iged.it n°3/12

Page 31

normativa prima citata, alcune regioni, nell’ambito e nel rispetto del riparto di competenze di cui all’art. 117 della Costituzione, hanno optato per l’adozione di una normativa regionale. Si parla, ovviamente, di un gruppo di regioni ‘apripista’ – con il Piemonte in testa – dal momento che la ‘cultura del dato’, pur essendo fortemente ‘pubblicizzata’, non può ancora dirsi acquisita (i primi esperimenti a livello nazionale, come il portale nazionale dati.gov.it, risalgono alla fine del 2011). Al momento, le leggi regionali in vigore sono quattro: in rigoroso ordine cronologico, la L.R. del Piemonte – n. 24 del 23 dicembre 2011 recante “Disposizioni in materia di pubblicazione tramite la rete internet e di riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell’amministrazione regionale “; la L.R. del Lazio del 18 giugno 2012, n. 7, contenente “Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse”; la L.R. della Puglia n. 20 del 24 luglio 2012, contenente “Norme sul software libero, accessibilità di dati e documenti ed hardware documentato”; la L.P. della provincia di Trento del 27 luglio 2012, n. 16 recante “Disposizioni per la promozione della società dell’informazione e dell’amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti”. Ad esse si aggiunge la L.R. Del Friuli Venezia Giulia del 14 luglio 2011, n. 9, sulla “Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia”, che contiene solo una norma di principio. REGIONE PIEMONTE: IL VALORE DI UN INIZIO La legge n. 24, approvata poco meno di un anno fa dall’amministrazione regionale piemontese, rappresenta la prima legge organica regionale italiana sulla disponibilità e sul riutilizzo delle informazioni pubbliche. Non è possibile non ricordare, infatti, che le prime attività istituzionali in materia di dati aperti sono state volute e realizzate proprio dal Piemonte, con la creazione di un portale regionale (dati.piemonte.it) già prima dell’adozione della legge regionale. Quest’ultima, in particolare, all’art.

3, disciplina l’accesso tramite la rete internet e il riutilizzo dei dati e delle informazioni, disponendo che “la Regione utilizza le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per rendere fruibili i documenti e i dati pubblici di cui è titolare, assicurandone la pubblicazione tramite la rete internet in formati aperti secondo gli standard internazionali”, e che “i dati e le informazioni di cui al comma 1 sono gratuitamente accessibili tramite la rete internet, salvo i casi eccezionali individuati dai provvedimenti di attuazione di cui all’articolo 5, e sono riutilizzabili nel rispetto della normativa statale”. La legge del Piemonte sottolinea il valore delle informazioni pubbliche, con lo scopo di “garantire la più ampia libertà di accesso all’informazione pubblica, di favorire la partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle fondazioni e delle associazioni ai processi decisionali della pubblica amministrazione, di incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e di rendere riutilizzabile il maggior numero di documenti e di dati pubblici, in base a modalità che assicurano condizioni eque, adeguate e non discriminatorie”. L’art. 4 introduce, poi, l’importante strumento del reclamo, che “assicura l’effettiva disponibilità tramite la rete internet e riutilizzabilità dei documenti e dei dati pubblici” mediante la possibilità dei cittadini di richiedere la disponibilità dei dati, con richieste da evadere entro 30 gg., con un meccanismo simile a quello che, vedremo, è stato introdotto della legge della regione Lazio. Ulteriore motivo di pregio della normativa, la previsione di tempi stringati per la determinazione di tipologie, modalità, licenze, casi e formati, rimessa all’adozione di specifici provvedimenti di Giunta e di Consiglio – nell’ambito delle rispettive competenze – da adottare nei 90 giorni successivi. Regione Lazio: focus sugli opendata La legge n. 7 nasce dalla fusione tra due distinte proposte di legge, e mantiene, nonostante questo, una struttura organica. Punto essenziale dell’articolato, l’art. 1, che stabilisce quali dati liberare e disciplina le finalità del riutilizzo: infatti, “al fine di agevolare

la partecipazione attiva dei cittadini e delle imprese nonché lo scambio di dati e informazioni tra gli enti locali” la Regione “ promuove la trasparenza, l’efficienza, l’economicità, l’imparzialità e la semplificazione dell’attività amministrativa”, incentivando, tra le altre cose “b) il riutilizzo del maggior numero di informazioni e dati pubblici, in base a modalità che assicurino condizioni eque, adeguate e non discriminatorie, nonché delle procedure e dei programmi informatici a supporto dei flussi di informazioni e dati in entrata e uscita” e “d) lo sviluppo delle iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici, secondo modalità che assicurino condizioni eque, adeguate e non discriminatorie”. All’art. 3, comma 1 lett d) è poi precisato che per riutilizzo dei dati pubblici si intende “l’uso delle informazioni e dei dati pubblici di cui sono titolari i soggetti indicati all’articolo 2, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale i documenti che li rappresentano sono stati prodotti nell’ambito dei fini istituzionali”. Una particolare disposizione è quella inserita al comma 2 dell’art. 4: la possibilità di richiesta, da parte di persone fisiche e giuridiche, di pubblicazione di ulteriori dati non ancora presenti sulla piattaforma interoperabile predisposta. Stringenti anche i termini, con 90 gg. per l’adozione, da parte della Giunta, del regolamento attuativo, e ulteriori 90 gg. dall’adozione del regolamento per consentire ai soggetti attuatori l’adozione dei piani per il riutilizzo dei dati. La legge comprende anche una serie di norme sul riuso dei programmi informatici (art. 5, che, oltretutto, serve anche a fare chiarezza sui due concetti - riutilizzo e riuso - spesso confusi), sulla formazione del personale regionale (art. 7, con il tema, particolarmente caro a chi scrive, dell’alfabetizzazione digitale e dello sviluppo di competenze nel settore dell’informazione e della comunicazione, con individuazione di personale apposito), sulla ‘economia del dato ‘ ed i concorsi di idee (art. 9). iged.it 03.2012

Approf_Ragone_h.indd 3

31 19/10/12 10:11


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.