Regolamento Emittenti

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Regolamento concernente gli emittenti Art. 116-ter (Informazioni diffuse all’estero)

1. Gli emittenti aventi l’Italia come Stato membro d’origine, i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni nei mercati di altri Paesi dell’Unione Europea e non in Italia, depositano presso la Consob con le modalità previste nel Capo I le ulteriori informazioni fornite in detti paesi, se non sono state diffuse nel rispetto delle modalità previste dalle direttive 2004/109/CE e 2007/14/CE. 2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, gli emittenti aventi l’Italia come Stato membro d’origine, i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni nei mercati di paesi extra-comunitari e non in Italia, depositano presso la Consob con le modalità indicate nel medesimo comma 1 le ulteriori informazioni fornite in tali paesi. 3. Le informazioni indicate nei commi 1 e 2 sono trasmesse alla Consob contestualmente alla loro diffusione al pubblico. Capo VIII271 Strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni senza il consenso degli emittenti Art. 116-quater (Compiti della società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni) 1. La società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni senza il consenso degli emittenti: a) entro il giorno antecedente l’inizio delle negoziazioni ne dà notizia all’emittente e alla società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono stati ammessi con il consenso degli emittenti; b) al fine dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 64, comma 1, lettere b), bbis), c) e f) del Testo unico, acquisisce le informazioni trasmesse dagli emittenti ai sensi del presente Titolo. Capo VIII-bis272 Sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate Art. 116-quinquies (Requisiti dello SDIR) 1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di diffusione, da parte della Consob, lo SDIR garantisce: a) il rispetto delle previsioni indicate nel Capo I e dei requisiti organizzativi e operativi indicati nell’Allegato 3I; b) alla Consob e alla società di gestione del mercato ove è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari l’accesso senza oneri alle informazioni regolamentate ricevute, contestualmente alla loro diffusione al pubblico; c) nel caso di informazioni regolamentate, previste dall’articolo 114, comma 1, del Testo unico, diffuse durante lo svolgimento delle contrattazioni nel mercato regolamentato ove è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari, l’accesso, indicato alla lettera b), alla Consob e alla società di gestione del mercato quindici minuti 271

Capo dapprima inserito con delibera n. 14002 del 27.3.2003 e poi così sostituito con delibera n. 16850 dell’1.4.2009.

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Capo aggiunto con delibera n. 16850 dell’1.4.2009.


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