The World of il Consulente n. 52 del 2014

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CPO Roma Centro Studi Roma

Quesiti del Consulente raccolti per voi a cura delCentro Studi di Roma

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i seguito sono stati inseriti alcuni quesiti arrivati al Centro Studi dell’albo, in relazione all’attivazione del servizio di risposta a massimo due quesiti per ogni iscritto all’albo. Questo servizio ha data la possibilità a molti colleghi di richiedere una risposta ad un quesito particolare, ad un dubbio o alla necessità di un chiarimento. In questi primi mesi sono stati formulati moltissimi quesiti cui sono seguite risposte puntuali e precise su tantissimi temi che accompagnano ogni giorno tutti noi consulenti nell’attività professionale. Quesito 1 È possibile assumere un’impiegata part time (20 ore settimanali), presso studio professionale, che attualmente percepisce pensione sociale perché disagiata, in attesa al compimento dell’età pensionabile (fra tre anni), di percepire quella di vecchiaia, senza che l’Inps le tolga o le riduca la pensione? L’assegno sociale, che ha sostituito la pensione sociale, è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal versamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate ed abbiano situazioni reddituali particolari previste dalla legge. Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati. L’assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Il superamento della soglia reddituale determina l’esclusione dalla prestazione(nell’anno 2013 il limite di reddito era di euro 5.749,90 se richiedente non coniugato, mentre in caso di richiedente coniugato il limite di reddito è raddoppiato, cioè era pari ad euro 11.499,80). Nel caso in cui il reddito dell’interessato fosse minore del ricordato limite l’importo dell’assegno verrebbe proporzionalmente ridotto Quesito 2 Si chiede se nel distacco, qualora parte o tutta la retribuzione del dipendente distaccato venga corrisposta dall’azienda distaccataria (sempreché ciò sia possibile e ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro in capo alla distaccante), debbano essere eseguite dalla distaccataria, sulle somme da essa direttamente corrisposte, anche le ritenute fiscali ovvero se la distaccataria abbia il

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