Guida Titano by San Marino Chamber of Commerce

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Informazioni su San Marino

Svolgere un’attività all’interno della Repubblica di San Marino Le persone, sia fisiche che giuridiche (società), che intendano esercitare un’attività industriale, di servizio, artigianale e commerciale in territorio sammarinese devono essere a ciò abilitate da apposita licenza. Ogni operatore economico può essere titolare di una sola licenza salvo le esplicite compatibilità previste dalle leggi speciali. La legge 23 luglio 2010 n. 129 definisce all’articolo 4 i vari tipi specificando che: 1. Sono da considerarsi licenze per l’esercizio dell’attività industriale quelle che autorizzano i titolari ad esercitare professionalmente un’attività economica organizzata ai fini della produzione e/o trasformazione di beni e dei relativi servizi complementari. 2. Sono da considerarsi licenze per l’esercizio dell’attività di servizio quelle che autorizzano i titolari ad esercitare professionalmente una attività economica organizzata al fine di erogare servizi ad eccezione delle attività di cui al 3° o 4° comma del presente articolo. 3. Sono da considerarsi licenze per l’esercizio dell’attività artigianale, quelle regolate dalla Legge 25 gennaio 1990 n. 10 e successive modifiche. 4. Sono da considerarsi licenze per l’esercizio dell’attività commerciale quelle che permettono l’esercizio delle attività regolate dalla Legge 25 luglio 2000 n. 65 e successive modifiche” Una volta individuato il settore nel quale si vuole operare, occorre altresì scegliere la forma giuridica della propria impresa, ossia se esercitarla in forma individuale oppure in forma associata.

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Per esercitare l’impresa attraverso una licenza individuale occorre fare riferimento alla Legge 23 luglio 2010 n. 129, “Disciplina delle licenze per l’esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali “e in particolar modo ai requisiti sanciti dall’articolo 7: 1. Può ottenere una licenza individuale chi: a) è residente nella Repubblica di San Marino; b) ha la capacità civile; c) non ha riportato condanne in Repubblica o all’estero per reati non colposi contro il patrimonio, contro la fede pubblica e/o contro l’economia pubblica, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni; non ha riportato condanne anche non definitive e di qualsiasi entità o non ha in corso un processo penale di merito per associazione per delinquere di stampo malavitoso, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, usura e traffico di sostanze stupefacenti; d) non ha riportato condanne anche non definitive e di qualsiasi entità, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, bancarotta fraudolenta; e) chi non ha riportato, entro cinque anni dalla condanna precedente, per omicidio e lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, una ulteriore condanna anche non definitiva per il medesimo reato; f) non risulti sottoposto ad una procedura di concorso di creditori ovvero ad una procedura equivalente in ordinamenti stranieri; g) sia in possesso degli ulteriori requisiti richiesti da leggi speciali. Mentre per chi intendesse esercitare la propria attività in forma associata deve costituire una società secondo quanto previsto dalla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche integrate nel testo coordinato del Decreto Delegato 24 febbraio 2011 n. 46.

Autorizzazioni e condizioni per la costituzione di una Società

La legge sammarinese disciplina le società che hanno sede nel territorio della repubblica di San Marino che, in quanto tali, devono essere costituite per atto pubblico notarile in una delle seguenti forme: a) società di persone: • società in nome collettivo b) società di capitali: • società per azioni • società a responsabilità limitata.

Autorizzazioni e condizioni per la costituzione

Per la costituzione di una Società di capitali è necessario: 1) che il capitale sociale sia interamente sottoscritto; 2) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto; 3) che siano rispettate le disposizioni della Legge riguardo ai conferimenti; 4) che tutti i soci non siano Soggetti Inidonei. Per procedere alla costituzione di una società è necessario rivolgersi ad un Notaio sammarinese il quale, preliminarmente, procederà alla verifica dei requisiti in capo ai futuri soci chiedendo agli stessi di produrre la Certificazione. La Certificazione da parte di soggetti non residenti o non aventi sede nella Repubblica di San Marino deve essere equivalente a quella prodotta dai residenti (si veda al riguardo l’articolo 1, comma 2, del Testo Coordinato della Legge 23 febbraio 2006 n.46, Legge sulle Società e successive modifiche) a quella richiesta per i soggetti residenti. La legge ha altresì specificatamente indicato i casi nei quali una persona, fisica o giuridica, non possa detenere quote o azioni di società: cioè quando il Soggetto viene qualificato come Inidoneo (si veda al riguardo l’art.1 lettera 9 della citata legge). Unitamente alla verifica dei requisiti dei soggetti promotori, particolare attenzione verrà posta altresì all’esame dell’oggetto sociale relativamente al quale vengono dettati particolari vincoli per la sua individuazione: la legge sulle società precisa che “l’oggetto sociale deve essere lecito, possibile, determinato e deve comprendere attività tra loro coerenti”. Può accadere che per determinati tipi di società previste da leggi speciali, nonché per quelle società il cui oggetto sociale contenga attività economiche o settori merceologici compresi in specifici Decreti delegati, occorra ottenere un’autorizzazione amministrativa preventiva non revocabile, che si esprime nel nulla osta del Congresso di Stato. Un esempio è doveroso e potrebbe consistere con quanto specificato dal Decreto Delegato 13 Dicembre 2007 n. 2007 n. 116 che reca appunto il titolo: “Nulla Osta per la Costituzione di Società Aventi ad Oggetto Particolari Attività Economiche o Settori Merceologici” successivamente modificato anche dal Decreto Delegato 12 febbraio 2009 n. 17, nonchè dal Decreto Delegato 25 maggio 2011 n. 85.

Esercitare l’attività commerciale nel territorio della Repubblica di San Marino

Recentemente è stata introdotta la legge 26 Luglio 2010 n. 130, disciplinante l’attività commerciale, la quale all’articolo 4 prevede che l’attività commerciale possa essere esercitata nella forma del: commercio al dettaglio, commercio all’ingrosso, commercio elettronico, oppure nella forma dell’intermediazione commerciale e attività ausiliarie. Il Commercio al Dettaglio può svolgersi in una delle seguenti forme: a) esercizio commerciale aperto al pubblico; b) per mezzo di apparecchi automatici; c) tramite sistemi di comunicazione quali mezzi informatici e telematici, corrispondenza e televisione; d) in forma ambulante sul suolo pubblico; e) presso il domicilio del consumatore o in altra sede diversa dalle aree pubbliche.


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