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Informazione dall’Istituto che l’azienda ceduta non contenga anche immobili). Il che, naturalmente, vale anche in caso di trasferimento di un ramo d’azienda, e però una recentissima sentenza della Cassazione (Cass. Civ. n. 21507 del 20/10/2010) d’ora in poi renderà più difficile imputare con eccessiva disinvoltura, in tale evenienza, passività “estranee” al ramo ceduto ai fini della determinazione del valore imponibile. Precisa infatti la Suprema Corte che, se l’azienda ceduta non è l’unica posseduta dal cedente (una snc che sia titolare di due farmacie e ne ceda una, ovvero il titolare di una farmacia e di una parafarmacia che trasferisca soltanto quest’ultima), le passività risultanti dal bilancio di cessione devono essere effettivamente tutte inerenti al ramo di azienda oggetto della cessione, affinché esse possano legittimamente computarsi in diminuzione del valore economico del complesso aziendale da assoggettare a tassazione. In particolare, dovrebbero considerarsi inerenti non tutte le passività contratte nella gestione del ramo ceduto ma, si badi bene, soltanto quelle necessarie secondo “i canoni dell’economia d’impresa”, per usare le parole della Corte – alla specifica attività del ramo stesso, da individuarsi concretamente secondo un criterio di proporzionalità, cioè imputando il complesso delle passività dell’impresa cedente alle varie gestioni in proporzione al valore dei beni riferibili a ciascuna di esse; e questo, proprio per evitare nel contesto della cessione di un singolo ramo d’azienda, il trasferimento di passività in esubero contratte (anche parzialmente) per il finanziamento di attività diverse da quelle cedute. E infatti, se nel bilancio di cessione fossero inserite passività non inerenti nel senso appena chiarito, queste ultime non potrebbero concorrere alla determinazione del valore in comune commercio su cui – come detto insiste la tassazione, ma dovrebbero considerarsi un accollo di debito in conto prezzo, e perciò non varrebbero a diminuire il valore tassabile, ma dovrebbero essere imputate in conto del prezzo pattuito. Così, per fare un esempio che può riguardarci più da vicino, supponiamo che il cedente sia un titolare di farmacia che possieda anche una parafarmacia e voglia cedere soltanto quest’ultima, e che il relativo bilancio di cessione esponga un valore commerciale (considerando l’avviamento e le altre attività e deducendo le passività) di 400mila euro; ipotizziamo ancora che parte di queste passività – diciamo per 150mila euro – derivino da una maggiore dilazione ottenuta dai fornitori della parafarmacia che sia andata a finanziare in tutto o in parte la fornitura di specialità cedute dalla farmacia. Ebbene, dato che questi debiti (nel ricordato significato assunto dalla Cassazione) sono “estranei” (o, se si preferisce, non inerenti) al “ramo parafarmacia” ce-

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MAGGIO/GIUGNO 2011 il consulente della tua farmacia

duto, il valore commerciale di questo su cui evidentemente si sconterebbe la tassazione – sarebbe pari non più a 400mila euro bensì, sempre nell’esempio, a 550mila euro e l’assunzione di tali passività da parte dell’acquirente costituirebbe nulla più che una particolare modalità di pagamento di parte del prezzo al cedente (in pratica, un accollo di debito, anche se sotto l’aspetto giuridico le cose stanno in termini un po’ diversi), che avrebbe il diritto, a questo punto, di riscuotere dall’acquirente soltanto i residui 400mila euro. È opportuno anche rammentare che ai fini delle imposte dirette (l’Irpef che grava sulla parte venditrice) la vicenda sta invece diversamente, tenuto conto che il relativo Testo Unico dispone che “concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso”. Non si fa dunque qui riferimento a passività aziendali, ma alle plusvalenze realizzate, ed è ben chiaro che il venditore, anche ove trasferisse all’acquirente un debito, o concordasse con lui il versamento di parte del prezzo di vendita direttamente a un proprio creditore, non andrebbe esente da Irpef sull’ammontare del debito “accollato” e/o pagato dal cessionario, proprio perché realizzerebbe (questa volta anche sul piano strettamente tecnicogiuridico) quelle somme che, anziché transitare dai suoi conti correnti per poi essere destinati ai creditori dell’azienda ceduta, vengono loro versate direttamente dall’acquirente. S. Lucidi

Altre notizie Nuovo Lancio Esomeprazolo Teva Da sempre il Gruppo Teva offre un ampio listino che copre la maggior parte delle aree terapeutiche per soddisfare al meglio la domanda di salute dei cittadini. Per Teva l'area gastrointestinale rappresenta, da sempre, un ambito di grande interesse in cui l'azienda si presenta come leader. Oggi, ESOMEPRAZOLO TEVA ITALIA va a completare l'offerta relativa agli inibitori di pompa protonica rappresentando il prodotto di riferimento per i pazienti che soffrono di problemi gastrointestinali. Un ulteriore valore aggiunto che rende Teva, ancora una volta, un'azienda attenta alle esigenze del paziente, è l'assenza di glutine, lattice e lattosio.


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