Ance Brescia notiziario agosto settembre 2018

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ANCE

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BRESCIA

notiziario

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

MONTACARICHI

RIVISTA MENSILE AGOSTO-SETTEMBRE 2018

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ISSN 2465-3101

IL MONDO CHE CRESCE SALE CON ELMA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO Brescia



RIVISTA MENSILE DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA AGOSTO SETTEMBRE 2018

Editore: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Redazione e Direzione: ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Direttore Responsabile: Francesco Zanframundo Comitato di redazione: Emilia Ardesi Paolo Bettoni Ernesto Bruni Zani Giorgio Cadeo Angelo Deldossi Registrazione del Tribunale di Brescia: 5 settembre 1951, n. 54 Stampa: Grafiche Artigianelli srl Via Ferri, 73 - Brescia Pubblicità: C.E.R. srl Unipersonale Via Ugo Foscolo, 6 - Brescia Tel. 030392895 - Fax 030381798

SOMMARIO Ponte Morandi: ora è giunto il momento di cambiare per davvero

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Commosso ricordo di Mauro Rossi, per 36 anni prezioso collaboratore del Collegio

pag. 493

Torre Tintoretto: dopo più di 10 anni, che sia questa la volta buona? pag. 494 Anche le imprese edili possono partecipare agli appalti delle strade agro-silvo-pastorali

pag. 496

I Giovani imprenditori visitano la Mostra Biennale di architettura

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NTC 2018: approvata la circolare esplicativa

pag. 500

Prezzo numero singolo anno 2018: 5 euro Quote di iscrizione, che danno diritto a ricevere tutte le pubblicazioni curate da ANCE BresciaCollegio Costruttori Edili, escluse quelle destinate riservatamente ai soci: ■ Gruppo Corrispondenti: 120 euro + IVA 22% pari a 146,40 euro; ■ Architetti, ingegneri, geometri iscritti ai rispettivi Albi: 60 euro; ■ Gruppo Giovani Costruttori: 30 euro.

La collaborazione al Notiziario è aperta a tutti. Gli articoli devono essere trasmessi alla Redazione e la loro pubblicazione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato di redazione. L’accettazione di uno scritto non implica da parte del Comitato di redazione e di ANCE Brescia-Collegio Costruttori Edili, di cui il Notiziario stesso è l’organo, riconoscimento od approvazione delle teorie o delle opinioni dell’autore. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti. La riproduzione, anche parziale, di articoli o disegni è subordinata alla citazione della fonte.

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Lavoro Tributi

pag. 508

Indici Lavori pubblici

pag. 540

Urbanistica Trasporti

pag. 550

Ance informa

pag. 552

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pag. 538 pag. 541 pag. 551


Qualifichiamo solide realtà

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SEDE DI BRESCIA: Via Triumplina 177, 25136 Brescia - Tel. 030.392945 SEDE LEGALE: Via A. Bosio, 30/32,490 00161 Roma - Tel. 06.48930737


APRIAMO QUESTO NUMERO DEL NOTIZIARIO RIPORTANDO LA POSIZIONE ESPRESSA DA ANCE SUI RECENTI FATTI DI GENOVA

PONTE MORANDI: ORA È GIUNTO IL MOMENTO DI CAMBIARE PER DAVVERO

Il 14 agosto, poco prima di mezzogiorno, è crollato il ponte Morandi sull’autostrada A10 a Genova. Il bilancio è stato di 43 vite spezzate, tra cui alcuni bambini, e oltre 600 abitanti rimasti senza casa. Il Paese d’altronde, come l’Ance denuncia da tempo in modo accurato e dettagliato, sconta un ritardo di sviluppo e manutenzione pluridecennale. Il 14 agosto poco prima di mezzogiorno è crollato il ponte Morandi sull’autostrada A10 a Genova. Il bilancio è di 43 vite

Una vista del Viadotto Morandi, interrotto dal crollo del 14 agosto scorso

spezzate, tra cui alcuni bambini, e oltre 600 abitanti rimasti senza casa. Si tratta di una tragedia che non può lasciare indifferenti ma nemmeno deve essere l’occasione per sterili e inutili polemiche. E’ il tempo dell’unità e di rimboccarsi le maniche perché disastri simili non accadano mai più. Per questo, apriamo questo numero del Notiziario riportando la posizione dell’ANCE sui fatti di Genova. L’invito lanciato da più parti di deporre le armi e lavorare tutti

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uniti per affrontare una delle più gravi emergenze di questo Paese - la carenza e la precarietà del nostro sistema infrastrutturale - è non solo estremamente condivisibile, ma dovrebbe rappresentare per ognuno di noi un imperativo morale e sociale. Soprattutto per rispetto alle vittime e alle tante famiglie che hanno pagato e stanno pagando un prezzo altissimo per la sottovalutazione dei rischi a cui sono esposti: meritano una reazione immediata da parte dello Stato, superando divisioni e lavorando uniti per il futuro.


È DUNQUE IL MOMENTO DI AGIRE PER RENDERE POSSIBILE QUEL GRANDE PIANO DI MESSA IN SICUREZZA DEI NOSTRI TERRITORI

Il Paese d’altronde, come l’Ance non smette di denunciare da tempo in modo accurato e dettagliato, sconta un ritardo, sia in termini di sviluppo che di manutenzione, pluridecennale che ha molte cause e molte responsabilità capillarmente diffuse. Oltre che nella ricerca dei colpevoli, sui quali comunque dovrà fare luce la magistratura, è dunque il momento di agire in modo unitario e concretamente per rendere possibile quel grande piano di messa in sicurezza dei nostri territori che invochiamo da anni, ma che finora non è ancora realmente mai partito. Stanziare risorse non basta. È necessario mettere in campo una serie di strumenti normativi e procedurali che consentano alle amministrazioni di spendere rapidamente i soldi stanziati e di aprire i cantieri. Quello che occorre subito è un decreto anticrisi che anticipi alcune modifiche del Codice degli appalti, che di fatto in questi anni ha ulteriormente ritardato la realizzazione di opere pubbliche, e contenga alcuni snellimenti procedurali - come i passaggi al Cipe che possono ritardare di anni la partenza di un’opera già approvata e finanziata - necessari per un Paese che non vuole arrendersi al proprio declino e che vuole garantire ai propri cittadini una vita migliore e più sicura. Occorre poi una programmazione adeguata degli interventi da realizzare che non può prescindere da una serio piano di valutazione dei rischi e dello stato di salute di ogni singola infrastruttura. È inaccettabile che

nel 2018 con tutta la tecnologia e l’altissimo know-how delle nostre aziende, chiamate anche in tutto il mondo per realizzare interventi di manutenzione e di sviluppo, non ci dotiamo di strumenti adeguati che ci consentano di rilevare in tempo utile la stabilità e la tenuta di un’opera che ogni giorno i cittadini devono utilizzare. Infine, un’ultima considerazione. Spesso il dibattito in Italia sulle infrastrutture si trasforma in un incontro di boxe tra chi sostiene che siano utili e che ne servano di più e chi invece afferma la priorità della manutenzione e della messa in sicurezza di quelle esistenti. Questa contrapposizione è del tutto fuori luogo per chi ha a cuore il proprio futuro e quello dei propri figli. Se i nostri padri e i nostri

nonni non avessero avuto la lungimiranza di collegare il Nord e il Sud del nostro Paese l’Autostrada del Sole, ancora oggi la nostra più grande arteria infrastrutturale, non avrebbe mai visto la luce. È necessario mappare e mettere in sicurezza il patrimonio esistente con un grande piano di manutenzione, senza però abbandonare la necessità di programmare e portare a termine nuove infrastrutture necessarie per il Paese, specialmente per il Sud. Bisogna voltare pagina, senza pregiudizi e senza divisioni ideologiche per fare quel salto di qualità che tutto il Paese merita e che non possiamo ricordarci di voler fare solo quando succedono tragedie che abbiamo il dovere di cercare di prevenire.

Una fase di sgombero delle macerie

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UNA FIGURA BENVOLUTA, RICORDATA PER LA GENEROSITÀ, LA DISPONIBILITÀ VERSO TUTTI, AFFABILE E PROFESSIONALE

COMMOSSO RICORDO DI MAURO ROSSI: PER 36 ANNI PREZIOSO COLLABORATORE DEL COLLEGIO

Mauro Rossi in una recente immagine scattata negli uffici dell’Associazione

Anche dopo il suo pensionamento, Mauro Rossi, con il suo contagioso sorriso, era di casa nella sede del Collegio Costruttori Edili, in via Foscolo in città. In quegli uffici che l’hanno visto attivo dal 1980 al settembre del 2016, tutti faticano a credere che Mauro, il collega affabile e disponibile che aveva sempre una parola, un gesto per tutti, non varcherà più l’ingresso del Collegio. Un tragico destino ha interrotto la sua esistenza il giorno di Ferragosto. Con lui, sessantacinquenne, ha perso la vita anche la

mamma, Annina Breggia, novantatreenne: una motocicletta li ha investiti mentre attraversavano la strada sulle strisce, a pochi passi da casa, nel quartiere Lamarmora a Brescia, non lasciando loro scampo. Un incidente che ha avuto una vasta eco, non solo nella nostra città e nel territorio provinciale, e che ha suscitato parecchi interrogativi e prese di posizione sulla sicurezza stradale, che vede troppi pedoni e ciclisti divenire vittime senza appello. Una tragedia che ha colpito tutti anche perché l’investitore, piombato come un fulmine su mamma e figlio a velocità elevatissima, secondo le notizie riportate dagli organi di informazione sarebbe risultato con valori alcolemici superiori ai limiti di legge. Rossi lascia la moglie, la signora Luisella, il figlio Nicola e un nipotino, ai quali i vertici imprenditoriali del Collegio, dirigenti, funzionari, impiegati e il personale tutto, rinnovano le loro più sentite condoglianze. “Un incidente assurdo, che ha colpito noi tutti del Collegio Costruttori. Mauro era profondamente legato a questa comunità - commenta il Presidente Tiziano Pavoni - tanto che anche dopo il 493

suo pensionamento partecipava ai principali appuntamenti associativi. Intervenne anche all’Assemblea generale del maggio scorso, non seduto in platea ma rendendosi utile e operativo come fosse ancora in attività. Una presenza gradita, che ci manca e mancherà parecchio a tutti”. Un sentimento unanime, quello su Mauro, che emerge incontrando il personale dei vari uffici della palazzina di via Foscolo. Una figura ben voluta, ricordata per la generosità, la massima disponibilità, manifestata sempre verso tutti, affabile e professionale. “Mauro Rossi era davvero una figura che definirei storica per la nostra Associazione - afferma il Direttore Alessandro Scalvi - che ha avuto anche per me personalmente un notevole significato, professionale e umano: dal mio ingresso nel Collegio, nel 2001, rappresentava un punto di riferimento. In particolare, negli anni iniziali fu per me una guida sicura e preziosa. La sua disponibilità e il suo profondo attaccamento al nostro mondo sono stati e, sono certo, continueranno ad essere un patrimonio e un esempio per i giovani”. A.B.


LA LOGGIA HA DEFINITO LE LINEE POLITICHE CHE DOVRANNO ESSERE TRADOTTE NEL BANDO DELL’ALER

TORRE TINTORETTO: DOPO PIÙ DI 10 ANNI, CHE SIA QUESTA LA VOLTA BUONA? Dopo un decennio di tira e molla - si abbatte, si ristruttura - ancora si deve usare il condizionale quando si parla della torre Tintoretto. Stando alle ultime dichiarazioni ufficiali, la road map che sancirà il destino del grattacielo di San Polo sta per essere definita. Non appena la Loggia avrà definito ufficialmente i criteri da inserire nel documento, Aler avvierà la macchina tecnica.

Lo scheletro della torre Tintoretto è vuoto da anni. Quando ci si avvicina, si percepisce la sensazione di abbandono: la gemella della Cimabue, con i suoi piani variopinti, si staglia alta nel cielo di San Polo, attorniata da case a schiera e dagli spazi verdi. Ma tutto tace: ogni ingresso è chiuso da grate di ferro che impediscono il passaggio, l’allarme vigila sul fatto che nessuno entri, i graffiti realizzati sui muri sono lì a testimoniare il passaggio indisturbato

La torre Tintoretto, inconfondibile skyline della zona Sud della città

dei soliti writer. Dopo un decennio di tira e molla - si abbatte, si ristruttura - ancora si deve usare il condizionale quando si parla della torre Tintoretto. Stando alle ultime dichiarazioni ufficiali, la road map che sancirà il destino del grattacielo di San Polo sta per essere definita. Il primo punto fermo lo hanno scritto sindaco e assessori dopo la comunicazione che l’assessore alla Casa, Alessandro Cantoni, ha presentato alla Giunta un atto strategico. Lì sono contenute le linee politiche che la Loggia - capofila del Contratto di quartiere 494

del 2009 - fornisce all’Aler per definire il bando. Gara che metterà sul mercato il palazzone multicolor, lasciando aperta sia la strada della demolizione-ricostruzione sia quella della ristrutturazione. Non appena la Loggia avrà definito ufficialmente i criteri da inserire nel documento, Aler avvierà la macchina tecnica. Manca, dunque, poco alla pubblicazione del bando, cui hanno lavorato sia l’Aler sia il Comune. Mentre all’orizzonte non vi sono figure bresciane interessate all’operazione, è possibile un


NON SI TRATTA DI UN’OPERAZIONE DA POCO, MA PER LA TORRE TINTORETTO, VUOTA DA CINQUE ANNI, POTREBBE ESSER GIUNTA L’ORA DEL CAMBIAMENTO

coinvolgimento di Investire Sgr, la società che gestisce il Fondo immobiliare di Lombardia, che potrebbe mettere a disposizione 31 milioni di euro con la finalità di realizzare alloggi di housing sociale. In ogni caso il Comune, che pure si è impegnato nella verifica che il bando sia congruo con quanto definito nella variante del Pgt, vorrebbe che i tempi non fossero troppo lunghi. Anzi, secondo Alessandro Cantoni, assessore alle politiche per la casa, bisognerebbe accelerare l’iter burocratico affinché la Tintoretto torni ad essere un luogo accessibile e fruibile. Certo, non si tratta di un’operazione da poco, ma per la torre Tintoretto, vuota da cinque anni, potrebbe esser giunta l’ora del cambiamento. Ma entriamo nel dettaglio cronologico dell’annosa questione. Nel 2009, il contratto di quartiere «San Polo - Torre Tintoretto» viene siglato a novembre e prevede la riqualificazione di 14 immobili comunali in città e la demolizione e ricostruzione del grattacielo. Una volta svuotata la torre, la Giunta Paroli ha però congelato il progetto aprendo all’ipotesi della vendita. Nel 2015, Loggia, Aler, Regione, Investire Sgr, Cdp e Fondazione housing sociale, firmano un accordo che prevede la riqualificazione del palazzone e l’obbligo da parte di Investire Sgr di realizzare studio di fattibilità e gara per alienare la torre. Nel 2016, a marzo, Investire presenta un nuovo studio di fattibilità nel quale mette a confronto le due ipotesi: demolizione e riqualificazione. Strada, quest’ultima, che

secondo la società migliorerebbe sì la situazione ma non risolverebbe i problemi strutturali della torre. Alla proposta di abbattimento segue quindi l’idea di realizzare 271 alloggi in housing sociale. Tra i nodi da sciogliere c’è certamente quello del valore della torre, di proprietà dell’Aler, che Investire era disposta a pagare 500 mila euro mentre una vecchia perizia di Pro Brixia stimava in 13,5 milioni di euro. In più c’è da conteggiare il sedime di proprietà del Comune. Una delle idee in campo è mettere sul tavolo, tra le condizioni della proposta contenuta nel bando, una congrua quantità di alloggi da destinare ad uso pubblico. Di fronte alle minacce ricorrenti di varie forze politiche di esposti alla Corte dei conti per danno erariale è stata chiesta una valutazione di «congruità» all’Agenzia delle entrate. Congruità non del valore della Tintoretto, ma dell’intero progetto. Ci sono voluti sette mesi, ma alla fine il documento dei documenti è arrivato: un dossier di oltre cinquanta pagine sottoscritto e timbrato dall’Agenzia delle Entrate, che non sembra sciogliere appieno tutte le incognite. Se cioè, da un lato, l’ente-costola del Ministero delle Finanze sembrerebbe aver valutato percorribile la strada proposta da Investire Sgr, la relazione non entrerebbe però in modo soddisfacente nel merito del valore del grattacielo, perchè espresso «sulla base dello studio di fattibilità presentato da Investire Sgr». Toccherà allora al bando approfondire anche la delicata questione di quanto vale la torre,

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per evitare denunce alla Corte dei Conti. Perché quel palazzone, costruito solamente 33 anni fa con soldi pubblici, qualcosa è costato. Quel che è certo è che la torre Tintoretto così non può restare e che quella di Investire è l’unica proposta in campo. Recentemente la Sgr, affiancata da Cdp Investimenti e Fondo housing sociale, ha ribadito il suo interesse a portare avanti l’operazione. I tempi sono stretti ma c’è stato uno slittamento delle scadenze per allocare le risorse. Insomma, da un punto di vista tecnico ci sono tutte le condizioni per realizzare l’intervento. Wilda Nervi


SIGNIFICATIVA INIZIATIVA GIUDIZIALE DEI COSTRUTTORI DI VIA FOSCOLO A FAVORE DELLA CATEGORIA

ANCHE LE IMPRESE EDILI POSSONO PARTECIPARE AGLI APPALTI DELLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI

L’amministrazione comunale camuna aveva escluso le imprese ricorrenti dalla procedura perché prive della qualifica di cooperative forestali e aveva riservato a queste ultime la partecipazione agli appalti. Il TAR ha chiarito quale sia la procedura corretta. Significativa iniziativa giudiziale dell’associazione dei costruttori di Via Foscolo a favore della categoria. I giudici del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia hanno accolto l’istanza presentata da due imprese associate e dal Collegio costruttori sulla procedura adottata da un comune della Vallecamonica, chiarendo le

motivazioni nella Sentenza n. 803 pubblicata il 14 agosto scorso. Il T.A.R. di Brescia si è pronunciato in relazione a due avvisi pubblici esplorativi per la manifestazione di interesse alle successive procedure negoziate, con le quali il comune bresciano aveva riservato due appalti di manutenzione di strade agro-silvo-pastorali alle sole cooperative forestali, con esclusione delle imprese edili, anche se aventi idonea qualificazione SOA. L’amministrazione comunale interessata aveva escluso infatti le ricorrenti dalla procedura perché prive delle qualifiche di coopera496

tive forestali e aveva riservato a queste ultime la partecipazione agli appalti. I giudici, in relazione alla partecipazione alle predette gare riservata alle sole cooperative forestali così definite da specifica normativa, hanno chiarito che il regime di favore sopra menzionato è subordinato ad alcune ineludibili condizioni, riferite sia alle qualità soggettive delle cooperative forestali, sia al contenuto degli appalti. Sotto il profilo soggettivo, deve trattarsi di cooperative forestali che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività


I GIUDICI, HANNO CHIARITO CHE IL REGIME DI FAVORE È SUBORDINATO AD ALCUNE INELUDIBILI CONDIZIONI

nei comuni montani e svolgano, 1) l’importo a base di gara in conformità alle disposizioni del (o affidato direttamente) non superi proprio statuto, attività di siste- i 190.000 euro; mazione e manutenzione agraria, 2) la cooperativa forestale forestale e, in genere, del territorio attesti di non risultare già aggiudie degli ambienti rurali. cataria di un appalto o più appalti Sotto il profiche sommati comporlo oggettivo, invece, tino il superamento L’iniziativa del deve trattarsi di apdella suddetta soglia palti di lavori e servizi Collegio si inserisce di valore di 190.000 tecnici che attengano euro, comprendendo nell’ambito delle alla valorizzazione, anche il valore dei azioni volte a alla gestione e malavori in appalto e terichiamare tutti nutenzione dell’amnendo conto anche di gli operatori, biente e del paesaggio, eventuali altri appalti pubblici e privati, quali forestazione, affidati alla medesima a comportamenti selvicoltura, riassetto cooperativa sia meidrogeologico, difesa che tutelino la leale diante affidamento diconcorrenza tra i retto sia aggiudicati in e consolidamento del suolo, sistemazione soggetti economici. gare ove era presente idraulica, bonifica, sila clausola di riserva. stemazione del verde. L’altra caratteristica fonIn un apdamentale riguarda il fatto che palto di imporla cooperativa forestale rimasta to inferiore alla aggiudicataria non sia già stata citata soglia di nell’anno destinataria di un appalto valore, la clauo di più appalti, anche di stazioni sola di riserva è appaltanti diverse, che sommati legittima, però tra loro comportino il superamento non si potrà prodella soglia di 190.000 euro, pre- cedere all’aggiuvista quale limite agli affidamenti dicazione qualodalla normativa specifica di cui ra la cooperativa alla Legge 244/2007 e successive forestale risulti modifiche ed integrazioni. già aggiudicataConcorrono a tale importo ria di un appalsoltanto gli appalti che siano il to che sommato risultato di un trattamento prefe- comporti il surenziale, quindi quelli attribuiti peramento del mediante affidamento diretto e predetto limite quelli aggiudicati in gare dove era economico. presente la clausola di riserva. Tali Oltre il valimiti, sentenziano i giudici del lore di 190.000 T.A.R., sono tassativi. Pertanto la euro di appalto, stazione appaltante può riservare la clausola di appalti su strade agro-silvo-pasto- riserva è illegitrali alle sole cooperative forestali tima e va annulpurché: lata e, di conse497

guenza, non può sussistere alcun divieto di partecipazione per le imprese edili, purché debitamente qualificate SOA. Questo il risultato del pronunciamento del Tar a favore della categoria dei costruttori, che chiarisce gli ambiti di riserva di specifici appalti, al netto di eventuali modifiche normative future. L’iniziativa del Collegio si inserisce nell’ambito delle azioni volte a richiamare tutti gli operatori, pubblici e privati, a comportamenti che tutelino la leale concorrenza tra i soggetti economici. Non si tratta di avvantaggiare qualcuno, ma, piuttosto, garantire che tutti possano operare in un mercato improntato a regole chiare e applicate.


L’INIZIATIVA, PROPOSTA DALLA PRESIDENTE ARDESI, È STATA ALLARGATA ANCHE A TUTTI I GRUPPI GIOVANI LOMBARDI E NAZIONALI

I GIOVANI IMPRENDITORI VISITANO LA MOSTRA BIENNALE DI ARCHITETTURA

Se si parla di “Biennale di Venezia” l’immaginario collettivo rimanda, esclusivamente, ad una importante rassegna cinematografica, con il suo corollario di red carpet, attori, starlette e quant’altro colora il fantasmagorico modo della celluloide. In realtà la Biennale è molto di più. Dal 1980 la Biennale si è data una nuova veste, riconoscendo all’architettura e all’ambiente del costruito uno spazio autonomo. Dalla fine degli anni ’90 l’importanza e la necessità di dare una cornice specifica a quanto è collegato all’architettura, quindi, in senso lato, all’edilizia, ha trova-

Dal 1980 la Biennale si è data una nuova veste, riconoscendo all’architettura e all’ambiente del costruito uno spazio autonomo. to una sua definitiva consacrazione nello Statuto stesso della Biennale. La sempre maggiore autonomia e rilevanza degli spazi dedicati all’architettura si coglie immediatamente, riflettendo sul fatto che, dal 2014, la mostra dura circa 6 mesi. Quest’anno la rassegna rimane aperta da maggio a fine novembre. Dunque non può stupire che 498

la Presidente del Gruppo Giovani di Ance Brescia, Emilia Ardesi, abbia organizzato una visita alla 16 Mostra Internazionale di Architettura. L’iniziativa, proposta dalla Presidente Ardesi, è stata così apprezzata, da essere allargata anche a tutti i Gruppi Giovani lombardi e nazionali. È così che il 7 e 8 settembre un’ampia delegazione di Giovani, bresciani e non solo, ha raggiunto gli spazi della Mostra. I circa 20 giovani hanno potuto visitare i padiglioni dei 71 partecipanti alla mostra e, come normale che sia, passare momenti di svago insieme.


LA BIENNALE ARCHITETTURA 2018, INTITOLATA ‘FREESPACE’, PONE AL CENTRO LA QUESTIONE DELLO SPAZIO E DELLA SUA QUALITÀ

«La scelta di coinvolgere il maggior numero di persone e, quindi, di estendere l’invito al Gruppo Giovani Ance Lombardia e Nazionale», spiega la Presidente Emilia Ardesi, «è stata dettata dalla volontà che la visita della Mostra diventasse un’occasione per noi Giovani di condividere idee e opinioni, di cogliere spunti e di arricchire le nostre visioni, di vedere un’edilizia raccontata diversamente da quella che respiriamo ogni giorno». L’edizione della Biennale Architettura di quest’anno, intitolata FREESPACE, pone al centro dell’attenzione la quesitone dello spazio e della qualità dello spazio. Il Padiglione Centrale e i Giardini dell’Arsenale ospitano i lavori di 71 partecipanti, ai quali si aggiungono i partecipanti delle due sezioni speciali intitolate Close Encounter, meetings with remarkable projects e The Practice of Teaching, nelle quali si possono ammirare edifici storici rigenerati, edifici dimenticati rivisitati e riportati alla vita, tipologie trasformative dell’abitare, necessità infrastrutturali tradotte in strutture pubbliche e civiche. Il Gruppo è rimasto piacevolmente stupito ed affascinato dall’esposizione, che, incentrata sull’interesse pubblico dell’architettura, mostra il modo in cui lo spazio può, attraverso la sinergia tra l’ingegno dell’architettura e l’opera delle costruzioni, venir tradotto in necessità. «La Mostra», osserva la Presidente Ardesi, «consente di esaminare esempi rilevanti del modo in cui l’immaginazione architettonica si possa unire al il mondo delle costruzioni per realizzare opere,

Un particolare della suggestiva esposizione ospitata dalla Mostra

sia di interni che di esterni, che non siano fini a se stesse, ma che si pongano al servizio della collettività, per migliorare la qualità della vita delle persone. La prospettiva, in altre parole, è quella di una rigenerazione urbana che costituisce una delle leve che il nostro Paese dovrà incentivare». Così, nel padiglione della Svizzera, intitolato Svizzera 240: House Tour, si può, ad esempio, osservare come gli ambienti abitativi, che negli ultimi anni hanno subito una forte standardizzazione, possano cambiare dimensioni e proporzioni adattandosi ai bisogni di chi ci vive; nel padiglione della Germania, invece, si esaminano gli effetti della divisione e il processo di ricomposizione della città dopo la caduta del Muro di Berlino, mostrando alcuni progetti realizzati negli ultimi 28 anni e interrogandosi sulle soluzioni adottate; similmente, il padiglione della Polonia si interroga sul ruolo che le nuove generazioni assegnano allo spazio pubblico concentrando l’attenzione sulle 499

questioni urbanistiche. La Mostra si è così trasformata in un’opportunità per il Gruppo di condividere le proprie riflessioni sul mondo dell’edilizia e sul futuro delle costruzioni e contestualmente di avanzare proposte e progetti che permettano al settore di superare le difficoltà, giungendo alla conclusione che soltanto facendo squadra e condividendo problemi e soluzioni è possibile far sentire la propria voce e, di conseguenza, raggiungere risultati importanti. Vista la cornice in cui si è svolta la visita, i Giovani non potevano non trascorrere una piacevole serata in compagnia, continuando a condividere le proprie esperienze durante una cena e una passeggiata tra le calli di Venezia. Ed è proprio per fare squadra che il Gruppo Giovani di Brescia ha deciso di organizzare l’evento, che, visto il successo riscosso, si è concluso con la volontà e la promessa di ripetere l’esperienza al più presto!


APPROVATA IN PRESENZA DEL MINISTRO TONINELLI, LA CIRCOLARE ESPLICATIVA DELLE NTC 2018: PRESTO IL DECRETO DEL MIT

NTC 2018: APPROVATA LA CIRCOLARE ESPLICATIVA

Positive sono state le dichiarazioni di buona parte del mondo professionale. I ricorsi del Comitato per la diagnostica e la sicurezza e del Consiglio Nazionale dei Geologi. Riprendiamo il cammino introduttivo alle nuove NTC 2018. Come sicuramente avrete letto nella pausa estiva, puntualmente il 27 luglio scorso è stata approvata la circolare esplicativa e si attende ora la pubblicazione, nel mese di settembre, del relativo decreto da parte del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti (MIT). Rispetto ai precedenti storici, ha colpito nell’anno in corso l’inconsueta puntualità della ratifica dell’imponente lavoro di revisione fatto sulle norme che interessano il nostro settore: positive sono state le dichiarazioni del Presidente del CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) Armando Zambrano, quelle del Presidente del CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti), nonché dell’OICE (Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria, di Architettura e di Consulenza tecnico-economica), che non nasconde tuttavia una certa preoccupazione per l’esclu500

sività dell’esecuzione dei prelievi da parte dei laboratori certificati e per un probabile conseguente innalzamento dei costi, pur avendo condiviso lo spirito del provvedimento, votato ad un rigore assoluto nei campionamenti e nelle prove sui materiali. Proprio su questo aspetto è stato presentato nei mesi scorsi un ricorso da parte del Comitato per la diagnostica e la sicurezza delle costruzioni e dei beni culturali per il timore di una paralisi nei controlli sulle costruzioni ed un altro da parte del Consiglio Nazionale dei Geologi che contesta l’impostazione stessa della norma e della circolare


IL “PERCORSO PROGETTUALE” DELLE COSTRUZIONI: UN ITER UNITARIO “CONCEZIONE VERIFICA ESECUZIONE CONTROLLO”

Il filo conduttore delle NTC, definite “prive di cultura geologica del territorio e del costruito, si chiarisce nella Circolare, vuol che non contribuiscono affatto ad essere l’unitarietà di impostazione aumentare le condizioni di sicurez- del “percorso progettuale” delle za” in aperta disapprovazione del costruzioni, dalla concezione Consiglio Superiore dei LL.PP. e alla verifica, alla esecuzione e al dei suoi componenti. La circolare controllo. Grande rilievo, oltre alla sinon ha accolto le istanze di queste ultime due categorie ed il loro voto smica, rivestono i capitoli che tratcontrario è stato pertanto ancor tano dell’Affidabilità dei materiali, della Manutenzione programmata più netto. Sebbene la circolare esplica- della struttura e degli Interventi tiva non abbia il valore di norma, sulle costruzioni esistenti. La Circolare sottolinea quanrimane un riferimento imprescindibile per la comprensione ed il to siano importanti, assieme alle regole di qualificarispetto delle NTC zione e certificazio2018. ne, anche quelle di Il documento Il capitolo 8 accettazione dei madisponibile on-line, sulle costruzioni teriali e dei prodotti, ad ogni modo, non esistenti: non solo in quanto è quello definitivo l’importanza della tali, ma come parti ma quello presentato all’Assemblea, sul visione complessiva del complesso della e di dettaglio per costruzione e come quale Servizio Tecni“garanzia indiretta” co Centrale del MIT l’individuazione anche del livello di apporterà, in collabodelle criticità durabilità delle opere. razione con la Comstrutturali Nelle nuove comissione relatrice, le struzioni, la sicurezza correzioni necessarie e le prestazioni delle prima della pubblicaopere o di parti di esse devono zione finale. I capitoli della Circolare sono essere verificate dai progettisti numerati in modo corrispondente secondo il metodo semiprobabia quelli delle NTC ma distinti listico agli Stati Limite, Ultimi dall’inserimento di una lettera “C” (SLU) e di Esercizio (SLE), che in capo al numero: si rammenta si possono verificare nella Vita che lo scopo della circolare non Nominale (Vn) di Progetto. Deè quello di sostituirsi alla norma vono al contempo essere garantite o di costituirne riassunto, bensì di anche la sicurezza antincendio, fornire istruzioni chiare ed efficaci la robustezza e la durabilità delle per la loro corretta applicazione strutture. Nel paragrafo C2.1, tra l’altro, si aggiunge che “i comconcreta. Come esplicitamente di- ponenti, sistemi e prodotti, edili o chiarato nella versione attuale del impiantistici, non facenti parte del documento “i diversi capitoli e complesso strutturale, che svolgaparagrafi delle NTC e di questa no funzione statica autonoma ma Circolare sono da ritenersi tra loro in grado di causare, in caso di loro cedimento, conseguenze non trareciprocamente integrati”. 501

scurabili per la sicurezza” devono essere “progettati ed installati nel rispetto dei livelli di sicurezza e delle prestazioni previste per gli elementi a carattere prettamente strutturale”. Se l’impostazione unitaria del percorso progettuale delle costruzioni pare comprensibilmente auspicabile e raggiungibile nelle nuove opere, mediante una conoscenza di tipo analiticoprevisionale (progetto), le NTC 2018 sottolineano la necessità di un tale approccio anche per le costruzioni esistenti (cap.8): in questi casi la conoscenza, definita di tipo sintetico-consuntivo, è connessa allo stato di fatto, alle caratteristiche meccaniche dei materiali, conoscibili e valutabili entro certi limiti, e alle modalità di articolazione ed interazione delle diverse strutture. L’incertezza nel recupero di tale conoscenza non può limitarsi al mero ricorso ad un coefficiente riduttivo della resistenza dei materiali e alle pur importanti indagini su questi, ma deve puntare anche a quelle sui dettagli costruttivi, sulla connessione, interazione e collasso degli elementi: solo attraverso l’individuazione delle criticità strutturali svelabili da tali indagini, in passato spesso non considerate, si potrà disporre di un modello di calcolo complessivo (comportamento d’insieme) e di quelli per la determinazione dei meccanismi di collasso locale. Per gli edifici esistenti, si specifica, si possono utilizzare livelli di sicurezza diversi rispetto al nuovo, ed impostare la calcolazione agli Stati Limite Ultimi (SLU), distinguendo tra diverse casistiche ed azioni sismiche e non sismiche.


UNA STRATEGIA D’INTERVENTO RAGIONEVOLE E SOSTENIBILE, PROGRAMMATA E PUNTUALE PER UNA RIDUZIONE DEL RISCHIO

Il C8 introduce, per i succitati motivi, la distinzione di 3 tipi di intervento: - Riparazioni o interventi locali per elementi isolati e che comunque comportino miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti - Interventi di miglioramento aumento della sicurezza strutturale pur al di sotto dei livelli di sicurezza richiesti dalle NTC - Interventi di adeguamento che consentano di raggiungere i livelli di sicurezza previsti dalle NTC. La diversità tra nuovo ed esistente, si specifica nell’allegato C1 della circolare esplicativa, “è motivata dalla volontà di perseguire in un regime di risorse limitate, la massima riduzione possibile del rischio medio: a parità di risorse pubbliche impiegate, si può intervenire su un numero molto maggiore di costruzioni esistenti rispetto a quanto si riuscirebbe con un allineamento della sicurezza minima al nuovo. In tal caso il vantaggio per la collettività si potrà misurare in termini di riduzione di morti, feriti e danni grazie ad un’eliminazione programmata di modeste criticità”. L’importanza di una strategia d’intervento ragionevole ed economicamente sostenibile, programmata e puntuale, per una diffusa riduzione del rischio sull’esistente, proposta dalle NTC 2018, è ancor più comprensibile alla luce di recenti eventi drammatici che hanno interessato le infrastrutture del nostro Paese. Un eminente rappresentante dell’Istituto di Tecnologia delle Costruzioni del CNR, Antonio Occhiuzzi, il giorno del crollo di

parte del Ponte Morandi a Genova, ha affermato che “la sequenza di crolli di infrastrutture stradali italiane sta assumendo, da alcuni anni, un carattere di preoccupante ‘regolarità’: nel luglio 2014 è crollata una campata del viadotto Petrulla, sulla strada statale 626 tra Ravanusa e Licata (Agrigento), spezzandosi a metà per effetto della crisi del sistema di precompressione; nell’ottobre 2016 è crollato un cavalcavia ad Annone (Lecco) per effetto di un carico eccezionale incompatibile con la resistenza della struttura, che però è risultata molto invecchiata rispetto all’originaria capacità; nel marzo 2017 è crollato un sovrappasso dell’autostrada adriatica, ma per effetto di un evento accidentale durante i lavori di manutenzione; nell’aprile 2017 è crollata una campata della tangenziale di Fossano (Cuneo), spezzandosi a metà in assenza di veicoli in transito e con modalità molto simili a quelle del viadotto Petrulla. Oggi è crollata una parte del viadotto Morandi, che probabilmente comporterà la demolizione completa e la sostituzione dell’opera. L’elemento in comune alla fenomenologia descritta è l’età (media) delle opere: gran parte delle infrastrutture viarie italiane

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(i ponti stradali) ha superato i 50 anni di età, che corrispondono alla vita utile associabile alle opere in calcestruzzo armato realizzate con le tecnologie disponibili nel secondo dopoguerra (anni ’50 e ’60). In pratica, decine di migliaia di ponti in Italia hanno superato, oggi, la durata di vita per la quale sono stati progettati e costruiti, secondo un equilibrio tra costi ed esigenze della ricostruzione nazionale dopo la seconda guerra mondiale e la durabilità delle opere”. Pur ammettendo che il tema dei ponti richiede una trattazione separata, perché risulta evidente la loro inadeguatezza alle variate condizioni di carico, incrementate notevolmente nel tempo, e che la loro demolizione e ricostruzione sarebbe la via più auspicabile, ma poco percorribile da un punto di vista delle risorse economiche, è altrettanto palese prima di arrivare alle emergenze, che comportano costi elevatissimi, l’importanza di una specifica e puntuale programmazione ed esecuzione della manutenzione delle strutture: oggi disponiamo di conoscenze, di tecnologie, strumenti e tecniche d’intervento per provvedere. Aldo Palladini (architetto ESEB)


Cariche Sociali CONSIGLIO DIRETTIVO

COMITATO DI AMMISSIONE A SOCIO E VIGILANZA

Presidente:

Presidente:

PAVONI RAG. TIZIANO

ASSINI GEOM. STEFANO

Vice Presidenti:

Componenti:

BRUNI ZANI ERNESTO

IDER GEOM. PRIMO

PAROLINI GEOM. MARIO Cassiere:

Cassiere Supplente:

ARCHETTI GIORGIO

VEZZOLA GEOM. STEFANO

ARCHETTI GIORGIO

COLLICELLI GEOM. RAFFAELE

FACCHETTI CESARE

GASPARINI RAG. FAUSTO

DIRETTIVO GRUPPO GIOVANI COSTRUTTORI Presidente: ARDESI EMILIA

Consiglieri: BETTONI GEOM. PAOLO

CAMPANA GEOM. GIULIANO

Vice Presidenti:

COLLICELLI GEOM. RAFFAELE DELDOSSI ING. ANGELO GASPARINI RAG. FAUSTO

PRANDELLI SANTO

GATTI RAG. CORRADO

SCOLARI RAG. FRANCESCA

Consiglieri:

PREMOLI DOTT. GIAMPAOLO RIZZINELLI ING. FABIO SILVIOLI GEOM. ALBERTO

ARICI ARCH. SEVERINO

BERGOMI GEOM. ALBERTO

DI LERNIA DOTT. ALBERTO

PAVONI ING. LUCA

ZOGNO GEOM. NICOLA

REVISORI DEI CONTI

COMITATO GESTIONE FONDO ASSISTENZA

Presidente:

Presidente:

PE GEOM. RENATO

SILVIOLI GEOM. ALBERTO Componenti:

Effettivi: BARONI GIUSEPPE

PLONA GEOM. EMANUELE

BARONI GIUSEPPE

CADEO GEOM. GIORGIO

CAMPANA ARCH. DAVIDE

GASPARINI RAG. FAUSTO

IDER GEOM. PRIMO

GIUNTA Coordinatore: LANZETTI RAG. GIUSEPPINA Consultori:

Consultori: ANDREIS PIETRO

ARDESI EMILIA

GIRELLI GEOM. SERGIO

MASCOTTO ARCH. AMEDEO

BAFFELLI GEOM. LEONE

BENETELLI GEOM. FERRUCCIO

MAZZA GEOM. GIOVANNI

MOSCONI ROBERTO

BERTOLASIO LUCIANO

BERTOLI ING. FABRIZIO

ONESTI GEOM. IVAN

PELLEGRINI GEOM. ABBONDIO

BETTONI MASSIMO

BULFERETTI GEOM. FERRUCCIO

PELOSI GEOM. CARLO DARIS POLA ING. ALBERTO

CADEO GEOM. GIORGIO

CAFFERATI GEOM. DAVIDE

RODA GEOM. MARIO

ROSSINI GEOM. ALESSIO

CAMPANA ARCH. DAVIDE

CANCELLI RICCARDO

ROSSINI GEOM. GUIDO

SALVADORI DIEGO

CASTELLI GEOM. ANDREA

DELLA FIORE GEOM. CLAUDIO

SCALVINI GIAN MARIO LUIGI

SIGNORONI MASSIMO

DI LERNIA GEOM. GIUSEPPE

FACCHETTI ARCH. ROBERTO

SINA GEOM. ARMANDO

TONELLI GEOM. CLAUDIO

FACCHINETTI ENRICO

FERRARI MICHELE

TROMBINI SERGIO

ZILIANI GEOM. ANGELO

GAIDONI ARCH. GIACOMO

GIACOMELLI PAOLO


PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

LAVORO - Avvenuta conversione del c.d. “Decreto dignità” principali disposizioni in materia di lavoro indicazioni Ance pag. 506 - Benefici normativi e contributivi - godimento verifica preliminare della regolarità contributiva nuova procedura “dichiarazione preventiva di agevolazione” - chiarimenti dell’Istituto Inps, messaggi 2 luglio 2018, n. 2648 e 3 agosto 2018, n. 3082 pag. 506 - Ispettorato Nazionale del Lavoro - appalto illecito ed inadempienze retributive e contributive indicazioni al personale di vigilanza circolare 11 luglio 2018, n. 10 pag. 510 - Ispettorato Nazionale del Lavoro - attività ispettiva in presenza di contratti certificati - indicazioni operative - circolare 1° giugno 2018, n. 9 pag. 511 - Anpal - assegno di ricollocazione - percettori Cigs istruzioni operative - note 11 giugno 2018, n. 7185, e 23 luglio 2018, n. 9352 pag. 513 - Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stato di disoccupazione - offerta di lavoro congrua - D.m. 10 aprile 2018

pag. 514

- Inps - quota Tfr in busta paga come qu.i.r cessazione - messaggio 10 luglio 2018, n. 2791 pag. 516

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

- Inps - legge 104/1992 - chiarimenti su permessi e congedo straordinario - messaggio 7 agosto 2018, n. 3114 pag. 517 - Inps - certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori - guida

pag. 519

- Ministero del Lavoro - tirocini e alternanza scuola-lavoro - normativa in materia di sicurezza sul lavoro - interpello 23 giugno 2018, n. 4 pag. 521 - Distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi - direttiva Ue 2018/957

pag. 522

- Ingresso cittadini extracomunitari D.Lgs. 71/2018

pag. 526

- Legge n. 297/82 - Tfr - indice rivalutazione mese di giugno 2018

pag. 526

- Legge n. 297/82 - Tfr - indice rivalutazione mese di luglio 2018

pag. 526

TRIBUTI

- Sismabonus ed Ecobonus - cessione del credito - nuova guida operativa dell’ANCE

pag. 538

- Ecobonus e Sismabonus - istituiti i codici tributo per fruire della cessione del credito in F24

pag. 538

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

PRONTUARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

PANTONE 281 CMYK 100 - 72 - 0 - 32 RGB 0 - 40 - 104

- Bonus ristruttturazioni - nuovo sito per le comunicazioni all’ENEA

pag. 539

- Iva al 10% e “beni significativi” - chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

pag. 539

INDICI

- Equo canone - Variazione indici prezzi al consumo

pag. 540

- Tfr - Legge 297/82

pag. 540

- Indice Istat prezzi al consumo e costo della vita

pag. 540

LAVORI PUBBLICI

- Appalti pubblici - da settembre parte l’iscrizione all’Albo dei commissari di gara pag. 541 - l’Anac può impugnare gli atti illegittimi dal 1° agosto 2018

pag. 543

- Appalti pubblici - l’Anac risponde sulla disciplina del cd. “sotto soglia”

pag. 546

- Appalti pubblici - illegittimo per Anac il bando che fissa un tetto ai ribassi d’asta

pag. 547

- Gare elettroniche - le imprese devono considerare il “rischio di rete” pena l’esclusione pag. 547

PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 - 0 - 0 - 60 RGB 135 - 135 - 135

- Appalti pubblici - prime indicazioni sulla legittimità del sopralluogo antecedente all’invito in gara

pag. 548

- Appalti pubblici - nuova richiesta di pronunciamento della Corte Europea sull’esclusione per grave illecito professionale

pag. 548

- Casellario informatico - l’iscrizione dell’impresa segnalata dalla Pa per false dichiarazioni non può essere automatica pag. 549

URBANISTICA

- Abusi edilizi - la consulta ribadisce l’obbligo di demolizione da parte dei Comuni

pag. 550

- Abbattimento barriere architettoniche ascensore esterno e deroga alle distanze

pag. 550

TRASPORTI

- Recupero contributo Ssn - imprese edili che possiedono autocarri adibiti al trasporto in conto proprio - agevolazioni confermate per il 2018 pag. 551

ANCE INFORMA

505

pag. 552


LAVORO

AVVENUTA CONVERSIONE DEL C.D. “DECRETO DIGNITA’” PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO INDICAZIONI ANCE A fronte della conversione in legge del Decreto n. 87/2018, c.d. Decreto Dignità, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, ANCE ha provveduto ad aggiornare la scheda di sintesi delle novità introdotte in materia di lavoro, diramata alle Imprese associate con nostra circolare del 18 luglio scorso. In attesa di una disamina più approfondita del testo, anche alla luce delle prime interpretazioni dello stesso da parte del Ministero del Lavoro e dell’INPS, riteniamo opportuno sin d’ora evidenziare i punti principali di intervento durante la fase di conversione in legge del Decreto. Disciplina tempo determinato Nell’impianto normativo è stato inserito un periodo transitorio in forza del quale le nuove disposizioni si applicano ai soli contratti stipulati dall’entrata in vigore della norma, ossia dal 14 luglio 2018, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018. Esonero contributivo Al fine di rendere più conveniente la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, viene introdotto un esonero del 50% dei contributivi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, a favore dei datori di lavoro che assumano, negli anni 2019 e 2020, lavoratori che non abbiano compiuto i 35 anni e che non siano mai stati occupati con un contratto a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro. L’agevolazione spetterà nel limite massimo di 3000 euro all’anno per tre anni. Le modalità di fruizione dell’incentivo vengono demandate a un apposito decreto, da emanarsi da parte dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia. Incremento offerta conciliazione in caso di licenziamento Già nel suo testo originario, il Decreto aveva innalzato le mensilità da riconoscere al lavoratore titolare di un rapporto a tutele crescenti (ossia assunto a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015) in caso di licenziamento illegittimo: il numero minimo di tali mensilità è stato, infatti, portato a 6, mentre il massimo è stato elevato a 36 (in precedenza, il minimo era 4 e il massimo 24 mensilità). In sede di conversione è stato innalzato anche il valore dell’offerta di conciliazione

prevista sempre a favore del lavoratore titolare di un rapporto a tutele crescenti. Per effetto della modifica normativa, l’offerta conciliativa non dovrà essere inferiore a 3 e superiore a 27 mensilità (rispetto alle precedenti 2 e 18 mensilità). Il testo della nuova scheda di illustrazione del contenuto del Decreto di cui trattasi, aggiornata rispetto alle modifiche introdotte dalla fase di conversione, nonché il testo del Decreto sono reperibili sul sito www. ancebrescia.it oppure contattando il Servizio sindacale dell’Associazione.

BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI GODIMENTO VERIFICA PRELIMINARE DELLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA NUOVA PROCEDURA “DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI AGEVOLAZIONE” CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO INPS, MESSAGGI 2 LUGLIO 2018, N. 2648 E 3 AGOSTO 2018, N. 3082 L’INPS, con i messaggi in commento, ha fornito chiarimenti circa la gestione della nuova procedura di verifica della regolarità contributiva aziendale in caso di fruizione, da parte del datore di lavoro, di benefici normativi e contributivi. Con il primo messaggio, l’Istituto ha illustrato il passaggio dal controllo della regolarità contributiva - presupposto indispensabile per la predetta fruizione - a posteriori, ossia svolto dopo il godimento dei benefici, al nuovo metodo di verifica preventiva della medesima regolarità. A seguito del rilascio della nuova procedura, infatti, l’Impresa può dichiarare la volontà di usufruire di un beneficio, normativo o previdenziale, attraverso un modello telematico da inoltrare entro il giorno precedente il termine di scadenza del pagamento collegato al flusso UniEmens che evidenzia il suddetto godimento. Risulta chiaro il tentativo dell’INPS di conferire maggiore efficacia al sistema dei controlli, semplificando, nel contempo, gli adempimenti in capo al datore di lavoro. In effetti, la nuova procedura può consentire anche al datore interessato di conoscere la propria situazione di regolarità o, al contrario, di non regolarità prima di procedere

506

alla presentazione del modello F24 e di trasmettere all’INPS il relativo UniEmens. Con il secondo messaggio, l’Istituto ha, inoltre, confermato come, per effetto della nuova dichiarazione, agli operatori delle strutture territoriali INPS non sia più possibile effettuare la forzatura del sistema, funzionalità che consentiva agli stessi di risolvere e correggere situazioni di irregolarità determinate da disallineamenti procedurali o da altre squadrature facilmente superabili. È evidente come, per la tenuta dell’intero progetto, si renda necessario la risoluzione, da parte dell’Istituto, delle anomalie di frequente non ricollegabili a reali omissioni contributive. La presenza di pratiche sospese, spesso nemmeno note al datore di lavoro, può, infatti, precludere a quest’ultimo la fruizione di interessanti agevolazioni contributive. Per l’illustrazione delle fasi in cui si articola la nuova procedura, rimandiamo ai due messaggi allegati che non necessitano di particolari riassunti illustrativi. Vista la delicatezza della materia, il Servizio sindacale dell’Associazione è a disposizione delle imprese sia per ogni approfondimento si rendesse necessario sia per l’opportuna assistenza nella gestione dei rapporti con l’INPS. INPS - Messaggio 2 luglio 2018, n. 2648 Oggetto: Verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nuovo processo di gestione. Premessa La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, comma 1175, ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale “sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali […]”. Il decreto ministeriale 24 ottobre 2007, emanato per dare attuazione al citato articolo 1, comma 1175, nel disciplinare la specifica previsione volta a regolamentare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) con riguardo alle agevolazioni, in realtà ha costituito la fonte normativa che, riepilogando i procedimenti amministrativi in cui il Durc è richiesto, ha individuato tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro considerate ostative al rilascio del Documento stesso. In relazione a ciò l’Istituto, con la circolare n. 51 del 18 aprile 2008, nel definire le


LAVORO

modalità operative e procedurali per la verifica mensile del requisito di regolarità, ha disciplinato la fattispecie dell’attestazione di regolarità contributiva ai fini della fruizione dei predetti benefici, attribuendo alla stessa la denominazione di Durc interno. Il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, all’articolo 4, rubricato «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva» (1), con un chiaro intento semplificativo, ha connotato diversamente il procedimento di formazione del Durc con riguardo agli adempimenti richiesti alle imprese e alle Pubbliche Amministrazioni per l’acquisizione del Documento stesso. A tal fine è stato stabilito che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e delle Casse Edili avviene con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare. L’attuazione di tale previsione è avvenuta con l’emanazione del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (2) che, nel definire i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica, nell’ambito dei criteri cui tale provvedimento doveva essere ispirato, ha previsto che “nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”. 1. Il passaggio dal controllo della regolarità a posteriori della fruizione delle agevolazioni alla verifica della regolarità preventiva. La Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (D.P.A.) Il quadro normativo descritto ha segnato l’avvio del processo di allineamento del sistema definito Durc interno, che circoscriveva la verifica sulle singole posizioni aziendali al solo rispetto degli adempimenti contributivi dovuti nei confronti dell’Inps, al sistema di verifica automatizzato del Durc On Line, avviato a decorrere dal 1° luglio 2015. Il consolidamento della piattaforma Durc On Line ha consentito di pervenire, a far data dal mese di settembre 2017 (3), all’allineamento dei due sistemi. A partire da tale momento, il controllo delle agevolazioni è stato attivato con un’interrogazione diretta nel portale Durc On Line finalizzata all’acquisizione del Durc con riguardo a tutte le denunce UniEmens per le quali risultino in stato “emesso” note di rettifica con causale “addebito art. 1, comma 1175, legge 27 dicembre 2006, n. 296” e per tutti i periodi fino all’ultimo verificato con il preavviso di Durc interno. Tuttavia, al fine di consentire un sistema

di maggiore garanzia per le aziende, che avendo titolo alle agevolazioni devono essere in possesso della regolarità contributiva attestata dal Durc nel momento della loro fruizione, è stato realizzato il sistema Dichiarazione Preventiva di Agevolazione - D.P.A. - attraverso il quale è possibile anticipare l’attivazione della verifica ed acquisire l’esito del Durc a partire dal mese in cui l’agevolazione/beneficio viene fruito. Ciò consentirà sia di ridurre la gestione del recupero delle agevolazioni fruite, spesso operato per periodi temporali molto ampi, in presenza di attestazione di irregolarità contenuta nel Documento Verifica regolarità contributiva, sia di assicurare che la verifica non venga posta in essere in un momento successivo rispetto a quello della concreta fruizione dell’agevolazione denunciata nei flussi UniEmens correnti ovvero in quelli di variazione. In tal modo sarà possibile conseguire una maggiore efficacia dell’intero sistema dei controlli dando piena attuazione all’intento semplificativo voluto dal legislatore del 2014 con la disciplina in materia di Durc On Line. Dal 9 luglio 2018 il sistema Dichiarazione Preventiva di Agevolazione - D.P.A. - prevede che l’azienda dichiari, attraverso un modello telematico, la volontà di usufruire delle agevolazioni a partire dal mese in cui ne ha diritto e per tutto il periodo di permanenza del titolo medesimo. La dichiarazione, con riguardo alla matricola aziendale per la quale, per il mese considerato, verrà denunciata dal datore di lavoro l’agevolazione nel flusso UniEmens, deve avvenire entro il giorno precedente la scadenza del pagamento della denuncia stessa. In ogni caso la matricola indicata sarà ricollegata al codice fiscale dell’azienda in ossequio alle regole vigenti in materia di Durc On Line, che prevedono che la verifica di regolarità contributiva interessi tutte le

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posizioni contributive riconducibili al codice fiscale del soggetto verificato. L’avvenuta trasmissione della Dichiarazione Preventiva di Agevolazione determinerà l’avvio, in tempo reale, dell’interrogazione della piattaforma Durc On Line. L’esito della verifica di regolarità sarà registrato sul sistema D.P.A. e fornirà all’utente esterno la conferma circa la legittimità della fruizione dei benefici ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006. Resta fermo che, in assenza della preventiva dichiarazione a cura dell’azienda interessata o del proprio intermediario, qualora a seguito della elaborazione di un flusso UniEmens sia evidenziata almeno una agevolazione, il sistema D.P.A. attiverà l’interrogazione della procedura Durc On Line e l’esito della verifica di regolarità sarà gestito ai fini della conferma o del recupero di quanto indebitamente fruito a titolo di benefici/agevolazioni. La verifica della regolarità contributiva tramite la piattaforma Durc On Line diventa il cardine per l’avvio di un circolo virtuoso che necessita la costruzione di relazioni di partnership tra gli attori del sistema Inps/intermediari-aziende in ragione del cointeresse a che ogni attività correlata ai processi di regolarizzazione trovi una immediata e corretta canalizzazione negli archivi dell’Istituto. Inoltre, tale nuova modalità garantisce la visibilità e la trasparenza delle risultanze interne della verifica nei confronti delle aziende e dei loro intermediari che consente l’avvio di una risposta attiva ai fini della rimozione delle situazioni anomale. La realizzazione di questa interazione positiva viene incentivata dalla riduzione del rischio di perdita delle agevolazioni conseguente alla formazione di un Documento che attesta, in via definitiva, l’irregolarità dell’azienda.


LAVORO

2. Dichiarazione Preventiva di Agevolazione - D.P.A. - Istruzioni operative A partire dal giorno 9 luglio 2018, sul sito internet dell’Istituto, all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, verrà messo a disposizione dei datori di lavoro il modulo telematico denominato “DPA - Dichiarazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi”, gestito dall’omonima procedura. Tale modulo, come descritto nel paragrafo precedente, servirà a comunicare la volontà di usufruire di un beneficio nelle denunce UniEmens innescando, da subito, la verifica della regolarità contributiva; il datore di lavoro potrà effettuare l’invio del modulo fino al giorno precedente la scadenza dell’obbligazione contributiva. Accedendo a tale sezione, al datore di lavoro verrà chiesto di inserire la matricola sulla quale sarà esposto il beneficio soggetto a verifica di regolarità contributiva, nonché i mesi per i quali lo stesso verrà fruito. L’indicazione della matricola permetterà alla procedura di risalire al codice fiscale del datore di lavoro, rispetto al quale verrà effettuata la verifica; l’esito della stessa avrà valore per tutte le matricole collegate allo stesso codice fiscale. Il sistema D.P.A., dopo aver protocollato l’istanza, invia alla procedura Durc On Line la richiesta di verifica della regolarità. Laddove sarà presente un Documento Durc On Line regolare in corso di validità D.P.A. ne registrerà l’esito; diversamente, verrà avviato il procedimento di verifica, con l’eventuale emissione dell’invito a regolarizzare. Al termine del procedimento, la procedura Durc On Line comunicherà l’esito al sistema D.P.A., che provvederà alla registrazione

dello stesso. Tale esito sarà visibile anche al datore di lavoro, all’interno dell’applicazione “Di. Res.Co.”, in calce al modulo trasmesso. In riferimento alla singola dichiarazione ed a ogni mese verificato, infatti, verrà annotata la data di interrogazione, l’esito della stessa, il numero di protocollo del Documento formato e la data in cui l’esito è stato registrato negli archivi. L’indicazione del numero di mesi non è un dato che vincola il datore di lavoro ai fini della fruizione, ma è funzionale all’avvio delle successive verifiche mensile. Il sistema D.P.A., infatti, in automatico, invierà la richiesta di verifica sulla piattaforma Durc On Line ogni mese, per il numero di mesi indicato nell’apposito campo, al fine di registrarne il relativo esito. Ciò significa che il datore di lavoro non dovrà effettuare la comunicazione per ogni nuovo beneficio che intende utilizzare, poiché la comunicazione, già presente e in corso di validità, determina la verifica della regolarità per l’intero codice fiscale, le matricole ad esso collegate e tutti i benefici che sono subordinati alla verifica di regolarità ex art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006. Alla scadenza del periodo indicato nel modulo, il datore di lavoro che sta usufruendo o vuole usufruire di ulteriori incentivi dovrà trasmettere un nuovo modulo contenente i nuovi dati di riferimento. Al fine di agevolare tale adempimento, il sistema D.P.A., all’approssimarsi della scadenza di validità del modulo trasmesso, inoltrerà un alert sollecitando l’invio di un’eventuale ulteriore richiesta. La procedura descritta permetterà di conoscere in tempo reale, al momento dell’elaborazione della denuncia, la situazione dell’azienda relativamente alla regolarità contributiva, consentendo di riconoscere da subito i benefici esposti ovvero di emettere e notificare tempestivamente le eventuali note di rettifica per addebito ex art. 1, comma 1175, della legge 296/2006. In ogni caso, qualora entro il termine normativamente previsto rimanga senza esito la verifica di regolarità contributiva operata dalla procedura Durc On Line, D.P.A. provvederà automaticamente a reinterrogare il sistema Durc On Line finché non si otterrà l’esito definitivo. 3. Annullamento dei Documenti generati dal sistema ai fini della verifica della regolarità contributiva ex art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 Con il messaggio n. 2267 del 6 giugno 2018 è stata rilasciata alle Strutture territoriali la funzione di annullamento del Documento generato dal sistema di verifica della regolarità contributiva - Durc On Line in caso di esito regolare e Verifica regolarità contributiva in caso di esito irregolare - nelle ipotesi

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in cui, a seguito di verifiche d’ufficio ovvero su richiesta dell’interessato, risulti che lo stesso sia stato adottato sulla base di un’istruttoria incompleta o fondata su elementi non corrispondenti alla realtà. A seguito dell’annullamento del Documento formato in esito alla richiesta di verifica della regolarità contributiva dell’azienda in materia di benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, è necessario effettuare una serie di adempimenti volti, da un lato, a neutralizzare gli effetti prodotti dal Documento annullato e, dall’altro, ad evitare che lo stesso, in attesa che venga formato il nuovo Documento, produca ulteriori conseguenze. Con il presente messaggio si forniscono altresì indicazioni in merito alle operazioni da porre in essere nella gestione di tale evenienza, in attesa che le procedure informatiche vengano aggiornate per effettuare in modo automatizzato gli adempimenti necessari. 3.1. Indicazioni operative per la fase successiva all’annullamento del Documento - Durc On Line o Verifica regolarità contributiva prodotto dal sistema Durc On Line Pervenuta da Durc On Line la notizia dell’annullamento di un Documento, il sistema procederà centralmente ad aggiornare i semafori già accesi sui mesi interessati dal Documento annullato (che vengono ricondotti a “rosso non lucchettato”) e a inserire il codice fiscale coinvolto in una nuova successiva richiesta a Durc On Line da Inps. Successivamente all’annullamento l’operatore dovrà effettuare una ricognizione degli archivi al fine di individuare e gestire situazioni già in essere, relative all’intervallo temporale interessato dal Documento annullato che, in attesa della formazione di un nuovo Documento, potrebbero definirsi in maniera non corretta. In particolare, per quanto riguarda le note di rettifica presenti in Gestione Contributiva e non ancora definite, si rende necessario distinguere le differenti casistiche: le note di rettifica in stato “da emettere” saranno automaticamente ricalcolate a seguito dell’aggiornamento dei semafori e, in presenza di “rosso non lucchettato”, non saranno notificate; le note di rettifica in stato “emesso” saranno riportate centralmente allo stato “da emettere” e il ricalcolo, per recepire il nuovo esito della verifica di regolarità, sarà fatto automaticamente o potrà essere fatto manualmente dall’operatore; le note di rettifica già inviate/notificate saranno riportate centralmente allo stato “da emettere”, al fine di impedirne l’erroneo inoltro al recupero crediti in presenza di un semaforo che è stato ricondotto a “rosso non


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lucchettato” e consentire il successivo ricalcolo in batch. Per evitare errori, nell’ipotesi di passaggio manuale ai Debiti o Crediti, si raccomanda di sottoporre preliminarmente la nota di rettifica a ricalcolo per registrare eventuali modifiche della regolarità contributiva. Viceversa, qualora le note di rettifica siano già transitate al Nuovo Recupero Crediti, alle relative inadempienze, contraddistinte dal TS 25, sarà necessario attribuire il CSL 9112 o, se già infasate, sarà necessario sospendere l’avviso di addebito di riferimento. Parimenti, dovranno essere temporaneamente bloccate le note di rettifica transitate in procedura Debiti (causale “in accertamento”), al fine di evitare il rimborso o la compensazione di importi che potrebbero risultare non spettanti. 3.2. Fase successiva alla formazione del nuovo Documento da parte del sistema Durc On Line A conclusione della nuova attività di verifica della regolarità contributiva, con il successivo aggiornamento del fascicolo, si realizzerà una delle seguenti situazioni: Semaforo conseguente alla prima verifica di regolarità

Semaforo conseguente alla seconda verifica di regolarità

A

Rosso lucchettato

Azzurro

B

Rosso lucchettato

Rosso lucchettato

C

Azzurro

Rosso lucchettato

D

Azzurro

Azzurro

Nella fattispecie A sarà necessario riconoscere i benefici ora spettanti, azzerando gli addebiti generati dal precedente Documento. A tal fine, l’operatore dovrà effettuare il ricalcolo delle note di rettifica non definite (o attendere il ricalcolo automatico, nell’ipotesi in cui le stesse si trovino nello stato “da emettere”); inoltre, sarà necessario acquisire i flussi di regolarizzazione necessari a definire in compensazione le inadempienze con TS 25. A tal proposito si rileva che i flussi di regolarizzazione dovranno essere acquisiti dalle Strutture, salva l’ipotesi in cui il Documento Verifica regolarità contributiva sia stato annullato a seguito dell’accertato comportamento omissivo del datore di lavoro. In questo caso sarà quest’ultimo a dover trasmettere i flussi regolarizzativi volti al riconoscimento dei benefici inizialmente disconosciuti. Ci si riferisce, in particolare, all’obbligo che grava sul datore di lavoro di comunicare tempestivamente l’avvenuta regolarizzazione a seguito di invito a regolarizzare.

L’omessa o tardiva comunicazione dell’avvenuta regolarizzazione, che ha determinato la formazione di un Documento poi annullato, comporta l’obbligo in capo al datore di lavoro medesimo di sanare la situazione. In relazione a tale eventualità, la Struttura territoriale dovrà aver cura di comunicare all’azienda la necessità di trasmettere i flussi regolarizzativi per il riconoscimento delle agevolazioni e tale comunicazione dovrà essere prodotta dalle aziende ai fini della generazione del ticket di cui al messaggio n. 4973/2016. Nella fattispecie B, sebbene la situazione sostanziale non cambi, sarà sempre necessario sottoporre a ricalcolo le note di rettifica non definite, nonché aggiornare il CSL di sospensione attribuito alle inadempienze in gestione, per poi procedere con l’attività di recupero. Nella fattispecie C il diverso esito del nuovo Documento comporterà la necessità di addebitare i benefici inizialmente riconosciuti sulla base di un Documento poi annullato. L’operatore dovrà, innanzitutto, sottoporre a ricalcolo eventuali note di rettifica non definite emesse ad altro titolo (o attendere il ricalcolo automatico), nonché acquisire in procedura flussi di regolarizzazione relativi a tutto il periodo interessato dal Documento annullato, finalizzati ad addebitare i benefici non più spettanti. La fattispecie D non richiede, per ovvie ragioni, alcun intervento da parte dell’operatore. Nella gestione dell’attività di sistemazione della posizione aziendale risulta fondamentale tenere in considerazione eventuali attività dell’Istituto che hanno comportato il disconoscimento dei benefici per mancanza dei requisiti sostanziali; ciò per evitare, da un lato, di addebitare due volte lo stesso beneficio - per mancanza dei requisiti e per mancanza della regolarità contributiva, dall’altro, di riconoscere un beneficio non spettante. A tal fine, è indispensabile un controllo delle procedure di verifica documentale afferenti ai singoli incentivi, nonché una lettura attenta degli archivi aziendali (tra gli altri, il Fascicolo elettronico aziendale e il Nuovo Recupero Crediti). INPS - Messaggio 3 agosto 2018, n. 3082 Oggetto: Messaggio n. 2648 del 2 luglio 2018. Nuovo processo di gestione per la verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Aggiornamenti procedurali. Premessa Con il messaggio n. 2648 del 2 luglio 2018 è stato annunciato il rilascio e descritto il nuovo impianto di verifica della regolarità

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contributiva con il sistema Dichiarazione preventiva di agevolazione - D.P.A. Tale sistema, oltre a innovare il procedimento di verifica per il godimento di benefici normativi e contributivi, comporterà degli aggiornamenti della sezione “Regolarità contributiva”, all’interno del “Cassetto previdenziale aziende” > “Fascicolo elettronico del contribuente”. 1. Aggiornamenti della sezione “Regolarità contributiva” Come illustrato nel messaggio citato, a partire dal mese di luglio 2018 i datori di lavoro hanno la possibilità di inoltrare la Dichiarazione preventiva di agevolazione, che attiva immediatamente il procedimento di verifica finalizzato a determinare la regolarità/irregolarità per il/i mese/mesi indicati, dando al datore di lavoro la conferma sulla possibilità di godere o meno dei benefici esposti nella denuncia mensile. In assenza di dichiarazione preventiva, se in fase di elaborazione della denuncia UniEmens viene riscontrata la presenza di incentivi soggetti al possesso della regolarità contributiva, sarà lo stesso sistema D.P.A. a interrogare, in maniera automatica, il sistema Durc On Line (DOL) per la verifica della regolarità contributiva e il riconoscimento dei benefici. Con l’avvio del sistema D.P.A., a partire da luglio 2018, per le matricole associate allo stesso codice fiscale verranno gestite anche le mensilità precedenti alla verifica di regolarità per le quali il datore di lavoro non ha avuto un esito definitivo, in quanto non è stato destinatario di un preavviso di irregolarità nel 2014 e 2015, né è stato coinvolto nelle attività di sistemazione previste nei messaggi n. 3184 del 25 luglio 2016 e n. 3220 del 3 agosto 2017. Al fine di rendere evidenti agli operatori e ai datori di lavoro le fasi di gestione del procedimento di verifica della regolarità contributiva tramite il sistema DOL, all’interno del “Cassetto previdenziale aziende” > “Fascicolo elettronico del contribuente”, saranno visualizzati alcuni elementi univoci. Innanzitutto, i codici fiscali per i quali la regolarità contributiva non risulta verificata continueranno a essere contraddistinti dal simbolo del triangolo giallo con punto esclamativo nero, che ha il significato di “Stato regolarità: non disponibile”. La regolarità contributiva non risulta verificata nell’ipotesi in cui non sia stata attivata l’interrogazione del sistema DOL, perché manca la Dichiarazione preventiva o perché D.P.A. non ha ancora trasmesso la richiesta automatica ovvero nell’ipotesi di procedimento non ancora concluso con esito definitivo e, infine, nell’ipotesi di azienda sospesa o cessata. Inoltre, per ogni matricola, nella sezione “Lista regolarità per Area”, accanto al sin-


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golo mese, il semaforo MASTER assumerà la colorazione e il significato descritti nella seguente tabella: Semaforo

Significato

Semaforo grigio

Nessuna richiesta di verifica presente in D.P.A. per tale periodo

Semaforo arancione*

Richiesta di regolarità in corso, in attesa di definizione

Semaforo azzurro

Azienda regolare

Semaforo rosso con lucchetto

Azienda irregolare

Semaforo nero

Azienda sospesa o cessata

* Il semaforo grigio diventerà arancione quando

sarà trasmessa la Dichiarazione preventiva di agevolazione o quando, in fase di elaborazione della denuncia mensile, sarà lo stesso sistema D.P.A. a interrogare la procedura DOL.

Infine, non sarà più data evidenza allo stato di regolarità/irregolarità delle singole Aree, né al dettaglio delle eventuali tipologie di irregolarità presenti; con l’entrata in vigore del sistema D.P.A., infatti, i semafori associati alle singole Aree risulteranno bianchi. 2. Forzatura dei semafori A partire dal rilascio del sistema D.P.A., gli operatori delle Strutture territoriali non avranno più la possibilità di effettuare la forzatura dei semafori, funzionalità che, come noto, aveva la finalità di risolvere e correggere situazioni di irregolarità determinate da disallineamenti procedurali o errori nella gestione delle evidenze. Nelle ipotesi in cui, a seguito di verifiche d’ufficio ovvero su richiesta dell’interessato, risulti che l’irregolarità contributiva sia stata definita con un documento (Verifica regolarità contributiva) non corretto, lo stesso dovrà essere annullato, con le modalità descritte nei messaggi n. 2267 del 6 giugno 2018 e n. 2648 del 2 luglio 2018; solo con la formazione del nuovo documento (Durc on Line) si determinerà una situazione di regolarità. Tuttavia, in considerazione del fatto che nella gestione di situazioni pregresse potrebbe porsi la necessità di dover intervenire manualmente sui semafori attraverso il sistema delle forzature, le Strutture territoriali potranno segnalare alla Direzione centrale Entrate e recupero crediti tale esigenza, dettagliatamente descritta e motivata, avvalendosi del “Portale Ticket Aziende” (messaggio n. 2828 del 13 luglio 2018) e della specifica sezione “regolarità ex art.1”.

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO APPALTO ILLECITO ED INADEMPIENZE RETRIBUTIVE E CONTRIBUTIVE INDICAZIONI AL PERSONALE DI VIGILANZA CIRCOLARE 11 LUGLIO 2018, N. 10 L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito, anche ai fini di uniformare l’attività degli organi di vigilanza, le indicazioni operative, condivise con Ministero del Lavoro, INPS e INAIL, in merito alla ipotesi in cui siano riscontrate inadempienze retributive e contributive nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione di un appalto non genuino. Preliminarmente, l’Ispettorato ricorda che, in virtù della depenalizzazione delle ipotesi di appalto privo dei requisiti previsti dall’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 276/03, tali fattispecie integrano attualmente un illecito amministrativo per il quale trova applicazione la sanzione di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro sia nei confronti dello pseudo appaltatore che nei confronti del committente/utilizzatore. La suddetta misura sanzionatoria esclude l’applicazione delle sanzioni per lavoro nero e delle altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro: in tali ipotesi, infatti, sussiste una tracciabilità del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti retributivi e contributivi, anche se riconducibili ad un datore di lavoro che non è l’effettivo utilizzatore delle prestazioni. Fermo restando quanto sopra, l’Ispettorato ricorda altresì come, sotto il profilo dei recuperi retributivi connessi all’accertamento di un appalto illecito, la circostanza che il lavoratore sia considerato dipendente dell’effettivo utilizzatore della prestazione non sia automatica, ma subordinata al fatto costitutivo dell’instaurazione del rapporto di lavoro su domanda del lavoratore. Pertanto, in assenza della costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore per effetto del mancato ricorso al Giudice da parte del lavoratore, il provvedimento di diffida accertativa potrà essere adottato esclusivamente nei confronti dello pseudo appaltatore e, quindi, in relazione alle retribuzioni non correttamente corrisposte in ragione del CCNL dallo stesso applicato. Per contro, la circolare sottolinea come, al contrario, ai fini contributivi e previdenziali, rilevi il rapporto tra l’INPS e il datore di lavoro effettivo, a prescindere dal ricorso al Giudice del Lavoro da parte del lavoratore per otte-

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nere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore. In tale ambito, pertanto, una volta accertato che la prestazione lavorativa è resa in favore dell’utilizzatore, quest’ultimo si configura quale datore di lavoro di fatto e gli obblighi di natura pubblicistica in materia di assicurazioni sociali gravano per l’intero su tale datore. Di conseguenza, il personale ispettivo dovrà dapprima procedere alla quantificazione dell’imponibile contributivo dovuto per l’esecuzione dell’appalto avendo riguardo al CCNL applicabile e, conseguentemente, agire per il recupero nei confronti del committente/utilizzatore, fatta salva l’incidenza satisfattiva dei pagamenti effettuati dallo pseudo appaltatore. Peraltro l’Ispettorato precisa che, qualora il recupero contributivo verso l’utilizzatore non vada a buon fine, l’ammontare dei contributi possa essere richiesto allo pseudo appaltatore. L’Ispettorato, infine, evidenzia come tale ultimo principio, che trova conforto nella sentenza n. 254/17 della Corte Costituzionale in materia di responsabilità solidale ex art. 29, co. 2 del D. Lgs. n.276/03, si applichi anche nei casi di affidamento dell’esecuzione dell’appalto da parte del consorzio a società consorziata. Ispettorato Nazionale del Lavoro - Circolare 11 luglio 2018, n. 10 Oggetto: appalto illecito ed inadempienze retributive e contributive - indicazioni operative al personale di vigilanza. Al fine di assicurare uniformità di comportamento di tutti gli organi di vigilanza, si forniscono le seguenti indicazioni di carattere operativo, valide per gli accertamenti futuri e quelli non ancora definiti, condivise con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l’INPS e con l’INAIL, in ordine alla ipotesi in cui, nell’ambito di un appalto non genuino, siano riscontrate inadempienze retributive e contributive nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto. In particolare, è emersa la necessità di chiarire come debba essere calcolata la contribuzione e la retribuzione dovuta e quali siano le modalità da seguire per il relativo recupero nei confronti degli operatori economici interessati, anche in considerazione dell’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia. In via preliminare, quanto al regime sanzionatorio si rammenta che, con D.Lgs. n. 8/2016, le fattispecie di reato previste dall’art. 18, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003 riguardanti le ipotesi di appalto privo dei requisiti previsti dall’art. 29, comma 1, sono state oggetto di depenalizzazione. Pertanto, le stesse integrano attualmente ipotesi di illecito amministrativo per le quali trova applicazione la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro sia nei confronti


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dello pseudo appaltatore che nei confronti del committente/utilizzatore (cfr. ML circ. n. 6/2016). Il medesimo regime sanzionatorio trova applicazione anche qualora l’appalto illecito sia stato posto in essere al fine di eludere, in tutto o in parte, i diritti dei lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo, stante l’abrogazione espressa ad opera del D.Lgs. n. 81/2015 del reato di somministrazione fraudolenta di cui all’art. 28, D.Lgs. n. 276/2003. Va tenuto presente, altresì, che la misura sanzionatoria di cui all’art. 18, comma 5 bis “ esclude in radice la possibile applicazione delle sanzioni per lavoro nero e delle altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro”; in tali ipotesi esiste, infatti, una “tracciabilità” del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti retributivi e contributivi, anche se facenti capo ad un datore di lavoro che non è l’effettivo utilizzatore delle prestazioni (cfr. interpello ML n. 27/2014). Tanto premesso, sul piano dei recuperi contributivi e retributivi connessi all’accertamento di un appalto illecito, appare opportuno evidenziare, innanzitutto, che il legislatore (cfr. art. 29, comma 3 bis, D.Lgs. n. 276/2003) ha lasciato alla libera iniziativa del lavoratore la costituzione del rapporto di lavoro nei confronti dell’effettivo utilizzatore della prestazione mediante ricorso ex art. 414 c.p.c. innanzi al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro. Ciò significa che, a differenza di quanto sancito dalla previgente disciplina di cui alla L. n. 1369/1960, nelle ipotesi di appalto illecito la circostanza che il lavoratore sia considerato dipendente dell’effettivo utilizzatore della prestazione non è “automatica”, ma è subordinata al “fatto costitutivo dell’instaurazione del rapporto di lavoro su domanda del lavoratore” (cfr. Cass. sent. n. 25014/2015). Ciò comporta che, in assenza della costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore per effetto del mancato esercizio dell’azione di cui all’art. 414 c.p.c. - al di fuori dell’ipotesi di imputazione automatica del rapporto di lavoro, ex art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 - il provvedimento di diffida accertativa potrà essere adottato esclusivamente nei confronti dello pseudo appaltatore (ex art. 12, D.Lgs. n. 124/2004) in relazione quindi alle retribuzioni non correttamente corrisposte in ragione del CCNL dallo stesso applicato. Sul piano invece del recupero contributivo va considerato che il rapporto previdenziale intercorrente tra datore di lavoro e Ente previdenziale trova la propria fonte nella legge e presuppone esclusivamente l’instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro; come tale non consegue alla stipula di un atto di natura negoziale ed è indifferente alle sue vicende processuali essendo del tutto sottratto alla disponibilità delle parti (Cass.

sent. n. 17355/2017 e n. 6001/2012). In altri termini, lo stesso recupero contributivo non può ritenersi condizionato dalla scelta del lavoratore di adire l’A.G. per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore. In ambito previdenziale, infatti, vale il principio secondo cui “l’unico rapporto di lavoro rilevante verso l’ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo” (Cass. sent. n. 20/2016, n. 463/2012). Ne consegue, anche sulla base dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi nella vigenza della L. n. 1369/1960, che gli obblighi di natura pubblicistica in materia di assicurazioni sociali, una volta accertato che la prestazione lavorativa è resa in favore dell’utilizzatore - che si configura, pertanto quale datore di lavoro di fatto - gravano per l’intero su quest’ultimo. Il personale ispettivo, quindi, procederà alla determinazione dell’imponibile contributivo dovuto per il periodo di esecuzione dell’appalto avendo riguardo al CCNL applicabile al committente ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.L. n. 338/1989 e al conseguente recupero nei confronti dello stesso, fatta salva l’incidenza satisfattiva dei pagamenti effettuati dallo pseudo appaltatore. Tale impostazione, che prevede un coinvolgimento dello pseudo appaltatore nell’adempimento degli obblighi contributivi, è peraltro in linea con il principio tracciato dalla Corte Costituzionale in riferimento alla responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 nella recente sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017, in virtù della quale “la tutela del soggetto che assicura un’attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”, a prescindere dalla fattispecie negoziale utilizzata (v. INL circ. n. 6/2018). La sentenza della Corte Costituzionale sembra anzi consentire una interpretazione volta a non escludere dalle proprie responsabilità lo pseudo appaltatore, anche nelle ipotesi in cui quest’ultimo non abbia effettuato pagamenti spontanei in favore dei lavoratori. I Giudici stabiliscono infatti che al fine di “evitare il rischio che i meccanismi di decentramento - e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione - vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale”, l’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 vada interpretato estensivamente (nel caso specifico il tema è stato quello della subfornitura). In tal senso si ritiene pertanto che, qualora non vada a buon fine il recupero contributivo nei confronti del committente/utilizzatore, l’ammontare dei contributi possa essere richiesto in capo allo pseudo appaltatore, il quale non può ritenersi del tutto estraneo alle vicende accertate. Eventuali contenziosi che dovessero instaurarsi su tale specifico aspetto saranno comunque oggetto di at-

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tento monitoraggio. Tali principi trovano applicazione nell’intera filiera degli appalti ed anche nei casi di affidamento dell’esecuzione dell’appalto da parte del consorzio a società consorziata (v. Cass. sent. 7 marzo 2008, n. 6208).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - ATTIVITÀ ISPETTIVA IN PRESENZA DI CONTRATTI CERTIFICATI INDICAZIONI OPERATIVE CIRCOLARE 1° GIUGNO 2018, N. 9 L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare 1° giugno 2018, n. 9, ha fornito indicazioni al proprio personale per lo svolgimento dell’attività ispettiva a fronte di contratti certificati, ai sensi degli artt. 75 e ss. del D. Lgs. n. 276/2003. In particolare, l’Ispettorato, con riferimento alle ipotesi di accertamento iniziato successivamente alla presentazione della richiesta di certificazione ma prima della conclusione del relativo procedimento, ha chiarito che il personale potrà svolgere la propria attività, informandone, però, prontamente la Commissione di certificazione. Tale comunicazione sospenderà, laddove previsto, il procedimento certificatorio che, in fase di conclusione, dovrà tener conto delle eventuali osservazioni pervenute dal personale ispettivo. Nell’ipotesi, invece, di controlli iniziati prima della presentazione della richiesta di certificazione, l’INL ha precisato che l’organo ispettivo dovrà, non appena venga reso edotto del deposito di una istanza di certificazione, informare la Commissione di certificazione della pregressa pendenza di un procedimento ispettivo ai fini della sospensione della procedura certificativa, avendo cura di informare la Commissione stessa degli esiti dell’accertamento. Nel diverso caso in cui, nel corso di una verifica ispettiva, il personale incaricato rilevi, in presenza di una certificazione di un contratto di lavoro o di appalto, vizi riguardanti l’erronea qualificazione dello stesso ovvero l’esistenza di una difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, dovrà farne espressa menzione nel verbale. In quest’ultimo, dovrà essere contenuta, in particolare, l’avvertenza secondo cui l’efficacia dell’eventuale disconoscimento del contratto nonché l’applicazione delle relative sanzioni, nonché gli eventuali altri effetti derivati, sono condizionati al preventivo espletamento del tentativo di conciliazione obbligatorio presso la Com-


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missione di certificazione che ha adottato l’atto o alla positiva impugnazione prevista ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 276/2003. Nell’ipotesi in cui il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, l’organo di vigilanza potrà promuovere il ricorso al giudice del lavoro o al TAR, a seconda del tipo di vizio riscontrato nel caso specifico. L’Ispettorato precisa che, soltanto in caso di accoglimento del predetto ricorso, l’ufficio che ha condotto gli accertamenti, potrà, previa una opportuna comunicazione al soggetto ispezionato, dar seguito ai provvedimenti già contestati con il verbale unico. Ispettorato Nazionale del Lavoro - Circolare 1° giugno 2018, n. 9 Oggetto: Attività ispettiva in presenza di contratti certificati ai sensi degli artt. 75 e ss. del D. Lgs. n. 276/03: indicazioni operative. Al fine di rispondere ad alcune richieste di parere provenienti dal territorio si forniscono le seguenti indicazioni operative in relazione alla possibile interferenza tra le attività di vigilanza e quella di certificazione. Attività ispettiva in pendenza di certificazione a) Controlli iniziati successivamente alla presentazione di una istanza di certificazione Innanzitutto vi è da chiarire come si debba procedere nel caso in cui una richiesta di certificazione risulti già presentata al momento dell’accesso ispettivo ma il relativo procedimento non si sia ancora concluso. In tal caso, non essendo ancora maturato alcun effetto preclusivo nei confronti delle parti e dei terzi, il personale ispettivo potrà svolgere la propria attività avendo però cura di informare prontamente la Commissione di certificazione adita circa la pendenza dell’accertamento ispettivo. Peraltro tale adempimento risulta funzionale alla sospensione del procedimento certificatorio in pendenza dell’accertamento ispettivo, sospensione prevista nella maggior parte dei regolamenti interni delle Commissioni onde favorire un opportuno coordinamento tra funzioni di controllo e

certificatorie. In tale ottica, va ricordato, altresì, che l’art. 78, comma 2, del D. Lgs. n. 276/03 prevede che “le autorità pubbliche nei cui confronti l’atto di certificazione è destinato a produrre i propri effetti possono presentare osservazioni alla Commissione di certificazione. La Commissione di certificazione deve tenere conto, sia al momento della decisione sia in sede di motivazione del provvedimento finale, delle osservazioni pervenute prima della conclusione del procedimento (D.M. 21.7.2004)”. Al termine degli accertamenti, il personale ispettivo avrà altresì cura di comunicare gli esiti alla Commissione onde consentirle di concludere il procedimento adottando le conseguenti determinazioni. b) Controlli iniziati prima della presentazione di una istanza di certificazione Analoghe e più stringenti indicazioni vanno date nel caso in cui l’inoltro della richiesta di certificazione è successiva all’inizio dell’attività di vigilanza. In tal caso, l’organo ispettivo, non appena venga reso edotto - anche da parte del soggetto ispezionato o dal professionista - del deposito di una istanza di certificazione, dovrà immediatamente informare la Commissione della pregressa pendenza di accertamenti ispettivi ai fini della sospensione del procedimento di certificazione in conformità a quanto previsto dal rispettivo regolamento, continuando a svolgere tutti gli accertamenti di competenza e, se del caso, adottando i relativi provvedimenti. Anche in tal caso il personale ispettivo avrà cura di comunicare l’esito dell’accertamento alla Commissione. Impugnazione della certificazione Ove nel corso della verifica ispettiva venga esibita dalla parte la certificazione di un contratto di lavoro o di appalto, occorre evidenziare che i relativi effetti permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 80 del D. Lgs. n.

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276/2003, fatti salvi eventuali provvedimenti cautelari del giudice che anticipino l’esito del giudizio sul merito. In tal caso, qualora, al termine dell’attività di vigilanza, siano stati rilevati vizi riconducibili all’erronea qualificazione del contratto ovvero alla difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, il personale ispettivo deve adottare nel redigere il verbale conclusivo alcuni accorgimenti. In particolare, il verbale conclusivo deve recare, in relazione al disconoscimento dei contratti certificati (sia di lavoro che di appalto), l’espressa avvertenza che l’efficacia di tale disconoscimento (applicazione delle sanzioni ed eventuali altri effetti derivati) è condizionata al positivo espletamento del tentativo di conciliazione obbligatorio presso la Commissione di certificazione oppure, in caso la stessa non riuscisse, all’utile proposizione delle impugnazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 276/03. Infatti, chiunque intenda presentare un ricorso giurisdizionale contro la certificazione al giudice del lavoro, deve previamente rivolgersi alla medesima commissione di certificazione che ha adottato l’atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione in base all’articolo 410 del Codice di procedura civile; la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. Dal punto di vista operativo, l’ufficio che ha condotto gli accertamenti deve procedere, una volta acquisito il regolamento interno di funzionamento della Commissione che ha disposto la certificazione, ad esperire presso quest’ultima il tentativo obbligatorio di conciliazione in conformità alle procedure indicate nel medesimo regolamento. Nel caso in cui tale Commissione non sia nel territorio di competenza dell’Ufficio che ha condotto gli accertamenti quest’ultimo delega formalmente l’Ispettorato ubicato ove ha sede la Commissione, al deposito della richiesta di tentativo di conciliazione ed alla partecipazione alla relativa riunione, avendo cura di trasmettere una dettagliata relazione con allegata tutta la documentazione di interesse. Dopo che sia stato infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione, è possibile per l’organo di vigilanza promuovere ricorso al giudice del lavoro ex art. 413 c.p.c. o al tribunale amministrativo regionale. Al riguardo si rammenta che a mente dell’art. 21 del D. Lgs. n. 251/2004 “I dirigenti, o i funzionari da essi delegati, delle Direzioni provinciali del lavoro, incaricati della rappresentanza nei giudizi di opposizione ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, rappresentano e difendono, nell’ambito


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delle attività istituzionali dell’Amministrazione e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei giudizi di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.” La scelta della giurisdizione ovviamente dipende dal tipo di vizio che si riscontra nel caso specifico. In particolare, va adito il TAR in tutti i casi in cui si riscontri la violazione delle norme di legge che disciplinano il procedimento o uno sviamento dell’esercizio del potere certificatorio - cd. eccesso di potere- ipotesi quest’ultima, del tutto residuale, da ascrivere a fattispecie in cui la decisione della Commissione non trovi alcun fondamento negli elementi forniti dalle parti. Diversamente, come già anticipato, laddove si ravvisi un errore attinente alla qualificazione giuridica del contratto oppure una difformità tra il programma negoziale e quello che è stato effettivamente realizzato, la giurisdizione è riservata giudice ordinario atteso che tali vizi, hanno ad oggetto il corretto inquadramento del rapporto di lavoro rispetto alla qualificazione data. La decisione giurisdizionale di accoglimento del ricorso avrà effetto sin dal momento della conclusione del contratto solo nel caso in cui sia stato rilevato un errore nella sua qualificazione giuridica; mentre in caso di difformità del programma negoziale, la decisione spiegherà effetti dal momento in cui tale difformità abbia avuto inizio secondo quanto accertato in giudizio. Da quanto sopra, risulta evidente che il mezzo di impugnazione da esperire avverso i contratti certificati è, principalmente, quello previsto dall’art. 413 c.p.c. che, al secondo comma, contempla i criteri per la determinazione del foro territorialmente competente. In proposito, atteso che la norma individua molteplici fori tra cui è possibile per il ricorrente scegliere, appare opportuno fornire indicazione. In termini generali, appare più aderente alle controversie in questione, riguardanti potenzialmente una molteplicità di lavoratori anche impiegati presso diverse sedi della medesima impresa, il criterio del foro relativo al luogo in cui si trova l’azienda, intendendosi per tale, per consolidata giurisprudenza, la sede sociale dell’impresa. In caso di certificazione di contratto di appalto, invece, atteso che il ricorso - così come il preventivo tentativo di conciliazione - viene esperito nei confronti del committente e dell’appaltatore, appare possibile ricorrere al criterio del luogo ove si trova una dipendenza dell’azienda presso cui si svolge il rapporto di lavoro, intendendosi per tale anche il singolo cantiere (cfr. Cass. sez. lavoro. n. 11320/2014). Qualora, sulla base dei predetti criteri, l’impugnazione non sia esperibile nel territorio di competenza dell’Ufficio procedente, lo

stesso avrà cura di trasmettere la documentazione di interesse all’Ufficio territoriale del foro competente, corredata da apposita relazione affinché quest’ultimo possa agire in giudizio su delega dell’Ufficio procedente. All’esito della predetta impugnazione l’Ufficio che ha condotto gli accertamenti, in caso di accoglimento, potrà, previa una opportuna comunicazione al soggetto ispezionato, dar seguito ai provvedimenti già contestati con il verbale unico.

ANPAL ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE PERCETTORI CIGS ISTRUZIONI OPERATIVE NOTE 11 GIUGNO 2018, N. 7185, E 23 LUGLIO 2018, N. 9352 Vista la posizione ministeriale in materia (v. Notiziario n. 7/2018, pagg. 456 e seg.), l’Anpal, con la nota n. 9352/2018, ha fornito le prime istruzioni operative per procedere alla richiesta dell’assegno di ricollocazione da parte dei lavoratori coinvolti negli accordi di ricollocazione nelle ipotesi di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per riorganizzazione aziendale o crisi aziendale. Le relative domande di prenotazione possono essere presentate dal 24 luglio u.s., entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo di ricollocazione, previa registrazione sul portale Anpal tramite l’indirizzo http:// adrcigs.anpal.gov.it, dove è reso disponibile un apposito manuale. Il sistema richiede l’inserimento dei seguenti dati: - codice fiscale dell’azienda; - numero di telefono cellulare del lavoratore; - conferma o modifica dell’indirizzo e-mail precedentemente indicato in fase di registrazione; - avvenuta lettura dell’Informativa sul trattamento dei dati personali. Effettuata la prenotazione, per la quale l’applicativo fornirà una comunicazione stampabile, il sistema procederà all’automatica verifica: - dell’avvenuta stipula dell’accordo di ricollocazione. Decorsi 30 giorni dalla prenotazione dell’assegno, in assenza di accordo di ricollocazione presente a sistema, il lavoratore riceverà tramite e-mail una comunicazione di sospensione della prenotazione; - dei dati relativi alla domanda di integrazione salariale straordinaria pervenuti al Ministero del lavoro. Del positivo esito della verifica sarà data notizia tramite posta elettronica al lavora-

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tore che, entro i successivi 30 giorni, potrà completare la richiesta con l’inserimento dei dati utili alla propria profilazione e scegliere il soggetto erogatore da cui farsi assistere nel percorso di ricollocazione. Laddove l’ente prescelto abbia configurato l’agenda, sarà possibile anche prenotare il primo appuntamento. Qualora l’esito sia negativo, il sistema invierà una comunicazione nell’ipotesi in cui: - il richiedente non risulti tra i lavoratori interessati dalla domanda di integrazione salariale; - la prenotazione sia stata effettuata oltre i trenta giorni dalla stipula dell’accordo; - la prenotazione sia avvenuta successivamente al raggiungimento del numero massimo di richieste previste dall’accordo. Nelle more dell’implementazione del sistema, ad integrazione di quanto precisato con la nota n. 7185/18, viene specificato che il datore di lavoro deve trasmettere all’Anpal, all’indirizzo divisione5@anpal.gov.it, oltre all’accordo di ricollocazione, entro sette giorni dalla stipula, un prospetto, in formato excel, contenente i dati dei lavoratori (nome, cognome, codice fiscale, sede di assunzione, data di assunzione) coinvolti dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale. Ricevute tali informazioni, l’Anpal provvederà al caricamento dei dati dell’accordo di ricollocazione a sistema. Anpal - Nota 23 luglio 2018, n. 9352 Oggetto: Prime indicazioni operative per la presentazione di richiesta di assegno di ricollocazione, ai sensi dell’articolo 24bis del d.lgs. 148/2015, come introdotto dall’articolo 1, comma 136, della legge n. 205/2017 (cd. AdR CIGS). 1. Premessa Si riportano, di seguito, le prime indicazioni operative, per la richiesta, tramite applicativo informatico, di assegno di ricollocazione, ai sensi dell’articolo 24bis del d.lgs. 148/2015, così come previsto dalla circolare congiunta ANPAL e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2 del 08 giugno 2018. Si ricorda che, a termini di legge e come già specificato nella citata circolare n. 2, la domanda va presentata entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo di ricollocazione. 2. Prenotazione dell’assegno di ricollocazione Dal 24 luglio 2018, i lavoratori coinvolti negli accordi di ricollocazione possono effettuare una prenotazione dell’assegno di ricollocazione, accedendo al seguente indirizzo http://adrcigs.anpal.gov.it, previa registrazione sul portale ANPAL. L’indirizzo è raggiungibile anche dalla home page del sito istituzionale di ANPAL (www.anpal. gov.it). Una volta effettuato l’accesso, il sistema mo-


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strerà al lavoratore i dati acquisiti in fase di registrazione e chiederà l’inserimento delle seguenti informazioni: - Codice fiscale dell’azienda; - Numero di telefono cellulare del lavoratore; - Conferma o modifica dell’indirizzo e-mail precedentemente indicato in fase di registrazione; - l’avvenuta lettura dell’Informativa sul trattamento dei dati personali (obbligatoria per poter procedere nella richiesta). All’atto della conferma dell’operazione, l’applicativo fornirà una comunicazione stampabile contenente il numero di prenotazione dell’assegno, nonché la data e l’ora della stessa. A supporto del lavoratore, è disponibile sul sito ANPAL, alla sezione dedicata a Cittadini/Servizi/Assegno di ricollocazione, un manuale utente per la registrazione e la presentazione delle prenotazioni di assegno di ricollocazione. 3. Verifica, completamento della domanda e rilascio dell’assegno Dopo la prenotazione della richiesta di assegno di ricollocazione, allo scadere dei 30 giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo, si procederà alla verifica automatica della presenza a sistema dei seguenti dati: - Accordo di ricollocazione stipulato; - Dati relativi alla domanda di integrazione salariale straordinaria pervenuti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Una volta effettuate le predette verifiche, sarà data comunicazione - esclusivamente mediante posta elettronica all’indirizzo associato all’utenza - della possibilità di completare la richiesta; il lavoratore, entro i successivi 30 giorni, potrà quindi inserire nella procedura i dati utili alla propria profilazione e scegliere il soggetto erogatore da cui farsi assistere nel percorso di ricollocazione. Sarà, altresì, possibile, laddove l’ente prescelto abbia configurato l’agenda, prenotare il primo appuntamento, o, in caso contrario, ricevere i dati dell’ente erogatore, che provvederà a contattare il lavoratore per la fissazione del primo appuntamento. Nel caso in cui l’istruttoria dia esito negativo, il sistema invierà una comunicazione nei seguenti casi: • il richiedente non risulti tra i lavoratori interessati dalla domanda di integrazione salariale; • la prenotazione è stata effettuata oltre i trenta giorni dalla stipula dell’accordo; • la prenotazione è avvenuta successivamente al raggiungimento del numero massimo di richieste previste dall’accordo, seppur eseguita nei termini previsti. Si rappresenta, inoltre, che decorsi trenta giorni dalla prenotazione dell’assegno, in assenza di accordo di ricollocazione presente a sistema, il lavoratore riceverà una comunicazione via e-mail di sospensione della prenotazione.

4. Comunicazione dell’accordo di ricollocazione Come già indicato nella nota ANPAL prot. 7185 del 11 giugno 2018, nelle more della piena implementazione delle funzionalità del sistema, l’accordo di ricollocazione viene trasmesso ad ANPAL, a cura del datore di lavoro, entro sette giorni dalla stipula. Ad integrazione delle predette indicazioni, si comunica che i datori di lavoro, oltre all’accordo, dovranno inviare, un prospetto, in formato excel, contenente i dati dei lavoratori coinvolti dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale presentato ai sensi dell’articolo 21, commi 2 e 3, del d.lgs. 148/2015 (nome, cognome, codice fiscale, sede di assunzione e data di assunzione). Una volta ricevute tali informazioni, sarà cura di ANPAL, in questa prima fase, il caricamento dei dati dell’accordo di ricollocazione a sistema. 5. Fasi successive La gestione delle fasi successive al rilascio dell’assegno di ricollocazione, a cura dei soggetti erogatori del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, avverrà secondo le stesse modalità previste per l’assegno di ricollocazione per i percettori di NASpI. A breve seguiranno ulteriori indicazioni operative relative ai punti 3 e 4 sopra descritto e alle successive fasi del processo di gestione della misura e di supporto alla ricollocazione. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero verde di ANPAL, tramite e-mail: info@anpal.gov.it o tramite telefono: 800.00.00.39. Allo scopo di dare la più ampia diffusione alla presente nota, la stessa viene pubblicata sul sito internet istituzionale dell’ANPAL. Anpal - Nota 11 giugno 2018, n. 7185 Oggetto: Accordo di ricollocazione ai sensi dell’articolo 24bis del d.lgs. 148/2015, come introdotto dall’articolo 1, comma 136, della legge n. 205/2017. Trasmissione accordo all’ANPAL. Con riferimento alla circolare congiunta di ANPAL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prot. ANPAL n. 2 del 08/06/2018), relativa all’accordo di ricollocazione, si rappresenta quanto segue. Nelle more delle funzionalità informatiche per l’invio dell’accordo, la richiesta e la gestione dell’assegno di ricollocazione ai sensi della normativa in parola, che a breve la scrivente Agenzia renderà disponibili, si comunica che la trasmissione ad ANPAL dell’accordo di ricollocazione dovrà essere effettuato tramite posta elettronica al seguente indirizzo: divisione5@anpal.gov.it, indicando nell’oggetto “invio dell’accordo di ricollocazione ai sensi dell’articolo 24bis del d.lgs. 148/2015”. Si ricorda che la trasmissione in parola va effettuata a cura del datore di lavoro, entro sette giorni dalla stipula dell’accordo, uti-

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lizzando il modello allegato alla circolare. La presente comunicazione è pubblicata sul sito di ANPAL, per una sua più ampia diffusione.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI STATO DI DISOCCUPAZIONE OFFERTA DI LAVORO CONGRUA D.M. 10 APRILE 2018 In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 10 aprile 2018 con il quale, ai sensi del D. Lgs. n. 150/2015, vengono definiti i criteri in base ai quali l’offerta di lavoro ad un soggetto disoccupato può essere ritenuta congrua. Nel merito, il lavoratore disoccupato, tramite la stipula del patto di servizio personalizzato presso il Centro per l’Impiego, si rende disponibile a partecipare ad iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro e di carattere formativo, nonché all’accettazione di congrue offerte di lavoro. In particolare, il decreto individua quali parametri rilevanti ai fini della definizione dell’offerta di lavoro congrua, secondo le previsioni dell’art. 25 del citato decreto legislativo n. 150/15: • la coerenza con le esperienze e competenze maturate dal soggetto disoccupato, rilevate automaticamente per via informatica tramite il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro; • la distanza del luogo di lavoro dal domicilio e i tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico; • la durata dello stato di disoccupazione; • per i percettori di misure di sostegno al reddito, l’entità della retribuzione che dovrà essere superiore di almeno il 20% dell’indennità percepita nell’ultimo mese precedente. Più specificamente, il provvedimento in esame prevede che l’offerta di lavoro sia congrua quando, contestualmente, ricorrano i seguenti requisiti: • si riferisce ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a termine o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi; • attiene ad un rapporto di lavoro a tempo pieno o con orario di lavoro non inferiore all’80% di quello dell’ultimo contratto di lavoro; • prevede una retribuzione non inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva. L’offerta di lavoro, al momento della sua


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presentazione, deve riportare le seguenti informazioni: • la qualifica da ricoprire e le mansioni; • i requisiti richiesti; • il luogo e l’orario di lavoro; • la tipologia contrattuale; • la durata del contratto di lavoro; • la retribuzione prevista o i riferimenti al contratto collettivo nazionale applicato. La mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua comporta la decadenza dalle prestazioni di sostegno al reddito e dallo stato di disoccupazione, salvo giustificato motivo che, di norma, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge, deve essere comunicato e documentato entro due giorni lavorativi dalla proposta dell’offerta di lavoro congrua. Nel decreto viene specificato che sono considerati giustificati motivi di rifiuto dell’offerta i seguenti eventi: • documentato stato di malattia o di infortunio; • servizio civile e richiamo alle armi; • stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge; • gravi motivi familiari documentati o certificati; • casi di limitazione legale della mobilità personale; • ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati, che impedisca di accettare l’offerta. Qualora le giustificazioni non siano ritenute idonee, il Centro per l’Impiego informa l’interessato, il quale può richiedere, nei due giorni successivi, di essere sentito. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Decreto Ministeriale 10 aprile 2018 Definizione dell’offerta di lavoro congrua, ai sensi degli articoli 3 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI […] Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione e principi 1. Il presente decreto definisce l’offerta di lavoro congrua ai sensi degli articoli 3 e 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, in base ai seguenti principi: a) coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate; b) distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico; c) durata dello stato di disoccupazione. 2. Per i soggetti percettori di indennità di cui all’art. 21 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ai fini della definizione dell’offerta di lavoro congrua, oltre ai principi di cui al comma 1, si tiene conto anche dell’entità della retribuzione dell’offerta di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 1, lettera

d), del decreto legislativo n. 150 del 2015. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «centri per l’Impiego» (CPI): gli uffici territoriali aperti al pubblico, costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono attività ed erogano servizi e misure di politica attiva del lavoro, ai sensi degli articoli 11, 18, 20, 21, 22 e 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015; b) «patto di servizio personalizzato»: il patto di cui all’art. 20 decreto legislativo n. 150 del 2015; c) «stato di disoccupazione»: condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015; d) «classificazione dei settori economicoprofessionali» (SEP): sistema di classificazione che, a partire dai codici di classificazione statistica ISTAT relativi alle attività economiche (ATECO) e alle professioni (Classificazione delle Professioni), consente di aggregare in settori l’insieme delle attività e delle professionalità operanti nel mercato del lavoro; e) «settore economico-professionale»: livello primario della classificazione SEP, organizzato secondo una sequenza descrittiva che a partire dai principali processi di lavoro prevede, nell’ambito di questi ultimi, l’identificazione di specifiche aree di attività (ADA). Art. 3. Durata dello stato di disoccupazione 1. Ai fini della determinazione dell’offerta di lavoro congrua, la durata dello stato di disoccupazione viene computata a decorrere dal giorno in cui è presentata la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa di cui all’art. 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015, con l’esclusione dei periodi di sospensione dello stato di disoccupazione, fino al giorno in cui l’offerta di lavoro viene proposta. 2. Ai fini del presente decreto, come esemplificato nelle tabelle 1 e 2 allegate e che ne formano parte integrante, la durata dello stato di disoccupazione viene considerata in relazione ai seguenti intervalli di tempo: a) da zero fino a sei mesi; b) da più di sei fino a dodici mesi; c) più di dodici mesi. Art. 4. Coerenza con le esperienze e competenze maturate 1. Nel patto di servizio personalizzato, ai fini dell’individuazione di una o più attività professionali sulla base delle esperienze e delle competenze comunque maturate, è adottata a riferimento la classificazione dei settori economico-professionali, di cui all’art. 2, comma 1, lettera d). 2. Le esperienze e le competenze comunque maturate vengono rilevate automa-

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ticamente nell’ambito di una procedura informatica guidata, all’interno del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, messa a disposizione dei centri per l’impiego. 3. Per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo fino a sei mesi, l’offerta di lavoro è congrua se corrisponde a quanto concordato nel patto di servizio personalizzato, con specifico riferimento all’area di attività o alle aree di attività, nell’ambito del processo di lavoro del settore economico professionale individuato. 4. Per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo superiore a sei mesi e fino a dodici mesi, l’offerta di lavoro è congrua se rientra nelle aree di attività comprese nel processo di lavoro del settore economico professionale di riferimento o in aree di attività afferenti ad altri processi del settore economico professionale in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite nel patto di servizio personalizzato. 5. Per i soggetti in stato di disoccupazione da oltre dodici mesi, l’offerta di lavoro è congrua se rientra in una delle aree di attività comprese in tutti i processi di lavoro descritti nel settore economico professionale o in aree di attività afferenti ad altri settori economico professionali in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite nel patto di servizio personalizzato. Art. 5. Tipologia contrattuale 1. L’offerta di lavoro è congrua quando ricorrono contestualmente i seguenti requisiti: a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi; b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all’80% di quello dell’ultimo contratto di lavoro; c) prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015. 2. L’offerta di lavoro contiene, al momento della sua presentazione, le seguenti informazioni minime: a) la qualifica da ricoprire e le mansioni; b) i requisiti richiesti; c) il luogo e l’orario di lavoro; d) la tipologia contrattuale; e) la durata del contratto di lavoro; f) la retribuzione prevista o i riferimenti al contratto collettivo nazionale applicato. Art. 6. Distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento 1. Per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo fino a dodici mesi, l’offerta di


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lavoro è congrua quando il luogo di lavoro non dista più di 50 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. 2. Per i soggetti in stato di disoccupazione da oltre dodici mesi, l’offerta di lavoro è congrua quando il luogo di lavoro non dista più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile mediamente in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. 3. Nel caso in cui il luogo di lavoro non sia raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici, le distanze di cui ai commi 1 e 2 si considerano ridotte del 30%. Art. 7. Entità della retribuzione per i percettori di misure di sostegno al reddito 1. Per i soggetti destinatari di misure di sostegno al reddito di cui agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, indipendentemente dalla durata dello stato di disoccupazione, l’offerta di lavoro è congrua se l’entità della retribuzione, al netto dei contributi a carico del lavoratore, è superiore di almeno il 20 per cento dell’indennità percepita nell’ultimo mese precedente, senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà di cui decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 2. L’Inps mette a disposizione dei centri per l’impiego, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, tutte le informazioni relative alle indennità erogate dall’Istituto. Art. 8. Condizionalità e giustificato motivo di rifiuto dell’offerta di lavoro congrua 1. La mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua ai sensi del presente decreto, in assenza di giustificato motivo, determina l’applicazione dei meccanismi di condizionalità di cui agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015. 2. Il giustificato motivo ricorre in caso di: a) documentato stato di malattia o di infortunio; b) servizio civile e richiamo alle armi; c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge; d) gravi motivi familiari documentati o certificati; e) casi di limitazione legale della mobilità personale; f) ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l’offerta di lavoro congrua. 3. Le ipotesi di giustificato motivo, salvo casi eccezionali, sono comunicate e documentate entro due giorni lavorativi dalla proposta dell’offerta di lavoro congrua, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 4. Nel caso in cui le giustificazioni di cui al comma 3 non siano ritenute idonee, il centro per l’impiego ne dà comunicazione all’interessato il quale, nei successivi due giorni,

può chiedere di essere sentito. 5. Il centro per l’impiego, in caso di necessità di chiarimenti in merito a fattispecie specifiche relative alla sussistenza o meno di un giustificato motivo, può presentare richiesta di parere, d’intesa e per il tramite dei competenti uffici regionali, all’ANPAL, prospettando la possibile soluzione da adottare. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta, senza che l’ANPAL si sia pronunciata, la soluzione prospettata dal centro per l’impiego si considera assentita. Art. 9. Collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle persone con disabilità di cui all’art. 1 della legge n. 68 del 1999 in quanto compatibili con quanto disposto dai commi 2 e 3. 2. Per le persone con disabilità, l’offerta di lavoro congrua tiene conto di quanto annotato nel fascicolo personale in esito alla valutazione bio-psicosociale in possesso dei servizi competenti e nella relazione funzionale rilasciata dalla commissione medica integrata. 3. Alle persone con disabilità non può essere chiesto lo svolgimento di una prestazione lavorativa non compatibile con le loro minorazioni ai sensi dell’art. 10 della legge n. 68 del 1999. Art. 10. Disposizioni transitorie e finali 1. Ai sensi dell’art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015, dalla data di adozione del presente decreto, le previsioni di cui all’art. 4, commi 41 e 42, della legge n. 92 del 2012 non trovano più applicazione. 2. L’art. 4 trova applicazione a decorrere dalla piena operatività del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro tramite cui è reso disponibile il sistema di classificazione dei settori economico-professionali. Nelle more si fa riferimento al profilo o ai profili professionali per i quali il lavoratore ha manifestato la disponibilità nel patto di servizio personalizzato. 3. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

INPS QUOTA TFR IN BUSTA PAGA COME QU.I.R CESSAZIONE - MESSAGGIO 10 LUGLIO 2018, N. 2791 L’INPS ha emanato il messaggio 10 luglio 2018, n. 2791, con il quale ha ricordato che, dal 30 giugno 2018, la misura spe-

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rimentale della Qu.I.R (Quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte integrativa della retribuzione) ha cessato i suoi effetti. Come si ricorderà, la Legge di stabilità 2015 ha previsto, in capo ai lavoratori dipendenti, la possibilità di richiedere al datore di lavoro la liquidazione, fino - per l’appunto - al 30 giugno scorso, della quota maturanda del trattamento di fine rapporto sotto forma di integrazione della retribuzione mensile. Pertanto, non essendo stato adottato dal legislatore alcun provvedimento di proroga o reiterazione della misura suddetta, a decorrere dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro non saranno più tenuti a erogare in busta paga la quota maturanda del TFR per i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta. Ne consegue che per i lavoratori interessati viene ripristinata, a decorrere dal 1° luglio u.s., la situazione in essere prima dell’entrata in vigore della Qu.I.R. Peraltro, va incidentalmente sottolineato come la misura sia stata richiesta, almeno nel settore edile, da un esiguo numero di lavoratori. Il TFR sarà quindi regolato sulla base della destinazione scelta dal lavoratore al momento della costituzione del rapporto di lavoro o successivamente: ossia sarà conferito alla forma di previdenza complementare prescelta (nel caso dell’edilizia al Fondo Prevedi), oppure accantonato presso il datore di lavoro se il lavoratore interessato aveva scelto il mantenimento del trattamento in questione presso l’azienda. L’Istituto precisa che i datori di lavoro che abbiano fatto ricorso al finanziamento assistito dal Fondo di garanzia appositamente costituito presso l’INPS dovranno continuare a valorizzare l’elemento <QUIRFinLiquidata> fino alla liquidazione in busta paga della quota di TFR maturata nel periodo di paga 2018, ossia fino alle denunce Uniemens di competenza settembre 2018. Si rileva, infine, che, in conseguenza della cessazione della misura, vengono meno anche le misure compensative previste a favore dei datori di lavoro che avessero provveduto all’erogazione della Qu.I.R., consistenti nell’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297 e nella riduzione contributiva prevista dall’articolo 10, commi 1 e 3 del D. Lgs. 252/2005 per i datori di lavoro che hanno liquidato la Qu.I.R. senza ricorrere al finanziamento. INPS - Messaggio 10 luglio 2018, n. 2791 Oggetto: Liquidazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) ai sensi dell’articolo 1, comma 26 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Cessazione dell’obbligo di erogazione della Qu.I.R. L’articolo 1, comma 26 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabili-


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tà 2015), ha previsto, in via sperimentale e in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato - ad eccezione dei lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo - con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, di richiedere al datore di lavoro la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR), di cui alla legge n. 297/1982, sotto forma di integrazione della retribuzione mensile. La manifestazione di volontà dei lavoratori interessati - che una volta espressa è irrevocabile fino al 30 giugno 2018 - può essere esercitata anche in caso di conferimento, con modalità tacite o esplicite, del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. L’integrazione richiesta viene liquidata mensilmente dal datore di lavoro in forma diretta, come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.). Ai fini della relativa corresponsione, i datori di lavoro con meno di cinquanta addetti e non tenuti all’obbligo di versamento al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile - costituito ai sensi dell’articolo 1, comma 755, della legge n. 296/2006 - possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia. Detta garanzia è rilasciata da uno specifico fondo appositamente costituito presso l’INPS e, in ultima istanza, dallo Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2015, n. 29 (pubblicato in GU n. 65 del 19/03/2015), adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ed emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della citata legge n. 190/2014, sono state disciplinate le modalità di attuazione della liquidazione della Qu.I.R. in busta paga, nonché i criteri, le condizioni e il funzionamento del citato Fondo di garanzia. Con la circolare n. 82 del 23/04/2015 sono state fornite istruzioni sulla materia e sono state illustrate le modalità operative utili alla compilazione del flusso Uniemens. Tanto premesso, si fa presente che, non essendo stato adottato dal legislatore alcun provvedimento di proroga o reiterazione delle disposizioni normative sopra richiamate, a decorrere dal periodo di paga luglio 2018 i datori di lavoro non sono più tenuti ad erogare in busta paga la quota maturanda di trattamento di fine rapporto per i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta. Pertanto, i datori di lavoro interessati, dalle denunce di competenza luglio 2018, non saranno più tenuti all’assolvimento degli obblighi informativi e contributivi di cui alla circolare n. 82/2015.

Tuttavia, i datori di lavoro che abbiano avuto accesso al finanziamento della Qu.I.R. dovranno continuare a valorizzare l’elemento - che contiene le informazioni riferite alla Qu.I.R. liquidata in busta paga attraverso il ricorso al finanziamento assistito da garanzia (cfr. paragrafo 8 della circolare n. 82/2015) - fino alla liquidazione in busta paga della quota di TFR maturata nel periodo di paga giugno 2018, ossia fino alle denunce Uniemens di competenza settembre 2018. Venuto meno l’obbligo di erogazione della quota di trattamento di fine rapporto in busta paga, dalle denunce di competenza luglio 2018, i datori di lavoro interessati - in funzione degli obblighi di legge in materia di TFR e delle scelte operate dai lavoratori in ordine alla sua destinazione - dovranno procedere al ripristino dell’assetto previgente all’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 26 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, adeguando i relativi obblighi informativi e finanziari: a) accantonamento in azienda; b) versamento al Fondo di tesoreria; c) versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione.

INPS LEGGE 104/1992 CHIARIMENTI SU PERMESSI E CONGEDO STRAORDINARIO MESSAGGIO 7 AGOSTO 2018, N. 3114 L’INPS ha emanato il messaggio 7 agosto 2018, n. 3114 con il quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 e del congedo straordinario di

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cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, relativamente ai casi di particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro. In particolare, viene chiarita la compatibilità con il lavoro a turni dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6 della legge 104/1992, ossia dei tre giorni di permesso mensile riconosciuti ai genitori del minore con handicap in situazione di gravità, ai parenti o affini entro il terzo grado conviventi e che prestano assistenza ad una persona con handicap in situazione di gravità nonché alle persone handicappate maggiorenni in situazione di gravità. L’Istituto precisa che tali permessi potranno essere fruiti anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica o in orario notturno. In quest’ultimo caso, peraltro, viene specificato che il permesso fruito in corrispondenza del turno a cavallo di due giorni solari va considerato pari ad un solo giorno di permesso. Per quanto riguarda i casi di part-time, con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, è previsto il riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile. Infine l’Istituto offre chiarimenti in merito al cumulo tra congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 con i permessi ex art. 33 della legge n. 104/92 ed ex art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001 (tre giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale). In particolare, la circolare precisa che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi di cui alla legge n. 104/1992 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici. Resta ovviamente inteso che la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale ovvero delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.


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INPS - Messaggio 7 agosto 2018, n. 3114 Oggetto: Modalità di fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001. Chiarimenti Facendo seguito alle richieste di chiarimenti in merito alla modalità di fruizione dei benefici in argomento, relativamente ai casi di particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro, si forniscono le seguenti precisazioni. 1. Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive Il lavoro a turni è una particolare modalità organizzativa dell’orario normale di lavoro scelto dall’azienda per una efficiente organizzazione dell’attività lavorativa. L’articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, definisce il lavoro a turni come “qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo (impianti operativi che procedono per tutta la giornata e 7 giorni su 7) o discontinuo (impianti che non procedono 24 ore su 24), e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane”. Per “lavoro a turni” si intende, quindi, ogni forma di organizzazione dell’orario di lavoro, diversa dal normale “lavoro giornaliero”, in cui l’orario operativo dell’azienda può andare a coprire l’intero arco delle 24 ore e la totalità dei giorni settimanali. Tale modalità organizzativa, pertanto, può comprendere anche il lavoro notturno e il lavoro prestato durante le giornate festive (compresa la domenica). Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 prevede la fruizione dei permessi mensili retribuiti “a giornata”, indipendentemente, cioè, dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse. Ne deriva che il beneficio in argomento può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica. Lo stesso principio si applica anche al lavoro notturno. Si precisa infatti che, sebbene il lavoro notturno si svolga a cavallo di due giorni solari, la prestazione resta riferita ad un unico turno di lavoro in cui si articola l’organizzazione. Ne consegue che il permesso fruito in

corrispondenza dell’intero turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari. Si rappresenta, infine, che l’eventuale riproporzionamento orario dei giorni di permesso ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92 dovrà essere applicato solo in caso di fruizione ad ore del beneficio in argomento. In tale caso, ai fini della determinazione delle ore mensili fruibili, deve essere applicato l’algoritmo di calcolo di cui al messaggio n. 16866 del 28/6/2007, che di seguito si riporta: “orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili “. 2. Riproporzionamento giornaliero dei permessi di cui all’articolo33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in caso di rapporto di lavoro part-time Il D.Lgs. n. 81/2015, nel ridisegnare la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, ha ribadito il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale prevedendo, per la generalità degli istituti facenti capo ai lavoratori dipendenti, che “il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa” (art. 7). Lo stesso D.lgs. n. 81/2015, inoltre, ha introdotto la possibilità di pattuire, nell’ambito dei contratti di lavoro part-time, specifiche clausole elastiche, rendendo più flessibile la collocazione temporale e la durata della prestazione lavorativa (art. 6). Alla luce dell’attuale contesto normativo, si fornisce, di seguito, la formula di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile ai casi di parttime verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese: orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time ----------------------------------------------- x 3 (giorni di permesso teorici) orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore. A titolo esemplificativo si riportano i seguenti due esempi. Esempio 1) Lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 18 ore presso un’azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 38 ore. Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente: (18/38) X 3= 1,42 che arrotondato all’unità inferiore, in quanto frazione inferiore allo

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0,50, dà diritto a 1 giorno di permesso mensile. Esempio 2) Lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 22 ore presso un’azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 40 ore. Applicando la formula sopra enunciata il calcolo sarà il seguente: (22/40) X 3=1,65 che arrotondato all’unità superiore, in quanto frazione superiore allo 0,50, dà diritto a 2 giorni di permesso mensili. I tre giorni di permesso non andranno riproporzionati, invece, in caso di part-time orizzontale. Relativamente a tali fattispecie, infatti, la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo. Si ribadisce che il riproporzionamento andrà effettuato solo in caso di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese. Il riproporzionamento dei tre giorni, infatti, non andrà effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part time, è previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno. 3. Frazionabilità in ore dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in caso di rapporto di lavoro part-time Il riproporzionamento orario dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92 dovrà essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore. In caso di rapporto di lavoro a tempo pieno, rimane confermata la formula già indicata nel messaggio n. 16866 del 28/6/2007. Si fornisce, di seguito, la formula di calcolo da utilizzare in caso di part-time (orizzontale, verticale o misto) ai fini della quantificazione del massimale orario mensile dei permessi: orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time ------------------------------------------------- x 3 (giorni di permesso teorici) numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno A titolo esemplificativo si riportano i seguenti due esempi. Esempio 1) Rapporto di lavoro part-time con orario di lavoro medio settimanale pari a 18 ore e una media di 3 giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per un lavoratore a tempo pieno dello stesso settore. Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente: (18/3) X 3=18 ore mensili. Il lavoratore avrà dunque diritto a 18 ore di permessi mensili in corrispondenza di qualsiasi tipologia di part-time (orizzontale, verticale o misto).


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Esempio 2) Rapporto di lavoro part-time con orario di lavoro medio settimanale pari a 22 ore e una media di 5 giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per un lavoratore a tempo pieno dello stesso settore. Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente: (22/5) X 3= 13,2 pari a 13 ore e 12 minuti mensili. Il lavoratore avrà dunque diritto a 13 ore e 12 minuti di permessi mensili in corrispondenza di qualsiasi tipologia di part-time (orizzontale, verticale o misto). 4.Cumulo tra il congedo straordinario di cui all’articolo42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001 ed i permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e all’art 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001 Come già evidenziato nella circolare n. 53/2008, è possibile cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.lgs. n.151/2001 con i permessi ex art. 33 della legge n. 104/92 ed ex art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001 (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale). Si precisa, al riguardo, che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/92 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici. Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario. La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese (cfr. la circolare n. 155/2010, par. 2.2).

INPS CERTIFICAZIONE DI MALATTIA E VISITE MEDICHE DI CONTROLLO PER I LAVORATORI GUIDA Per opportuna informativa, riportiamo di seguito il testo della Guida che l’INPS ha predisposto e pubblicato sul proprio portale informativo dedicata alla “Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici”. Il documento ricorda che il certificato telematico di malattia, trasmesso dal medico curante all’Inps, esonera il lavoratore dall’obbligo

del relativo invio al proprio datore di lavoro, che avrà la possibilità di visualizzarlo mediante i servizi presenti sul portale informatico dell’Inps. Il lavoratore, ad ogni modo, non è esonerato dall’obbligo di rispettare le modalità previste dal contratto di lavoro in relazione all’onere di informare e giustificare l’assenza al proprio datore di lavoro. Nell’ipotesi in cui non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica, è ritenuto valido il certificato cartaceo, che dovrà essere consegnato o inviato con R.R., entro due giorni, sia all’Inps che al proprio datore di lavoro, ai fini del diritto alla relativa indennità di malattia riconosciuta dall’Istituto. L’Inps riconosce la prestazione di malattia dal giorno di rilascio del certificato; a tal fine, non possono essere giustificati giorni di assenza precedenti alla visita medica, fatto salvo il caso in cui il certificato sia redatto a seguito di visita domiciliare. In tale ultima circostanza, infatti, l’Inps riconosce anche il giorno precedente la visita (solo se giorno feriale) e ferma restando l’esplicita indicazione del medico. In assenza di una tempestiva comunicazione del lavoratore, le giornate non riconosciute dall’INPS potrebbero essere considerate dal datore di lavoro assenze ingiustificate. La guida ricorda che i lavoratori devono rispettare le fasce orarie di reperibilità, che per il settore privato vanno dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni, compresi i festivi, il sabato e la domenica, durante le quali possono svolgersi le visite mediche di controllo, che possono essere disposte d’ufficio dall’INPS o su richiesta del datore di lavoro per i propri dipendenti. Le visite mediche non possono invece essere disposte nei casi di eventi determinati da infortunio sul lavoro o malattia professionale. L’eventuale assenza del lavoratore alla visita medica di controllo dovrà essere comunque giustificata al fine di non incorrere nelle sanzioni amministrative di legge e disciplinari da parte datoriale. Infine viene precisato che per rientrare al lavoro prima della fine della prognosi indicata sul certificato, il lavoratore deve chiedere al medico che ha redatto il certificato stesso la rettifica della prognosi, da inoltrare all’Inps attraverso il servizio di trasmissione telematica. INPS - Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici Cosa devi fare in caso di malattia e assenza dal lavoro? In caso di malattia, vale a dire di un’infermità che determini incapacità temporanea al tuo specifico lavoro, è il medico curante a redigere l’apposito certificato di malattia e a trasmetterlo all’Inps con modalità telematica, immediatamente o al più il giorno dopo quando la visita è avvenuta al tuo domicilio.

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Anche il medico libero professionista, a cui puoi rivolgerti nei casi previsti dalla legge o dal tuo contratto di lavoro, può rilasciare il certificato di malattia telematico poiché egli dispone delle credenziali di accesso al servizio. Prendi sempre nota del numero di protocollo del certificato (PUC). Puoi anche chiederne al medico una copia cartacea. Se lo richiedi espressamente, il medico è tenuto ad inviare la medesima certificazione al tuo indirizzo di posta elettronica personale (art. 7 della legge n. 221 del 17 dicembre 2012). Controlla sempre la correttezza dei seguenti dati obbligatori, di cui sei unico responsabile, per non correre il rischio che non ti venga indennizzato l’evento di malattia: • i tuoi dati anagrafici, • l’indirizzo di reperibilità durante la malattia e ogni informazione ritenuta utile (specificando eventuale località, frazione, borgo, contrada, precisando se si tratta di via, piazza, vicolo e aggiungendo, se occorre, palazzina, residence…). È inoltre importante verificare la corretta trasmissione del certificato telematico. A tale scopo, puoi visualizzare il tuo certificato e il tuo attestato (certificato privo di diagnosi) sul sito web www.inps.it, entrando con le tue credenziali nei servizi on line (codice fiscale e Pin o Spid per consultare il certificato; codice fiscale e numero di protocollo per consultare l’attestato). Con il certificato telematico di malattia, sei esonerato dall’obbligo di invio dell’attestato al tuo datore di lavoro privato o pubblico che può visualizzarlo mediante i servizi presenti sul sito web www.inps.it. Devi comunque attenerti alle disposizioni previste dal tuo contratto di lavoro per informare il datore di lavoro della tua assenza. Nei giorni festivi e prefestivi devi rivolgerti al medico di Continuità assistenziale per il rilascio del certificato di malattia sia per eventi insorti nei suddetti giorni sia per giustificare la continuazione di un evento certificato sino al venerdì. Nei casi di ricovero o accesso al Pronto soccorso, devi richiedere alla Struttura ospedaliera il rilascio della certificazione attestante il periodo di degenza e la eventuale successiva prognosi di malattia. Anche in tali casi assicurati che l’eventuale trasmissione telematica sia stata regolarmente effettuata. Qualora invece la Struttura Ospedaliera sia impossibilitata al rilascio del certificato telematico e ti consegni un certificato cartaceo, accertati che siano presenti tutti i dati fondamentali (dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore, diagnosi in chiaro, data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia, se si tratta di inizio, continuazione o ricaduta, visita ambulatoriale o domiciliare, residenza o domicilio abituale e domicilio di reperibilità durante la malattia) e provvedi all’invio dello stesso all’Inps e al datore di lavoro, con le


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modalità previste per la certificazione cartacea, di seguito indicate. Come deve essere redatto il certificato di malattia telematico? Le modalità di redazione del certificato telematico di malattia sono contenute nel disciplinare tecnico allegato al decreto del Ministero della Salute 18 aprile 2012 ed illustrate nella circolare Inps n. 113 del 25 luglio 2013. Al fine di garantire la correttezza delle informazioni riportate nel certificato, è necessario che il medico redattore ponga la massima attenzione nell’inserimento di tutti i dati. In particolare, il medico è tenuto ad inserire correttamente, se ne ricorrono i presupposti, le seguenti informazioni: • indicazione di evento traumatico (anche ai sensi dell’articolo 42 della legge n. 183 del 4 novembre 2010). L’informazione è indispensabile affinché l’Inps possa valutare se vi sono le condizioni per attivare un’azione surrogatoria verso i terzi responsabili. In caso di azione surrogatoria con esito positivo, per il lavoratore c’è il vantaggio che le giornate di indennità di malattia in tal modo recuperate dall’Inps non rientrano nel computo del periodo massimo assistibile per malattia; • segnalazione delle eventuali “agevolazioni” - per le quali il lavoratore privato o pubblico è esonerato dall’obbligo del rispetto delle fasce di reperibilità - in caso di: - una patologia grave che richieda terapie salvavita; - una malattia per la quale sia stata riconosciuta la causa di servizio (SOLO per alcune categorie di dipendenti pubblici) ascritta alle prime tre categorie della TABELLA A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella TABELLA E del medesimo decreto; - di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta maggiore o uguale al 67%; Il medico può anche inserire eventuali ulteriori dettagli nelle note di diagnosi al fine di completare e/o caratterizzare meglio la

diagnosi stessa. Al riguardo, l’Inps ha fornito alcuni indirizzi operativi in merito all’applicazione della normativa relativa alle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato (circolare Inps n. 95 del 7 giugno 2016). Le informazioni sopradescritte sono fondamentali per poter garantire lo svolgimento corretto delle successive attività di competenza dell’Istituto. È comunque valido il certificato cartaceo? Il certificato di malattia e l’attestato redatti su carta sono accettati solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica. In tal caso, ai fini della validità della certificazione prodotta, devono risultare inseriti comunque tutti i citati dati obbligatori (art. 8 del DPCM 26 marzo 2008). Il certificato cartaceo va consegnato all’Inps (o inviato con R/R) entro due giorni, SOLO se sei un lavoratore privato che ha diritto all’indennità economica di malattia da parte dell’Istituto. Ricordati di comunicare sempre il corretto indirizzo di reperibilità. Ricordati anche che, l’attestato cartaceo deve essere trasmesso al datore di lavoro (sempre entro due giorni, se sei un lavoratore privato che ha diritto all’indennità economica di malattia Inps; entro i termini previsti dal tuo contratto di lavoro, negli altri casi). Da quale giorno inizia la malattia? L’Inps, sulla base della normativa vigente, riconosce la prestazione di malattia, ai lavoratori assicurati per la specifica tutela previdenziale, soltanto dal giorno di rilascio del certificato. Il medico per legge non può giustificare giorni di assenza precedenti alla visita. Solo se si tratta di certificato redatto a seguito di visita domiciliare, l’Inps riconosce anche il giorno precedente alla redazione (solo se feriale), quando espressamente indicato dal medico. Tieni presente, inoltre, che il tuo datore di lavoro potrebbe ritenerti assente ingiustificato nei giorni non riconosciuti dall’Inps. Cosa devi fare in caso di cicli di cura ricorrenti? Nei casi di cicli di cura ricorrenti per pa-

tologie di natura specialistica comportanti incapacità al lavoro (compresi i trattamenti emodialitici, chemioterapia…), i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia possono produrre un’unica certificazione atte- stante la necessità di trattamenti ricorrenti e che qualifichi ciascun periodo come ricaduta del precedente. La certificazione di tali cicli deve essere inviata all’Inps e al proprio datore di lavoro prima dell’inizio della terapia con l’indicazione dei giorni previsti per l’esecuzione ed è utile a considerare, ai fini dell’indennità previdenziale, i diversi giorni di malattia come un unico evento. A prestazioni effettivamente eseguite, l’interessato deve presentare periodiche dichiarazioni della struttura sanitaria con il relativo calendario delle cure eseguite. Le assenze dal lavoro per le terapie devono, comunque, essere certificate, nelle consuete modalità, mediante certificazione telematica o, ove questa non sia possibile, cartacea. Quali sono le fasce orarie di reperibilità? Le visite mediche di controllo possono essere disposte d’ufficio dall’Istituto (nei confronti dei lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e dei lavoratori pubblici) o su richiesta dei datori di lavoro per i propri dipendenti. Accertati che sul campanello del domicilio di reperibilità sia indicato il tuo nominativo, per permettere al medico fiscale l’eventuale visita di controllo. Non dimenticare di rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo, anche nei giorni festivi, di sabato e domenica. La disciplina delle visite mediche di controllo è, in parte, differenziata per i lavoratori del settore privato e quelli del settore pubblico. LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO Fasce di reperibilità: ore 10.00 - 12.00 /17.00 - 19.00. Se sei un dipendente privato, il medico certificatore può segnalare l’“agevolazione” che ti esonera dalla reperibilità nei suindicati casi previsti, secondo le regole stabilite nella circolare n. 95/2016 dell’Inps. È bene sapere, che può essere disposta comunque una visita di controllo previo appuntamento. Il lavoratore privato assicurato per la malattia non può assentarsi dall’indirizzo di abituale dimora durante le fasce orarie di reperibilità in cui viene effettuato il controllo se non per: • necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità; • provati gravi motivi personali o familiari; • cause di forza maggiore. LAVORATORI DEL SETTORE PUBBLICO Fasce di reperibilità: ore 09.00 - 13.00 /15.00 - 18.00.

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Se sei un dipendente pubblico, i casi di esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità sono indicati dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 206 del 17 ottobre 2017: • patologie gravi che richiedono terapie salvavita; • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto; • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%. Ricorda che la visita fiscale deve essere richiesta obbligatoriamente dal tuo datore di lavoro pubblico se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative, ma, discrezionalmente, può essere anche disposta più volte durante il medesimo periodo di prognosi. Può essere disposta dall’Inps una visita di controllo se l’evento è stato determinato da infortunio sul lavoro o malattia professionale? Nei casi di eventi determinati da infortunio sul lavoro o malattia professionale (anche quando sia ancora in corso la relativa istruttoria) non possono essere disposte visite di controllo da parte dell’Inps per non interferire nell’attività di competenza esclusiva dell’Inail in materia (art. 12 della legge n. 67/1988). Cosa succede se il lavoratore è trovato assente a visita medica di controllo domiciliare? Se sei trovato assente in occasione della visita medica di controllo domiciliare, vieni invitato con apposito avviso a presentarti in data specifica presso gli ambulatori della Struttura territoriale Inps di competenza. Se nel giorno della prevista visita ambulatoriale hai ripreso l’attività lavorativa, non sei tenuto a sottoporti a quella visita, ma devi comunque comunicarlo alla medesima Struttura Inps. In ogni caso, devi presentare idoneo giustificativo per l’assenza alla visita di controllo domiciliare per non incorrere, se sei un lavoratore privato avente diritto all’indennità di malattia, nelle sanzioni amministrative previste dalla legge e, in tutti i casi, in eventuali azioni disciplinari da parte del datore di lavoro. Si può cambiare l’indirizzo di reperibilità? Se devi variare l’indirizzo di reperibilità durante la malattia segui puntualmente queste regole. LAVORATORE PRIVATO Se sei un lavoratore assicurato per la malattia presso l’Inps, avverti preventivamente la Struttura territoriale di competenza - utilizzando direttamente i canali indicati nel sito

web www.inps.it. Avvisa immediatamente anche il tuo datore di lavoro e attieniti alle disposizioni del tuo contratto di lavoro in materia di assenze per malattia. Se ritieni necessario trasferirti presso domicilio estero in Paese U.E., durante l’evento di malattia, devi informare preventivamente la Struttura territoriale Inps di competenza che valuta l’opportunità di effettuare un controllo medico legale preventivo. Se sei, invece, un lavoratore NON assicurato per la malattia presso l’Inps, devi avvertire immediatamente SOLO il tuo datore di lavoro e attenerti alle disposizioni del tuo contratto di lavoro in materia di assenze per malattia. LAVORATORE PUBBLICO Avverti subito il datore di lavoro, il quale provvede a sua volta ad informare tempestivamente l’Inps per mezzo degli appositi canali (art. 6 del citato decreto ministeriale n. 206/2017). Si può modificare il periodo di malattia? Se vuoi rientrare al lavoro prima della fine prognosi indicata sul certificato, devi chiedere al medico che ha redatto il certificato la RETTIFICA della prognosi, da inoltrare all’Inps attraverso il servizio di trasmissione telematica. Se sei un dipendente pubblico, il citato decreto ministeriale n. 206/2017 ti autorizza a rivolgerti, nei soli casi di assenza o impedimento assoluto del medico che ha redatto il certificato, ad altro medico per ricevere un certificato rettificativo della prognosi. Nessun certificato può essere rettificato se è finito il periodo prognostico originariamente assegnato.

MINISTERO DEL LAVORO TIROCINI E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO INTERPELLO 23 GIUGNO 2018, N. 4 La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro, con l’interpello n. 4/2018, ha fornito precisazioni in merito all’applicazione della normativa prevenzionistica nei casi di tirocini formativi o di alternanza scuolalavoro presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro. In particolare, in ordine ai tirocini formativi, il Ministero chiarisce se sia applicabile l’articolo 21 del D.Lgs. n.81/2008, con individuazione di particolari modalità a garanzia

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della sicurezza del tirocinante, o se, invece, il decreto vada applicato interamente con conseguente aggravio di oneri a carico del lavoratore autonomo. Nel merito, il dicastero ha ribadito quanto già evidenziato nel 2012, ovvero che, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, al lavoratore è equiparato anche “chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere (…), nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento (…) e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro (…)”. Pertanto, il datore di lavoro è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal T.U. sulla sicurezza anche verso i soggetti che svolgano stage o tirocini formativi. Con riguardo agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro, dovrà farsi riferimento all’articolo 5 del decreto interministeriale n. 195/2017, che contempla, per tali fattispecie, una specifica regolamentazione in materia di sicurezza, in combinato disposto con le previsioni di cui al d.lgs. n. 81/2008. Ministero del Lavoro - Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Interpello 22 giugno 2018, n. 4 Oggetto: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta ad interpello - seduta della Commissione del 14 giugno 2018. La Provincia Autonoma di Trento ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito “all’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro”. In particolare l’istante rappresenta che «[…] Diversi Istituti scolastici promuovono la formazione degli studenti presso Maestri Artigiani, sia attraverso progetti dedicati (quale il “Progetto Tirocini presso Maestri Artigiani” curato dall’Agenzia del lavoro della Provincia di Trento in base alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1945/15) sia attraverso l’alternanza scuola - lavoro prevista dalla Legge 107/15. Si tratta di percorsi di formazione che vengono svolti (nel caso del “Progetto Tirocini presso Maestri Artigiani” e in alcuni casi di alternanza scuola - lavoro), presso lavoratori autonomi (come, appunto, i Maestri Artigiani) […]». Nello specifico il richiedente chiede di conoscere “se, nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, sia ap-


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plicabile l’articolo 21 del D.Lgs. 81/08, individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece il Decreto vada applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico dell’imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso”. Al riguardo premesso che: - il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 - “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53” - articolo 1, comma 1, rubricato “ambito di applicazione” - stabilisce che : “Il presente decreto disciplina l’alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata: «alternanza», come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, salva restando la possibilità di espletamento del dirittodovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di cui all’articolo 9, comma 1, l’intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa”; - il successivo comma 2 del citato articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 prevede quanto segue: “I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.[…]”; - il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” - articolo 2, comma 1, rubricato “Definizioni” stabilisce che: “1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così

definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni”; - il successivo articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “computo dei lavoratori” prevede che: “Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati: […] b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento […]”; - la risposta al quesito pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 1° ottobre 2012 ha precisato che «dalla definizione fornita dall’articolo 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia, anche “chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”. Conseguentemente, se in un’azienda o uno studio professionale, sono ammessi soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta»; - con la risposta ad interpello n. 1 del 2 maggio 2013 la Commissione ha fornito indicazione in merito al quesito relativo alla visita medica preventiva nei confronti di studenti

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minorenni partecipanti a stage formativi; - la legge 13 luglio 2015, n. 107 - “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” - all’articolo 1, comma 7, lettera o) stabilisce “un incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione”; - il decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 - “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità’ di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuolalavoro” - articolo 1, comma 2, prevede che : “Il presente regolamento definisce, altresì, le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni”; - l’articolo 5 del predetto decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 195 detta una particolare regolamentazione della “Salute e sicurezza” nell’ambito dell’alternanza scuola - lavoro; la Commissione ritiene che, per le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola - lavoro, dovrà farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nel richiamato articolo 5 del decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 in combinato disposto con le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni.

DISTACCO DEI LAVORATORI NELL’AMBITO DI UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI DIRETTIVA UE 2018/957 È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 9 luglio 2018 la Direttiva UE 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifiche della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi. La riforma si pone l’obiettivo di adeguare le esistenti regole europee sul distacco transnazionale alle nuove condizioni economico-sociali createsi nel mercato unico e, in particolare, di arginare i fenomeni di c.d. dumping sociale. La direttiva dispone che, indipendentemente dalla normativa applicabile al rapporto di lavoro, le imprese distaccanti dovranno garantire ai lavoratori distaccati, sulla base della parità di trattamento, le condizioni di lavoro


e di occupazione stabilite da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nonché da contratti collettivi o arbitrati dichiarati di applicazione generale o altrimenti applicabili, e riguardanti, nello specifico: i periodi massimi di lavoro e i periodi minimi di riposo; la durata minima dei congedi annuali retribuiti; la retribuzione, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; le condizioni di fornitura dei lavoratori; la sicurezza, salute e igiene sul lavoro; i provvedimenti di tutela riguardo le condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti, puerpere, bambini e giovani; la parità di trattamento tra uomo e donna, e altre disposizioni in materia di non discriminazione; le condizioni di alloggio dei lavoratori, qualora fornito dal datore di lavoro ai lavoratori lontani dal luogo abituale di lavoro; le indennità o il rimborso a copertura di spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori lontani da casa per motivi professionali. A tal fine, gli Stati membri dovranno provvedere a pubblicare tutte le informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione, compresi gli elementi costitutivi della retribuzione e ogni altra condizione di lavoro e occupazione, senza indebito ritardo e in maniera trasparente, su apposito sito web ufficiale. In merito, si rileva la sostituzione del riferimento alle “tariffe minime salariali” con il concetto di “retribuzione”. Al riguardo è stato precisato che il concetto di retribuzione è determinato dalla normativa e/o dalle prassi nazionali dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato, e comprende tutti gli elementi della retribuzione resi obbligatori da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali da contratti collettivi o arbitrati dichiarati di applicazione generale o altrimenti applicabili. Tra le novità più rilevanti si evidenzia, infine, la disposizione che riduce da 24 a 12 mesi il periodo massimo, oltre il quale le imprese dovranno garantire ai lavoratori distaccati, che rimarranno in forza all’azienda distaccante, indipendentemente dalla normativa applicabile al rapporto di lavoro, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili nello Stato membro in cui si effettua la prestazione di lavoro stabilite da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o contratti collettivi o arbitrati dichiarati di applicazione generale o altrimenti applicabili. Sono escluse, per espressa previsione normativa, le procedure e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro, comprese le clausole di non concorrenza, nonché i regimi pensionistici integrativi di categoria. Il suddetto periodo di 12 mesi può essere esteso a 18 mesi, qualora il prestatore di servizi presenti una notifica motivata allo Stato membro in cui viene prestato il servizio. Qualora il lavoratore distaccato sia sostituito

da un altro lavoratore, il periodo di 12 o 18 mesi dovrà essere calcolato sommando i periodi di ciascun lavoratore. La direttiva precisa che gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare, entro il 30 luglio 2020, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 2018/957. Fino a tale data rimangono applicabili le disposizioni della direttiva 96/71/CE nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla direttiva in commento. Parlamento Europeo e Consiglio - Direttiva (UE) 2018/957 DIRETTIVA (UE) 2018/957 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2018 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (Testo rilevante ai fini del SEE) [omissis] Articolo 1 Modifiche della direttiva 96/71/CE La direttiva 96/71/CE è così modificata: 1) l’articolo 1 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Oggetto e ambito d’applicazione»; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «-1. La presente direttiva garantisce la protezione dei lavoratori distaccati durante il loro distacco in relazione alla libera prestazione dei servizi, stabilendo disposizioni obbligatorie riguardanti le condizioni di lavoro e la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che devono essere rispettate. -1 bis. La presente direttiva non pregiudica in alcun modo l’esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e a livello di Unione, compresi il diritto o la libertà di sciopero o il diritto o la libertà di intraprendere altre azioni contemplate dalla disciplina delle relazioni industriali negli Stati membri, in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali. Essa non pregiudica neppure il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi, o di intraprendere azioni collettive in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali.»; c) il paragrafo 3 è così modificato: i) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) distacchino, in quanto imprese di lavoro temporaneo o in quanto imprese che effettuano la fornitura di lavoratori, un lavoratore presso un’impresa utilizzatrice avente la sede o un centro di attività nel territorio di uno Stato membro, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro fra il lavoratore e l’impresa di lavoro temporaneo o l’impresa che lo fornisce temporaneamente.»; ii) sono aggiunti i commi seguenti: «Nel caso in cui un lavoratore, che sia stato fornito da una impresa di lavoro temporaneo o da una impresa che effettua cessioni temporanee presso un’impresa utilizzatrice di cui alla lettera c), sia chiamato, dall’impresa utiliz-

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zatrice, a svolgere un lavoro nel quadro di una prestazione di servizi transnazionale ai sensi delle lettere a), b) o c), nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoratore abitualmente lavora per l’impresa di lavoro temporaneo o per l’impresa che effettua cessioni temporanee, oppure per l’impresa utilizzatrice, il lavoratore è considerato distaccato nel territorio di tale Stato membro dall’impresa di lavoro temporaneo o dall’impresa che effettua la fornitura con la quale sussiste un rapporto di lavoro. L’impresa di lavoro temporaneo o l’impresa che effettua la fornitura di lavoratori si considera essere un’impresa di cui al paragrafo 1 e tale impresa deve rispettare pienamente le pertinenti disposizioni della presente direttiva e della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*). L’impresa utilizzatrice informa a tempo debito l’impresa di lavoro temporaneo o l’impresa che ha effettuato la fornitura di un lavoratore prima dell’inizio del lavoro di cui al secondo comma. 2) l’articolo 3 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri provvedono affinché, indipendentemente dalla normativa applicabile al rapporto di lavoro, le imprese di cui all’articolo 1, paragrafo 1, garantiscano, sulla base della parità di trattamento, ai lavoratori distaccati nel loro territorio le condizioni di lavoro e di occupazione relative alle materie elencate di seguito che, nello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro, sono stabilite da: - disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e/o L 173/20 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.7.2018 IT - da contratti collettivi o da arbitrati dichiarati di applicazione generale o altrimenti applicabili a norma del paragrafo 8: a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo; b) durata minima dei congedi annuali retribuiti; c) retribuzione, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; la presente lettera non si applica ai regimi pensionistici integrativi di categoria; d) condizioni di fornitura dei lavoratori, in particolare la fornitura di lavoratori da parte di imprese di lavoro temporaneo; e) sicurezza, salute e igiene sul lavoro; f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani; g) parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione; h) condizioni di alloggio dei lavoratori qualora questo sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori lontani dal loro abituale luogo di lavoro; i) indennità o rimborso a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavora-


tori lontani da casa per motivi professionali. La lettera i) si applica esclusivamente alle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute da lavoratori distaccati qualora gli stessi debbano recarsi al loro abituale luogo di lavoro nello Stato membro nel cui territorio sono distaccati e fare da esso ritorno, ovvero qualora siano inviati temporaneamente dal loro datore di lavoro da tale abituale luogo di lavoro verso un altro luogo di lavoro. Ai fini della presente direttiva il concetto di retribuzione è determinato dalla normativa e/o dalle prassi nazionali dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato e con esso si intendono tutti gli elementi costitutivi della retribuzione resi obbligatori da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali, da contratti collettivi o da arbitrati che sono stati dichiarati di applicazione generale nello Stato membro in questione o altrimenti applicabili a norma del paragrafo 8. Fatto salvo l’articolo 5 della direttiva 2014/67/UE, gli Stati membri pubblicano le informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione, in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali, senza indebito ritardo e in maniera trasparente, sull’unico sito web ufficiale nazionale di cui allo stesso articolo, compresi gli elementi costitutivi della retribuzione di cui al terzo comma del presente paragrafo e tutte le condizioni di lavoro e di occupazione a norma del paragrafo 1 bis del presente articolo. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni fornite sull’unico sito web ufficiale nazionale siano esatte e aggiornate. La Commissione pubblica sul suo sito web gli indirizzi dei siti web ufficiali nazionali unici. Qualora, contrariamente all’articolo 5 della direttiva 2014/67/UE, le informazioni pubblicate sull’unico sito web ufficiale nazionale non indichino quali condizioni di lavoro e di occupazione debbano essere applicate, tale circostanza è presa in considerazione, in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali, nel determinare le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, nella misura necessaria a garantirne la proporzionalità.»; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis. Qualora la durata effettiva di un distacco superi 12 mesi, gli Stati membri provvedono affinché, indipendentemente dalla normativa applicabile al rapporto di lavoro, le imprese di cui all’articolo 1, paragrafo 1, garantiscano, sulla base della parità di trattamento, ai lavoratori che sono distaccati nel loro territorio oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili nello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro, stabilite da: - disposizioni legislative, regolamentari o

amministrative, e/o - contratti collettivi o arbitrati dichiarati di applicazione generale o che in alternativa si applicano a norma del paragrafo 8. 9.7.2018 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 173/21 IT Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle materie seguenti: a) procedure, formalità e condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro, comprese le clausole di non concorrenza; b) regimi pensionistici integrativi di categoria. Qualora il prestatore di servizi presenti una notifica motivata, lo Stato membro in cui è prestato il servizio estende il periodo di cui al primo comma a 18 mesi. Se un’impresa di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sostituisce un lavoratore distaccato con un altro lavoratore distaccato che espleta le stesse mansioni nello stesso luogo, la durata del distacco ai fini del presente paragrafo corrisponde alla durata complessiva dei periodi di distacco dei singoli lavoratori distaccati interessati. Il concetto di «stesse mansioni nello stesso luogo» di cui al quarto comma del presente paragrafo è determinato tenendo in considerazione, tra l’altro, la natura del servizio da prestare, il lavoro da effettuare e l’indirizzo o gli indirizzi del luogo di lavoro. 1 ter. Gli Stati membri dispongono che le imprese di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), garantiscano ai lavoratori distaccati le condizioni di lavoro e di occupazione che si applicano a norma dell’articolo 5 della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) ai lavoratori assunti tramite agenzia interinale forniti da tali agenzie stabilite nello Stato membro in cui il lavoro è svolto. L’impresa utilizzatrice informa le imprese di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), circa le condizioni di lavoro e di occupazione che si applicano in materia di condizioni di lavoro e retribuzione nella misura prevista dal primo comma del presente paragrafo»; c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. I paragrafi da 1 a 6 non ostano all’applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione che siano più favorevoli ai lavoratori. Le indennità specifiche per il distacco sono considerate parte della retribuzione, purché non siano versate a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, come le spese di viaggio, vitto e alloggio. Fatta salva la lettera h) del primo comma del paragrafo 1, il datore di lavoro provvede a rimborsare tali spese al lavoratore distaccato, in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali applicabili al rapporto di lavoro. Qualora le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili al rapporto di lavoro non determinino se elementi dell’indennità

524

specifica per il distacco sono versati a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco o se fanno parte della retribuzione e, nel caso, quali siano detti elementi, l’intera indennità è considerata versata a titolo di rimborso delle spese.»; d) al paragrafo 8 il secondo comma e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «In mancanza, o a complemento, di un sistema di dichiarazione di applicazione generale di contratti collettivi o di arbitrati di cui al primo comma, gli Stati membri possono, se così decidono, avvalersi: - dei contratti collettivi o degli arbitrati che sono in genere applicabili a tutte le imprese simili nell’ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate e/o - dei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il territorio nazionale, a condizione che la loro applicazione alle imprese di cui all’articolo 1, paragrafo 1, assicuri la parità di trattamento quanto alle materie di cui al primo comma, del paragrafo 1 del presente articolo e, se del caso, con riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere assicurate ai lavoratori distaccati in conformità del paragrafo 1 bis del presente articolo, fra tali imprese e le altre imprese di cui al presente comma che si trovano in una situazione analoga Si considera che vi sia parità di trattamento, a norma del presente articolo, quando le imprese nazionali che si trovano in una situazione analoga: - sono soggette, nel luogo o nel settore in cui svolgono la loro attività, ai medesimi obblighi delle imprese di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per quanto attiene alle materie elencate al primo comma del paragrafo 1 del presente articolo e, se del caso, con riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere assicurate ai lavoratori distaccati in conformità del paragrafo 1 bis del presente articolo, e - sono soggette ai medesimi obblighi aventi i medesimi effetti.»; e) i paragrafi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti: «9. Gli Stati membri possono esigere che le imprese di cui all’articolo 1, paragrafo 1, garantiscano ai lavoratori di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui al paragrafo 1 ter del presente articolo, altre condizioni di lavoro e di occupazione che sono applicabili ai lavoratori assunti tramite agenzia interinale nello Stato membro in cui il lavoro è svolto. 10. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri, nel rispetto dei trattati, applichino alle imprese nazionali e a quelle di altri Stati membri, sulla base della parità di trattamento, condizioni di lavoro e di


occupazione riguardanti materie diverse da quelle contemplate al primo comma del paragrafo 1, laddove si tratti di disposizioni di ordine pubblico.»; 3) all’articolo 4, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2. Gli Stati membri predispongono una cooperazione tra le autorità o gli organismi competenti, comprese le amministrazioni pubbliche che, in conformità del diritto nazionale, sono competenti per il monitoraggio sulle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all’articolo 3, anche a livello dell’Unione. Tale cooperazione consiste, in particolare, nel rispondere alle richieste motivate di informazioni da parte di tali autorità o organismi a proposito della fornitura transnazionale di lavoratori e nel combattere gli abusi evidenti o presunti casi di attività transnazionali illegali, quali i casi transfrontalieri di lavoro non dichiarato e lavoro autonomo fittizio legati al distaccamento dei lavoratori. Qualora l’autorità o l’organismo competente dello Stato membro a partire dal quale il lavoratore è distaccato non sia in possesso delle informazioni richieste dall’autorità o dall’organismo competente dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato, esso sollecita l’ottenimento di tali informazioni presso altre autorità o organismi in tale Stato membro. In caso di ritardi persistenti nella trasmissione delle informazioni allo Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato, la Commissione ne è informata e adotta misure adeguate.»; 4) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Monitoraggio, controllo ed esecuzione Lo Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato e lo Stato membro a partire dal quale il lavoratore è distaccato sono responsabili del monitoraggio, del controllo e dell’esecuzione e degli obblighi previsti dalla presente direttiva e dalla direttiva 2014/67/ UE e adottano misure adeguate in caso di inosservanza della presente direttiva. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri vigilano in particolare affinché i lavoratori e/o i rappresentanti dei lavoratori dispongano di procedure adeguate ai fini dell’esecuzione degli obblighi previsti dalla presente direttiva. Qualora, a seguito di una valutazione generale effettuata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2014/67/UE, sia accertato che un’impresa, in modo scorretto o fraudolento, simuli che la situazione di un lavoratore rientri nell’ambito di applicazione della presente direttiva, lo Stato membro in

questione garantisce che il lavoratore benefici della normativa e della prassi pertinente. Gli Stati membri garantiscono che in virtù del presente articolo il lavoratore interessato non sia soggetto a condizioni meno favorevoli di quelle applicate ai lavoratori distaccati.»; 5) la frase introduttiva dell’allegato è sostituita dalla seguente: «Le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 2, comprendono tutte le attività del settore edilizio riguardanti la realizzazione, il riattamento, la manutenzione, la modifica o l’eliminazione di edifici e in particolare i lavori seguenti:». Articolo 2 Riesame 1. La Commissione riesamina l’applicazione e l’attuazione della presente direttiva. Entro il 30 luglio 2023 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione e attuazione della presente direttiva e propone, se del caso, le modifiche necessarie alla presente direttiva e alla direttiva 96/71/CE. 2. La relazione di cui al paragrafo 1 include una valutazione della necessità di introdurre ulteriori misure per garantire parità di condizioni e tutelare i lavoratori: a) in caso di subcontraenza; b) alla luce dell’articolo 3, paragrafo 3, della

525

presente direttiva, tenendo conto degli sviluppi relativi all’atto legislativo che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e stabilisce norme specifiche in relazione alla direttiva 96/71/CE e alla direttiva 2014/67/ UE per il distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada. Articolo 3 Recepimento e applicazione 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 luglio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a partire dal il 30 luglio 2020. Fino a tale data, la direttiva 96/71/CE rimane applicabile nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.


LAVORO

3. La presente direttiva si applica al settore del trasporto su strada a decorrere dalla data di applicazione di un atto legislativo che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e stabilisce norme specifiche in relazione alla direttiva 96/71/CE e alla direttiva 2014/67/ UE per il distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada. Articolo 4 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 5 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

INGRESSO CITTADINI EXTRACOMUNITARI D.LGS. 71/2018 Nella Gazzetta Ufficiale n. 141/18 è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 71/2018, attuativo della direttiva comunitaria n. 801/2016. Il provvedimento, che apporta modifiche al D.Lgs. n. 286/98 e al Decreto-Legge n. 105/2003, definisce le condizioni di ingresso e di soggiorno, per un periodo superiore ai 90 giorni, dei cittadini di Paesi terzi e dei loro familiari, per i motivi previsti dalla direttiva UE, tra cui ricerca, studio e tirocinio. Tra i principali obiettivi del decreto, in vigore dal 5 luglio scorso, vi è quello di favorire la mobilità dei ricercatori e degli studenti extra-

comunitari e facilitarne l’accesso al mercato del lavoro italiano. In particolare, si segnalano le seguenti innovazioni al citato D.Lgs. n. 286/98: - all’art. 27-ter, inerente l’ingresso e il soggiorno per ricerca, per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote, degli stranieri in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato, è inserito il comma 9-bis, con il quale si stabilisce che lo straniero che abbia completato l’attività di ricerca, dietro presentazione di idonea documentazione, alla scadenza del relativo permesso, può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l’impiego, come previsto dall’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi, al fine di cercare un’occupazione o avviare un’impresa coerente con l’attività di ricerca completata. In presenza dei requisiti previsti dal decreto, può essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro; • all’art. 39-bis, inerente il soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio, dopo il comma 1, il comma 1-ter prevede l’applicazione ai tirocini extracurriculari, funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e finalizzati ad acquisire conoscenze, pratica ed esperienza in un contesto professionale, delle relative linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 maggio 2017 (art. 1, comma 34, legge n. 92/2012). Il comma 1-quater stabilisce, inoltre, che per

gli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno sia quella prevista dalla convenzione di formazione; • viene aggiunto quindi l’art. 39-bis.1, concernente il permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti. Si stabilisce che lo straniero, il quale abbia conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, o il diploma accademico di primo o secondo livello o il diploma di tecnico superiore, alla scadenza del relativo permesso di soggiorno, possa dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l’impiego, come stabilito dall’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, e richiedere, dietro presentazione di idonea documentazione attestante il conseguimento dei suddetti titoli, un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi, al fine di cercare un’occupazione o avviare un’impresa coerente con il percorso formativo completato. In presenza dei requisiti previsti dal decreto, può essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.

LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI GIUGNO 2018 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati per il mese di giugno 2018 è risultato pari a 102,2. Pertanto il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria, riferita al mese da ultimo citato, del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2017 è pari a 1,01566024

LEGGE N. 297/82 - TFR INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI LUGLIO 2018 L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati per il mese di luglio 2018 è risultato pari a 102,5. Pertanto il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria, riferita al mese da ultimo citato, del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2017 è pari a 1,01913576

526


IMPIEGATI

in vigore dal 1° LUGLIO 2018 Indennità

Premio

Elemento

di produzione 1-1-2011

distinto della retribuzione ex prot.31-7-1992

TOTALE

1-7-2018

di contingenza 1-11-1991

di Cantiere (1) 1-3-2017

1.720,71 1.548,63 1.290,52 1.204,51 1.118,46 1.006,62 860,36

533,82 529,63 523,35 521,25 519,16 516,43 512,87

397,22 363,21 301,79 274,67 252,42 226,82 194,92

10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33

2.662,08 2.451,80 2.125,99 2.010,76 1.900,37 1.760,20 1.578,48

18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

Stipendio minimo

QUALIFICHE Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat. Assistente Tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat. Imp. 4^ cat. 1° impiego

Premio

Indennità di mensa: dal 1/1/2018 l'indennità di mensa è fissata in euro 8,56 giornalieri per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenze per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 188,32. Indennità di trasporto: dal 1/1/2013 l'indennità di trasporto è fissata in euro 2,09 giornalieri per ogni giorno lavorativo di presenza nel mese. Nel caso di presenza per l'intero mese l'indennità è erogata nell'importo mensile di euro 46,18. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Imp. 1^ cat. super Imp. 1^ cat. Imp. 2^ cat.

13,94 12,85 10,46

OPERAI DI PRODUZIONE CATEGORIE

Operaio di 4° livello Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (*)

9,62 8,99 8,22

in vigore dal 1° LUGLIO 2018

Paga base oraria dal 1-7-2018

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

6,96 6,47 5,82 4,97

3,01 3,00 2,99 2,96

1,66 1,55 1,39 1,19

0,06 0,06 0,06 0,06

OPERAI DISCONTINUI CATEGORIE

Assist. tecnico Imp. 3^ cat. Imp. 4^ cat.

TOTALE

11,69 11,08 10,26 9,18

Premio di Cantiere (1) 1-3-2017

0,10 0,10 0,10 0,10

in vigore dal 1° LUGLIO 2018

Paga base oraria dal 1-7-2018

Indennità di contingenza 1-11-1991

Indennità territoriale di settore 1-1-2011

Elemento distinto dalla retribuzione Prot. 31-7-92

4,48

2,47

1,07

0,05

Custodi, portinai, guardiani con alloggio (**) 3,98 2,47 0,95 0,04 (*) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.b del ccnl 18/6/2008; (**) Operai discontinui di cui all'art.6 e all'allegato A lett.c del ccnl 18/6/2008.

TOTALE

8,07

0,09

7,44

0,09

(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, per quanto attiene gli operai, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile; per quanto attiene gli impiegati, tale importo non ha riflessi su nessun istituto contrattuale come, ad esempio, tredicesima, premio annuo e sull'eventuale premio di fedeltà nonché sul trattamento di malattia ed infortunio.

527

Premio di Cantiere (1) 1-3-2017


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote a carico delle IMPRESE in vigore dal 1° LUGLIO 2018 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifiche

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

81,29

29,39

12,12

42,56

42,56

16,85

3,81

OPERAIO SPECIALIZZATO

77,03

27,85

11,49

40,33

40,33

15,97

3,61

OPERAIO QUALIFICATO

71,29

25,78

10,63

37,33

37,33

14,78

3,34

OPERAIO COMUNE

63,75

23,05

9,51

33,38

33,38

13,22

2,99

APPRENDISTATO

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

77,03

27,85

11,49

40,33

40,33

15,97

3,61

71,29

25,78

10,63

37,33

37,33

14,78

3,34

63,75

23,05

9,51

33,38

13,22

2,99

(1) Trattamento da corrispondere soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Trattamento da corrispondere limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Trattamento da corrispondere dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

528


TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - INDENNITA' GIORNALIERE Quote utili per il rimborso da parte della CAPE in vigore dal 1° LUGLIO 2018 OPERAI

MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifiche

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

OPERAIO IV LIVELLO

77,46

25,56

8,29

38,73

38,73

15,54

2,99

OPERAIO SPECIALIZZATO

73,39

24,22

7,85

36,70

36,70

14,72

2,83

OPERAIO QUALIFICATO

67,93

22,42

7,27

33,97

33,97

13,63

2,62

OPERAIO COMUNE

60,74

20,04

6,50

30,37

30,37

12,19

2,34

APPRENDISTATO

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MALATTIA

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

qualifica in essere 3° LIVELLO -

OPERAIO SPECIALIZZATO 2° LIVELLO OPERAIO QUALIFICATO 1° LIVELLO OPERAIO COMUNE

NOTE

1° - 2° - 3° giorno (1)

dal 4° al 20° giorno

dal 21° al 180° giorno

dal 181° al 270° giorno (2)

dal 271° al 360° giorno (3)

dal 1° al 90° giorno (4)

dal 91° giorno in poi

73,39

24,22

7,85

36,70

36,70

14,72

2,83

67,93

22,42

7,27

33,97

33,97

13,63

2,62

60,74

20,04

6,50

30,37

12,19

2,34

(1) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta soltanto nel caso in cui la malattia superi i 10 giorni consecutivi (2) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS (3) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta limitatamente alle giornate non indennizzate dall'INPS a favore dei soli operai o apprendisti con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo (4) Quota utile per il rimborso da parte della CAPE riconosciuta dal 1° al 90° giorno successivo all'infortunio e/o malattia professionale, per gli eventi occorsi a far data dal 1° novembre 2004

529


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% NASpI (2) 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% - Straordinaria (4) 0,60% Indennità economica di malattia — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20%

9,19%(1) — —

23,81% 1,61% 0,68%

9,19%(1) — —

— 0,30% — — —

4,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

9,49%

34,28%

9,49%

29,06%

38,55%

43,77%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2018 è pari ad euro pari 3.886,00 (per 12 mensilità). (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo CIG per gli impiegati e quadri è dovuto nella misura dell'1,70% per le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e nella misura del 2,00% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti (D.Lgs. n. 148/2015). (4) Il contributo CIG straordinaria è dovuto:

− dalle imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. − dalle imprese artigiane (con decorrenza 1° aprile 1991) aventi più di 15 dipendenti ed operanti nell’”indotto”. Ai fini del computo dei dipendenti si deve tenere conto degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di Formazione e Lavoro (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile, a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Tale contributo addizionale non è dovuto nel caso di lavoratori assunti con contratto a temine in sostituzione di lavoratori assenti.

530


QUADRO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Ente al quale sono dovuti i contributi IMPIEGATI OPERAI a carico a carico a carico a carico azienda impiegati azienda operai

I.N.P.S. Fondo pensioni lavoratori dipendenti 23,81% NASpI (2) 1,61% Assegni familiari (2) 0,68% Cassa Integrazione Guadagni - Ordinaria (3) 1,70% - Straordinaria (4) 0,60% Indennità economica di malattia — Tutela e sostegno maternità e paternità (2) 0,46% Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (5) 0,20%

9,19%(1) — —

23,81% 1,61% 0,68%

9,19%(1) — —

— 0,30% — — —

1,70% 0,60% 2,22% 0,46% 0,20%

— 0,30% — — —

9,49%

31,8%

9,49%

29,06%

38,55%

40,77%

(1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dipendente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2018 è pari ad euro pari 3.886,00 (per 12 mensilità) (2) A decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2006, è previsto un esonero dell'1,80% della contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari in seguito: - alla riduzione dello 0,80% stabilita dall'art. 120, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; - alla riduzione dell'1% stabilita dall'art. 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per fruire di tali riduzioni l'Inps ha previsto il ricorso alla c.d. "nettizzazione" diramando apposite istruzioni operative (cfr. Notiziario n. 12/2005 e suppl. n. 5 al Notiziario n. 12/2005). Ciò comporta che per le imprese industriali, la contribuzione dovuta alla Cassa Assegni familiari è nella percentuale indicata. Per le imprese artigiane (comprese quelle dell'indotto) la "nettizzazione" comporta che la contribuzione per la NASpI è pari allo 0,70% (1,61% - 0,91%) mentre è azzerata (ossia pari allo 0%) la contribuzione per gli Assegni familiari e per la Tutela e sostegno maternità e paternità. (3) Il contributo non è dovuto dalle imprese artigiane. Il contributo è del 2,00% per le aziende con più di 50 dipendenti. (4) Il contributo è dovuto dalle imprese (anche quelle artigiane dell'indotto) che occupano mediamente più di 15 dipendenti. (5) Il contributo Fondo garanzia trattamento di fine rapporto è dovuto in misura piena solo dai datori di lavoro che non conferiscono, neppure in parte, il trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. NOTA: La dichiarazione del numero medio dei dipendenti occupati ai fini della determinazione del contributo dovuto per la CIG va inviata all’INPS in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti o in caso di modificazione della forza lavoro che influisce sulla misura della contribuzione (cfr. suppl. n. 1 al Not. 12/2003). Circa il contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, si rinvia a quanto pubblicato nella precedente tabella.

531


INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA Qualora non venga fornito il servizio mensa, dal 1° gennaio 2018 per ogni giornata di presenza agli operai deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa pari a euro 9,60 giornalieri. L’indennità deve essere corrisposta in misura intera per presenze di almeno 4 ore. Per prestazioni lavorative inferiori a 4 ore, l’indennità deve essere corrisposta in ragione di 1/8 per ogni ora di lavoro. Sulla indennità sostitutiva della mensa non deve essere invece calcolata la maggiorazione C.A.P.E. del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.

INDENNITA’ CONCORSO SPESE TRASPORTO Dal 1° gennaio 2013, l’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure: a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 25,00 mensili; b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora: - da 0 a 7 Km. euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera - da 7,01 a 16 Km. euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera - da 16,01 a 28 Km. euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54 per ogni presenza giornaliera - da 28,01 a 41 Km. euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera - oltre 41 Km euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

PERCENTUALE COMPLESSIVA CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE -

18,50% 2,50% 4,30% 0,05% 0,20% 2,048% 0,75% 0,27% 0,07% 0,10% 0,25% 0,50%

per gratifica natalizia e ferie, (a carico dell’impresa) per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’operaio 0,417%) per anzianità professionale edile ordinaria (a carico dell’impresa) per contributo oneri Fondo Prevedi (a carico dell’impresa) per fornitura calzature da lavoro (a carico dell’impresa) per quota territoriale e quota nazionale di adesione contrattuale (1,024% a carico dell’operaio) per contributo Fondo Addestramento Professionale (a carico dell’impresa) per Comitato Paritetico Antinfortunistico (a carico dell’impresa) per Fondo per la sicurezza (a carico dell’impresa) per Fondo lavori usuranti e pesanti per contributo associativo al Collegio (a carico dell’impresa) per contributo associativo all’A.N.C.E. (a carico dell’impresa)

Sistema di versamento Secondo le previsioni di cui all’allegato D al vigente C.C.N.L., a titolo di gratifica Natalizia e ferie, dal 1° ottobre 2000, l’impresa è tenuta ad effettuare il versamento alla C.A.P.E. nel limite del 14,20% anche se provvede a calcolare l’ammontare delle ritenute vigenti a carico dell’operaio sulla intera maggiorazione del 18,50%. Dal 1° gennaio 2015 la percentuale complessiva da versare alla C.A.P.E. è del 25,238% (di cui 1,441% a carico dell’operaio). Dal 1° febbraio 2002 i versamenti devono essere effettuati alla C.A.P.E. con cadenza mensile. Le percentuali complessive di cui sopra vanno computate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale limitatamente alle ore ordinarie di lavoro. Agli operai ammalati od infortunati deve essere corrisposto il trattamento economico per ferie e gratifica con le modalità e nei termini indicati nei supplementi n.5 al Not. n. 2/88, n. 1 al Not. n. 11/00, n.1 al Not. n. 5/04, n.1 al Not. n. 11/04, n.1 al Not. n. 3/07, n. 2 al Not. n. 6/2012.

VERSAMENTI ALLA C.A.P.E. PER GLI IMPIEGATI ISCRITTI - 0,90% per contributo alla C.A.P.E. (a carico dell’impiegato 0,50%) - 0,40% per quota provinciale di servizio (a carico dell’impiegato 0,20%) La percentuale complessiva dell’1,30% deve essere calcolata per tutte le mensilità erogate a norma del C.C.N.L. 29/1/2000 su stipendio base, premio di produzione e indennità di contingenza.

532


TRATTENUTE PER IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) La trattenuta per l’I.R.PE.F. deve essere effettuata sulla retribuzione totale alla mano (per gli operai paga base oraria, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore E.D.R. e E.E.T, maggiorazione 18,50% per ferie, festività e gratifica natalizia, 4,95 per riposi annui, indennità di trasporto, eventuali integrazioni salariali) al netto delle quote dei contributi a carico dei lavoratori.

ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Scaglione di reddito

Aliquota %

Importo degli scaglioni annui

Ragguaglio a mese

fino ad euro 15.000

23

su euro 15.000

euro 1.250,00

oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000

27

sui successivi euro 13.000

euro 1083,33

oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000

38

sui successivi euro 27.000

euro 2.250,00

oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000

41

sui successivi euro 20.000

euro 1.666,66

oltre euro 75.000

43

ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA PER REDDITI ANNO 2015 Scaglione di reddito

Aliquota %

fino ad euro 15.000,00

1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

PER REDDITI ANNO 2016 Scaglione di reddito

Aliquota %

fino ad euro 15.000,00

1,23

da euro 15.000,01 fino ad euro 28.000,00

1,58

da euro 28.000,01 fino ad euro 55.000,00

1,72

da euro 55.000,01 dino ad euro 75.000,00

1,73

oltre euro 75.000,01

1,74

DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATO (Legge di Stabilità 2014)

- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro L’importo della detrazione è fissato in 1.880 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell'anno. L’ammontare annuo non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro. - Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 28.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula: 902 X (28.000 - RC): 20.000 = F (Importo di aumento della detrazione). Pertanto: detrazione annua complessiva = 978 euro + F Gli importi di 978 euro e 902 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno. - Reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 978 moltiplicato per il coefficiente risultante dalla seguente formula: (55.000 - RC): 27.000 = Coeff

533


DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO - Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: RC : 15.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 800 euro - 110 X Coeff. = Detrazione effettiva spettante - Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo. Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogato: Reddito Complessivo annuo del contribuente

Maggiorazione annua

Detrazione annua complessiva

da 15.001 a 29.000 euro

0

690 euro

da 29.001 a 29.200 euro

10 euro.

700 euro

da 29.201 a 34.700 euro

20 euro

710 euro

da 34.701 a 35.000 euro

30 euro

720 euro

da 35.001 a 35.100 euro

20 euro

710 euro

da 35.101 a 35.200 euro

10 euro

700 euro

da 35.201 e fino a 40.00 euro

0

690 euro

- Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro

La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690 annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare il rapporto: (80.000 euro - RC) : 40.000 = Coeff. Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: 690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli è fissata in via teorica nell’importo di 950 euro annui per ciascun figlio a carico, elevati - a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. - a 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.350 euro se di età superiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono maggiorate di 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: - determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS) Tale importo va individuato applicando i criteri visti (2 figli di cui 1 di tre anni e l’altro di 5 anni: ITDS = 950 + 1.220 = 2.170 euro) - determinare il rapporto (A - RC) : A = Coeff. Dove: A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo. Se “Coeff.” è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta. - determinare la detrazione effettiva: ITDS X Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante E’ prevista, come regola generale la ripartizione al 50 per cento della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. ULTERIORE DETRAZIONE PER GENITORI CON ALMENO QUATTRO FIGLI A CARICO Dal periodio di imposta 2007, in aggiunta alle detrazioni sopra viste, e in caso di presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

DETRAZIONI PER ALTRE PERSONE A CARICO Per le altre persona a carico, compete una detrazione teorica di 750 euro annui. Per determinare l’importo effettivo spettante si deve: Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario: - determinare il rapporto (80.000 euro - RC) : 80.000 = Coeff. - determinare la detrazione effettiva: 750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante NOTA BENE In tutti i casi sopra richiamati: - RC è il reddito complessivo annuo del richiedente. - il valore di “Coeff.” va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento. - il valore della detrazione effettiva spettante ottenuto dalle formule è quello annuo. Pertanto va rapportato a mese.

534


Dirigenti (dal 1° gennaio 2015)

TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA - TMCG 1) Dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con qualifica di dirigente pari o inferiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015: TMCG pari a 66.000 euro annui. 2) Dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore a 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015. Il parametro di TMCG è determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondati a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente maturata alla data del 1° gennaio 2015. Il calcolo dell'anzianità viene effettuato secondo il criterio di cui all'art. 26, comma 2, del ccnl dei Dirigenti e dunque computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 3) Dirigenti con almeno 6 anni di anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente alla data del 1° gennaio 2015 il TMCG come determinato al precedente punto 2) non può superare l'importo di 80.000 euro. - Il trattamento minimo complessivo di garanzia, negli importi sopra citati, deve essere confrontato con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Tale verifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente è costituito da tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci “fisse” tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”. Non vanno invece computati: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto (che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è stabilito in cifra fissa). Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nell’anno considerato. AUMENTI DI ANZIANITA’ - Dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 Nel limite massimo di 10 scatti, sono da riconoscersi i soli aumenti di anzianità che maturano entro il 31 dicembre 2013 nell’importo di euro 129,11 mensili. - Dirigenti in servizio successivamente alla data del 24 novembre 2004 Non maturano alcun scatto di anzianità come previsto dall’accordo sottoscritto in data 24 novembre 2004.

CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS DAL 1° GENNAIO 2015

Dirigenti con anzianità contributiva all’INPDAI, o maturata precedentemente in un regime obbligatorio, al 31/12/1995 (categorie RP e CM) a carico azienda Fondo pensioni lavoratori dipendenti NASpI Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

a carico dirigente 9,19% (1) — — — —

26,96% 9,19% 36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 (pari ad euro 3.844,00 per 12 mensilità) (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati Dirigenti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva maturata precedentemente in un regime obbligatorio (categoria CP) a carico a carico azienda dirigente Fondo pensioni lavoratori dipendenti aliquota da applicarsi sino al massimale di euro 100.324,00 Assicurazione disoccupazione Assegni familiari (2) Tutela e sostegno maternità e paternità Fondo garanzia trattamento di fine rapporto (2)

23,81% 1,61% 0,68% 0,46% 0,40%

9,19% (1) — — — —

26,96%

9,19%

36,15% (1) Aliquota aggiuntiva ai fondi pensione: 1,00% a carico del dirigente da calcolare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2017 è pari ad euro 46.123,00 e fino al massimale contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, che per l'anno 2017 è pari ad euro 100.324,00. (2) Circa la misura della contribuzione C.U.A.F. e Fondo garanzia trattamento fine rapporto si rinvia a quanto indicato nel quadro dei contributi per operai ed impiegati

535


Dirigenti dal 1° gennaio 2016 PREVINDAI A partire dal 2010 è stato introdotto un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda con riferimento ai dirigenti che versano anche la quota a proprio carico e con una anzianità dirigenziale superiore a 6 anni compiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla cessazione del rapporto, l'impresa verifica il raggiungimento del contributo minimo a suo carico, versando l'eventuale differenza unitamente alla contribuzione del 4° trimestre. Per l'anno 2017 il livello minimo é confermato in 4.800 euro. A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993 a carico

azienda

Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

a carico dirigente 4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera A), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 3% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. B) Dirigenti con occupazione di lavoro subordinato precedente al 28 aprile 1993, ma non iscritti al Previndai alla medesima data Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera B), l’impresa deve trasferire al Previndai, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota dell’accantonamento annuale del T.F.R., di importo pari al 4% della retribuzione lorda globale percepita dal dirigente. Il trasferimento di tale quota comporta una corrispondente riduzione dell’accantonamento annuale. C) Dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 Sulla retribuzione fino a euro 150.000,00 annui

4,00%

4,00%

Unitamente al versamento dei contributi di cui alla lettera C), l’impresa deve trasferire al Previndai l’intera quota dell’accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo. FASI a carico azienda Assistenza sanitaria integrativa per 468,00 euro dirigenti in servizio iscritti al Fondo al trimestre Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione 318,00 euro al trimestre

536

a carico dirigente 240,00 euro al trimestre —


537

0,07

0,13 1,68 0,25 30,50 6,10 3,66

40,26

42,33

TOTALE

1,41

1,49

0,07

4,39 1,58 0,08 8,17

4,64 1,66 0,08 8,60

0,14 1,78 0,26 32,07 6,41 3,85

F1)

D) E) E1) F)

0,10 1,20 0,36

11,08

0,10 1,20 0,36

11,69

Premio Cantiere (1) Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3) Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (49,78% su A(*)+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,18 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)

6,47 3,00 1,55 0,06

OPERAIO specializzato

Retribuzione diretta

6,96 3,01 1,66 0,06

OPERAIO quarto livello

A)

Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992

A2) B) B1) C)

1) 2) 3) 4)

1,31

4,07 1,46 0,07 7,61

0,10 1,20 0,36

10,26

5,82 2,99 1,39 0,06

OPERAIO qualificato

1,17

3,64 1,30 0,06 6,86

0,10 1,20 0,36

9,18

4,97 2,96 1,19 0,06

OPERAIO comune

Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° luglio 2018 quale risulta a seguito dell'aumento retributivo derivante dalla sottoscrizione, in data 18 luglio 2018, del verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini

4,39 1,58 0,08 8,17 1,41

0,07 0,13 1,68 0,25 30,50 6,10 3,66 40,26

4,64 1,66 0,08 8,60 1,49

0,07 0,14 1,78 0,26 32,07 6,41 3,85 42,33

TOTALE

37,53

0,12 1,58 0,23 28,43 5,69 3,41

0,06

1,31

4,07 1,46 0,07 7,61

0,10 1,20 0,36

10,26

5,82 2,99 1,39 0,06

OPERAIO qualificato

0,06

33,90

0,11 1,43 0,21 25,68 5,14 3,08

33,90

0,11 1,43 0,21 25,68 5,14 3,08

0,06

1,17

3,64 1,30 0,06 6,86

0,10 1,20 0,36

9,18

4,97 2,96 1,19 0,06

OPERAIO comune

(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile.

A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%). N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".

H) I)

G)

F1)

D) E) E1) F)

11,08 0,10 1,20 0,36

A2) B) B1) C)

11,69

6,47 3,00 1,55 0,06

OPERAIO specializzato

0,10 1,20 0,36

Retribuzione diretta

A)

6,96 3,01 1,66 0,06

37,53

(1): si rammenta che tale voce va riconosciuta nella misura massima di 18 euro mensili solo nel caso di presenza del lavoratore per tutte le ore lavorabili del mese ed è elemento utile ai fini della determinazione del solo Trattamento di Fine Rapporto. Pertanto, non concorre alla determinazione dell'imponibile Cassa Edile.

Premio Cantiere (1) Indennità sostitutiva di mensa Oneri medi per il trasporto Ferie, gratifica, riposi, festività, giornate di assenza pagate in caso di infortunio - oneri contrattuali vari (39,66% su A) Oneri medi lavori fuori zona (14,30% su 1+2+3) Contributo contrattuale Fondo Prevedi (comprensivo dell'aliquota INPS di solidarietà 10%) Contributi INPS - INAIL (49,78% su A(*)+B1+C+imponibile mensa) Contributi enti paritetici - premio professionalità edile - quote di adesione contrattuale primo intervento infortuni - oneri igiene del lavoro (12,76% su A) Oneri contributivi INPS/INAIL calcolati sul 15% delle quote versate alla CAPE per addestramento professionale, funzionamento CAPE e Comitato Antinfortunistico, contributo calzature, fondo lavori usuranti e pesanti Trattamento integrativo per periodi di assenza per malattia, anche professionale ed infortunio (1,18 % su 1+2+3) Trattamento di fine rapporto Contributo associativo e resp. civile (1,45% su A+B+B1+C) COSTO ORARIO Spese generali (in genere 20%) Utile (in genere 10%)

Paga base oraria Indennità di contingenza Indennità di settore Elemento distinto dalla retribuzione, ex prot. 31/7/1992

1) 2) 3) 4)

OPERAIO quarto livello

0,06

0,12 1,58 0,23 28,43 5,69 3,41

A(*): Base imponibile della retribuzione diretta ai fini contributivi depurata della quota CAPE a carico del lavoratore (0,417%). N.B.: Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche in forza alla data del 30-6-1995 l'ex indennità del 15% calcolata alla data medesima resta da erogare "ad personam".

H) I)

G)

Si riporta la tabella del costo della manodopera dal 1° luglio 2018 quale risulta a seguito dell'aumento retributivo derivante dalla sottoscrizione, in data 18 luglio 2018, del verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2018

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2018


TRIBUTI

SISMABONUS ED ECOBONUS CESSIONE DEL CREDITO NUOVA GUIDA OPERATIVA DELL’ANCE È disponibile per le imprese associate la nuova Guida operativa dell’ANCE sulla cessione, sotto forma di credito d’imposta, delle detrazioni per la messa in sicurezza sismica (cd. Sismabonus) e per la riqualificazione energetica (cd. Ecobonus) degli edifici esistenti aggiornata alla luce delle più recenti pronunce dell’Agenzia delle Entrate. La Guida pratica riepiloga le diverse ipotesi di cessione dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento dei “bonus” fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di prevenzione del rischio sismico (rispettivamente art.14 e art.16 del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013). Il Vademecum tiene conto delle modifiche normative intervenute nel 2018 per effetto della legge di Bilancio - legge 205/2017, che, per l’Ecobonus, ha esteso la possibilità di cessione anche in caso di interventi energe-

tici eseguiti su singole unità immobiliari (dunque, non solo per gli interventi condominiali) e delle Circolari dell’Agenzia delle Entrate emanate sempre nel corso di quest’anno (CM 11/E/2018 e CM 17/E/2018), che hanno precisato il perimetro applicativo della cessione dei bonus, soprattutto in termini di soggetti che possono acquistare i crediti d’imposta e di numero complessivo delle cessioni ammesse. La Guida, inoltre, è corredata da una presentazione grafica che ne illustra i diversi passaggi, anche alla luce di quanto stabilito dai Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate n. 165110 del 28 agosto 2017 (in merito alla cessione dell’Ecobonus) e n. 108572 dell’8 giugno 2017 (sulla cessione del “Sismabonus condomini”), così da informare ed orientare i contribuenti sulle diverse possibilità di accesso ai benefici ed alla loro eventuale cessione. Completa il Vademecum, infine, l’Appendice che raccoglie la normativa sui bonus fiscali, i Provvedimenti che hanno dettato le procedure e gli adempimenti per la cessione degli stessi e le pronunce dell’Agenzia delle Entrate sinora emanate sul tema.

538

ECOBONUS E SISMABONUS ISTITUITI I CODICI TRIBUTO PER FRUIRE DELLA CESSIONE DEL CREDITO IN F24 Istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, dei crediti d’imposta ceduti corrispondenti alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica (cd. Ecobonus) e per l’adozione di misure antisismiche (cd. Sismabonus), effettuati su parti comuni di edifici condominiali. Con la Risoluzione n.58/E del 25 luglio 2018, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i codici tributo necessari per la fruizione in compensazione delle quote annuali dei crediti derivanti dalle detrazioni cd. Sismabonus ed Ecobonus per interventi effettuati su parti comuni condominiali, che siano stati ceduti ai fornitori che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti privati, come disposto rispettivamente dall’art. 16 comma 1-quinquies e dall’art.14 commi 2-ter e 2-sexies, del DL n. 63/2013. Si ricorda che i Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 108572 dell’8 giugno 2017 e n. 165110 del 28 agosto 2017, hanno definito le modalità di attuazione delle suddette disposizioni, rispettivamente per il Sismabonus e per l’Ecobonus. Come noto, il beneficiario della detrazione può cedere il credito a essa corrispondente alle imprese esecutrici o ad altri soggetti privati, con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, con facoltà per il cessionario che riceve il credito, di procedere ad un’ulteriore cessione. Va evidenziato che, di recente, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema con due circolari, che hanno circoscritto l’ambito soggettivo della cessione del credito corrispondente ad entrambe le detrazioni. In particolare la CM 11/E del 18 maggio 2018 ha precisato che la definizione di “altri soggetti privati” legittimati ad acquistare il credito fa riferimento esclusivamente ai soggetti che sono collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, e che è ammessa una sola eventuale cessione del credito successiva a quella originaria. La più recente CM n.17/E del 23 luglio 2018 ha ulteriormente chiarito che anche la seconda (e ultima) cessione deve avvenire nei confronti di un “soggetto collegato” al rapporto che ha dato origine alle detrazioni, ma ha offerto una definizione di “soggetti collegati” più ampia di quella contenuta, a titolo esemplificativo, nella CM 11/E/2018. Per quanto riguarda, più specificamente la cessione del credito d’imposta corrispon-


TRIBUTI

dente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza sismica effettuati su parti comuni di edifici condominiali, in base a quando previsto dai Provvedimenti sopracitati, si ricorda, tra l’altro, che: ■ il contribuente può cedere l’intera detrazione calcolata: ■ sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile; ■ oppure sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile. ■ la cessione deve riguardare l’intera detrazione spettante al singolo condòmino, e non solo le eventuali rate residue di detrazione. ■ per il cessionario, il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo dell’anno successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa, a condizione che il condòmino cedente abbia pagato la parte di spesa a lui imputabile, non rientrante nella quota ceduta sotto forma di credito d’imposta. ■ il cessionario una volta che il credito è divenuto “disponibile”, può utilizzarlo in compensazione mediante il modello F24 (da inviare attraverso i servizi telematici dell’AdE), ripartendolo in 10 o 5 quote annuali di pari importo (a seconda che si tratti rispettivamente di Ecobonus o Sismabonus), alle stesse condizioni applicabili al cedente, oppure cederlo a soggetti terzi, con le limitazioni sopra indicate. Dunque al fine di fruire della compensazione tramite modello F24, delle quote annuali dei crediti ceduti, la Risoluzione n.58/E/2018 fornisce i seguenti codici tributo: ► “6890” denominato “ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”; ► “6891” denominato “SISMABONUS Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 16, comma 1-quinquies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”. Questi codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Si ricorda, inoltre, che i crediti ceduti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni all’Agenzia delle entrate effettuate dagli amministratori di condominio per i quali risulti l’avvenuta accettazione della cessione del credito da parte del cessionario.

BONUS RISTRUTTURAZIONI NUOVO SITO PER LE COMUNICAZIONI ALL’ENEA

energetici o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, secondo quanto previsto dall’art. 16 bis, lett. h, del DPR 917/86.

È pronto il sito dedicato dall’Enea alla trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia, realizzati nel 2018, per i quali è ammessa la detrazione IRPEF del 50% che comportano anche una riduzione dei consumi energetici. Terminata la fase di test, attualmente in corso, il sito sarà on line e da quel momento sarà possibile procedere alle comunicazioni di legge. È quanto fa sapere l’Enea attraverso una breve nota a riguardo, comparsa sul portale dedicato alle detrazioni fiscali per il risparmio energetico (http://www.acs.enea.it/). Viene, anche precisato che il termine di 90 giorni entro cui vanno tramessi i dati all’Enea, per gli interventi già ultimati, decorrerà dalla data di apertura del sito. Queste precisazioni nascono dalla necessità di adempiere al nuovo obbligo informativo introdotto dalla legge n. 205/2017 (cd. “Bilancio 2018”) che, si ricorda, ha prorogato di un altro anno la detrazione Irpef per le ristrutturazioni edilizie nella misura del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018, entro il limite massimo di 96.000 euro. La legge di Bilancio 2018, inoltre, aggiungendo il comma 2-bis all’art. 16 del DL 63/2013 ha previsto che, in analogia a quanto già stabilito in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, dovranno essere trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi di ristrutturazione edilizia agevolati con la detrazione Irpef del 50%, che consente anche l’accesso al “bonus mobili”. Va segnalato quanto già precisato dall’Enea riguardo al fatto che, per gli interventi di ristrutturazione, la trasmissione dei dati dovrà avvenire solamente nel caso in cui tali lavori comportino una riduzione dei consumi

IVA AL 10% E “BENI SIGNIFICATIVI” CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

539

(C.M. 15/E del 12/7/2018)

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 15/E del 12 luglio 2018 è intervenuta sulla disciplina ai fini IVA dei c.d. “beni significativi” forniti nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a destinazione abitativa, chiarendo che le componenti di tali beni godono dell’aliquota IVA agevolata al 10% se sono dotati di una propria autonomia funzionale. La Circolare fa seguito al recente intervento, sul tema, operato dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) che, con una norma di interpretazione autentica dell’art.7, co.1, lett. b) della legge 448/1999, ha chiarito come individuare correttamente il valore dei beni significativi, quando con l’intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria vengono fornite anche componenti e parti staccate di tali beni. L’ANCE ha predisposto per le imprese associate una breve nota di sintesi allo scopo di illustrare il contenuto della Circolare 15/E/2018, fornendo alcuni esempi numerici utili per ricostruire la disciplina IVA da applicare nelle diverse ipotesi che possono configurarsi, quando, nel corso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a destinazione abitativa, vengano forniti, dallo stesso soggetto che esegue gli interventi, oltre alla manodopera, materie prime e semilavorate, anche i beni significativi e loro componenti.


INDICI

EQUO CANONE

T.F.R. - LEGGE 297/82

Variazione indice prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente (art. 24 L. 392/78)

Indici di rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/15 e relativi ai mesi dell’anno 2016 (art. 5 della legge 29/5/82, n. 297)

Variazione gennaio.......17-18: ..... Variazione febbraio.......17-18: ..... Variazione marzo..........17-18: ..... Variazione aprile...........17-18: ..... Variazione maggio........17-18: ..... Variazione giugno.........17-18: ..... Variazione luglio...........17-18: .....

gennaio............................................................................ 1,004217 febbraio........................................................................... 1,005467 marzo.............................................................................. 1,008201 aprile................................................................................ 1,009451 maggio............................................................................. 1,012927 giugno.............................................................................. 1,015660 luglio................................................................................ 1,019136

ANNO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

GEN 84,3 86,1 87,4 89,9 91,3 92,5 94,5 97,5 99,6 100,2 99,4 99,7 100,6 101,5

0,90% 0,50% 0,70% 0,40% 0,90% 1,20% 1,50%

(0,675%) (0,375%) (0,525%) (0,300%) (0,675%) (0,900%) (1,125%)

ISTAT - NUMERI INDICI PREZZI CONSUMO (ex costo vita) ITALIA (base 2015 = 100) FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV 84,5 84,7 84,9 85,1 85,2 85,4 85,6 85,6 85,8 85,8 86,3 86,4 86,6 86,9 87,0 87,2 87,3 87,3 87,2 87,3 87,6 87,7 87,9 88,1 88,3 88,5 88,7 88,7 89,0 89,3 90,1 90,6 90,8 91,3 91,7 92,1 92,1 91,9 91,9 91,6 91,5 91,5 91,7 91,9 92,0 92,0 92,4 92,1 92,1 92,2 92,6 92,8 93,2 93,2 93,2 93,6 93,8 93,5 93,7 93,8 94,8 95,1 95,6 95,7 95,8 96,1 96,4 96,4 96,7 96,8 97,9 98,2 98,7 98,6 98,8 98,9 99,3 99,3 99,3 99,2 99,6 99,8 99,8 99,8 100,0 100,1 100,5 100,1 100,0 99,7 100,1 100,1 100,3 100,2 100,3 100,2 100,4 100,0 100,1 99,9 99,7 99,9 100,0 100,1 100,2 100,1 100,3 99,9 100,1 99,9 99,5 99,6 99,6 99,7 99,9 100,0 100,2 100,0 100,0 100,0 101,0 101,0 101,3 101,1 101,0 101,1 101,4 101,1 101,0 100,9 101,5 101,8 101,8 102,1 102,3 102,6 -

DIC MEDIA 85,9 85,2 87,3 86,9 89,6 88,4 91,5 91,3 92,4 91,9 94,1 93,4 97,1 95,9 99,4 98,8 100,0 99,9 99,9 100,1 99,9 100,0 100,3 99,9 101,2 101,1 -

INDICE ISTAT DEL COSTO DELLA VITA INCREMENTO PERCENTUALE DI CIASCUN INDICE RISPETTO ALL’INDICE DI LUGLIO 2018 CHE È PARI AL

ANNO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

GEN 21,77 19,17 17,41 14,12 12,42 10,93 8,58 5,25 2,98 2,41 3,18 2,91 1,99 1,08

FEB 21,38 18,89 17,14 13,87 12,17 10,77 8,26 4,85 2,98 2,50 2,89 3,12 1,58 1,08

MAR 21,18 18,70 16,95 13,27 12,17 10,53 7,84 4,45 2,79 2,50 2,70 3,01 1,58 0,79

APR 20,79 18,42 16,77 13,01 11,92 10,13 7,31 3,96 2,79 2,31 2,60 3,01 1,28 0,79

MAG 20,60 18,05 16,41 12,42 11,67 10,04 7,20 4,06 2,79 2,41 2,50 2,91 1,48 0,49

102,6 GIU LUG 20,41 20,12 17,96 17,68 16,14 15,88 11,92 11,43 11,51 11,51 10,04 9,65 7,10 6,79 3,86 3,76 2,60 2,50 2,31 2,41 2,41 2,50 2,70 2,60 1,58 1,48 0,29 0,00

540

AGO 19,93 17,50 15,70 11,34 11,10 9,41 6,48 3,27 2,12 2,22 2,31 2,40 1,18

SET 19,83 17,50 15,70 11,59 11,43 9,72 6,48 3,27 2,50 2,60 2,70 2,60 1,48

OTT 19,64 17,68 15,35 11,59 11,34 9,49 6,07 3,27 2,60 2,50 2,50 2,60 1,58

NOV 19,64 17,59 14,91 12,01 11,26 9,41 5,96 3,47 2,89 2,70 2,70 2,60 1,68

DIC MEDIA 19,45 20,41 17,50 18,05 14,47 16,06 12,17 12,42 11,10 11,59 9,01 9,88 5,66 7,00 3,18 3,86 2,60 2,70 2,70 2,50 2,70 2,60 2,29 2,73 1,38 1,53


LAVORI PUBBLICI

APPALTI PUBBLICIDA SETTEMBRE PARTE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI COMMISSARI DI GARA Con il Comunicato del Presidente del 18 luglio 2018, l’ANAC ha reso note le istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari attraverso l’Applicativo predisposto per la gestione dei relativi processi. Sotto quest’ultimo profilo, l’iscrizione all’Albo, il procedimento di estrazione e la gestione dell’Albo avvengono attraverso l’Applicativo reso disponibile dall’Autorità nella sezione servizi del portale www.anticorruzione.it. Nel complesso, il Comunicato contiene la disciplina delle procedure informatiche necessarie per assicurare la casualità della scelta, le modalità per garantire la rotazione degli esperti con riferimento agli incarichi effettivamente assegnati, le comunicazioni che devono intercorrere tra l’Autorità, le stazioni appaltanti e i commissari di gara per la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo, la definizione del periodo di riferimento per le sanzioni previste a carico dell’iscritto all’Albo nonché i termini del periodo transitorio da cui scatta l’obbligo del ricorso all’Albo. Le scadenze previste sono due: - a partire dal 10 settembre 2018, l’Albo diviene operativo nella parte relativa all’iscrizione degli esperti; - a partire dal 15 gennaio 2019, l’Albo diviene operativo ai fini dell’estrazione degli esperti. In questo caso, fa fede il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Da notare che l’estrazione si considera validamente effettuata quando il numero degli esperti estratti risulti corrispondente a quello richiesto dalla stazione appaltante. In tale ipotesi l’Applicativo genera un file formato pdf contente i nominativi e i riferimenti degli esperti estratti, che costituisce la lista di cui all’articolo 77, comma 3 del Codice dei contratti pubblici. Il Comunicato del 18 luglio u.s. segue, in ultimo: - al Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 febbraio 2018 recante “Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi” che costituisce un’ulteriore tappa importante per l’operatività dell’Albo di esperti (vedi anche News ANCE del 19 aprile 2018); - alla Delibera ANAC 10 gennaio 2018, n. 4 in cui è contenuto “l’aggiornamento al decreto legislativo n. 56/2017 della Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli

esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici». Pubblicato il Comunicato, può dirsi quindi concluso il complesso iter che porterà all’operatività dell’Albo dei commissari di gara. Pertanto, come evidenziato dall’ANAC, a partire dal 15 gennaio 2019, sarà superato il periodo transitorio di cui all’articolo 216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici. Si pubblica di seguito il testo del comunicato in parola recante le istruzioni operative. Comunicato del Presidente del 18 luglio 2018 Istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari. In riferimento a quanto disposto dagli articoli 77 e 78 del Codice dei contratti pubblici, nonché dalle Linee guida n.5, in esito alla delibera n. 648 adottata dal Consiglio dell’Autorità in data 18 luglio 2018, si diramano, a beneficio degli utenti interessati, le seguenti istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari attraverso l’Applicativo predisposto per la gestione dei relativi processi. 1. L’iscrizione all’Albo, il procedimento di estrazione e la gestione dell’Albo avvengono attraverso l’Applicativo reso disponibile dall’Autorità nella sezione servizi del portale www.anticorruzione.it. 2. I candidati in possesso dei requisiti di esperienza, di professionalità e di onorabilità previsti dalle Linee guida n.5 possono iscriversi all’Albo, attraverso l’Applicativo, autocertificando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti. Il richiedente deve essere in possesso di un dispositivo per la firma digitale, di un indirizzo PEC e disporre di credenziali username e password rilasciate dal sistema dell’Autorità. 3. I candidati predispongono la domanda di iscrizione accedendo direttamente all’Applicativo e compilando i campi previsti. I candidati possono allegare alla domanda di iscrizione esclusivamente un proprio curriculum vitae. Terminato l’inserimento dei dati, l’Applicativo genera un documento in formato .pdf che contiene le dichiarazioni rese. Il documento deve essere scaricato dall’esperto, da questi firmato digitalmente e ricaricato nell’Applicativo. La corretta ricezione del documento ricaricato e inviato perfeziona l’iscrizione all’Albo. L’esperto può verificare o modificare i dati della propria iscrizione consultando l’Albo stesso o accedendo alle apposite sezioni dell’Appli-

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cativo. Sono segnalate tramite l’Applicativo dal soggetto interessato (esperto o stazione appaltante) le modifiche che incidono sul possesso dei requisiti o altre modifiche delle condizioni soggettive dell’esperto, nonché le circostanze previste dai paragrafi 4.9 e 4.10 delle Linee guida n.5. I candidati che possiedono i requisiti per l’iscrizione in più di una delle categorie di cui al paragrafo 2.2 delle Linee guida n.5 compilano la domanda selezionando tutti i profili posseduti e autocertificando il possesso dei requisiti di una delle categorie indicate. In ogni caso il candidato deve dichiarare se è dipendente di una stazione appaltante e se ha ricevuto sanzioni nel corso della sua attività lavorativa e professionale, anche se riferite ad una categoria diversa da quella per la quale viene autocertificato il possesso dei requisiti. Gli esperti dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici possono iscriversi o solo come commissari interni dell’amministrazione di appartenenza, oppure sia come commissari interni dell’amministrazione di appartenenza che come commissari esterni per le procedure indette dalle altre stazioni appaltanti. Ai fini della dimostrazione dei requisiti di professionalità di cui ai precedenti paragrafi 2.3 lettera f), 2.4 lettera g), 2.5 lettera e) e 2.6 lettera d) delle Linee guida n.5 si intende come incarico tipico dell’attività svolta una prestazione retribuita pertinente alla professionalità della sottosezione cui l’esperto intende iscriversi. Si prescinde dal requisito della retribuzione per gli incarichi conferiti a dipendenti pubblici da una pubblica amministrazione. Sono inoltre valutabili, indipendentemente dalla retribuzione, gli incarichi di: RUP, commissario di gara, direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione nonché l’aver conseguito un titolo di formazione specifica nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l’iscrizione. 4. L’iscrizione all’Albo può essere effettuata in qualsiasi momento dell’anno solare, fermo restando che la tariffa di iscrizione stabilita dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 febbraio 2018 è dovuta per ciascun anno solare indipendentemente dalla data di iscrizione. Il mancato pagamento della tariffa comporta il rifiuto dell’iscrizione. In fase di avvio dell’Albo la tariffa versata per le iscrizioni effettuate nel 2018 è comprensiva dell’annualità dovuta per il 2019. La tariffa per gli anni successivi a quello dell’iscrizione dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ciascun anno. Qualora l’esperto non versi la tariffa entro il predetto termine viene sospeso dall’Albo e, in difetto di regolarizzazione entro 30 giorni dal sollecito dell’Autorità, cancellato dall’Albo. Per il versamento della tariffa si osservano le istruzioni indicate nel sito dell’Autorità. La tariffa non è esigibile nei riguardi degli


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esperti iscritti unicamente come commissari interni delle amministrazioni aggiudicatrici di appartenenza. Il rigetto della domanda di iscrizione ovvero la cancellazione dall’Albo non comportano il diritto alla restituzione della tariffa versata, vista la necessaria attività istruttoria in capo ai competenti uffici dell’Autorità. 5. Ogni anno, entro il 31 gennaio, ai fini del mantenimento dell’iscrizione, oltre al pagamento della tariffa di iscrizione se dovuta, l’esperto conferma tramite l’Applicativo la permanenza dei requisiti dichiarati. L’esperto comunica, tramite l’Applicativo, anche l’intenzione di cancellarsi dall’Albo, portando a termine comunque le attività nella commissione in cui sia stato nominato commissario. L’esperto che non sia componente di commissioni è cancellato senza ulteriori formalità, altrimenti è escluso dalla visibilità pubblica dell’Albo e definitivamente cancellato a seguito della comunicazione della stazione appaltante di cui al successivo punto 10. 6. La stazione appaltante richiede tramite l’Applicativo, in coerenza con le previsioni della documentazione di gara, che può prevedere, per ciascuna delle tipologie professionali, oltre alle sottosezioni principali, una o più sottosezioni equivalenti o subordinate, anche al fine di ridurre le probabilità che l’estrazione possa non individuare il numero di esperti richiesti, la lista di esperti tra cui sorteggiare, ai sensi del dell’articolo 77, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, i componenti esterni della commissione. Allo

scopo indica secondo la struttura proposta dall’Applicativo: - il CIG della procedura di affidamento - la sezione dell’Albo; - se l’affidamento è di particolare complessità; - una o più sottosezioni principali in cui devono essere iscritti gli esperti da estrarre e per ciascuna di esse le eventuali sottosezioni equivalenti o subordinate, in coerenza con le previsioni della documentazione di gara; - il numero di esperti da estrarre, in misura pari al doppio o al triplo degli esperti da nominare. 7. La documentazione di gara deve essere redatta fornendo le predette informazioni e, allo scopo, può prevedere, per ciascuna delle tipologie professionali, oltre alle sottosezioni principali suindicate, una o più sottosezioni equivalenti o subordinate, anche al fine di ridurre le probabilità che l’estrazione possa non individuare il numero di esperti richiesti. 8. L’ANAC, tramite l’Applicativo, previa verifica delle informazioni inserite, fornisce alla stazione appaltante richiedente la lista degli esperti estratti, con i seguenti criteri: a) gli esperti sono estratti tra quelli, della sezione, sottosezione e livello di esperienza indicati dalla stazione appaltante con il minor numero di nomine ricevute a componente di commissione giudicatrice, considerando tutte le sottosezioni cui è iscritto e tutti i periodi di iscrizione, esclusi gli interni alla stazione appaltante, quelli sospesi nonché quelli temporaneamente non estraibili in quanto

già estratti in una procedura di composizione di altra commissione non ancora definita; b) la casualità e l’indipendenza dell’estrazione degli esperti dal gruppo composto come indicato alla lettera a) è assicurata attraverso la funzionalità di generazione di numeri casuali messa a disposizione da un servizio esterno di randomizzazione. Nel caso di indisponibilità di detto servizio esterno la generazione dei numeri casuali avviene utilizzando le funzionalità messe a disposizione dall’ambiente operativo dell’Applicativo. Per le estrazioni relative alla sezione speciale si applicano inoltre gli ulteriori criteri previsti all’articolo 77, comma 3, primo periodo del Codice dei contratti pubblici. L’estrazione si considera validamente effettuata quando il numero degli esperti estratti risulti corrispondente a quello richiesto dalla stazione appaltante. In tale ipotesi l’Applicativo genera un file formato pdf contente i nominativi e i riferimenti degli esperti estratti, che costituisce la lista di cui all’articolo 77, comma 3 del Codice dei contratti pubblici. La disponibilità di detto file nell’Applicativo integra la comunicazione da parte dell’ANAC ai sensi della predetta disposizione. L’estrazione validamente effettuata può essere annullata, attraverso l’Applicativo, previa adeguata motivazione. In tal caso la stazione appaltante procede ad una nuova richiesta di estrazione per la stessa procedura di affidamento. Se l’estrazione non consente di soddisfare le richieste della stazione appaltante, per insufficiente disponibilità di esperti estraibili, la stessa è invalida. L’Applicativo genera un file formato pdf contenente l’esito negativo dell’estrazione. In tale ipotesi la stazione appaltante, per la generazione della lista, dovrà ripetere la procedura di estrazione. 9. Con le stesse modalità e criteri è richiesta dalla stazione appaltante una nuova lista di esperti necessari alla costituzione o al reintegro della commissione nei casi di cui al successivo punto n.11, terzo e quarto periodo. 10. La stazione appaltante dà comunicazione all’Autorità, tramite l’Applicativo, dell’avvenuta pubblicazione della commissione sul sito della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, contestualmente alla comunicazione di cui al periodo che segue. Entro 3 giorni dalla nomina della commissione va comunicato all’Autorità tramite l’Applicativo: l’esito del sorteggio, la composizione della commissione, ivi compresi i componenti interni, e inoltre gli eventuali impedimenti che hanno escluso dal sorteggio esperti estratti o la eventuale mancata accettazione dell’incarico da parte di alcuni di essi. La tempestività della comunicazione è essenziale ai fini del corretto funzionamento

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dell’Applicativo, poiché gli esperti compresi nella lista rimangono in condizione di non estraibilità fino all’adempimento della presente disposizione. 11. In caso di impedimento di uno o più candidati designati, ovvero in presenza di una causa ostativa di cui ai paragrafi 2 e 3 delle Linee guida n. 5, è individuato, con nuovo sorteggio pubblico, un sostituto all’interno della lista dei rimanenti soggetti, con le stesse professionalità, già proposta dall’Autorità. Se i soggetti in lista non sono sufficienti, la stazione appaltante richiede all’Autorità un’integrazione alla lista dei candidati. Nel caso in cui detto o altro impedimento si manifesti dopo la costituzione della commissione, la stazione appaltante richiede, tramite l’Applicativo, una nuova lista di candidati per il sorteggio del candidato da sostituire, indicando le motivazioni. 12. Entro 3 giorni dalla conclusione dei lavori della commissione la stazione appaltante ne dà informazione all’ANAC tramite l’Applicativo. 13. Nel caso di richieste relative a procedure per l’affidamento di servizi e forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuate nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 77, comma 3, del Codice, la stazione appaltante indica, tramite l’Applicativo, oltre quanto previsto nel precedente punto n.7: - le caratteristiche di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuate nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo, dell’offerta da giudicare; - i motivi per cui non può farsi ricorso alla selezione mediante estrazione degli esperti selezionati con estrazione tra quelli presenti nelle sottosezioni dell’Albo; - i nominativi e le competenze degli esperti, iscritti all’Albo, proposti come commissari e l’eventuale numero e caratteristiche degli esperti esterni da sorteggiare. L’Autorità può richiedere integrazioni alla documentazione prodotta o convocare in audizione la stazione appaltante. Ove l’Autorità non concordi su tutti o parte dei profili proposti si procede con i criteri ordinari di estrazione nella sottosezione che la stazione appaltante deve comunque indicare nella richiesta; 14. Ai fini delle sanzioni previste a carico dell’iscritto all’Albo dal paragrafo 4.13 delle Linee guida n. 5, si intende come reiterata omissione la mancata presentazione dei documenti ivi indicati per 3 volte. 15. Ai fini delle sanzioni previste a carico dell’iscritto all’Albo dal paragrafo 4.14 delle Linee guida n. 5, il biennio ivi indicato si intende come quello composto dall’anno so-

lare in corso e da quello ad esso precedente. 16. Ai fini dell’iscrizione degli esperti, l’Albo è operativo dal 10 settembre 2018; 17. Ai fini dell’estrazione degli esperti, l’Albo è operativo, per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019. Da tale data, è superato il periodo transitorio di cui all’articolo 216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

vigore solo ora perché prima modificati dal Correttivo Dlgs 56/2017 e poi perché serviva un regolamento della stessa Anac, messo in consultazione nei mesi scorsi, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 13 giugno scorso e andato ora in Gazzetta Ufficiale (n. 164 del 17 luglio 2018), con entrata in vigore 15 giorni dopo.

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 164 del 17 luglio 2018 la delibera ANAC 13 giugno 2018 recante “Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’articolo 211, commi 1 -bis e 1 -ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni e integrazioni”. Con tale provvedimento, l’ANAC disciplina le fattispecie legittimanti il ricorso nonché gli atti impugnabili da parte dell’ANAC ai sensi dell’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del Codice dei contratti pubblici. Il Regolamento, approvato dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 13 giugno u.s., delibera n. 572, è entrato in vigore il 1° agosto scorso. Anac può impugnare davanti ai giudici amministrativi tutti gli atti di gara che si ritiene violino le norme in materia di contratti pubblici, e in caso di «gravi violazioni del Codice» l’Anac potrà direttamente intimare alle amministrazioni di cancellare l’irregolarità, pena anche in questo caso il ricorso al Tar. I “cartellini gialli” dell’Anac potranno riguardare sia gli atti generali (regolamenti, sistemi di qualificazione, bandi-tipo), sia i bandi e le procedure di gara (comprese le valutazioni delle commissioni e le aggiudicazioni), sia la fase attuativa dell’appalto (varianti, revisione prezzi, rinnovi taciti). In pratica l’Anac avrà un potere di intervento molto ampio, e il vero obiettivo della disposizione è di indurre le amministrazioni a conformarsi alle sue indicazioni circa atti illegittimi, piuttosto che quello di alimentare un’altra ondata di ricorsi alla giustizia amministrativa (oltre a quelli avanzati dalle imprese sulle gare e per i contenziosi sui cantieri).

Si tratta, per capirsi, di quei “poteri di raccomandazione e sanzione” sui quali nell’aprile 2017 si scatenò una bufera politica tra Raffaele Cantone e il governo Gentiloni: la prima versione del Codice appalti (18 aprile 2016) li prevedeva ancora più forti di oggi, cioè dava all’Anac la possibilità di sanzionare direttamente, con multe fino a 25mila euro, le Pa che commettessero violazioni senza adeguarsi entro breve tempo alla segnalazione dell’Anac. Poteri che non entrarono mai in vigore, in attesa del decreto Correttivo e che lo stesso decreto 19 aprile 2017, n. 56 cancellò del tutto (con una modifica misteriosa dell’ultim’ora). Seguì forte protesta di Cantone e dello stesso Pd, e la norma fu reinserita, seppure un po’ depotenziata, con il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, articolo 52-ter: solo potere di ricorso al Tar, non più di sanzione diretta. L’attuale articolo 211 del Codice affida dunque due distinti poteri alll’Anac, operativi dal 1° agosto dopo l’uscita del regolamento: 1) la possibilità di «agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; 2) la possibilità di intimare di rimuovere i vizi, pena il ricorso: questo l’Anac lo può fare «se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del codice». In questo caso l’Anac «emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall’ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l’ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo». Il regolamento Anac disciplina soprattutto i contenuti dei concetti di «rilevante impatto», presupposto del primo potere, e quello di «gravi violazioni», presupposto per il parere motivato a cui adeguarsi entro 60 giorni al massimo. Si pubblica di seguito il testo della delibera.

I nuovi poteri dell’Anac sono quelli previsti dall’articolo 211 commi 1-bis e 1-ter del Codice appalti (Dlgs 50/2016), che entrano in

Regolamento del 13 giugno 2018 Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’articolo 211, commi1-bis e 1-ter, del de-

Raffaele Cantone Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 26 luglio 2018 Il Segretario Maria Esposito

L’ANAC PUÒ IMPUGNARE GLI ATTI ILLEGITTIMI DAL 1° AGOSTO 2018

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creto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 164 del 17 luglio 2018) Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L’Autorità Visto l’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 24 maggio 2017, n. 74; Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto l’articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’articolo 211, commi 1-bis, 1-ter e 1- quater, introdotti dall’articolo 52-ter, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; Visto l’articolo 123, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; Visto l’articolo 1, comma 32-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190; Visto l’art 129, comma 3, disp. att. c.p.p.; Ritenuta la necessità di adottare un regolamento ai sensi dell’articolo 211, comma 1-quater del 18 aprile 2016, n. 50; Tenuto conto della procedura di consultazione pubblica terminata il 24 gennaio 2018; Tenuto conto del parere del Consiglio di Stato n. 00445/2018 del 4 aprile 2018 EMANA Il seguente Regolamento: Capo I - Disposizioni generali Articolo 1 - Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per: a) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) «Autorità», l’Autorità Nazionale Anticorruzione; c) «Presidente», il Presidente dell’Autorità; d) «Consiglio», il Consiglio dell’Autorità; e) «ufficio», l’ufficio competente in merito ai procedimenti concernenti l’esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; f) «dirigente», il Dirigente dell’ufficio; g) «stazione appaltante», il soggetto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera o), del codice; h) «ricorso diretto», il ricorso di cui all’articolo 211, comma 1-bis, del codice; i) «ricorso previo parere motivato», il ricorso di cui all’articolo 211, comma 1-ter, del codice.

Articolo 2 - Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina l’esercizio della legittimazione all’impugnazione di cui all’articolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del codice. Capo II - Legittimazione all’impugnazione di cui all’articolo 211, comma 1-bis (Ricorso diretto) Articolo 3 - Fattispecie legittimanti il ricorso 1. L’impugnazione di cui all’articolo 211, comma 1-bis, del codice, si esercita nei confronti di atti relativi a contratti di rilevante impatto. 2. Si intendono di rilevante impatto contratti: a. che riguardino, anche potenzialmente, un ampio numero di operatori; b. relativi ad interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico, ad interventi disposti a seguito di calamità naturali, di interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; c. riconducibili a fattispecie criminose, situazioni anomale o sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti; d. relativi ad opere, servizi o forniture aventi particolare impatto sull’ambiente, il paesaggio, i beni culturali, il territorio, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale; e. aventi ad oggetto lavori di importo pari o superiore a 15 milioni di euro ovvero servizi e/o forniture di importo pari o superiore a 25 milioni di euro. 3. Il termine per l’esercizio del potere di cui al comma 1 decorre, per gli atti soggetti a pubblicità legale o notiziale, dalla data di pubblicazione; per gli altri atti, dall’acquisizione della notizia, da parte dell’Autorità, dell’emanazione dell’atto. Articolo 4 - Atti impugnabili 1. Nell’esercizio dei poteri di cui al presente capo l’Autorità impugna i seguenti atti: 2. regolamenti e atti amministrativi di carattere generale, quali bandi, avvisi, sistemi di qualificazione degli operatori economici istituiti dagli enti aggiudicatori nei settori speciali, atti di programmazione, capitolati speciali di appalto, bandi-tipo adottati dalle stazioni appaltanti, atti d’indirizzo e direttive che stabiliscono modalità partecipative alle procedure di gara e condizioni contrattuali; 3. provvedimenti quali delibere a contrarre, ammissioni ed esclusioni dell’operatore economico dalla gara, aggiudicazioni, validazioni e approvazioni della progettazione, nomine del RUP, nomine della commissione giudicatrice, atti afferenti a rinnovo tacito, provvedimenti applicativi della clausola revisione prezzi e dell’adeguamento dei prezzi, autorizzazioni del Responsabile del procedimento e/o approvazioni di varianti o modifiche, affidamenti di lavori, servizi o forniture supplementari.

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Articolo 5 - Proposizione del ricorso 1. Il ricorso è proposto previa delibera del Consiglio, su proposta dell’Ufficio competente, nei termini di legge. La delibera contiene la motivazione sulla ricorrenza dei presupposti legittimanti il ricorso. In casi di urgenza il ricorso è proposto previa decisione del Presidente, salva ratifica del Consiglio. 2. Ai fini della rapida verifica degli elementi di conoscenza contenuti nella notizia, l’Ufficio competente può chiedere ulteriori informazioni all’amministrazione che ha adottato l’atto. Tale richiesta non sospende i termini per la proposizione del ricorso. Capo III - Legittimazione all’impugnazione di cui all’articolo 211, comma 1-ter (Ricorso previo parere motivato) Articolo 6 - Fattispecie legittimanti 1. Le gravi violazioni delle norme in materia di contratti pubblici, che legittimano l’Autorità ad emettere un parere motivato e, in caso di esito negativo, a ricorrere al giudice amministrativo, sono tassativamente individuate nel comma 2. 2. Sono considerate gravi le seguenti violazioni: a) affidamento di contratti pubblici senza previa pubblicazione di bando o avviso nella GUUE, nella GURI, sul profilo di committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’Autorità, laddove tale pubblicazione sia prescritta dal codice; b) affidamento mediante procedura diversa da quella aperta e ristretta fuori dai casi consentiti, e quando questo abbia determinato l’omissione di bando o avviso ovvero l’irregolare utilizzo dell’avviso di pre-informazione di cui all’articolo 59, comma 5 e all’articolo 70 del codice; c) atto afferente a rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; d) modifica sostanziale del contratto che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara ai sensi degli articoli 106 e 175 del codice; e) mancata o illegittima esclusione di un concorrente nei casi previsti dall’articolo 80 e dall’articolo 83, comma 1, del codice; f) contratto affidato in presenza di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’UE in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 del TFUE; g) mancata risoluzione del contratto nei casi di cui all’articolo 108, comma 2 del codice; h) bando o altro atto indittivo di procedure ad evidenza pubblica che contenga clausole o misure ingiustificatamente restrittive della partecipazione e, più in generale, della concorrenza. Articolo 7 - Atti impugnabili 1. Nell’esercizio dei poteri di cui al presente


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capo l’Autorità impugna i seguenti atti: a) regolamenti e atti amministrativi di carattere generale, quali bandi, avvisi, sistemi di qualificazione degli operatori economici istituiti dagli enti aggiudicatori nei settori speciali, atti di programmazione, capitolati speciali di appalto, bandi-tipo adottati dalle stazioni appaltanti, atti d’indirizzo e direttive che stabiliscono modalità partecipative alle procedure di gara e condizioni contrattuali; b) provvedimenti relativi a procedure disciplinate dal Codice, quali delibere a contrarre, ammissioni ed esclusioni dell’operatore economico dalla gara, aggiudicazioni, validazioni e approvazioni della progettazione, nomine del RUP, nomine della commissione giudicatrice, atti afferenti a rinnovo tacito, provvedimenti applicativi della clausola revisione prezzi e dell’adeguamento dei prezzi, autorizzazioni del Responsabile del procedimento e/o approvazioni di varianti o modifiche, affidamenti di lavori, servizi o forniture supplementari. Articolo 8 - Procedimento per l’emissione del parere motivato 1. Entro 60 giorni dall’acquisizione della notizia, il Consiglio dell’Autorità, su proposta dell’Ufficio competente, emette un parere motivato, nel quale sono segnalate le violazioni riscontrate e indicati i rimedi da adottare per eliminarle. In caso di urgenza il parere motivato è emesso dal Presidente, salva ratifica del Consiglio. 2. Il termine per l’esercizio del potere di cui al comma 1 decorre, per gli atti soggetti a pubblicità legale o notiziale, dalla data di pubblicazione, per gli altri atti dall’acquisizione della notizia, da parte dell’Autorità, dell’emanazione dell’atto. 3. Ai fini della rapida verifica degli elementi di conoscenza contenuti nella notizia, l’Ufficio competente può chiedere ulteriori informazioni e documenti alla stazione appaltante o a soggetti terzi. Tale richiesta non sospende i termini di cui al comma 1.

del ricorso avverso l’atto che si assume illegittimo. 2. Il ricorso, previa deliberazione del Consiglio dell’Autorità, è proposto entro 30 giorni dalla ricezione della risposta della stazione appaltante, ovvero, in caso di mancata risposta, dallo scadere del termine di cui all’articolo 9, comma 1. In caso di urgenza il ricorso è proposto previa decisione del Presidente, salva ratifica del Consiglio. Capo IV - Disposizioni comuni, finali e transitorie Articolo 11 - Acquisizione della notizia 1. La notizia deve contenere elementi di fatto e di diritto tali da consentire all’Autorità di individuare i vizi dell’atto e di valutare la sussistenza del requisito del rilevante impatto ovvero della grave violazione. 2. L’Autorità acquisisce la notizia della violazione nell’esercizio della propria attività istituzionale, ordinariamente d’ufficio. 3. L’Autorità valuta con priorità le segnalazioni di violazione trasmesse dai soggetti sotto indicati: 4. Autorità giudiziaria amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 32-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 5. Pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 129, comma 3, delle disp. att. c.p.p.; 6. Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, lett. a-bis) del d.l. 24 giugno 2014, n. 90; 7. Ogni altra amministrazione o autorità pubblica, ivi compresa quella giudiziaria ordinaria e contabile. 8. L’Autorità può valutare eventuali segnalazioni di violazione da parte di terzi in considerazione delle risorse disponibili, tenendo conto in via prioritaria della gravità delle violazioni e della rilevanza degli interessi coinvolti dall’appalto. 9. Lo spirare dei termini per l’esercizio dell’azione in giudizio o per l’emissione del parere motivato non pregiudica l’esercizio

Articolo 9 - Rapporti con la stazione appaltante 1. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante, con contestuale assegnazione del termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale la stazione appaltante è invitata a conformarsi alle prescrizioni in esso contenute. 2. Entro il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante informa l’Autorità in ordine alle azioni che ha intrapreso a seguito del parere. Articolo 10 - Proposizione del ricorso 1. L’ufficio competente, preso atto delle azioni intraprese dalla stazione appaltante ovvero della mancata conformazione della medesima al parere, rimette al Consiglio dell’Autorità la decisione sulla proposizione

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degli altri poteri istituzionali dell’Autorità. Articolo 12 - Rapporti con altri procedimenti dell’Autorità 1. L’esercizio dei poteri di cui agli articoli 3 e 6 del presente Regolamento determina la sospensione dei procedimenti di vigilanza nonché dei procedimenti di precontenzioso preordinati all’emissione di pareri non vincolanti in corso presso gli Uffici dell’Autorità, aventi il medesimo oggetto. 2. L’effetto sospensivo decorre dalla notifica del ricorso nei casi di cui all’articolo 3 e dall’emanazione del parere motivato nei casi di cui all’articolo 6 e si protrae per tutta la durata del processo. 3. In caso di precontenzioso preordinato all’emissione di parere vincolante, non si dà luogo all’esercizio dei poteri di cui agli articoli 3 e 6 del presente Regolamento. Articolo 13 - Pubblicità 1. Sono pubblicate sul sito dell’Autorità, il giorno stesso della loro adozione, le delibere del Consiglio con le quali viene disposto: il ricorso diretto di cui all’articolo 5, comma 1; il parere motivato di cui all’articolo 9, comma 1; il ricorso in caso di mancato adeguamento da parte della stazione appaltante di cui all’articolo 11, comma 2. Articolo 14 - Norme transitorie 1. L’ufficio competente avvia i procedimenti di cui ai capi II e III sulla base delle notizie acquisite dall’Autorità alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, utili ai fini dell’adozione degli atti di cui all’articolo 3 e all’articolo 6. Articolo 15 - Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Approvato dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 13 giugno 2018 con Delibera


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n. 572 Il Presidente Raffaele Cantone Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 6 luglio 2018 Il Segretario, Maria Esposito

APPALTI PUBBLICIL’ANAC RISPONDE SULLA DISCIPLINA DEL CD. “SOTTO SOGLIA” Al fine di rispondere alle principali domande pervenute sino ad ora, l’ANAC ha pubblicato la sezione FAQ relativa alle Linee guida n. 4, attuative del Codice Appalti (d.lgs 50/2016). Tali Linee guida, aggiornate lo scorso aprile a seguito delle novità introdotte dal cd. ‘decreto correttivo’, d.lgs. 56/2017, stabiliscono le modalità di svolgimento delle gare al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria. Tra principali novità dell’ultima versione delle Linee guida n. 4 si segnalano: la definizione dei meccanismi per la fissazione delle soglia di anomalia (introdotte al fine di accogliere le osservazioni critiche poste dal Consiglio di Stato, in sede consultiva), il rigoroso principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti (secondo cui il contraente uscente di norma non potrà essere invitato a una procedura successiva che rientri nella stessa categoria di opere) e la possibilità di affidare contratti di lavori, servizi e forniture di importo fino a 5mila euro - e fino a 20mila euro in caso di utilizzo del modello del documento di gara unico europeo (DGUE) - semplicemente sulla base di specifica autodichiarazione resa dall’operatore. Proprio con riferimento a tali aspetti, l’Anticorruzione ha voluto pubblicare alcune risposte. Linee guida n. 4 - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (faq aggiornate il 3 luglio 2018) 1. Con riguardo al punto 5.2.6, lettera k), punto delle Linee guida n. 4, la regola per cui le offerte con identico ribasso vanno considerate, ai fini della soglia di anomalia, come un’unica offerta si applica a tutte le offerte, o solo a quelle comprese nelle ali? La regola del trattamento unitario delle offerte con identico ribasso, secondo la prevalente giurisprudenza (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 19 settembre

2017), si applica alle offerte poste a cavallo o all’interno delle ali. La regola stabilita al punto 5.2.6, lettera k) delle Linee guida si applica, come letteralmente previsto nella disposizione in questione, soltanto laddove sia sorteggiato uno dei metodi cui alle lettere a), b), e) dell’articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, che prevedono il taglio delle ali e, in armonia con il predetto orientamento giurisprudenziale, limitatamente alle offerte con identico ribasso che si collocano a cavallo o all’interno delle ali. In tutte le restanti ipotesi (metodo di cui alle lettere c) o d) dell’articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici ovvero offerte residue a seguito del taglio delle ali), le offerte con identico ribasso vanno mantenute distinte ai fini della soglia di anomalia. 2. Con riguardo alle stazioni appaltanti che, a fronte di una soggettività giuridica unitaria, sono dotate di articolazioni organizzative autonome, l’applicazione del principio di rotazione va applicata in termini assoluti, ossia tenendo conto di tutte le procedure avviate complessivamente dalla stazione appaltante, oppure considerando esclusivamente gli affidamenti gestiti dalla singola articolazione organizzativa? L’applicazione del principio di rotazione nelle stazioni appaltanti dotate di una pluralità di articolazioni organizzative deve tendenzialmente essere applicata in modo unitario, avendo cioè a riguardo gli affidamenti complessivamente attivati e da attivare nell’ambito della stazione appaltante. Tale impostazione si rivela, oltre che rispettosa di quanto previsto dall’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, che non distingue in relazione alla presenza di articolazioni interne, più aderente all’impronta centralizzante di cui all’articolo 37, ed efficace presidio nei confronti del divieto di artificioso frazionamento delle commesse, ex art.51, primo comma del Codice dei contratti pubblici. È ragionevole derogare a tale regola nel caso in cui la stazione appaltante (es. Ministero, ente pubblico nazionale) presenti, in ragione della complessità organizzativa, articolazioni, stabilmente collocate per l’amministrazione di determinate porzioni territoriali (ad esempio, Direzione regionale/ centrale) ovvero per la gestione di una peculiare attività, strategica per l’ente, dotate di autonomia in base all’ordinamento interno nella gestione degli affidamenti sotto soglia (ad esempio nel caso in cui l’articolazione abbia attivato autonomi elenchi per la selezione degli operatori economici). In tali casi, salvo diversa previsione dell’ordinamento interno, la rotazione può essere applicata considerando esclusivamente gli affidamenti gestiti dalla singola articolazione

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organizzativa. Resta ferma, comunque, la necessità per la stazione appaltante di rispettare, in ogni sua articolazione, i vigenti obblighi di centralizzazione degli acquisti, stabiliti e richiamati dall’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici, nonché di adottare, anche nelle more dell’introduzione del sistema di qualificazione in esito all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 38, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, modelli organizzativi complessivamente improntati al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, evitando duplicazioni di funzioni e perseguendo l’obiettivo del miglioramento dei servizi e, ove possibile, il risparmio di spesa e dei costi di gestione attraverso le economie di scala. A tal fine le stazioni appaltanti dovrebbero valutare l’opportunità di condividere al proprio interno sistemi informatizzati che consentano di conoscere gli affidamenti effettuati dalle singole articolazioni organizzative. 3. Con riguardo agli affidamenti diretti, nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a del Codice dei contratti pubblici, si rivolgono alcuni quesiti in merito all’utilizzo del documento di gara unico europeo (DGUE) nella dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali e speciali da parte dell’operatore economico affidatario: 1. - a far data dal 18 aprile 2018 per gli acquisti fino a 5.000 euro è necessario comunque il ricorso al DGUE, o è possibile utilizzare l’autocertificazione ordinaria, come consentito dalle Linee guida Anac n.4? 2. - anche negli acquisti di modesto importo è doverosa l’acquisizione del DGUE ovvero dell’autocertificazione ordinaria? 3. - il DGUE deve necessariamente riportare gli estremi del CIG ovvero può essere utilizzato per più procedure di affidamento, e in tal caso per quale lasso temporale? 4. - qual è la validità temporale dell’autocertificazione ordinaria? Dal 18 aprile 2018, ai sensi dell’articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE deve essere utilizzato esclusivamente in formato elettronico, e non più cartaceo, come indicato anche nel comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato il 30 marzo 2018. In caso di affidamento diretto per importo fino a 5.000 euro, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.2 delle Linee guida Anac n. 4, recanti la disciplina degli affidamenti sotto soglia, le stazioni possono acquisire, indifferentemente, il DGUE oppure un’autocertificazione ordinaria, nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica 28


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dicembre 2000, n.445. Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000 euro, ai sensi del par. 4.2.3 delle citate Linee guida, è necessario acquisire il DGUE. L’obbligo di acquisire il DGUE, ovvero l’autocertificazione ordinaria, si applica a tutti gli affidamenti sopra considerati, a prescindere da una soglia minima di spesa. Ai sensi dell’articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE può essere riutilizzato per successive procedure di affidamento, a condizione che gli operatori economici confermino la perdurante validità delle precedenti attestazioni. In tale dichiarazione l’operatore economico include l’indicazione del nuovo CIG, se disponibile (v. par. 5 delle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla delibera n.556 del 31 maggio 2017), per la diversa procedura alla quale intende partecipare. Analoga operazione potrà essere adottata in caso di utilizzo dell’autocertificazione ordinaria. 4. Nei casi previsti dall’articolo 103, comma 11, primo periodo del Codice dei contratti pubblici, allorché la stazione appaltante opti per esonerare l’affidatario dall’obbligo di presentare la garanzia definitiva, è necessario prevedere un miglioramento del prezzo di aggiudicazione? La miglioria del prezzo di aggiudicazione è necessaria, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 103, comma 11, secondo periodo del Codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti determinano tale miglioria sentito l’affidatario e tenendo conto del valore del contratto, del presumibile margine d’utile e del costo che l’affidatario sosterrebbe per l’acquisizione della garanzia definitiva, allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza delle parti al contenimento sostenibile dei costi. Le motivazioni circa l’esercizio di tale opzione sono formalizzate dalla stazione appaltante in apposito documento, da allegare agli atti del procedimento.

APPALTI PUBBLICI ILLEGITTIMO PER ANAC IL BANDO CHE FISSA UN TETTO AI RIBASSI D’ASTA L’Autorità Anticorruzione ricorda nel parere di precontenzioso sulla normativa approvato con la delibera del 27 giugno 2018 n.610, relativo a una gara di appalto con offerta economicamente più vantaggiosa, che la stazione appaltante non può fissare un limite minimo al ribasso d’asta. Una centrale unica di committenza aveva mandato in gara, per conto del comune di Cento (Fe) il servizio

di progettazione del valore di 82mila euro circa. Nel bando veniva fissato un tetto (del 50%) al massimo al ribasso sull’offerta economica, in parte motivato con l’esigenza di non comprimere il costo del lavoro. Dopo l’espletazione della gara, questa scelta dell’amministrazione, è stata contestata da un concorrente (risultato secondo nella graduatoria). Più precisamente, il concorrente ha contestato varie cose in relazione alla valutazione discrezionale effettuata dalla stazione appaltante. L’Anac però ha concentrato il suo parere sul solo elemento che «appare assorbente rispetto a tutti» in quanto causa stessa degli altri elementi, e cioè la «considerazione che sia stata proprio l’impostazione stessa della gara ad aver prodotto le conseguenze che per altro verso e per altre motivazioni vengono contestate dall’odierno istante. Specificamente ci si riferisce alla clausola di lex specialis che fissa al 50% il ribasso massimo ammissibile rispetto alla base d’asta». Per prima cosa l’Anac ricorda che lo stesso Consiglio di Stato - con la pronuncia n.2912/2016 - ha già chiarito che non è possibile indicare una soglia di ribasso massimo sul prezzo perché «introduce un’inammissibile limite alla libertà degli operatori economici di formulare la proposta economica sulla base delle proprie capacità organizzative e imprenditoriali, pregiudicando, sino di fatto ad annullarlo, il confronto concorrenziale sull’elemento prezzo». Ma l’Anac va oltre. «Fissando una percentuale massima di ribasso ammesso - si legge nel parere - la Stazione appaltante “suggerisce” già a priori quale ritiene essere il prezzo migliore e così spinge tutti i concorrenti a formulare un’offerta economica ridotta del 50% rispetto alla base d’asta o, quantomeno, ad approssimarsi quanto più possibile. Non a caso, nella gara in esame, ben 8 concorrenti su 17 (ma due sono stati esclusi) hanno offerto proprio il ribasso del 50%, uno il ribasso del 49,5%, e tutti gli altri ribassi comunque molto elevati, ovvero compresi tra il 27,54% e il 41%». «D’altra parte - si legge ancora - laddove la Stazione appaltante stabilisca già nella legge di gara una percentuale massima di ribasso consentita ciò finisce non solo per annullare la concorrenza sull’elemento prezzo, ma anche per anticipare di fatto, ancorché indirettamente, la valutazione in ordine alla congruità dell’offerta nel suo complesso. Valutazione che, in tali casi, appare atteggiarsi come una mera formalità destinata a concludersi con esito positivo». Nella parte conclusiva del parere l’Anac dice due cose: fissare un limite al ribasso è il modo sbagliato di tutelare il costo del lavoro (per quale si deve fare riferimento ad altre norme); il compito della stazione appaltante è semmai quello di valutare il

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limite di anomalia dell’offerta. «Pertanto - si legge infatti nel parere - si può concludere che la limitazione introdotta con la discussa clausola della lex specialis, lungi dal costituire una garanzia che il prezzo proposto sia sufficiente a sostenere il costo del lavoro (e, quando del caso, a salvaguardare la corretta applicazione dei CCNL), finalità che peraltro deve essere perseguita attraverso lo strumento tipico all’uopo predisposto dal legislatore, all’art. 97 del Codice appalti, che consente di escludere dalla gara, all’esito del procedimento di verifica ivi contemplato, le offerte risultate anormalmente basse, finisce invece solo per generare una erronea e, quindi, illegittima applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, laddove annulla di fatto la concorrenza sull’elemento prezzo, con effetti distorsivi sull’iter del sub-procedimento di verifica dell’anomalia e dunque della procedura di aggiudicazione nel suo complesso.

GARE ELETTRONICHE LE IMPRESE DEVONO CONSIDERARE IL “RISCHIO DI RETE” PENA L’ESCLUSIONE Oltre al rischio di impresa, le aziende che partecipano agli appalti pubblici da assegnare con gare telematiche devono fare i conti anche il “rischio di rete”. Vale a dire il pericolo, peraltro non tanto remoto, che la connessione Internet risulti ballerina o sottodimensionata rispetto alle necessità del file da inviare per rispettare il termine di scadenza delle offerte.  Ne sa qualcosa la società che ha proposto un esposto all’Anac, chiedendo a dire il vero un po’ ambiziosamente, di riaprire i termini previsti dal bando, per non essere riuscita a caricare in tempo sul portale acquisti della pubblica amministrazione (Mepa) la propria offerta. Il file che conteneva l’offerta superava i limiti consentiti dal sistema. Secondo l’impresa però nessuno dei documenti di gara precisava che era necessario rimanere al di sotto di un certo numero di kilobyte. Ed è stato dalla risposta ricevuta da un call center che si è scoperto i documenti da caricare sulla piattaforma non dovevano eccedere i 13 megabyte. La risposta è arrivata però fuori tempo massimo, visto che l’impresa aveva provato a caricare i documenti sul filo di lana, cioè mezz’ora prima che scadesse il termine ultimo per l’invio delle offerte. Di qui la scelta di chiedere il parere dell’Anac. La risposta firmata dal presidente Raffaele Cantone con la delibera n.537/2018 non va però nella direzione sperata dall’impresa. Cantone ricorda innanzitutto che, come


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hanno evidenziato anche diverse sentenze dei giudici amministrativi, la gestione elettronica delle gare «oltre a degli indiscutibili vantaggi», sconta, rispetto alle procedure tradizionali, anche un «rischio di rete», «dovuto alla presenza di sovraccarichi o di cali di performance della rete ed un “rischio tecnologico” dovuto alle caratteristiche dei sistemi operativi utilizzati dagli operatori». Preso atto che simili pericoli esistono, continua Cantone, è compito dell’impresa attivarsi «in tempo utile per prevenire eventuali inconvenienti che, nei minuti immediatamente antecedenti alla scadenza del termine, gli impediscano la tempestiva proposizione dell’offerta». Dunque, nulla da fare: in questi casi è impossibile invocare l’annullamento della gara. L’unica eccezione - ricorda Cantone, chiarendo che l’esempio non si attaglia però alla fattispecie esposta dall’impresa - è che vengano in rilievo «malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore del medesimo (ad esempio fermi del sistema o mancato rispetto dei livelli di servizio)». In questi casi, conclude il parere, «non può che affermarsi la responsabilità di quest’ultimo e la necessità di riconoscere una sospensione o proroga del termine per la presentazione delle offerte, come peraltro ora espressamente previsto dall’art. 79, comma 5-bis, del d. lgs. 50/2016 (Cons. Stato, Sez. III, 3luglio 2017 n. 3245; Parere n. 4 del 29 luglio 2014)».

APPALTI PUBBLICIPRIME INDICAZIONI SULLA LEGITTIMITÀ DEL SOPRALLUOGO ANTECEDENTE ALL’INVITO IN GARA Si discute in ANAC e in giurisprudenza se la scelta della stazione appaltante di anticipare l’adempimento dell’obbligo del sopralluogo dalla fase della gara in senso stretto a quella precedente della selezione dei concorrenti da invitare - espletata attraverso l’avviso di indagine di mercato - possa essere di per sé non irragionevole, irrazionale, arbitraria o illogica e non arrechi vulnus ai principi propri dell’evidenza pubblica. A tale proposito, l’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, a seguito di alcune richieste di chiarimento in merito alle linee guida n. 4/2018, concernenti le procedure negoziate sotto soglia comunitaria, ha pubblicato sul proprio portale il comunicato del Presidente del 18 luglio u.s. con il quale fornisce indicazioni alle stazioni appaltanti sulla fase della manifestazione di interesse. In particolare, gli operatori economici lamentavano la possibile illegittimità della richiesta

di alcune stazioni appaltanti che impongono l’effettuazione del sopralluogo - quale tassativa condizione per l’invito alla procedura di gara - già nella fase preliminare della manifestazione di interesse (es. a seguito di avviso di indagine di mercato). L’ANAC ha quindi chiarito che il sopralluogo obbligatorio è “ammissibile, in termini generali, laddove l’oggetto del contratto abbia una stretta e diretta relazione con le strutture edilizie (cfr. bando tipo Anac n. 1/2017, paragrafo 14 della nota illustrativa)” in cui deve svolersi l’appalto. Ciò trova conferma nell’articolo 79, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, laddove “contempla la circostanza che i termini di ricezione delle offerte tengano conto dell’eventualità che le stesse possano essere presentate soltanto previa visita dei luoghi di pertinenza per l’esecuzione dell’appalto”. Su tali basi, l’Autorità ritiene che non sia legittima la scelta di prevedere il sopralluogo obbligatorio in un momento antecedente alla fase di gara. Infatti, tale richiesta in una fase antecedente alla formulazione delle offerte: • fuoriesce dal perimetro applicativo del codice, che collega il sopralluogo proprio alla formulazione delle offerte; • “determina, in violazione dei principi di proporzionalità e libera concorrenza, un significativo ostacolo per gli operatori economici, sotto il profilo organizzativo e finanziario, alla competizione per l’affidamento degli appalti pubblici, considerata peraltro la possibilità che gli operatori economici non ricevano l’invito o decidano comunque di non presentare offerta”. In tema di sopralluogo anticipato, tuttavia, non appare dello stesso avviso dell’ANAC il Consiglio di Stato, il quale ritiene di escludere a priori la legittimità del sopralluogo anticipato unicamente nei confronti dell’affidatario uscente che si ripresenti per essere nuovamente invitato (sez. V, 26 luglio 2018, n. 4597). Infatti, fermo restando che la stazione appaltante deve motivare le ragioni per l’anticipo del sopralluogo, il Consiglio di Stato ritiene che “in linea astratta la clausola di cui si discute non può di per sé dirsi contraria alla legge o non prevista dalla legge”. Il giudice amministrativo ricorda quindi che il sopralluogo “ha un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole […] (Sez. V, 19 febbraio 2018 n. 1037) […] funzionale anche alla redazione dell’offerta, onde incombe sull’impresa l’onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali (Cons. Stato, VI, 23 giugno 2016 n. 2800)”. Sotto questo profilo, un simile obbligo è da considerarsi, invece, superfluo e spropor-

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zionato laddove il sopralluogo sia imposto al soggetto gestore uscente da un servizio, il quale conosce in modo pieno le caratteristiche dei luoghi in cui svolgere la prestazione oggetto della procedura di gara. In tal caso, la clausola di sopralluogo anticipato è da considerarsi “illegittima […] in quanto violativa dei principi di proporzionalità, adeguatezza, ragionevolezza, economicità e del divieto di aggravio del procedimento”.

GIURISPRUDENZA

APPALTI PUBBLICINUOVA RICHIESTA DI PRONUNCIAMENTO DELLA CORTE EUROPEA SULL’ESCLUSIONE PER GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE

(Ordinanza Consiglio di Stato, Quinta sezione del 23 agosto 2018 n. 5033)

Con l’Ordinanza della Quinta sezione del Consiglio di Stato n. 5033, depositata lo scorso 23 agosto, arrivano a quattro le questioni poste ai giudici comunitari in merito all’interpretazione dell’articolo 80, comma 5, lettera c), del Codice, circa il grave illecito professionale. Questa volta, l’occasione di interrogare la Corte di giustizia si è presentata nell’ambito di un giudizio in cui è venuta in esame l’esclusione di un concorrente da una gara disposta a seguito della decisione assunta dalla stessa stazione appaltante, nel corso del procedimento, di risolvere un precedente contratto per grave inadempimento: ragion per cui, è stato ritenuto che tale comportamento costituiva un’inadempienza che non garantiva il necessario rapporto fiduciario nelle attività negoziali con la Pubblica amministrazione. Non essendo stata contestata in giudizio la risoluzione contrattuale, il giudice di primo grado ha respinto il ricorso; e ciò, sul presupposto che l’articolo 80, comma 5, lettera c), del Codice qualifica come escludenti i soli provvedimenti risolutivi che non siano contestati in giudizio o che siano stati confermati all’esito di un giudizio. Il giudice d’appello non ha tuttavia ritenuto condivisibile l’assunto della decisione di primo grado, sul presupposto che l’impresa


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non aveva prestato acquiescenza al provvedimento di risoluzione. In questo senso, infatti, non solo non erano ancora decorsi i termini per la contestazione in giudizio, ma la richiesta di accesso agli atti e la predisposizione dello stesso atto di citazione - in corso di ultimazione - da parte dell’impresa manifestavano la sua volontà di non aderire al contenuto di tale provvedimento. Dopo aver citato anche alcuni precedenti dello stesso Consiglio di Stato che si sono espressi in termini analoghi (Consiglio di Stato, sez. V, 27 aprile 2017, n. 1955 e 2 marzo 2018, n. 1299), i giudici di Palazzo Spada si sono così dedicati alla formulazione del quesito per la Corte Ue, con il quale hanno ribadito la mancanza di omogeneità tra la norma interna e quella comunitaria. Da un lato, infatti, l’articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/Ue consente di escludere un’impresa se la stazione appaltante è in condizione di dimostrare la sussistenza di un grave illecito professionale «anche prima che sia adottata una decisione definitiva e vincolante sulla presenza di motivi di esclusione obbligatori» (in questo senso, si esprime il Considerando 101), dall’altro lato, invece, l’articolo 80, comma 5, lettera c), del Codice ha stabilito che tale illecito non comporta l’esclusione in caso di contestazione in giudizio. Tuttavia, la conseguenza di questa decisione normativa - rilevano ancora i giudici nazionali - è la necessaria subordinazione dell’azione amministrativa agli esiti del giudizio; e quindi, se da un lato la stazione appaltante sarà tenuta ad avviare una nuova procedura di gara a seguito della risoluzione contrattuale, dall’altro lato all’impresa sarà sufficiente contestare in giudizio il provvedimento per accedere comunque alla procedura bandita, dovendo l’amministrazione attendere l’esito del processo per poter legittimamente procedere alla sua esclusione. Ma, a questo punto, la parola passa alla Corte, la quale dovrà stabilire se

sia comunitariamente compatibile una previsione che consente di escludere un’impresa solo se la risoluzione non è stata contestata o è stata confermata all’esito di un giudizio. Le precedenti ordinanze di rimessione Allo stato attuale, dinanzi alla Corte sono pendenti altre tre questioni pregiudiziali sull’interpretazione dell’articolo 80, comma 5, lettera c), del Codice. In particolare, le prime due ordinanze di rimessione ai giudici Ue (Tar Campania, Napoli, sez. IV, 3 dicembre 2017, n. 5893; Consiglio di Stato, sez. V, 3 maggio 2018, n. 2639) sono state formulate nell’ambito di controversie del tutto analoghe a quella recentemente sottoposta al Consiglio di Stato. Anche in questi casi, infatti, le imprese risultavano essere destinatarie di un provvedimento di risoluzione di un precedente contratto di appalto, che veniva contestato in un giudizio ancora pendente. Ma, in un caso, la stazione appaltante ha ritenuto di ammettere l’impresa, sulla base della mancata definitività dell’accertamento giudiziale; mentre, nell’altro caso, non è stata consentita la sua partecipazione, proprio a causa della pendenza del giudizio sull’episodio risolutivo. Con una terza ordinanza (Tar Piemonte, Torino, sez. I, 21 giugno 2018, n. 770), è stato posto invece posto il problema della qualificazione di un illecito antitrust come errore professionale nell’esercizio dell’attività, ai sensi del previgente articolo 38, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 163/2006 (confluito, seppur con profonde modifiche, nella generale ipotesi del grave illecito professionale). In questo caso, la questione pregiudiziale è stata sollevata dinanzi ad una aggiudicazione che è stata annullata per avere la stazione appaltante accertato che l’affidatario era stato colpito da una multa dell’Agcom di importo pari a 56 milioni di euro (confermata con sentenza passata in giudicato), avendo partecipato ad un’intesa

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restrittiva della concorrenza con diverse forme di condotta, tra cui accordi, scambi di informazione e pratiche concordate in senso stretto, al fine di condizionare gli esiti di una gara mediante l’eliminazione del confronto concorrenziale e la spartizione dei lotti più appetibili; e quindi, partendo dal presupposto che, nella vigenza del precedente Codice, la giurisprudenza ha escluso i comportamenti antitrust dal perimetro del grave errore professionale, i giudici italiani sono tornati sul problema - anche alla luce della evoluzione della disciplina - chiedendo alla Corte se non sia maggiormente compatibile con il diritto dell’Unione consentire alle P.a. di valutare autonomamente tali violazioni.

CASELLARIO INFORMATICOL’ISCRIZIONE DELL’IMPRESA SEGNALATA DALLA PA PER FALSE DICHIARAZIONI NON PUÒ ESSERE AUTOMATICA

(Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 4427 del 23 luglio 2018) In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, l’iscrizione nel casellario informatico dell’operatore economico segnalato dalla stazione appaltante per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione non è automatica, ma presuppone uno specifico apprezzamento, di ordine tecnico-discrezionale, circa la concreta rilevanza e gravità della violazione commessa. Occorre infatti un’autonoma e motivata attività valutativa che - sulla base delle caratteristiche del fatto accertato in sede penale- stimi se ciò debba comportare verso ogni pubblica amministrazione appaltante l’inaffidabilità dell’impresa.


URBANISTICA

ABUSI EDILIZILA CONSULTA RIBADISCE L’OBBLIGO DI DEMOLIZIONE DA PARTE DEI COMUNI Gli immobili abusivi, una volta entrati nel patrimonio dei comuni, devono essere demoliti e solo in via eccezionale, attraverso una valutazione caso per caso, possono essere conservati. È quanto ha affermato la Corte Costituzionale nella sentenza 140 del 5 luglio 2018, dichiarando illegittima la norma della Campania che prevede l’adozione di Linee guida regionali per supportare gli enti locali nella attuazione di misure alternative alle demolizioni di immobili abusivi (art. 2 LR 19/2017). La questione affrontata dalla Consulta nasce dall’art. 31, comma 5 del Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia”, in base al quale l’immobile abusivo, qualora non demolito

dal responsabile dell’abuso e acquisito al patrimonio comunale, deve essere demolito dal Comune, a spese dei responsabili dell’abuso, “salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico”. La norma della Regione Campania - abrogata in seguito alla pronuncia di illegittimità costituzionale - consente ai comuni, sulla base delle Linee guida regionali, di regolamentare ed attuare, ai sensi dell’art. 31, comma 5 del Dpr 380/2001, misure alternative alla demolizione degli immobili abusivi acquisiti al proprio patrimonio fra cui la loro conservazione, prevedendo anche la possibilità di alienarli o cederli in locazione, “con preferenza per gli occupanti per necessità”. La Corte Costituzionale ha evidenziato che: - la demolizione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale costituisce un principio fondamentale della materia del

governo del territorio; - il legislatore statale ha voluto imporre la rimozione degli abusi e il ripristino dell’ordinato assetto del territorio in modo uniforme in tutte le Regioni; - le deroghe al principio della demolizione, previste dall’art. 31, comma 5 del Testo Unico Edilizia, rappresentano ipotesi eccezionali e sono fondate su un rapporto di stretta connessione con la regola base; - le norme regionali che prevedono in via ordinaria la conservazione degli immobili abusivi, indicando oltretutto la possibilità di locarli o alienarli con preferenza agli occupanti e quindi anche ai responsabili degli abusi, sono incostituzionali per contrasto con l’art. 31 del Testo Unico Edilizia e in definitiva con l’art. 117, comma 3 della Costituzione (legislazione concorrente Stato/ Regioni in materia di governo del territorio).

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHEASCENSORE ESTERNO E DEROGA ALLE DISTANZE La materia legata al superamento delle barriere architettoniche negli edifici è costantemente oggetto di contenzioso giurisprudenziale che nel tempo, specie per quanto riguarda la realizzazione degli ascensori, sembra aver assunto una posizione più estensiva conseguenza anche dell’allargamento del significato attribuito alla parola “barriere architettoniche” intese quali ostacoli non affrontabili in assoluto da soggetti deambulanti con sussidi ortopedici, o comunque fonte di affaticamento e, dunque, di disagio per chiunque, a causa dell’età o di patologie di varia natura, abbia ridotte capacità di compiere sforzi fisici. A tal fine l’installazione di ascensori costituisce certamente intervento volto alla rimozione delle barriere architettoniche (Tar Lombardia, Milano sez. I sentenza n. 809 del 27/3/2018). Dal punto di vista soggettivo, la normativa prevista dalla Legge n. 13/1989 si applica anche quando si tratti di persone anziane le quali, pur non essendo portatrici di disabilità vere e proprie, soffrano comunque di disagi fisici e di difficoltà motorie (Cass. civ., sez. II 28 marzo 2017 n. 7938). Richiamando sia la normativa nazionale (in particolare gli articoli 78 e 79 del D.P.R. n. 380 del 2001 e l’art. 3 della legge n. 13 del 1989) nonché l’ art. 19 della L.R. Lombardia n. 6 del 1989, il Tar Lombardia ha ribadito che “le opere dirette all’abbattimento delle barriere architettoniche possono essere

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URBANISTICA

realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 (distanze tra le costruzioni) e 907 (distanze delle costruzioni dalle vedute) del codice civile. Non risulta, dunque, applicabile in tali casi l’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968”. E ancora “La normativa suddetta prevede, quindi, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, una specifica e automatica deroga alla disciplina delle distanze prevista dagli strumenti urbanistici comunali, senza la necessità di valutazioni discrezionali dell’Amministrazione”. Più di recente, e di rilievo, è anche una ordinanza della Corte di Cassazione (sentenza n. 14500 del 6/6/2018) dove viene ammessa la liceità dell’installazione dell’ascensore anche se restringe la servitù di passaggio. Nel caso risolto dalla Corte i titolari della servitù di passaggio, pedonale e carrabile, avevano fatto causa al condominio lamentando che l’ascensore riduceva il passaggio da 4,15 a 2,50 metri. Il restringimento del passaggio oggetto di servitù viene però considerato lecito, anche perché non era tale da impedire il transito di autoveicoli. La Corte ha, peraltro, ricordato, infine, il principio già espresso in altra sentenza in base al quale “la meritevolezza di un intervento innovativo consistente nell’installazione di un ascensore allo scopo di eliminare le barriere architettoniche vada valutata in termini di idoneità dello stesso quantomeno ad attenuare - e non necessariamente ad eliminare - le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione” (Cass. Sez. 6-2, 09/03/2017, n. 6129). In altra occasione la Corte di Cassazione, sez. II (sentenza n. 9101 del 12/4/2018) ha rigettato il ricorso contro una sentenza che aveva respinto l’azione di un condomino nei confronti della costruzione di un ascensore per disabili all’interno di un condominio. In particolare, il ricorrente lamentava l’abbattimento, all’interno di un edifico di interesse storico, di un muro perimetrale per inserirvi la porta di un ascensore che facilitava l’accesso della controparte disabile nella sua abitazione. Nella sentenza da ultimo richiamata la Cassazione ha affermato che “in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, la Legge n. 13 del 1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico, volte a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità agli edifici (Cass. civ. n. 7938/2017). Del resto proprio la Legge 13/1989 prevede che gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche possano essere effettuati anche su beni sottoposti a vincolo

TRASPORTI

culturale e la relativa autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare l’opera senza un pregiudizio serio del bene tutelato. “Si tratta di un onere di motivazione particolarmente intenso, poiché l’interesse alla protezione della persona svantaggiata può soccombere di fronte alla tutela del patrimonio artistico solo in casi eccezionali (C.d.S. sez. VI n.682 del 12/2/2014, n.5845 del 28/12/2015 e n.705 del 7/3/2016). Inoltre è stato anche affermato che: • è irrilevante ai fini dell’applicabilità della legge n. 13/1989 la reale presenza di disabili nel condominio dato che la legge è finalizzata a consentire a tutti i soggetti disabili o disagiati di poter accedere agli edifici e non solo presso l’abitazione (Cass. civ. Sez. II, n. 7938 del 28/3/2017); • è legittima l’installazione di un ascensore nell’atrio di uno stabile condominiale quando determina un mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni a un’utilità che compensi un’alterazione architettonica di entità non grave e appariscente (Cass. civ. n. 18334 del 25/10/2012); • la legge n. 13/1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico e come tale non costituisce un diritto personale ed intrasmissibile del condomino disabile, che si estingue con la morte dello stesso (Cass. civ. 3858/2016); • nell’identificazione del limite all’immutazione della cosa comune previsto dall’art. 1120, comma 2, cod. civ., il concetto di inservibilità della stessa non consiste nel semplice disagio subìto rispetto alla sua normale utilizzazione, ma nella concreta inutilizzabilità del bene comune in base alla sua naturale fruibilità e si può tenere conto di specificità che possono costituire ulteriore limite alla tollerabilità della compressione del diritto del singolo condomino, solo quando queste costituiscano un’inevitabile e costante caratteristica di utilizzo (Cass., sent. 12 luglio 2011, n. 15308); • è illegittima l’installazione di un ascensore esterno quando la sua gabbia limita la visuale delle finestre private di qualche condomino, perché i poteri dell’assemblea non possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, in ordine tanto alle cose comuni, quanto a quelle esclusive, a meno che non vi sia stata una specifica accettazione o nei singoli atti di acquisto o mediante approvazione del regolamento di condominio che la preveda (Cass., sent. 10 marzo 2016, n. 4726).

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RECUPERO CONTRIBUTO SSN IMPRESE EDILI CHE POSSIEDONO AUTOCARRI ADIBITI AL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO AGEVOLAZIONI CONFERMATE PER IL 2018 Si segnala che tutte le imprese edili che possiedono autocarri adibiti al trasporto delle merci - sia per conto proprio che per conto terzi - possono recuperare nel 2018, fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, le somme versate nel 2017 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti al trasporto merci. L’ammontare massimo dell’importo compensabile nel 2018 è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa n.112 del 12 luglio 2018. Le condizioni per poter compensare il contributo versato al SSN sono: ► che il veicolo abbia una massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate; ► che il veicolo sia omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, ovvero che sia di categoria Euro 2 o superiore. La compensazione potrà essere effettuata col modello F24 utilizzando il codice tributo “6793 - credito per versamenti del CSSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per veicoli adibiti al trasporto merci, omologati ai sensi del Decreto del Ministro dell’Ambiente del 23 marzo 1992”. Il codice va indicato nella Sezione “Erario”, precisando come anno di riferimento 2017, ovvero, quello relativo all’anno di imposta a cui si riferisce il credito.


ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

ANCE INFORMA In questa rubrica vengono segnalati i documenti (circolari, suggerimenti, dossier, report, news) prodotti dall’Ance. Le informazioni sono pubblicate sul Portale dell’Associazione nazionale all’indirizzo www.ance.it, al quale si rinvia per un approfondimento degli argomenti trattati.

Newsletter numero 32 del 7/9/2018 Comunicati stampa

Periferie: no alla sospensione dei fondi, sì a un piano di rigenerazione Operatori e società civile uniti chiedono al Parlamento di non abbandonare i programmi avviati e di rilanciare il recupero dei quartieri periferici, favorendo i progetti capaci di incidere in modo efficace sul tessuto urbano

opere pubbliche

Appalti pubblici: chiarimenti sul calcolo della soglia di anomalia L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha definito, in una recente sentenza, il metodo per calcolare il fattore di correzione della soglia di anomalia nelle gare aggiudicate con il criterio del prezzo più basso

sicurezza

SQuadraEDILIZIA: on line il contenitore “intelligente” di servizi alle imprese E’ disponibile da oggi il software SQuadra EDILIZIA, che consente gratuitamente alle imprese Ance non solo di predisporre e adottare il proprio modello organizzativo e gestionale, ma anche di compiere tutti gli adempimenti legati alla nuova disciplina sulla privacy e al processo di asseverazione del Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro Costruzioni, continua il calo degli infortuni nei cantieri Prosegue, confermando la tendenza degli ultimi anni, il calo degli infortuni indennizzati totali nel settore delle costruzioni. E’ quanto emerge dall’aggiornamento della banca dati statistica dell’Inail, secondo la quale il numero di infortuni indennizzati totali nel 2017

è diminuito dell’8,2% rispetto all’anno precedente. Diminuisce anche il numero (-29%) e l’incidenza degli infortuni mortali rispetto al numero di occupati, che si attesta a 0,07 per 1.000 occupati Sicurezza, al via l’utilizzo di “Oira Uffici” per la valutazione dei rischi Con un recente decreto, il ministero del Lavoro ha recepito ufficialmente l’applicativo “Oira Uffici”, strumento di supporto per la valutazione dei rischi nelle attività di ufficio delle piccole e medie imprese sia pubbliche che private. L’accesso all’applicativo è disponibile gratuitamente sia dai siti del ministero del Lavoro e dell’Inail che da quello dell’Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro Verifica attrezzature, aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati Pubblicato dal ministero del Lavoro il nuovo elenco dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. L’elenco, contenuto nel decreto del 10 agosto 2018, sostituisce integralmente quello precedente.

lavoro

Dichiarazione di disponibilità al lavo- la cooperazione amministrativa e l’acro, via libera al rilascio ai cittadini Ue cesso alle informazioni tra i fondi sociali I cittadini dell’Unione europea che sog- paritari del settore delle costruzioni a livello internazionale giornano sul territorio italiano potranno rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (Did) e ricevere i servizi e “Co.Tutor”: il 27 settembre a Bologna le misure di politica attiva del lavoro, il workshop conclusivo accedendo ai servizi di collocamento E’ in programma per il 27 settembre gratuito. Lo ha chiarito l’Anpal in una prossimo presso il Cersaie a Bologna, recente circolare il workshop conclusivo sul Progetto europeo “Co.tutor” sull’apprendistato nelle pmi, di cui sono partner anche Tracciabilità dei pagamenti: sì ai con- Ance e Formedil tanti per somme extra retribuzione In risposta a un quesito di Confindustria, fiscalità l’Ispettorato del lavoro ha chiarito che Vendita anticipata della prima casa, l’obbligo di tracciabilità e il divieto di definiti i tempi per la revoca del pagamento in contanti vale esclusiva- bonus mente per la corresponsione della retribuzione e non per le somme erogate In caso di mancato acquisto di una a diverso titolo tra cui, ad esempio, rim- nuova abitazione entro un anno dalla vendita anticipata della prima casa borsi spese di viaggio, vitto o alloggio comprata con il bonus, il triennio entro Progetto Eu–Postlab, il 20 settembre il quale l’Agenzia delle Entrate può procedere alla revoca dell’agevolazione ha a Roma il seminario finale inizio dallo scadere dell’anno successiLa Cnce ha comunicato che si terrà il 20 vo alla vendita. Lo ha stabilito la Corte settembre a Roma presso l’Ara Pacis, di Cassazione in una recente sentenza la conferenza finale del progetto EuPostlab. L’iniziativa è volta a rafforzare

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ANCE

ASCENSORI

BRESCIA

notiziario

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA

MONTACARICHI

RIVISTA MENSILE DICEMBRE 2018

ELEVATORI

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ELMA s.p.a. via San Desiderio, 31 25020 Flero - (BS) Italy tel. +39 030 3580936 fax +39 030 3580190 SOA categoria OS04 classifica IV-bis www.elmaonline.it - elma@elmaonline.it

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