CAPITOLO 2 PARTITA IVA Par. 2.1 Aspetti generali L' art. 35, primo comma del D.P.R. n. 633/1972, nella versione introdotta dall' articolo 2 del D.P.R. n. 404 del 5-10-2001, stabilisce quanto segue:
“i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere
indicato
nelle
dichiarazioni,
nella
home-page
dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto”. Sulla base di tale norma, ogni soggetto, persona fisica o giuridica, che intraprende
l'esercizio
di
un’attività
d'impresa
deve
darne
comunicazione ad uno degli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad
un
Ufficio
provinciale
dell'imposta
sul
valore
aggiunto
della
medesima Agenzia. Esercizio d’impresa nel decreto Iva Secondo quanto stabilito dall’art. 4 del D.p.r. 633/72 per esercizio d’impresa si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui all’art. 2135 e 2195 del codice civile. L’attività di allevamento rientra tra le attività agricole di cui all’art. 2195 c.c,
di
conseguenza
coloro
che
allevano
cani
saranno
tenuti
all’apertura della Partita Iva qualora tale attività venga effettuata in modo abituale.
ENCI - ALLEVAMENTO CINOFILO. Profili fiscali e contabili. III edizione, 2013
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