Tutto_Misure 02/2015

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COMMENTI ALLE NORME

COMMENTI ALLE NORME A cura di Nicola Dell’Arena (ndellarena@hotmail.it)

Audit interno - Parte Quinta Azioni che devono seguire i risultati degli Audit

COMMENTS ON STANDARDS: UNI CEI EN ISO/IEC 17025 A great success has been attributed to this interesting series of comments by Nicola Dell’Arena to the Standard UNI CEI EN ISO/IEC 17025. RIASSUNTO Prosegue con successo l’ampia e interessante serie di commenti di Nicola Dell’Arena alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. I temi trattati sono: La struttura della documentazione (n. 4/2000); Controllo dei documenti e delle registrazioni (n. 1/2001 e n. 2/2001); Rapporto tra cliente e Laboratorio (n. 3/2001 e n. 4/2001); Approvvigionamento e subappalto (n. 3/2002 e n. 1/2003); Metodi di prova e taratura (n. 4/2003, n. 2/2004 e n. 3/2004); Il Controllo dei dati (n. 1/2005); Gestione delle Apparecchiature (n. 3/2005, n. 4/2005, n. 3/2006, n. 3/2006, n. 4/2006, n. 1/2007 e n. 3/2007); Luogo di lavoro e condizioni ambientali (n. 3/2007, n. 2/2008 e n. 3/2008); il Campionamento (n. 4/2008 e n. 1/2009); Manipolazione degli oggetti (n. 4/2009 e n. 2/2010), Assicurazione della qualità parte 1.a (n. 4/2010); Assicurazione della qualità parte 2.a (n. 1/2011); Assicurazione della qualità parte 3.a (n. 2/2011). Non conformità, azioni correttive, ecc. parte 1.a (n. 4/2011), parte 2.a (n. 1/2012), parte 3.a (n. 2/2012), parte 4.a (n. 3/2012), parte 5.a (n. 4/2012), parte 6.a (n. 1/2013), parte 7.a (n. 2/2013), parte 8.a (n. 3/2013), parte 9.a (n. 4/2013), parte 10.a (n. 1/2014); Audit interno parte 1.a(n. 2/2014), parte 2.a (n. 3/2014), parte 3.a (n. 4/2014), parte 4.a (n. 1/2015). AZIONI DEL LABORATORIO

Il paragrafo 4.14.2 prescrive il seguente requisito: “quando i risultati degli audit mettono in dubbio l’efficacia delle operazioni o l’esattezza o la validità dei risultati di prova o di taratura del laboratorio, lo stesso laboratorio deve adottare, in modo tempestivo, delle azioni correttive e deve informare per iscritto i clienti qualora, a seguito dell’indagine, si sia rilevato che i risultati del laboratorio possano essere stati influenzati”. La norma prevede tre casi per i quali

bisogna agire: (i) dubbi sull’efficacia delle operazioni; (ii) dubbi sull’esattezza dei risultati; (iii) dubbi sulla validità dei risultati. Tutti e tre i casi rientrano tra le attività tecniche e non tra quelle gestionali, e solo per il primo dubbio si può timidamente dire che esso potrebbe essere generato da attività gestionali. Come ho detto sin dall’inizio, parlando delle non conformità, questo requisito conferma a pieno che anche l’audit odierno mischia e crea confusione tra parte gestionale e parte tecnica. Un breve commento sul termine dubbio (doubt in inglese). Lo Zingarelli riporta “che è privo di certezza, di sicurezza, che non si può conoscere, definire e affermare con esattezza”. L’uso di un termine così sbagliato in una norma sui sistemi qualità non l’ho mai visto. Per agire ed effettuare azioni correttive ci vuole la certezza dell’esi-

stenza di una non conformità e non il dubbio che possa esistere. Tutte le norme precedenti e tutte le applicazioni ci parlano di un termine caduto in disuso, “evidenza oggettiva”, cioè di prove, documenti e atti certi dell’esistenza della non conformità. Tralascio la critica sulla troppa enfasi data dalla norma all’audit sulla parte tecnica perché il povero Laboratorio deve applicare tutto il capitolo sull’assicurazione della qualità (paragrafo 5.9) e deve subire tutte le verifiche intermedie (paragrafo 5.5). Effettuato l’audit e riscontrato che esistono non conformità, sia di carattere tecnico che gestionale, la norma precisa che cosa deve fare il laboratorio: (i) adottare azioni correttive; (ii) informare per iscritto i clienti. Sulle azioni correttive non dico nulla in quanto ne ho già scritto diffusamente in molti articoli. Sull’argomento la norma aggiunge “in modo tempestivo”, e qui bisogna precisare che ci sono azioni correttive d’immediata soluzione e altre che richiedono molto tempo. La norma va applicata e interpretata nel senso che l’iter sia avviato immediatamente. Sull’informazione al cliente c’è da dire che essa risente moltissimo della filosofia giapponese dell’attenzione focalizzata al cliente. Ma intanto vediamo cosa deve fare il Laboratorio. Il requisito cita “a seguito dell’indagine”: già in altri articoli ho parlato della valutazione da effettuare per determinare le cause che hanno portato alla non conformità e dell’influenza che la non conformità ha sulla prova/taratura e sulle quelle precedenti. Orbene bisogna effettuare questa valutazione e solo se la non conformità ha influenzato la prova bisogna scrivere al cliente. Quindi, attenzione, il cliente non deve essere informato per qualsiasi cosa accada. Questo requisito mi fa inorridire quando

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