La Cameradi conciliazioneConsob

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Controversie intermediaririsparmiatori

OkkiO a… Test noi consumatori • Periodico settimanale di informazione e studi su consumi, servizi, ambiente • Anno XXI • Supplemento al n. 60 • 30 ottobre 2009 Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L.46/2004) art.1, comma 2 - DCV Roma

Il lodo (semplificato) si basa solo sulle prove precostituite presentate dall’investitore e dall’intermediario. La regolarità formale del lodo è attestata con un “visto” della Consob. Il lodo può essere impugnato secondo le norme di legge. Gli onorari degli arbitri sono stabiliti dal regolamento; sono basati sul valore della controversia. Gli oneri e le spese di difesa sostenute dalle due parti sono liquidate secondo le norme del codice di procedura civile (si addebitano quindi a chi ha perso). Nel caso di soccombenza totale o parziale dell’investitore (salvo il caso di “azione temeraria”), sono poste a carico di entrambe le parti. La Camera, tra i primi adempimenti, dovrà adottare uno Statuto, al fine di regolare il proprio funzionamento, e redigere un codice deontologico per conciliatori e arbitri.

…La Camera di conciliazione Consob

Trasparenza e correttezza nei servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio Adiconsum, dalla parte del consumatore.


La Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob Il decreto legislativo 179/07 ha istituito la Camera di conciliazione e arbitrato. La Camera che ha sede presso la Consob è disciplinata dal regolamento emanato dalla stessa Consob n. 16763/08. La Camera agisce con funzioni di conciliazione e di arbitrato, ordinario e semplificato. La Camera è un organo collegiale di cinque membri con adeguata esperienza nominati dalla Consob. Due di questi membri sono designati rispettivamente dal Cncu e dalle associazioni di categoria più rappresentative degli intermediari. Le controversie non saranno gestite dalla Camera, ma da conciliatori e arbitri iscritti in elenchi tenuti dalla Camera stessa. Gli iscritti negli elenchi devono obbligatoriamente avere specifici requisiti di professionalità e di onorabilità e non devono avere situazioni d’incompatibilità. Le controversie di pertinenza della Camera sono quelle insorte tra investitori ed intermediari, per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento e del servizio di gestione collettiva (fondi comuni). Si possono rivolgere alla Camera gli investitori non professionali che abbiano una vertenza, sui temi richiamati, con gli intermediari.

La conciliazione La procedura di conciliazione può essere avviata esclusivamente dal risparmiatore, ma solo dopo che sia gia stato presentato reclamo all’intermediario e si sia ricevuta una risposta non soddisfacente o sia decorso inutilmente il termine stabilito per la trattazione del reclamo; inoltre non devono essere state avviate altre procedure di conciliazione. L’intermediario può aderire volontariamente alla procedura conciliativa. L’intermediario è coinvolto dalla camera di conciliazione che gli comunica la presentazione della domanda di conciliazione da parte dell’investitore. In caso di non adesione dell’intermediario, la Camera effettua la comunicazione al risparmiatore. Nel caso di adesione da parte dell’intermediario, la Camera nomina il conciliatore e lo comunica alle parti. La nomina avviene sulla base dei seguenti criteri: • vicinanza territoriale con le parti; • esperienza maturata sulla materia oggetto della controversia; • carico di lavoro del singolo conciliatore; • equa ripartizione degli incarichi; • tendenziale parità di trattamento tra uomini e donne.

La procedura può durare massimo sessanta giorni dalla presentazione della domanda del risparmiatore; sono però possibili delle deroghe. A conclusione della procedura il conciliatore predispone: • un verbale di conciliazione, se la conciliazione riesce; • un verbale di fallita conciliazione, se, anche a seguito della proposta del conciliatore, non si raggiunge alcun accordo; • negli altri casi un verbale di “chiusura delle operazioni”. Il conciliatore riceve un compenso basato sul valore della controversia, disciplinato dal regolamento 16763/08. Il compenso è dimezzato in caso di mancata conciliazione.

Arbitrato Ordinario L’arbitrato ordinario è quello previsto dal codice di procedura civile; quindi l’arbitro decide secondo diritto. Si può accedere all’arbitrato ordinario solo se il ricorso alla Camera è previsto in una clausola contrattuale oppure in una specifica convenzione tra le parti. L’investitore potrà comunque sempre adire la giustizia ordinaria. L’arbitrato ordinario è, di norma, svolto da un unico arbitro, salvo il caso che le parti decidano di avvalersi di un collegio composto di tre membri. Gli arbitri sono scelti tra l’elenco in essere presso la Consob. La Consob può intervenire nella nomina degli arbitri solo in caso di mancato accordo delle parti. L’arbitrato può durare al massimo 120 giorni, anche se è possibile una proroga. Il lodo è impugnabile solo per vizi di legittimità di fronte alla Corte di Appello competente.

L’arbitrato semplificato L’arbitrato semplificato prevede l’indennizzo dell’investitore. L’indennizzo non può essere superiore alla misura determinata attraverso le prove precostituite presentate all’atto della domanda e concerne solo il danno patrimoniale. Anche l’arbitrato semplificato può essere attivato solo dall’investitore che abbia già presentato reclamo all’intermediario e si sia ricevuta una risposta espressa, o sia decorso il termine stabilito per la trattazione del reclamo; deve inoltre essere previsto da una specifica clausola contrattuale o da una specifica convenzione arbitrale. L’arbitrato semplificato si svolge si risolve, solitamente, con una sola udienza dinanzi a un arbitro unico.


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