini, Professoressa di Sociologia Università di Napoli “Federico II”. Infine nella terza sessione “Formazione e competenze dei Geometri” hanno parlato Gianfranco Dioguardi, Professore di Economia e Organizzazione Aziendale Politecnico di Bari, Franco Laner, Professore di Tecnologia dell’Architettura Univer-

sità Iuav di Venezia, Maria Grazia Nardiello, Consigliere del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca e Giovanni Cutolo, Vice Presidente Associazione Disegno Industriale. Si è trattato di una poliedrica e vivace folla di relatori che con interventi brevi ed efficaci hanno vivacizzato il forum ed hanno senz’altro apportato un contributo positivo. I Presidenti del Consiglio Nazionale Geometri e della Cassa di Previdenza Geometri Fausto Savoldi e Fausto Amadasi hanno completato gli interventi ed hanno aggiunto i loro pareri e posizione degli organismi centrali di Categoria sui diversi argomenti trattati. Al termine della giornata, è avvenuta la sottoscrizione della convenzione di collaborazione tra il Consiglio Nazionale Geometri e l’associazione “Libera - Associazioni nomi e numeri contro le mafie” per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, alla presenza di Don Luigi Ciotti.


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Consiglio Nazionale L’indagine previsionale EUCLIDE 2020, svolta dal Settore Ricerche della S3 Studium, società di consulenza diretta dal sociologo Domenico De Masi, si avvale del metodo DELPHI. Nove autorevoli esperti provenienti da diversi campi professionali hanno analizzato attraverso questionari o interviste le molteplici componenti dello scenario che si prospetta per la professione del geometra. Per evitare l’insorgere di pregiudizi e conformismi, ciascun esperto ha ignorato l’identità degli altri fino alla fine della ricerca. Le singole previsioni relative al futuro della professione del geometra che hanno ottenuto il maggior consenso, sono infine confluite nel rapporto definitivo, che descrive in maniera organiza come evolverà lo scenario dei Geometri e del loro ordine da qui fino al 2020.

Il numero dei geometri ed il loro contributo al sistema socio-economico del Paese sono sotto gli occhi di tutti. Meno facili da precisare sono le evoluzioni che questa professione presenterà man mano che il contesto sociale complessivo subirà l’impatto del processo tecnologico, della globalizzazione, dell’urbanistica, delle riforme scolastiche.

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Consiglio Nazionale

Assemblea dei Presidenti L’Assemblea è iniziata con la proiezione di un filmato di presentazione ed invito al congresso internazionale FIG del 2012 che si svolgerà a Roma sul tema “La protezione del Territorio, Ambiente e Beni Culturali”. . Il Presidente del Consiglio Nazionale geom. Fausto Savoldi ha riferito sull’organizzazione dell’evento, invitando i Collegi ad essere fortemente coinvolti e partecipi all’importante manifestazione. Ha quindi trattato del problema grave delle competenze, dei rapporti con la scuola e della predisposizione delle norme di qualità del lavoro professionale Sono seguiti gli interventi dei Presidenti dei Collegi e dei Comitati Regionali, che hanno illustrato le loro attività rilevanti ed espresso opinioni ed osservazioni sui principali argomenti di attualità.

Primo convegno internazionale AGIT “Pensare globale, agire locale” Il 30 giugno ed il 1° luglio si è svolto il primo convegno internazionale AGIT, ricco di partecipazioni anche dall’estero e che ha avuto nella tavola rotonda mattutina dell’1 luglio un momento di particolare interesse, con le rappresentanze del catasto svedese e montenegrino, accanto a quelle italiane, ai Presidenti Consiglio Nazionale Geometri ed AGIT e ad esperti del settore. Hanno aperto i lavori e porto il loro saluto il Presidente AGIT geom. Pino Mangione ed il Presidente del

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Collegio ospitante di Verona geom. Domenico Romanelli. La prima giornata ha visto molti relatori che si sono susseguiti per illustrare e commentare i diversi sistemi catastali Hanno parlato per la Svezia Kristin Andreasson Frida e per il Montenegro Mr. Mico Orlandic. Nel secondo giorno si sono trattati temi più specifici quali “Nuove strategie e sistemi concreti per guadagnare di più come professionisti” di Flavio Cabrini, “Il futuro nel confronto tra esperienze europee e locali” a cura del Presidente del Consiglio Nazionale Geometri geom. Fausto Savoldi, “Rilievo ad alta definizione: una porta aperta sul nostro futuro” di Paola Gelmuzzi, “Strumentazioni, tecniche e risultati

rilievo tridimensionale della facciata del palazzo della Gran Guardia di Verona” di Federico Uccelli . E’ stato previsto anche uno spazio libero per favorire l’incontro tra l’industria e professioni, una sessione poster ed uno spazio a disposizione di sponsor e soci.

I temi del convegno AGIT di Massimo Ottogalli Nei giorni 30 giugno e 1 luglio scorsi si è svolto nella città di Verona il 1° convegno internazionale dell’associazione AGIT, Associazione Geometri Italiani Topografi, preceduto dal convegno della nostra cate-


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Consiglio Nazionale La conoscenza dei sistemi catastali di Svezia e Montenegro è stata molto interessante, ma soprattutto lo è stata la relazione dell’ing. Flavio Ferrante

goria professionale “Euclide 2020 i Geometri nel futuro”. Numerosi sono stati i partecipanti sia nella prima giornata che in quella successiva, per gli argomenti trattati e per gli illustri relatori che si sono avvicendati sul palco. Nella prima giornata di lavori si sono succeduti gli interventi di saluto delle più alte cariche della nostra categoria, primo su tutti il Presidente Nazionale Geometra Fausto Savoldi, inoltre sono intervenuti i rappresentanti delle istituzioni catastali italiane e le rappresentanze catastali invitate della Svezia e del Montenegro. Il primo intervento dopo i saluti è stato quello della rappresentante Svedese, la signora Kristin Andreasson, che ha parlato dell’inizio della loro cartografia catastale indicato intorno all’anno 1628: in quell’anno il Re voleva conoscere l’estensione del proprio regno e, visto che già pri-

ma del 1600 si pagavano le tasse con sistemi vicini all’estensione del territorio, il nuovo sistema cartografico serviva proprio per esigere gabelle. Nel 1968 il catasto svedese ha riunito tutte le informazioni, fino allora sparse in più archivi, in un unico archivio catastale. Nel 1975, e per 20 anni, sono iniziate le operazioni di digitalizzazione delle mappe e dal 1999 al 2011 si è digitalizzato e scansionato tutto l’archivio cartaceo. Il catasto svedese contiene 3,3 milioni di immobili urbani censiti, la precisione delle mappe varia da pochi millimetri in alcune zone ad altre dove si passa ad una precisione da 5 a 10 metri. Il catasto svedese viene usato soprattutto da banche e comuni. Per la regolamentazione dei confini non si fa ricorso al tribunale e ad altre forme giudiziarie, ma si fa ricorso al catasto come per le volture e gli atti di trasferimento. Per le tasse in Svezia si paga sui terreni dallo 0,5 all’1% di imposta annuale, nelle vendite si pagano tasse dall’1,5 al 3%, mentre si paga il 20% sull’utile delle plusvalenze. La rappresentante del Montenegro ha definito “giovane” il suo catasto infatti la data di nascita è l’anno 1992; la formazione non è ancora terminata e in alcune zone non esiste ancora la cartografia. Nel successivo intervento l’ingegner Flavio Ferrante ha aperto la

propria relazione dichiarando che il sistema informatico è la linfa vitale per la governance del territorio, successivamente ha illustrato una breve storia del catasto italiano iniziata nel 1886 con la Legge costitutiva chiamata dal proponente in parlamento legge Messedaglia. Si sono poi succedute tante leggi, le più importanti, ha ricordato Ferrante, sono state la Legge 679/69 con l’introduzione dei tipi mappali, il decreto 650/72 con l’introduzione dei tipi di frazionamento. Con la circolare 2/88 è stato creato il programma Pregeo con tutte le sue versioni fino alla versione Pregeo 8, dove è stato inserito l’estratto digitale (Wegis) e l’altimetria con misure GPS. Prima nell’anno 2006 altro importante passo per il nostro Catasto è stata la de materializzazione degli atti di aggiornamento. In ultimo con la versione Pregeo 10 è stata inserita la trasmissione telematica e l’approvazione automatica: in quest’anno la spedizione telematica a raggiunto il 72% degli atti di aggiornamento trasmessi. L’ingegner Ferrante ha parlato dei programmi dell’Agenzia del Territorio che ha in archivio circa 343000 fogli di mappa; nei programmi futuri c’è l’integrazione di tutti i sistemi d’asse, circa 815 in Italia, in collaborazione con il Politecnico di Torino. Con la collaborazione con AGEA sono stati portati alla luce 2.400.000 fabbricati sconosciuti definiti fantasma. Il sistema catastale non si ferma e il prossimo obiettivo è riunire tutta la cartografia catastale in un unico sistema di riferimento WGS84.

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Consiglio Nazionale

La collaborazione con “Libera” Il Forum di giugno è stato inoltre l’occasione per presentare i contenuti di una convenzione di collaborazione tra il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e “Libera”, l’associazione di Don Luigi Ciotti, da anni in campo contro le mafie: “I beni e le terre confiscati alla criminalità - ha spiegato Don Ciotti - hanno bisogno del contributo delle professioni per dare linfa all’economia lecita, produrre reddito e occasioni di riscatto per molti giovani”. Ha, inoltre, ringraziato la categoria dei geometri per la coraggiosa opera, in termini di volontariato, in “difficili” situazioni riguardanti l’accertamento dei limiti di proprietà dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Il Presidente del CNG e GL, Fau-

sto Savoldi ha quindi commentato: “Abbiamo ritenuto un dovere sostenere le iniziative finalizzate alla lotta alla criminalità mediante l’attività professionale svolta da colleghi che lavorano in aree difficili anche a rischio dell’incolumità personale. E’ un’ulteriore occasione per dimostrare la generosità della categoria a cui le Autorità fanno riferimento per la competenza e l’affidabilità”. L’iniziativa ha particolare significato per i torinesi, dove il Gruppo Abele di Don Luigi Ciotti è nato nel 1965; sempre dal Gruppo Abele ha preso il via nel 1995 l’esperienza di Libera, rete di impegno contro le mafie che oggi riunisce e coordina più di 1.500 realtà italiane e straniere.

Assemblea dei Presidenti del 21 aprile 2011 L’Assemblea dei Presidenti dei Collegi dei Geometri di aprile a Roma è stata interamente dedicata all’incontro della Categoria con il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giulio Tremonti, il quale ha annunciato le nuove modifiche al Piano Casa e alle norme sulle “riserve d’impresa” sull’appalto. Il Presidente del Consiglio Nazionale geom. Fausto Savoldi ha così commentato “Dell’intervento del Ministro Tremonti apprezziamo la visione globale dello sviluppo economico e della crescita dell’Italia nel contesto europeo e globale, soffermandoci con attenzione sull’annuncio di una soluzione istituzionale dei nodi che hanno rallentato il Piano casa, specialmente la semplificazione della SCIA, che potrebbe rilanciare l’economia del settore costruzioni, nonché il rilancio degli appalti di lavori pubblici, che devono vedere partecipi imprese edili in grado di dare lavoro alle idee ed ai progetti dei geometri, piuttosto che agli uffici legali che intasano i tribunali amministrativi. In questo senso dobbiamo ringraziare il Ministro Tremonti per gli impegni assunti e per aver sostenuto il ruolo svolto nell’economia del territorio italiano da parte di oltre 8.000 comuni che danno stabilità al territorio attraverso i loro uffici tecnici in cui sono impegnati migliaia di geometri.”

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Festa delle Mamme al lavoro “Mia mamma fa il Geometra” Torino, 20 maggio 2011 di Luisa Roccia

Da alcuni anni il 20 maggio è una data particolare, è la Festa delle mamme al lavoro. Lanciata inizialmente negli Stati Uniti, si svolge anche in Italia, promossa da CorrierEconomia, del Corriere della Sera, e da Tuttosoldi&lavoro, de La Stampa, che raccoglie le adesioni e rende conto delle società aderenti. La festa consiste nel portare in quel

giorno i propri figli sui luoghi di lavoro, facendo vedere loro come le mamme trascorrono gran parte della giornata lontano da casa. Il Collegio dei Geometri di Torino e Provincia ha organizzato, presso la propria sede, un incontro per le professioniste geometra e per i loro figli, con lo scopo di illustrare ai bambini e ragazzi l’attività del geometra libero professionista.

La giornata è iniziata con un breve filmato dal titolo “Mia mamma fa il Geometra” che ha messo in luce i principali settori dell’attività del geometra. I bambini sono stati coinvolti direttamente nella misurazione dell’aula, utilizzando dei metri di carta creati appositamente per l’iniziativa. Le due coppie che si sono avvicinate di più alla misura corretta hanno vinto alcuni gadgets e una maglietta, forniti dal Collegio dei Geometri. L’attività è proseguita con il laboratorio “Costruiamo insieme la città”, dove i bambini hanno ritagliato immagini di case, scuole, fabbriche ed edifici vari e, dopo averli colorati li hanno incollati su un grande plastico di una città. Con l’aiuto delle mamme e di un’educatrice, tutti, grandi e piccoli, si sono impegnati nel gioco didattico per cooperare insieme alla costruzione della città ideale. Il pomeriggio si è concluso con giochi di intrattenimento e una gustosa merenda. Prima dei saluti finali è stato consegnato a ciascuno l’attestato di partecipazione e alle mamme presenti è stato donato un fiore di carta, costruito dai bambini, con all’interno una dedica speciale: “Grazie mamma per…”. La manifestazione ha avuto molto successo: bambini e ragazzi hanno avuto modo di conoscere più approfonditamente il lavoro delle loro mamme… e si sono anche divertiti! Peccato che le mamme geometra non erano così numerose come le aspettative! Appuntamento al prossimo anno!!!!!!! il geometra n. 4/11

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Riunione di zona dei geometri liberi professionisti di Torino Città Museo dell’Automobile, 10 giugno 2011 Il Museo dell’Automobile “Carlo Biscaretti di Ruffia” di Corso Unità d’Italia, che ha riaperto dopo una radicale e grandiosa trasformazione del percorso e dell’edificio, ha ospitato l’annuale riunione dei geometri Liberi Professionisti di Torino Città, con la regia dei Priori in carica geometri Cristina Chiarot e Mario Zuccotti. L’organizzazione dell’evento è stata articolata: nel pomeriggio i partecipanti hanno avuto l’occasione di effettuare la visita guidata al Museo e, alle 18,30 di assistere all’interessante conversazione su “Dall’Agrimensore al Geometra, una professione nei 150 anni d’Italia”; la cena si è quindi svolta nella galleria Nord del Museo, con ricco aperitivo e menù “tricolore”. La Società Leica ha allestito un’esposizione di strumenti topografici storici e recenti. Dopo la cena il Presidente geom. Ilario Tesio ha porto un saluto ai numerosi ospiti: autorità cittadine, parlamentari, assessori e rappresentanti di altre categorie professionali e delle associazioni che cooperano con i Geometri. Particolarmente gradita la presenza del Presidente della Cassa di Previdenza geom. Fausto Amadasi e del Consigliere Nazionale geom. Maurizio Savoncelli, che sono sempre vicini ai geometri torinesi nelle occasioni di ritrovo; anche i Presidenti e Delegati Cassa di Piemonte e Liguria sono intervenuti numerosi alla riunione. I professionisti di Torino quest’an-

no sono stati abbastanza numerosi, richiamati anche dalla bella cornice del Museo dell’Automobile e dalla bravura organizzativa dei due Priori.

Al termine della manifestazione sono stati eletti Priori per il 2012 i geometri Piero Grosso e Tiziana Pulga.

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“Dall’agrimensore al geometra” Una professione nei 150 anni d’Italia Relatrice: Geom. Cristina Chiarot Già nell’antico Egitto (2000 a.C.), esisteva la figura del sacerdote agrimensore per la ridistribuzione dei campi dopo le inondazioni del Nilo. Nell’antica Grecia (IX sec. a.C.), il sacerdote agrimensore aveva il compito dell’assegnazione delle coltivazioni agli agricoltori. Con Roma (VII secolo a.C.), appare la figura del mensor per la ripartizione dei beni della comunità (ager pubblicus) Saltando fino al 1700-1800 e alla nascita dei Catasti, l’agrimensore assume il ruolo importante della formazione delle mappe e dei registri partitari. In Piemonte è Vittorio Amedeo II, primo duca di Savoia a fregiarsi del titolo di Re, ad avviare la riforma dei

codici e del catasto, opera che sarà continuata dal figlio Carlo Emanuele III, che nel 1738 istituiva un “servizio di topografia”. Con la compilazione dei cabrei, veri e propri catasti privati che le più importanti famiglie proprietarie terriere facevano eseguire da abili agrimensori, si entra nel vivo della professione. Le Associazioni volontarie dei geometri risalgono alla seconda metà del secolo XIX con: - fondazione scuole per misuratori (1863); - costituzione prime associazioni in forma volontaria; - costituzione primi Collegi (ingegneri agronomi e agronomi misuratori) e associazione nazionale dei collegi. Le date: - 1876-1894: Costituzione Associazione Geometri a carattere provinciale tra Torino ed Alessandria - 1877: primo congresso nazionale a Roma; - 1878: primo congresso internazionale a Parigi; - 1901: secondo congresso nazionale a Bologna; - 1910: terzo congresso nazionale a Catania;

- 1915: Costituzione Federazione Nazionale tra i Collegi dei Geometri - 1925: scioglimento Federazione Nazionale dei Collegi; - 1925: fusione del “Sindacato Nazionale dei Periti Agrimensori” con il “Sindacato Nazionale dei Geometri Civili”; - 1925: costituzione del “Sindacato Fascista dei Geometri”. Con il regio decreto 11 febbraio 1929 viene emanato il Regolamento per la professione di Geometra. Con la riforma scolastica, il perito agrimensore diviene geometra; solo nel 1985 diventa obbligatorio, oltre al diploma, il praticantato e l’esame di abilitazione per l’accesso all’Albo dei Geometri. Nel periodo del dopo guerra la ricostruzione dei paesi e città costituisce un’ottima opportunità di lavoro per i geometri; con il tempo, emergono professionalità più specialistiche, quali ad esempio il perito grandine. Con l’istituzione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano nel 1939, il geometra diventa figura di riferimento nel sistema catastale ed assume un ruolo di protagonista che mantiene tuttora.

Nell’occasione della riunione dei Professionisti Geometri di Torino è stata effettuata un’offerta all’UGI, Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini, associazione di volontariato che promuove e sostiene progetti per migliorare l’assistenza medica e sociale dei bambini affetti da tumore

La relazione della geom. Chiarot è stata molto esaustiva e piacevole, pur nella sintesi forzata, ben illustrando come i nostri avi siano stati fautori attivi della costruzione e del censimento della nostra Italia, sapendosi adattare ai tempi ed al passaggio delle loro mansioni dalla campagne alle città. 40

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“Dall’agrimensore al geometra” Una professione nei 150 anni d’Italia Relatore: Geom. Marco Labate Il relatore ha trattato il tema specifico dell’evoluzione negli anni della strumentazione di misura attraverso due secoli di Storia. Un bravo topografo moderno – ha esordito – deve possedere competenze e capacità. Lo sviluppo tecnologico ha seguito le esigenze professionali del topografo moderno ed ha consentito di perfezionare i campi applicativi, permettendo: - il miglioramento delle performace (Precisioni TPS) - la riduzione dei tempi i realizzazione (GPS, Fotogrammetria,..) - l’incremento dei campi applicativi (Monitoraggio,...) - l’allineamento con lo sviluppo tecnologico in altri settori (PC,..) - la miglior accessibilità alla professione = facilità d’uso per tutti - l’integrazione dei vari sistemi di misura L’innovazione strumentale necessita di professionisti esperti ed aggiornati non solo sulla tecnica di rilievo ma anche sull’evoluzione tecnologica. Agli strumenti semplici (cordella metrica, filo a piombo, squadro, livella), si sono aggiunti via via gli strumenti complessi (stazioni totali, livelli. GPS, LST)

Monitoraggio Costruzioni Machine control Mobile mapping GIS Software Soluzioni industriali Fotogrammetria Gli esempi di impiego delle tecnologie innovative oggi:

- 1984 Primo GPS topografico - 1991 Primo laser tracker industriale - 1993 Primo distanziometro palmare Leica Disto - 2005 Prima Stazione totale con integrato il GPS, la SmartStation Leica Geosystems Primo sistema universale di gestione della misura e dei dati GPS/TPS la funzionalità Leica X-Function 2009 Prima Stazione stazione totale con motori piezo-elettrici Primo GNSS 120 canali indipendenti in grado di tracciare Galileo 2010 Prime stazioni ”Rilievo Video Assistito” I settori applicativi della strumentazione sono molti: Topografia Catasto Civil engineering e Rail

Distanziometri Laser su Stazioni totali Laser per misure industriali Laser nella tecnologia HDS Piani e pendenze in cantiere Rilievi di interni Guida macchine movimento terra Acquisizione (Camere digitali) Progetti, carte digitali sul campo Elaborati direttamente sul campo Il relatore ha poi descritto nel dettaglio le caratteristiche della strumentazione moderna, che ha condotto all’innovazione dei sistemi topografici, dal Distanziometro EDM, alle misure senza prisma, alle coordinate dallo spazio con i sistemi GPS/GNSS, ai Palmari da campo ed ai Sistemi Scanner-3D (LST).

Le date della storia della tecnologia: - 1921 Primo teodolite ottico-meccanico - 1925 Prima camera aerea per fotogrammetria - 1969 Primo distanziometro infrarosso il geometra n. 4/11

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Musica nei cortili Rivarolo Canavese, 1 - 7 giugno 2011 Torino, 3 giugno 2011

Rivarolo, 1 – 7 giugno “Musica nei cortili” è una manifestazione culturale e musicale organizzata dalla Congrega dei Geometri della città citt di Rivarolo, con la collaborazione del Coro Polifonico “Città di Rivarolo C.se”, “Citt che ha visto nel 2011 la sua terza edizione a Rivarolo, coinvolgendo gli studenti Geometri dell’Istituto XXV Aprile di Cuorgn Cuorgné nel rilievo topografico del Palazzo Maurizio Farina. Ma quest’anno “Musica nei cortili” ha avuto anche un’edizione in Torino città: citt nella prestigiosa cornice della Caserma Montegrappa, si è svolta la mostra dei lavori di rilievo del cortile della Caserma ad opera degli studenti dell’Istituto per Geometri Sella-Aalto di Torino. La manifestazione ha assunto un importante ruolo per rafforzare la colleganza tra il mondo scolastico e la realtà realt del lavoro, ed in particolare con l’attivit l’attività professionale del Geometra.

“Musica nei cortili” di Rivarolo quest’anno è stata particolarmente ricca ed ha compreso una serie di momenti significativi. La manifestazione si è aperta mercoledì 1° Giugno, presso il Teatro Comunale, con il concerto degli Allievi della Scuola Media G. Gozzano Rivarolo. Venerdì 3 Giugno, oltre alla inaugurazione presso la Caserma Montegrappa della Mostra sul Rilievo del Cortile della Caserma, si è svolto a Rivarolo alle 18,30 il Concerto della Filarmonica Rivarolese diretta dal M° Donato Lombardi e del Coro Polifonico Città di Rivarolo diretto dal M° Maria Grazia Laino. Sabato 4 Giugno, presso la Chiesa S. Giacomo Apostolo, si è tenuto il Concerto “Il Violinista virtuoso” a cura dell’Orchestra da Camera Città di Rivarolo C.se, con la partecipazione del giovane violinista Stefano Mhanna. Martedì 7, nella Sala Consiliare di Palazzo Lomellini, è avvenuta l’inaugurazione della Mostra Itinerante “Camillo Benso di Cavour e il suo tempo” e la contestuale inaugurazione della Mostra sul Rilievo del Cortile di Palazzo M. Farina, allestita nel Cortiletto di Palazzo Lomellini, a cura degli Allievi dell’I.I.S. 25 Aprile di Cuorgnè. Alla sera, Conferenza Storica “Rivarolo e l’Unità d’Italia, Cavour e l’Albione”, con relatori il Dott. Andrew Garvey, docente presso la Scuola di Applicazione Militare

di Torino e. Gino Anchisi, Presidente Associazione Amici del Cavour; moderatore il Dott. Riccardo Poletto, docente e storico rivarolese. Gli studenti hanno quest’anno rilevato il cortile di Palazzo Maurizio Farina, dopo il rilievo degli anni precedenti di palazzo Pistono e Palazzo Palma di Cesnola. L’attività di rilievo è stata svolta dalla classe V G dell’Istituto XXV Aprile, sotto la guida delle professoresse Maria Guglielmo (parte storica) e Serena Toniolo (parte tecnica), con la collaborazione del prof. Luigi Formia; il progetto è coordinato dal Consigliere del Collegio Geometri geom. Rodolfo Meaglia. Gli studenti anche quest’anno si sono dimostrati molto interessati all’esperienza ed hanno operato con professionalità ed attenzione, seguendo e mettendo in pratica i principi del rilievo. Nel rilevare il cortile del Palazzo Farina, gli studenti hanno avuto modo di percorrere, proprio in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, un itinerario affascinante di studio anche sul personaggio di Maurizio Farina, sindaco di Rivarolo oltre che deputato e senatore del Regno d’Italia nella XIII legislatura e tra i fondatori degli asili aportiani. Oltre al Presidente del Collegio Geometri geom. Ilario Tesio, ha porto un saluto all’inaugurazione della mostra l’Assessore Provinciale all’Agricoltura e Montagna Marco Balagna, che si vivamente complimentato per l’iniziativa. il geometra n. 4/11

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TERZA EDIZIONE DI MUSICA NEI CORTILI MUSICA NEI CORTILI nasce tre anni fa da una proposta di alcuni componenti della Congrega dei Geometri della città di Rivarolo e della Corale della stessa Città. È il frutto del desiderio di mettere insieme, in un progetto che parli di TERRITORIO e CULTURA, realtà diverse, istituzionali e non. Come tante altre iniziative fiorisce e si alimenta dei suoi successi, di pubblico agli eventi musicali e degli allievi dell’Istituto “25 Aprile” di Cuorgnè che, per due anni di seguito, con il loro lavoro di rilievo e di ricerca interdisciplinare hanno conquistato il terzo gradino del podio al concorso nazionale SIFET-MIUR, dedicato proprio a temi che hanno come fulcro la topografia e fotogrammetria. Anche quest’anno la classe 5G dell’Istituto “25 Aprile” è stata coinvolta in questo progetto che come nelle edizioni precedenti ha visto coniugarsi gli aspetti tecnicopratici dell’attività di rilievo di un prestigioso cortile di Rivarolo con una attività di ricerca e approfondimento in ambito storico.

La possibiltà offertaci dalla famiglia Farina, che ringraziamo sinceramente per la disponibilità, di accedere e rilevare il cortile di Palazzo Farina, e il desiderio di celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia ci hanno portati a percorrere un itinerario affascinante. Partendo, infatti, dal rilievo di questo prestigioso palazzo, abbiamo studiato le importanti attività promosse dal senatore Maurizio Farina, soffermandoci in particolare sul suo ruolo di fondatore di uno dei primi asili aportiani del Regno Sabaudo. Da questo spunto la nostra analisi storica si è spostata sull’evoluzione dell’istruzione italiana e sul suo ruolo nel progresso sociale e culturale degli italiani sino ad arrivare ai giorni nostri. ORTOFOTO DELLA CITTA’ DI RIVAROLO

Palazzo Farina si trova all’inizio della centralissima Via Ivrea di Rivarolo

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI RILIEVO E STRUMENTI UTILIZZATI L’attività di rilievo è stata svolta dalla classe 5G dell’Istituto “25 Aprile” di Cuorgnè nel mese di marzo sotto la guida delle prof.sse Maria Guglielmo e Serena Toniolo con la collaborazione del prof. Luigi Formia e dell’ing Andrea Lingua e del geom Paolo Maschio del DITAG del Politecnico di Torino per il rilievo LIDAR GRUPPO 6 - Nazario, Musso, Piasentin Rilievo posizione marker per scansione LIDAR su piazza Garibaldi Strumento: Leica Smartstation

Il numeroso gruppo classe è stato suddiviso in diverse squadre di lavoro che si sono occupate delle seguenti attività GRUPPO 1 - Giustat, Picco, Rat, Zucca Rilievo del cortile lato sud Strumento: stazione totale NIKON C100 GRUPPO 2 - Caliò, Cornetto, Marchello, Viglierco Rilievo del cortile lato nord Strumento: stazione totale NIKON C100

NIKON C100 Precisione angolare: 5 mgon Precisione distanze: 3 mm + 2ppm

GRUPPO 5 - Azzolina, Pignocco, Rocchetta, Smajlovic Rilievo punti sulle facciate per il raddrizzamento Strumento: stazione totale SOKKIA SET 30R Per le prese fotografiche è stata utilizzata

LEICA SMARTSTATION Precisione misura angolare 0.3 mgon Precisione misura distanza modo standard 1 mm + 1.5 ppm modo veloce 3 mm + 1.5 ppm

GRUPPO 3 - Lovo, Ricca Rilievo architettonico balconata Strumenti: metro rigido, rotella metrica, DISTO2

Distanziometro Laser Leica Disto D2 . Portata di 60 metri con un margine di errore di soli 1,5 millimetri

GRUPPO 4 - Biasibetti, Cosco, Cucciatti, Magrin Rilievo interno appartamento al secondo piano Strumenti: metro rigido, rotella metrica, DISTO2

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FOTOCAMERA DIGITALE NIKON D40 OBIETTIVO ZOOM-NIKKOR AF-S DX 18-55 MM F/3.5-5.6G ED L'ESCURSIONE ZOOM È EQUIVALENTE AL RANGE 27-82,5 MM NEL FORMATO 135 RISOLUZIONE FOTO 3008X2000 DPI (6,0) SOKKIA SET30 R Cannocchiale: 26x Portata con 1 prisma: 5.000m Portata senza prisma: Oltre 150m (200m in condizioni ottime) Precisione angolare: 6"/1,9mgon

Gruppo 7 - Lingua, Maschio Acquisizione LIDAR di Piazza Garibaldi Strumenti: laser scanner RIEGL LMS-Z420i, CANON EOS 5D MARK II

GRUPPO 8 - Germano, Prola Rilievo fotografico di palazzo Farina e di altri palazzi di pregio in Rivarolo

Gruppo 9 - Pomatto, Pretari, Tredesini Rilievo Sala Consiliare all’interno di Palazzo Lomellini Strumeti: DISTO2


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Atti del Collegio Torino, Caserma Montegrappa, 3 giugno Nata per iniziativa dell’Associazione Congrega dei Geometri di Rivarolo Canavese, sotto l’egida del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia, in collaborazione con l’IIS Sella-Aalto di Torino “Musica nei Cortili” ha lo scopo di favorire la colleganza tra il mondo scolastico e la realtà del lavoro, ed in particolare con l’attività professionale del Geometra. L’iniziativa consiste in un percorso formativo legato al rilievo planoaltimetrico, con apposita strumentazione topografica e fotografica, e alla conseguente restituzione grafica di edifici particolarmente significativi dal punto di vista storico, artistico e architettonico. Gli allievi Geometri dell’Istituto Alvar Aalto - sezione associata dell’IIS Sella-Aalto sotto la guida dei loro insegnanti e di alcuni Geometri professionisti topografi, hanno rilevato il cortile della Caserma Montegrappa di Torino sperimentando, accanto alle tecniche tradizionali, il rilievo e la restituzione con gli strumenti ed i software più moderni. Venerdì 3 giugno si è svolta una manifestazione per presentare i lavori degli allievi presso la Caserma Montegrappa di Torino, Corso Quattro Novembre 3, con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Rivarolo Canavese. La giornata si è aperta con l’intervento degli ospiti ed autorità. Hanno porto il loro saluto la Professoressa Maria Loretta Tordini, Dirigente Scolastico ITG Alvar Aalto, il Geometra Ilario Tesio, Presidente Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia, il Generale di Brigata Franco Paolo Figliuolo, Comandante Brigata Alpina Taurinense, il Dr. Umberto d’Ottavio, Assessore a Edilizia scolastica e patrimonio, Istruzione Provincia Torino e l’Ing. il geometra n. 4/11

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Livio Dezzani, Direttore Settore Urbanistica Regione Piemonte E’ seguita l’inaugurazione della Mostra per il rilievo del cortile della Caserma Montegrappa, uno Spettacolo Teatrale a cura degli allievi dell’IIS Sella-Aalto “150 per l’Italia” ed infine un Concerto di brani risorgimentali della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense.

La nostra Scuola per la realizzazione del progetto “Musica nei cortili” di Emanuela Camurati, insegnante di Topografia all’Istituto Alvar Aalto

Il 3 giugno 2011, nel cortile della Caserma Monte Grappa, sono stati festeggiati i 150 anni dell’Unità d’Italia attraverso la realizzazione di un progetto che ha previsto la collaborazione del Collegio dei Geometri con gli studenti delle classi III, IV e V dell’ITG “A. AALTO”. Il progetto, che ha coinvolto studenti, docenti dell’Istituto e rappresentanti del Collegio dei Geometri di Torino nonché della Congrega dei Geometri di Rivarolo, si è prefissato due obiettivi fondamentali: il rilie-

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vo tecnico del cortile della caserma Monte Grappa e la ricerca storica e artistica di elementi particolarmente rilevanti per una sintesi che ripercorra la storia della caserma stessa dalla fondazione ad oggi. L’edificio, sito in corso IV Novembre, è nato come sede della Fanteria per diventare poi, nel corso degli anni, sede della Brigata Taurinense. Sotto il profilo artistico, si è data particolare rilevanza alla statua del Fante d’Italia, che è stata inaugurata quale monumento ai caduti del 92° Fanteria il 17 giugno

del 1934 nel cortile della caserma Monte Grappa e che rappresenta la lunga stagione della fanteria dal 1915 al 1945, e al monumento all’Alpino, simbolo della strenua partecipazione del 3° Reggimento, con il suo Battaglione Exilles, alla conquista del Monte Nero in quel glorioso 16 Giugno del 1915. Giugno, dunque, rappresenta un mese di ricordi e l’occasione per riconoscere un particolare tributo anche agli artisti che hanno immortalato le gesta di questi eroi dei conflitti mondiali. Si è voluta inoltre


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Atti del Collegio ricordare l’inaugurazione della Mostra Internazionale di Torino del 1911 in concomitanza con la fine dei lavori di edificazione del blocco della caserma. Dal punto di vista storico, invece, sono state ripercorse le tappe che hanno visto protagonisti i Fanti della Divisione Superga con la famosa “Battaglia delle Alpi” del 1940 e l’insediamento, nel 1943, nei locali della struttura militare, della X flottiglia MAS. La mostra allestita all’interno dei locali della caserma, ha accolto i lavori dei ragazzi, corredati di numerose fotografie e didascalie volte a dettagliare meglio il loro operato: un rilievo con strumentazione GPS volto alla stesura di un tipo mappale, un rilievo tradizionale con strumenti semplici per il rilievo del monumento del cortile e del disegno del piazzale, un rilievo della facciata interna di uno degli edifici con total station e successivo raddrizzamento, un rilievo con il laser scanner della facciata di un edificio. La restituzione grafica è stata realizzata con il CAD 2D e 3D, alla quale sono state unite tesine di ricerca e di

Caserma Montegrappa Corso Quattro Novembre 3 Torino

Eventi organizzati dalla Congrega dei Geometri di Rivarolo C.se

e l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione A. Battuello di Rivarolo C.se

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e dal Coro Polifonico Città di Rivarolo C.se

in collaborazione con l’I.I.S. 25 Aprile di Cuorgné

Venerdì 3 giugno 2011 Ore 16,30

3a edizione

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Ore 16,30

Saluti delle Autorità

Interventi di: • Professoressa Maria Loretta Tordini, Dirigente Scolastico ITG Alvar Aalto • Geometra Ilario Tesio, Presidente Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia • Dr. Alberto Cirio, Assessore all’Istruzione, Sport e Turismo Regione Piemonte • Dr. Umberto d’Ottavio, Assessore a Edilizia scolastica e patrimonio, Istruzione Provincia Torino • Ing. Livio Dezzani Direttore Settore Urbanistica Regione Piemonte • Generale di Brigata Francesco Paolo Figliuolo, Comandante Brigata Alpina Taurinense Ore 17,00 Inaugurazione della Mostra per il rilievo del cortile della Caserma Montegrappa Ore 17,30 Spettacolo Teatrale a cura degli allievi dell’IIS Sella-Aalto “150 per l’Italia” Ore 18,30 Concerto di brani risorgimentali della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense Rinfresco Segreteria: Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia Via Toselli 1 – 10129 Torino - Tel. 011 537756 segreteria@collegiogeometri.to.it - www.collegiogeometri.to.it

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con patrocinio e contributo di: Con il patrocinio di: Regione Piemonte Provincia di Torino Comune di Rivarolo Canavese

Assessorato alla Cultura

approfondimento dei temi trattati nei lavori pratici. Ecco quindi che Torino festeggia il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, un evento unico nel suo genere, rivolgendo la propria attenzione agli Alpini e alla Taurinense, anzitutto, che è l’espressione di quell’esercito i cui Avi furono i fautori materiali dell’Unità. Il titolo che si è voluto attribuire alla mostra ha tratto spunto

Organizzazione: IIS Sella-Aalto Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia Coro Polifonico “Città di Rivarolo Canavese” Congrega dei Geometri di Rivarolo Canavese Caserma Montegrappa

dal motto utilizzato dai Fanti e dagli Alpini ovvero “In adversa ultra adversa”, proprio per indicare ai giovani d’oggi un giusto suggerimento per affrontare con grinta il percorso che la vita richiede, con l’aggiunta di un sottotitolo che intende valorizzare l’attività dei nostri soldati: “Ieri Fanti, oggi Alpini, domani….sempre uniti per l’Italia!”

GLI ALLIEVI DELL’ALVAR AALTO CHE HANNO PARTECIPATO AL PROGETTO:

Ferrero Giuseppe Ascurra Jurgen D’Aiuto Miriana Gelao Giorgia Pierini Gianfranco Rapalli Maurizio Campisi Lorenzo Alvaro Rocco Garolla Emanuele Sinatra Greta Ruggiero Luca Bosticco Alex Collura Federico il geometra n. 4/11

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Il geometra

Atti del Collegio

Il progetto “Stella Polaris” Il progetto “ Stella Polaris” intende favorire e sviluppare la conoscenza del territorio attraverso l’analisi e lo studio delle molteplici espressioni del pensiero e della creatività umana che nel corso dei secoli hanno modellato e modificato materiali, strutture e paesaggio. Il territorio presenta ricordi e espressioni artistiche e storiche che si possono trovare lungo le antiche vie, sulle colline, lungo i torrenti, nei sentieri montani, tutti segni forti della evoluzione e delle stratificazioni dell’esperienza umana. Si propone di costruire tramite un lavoro congiunto e articolato una mappa del sapere, costituita da appunti letterari, artistici, storici, architettonici, economici per descrivere lo spazio del presente e offrire la conoscenza del territorio a chi oggi se ne vuole interessare realizzando un grande viaggio intellettuale che ha come oggetto di riflessione e come protagonista la nostra terra. Il fatto che tra gli Enti organizzatori vi sia la scuola, l’Istituto 25 Aprile di Cuorgnè, insieme alla Comunità Montana Orco - Soana e al Comune di Alpette, e che tale Istituto si trovi ubicato strategicamente alla confluenza di tali valli e sia frequentato da studenti provenienti in massima parte da quelle realtà, è di grande significato. La scuola superiore si fa parte promotrice, insieme agli enti locali, di un progetto che prevede giornate di studio di grande rilievo e di un concorso di prossima presentazione con lo scopo di ampliare le conoscenze della nostra terra da sempre ricca

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il geometra n. 4/11

Con il Progetto-Concorso denominato “Stella Polaris” la Comunità Montana Valli Orco e Soana e l’Amministrazione Comunale di Alpette intendono valorizzare i Giovani Studenti attraverso una esperienza formativa nuova e coinvolgente. Progettare il futuro delle Terre Alte è l’importante sfida di domani che passa anche attraverso gli Studenti ormai orientati al mondo del lavoro e all’attività professionale. Questi incontri hanno lo scopo di creare una nuova coscienza nelle classi dirigenti del futuro, che dovranno essere in grado di affrontare le molteplici problematiche territoriali con un approccio sempre più interdisciplinare. Progettare politiche ecocompatibili, che a sua volta siano in grado di attrarre nuove risorse, è la mission degli Enti promotori. di storia, di arte ma anche luogo di sviluppo tecnologico e industriale, e promuovere una tale iniziativa in un momento di crisi economica globale e locale è un atto di fiducia perché la ripresa trovi forza nelle nostre tradizioni e radici culturali e sociali ma anche nelle capacità e nelle idee innovative dei giovani. Il 28 maggio, nel teatro comunale di Alpette, si sono svolte le premiazioni del Concorso “Stella Polaris” rivolto agli studenti dell’Istituto 25

Aprile di Cuorgnè, coinvolti nel Progetto “Stella Polaris”. Gli elaborati contenenti progetti di sviluppo inerenti a paesi della Comunità Montana Valli Orco e Soana sono stati valutati da una commissione di esperti. In merito agli elaborati presentati a concorso, la commissione giudicante ha rilevato come alcuni abbiano risposto meglio alle esigenze di sviluppo, previste dal bando, andando a tessere uno stretto legame con la realtà territoriale dei Comuni montani, in particolare del Canavese (tra essi, Alpette e Frassinetto). Ne è emersa una percezione concreta del territorio, con i suoi limiti fisici, ma anche con l’enorme bagaglio di risorse (in particolare naturali, paesaggistiche e architettoniche) da valorizzare. Sono stati premiati 2 elaborati per l’indirizzo geometri, 2 per l’indirizzo turistico e 2 per l’indirizzo ragionieri. Nella sezione dedicata ai geometri sono stati presentati 6 elaborati; i due che si sono imposti sono: “Frassinetto: recupero edificio scuole e strada, con riqualificazione a fini turistici”, nato da uno specifico stage in loco e “Piano Colore Comune di Alpette”, progetto innovativo, corredato da una ricerca storica. Sempre nell’ambito del Progetto “Stella Polaris”, si è svolta il 16 aprile una Tavola Rotonda presso l’Istituto XXV Aprile di Cuorgné, dal titolo “Scuola, Imprenditoria e Amministrazioni locali: quali possibilità di collaborazioni future”; vi hanno partecipato, in rappresentanza del Collegio, i Consiglieri Federica Capriolo e Rodolfo Meaglia.


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