Regolamento Emittenti

Page 33

Regolamento concernente gli emittenti

pag. 31

relativo indirizzo; b) all’eventuale sede secondaria con la quale sarà concluso il contratto e relativo indirizzo; c) alle prestazioni offerte ed opzioni esercitabili; d) alla durata del contratto; e) alle modalità di scioglimento del contratto; f) alle modalità e alla durata di versamento dei premi; g) alle modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazioni agli utili; h) ai valori di riscatto e di riduzione nonché alla natura delle eventuali garanzie; i) all’elenco dei valori di riferimento utilizzati nei contratti a capitale variabile; j) ai premi relativi a ciascuna prestazione, principale o complementare, qualora siffatte informazioni risultino appropriate; k) alla natura delle attività di contropartita dei contratti a capitale variabile; l) alle modalità di esercizio del diritto di revoca della proposta e di recesso dal contratto; m) al regime fiscale applicabile; n) al regime dei reclami per questioni attinenti al contratto ed alla possibilità di promuovere azioni giudiziarie; o) alla facoltà di scelta delle parti in ordine alla legge applicabile al contratto ed alla legislazione proposta dall’impresa offerente; p) alla legge applicabile al contratto nel caso di mancata scelta delle parti. 3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunicate in lingua italiana o, nel caso si applichi al contratto un regime linguistico o una legge differente da quella italiana, nella diversa lingua adottata dalle parti.

Capo V Disposizioni comuni Sezione I Disciplina delle esenzioni Art. 34-ter (Casi di inapplicabilità ed esenzioni) 1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle offerte al pubblico: a) rivolte ad un numero di soggetti inferiore a cento, diversi dagli investitori qualificati di cui alla successiva lettera b); b) rivolte a investitori qualificati, intendendosi per tali: 1) le persone giuridiche autorizzate o ammesse ad operare dalla disciplina di settore sui mercati finanziari, compresi le banche, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del Testo unico bancario, le società di cui all’articolo 18 del Testo unico bancario, le fondazioni bancarie, le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci come pure le entità non autorizzate né regolamentate aventi come esclusivo scopo sociale l'investimento in strumenti finanziari; 2) i governi nazionali e le amministrazioni regionali, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti e altre organizzazioni internazionali simili;


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.