tutto impresa novembre 2011

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tutto impresa AMBIENTE&SICUREZZA valutazione effettuata. L’elaborazione dei documenti deve avvenire entro 90 giorni dall’inizio dell’attività. I documenti da elaborare possono riguardare una molteplicità di aspetti (es: esposizione a rumore, vibrazioni, agenti chimici, piani operativi di sicurezza per attività di cantiere, movimentazione manuale dei carichi etc.)

2. VALUTAZIONE DEI RISCHI Il datore di lavoro deve valutare i rischi legati all’attività svolta al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione da attuare per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori: prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Tra le altre cose, la valutazione dei rischi è lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro decide il numero di addetti e la tipologia dei servizi di cui al punto precedente con esclusione della lettera E (RLS). A seguito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro elabora specifici documenti. I documenti riportano per iscritto il metodo di valutazione seguito e le misure di sicurezza seguenti alla

3. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI Il datore di lavoro deve informare e formare tutti i lavoratori su quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza, nonché sugli esiti della valutazione dei rischi effettuata. Il datore di lavoro deve inoltre addestrare i lavoratori all’uso di attrezzature particolarmente complessi (es: carrello elevatore, gru, carroponte, etc.) ovvero dispositivi di estrema importanza per la sicurezza o salute (es: imbracatura di sicurezza, maschera autorespiratore, etc.). I libretti delle macchine, ovvero le istruzioni d’uso dei dispositivi, indicano quando è necessario specifico addestramento del personale.

LAVORATORI STAGIONALI AGRICOLI: FORMAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA BIENNALI

A breve, attraverso la pubblicazione in Gazzetta Uffi ciale di un decreto Interministeriale, diventerà operativo il recente accordo riguardo l’oggetto siglato tra datori di lavoro e Coldiretti, CONFAGRICOLTURA, Confederazione italiana agricoltori, Centrali cooperative, FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL. L’accordo prevede che ai lavoratori stagionali sarà possibile effettuare sorveglianza sanitaria, formazione ed informazione, in via preventiva all’inizio della stagione, affi dandosi agli enti bilaterali. L’idoneità al lavoro avrà durata biennale e sarà valida presso tutti i datori di lavoro dove il lavoratore si troverà ad operare nel biennio stesso. Si ricorda che per lavoratore stagionale si intende il lavoratore impiegato per non più di cinquanta giornate lavorative in un anno, anche presso diversi datori di lavoro.

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