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Il quadro normativo dopo il D.L. n. 83/2012 I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 22/E DEL 2013 Circolare n. 22/E del 28 giugno 2013, par. 6 Cessioni: opzione
Compravendita senza preliminare: acconti esenti
Compravendita con preliminare
Nel caso in cui l’atto di compravendita è preceduto da un CONTRATTO PRELIMINARE, l’OPZIONE PUÒ ESSERE ESERCITATA in tale atto (preliminare). L’opzione per l’imponibilità IVA esercitata nel preliminare è valida e vincolante anche in relazione al regime applicabile al saldo dovuto alla stipula del definitivo.
Se il PRELIMINARE NON C’È e sono percepiti ACCONTI IN ESENZIONE, al saldo, se viene esercitata l’opzione, si applica l’IVA.
Resta però soggetto a registro (7%, di regola) il valore dell’immobile al momento del saldo, «al netto della parte di corrispettivo assoggettata ad imposta sul valore aggiunto».
Compravendita con preliminare: acconti esenti, con registro
Stessa regola se, IN PRESENZA di PRELIMINARE con ACCONTI ESENTI E ASSOGGETTATI A REGISTRO (3%), al SALDO (atto notarile) viene esercitata l’OPZIONE PER L’IVA. L’imposta di registro dovrà essere corrisposta nella misura del 7% (di regola), calcolata sul valore dell’immobile al netto della parte di corrispettivo assoggettata ad IVA. Dall’imposta di registro così determinata, va scomputata l’imposta corrisposta in relazione agli acconti