STATUTO SSGM

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STATUTO



TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA Art. 1 - Costituzione e denominazione 1.1 - E' costituita una Cooperativa di solidarietà denominata “Società di Servizi Geometri Mantovani, società cooperativa”. 1.2 - Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del C.C. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. Art. 2 - Sede 2.1 - La cooperativa ha sede nel comune di Mantova all'indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell’art. 11/ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. 2.2 - La Cooperativa potrà istituire o sopprimere, con semplice delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all’estero ai sensi dell’art. 2365 comma 2 del codice civile. 2.3 – Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci. Art. 3 - Durata 3.1 - La durata della società è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci costituiti in Assemblea Straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. 3.2 – La società sarà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1, 2, 3, 5, 6 e 7 dell’art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.


TITOLO II SCOPO - OGGETTO Art. 4 - Scopo mutualistico 4.1 - La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo il promuovere la tendenza cooperativistica ai fini e per gli effetti di una reciproca tutela ed assistenza dei soci e loro professioni. 4.2 - La Cooperativa per lo svolgimento delle proprie attività dovrà avvalersi dell’opera e degli apporti di beni e/o di servizi da parte dei soci; la cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. 4.3 – Per il raggiungimento dello scopo, la Cooperativa è inoltre impegnata ad integrare, secondo le opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo. Art. 5 - Oggetto sociale 5.1 - Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto il perseguire ed il promuovere l’interesse generale dei propri soci con il coordinamento, la razionalizzazione, la valorizzazione, il sostegno e la difesa della loro attività. Al fine suddetto la società si propone di realizzare la gestione di attività e di servizi di supporto e/o di completamento dell’attività dei soci, elencata come segue, anche se l’elencazione non possa considerarsi esaustiva ma, in ogni caso, sempre nel rispetto dei principi mutualistici e ad esclusivo vantaggio diretto dei soci, quali: - a) Perseguire qualsiasi iniziativa economica e finanziaria idonea ad incrementare lo spirito solidaristico, la professionalità e la preparazione culturale dei soci, e quindi, anche in accordo col Collegio Provinciale dei Geometri di Mantova e — occorrendo e ravvisandosi l’opportunità — con Collegi di Geometri di altre province e con altri Ordini, Collegi e Consigli Professionali, Enti, Enti autarchici Territoriali, e associazione di altre Categorie Professionali e non; - b) organizzare e gestire convegni, sia a carattere provinciale sia interprovinciale, interregionale, occorrendo anche all’estero; favorire ogni possibile scambio culturale, ivi compresa la edizione e pubblicazione diretta o la partecipazione alla pubblicazione di libri, riviste e giornali di contenuto professionale; - c) organizzare seminari e/o corsi di aggiornamento o di perfezionamento, far partecipare i soci a corsi e convegni indetti da terzi, promuovere ogni altra attività culturale, educativa, etica e deontologica, creare e gestire servizi e centri informatici di elaborazione dati; - d) curare lo studio di procedure, software e progetti, nonché lo sviluppo di ricerche utili ai soci; - e) curare l’organizzazione di banche dati di qualsiasi natura; - f) al fine di rendere più razionale e meno oneroso il servizio reso ai soci, estendere le prestazioni anche a non soci, escluso comunque ogni attività che necessiti dell’iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall’articolo 113 del D.L. 1° settembre 19 93 n° 385. Sono inibite la raccolta del risparmio t ra il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/96; - g) svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quella suddetta, nonché concludere tutti gli atti e le operazioni contrattuali, senza fini di lucro, di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie al raggiungimento dell’oggetto sociale e, fra l’altro, a puro titolo esemplificativo: - g 1) aderire ad enti, organismi, società, associazioni, comitati, imprese allo scopo di consolidare e sviluppare la professione; - g 2) acquisire partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale; - g 3) richiedere ed assumere mutui, prestiti, aperture di credito in genere e crediti di firma, trattandone le condizioni; - g 4) concedere e ricevere garanzie reali e personali; - g 5) stipulare contratti e convenzioni in genere, utili al raggiungimento dell’oggetto sociale, nonché convenzioni con Enti, Istituti di Credito, Società di Leasing e di factoring allo scopo di ottenere condizioni agevolate a favore dei soci; - g 6) svolgere e sviluppare tutte le attività dirette al raggiungimento dell’oggetto sociale, anche attraverso l’acquisto di macchine ed altre attrezzature che siano necessarie secondo le nuove tecniche contabili, elettroniche, informatiche e industriali; - g 7) svolgere e sviluppare tutte le attività dirette al raggiungimento dell’oggetto sociale, anche attraverso l’acquisto, senza fini di lucro, di terreni, fabbricati, porzioni di fabbricati, aree fabbricabili per l’edificazione di fabbricati; - g 8) locare e concedere in locazione, gestire direttamente e amministrare in via ordinaria e straordinaria gli immobili di cui al precedente punto g 7); - g 9) richiedere e usufruire – anche se non presentata formale richiesta – di contributi erogati da enti pubblici, quali Comunità Economica Europea, Stato, Regioni, Province e Comuni, nonché di Enti, Ordini professionali, Istituti di Credito e Imprese private, anche sotto forma di sponsorizzazioni a scopo pubblicitario;


- h) organizzare e gestire servizi a favore dei soci, su tutto il territorio nazionale, per l’espletamento di pratiche, l’assistenza e l’ottenimento di documenti e visure presso i Catasti, le Conservatorie dei Registri Immobiliari e delle Ipoteche, le Camere di Commercio, i Tribunali, le Procure, i Consorzi di Bonifica, il Genio Civile, i Ministeri, le A.S.L., le Commissioni, gli uffici del Registro delle Imprese, demaniali, regionali, provinciali, comunali, delle Imposte Dirette, dell’Iva, del Registro, nonché di qualsiasi altro Ufficio o Ente pubblico o privato; - i) per l’espletamento della propria attività e dei servizi a favore dei soci, avvalersi o ricorrere all’opera di altri professionisti per consulenze legali, tributarie, previdenziali, societarie, contabili e in qualsivoglia altra materia. 5.2 - La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali successive norme modificative ed integrative; 5.3 - La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.


TITOLO III - SOCI COOPERATORI Art. 6 - Soci cooperatori 6.1 - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che siano iscritti presso i collegi e/o gli albi professionali della Provincia di Mantova o di altre province limitrofe o di altre persone e/o di altri enti, che per la particolare esperienza, conoscenza e capacità possano comunque contribuire al raggiungimento dello scopo e dell’oggetto sociale. 6.2 - In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. 6.3 - La responsabilità di ciascun socio per le obbligazioni sociali è limitata all’importo complessivo delle quote sottoscritte. 6.4 - La qualità di socio si perde per decadenza, esclusione, recesso, fallimento e morte se il socio è persona fisica e per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. E’ salvo il diritto della richiesta di risarcimento per danni morali ed economici arrecati alla società dal socio decaduto, escluso, receduto, fallito o defunto se persona fisica e al socio recesso, escluso, fallito, sciolto o liquidato se il socio è diverso da persona fisica. 6.5 - Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione nei casi di decadenza, esclusione, recesso e morte, devono essere comunicate agli Interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 6.6 - I soci decaduti, esclusi o receduti, nonché gli eredi o legatari dei soci defunti, rispondono per due anni dal giorno in cui l’evento si è verificato nei confronti della società per il pagamento di conferimenti non versati, e nei confronti di terzi, nei limiti delle quote sottoscritte non versate, per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui si è verificata la cessazione della qualità di socio. 6.7 - La domanda – sottoscritta – di chi intenda diventare socio deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione della società, e contenere: a) cognome, nome, luogo di nascita, codice fiscale, indirizzi dello studio e dell’abitazione, numeri di telefono e di fax; b) numero delle quote, e loro importo complessivo, che si intendono sottoscrivere; c) impegno al versamento, entro dieci giorni dall’accettazione, dell’importo delle quote sottoscritte, nonché di una somma da determinarsi, da parte del Consiglio di Amministrazione, per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall’ultimo bilancio approvato; d) impegno di osservare le disposizioni statutarie, di eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali. Art. 7 – Decadenza 7.1 - La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio quando questi sia cancellato, per qualsivoglia motivo, dall’Albo professionale cui era iscritto o perda le caratteristiche di ammissione a socio. 7.2 - La liquidazione della quota o delle quote avverrà sulla base del bilancio di esercizio nel quale il rapporto sociale è venuto a cessare, entro sei mesi dall’approvazione del bilancio medesimo ex art. 2529 C.C., e comunque in misura non superiore al valore nominale. Art. 8 – Esclusione Oltre ai casi previsti dalla legge, in particolare dall’art. 2527 C.C., il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di escludere il socio: a) che in qualunque modo e momento danneggi moralmente o materialmente la società, oppure fomenti dissidi o disordini fra i soci; b) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società; c) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti, oppure nelle deliberazioni adottate dagli Organi sociali; d) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società, ovvero si renda moroso nei pagamenti di quanto dovuto. La liquidazione della quota o delle quote avverrà nei termini indicati all’art. 7.2. Art. 9 – Recesso 9.1 - Il socio che intenda recedere, nei casi in cui il recesso sia ammesso dalla legge, o che abbia perduto i requisiti per l’ammissione, o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, deve presentare, con lettera raccomandata, richiesta di recesso motivata al Consiglio di Amministrazione, il quale, in ogni caso, adotterà entro novanta giorni le dovute deliberazioni di merito. 9.2 - In ogni caso, il recesso è accolto ove il socio sia dimissionario e per cancellazione e o trasferimento dall’Albo e/o dal Collegio di appartenenza.


9.3 - La dichiarazione di recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. La liquidazione della quota o delle quote avverrà nei termini indicati all’art. 7.2. Art. 10 – Morte 10.1 - In caso di morte del socio, il rapporto non potrà proseguire con gli eredi o i legatari, ai quali saranno liquidate le quote o la quota nei termini indicati all’art. 7.2. Art. 11 – Deliberazioni su recesso ed esclusione 11.1 – Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 11.2 - Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 30 e seguenti del presente statuto. 11.3 - L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è consentita e promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.


TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE Art. 14 – (Patrimonio Sociale – elementi costitutivi) Il patrimonio sociale è così costituito: a) dal capitale sociale, il quale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative (conferimenti effettuati dai soci cooperatori) del valore nominale non inferiore, ciascuna, al limite minimo di legge e non superiore, ciascuna, al limite massimo di legge. b) dalla riserva legale, alla quale, qualunque sia il suo ammontare, deve essere sempre destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali che dovessero verificarsi; c) da eventuali riserve straordinarie; d) dagli importi di cui alla lettera “c” del VII° c omma dell’art. 6; e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi, oneri o investimenti, anche futuri; f) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla società per essere impiegata al fine del raggiungimento dello scopo e dell’oggetto sociale. 14.1 - Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o altri vincoli. Il creditore particolare del socio non può agire esecutivamente, finché dura la società, sulla quota del socio debitore, ma può fare opposizione in caso di proroga della società ex art. 2307 Codice Civile. 14.2 - Le quote non possono essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste per l’ammissione a socio, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. 14.3 - Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio, come da art. 2524 C.C. comma l. 14.4 - Le riserve e i fondi, di cui alle lettere “b- c- d- e- f” del 1^ comma del presente articolo, sono indivisibili anche alle condizioni ex art. 12 della Legge 16/12/1977 n. 904, e quindi non possono essere distribuite tra i soci durante la vita della società, né all’atto dello scioglimento della società medesima. 14.5 - Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Art. 15 – Esercizio Sociale L’esercizio sociale è compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Art. 16 – Bilancio Alla fine di ogni esercizio sociale, l’Organo Amministrativo provvede alla formazione del progetto di bilancio 16.1 - Il bilancio dell’esercizio e la relazione al bilancio dovranno essere predisposti dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle norme, in quanto compatibili, previste dal Codice Civile sulle società a responsabilità limitata. 16.2 - Il bilancio, con la relazione, deve essere comunicato dal Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale, se nominato, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell’Assemblea ordinaria che deve discuterlo, e deve rimanere depositato, insieme con le relazioni del Consiglio di Amministrazione, presso la sede legale della società nei quindici giorni precedenti la data dell’assemblea medesima. 16.3 - Il bilancio e la relazione (o le due relazioni), dovrà essere presentato per la discussione, e l’eventuale approvazione, all’Assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo dovessero richiedere. 16.4 - Per l’art. 2 della Legge 31/01/92 n. 59 la relazione degli Amministratori, di cui al 1^ comma dell’art. 2428 C.C., dovrà fra l’altro indicare, specificamente, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità al carattere cooperativistico della società. Art. 17 - Utili 17.1 - L’Assemblea, che approva il bilancio, delibera sulla destinazione degli utili netti annuali destinandoli: a) alla riserva legale indivisibile in misura non inferiore al 20%, qualunque sia l’ammontare del fondo; b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31/01/92 n° 59, nella misura e con le modalità prev iste dalla legge; c) alla distribuzione ai soci di un interesse pari a quello legale, da calcolarsi sul capitale effettivamente versato, senza in ogni caso superare il limite massimo previsto dalla vigente legge sulle società a responsabilità limitata; d) l’eventuale residuo ad altre riserve facoltative e indivisibili altrettanto eventualmente istituite.


17.2 - La quota di utile che non sia destinata alla riserva legale e al fondo mutualistico, e che non sia utilizzata per la rivalutazione delle quote, o distribuita ai soci, o destinata ad altre riserve indivisibili, deve essere destinata a fini mutualistici ai sensi ex art. 2536 C. C. 17.3 - L’Assemblea potrà anche deliberare, fatto salvo quanto indicato circa il fondo mutualistico, che la totalità degli utili sia destinata alla riserva legale da considerarsi indivisibile anche ai sensi dell’art. 12 della Legge 16/12/77 n. 904.


TITOLO VI - ORGANI SOCIALI Art. 18 – Organi sociali Sono organi della Società: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Collegio dei sindaci, se nominato. Art. 19 – Caratteristiche, convocazione, presidenza, verbali 19.1 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie; sono tenute in prima oppure - in difetto di numero legale – in seconda convocazione, la quale non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima. 19.2 - La convocazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, si attua mediante affissione di un avviso, presso la sede legale, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione. L’avviso dovrà indicare: a) le date e l’ora della prima e della seconda convocazione; b) il luogo – che può essere anche diverso da quello della sede legale, purché in Italia – dove avrà luogo l’Assemblea; c) l’ordine del giorno con l’elencazione degli argomenti da trattare e deliberare; 19.3 - In aggiunta all’avviso suddetto, dovrà essere spedita, a mezzo servizio postale, telefax, e-mail o ad altro mezzo legalmente riconosciuto, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione, la comunicazione al domicilio dei soci, contenente le indicazioni di cui alle lettere “a – b – c” di cui al comma precedente. 19.4 - L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno per le deliberazioni sul bilancio di esercizio e – ove in scadenza – per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ma può riunirsi quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l’indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. 19.5 - L’Assemblea straordinaria è invece convocata, con le medesime formalità di quella ordinaria, per deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della società, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. 19.6 - L’Assemblea, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria, è presieduta dal Presidente della società o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere di Amministrazione più anziano d’età. 19.7 - L’Assemblea ordinaria nomina un Segretario e, ove occorrano, tre scrutatori. 19.8 - Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria devono constare da verbale redatto dal Segretario e sottoscritto da questi e dal Presidente dell’Assemblea, mentre il verbale dell’Assemblea straordinaria deve essere redatto a ministero di un notaio. Art. 20 – Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni 20.1 - Nelle Assemblee ordinaria e straordinaria hanno diritto di voto i soci che risultino iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci, e ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il valore complessivo delle quote e il cui ammontare sia stato interamente versato. 20.2 - Ciascun socio, può essere delegato a rappresentare altri soci in numero non superiore a tre, permanendo così in capo al socio delegato non più di 4 voti. La delega va conferita per iscritto, sottoscritta e conservata agli atti della società. 20.3 - L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega della maggioranza dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, invece, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, mentre l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto dei soci aventi diritto al voto, intervenuti personalmente o per delega. L’Assemblea ordinaria e/o straordinaria delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati per delega. 20.4 - In sede assembleare le votazioni avverranno per alzata di mano o per scrutinio segreto a scelta dell’Assemblea. Art. 21 – Competenza 21.1 - L’Assemblea ordinaria: a) delibera sul bilancio consuntivo dell’esercizio; b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione; c) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale ove richiesto; d) nomina i Probi Viri; e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci (se nominati) ed al soggetto eventualmente deputato al controllo


contabile purché iscritto nel Registro dei Revisori Contabili fatta sempre salva la rifusione delle spese vive che gli Amministratori dovessero sostenere; f) delibera sulle eventuali responsabilità degli Amministratori; g) approva eventuali regolamenti interni, predisposti dal Consiglio di Amministrazione; h) delibera su tutti gli argomenti attinenti la gestione e previsti di sua competenza dalla legge e dal presente statuto, sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione. 21.2 - L’Assemblea straordinaria delibera: a) sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto; b) sulla proroga della durata della società; c) sullo scioglimento anticipato della società; d) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori; e) su tutti gli altri argomenti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto. Art. 22 – Consiglio di Amministrazione 22.1 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, eletti dall’Assemblea ordinaria tra i soci, la quale può variare il numero dei membri medesimi entro i limiti predetti. 22.2 - I Consiglieri durano in carica tre esercizi sociali e sono liberamente rieleggibili. 22.3 - I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione. 22.4 - Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione, e qualora ne facciano già parte decadono, coloro che abbiano liti pendenti con la società o siano in mora con i pagamenti. 22.5 - Se nel corso dell’esercizio venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Consiglieri, gli altri provvederanno a sostituirli, cooptando tra i soci primi non eletti. I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla prossima Assemblea ordinaria. Ove venga meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica dovranno convocare l’Assemblea ordinaria, perché provveda alla sostituzione dei mancanti. 22.6 - I Consiglieri nominati dall’Assemblea ordinaria scadranno insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina 22.7 - Nel caso di cessazione di tutti i Consiglieri, l’Assemblea ordinaria per la sostituzione dei mancanti dovrà essere convocata d’urgenza dal Presidente del Collegio sindacale, se nominato, o in mancanza dal Consigliere Anziano, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. 22.8 – La Società di Servizi Geometri Mantovani, Soc. Coop., assume in se, anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o degli Enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti legali e i componenti il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa nonché i dipendenti della Cooperativa medesima possano eventualmente commettere nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, per violazioni commesse senza volontà e/o dolo. Art. 23 – Convocazione, costituzione e deliberazioni 23.1 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte vi siano materie da discutere e da deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica. 23.2 - Le convocazioni per le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte per lettera, da spedirsi a mezzo di servizio postale, telefax, E-mail o altro riconosciuto sistema di comunicazione, non meno di cinque giorni prima dell’adunanza. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere fatta per telegramma, per e-mail o per telefax da trasmettersi almeno due giorni prima della riunione. Gli avvisi di convocazione, dovranno indicare: a) la data, l’ora, il luogo che può essere anche diverso da quello della sede legale, purché in Italia, dove avranno luogo le riunioni del Consiglio di Amministrazione; b) l’ordine del giorno con l’elencazione degli argomenti da trattare e deliberare. 23.3 - Le Adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica. 23.4 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente. 23.5 - Il Consiglio di Amministrazione nominerà e destinerà due amministratori alle mansioni di Segretario e di Tesoriere, a supporto delle funzioni del Presidente. 23.6 - Il Consiglio di Amministrazione di volta in volta, in seno alle proprie riunioni, in mancanza del Segretario effettivo, potrà eleggere un Segretario anche non socio, il quale provvederà a redigere il verbale, da sottoscriversi poi a cura del Presidente e del Segretario medesimo. Art. 24 – Poteri 24.1 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di gestione sia per l’ordinaria che per la straordinaria amministrazione. In particolare spetta, fra l’altro, al Consiglio di Amministrazione quanto segue: a) nominare, fra i propri componenti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, precisando che la carica di Vicepresidente può essere assommata a quella di Segretario e/o di Tesoriere;


b) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari; c) istituire succursali e filiali; d) deliberare sull’ammissione, la decadenza, l’esclusione, il recesso dei soci; e) determinare la somma che dovrà versare il richiedente l’ammissione a socio, in aggiunta all’importo della quota o delle quote sottoscritte, ex art. 6 lettera “c” del presente statuto; f) redigere eventuali regolamenti interni da sottoporre all’Assemblea ordinaria; g) convocare le Assemblee ordinaria e straordinaria con i rispettivi ordini del giorno; h) predisporre i bilanci consuntivi degli esercizi sociali, corredati dalle relazioni, da sottoporre a deliberazione dell’Assemblea ordinaria; i) predisporre, eventualmente, bilanci preventivi; l) stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti l’oggetto sociale; m) conferire procure speciali per atti singoli o categorie di atti; n) assumere e licenziare il Personale della società, fissandone mansioni e retribuzioni nel rispetto della legislazione vigente in materia; o) conferire incarichi ad altri professionisti o a terzi, determinando modalità e compensi sulla base delle rispettive, in quanto esistenti, tariffe professionali; p) compiere ogni altro atto e ogni altra operazione di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccezion fatta per quegli atti e quelle operazioni che, per disposizione della legge e del presente statuto, siano riservate esclusivamente alle Assemblee ordinaria e straordinaria dei soci. Art. 25 – Presidente - rappresentanza e poteri 25.1 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società e la firma sociale. Egli ha la facoltà di nominare legali per le liti attive e passive riguardanti la società, avanti qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. 25.2 - Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e ove il Vicepresidente sia assente o impedito, il Presidente può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, ad un componente del Consiglio. 25.3 - Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciando quietanza liberatoria. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. Art. 26 – Segretario - Funzioni e poteri 26.1 - Il Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i soci eletti in tale Consiglio, ha la funzione di redigere e conservare i libri sociali della Società, di redigere i verbali delle Assemblee Ordinarie, di redigere i verbali dei vari Consigli di Amministrazione, di coordinare le attività burocratiche proprie della Società, di promuovere e gestire i rapporti sia verso enti interni che esterni, di rappresentare la Società in ordine alle funzioni operative e più in generale di sovrintendere sul buon funzionamento della stessa. 26.2 - Il Segretario potrà assumere anche la carica di Vicepresidente, ancorché a questo nominato dal Presidente e come tale provvedere allo svolgimento delle relative mansioni ed all’uso dei relativi poteri. Art. 27 – Tesoriere, funzioni e poteri 27.1 - Il Tesoriere, nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i soci eletti in tale Consiglio, può su incarico del Consiglio stesso, predisporre situazioni finanziarie previsionali. 27.2 - Inoltre assume in sé i poteri di controllare i documenti giustificativi, di adottare i necessari provvedimenti e, se nulla – osta, effettuare i dovuti pagamenti, se autorizzato anche in deroga alle funzioni proprie del Presidente e del Vicepresidente. 27.3 - Il Tesoriere potrà assumere anche la carica di Vicepresidente, ancorché a questo nominato dal Presidente e come tale provvedere allo svolgimento delle relative mansioni ed all’uso dei relativi poteri. Art. 28 – Probi Viri, funzioni ed incarichi 28.1 - I Probi Viri, nella loro situazione di persone che godendo di particolare stima e prestigio sono chiamati a far parte della Società di Servizi Geometri Mantovani al fine di esprimere pareri autorevoli e di appianare o risolvere eventuali divergenze, sono nominati dall’Assemblea in numero fisso di tre. Costituiscono un nucleo separato dalla Amministrazione, al quale sono demandate la funzioni di conciliare e/o superare eventuali divergenze nei rapporti fra i soci, fra i soci e la Società di Servizi e fra questa ed il Collegio Geometri della Provincia di Mantova, nonché fra la Società di Servizi ed altri Enti interessati. 28.2 - L’intervento dei Probi Viri potrà essere richiesto anche da Enti Esterni, ma solo su eventuali rapporti in corso con la Società di Servizi Geometri Mantovani. Art. 29 – Collegio Sindacale, Composizione, poteri e doveri 29.1 - Il Collegio Sindacale, da nominarsi in caso di obbligo imposto da parte della vigente legge in materia o su delibera dell’Assemblea, si compone di tre membri effettivi, anche non soci, e di due membri supplenti, anche non soci. I componenti, ove la legge lo obblighi, dovranno essere revisori contabili.


29.2 - Il Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea ordinaria, la quale deve indicare il Presidente del Collegio medesimo. 29.3 - I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili. 29.4 - Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri, di cui alle norme dettate dal Codice Civile e dalla vigente specifica legislazione.


TITOLO VII - CONTROVERSIE Art. 30 - Controversie 30.1 - Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.L.vo n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 31, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio dei Pubblico Ministero: a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari; c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. 30.2 - La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. 30.3 - L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. Art. 31 Arbitri e procedimento 31.1 - Gli Arbitri sono in numero di: a) uno, per le controversie di valore inferiore ad E 50000,00; ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile; b) tre, per le altre controversie superiori ad E 5.0000,00. 31.2 - Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale istituita presso la C.C.I.A di Mantova. 31.3 - In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. 31.4 - La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 dei D.Lgs. n. 5/2003. Gli Arbitri decidono secondo diritto. 31.5 - Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.L.vo n. 5/2003. 31.6 - Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. 31.7 - Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. 31.8 - Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura. Art. 32 - Esecuzione della decisione Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.


TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Art. 33 - Scioglimento anticipato della Società La società si scioglie nei casi previsti dalla legge e l’Assemblea straordinaria, con le maggioranze di cui all’art. 20 del presente statuto, dovrà nominare uno o più liquidatori, scelti preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. Art. 34 - Devoluzione patrimonio finale In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: - a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma delle vigenti leggi; - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59. Tale destinazione, tenuto conto della citata previsione legislativa, risulterà quale espressa devoluzione a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 D. L.vo C. P. S. 14/12/47 n.1577.


TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Art. 35 - Regolamenti 35.1 - L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. 35.2 - In tutti i casi i regolamenti saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Art. 36 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione I principi in materia di remunerazione dei capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione dei patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. Art. 37 - Rinvio 37.1 - Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. 37.2 - Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.


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