Guida Titano by San Marino Chamber of Commerce

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Informazioni su San Marino

Esportazioni extra - UE

Le merci destinate all’esportazione verso i paesi non facenti parte dell’Unione Europea, devono essere presentate presso gli spedizionieri autorizzati, per l’espletamento delle formalità doganali di uscita . Lo spedizionieri autorizzato provvederà all’emissione del documento di transito T2 (NCTS) e degli eventuali certificati necessari per il paese di destinazione, generando nel sistema NCTS un flusso in partenza destinato (ai sensi del Dec del 24.03.1993 nr. 50) esclusivamente ad una dogana italiana. Al flusso generato, verrà attribuito direttamente dal sistema NCTS, un canale o cancello, il quale determinerà il conseguente controllo fisico o documentale delle merce. In caso di controllo fisico delle merci, il controllo verrà effettuato dall’Ufficio Tributario o dalle Guardie di Rocca insieme allo spedizioniere autorizzato. Dopo avere effettuato i controlli del caso, lo spedizioniere potrà regolarizzare l’esportazione delle merci e consentire all’operatore di disporne liberamente. La merce esportata da San Marino, una volta raggiunta la dogana italiana di destinazione indicata dovrà essere esibita alle autorità doganali competenti, ai fini della regolarizzazione dell’esportazione. L’esportazione si considererà perfezionata solo nel momento in cui la dogana di destinazione esiterà il flusso generato dalla dogana di San Marino, comprovando l’uscita delle merci dal territorio dell’Unione Europea.

Cessione di beni all’interno della Repubblica di San Marino

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L’operatore che trasferisce beni ad altro operatore economico della Repubblica di San Marino è esonerato dall’obbligo di emissione della bolla di accompagnamento nei seguenti casi: trasporti effettuati da privati non imprenditori; trasporti di beni, ai fini della vendita al minuto, effettuata da soggetti abilitati alla vendita in forma ambulante e limitatamente ai beni che formano oggetto del proprio commercio;trasporti effettuati da operatori agricoli di beni di loro produzione; trasporti di pane, latte sfuso, acqua, giornali, campioni gratuiti;trasporti di terra, calcari, argille, marne, ghiaia, pietrame in generale, rifiuti liquidi e solidi, concimi organici; trasporti di beni e attrezzature utilizzate come strumenti nell’esercizio dell’attività propria di prestatori di servizio; In tutti i casi in cui il trasferimento non avviene a seguito di cessione; qualora il cedente non sia un commerciante al minuto; qualora si tratti di trasporto di prodotti o materiali destinati all’attività edilizia; qualora il trasporto abbia come oggetto beni destinati allo Stato o generi di monopolio. Nel caso in cui i beni siano destinati ad altro operatore economico sammarinese, il documento di accompagnamento viene emesso in tre esemplari, di cui uno di spettanza del destinatario, uno del vettore e uno del mittente. La bolla di accompagnamento deve essere conservata per un periodo di almeno due anni.

Dazi doganali - Trattato unione doganale

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A seguito degli accordi stipulati con i paesi UE, vale anche per San Marino la soppressione dei dazi doganali sugli scambi all’interno della Comunità. Per quanto riguarda le importazioni da paese extraUE, gli importi dei dazi sono gli stessi stabiliti dai paesi UE. Da ultimo, potrebbe essere interessante valutare le agevolazioni e finanziamenti per le imprese sammarinesi: Il decreto delegato 29 maggio 2007 n. 65, recante il titolo “Disposizioni fiscali per incentivare gli investimenti e il consolidamento dell’impresa”, ha previsto, per i soggetti che svolgono attività che producono reddito d’impresa, una detassazione degli utili reinvestiti nel caso in cui tali soggetti abbiano presentato, per l’anno in corso, un progetto di investimento relativo alla propria impresa. Nello specifico, per tali soggetti, in contabilità ordinaria, gli utili annuali di bilancio conseguiti utilizzati per interventi di investimento in beni strumentali nella stessa impresa, non costituiscono reddito imponibile agli effetti delle imposte dirette. Occorre precisare che le disposizioni di cui

al presente decreto delegato si applicano alle società che alla data della presentazione del progetto abbiano almeno cinque dipendenti e, se nel periodo di durata del progetto il numero dei dipendenti divenisse inferiore a cinque unità i benefici decadrebbero.

Quali tipi di investimenti sono incentivati

Ai fini del decreto sono considerati interventi di investimento i progetti aziendali che prevedono: a) l’acquisizione di beni materiali ed immateriali, l’introduzione di avanzamenti tecnologici atti a migliorare i prodotti o i processi produttivi esistenti ovvero l’acquisizione di impianti o tecnologie finalizzati alla realizzazione di prodotti nuovi o nuovi processi produttivi: in questo caso non costituiranno reddito imponibile il 60% degli utili annuali di bilancio per interventi anzidetti; b) l’acquisizione di impianti, macchinari o processi tecnologici finalizzati ad ottenere consistenti risparmi energetici o significative riduzioni di agenti inquinanti secondo i parametri, i coefficienti e le modalità idonee a rappresentare il considerevole e consistente risparmio energetico e/o il minor carico inquinante come stabilito da apposita normativa di settore e certificato dai soggetti cui, sempre per legge, sarà demandata la funzione di controllo; in questo caso non costituiranno reddito imponibile il 90% degli utili annuali di bilancio per interventi anzidetti c) costruzioni, acquisizioni, ristrutturazioni o ampliamenti di immobili volti a migliorare i processi produttivi esistenti o ad introdurre nuove produzioni. in questo caso non costituiranno reddito imponibile il 30% degli utili annuali di bilancio per interventi anzidetti. Fermi restando i coefficienti massimi indicati sopra, in caso di cumulo degli interventi anzidetti, la percentuale massima del reddito non imponibile è pari al 70%. Gli utili non costituenti reddito imponibile devono essere destinati ad un fondo speciale di bilancio, vincolato per cinque anni.

Modalità d’investimento

Tali investimenti possono essere effettuati sia mediante acquisto diretto che mediante contratto di locazione finanziaria (non potranno però essere alienati prima che siano trascorsi dieci anni dall’autorizzazione); in tal caso il valore del bene strumentale è dato dal prezzo pagato dalla società concedente per l’acquisto dei beni e dei servizi connessi. Il valore del progetto aziendale di investimento deve essere oggetto di relazione giurata di un revisore o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di un professionista iscritto ad un ordine o collegio professionale sammarinese. L’importo degli investimenti non dovrà essere inferiore a: • € 100.000,00 per gli investimenti di cui alla lettera a); • € 20.000,00 per gli investimenti di cui alla lettera b); • € 500.000,00 per gli investimenti di cui alla lettera c).

Defiscalizzazioni individuali

L’Art. 79 della legge n. 165/2003 ha previsto anche delle defiscalizzazioni individuali stabilendo che: “I redditi derivanti dall’esercizio di nuova impresa industriale o commerciale costituita in forma individuale, e delle società cooperative, nonché quelli derivanti dallo svolgimento di attività professionali ed assimilate sono esenti dall’imposta generale sui redditi per i primi due anni di attività a far corso dal 1 ° gennaio 2004, a condizione che il volume dei ricavi non sia superiore a 30.000 euro e quello dei compensi non superi 20.000 euro L’imprenditore industriale o commerciale titolare d’impresa che usufruisce o abbia usufruito della defiscalizzazione di cui al comma che precede non può ottenere lo stesso beneficio a favore di una nuova impresa od altra attività neppure qualora operi in settori diversi”

Provvedimenti agevolativi in materia fiscale volti ad introdurre regimi opzionali per le attività relative a beni immateriali, partecipazioni e gruppi di imprese

Legge 20 luglio 2004 n.102. La presente legge si divide in 4 titoli di cui 3 che prevedono regimi opzionali specifici per determinate fattispecie e il 4° detta delle disposizioni comuni relativamente agli stessi regimi opzionali.


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