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Sport invernali

Sciare in sicurezza

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Nuove regole (e sanzioni) per gli amanti degli sport invernali

Stefano Fanini Avvocato cassazionista del Foro di Verona Dal 1° gennaio di quest’anno sono cambiate alcune regole importanti inerenti la pratica degli sport sulla neve. Tra le novità più importanti l’assicurazione obbligatoria e il casco per i minorenni. Vediamo nel dettaglio, grazie alle preziose indicazioni dell’Avvocato Stefano Fanini e del Dott. Daniele Corso, come è cambiato il modo di affrontare le piste, gli impianti di risalita e tutte quelle aree che, a vario titolo, coinvolgono gli amanti della neve.

AVV. STEFANO FANINI

Con la riapertura degli impianti sciistici si è potuto tornare a praticare diversi sport invernali, con osservanza delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente per fronteggiare la pandemia da Covid-19. Ma, allo stesso tempo, sono entrate in vigore recentemente nuove disposizioni, in tema di sicurezza sulla neve, da tenere in considerazione. Da gennaio 2022, infatti, si applicano le norme previste dal decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 40 e successive modifiche (DL 22 marzo 2021 n. 40 e DL 25 maggio 2021 n. 73) che prevede nuove misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, rispetto a quanto previsto nella precedente Legge 363/2003. Le Regioni avranno termine sino al 3 aprile 2022 per “adeguare le proprie normative alle disposizioni del decreto n. 40/2021” (art. 40, co. 1) ed i gestori delle aree sciistiche attrezzate e degli impianti di risalita dovranno adeguare, entro il 3 aprile del prossimo anno, gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite dal decreto stesso (art. 40, co. 2). In base al citato Decreto, ad esempio, i gestori non solo dovranno garantire la messa in sicurezza delle piste e la loro manutenzione bensì anche assicurare la presenza di un defibrillatore semiautomatico e di personale formato per il relativo utilizzo. È stata altresì formalizzata la figura del direttore delle piste da sci, che vigila sul loro stato di sicurezza, predispone un piano di emergenza in caso di pericolo valanghe, coordina il servizio di soccorso sui tracciati e segnala al gestore gli interventi di manutenzione ordinaria necessari o situazioni di pericolo che impongono la chiusura della pista. La prima grande novità normativa introdotta dal D.lgs. 40/2021, con rilevanza anche da un punto di vista economico per gli sciatori, riguarda

l’obbligo di copertura assicurativa

per Responsabilità Civile, divenuta indispensabile per poter sciare; l’art. 30 prevede che chi usufruisce delle piste da sci debba possedere un’assicurazione in corso di validità che lo copra in caso di danni od infortuni causati a terzi. Il gestore dell’impianto sciistico ha, a propria volta, l’obbligo di mettere a disposizione degli utenti, al momento dell’acquisto dello skipass, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni arrecati a cose o persone (a dire il vero in molte località era già possibile usufruirne negli scorsi anni seppure fosse meramente facoltativo). Al momento non è previsto, invece, l’obbligo assicurativo per chi pratica sci di fondo essendo sostanzialmente considerato meno pericoloso; ciò non toglie che in futuro le norme possano essere estese anche a tale disciplina. Ma non è la sola novità: sempre al fine di garantire una maggiore sicurezza sulle piste e di prevenire sinistri, è stato rigorosamente disciplinato il divieto di

sciare in stato di ebbrezza in conseguenza all’uso di bevande alcoliche e di sostanze

tossicologiche. L’art. 31 del nuovo decreto prevede, infatti, che la vigilanza su tale divieto spetti agli organi accertatori, che a campione possono sottoporre gli utenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso l’utilizzo di apparecchi portatili (etilometro o altre procedure di accertamento). La violazione di tale disposizione comporta sanzioni amministrative pecuniarie per gli sciatori trovati in stato di ebbrezza che partono da 250 euro, fino ad arrivare ad un massimo di 1000 euro. Le nuove disposizioni intervengono anche sul comportamento dello sciatore. Infatti, in base all’articolo 18, egli è responsabile della condotta tenuta sulle piste e “deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all’intensità del traffico. Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell’attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima”. Altra novità è quella relativa agli incroci tra piste (art. 21): lo sciatore non sarà più tenuto a dare la precedenza a chi viene da destra bensì “gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista. In prossimità dell’incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un’altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso”. Le nuove prescrizioni comportamentali vengono ulteriormente rafforzate dall’art.

27: “Ogni sciatore, snowboarder e utente del telemark, può praticare le piste aventi un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza superiore al 40%, contrassegnate come pista nera, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche”. L’articolo 33 prevede, infatti, che la violazione di quanto previsto dall’articolo 27 ovvero l’affrontare piste in modo irresponsabile e senza averne adeguate capacità tecniche comporti sanzioni amministrative pecuniarie che partono da 250 euro, fino ad arrivare ad un massimo di 1000 euro. Un altro rilevante cambiamento riguarda l’obbligo di utilizzo del caschetto protettivo: se la disciplina precedente ne prevedeva l’obbligatorietà per i soggetti di età inferiore a 14 anni, la nuova normativa invece, all’articolo 17, estende l’obbligo fino ai 18 anni predisponendo in caso di violazione, sanzioni amministrative da 100 euro fino ad un massimo di 150. L’articolo 24 del nuovo decreto sancisce il divieto di percorrere a piedi o con racchette da neve le piste da sci, salvo che ciò non si renda necessario in caso di urgente necessità. È altresì vietato risalire le piste con gli sci; in ogni caso, ove fosse assolutamente necessario o non sia stata rilasciata espressa autorizzazione dal gestore dell’impianto, bisogna mantenersi il più possibile nei pressi della palinatura che delimita le piste. In caso di incidenti, invece come si determina la colpa? L’articolo 28 del nuovo decreto conferma nella sostanza la disciplina previgente, stabilendo che in caso di sinistro fra sciatori si presume che ognuno abbia ugualmente concorso alla produzione degli eventuali danni, salvo che l’utente non riesca a dimostrare la condotta colposa dell’altro sciatore (ad esempio con l’ausilio di testimoni, video ecc.). Tale disciplina rende meno difficoltoso l’onere della prova in capo ai soggetti in caso di scontro fra sciatori, proprio per le evidenti difficoltà nella ricostruzione dell’esatta dinamica del sinistro, estremamente complicata a causa della problematicità dei rilevamenti sulle piste. Allo stesso modo, né i concessionari né tantomeno i gestori

degli impianti sono responsabili delle attività fuori pista, e quindi nemmeno di eventuali sinistri. L’articolo 26 del decreto attualmente in vigore prevede inoltre delle misure

di sicurezza aggiuntive per chi pratica attività al di fuori delle aree sciabili

attrezzate come ad esempio lo scialpinismo o lo sci fuoripista o attività escursionistiche in particolari ambienti innevati anche mediante racchette da neve: gli utenti in questi casi devono munirsi di ARTVA (acronimo di “Apparecchio di Ricerca dei Travolti in VAlanga”), un dispositivo elettronico di segnalazione e ricerca che, in caso di bisogno, garantisce il rilevamento dell’utente in difficoltà per l’immediato intervento dei soccorsi. L’obbligatorietà di tale dispositivo è necessario “in particolari ambienti innevati, laddove, per le condizioni nivometereologiche, sussistano i rischi di valanghe”. Viene richiesta per scialpinisti, escursionisti (pure con le racchette da neve) e sciatori che praticano il cd. fuori pista, quale kit di autosoccorso oltre all’Artva, anche pala e sonda da neve; dotazione che è necessario saper utilizzare (da non ritenersi quindi meramente accessoria) in attesa dell’arrivo del personale specializzato. Tuttavia, in relazione al pericolo di valanghe, la locuzione utilizzata nel testo normativo “in particolari ambienti innevati” essendo troppo sommaria ha generato, come prevedibile, accese discussioni e contrastanti interpretazioni. Dalla nuova formulazione dell’articolo, infatti, sembrerebbe che chi pratica attività in ambiente innevato dove non sussista un pericolo di valanghe non debba dotarsi di tale dispositivo; ciò, evidentemente, potrebbe alimentare incomprensioni fra le forze di polizia adibite alla vigilanza e gli stessi utenti dell’impianto. Per risolvere la questione interpretativa ed evitare l’insorgere di controversie è opportuno che gli organi governativi intervengano puntualizzando il contenuto dell’articolo 26 e magari specificando un parametro per delimitare l’obbligatorietà o meno del dispositivo di rilevamento in capo agli utenti. Nonostante la lacuna evidente, tale disposizione normativa ha lo scopo di garantire in misura maggiore la sicurezza degli utenti che praticano attività fuori pista. Infatti, rispetto alla disciplina precedente che prevedeva l’uso di ARTVA solo in caso di pericolo marcato di valanghe (livello 3 della scala europea pericolo valanghe), ad oggi il sistema di rilevamento elettronico è esteso anche al livello 2, che corrisponde ad un rischio moderato. Anche in questo caso il legislatore ha previsto specifiche sanzioni, che prevedono per i trasgressori multe che vanno dai 100 ai 150 euro. In conclusione, le nuove significative modifiche normative introdotte dal Decreto Legislativo in oggetto sono finalizzate a garantire principalmente la sicurezza di tutti gli utenti che praticano sport invernali e consentire loro di affrontare la montagna e le relative discipline sportive di riferimento, nel rispetto di tutti i fruitori e con le corrette informazioni preventive ed osservando scrupolosamente nuove regole comportamentali. Implicano, altresì, controlli più stringenti sulle piste e fuori pista da parte delle Autorità preposte (in base all’articolo 29 demandati a: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale) a cui ogni utente dovrà necessariamente sottoporsi e porvi massima attenzione in quanto alle violazioni comportamentali conseguiranno sanzioni, in alcuni casi piuttosto elevate.

Daniele Corso Consulente Finanziario

Assicurazione sci: vademecum per una scelta ad hoc

DANIELE CORSO

Da gennaio 2022 le regole sono cambiate, ecco cosa sapere per non trovarsi spiacevoli sorprese. Infatti, dopo un anno circa di stop forzato causato dalla necessità di contenere i contagi da COVID 19, gli impianti sciistici sono tornati a riaprirsi. Gli appassionati di montagna sono tornati finalmente ad infilare gli sci e godere appieno dell'intera stagione invernale. Attenzione, però. Ci sono delle novità. Oltre all'obbligo del green pass rafforzato e della mascherina, a partire dal primo gennaio 2022, tutti gli sciatori non professionisti dovranno dotarsi di un’assicurazione sciistica. Una misura, voluta dal legislatore, per garantire un ritorno in pista in tutta sicurezza, in considerazione dei numerosi incidenti che ogni anno avvengono sulle piste da sci. Si tratta dunque di un cambio radicale di marcia rispetto al passato, quando era solo ilgestore dell'impianto a doversi dotare di un'assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni causati agli utenti e a terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore. Da ora in avanti, invece, anche lo sciatore dovrà dotarsi di assicurazione con responsabilità civile verso terzi.

CHE TIPO DI POLIZZA SCEGLIERE?

Alla luce delle ultime novità, se state organizzando la vostra prossima vacanza in montagna, è meglio mettersi subito alla ricerca dell'assicurazione sciistica che fa al caso vostro. In generale la polizza sci si può acquistare insieme allo skipass, sia online che alle casse degli impianti, oppure stipularla tramite una compagnia assicurativa. Le offerte presenti sul mercato sono numerose e variano per durata (si va da quella giornaliera, a quella del week-end, passando per il settimanale, mensile, stagionale) e caratteristiche di copertura. Inoltre, le polizze offerte delle compagnie di assicurazione possono avere anche altre coperture. Vediamole di seguito.

RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA.

Prevede l’indennizzo a fronte di richieste di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi per morte o lesioni, anche ad animali, nonché per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell’ambito della vita privata e di relazione. Sono compresi in garanzia i casi derivanti dalla proprietà, dal possesso e dall’uso sempre nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, di: - droni, quando gli stessi siano utilizzati a scopo ludico e ricreativo ed esclusivamente in modalità VLOS (a vista) ad un’altitudine massima di 120 metri e siano rispettate tutte le distanze di volo da persone e cose; - biciclette elettriche (esclusivamente quelle con pedalata assistita), mono-

pattini elettrici, carrozzine per disabili anche a motore, golf cars, hoverboard, segway.

TUTELA LEGALE VITA PRIVATA.

Prevede l’indennizzo delle spese sostenute nel caso in cui l’Assicurato sia coinvolto in una delle controversie relative alla sfera della vita privata, agli animali domestici, cani e gatti, di proprietà degli assicurati o dati in custodia agli assicurati, all’utilizzo del web e dei social o media network e di strumenti digitali, all’attività di lavoro dipendente degli assicurati. La copertura dei costi è relativa a: - compensi dell’avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della controversia; per la negoziazione assistita o per la mediazione; per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale; - compensi per l’avvocato domiciliatario, se indicato; - spese di soccombenza poste a carico dell’Assicurato; spese di esecuzione forzata, fino a due tentativi per Sinistro; spese dell’organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria; spese per l’arbitrato, sia dell’avvocato difensore che degli arbitri; spese di giustizia; spese di investigazione difensiva nel procedimento penale; - compensi dei periti.

Le spese legali sono coperte per l’intervento di un avvocato per ogni grado di giudizio.

RESPONSABILITÀ CIVILE IMMOBILI DA PROPRIETÀ O CONDUZIONE.

Prevede l’indennizzo a fronte di richiesta di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi per morte o lesioni, anche ad animali, nonché per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà o conduzione del Fabbricato indicato in Polizza.

TUTELA LEGALE IMMOBILI

DIRETTAMENTE UTILIZZATI. Prevede l’indennizzo delle spese sostenute a seguito di coinvolgimento in controversie relative alla proprietà e alla conduzione di fabbricati per: - compensi dell’avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della controversia, per la negoziazione assistita o per la mediazione; per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale; - compensi per l’avvocato domiciliatario, se indicato; - spese di soccombenza poste a carico dell’Assicurato, spese di esecuzione forzata, fino a due tentativi per sinistro; spese dell’organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria; spese per l’arbitrato, sia dell’avvocato difensore che degli arbitri; Spese di giustizia; spese di investigazione difensiva nel procedimento penale; - compensi dei periti. Le spese legali sono coperte per l’intervento di un avvocato per ogni grado di giudizio.

IMMOBILI LOCATI A TERZI. Prevede l’indennizzo delle spese sostenute a seguito di una controversia: - richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti da parte di terzi e per i danni arrecati dall’inquilino, anche in caso di costituzione di parte civile nel processo penale; - difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni; - azioni di sfratto nei confronti dell’inquilino moroso; - recupero dei crediti derivanti da canoni di locazione arretrati non pagati

RESPONSABILITÀ CIVILE OSPITI. L’indennizzo a titolo di risarcimento, quali responsabili civilmente, per danni involontariamente causati a terzi, compresi i clienti fruitori del servizio per morte o lesioni, anche ad animali, nonché per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dell’immobile indicato in Polizza, oggetto di un contratto di locazione di durata non superiore a 30 giorni. La garanzia comprende anche i danni derivanti dalle cose somministrate, limitatamente alla prima colazione, dall’Assicurato direttamente ai clienti del Bed & Breakfast.

Immagine tratta dall’articolo: https://www.das.it/la-polizza-sci-diventa-obbligatoria-nuove-opportunita-per-la-tutela-legale/

Limitatamente agli alimenti e alle bevande lavorate nell’ambito dell’abitazione assicurata, sono compresi i danni che derivano da vizio o difetto originario del prodotto stesso.

TUTELA LEGALE OSPITI. Se l’Assicurato è coinvolto in una controversia è previsto l’indennizzo delle seguenti spese sostenute per: - compensi dell’avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della controversia - negoziazione assistita o per la mediazione; per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale - compensi dell’avvocato domiciliatario, se indicato - spese di soccombenza poste a carico dell’Assicurato; spese di esecuzione forzata, fino a due tentativi per Sinistro; spese dell’organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria; spese per l’arbitrato, sia dell’avvocato difensore che degli arbitri - spese di giustizia - spese di investigazione difensiva nel procedimento penale - compensi dei periti. Le spese legali sono coperte per l’intervento di un avvocato per ogni grado di giudizio. A questo punto non vi resta che scegliere la polizza più giusta per voi prima di partire, per godervi al meglio e in assoluta tranquillità le vostre giornate sulla neve!

DANIELE CORSO

Consulente Finanziario

Cellulare +39 348 2908888 Mail: daniele.corso@bancamediolanum.it

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“Daniele Corso ha conseguito la Certificazione EFPA ESG ADVISOR rilasciata dall'ente EFPA (European Financial Planning Association), la più rappresentativa associazione professionale europea per i Consulenti Finanziari. L'obiettivo di tale certificazione è ampliare le conoscenze tecniche di strumenti e prodotti finanziari che rispettino criteri di sostenibilità. L’elevata capacità di rispondere in maniera sempre più adeguata e qualificata ai bisogni dei nostri clienti, attraverso la pianificazione finanziaria, si affianca alla volontà di favorire comportamenti virtuosi per l’intera collettività. Questo significa che le scelte attinenti alla sfera finanziaria potranno essere finalizzate anche a generare un impatto ambientale e sociale positivo.”